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La Sentenza

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice Unico, a scioglimento della riserva nel procedimento cautelare n. 86/2002
promosso da Associazione ALTROCONSUMO, con sede in Milano via Valassina n. 22, in persona del suo Presidente e legale rapp.te Avv. MARTINELLO, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Marino BIN, in Torino via Susa n. 31, che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti Valerio CICCHIELLO, Andrea MISSAGLIA e Paolo MARTINELLO.

RICORRENTE
nei confronti di
FIAT AUTO s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Giorgio FOSSATI, con sede in Torino, corso Agnelli n. 200, elett.te dom.ta in Torino, via del Carmine n. 2 presso lo studio degli avv.ti Sergio SPERANZA, Antonella VALENTI e Romano VALENTINI, che la rappresentano e difendono per delega in atti,

RESISTENTE

esaminati gli atti,
viste le memorie delle parti,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 3 comma 6 legge n. 281 del 1998 e 669 bis e segg. C.p.c., depositato il 6.3.2002, l'associazione ALTROCONSUMO chiedeva che, previa convocazione della FIAT AUTO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'Autorità Giudiziaria adottasse, in via provvisoria ed urgente, ogni provvedimento utile ad evitare la prosecuzione della grave lesione al diritto alla salute patita dai proprietari possessori ed utilizzatori degli autoveicoli modello LANCIA DEDRA BZ con telaio ricompreso fra il numero 68.285 ed il numero 135.605.
Allegava infatti la ricorrente che la società resistente avesse prodotto, negli anni compresi fra il 1989 ed il 1999, oltre 400.000 esemplari di autovetture LANCIA DEDRA, di cui circa 300.000 consegnate ed immatricolate in Italia sino al 2000, che in data 10.04.94 fosse stata diramata dalla Direzione Lancia di Napoli una circolare (n. 2304) avente per oggetto infiltrazioni di gas di scarico all'interno dell'abitacolo nelle autovetture mod. Dedra TT.BZ, con cui si disponeva una sorta di campagna di risanamento nei confronti delle vetture appartenenti all'isola sopraindicata per cui venivano suggerite le modalità di intervento con riferimento alle sole vetture in stock ed a quelle circolanti per cui vi fosse specifica segnalazione del problema da parte del cliente.
Allegava anche la ricorrente che la FIAT AUTO s.p.a. avesse dato conto dell'esistenza della campagna di risanamento anche con almeno due circolari successive e che, con una terza circolare datata 6.3.1992, avesse impartito le prescrizioni tecniche al fine di far verificare la presenza di monossido di carbonio nell'abitacolo, dettando al riguardo le condizioni di accettabilità in termini di numero di particelle per milione presenti.
Aggiungeva quindi l'associazione che un membro della stessa, tale Dott. Sergio ALBRIZIO di Bisceglie (BA), avesse di recente reso noto di avere intrapreso iniziative giudiziarie nei confronti di FIAT AUTO al fine di far accertare, tra l'altro, il nesso causale fra l'utilizzo di autovetture FIAT Lancia, e, segnatamente, anche il modello Lancia Dedra del medesimo a lungo utilizzato per ragioni professionali e la successiva insorgenza di gravi patologie personali anche di tipo tumorale legate proprio alla prolungata esposizione ai gas di scarico all'interno dell'autovettura da lui utilizzata.
Sulla base della documentazione processuale fatta pervenire dall'ALBRIZIO all'associazione, quest'ultima riteneva di desumere che l'infiltrazione di gas di scarico all'interno degli abitacoli avesse ad oggetto anche altri modelli di autovetture Lancia (ovvero Prisma e Delta) e che il difetto manifestato su di un numero assai più elevato di auto Lancia Dedra, rispetto a quello oggetto della "campagna di risanamento".
Sosteneva peraltro ALTROCONSUMO, in ricorso, che gli interventi tecnici previsti della suddetta campagna fossero stati in concreto attuati con modalità non idonee ad eliminare il difetto e che in taluni casi la sigillatura dei fori interni e la chiusura della bocchetta di uscita dell'aria costituissero addirittura fonte di aggravamento del danno.
Sosteneva altresì che la FIAT, a fronte di ripetute e pressanti lamentele da parte degli acquirenti, avesse adottato comportamenti reticenti e volti ad occultare la persistenza del difetto e produceva copia di diffida 24.9.2001 inviata dall'associazione alla società resistente, volta ad ottenere la cessazione dei comportamenti ritenuti lesivi degli interessi dei consumatori, non seguita da alcuna attivazione da parte della FIAT.
Richiamandosi alla normativa in vigore in tema di tutela dei consumatori, l'associazione ricorrente indicava pertanto la ritenuta sussistenza di un evidente, grave ed attuale lesione al diritto fondamentale alla salute degli utilizzatori dei modelli di Lancia Dedra difettosi, illustrava i presupposti del ricorso e, dando atto anche del contenuto del giudizio di merito che si proponeva di intentare, specificava le sue attuali richieste, nel senso di:
1) inibire in via urgente la prosecuzione dei comportamenti omissivi della FIAT AUTO s.p.a. consistenti nell'intervento selettivo ed inadeguato sugli autoveicoli mod Lancia Dedra BZ con telaio ricompreso fra il n. 68.285 ed il n. 135.605 di cui alla circolare del 10.04.91, nonché nella mancata capillare ed adeguata informazione ai proprietari, possessori ed utilizzatori dei suddetti autoveicoli, circa l'esistenza del difetto e della conseguente pericolosità per la salute e nella mancata adozione di tutti i provvedimenti di cui alla citata circolare, ad eccezione della sigillatura dei fori di aerazione;
2) ordinare alla resistente di porre in atto una "campagna di richiamo" consistente nell'invio di lettere raccomandate ai proprietari degli autoveicoli Lancia Dedra BZ contenenti informativa circa la possibile esistenza del difetto e il pericolo per la salute, con l'impegno a provvedere in via urgente all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici di cui alla circolare 10.4.91, ad eccezione dalla sigillatura dei fori di aerazione;
3) ordinare che, nella suddetta comunicazione, si informassero i destinatari dei diritti loro spettanti ai sensi del d.p.r. n. 224/98, con indicazione dei termini di prescrizione e di decadenza;
4) ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese della società resistente su uno o più quotidiani a diffusione nazionale per almeno due volte, in formato non inferiore ad una pagina ed il suo invio a tutte le concessionarie.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla parte resistente che si costituiva con gli avv.ti SPERANZA, VALENTI e VALENTINI all'udienza del 26.03.2002, opponendosi al ricorso, di cui chiedeva il rigetto sia in quanto inammissibile sia in quanto infondato nel merito.
Eccepiva la società resistente la sussistenza dei presupposti della legge 281/98, sia dal punto di vista del c.d. "fumus boni juria" che del c.d. "periculum in mora", sostenendo che negli ultimi dieci anni non si fossero più registrate doglianze della clientela in ordine alla presenza di gas di scarico all'interno della autovetture mod. Dedra, e ciò nonostante il fatto che l'inconveniente fosse elevatamente percepibile dagli utenti a causa del cattivo odore nell'abitacolo ed a fronte di un parco auto circolante di circa 30.000 Dedra.
Contestava altresì che le misure tecniche adottate nella campagna di risanamento fossero inidonee ed allegava che il Dott. ALBRIZIO, menzionato dalla ricorrente, non avesse in realtà mai avuto a sua disposizione un'autovettura del modello ritenuto difettoso.
Contestava la resistente, in via preliminare, la stessa ammissibilità delle domande avversarie, e segnatamente, della configurabilità giuridica di una inibitoria a contenuto positivo, avente cioè ad oggetto un obbligo di fare qualcosa, ovvero l'esatto contrario della tutela inibitoria concessa dall'art. 3 comma IV della legge 281/98.
Contestava altresì l'ammissibilità di un ordine avente ad oggetto un "facere" infungibile a carico della FIAT AUTO s.p.a. in quanto insuscettibile di esecuzione forzata, e sosteneva che la facoltà per le associazioni abilitate di richiedere all'A.G. le misure idonee a correggere od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate fosse per legge riservata al solo giudizio di merito e non anche alla fase cautelare.
Indicava infine come già soggetto a maturata decadenza il diritto al risarcimento del danno previsto dalla legge 224/88, in quanto la messa in circolazione delle vetture oggetto di lite risaliva agli anni 1989 e 1990.
Allegava infine la resistente che l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe comportato un ingente esborso economico da parte della FIAT AUTO s.p.a. ed un rilevante danno alla propria immagine non suscettibile di ristoro da parte dell'associazione ricorrente, in caso di un giudizio di merito favorevole alla società automobilistica, a causa della struttura associativa e dell'incapienza patrimoniale della stessa.
La resistente chiedeva pertanto che l'eventuale denegata concessione del provvedimento cautelare richiesto fosse subordinata alla concessione, da parte della ricorrente, di una congrua cauzione, indicata in misura non inferiore a 5 milioni di euro.
Veniva sentito il Dott. Alfredo MITTONE, in qualità di procuratore speciale della FIAT.
Il G.D. assumeva altresì sommarie informazioni tramite l'audizione dei signori ALBRIZIO Sergio, BERTO Pietropaolo, TESTIN Massimo e, alla successiva udienza del 3.4.2002, del sig. AMICO Duilio.
Quindi il G.D. ordinava alla parte resistente, che peraltro si dichiarava ampiamente disponibile, di esibire in giudizio idonea certificazione del P.R.A. attestante il numero di auto del modello Dedra benzina ancora in circolazione aventi numero di telaio ricompreso nell'"isola" individuata dalle parti, ordine a cui la FIAT AUTO tempestivamente ottemperava, depositando CD ROM contenente i dati richiesti, che successivamente veniva duplicato a cura dell'ufficio, con consegna della copia alla parte ricorrente.
Sempre all'udienza del 3.4.2002 la parte ricorrente rettificava la propria domanda, alla luce dell'esito dell'istruttoria, rinunciando alla richiesta che si ordinasse alla FIAT la variante, nelle riparazioni da effettuarsi sulle auto difettose relative alla mancata chiusura del foro di aerazione posto nella parte posteriore sinistra della autovetture.
Il G.D. assegnava termine per le conclusioni delle parti, riservandosi ogni decisione.
Ambedue le parti depositavano nei termini i rispettivi fascicoli contenenti le memorie conclusive autorizzate, con le quali si ribadivano le posizioni precedentemente assunte, e, in particolare, la ricorrente confermava di voler espungere dalle proprie domande ogni riferimento alla ritenuta inidonetià degli accorgimenti adottati dalla Lancia con la circolare del 1991.

******

Si affronta, preliminarmente, la tematica inerente ai profili di inammissibilità del ricorso adotti dalla parte resistente che sono sostanzialmente di tre tipi:
1) inammissibilità giuridica di un'azione inibitoria di un comportamento omissivo, avente pertanto un contenuto positivo;
2) impossibilità di ordinare un "facere" a contenuto infungibile;
3) riferimento alla disciplina normativa della legge n. 281 del 1998 che impedirebbe alle associazioni di richiedere "misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate" nella fase cautelare, riservando l'adozione di tali provvedimenti solamente al merito.
Tutte e tre le obiezioni, benché non prive di pregio, sono tuttavia da disattendere.
Premesso infatti (né contestato) che ad ALTROCONSUMO appartiene sicuramente la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, in quanto associazione, inserita all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30.07.1998 n. 281, avente come scopo statutario la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e la promozione dei loro interessi, e dunque rispondente alla definizione di cui all'art. 2 lett. b) della citata legge, si osserva che, senz'altro, tale associazione può richiedere al Giudice competente i provvedimenti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 3 legge cit., in cui si esplicita il contenuto di tale legittimazione.
In tale contesto l'associazione di consumatori può sicuramente richiedere al giudice competente:
a) di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti- cfr. art. 3 lett. A) L. 281/98-, fra cui, gli interessi normativamente considerati del diritto alla salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti e dei servizi, nonché ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (cfr. art. 1 legge cit.);
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate- cfr. art. 3 lett. B L. 281/98;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o ad eliminare gli effetti delle violazioni accertate- cfr. art. 3 lettera c) L. cit.-
Risulta altresì integrato il presupposto della previa messa in mora della società ritenuta responsabile, ai sensi del comma 5 del citato articolo della L. 281/98, e pertanto nessun dubbio può sussistere in ordine alla facoltà giuridica di ALTROCONSUMO di adire l'A.G. nelle vie ordinarie a tutela degli interessi dei consumatori quali configurati nel ricorso, che riguarda proprio profili di tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza e qualità del prodotto.
L'eccezione della parte resistente si fonda, tuttavia sul tenore letterale dell'art. 3 comma 6 legge 281/98, che prevede che, qualora ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolga a norma degli artt. 669 e ss. del codice di procedura civile, senza pregiudizio dei diritti dei singoli consumatori.
Sostiene pertanto la difesa della FIAT AUTO s.p.a., non arbitrariamente, che tale disposto consente il ricorso alla procedura cautelare solamente in relazione all'azione INIBITORIA, intesa alla stregua della sola lettera a) del primo comma dell'art. 3 legge cit. e non anche in relazione all'adozione dei provvedimenti di cui alle successive lettere b) e c).
Tale interpretazione letteraria restrittiva non pare tuttavia conciliarsi né con le "ratio" dell'intera legge, ispirata alla più ampia tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, quale quello alla salute ed alla sicurezza e qualità dei prodotti, né con le direttive CEE in materia di tutela della categoria dei consumatori universalmente intesa, alla cui attuazione la menzionata legge è espressamente improntata, come si evince chiaramente dalla lettura completa dell'art. 1 della legge 281/98.
E poiché l'art. 2 della direttiva CEE 98/27 prevede, alla lett. A), la designazione degli organi giurisdizionali deputati, su iniziativa degli enti legittimati, ad "ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di QUALSIASI violazione", nell'ottica di uniformare le normative CEE di tutti gli Stati membri e consentire al consumatore, a prescindere dal paese in cui la pratica illecita ha prodotto effetti, di ottenere TEMPESTIVAMENTE la cessazione delle violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori medesimi (cfr. II° considerando), un'interpretazione complessiva e teleologica della legge che si armonizzi con tali direttive e che non ponga l'Italia in palese contrasto con la normativa comunitaria, impone di ritenere che l'azione cautelare sia ammissibile in relazione a qualsiasi provvedimento che, in concreto, appaia idoneo a tutelare il consumatore, TEMPESTIVAMENTE, degli effetti dannosi delle violazioni accertate.
Poiché possibili violazioni ai diritti dei consumatori non sono sicuramente tipizzabili, né possono essere segregate nell'ambito di condotte attive che si possano inibire esclusivamente con un ordine di "non facere", al fine di assicurare una reale efficacia e tempestività all'intervento dell'Autorità Giudiziaria, non si può fare a meno di prevedere una tutela cautelare che possa anticipare gli effetti della tutela di merito, qualora ogni ritardo possa considerarsi fonte di danno ulteriore ed irreparabile.
"Contra" si potrebbe argomentare che, poiché le ultime due azioni elencate dall'art. 3 al primo comma sub b) e c) si riferiscono espressamente agli "effetti delle violazioni accertate", un vero e proprio accertamento sarebbe possibile solamente all'esito di una causa di merito.
Una simile interpretazione verrebbe tuttavia a svuotare di contenuto e di scopo la legge a tutela del consumatore, specie quando, come nel caso concreto, si alleghi un danno per il diritto fondamentale alla salute dei cittadini, riconosciuto e garantito dall'art. 32 Cost.
L'unica soluzione che si armonizzi con la citata direttiva CEE, oltre che con i principi espressi dal Trattato sull'Unione Europea che ha aggiunto al Trattato istitutivo della Comunità Europea il titolo XI, esprimendo, all'art. 129 A l'esigenza di realizzare un livello elevato di protezione del consumatore, sembra pertanto essere quella di considerare valido l'accertamento processuale della violazione compatibile con la struttura del rimedio cautelare, e dunque l'accertamento di quello che, con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 700 c.p.c. viene indicato nel c.d. "fumus boni iuris".
La volontà generale del legislatore di garantire la tempestività della tutela si evince anche dalla recente introduzione di una specifica sanzione pecuniaria "per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto" a carico di chi non adempia gli obblighi stabiliti con provvedimento giudiziale ex art. 1 della legge 281/98, e ciò proprio "al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.7.1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessati dei consumatori" (cfr. art. 11 legge 26.3.2002 n. 39, che ha aggiunto all'art. 3 della legge 30.7.7998 n. 281 il comma 5 bis).
"La questione concernente, infine, la pretesa infungibiltà dei provvedimenti in questa sede richiesti, costituisce invece un "falso problema", dal momento che le modalità di intervento attivo richieste alla FIAT AUTO non paiono affatto infungibili e, in ogni caso, non si tratta di una pubblica amministrazione, contro la cui discrezionalità l'A.G.O. incontri limiti.
Si ritiene, peraltro, in giurisprudenza, che le modalità di esecuzione di un provvedimento di urgenza, avente ad oggetto un "obbligo di fare" possano essere liberamente fissate ex art. 121 e 131 c.p.c., con l'unico limite dell'idoneità al raggiungimento dello scopo (cfr. Trib. Bari 12.2.1997 in Giur. It. 1998, 276).
La tutela cautelare nei confronti degli atti negativi viene del resto ritenuta concedibile anche dal Giudice amministrativo, proprio sulla base del richiamo alle direttive CEE in materia di sicurezza generale dei prodotti (cfr. T.A.R. Lazio sez I, 11.1.99 n. 20).
Tale orientamento si inserisce nel filone giurisprudenziale consolidatosi nel senso della potestà del G.O. di ordinare prestazioni di "facere" anche alla P.A., quando entra in gioco il rispetto del diritto alla salute (cfr. Pret. Catanzaro 26.1.98 in F.I. 1998, I, 641, Pret. Pistoia, ibdiem, a proposito di ordine alla P.A. di dispensare farmaci).
Superate le questioni generali di carattere preliminari e venendo alla struttura dell'azione cautelare si ritiene che la formulazione dell'art. 3 comma e legge 281/98 e la struttura dell'azione renda d'obbligo il parallelo con la più datata disciplina dell'art. 1469 sexies c.c..
In ambedue le ipotesi, benché con diversa costruzione sintattica, si prevede la concedibilità dell'inibitoria, quando ricorrano GIUSTI MOTIVI DI URGENZA e si richiamano gli artt. 669 bis e segg. C.p.c..
Non pare a questo giudice che le differenze lessicali riscontrabili nelle due norme impongano in questa sede la ricerca di reconditi significati delle due differenti formulazioni, sembrando invece sensato ritenere l'applicabilità certa delle disposizioni a carattere processuale di cui agli artt. 669 e segg. C.p.c. in tema di procedimento cautelare uniforme e verificare se i "giusti motivi di urgenza" coincidano o mano con il c.d. "periculum in mora" del più tradizionale art. 700 c.p.c..
È diffusa l'opinione, per lo meno giurisprudenziale, in tema di clausole vessatorie abusive, che il legislatore abbia inteso modellare una nozione di "periculum in mora" distinta ed autonoma rispetto al concetto di "pregiudizio imminente ed irreparabile" di cui all'art. 700 cit. (cfr. Trib. Torino 14.8.96 in F.It. 97, I, 287e 4.10.1996, Trib. Palermo 5.9.1997) e che, poiché si verte circa la tutela di interessi a carattere superindividuale e non di interessi dei singoli consumatori pregiudicati in concreto, con la nozione di urgenza debba ricollegarsi all'esigenza di garantire la correttezza dell'azione imprenditoriale (cfr. sempre Trib. Torino cit. e Trib. Roma 2.8.97).
Si ritiene inoltre, nella già citata giurisprudenza ed altrove, che si debba ancorare la valutazione del "periculum in mora" ad una vaglio di carattere qualitativo, attinente alla natura del bene oggetto del contratto, agli interessi che lo stesso intende soddisfare ed alle conseguenti ripercussioni che potrebbero verificarsi nella sfera del consumatore nel caso in cui una tutela ritardata comporti l'irreversibilità e la non reintegrabilità del pregiudizio subito.
È stato altresì affermato, sempre con riferimento all'azione di cui all'art. 1469 sexies c.p.c., che tale rimedio cautelare prescinda da una lesione attuale di diritti soggettivi (cfr. Trib. Palermo 5.9.97, in F.It. 1997, I, 3009).
Nell'ipotesi dell'art. 3 della legge 281/98, tenute presenti le debite differenze di situazione, ritiene questo Giudice che, senz'altro, la nozione di pericolo vada adattata alle esigenze di tutela dei diritti superindividuali della collettività dei consumatori a cui l'azione dell'associazione mira e che, senza dubbio, si debba guardare alla natura dei diritti suscettibili di pregiudizio ed alla diffusione o potenziale diffusività del danno, oltre che alla sua irreparabilità.
E nel caso dedotto in causa, trattandosi di un problema di infiltrazione di gas di scarico di autovetture all'interno dell'abitacolo, con effetti potenzialmente lesivi per la salute umana, tutelata in via primaria come diritto assoluto dell'art. 32 Cost. e risultando ancora in circolazione ben 39.989 autovetture appartenenti a quell'"isola", non può esservi dubbio alcuno che, in caso di riscontro positivo circa l'illecito, la salute dei consumatori possa, anzi debba, essere tutelata nell'immediato, onde evitare il protrarsi di una fonte di danno o di un aggravamento del danno.
E poiché la salute costituisce un diritto fondamentale dell'individuo, il livello della tutela che l'ordinamento deve offrire deve essere il massimo e dunque includere anche la garanzia del danno.
Lo stesso concetto di "inibitoria" sta assumendo, nell'evoluzione giurisprudenziale connessa con la tutela del diritto alla salute, un significato più ampio, improntato al c.d. "principio di precauzione", registrandosi una tendenza attuale a consentire le pronunce inibitorie addirittura anche prima che si verifichi la situazione lesiva, ovvero ogni qualvolta si ritenga che, considerando la situazione che si verificherà dopo un certo evento, essa presenti connotati di pericolo per la salute umana.
In tema di inquinamento elettromagnetico, ad esempio, la sentenza 27.3.2000 n. 9893 della S.C. ha consentito l'inibitoria anche prima che l'opera pubblica fosse entrata in funzione, sulla base dell'accertamento del fatto che, dopo l'inizio dell'attività, si sarebbe creata una situazione potenzialmente pericolosa per la salute umana, indipendentemente dall'esistenza di un danno attuale.
Costituisce, in verità, fatto notorio che i gas che vengono emessi nell'ambiente degli autoveicoli a benzina sono composti da sostanze elevatamente nocive per la salute umana, in primis dal monossido di carbonio, che, in determinate condizioni, può anche avere effetto letale, ma anche da altri elementi, più o meno velenosi, cosicché l'eventuale sottoposizione dell'utilizzatore abituale di un'autovettura all'inalazione reiterata di tali sostanze può senz'altro ritenersi pericolosa, anche a prescindere dalle dosi quantitative, in quanto appunto costante e reiterata.
Per quanto riguarda il merito si osserva che il difetto di produzione del modello di autovetture Lancia Dedra bz allegato dalla parte ricorrente, con riferimento ad una determinata "isola" individuata attraverso i numero di telaio, è stato nella presente procedura accertato con un grado di certezza parificabile alla prova piena.
La parte resistente non ha infatti contestato né l'autenticità né la provenienza della circolare n. 2304 del 10.4.91 diramata dalla Direzione Area Lancia di Napoli alle concessionarie, nella quale si dà atto dell'avvio di una specifica campagna di risanamento relativa al problema delle "infiltrazioni di gas di scarico all'interno dell'abitacolo", con previsione del montaggio di un codolino curvo da applicare, orientato verso il basso, sul terminale della tubazione di scarico, nonché degli ulteriori protocolli da seguire per l'eliminazione del difetto, difetto che pare essere stato determinato (invero l'utilizzo nella suddetta circolare del verbo "esaltare" è rimasto oscuro) dalla eliminazione della sigillatura dell'unione parafango-fiancata posteriore, effettuata a livello di scelta produttiva dalla società automobilistica per un certo periodo storico.
Sempre a tale inconveniente si riferiscono le altre circolari prodotte da ALTROCONSUMO.
Il vizio è stato inoltre ammesso anche dal rappresentante della FIAT Dott. MITTONE in udienza, che ha dichiarato che la campagna di risanamento ha interessato circa 5000 autovetture e che l'origine del difetto dipese, appunto, da una scelta produttiva, volta appunto ad eliminare la sigillatura parafango-fiancata posteriore, il cui scopo non è stato tuttavia chiarito.
Dalla circolare n. 2304 si evince altresì chiaramente che gli interenti tecnici volti all'eliminazione del difetto sono stati tuttavia previsti solamente per le autovetture in stock e per quelle circolanti in cui il problema fosse segnalato dal cliente, e che pertanto, non è stata mai effettuata una vera e propria "campagna di richiamo" da parte della casa madre, a fronte della sicura consapevolezza del difetto di produzione relativo a quell'"isola".
Questo un primo profilo di scorrettezza della casa produttrice.
Sostiene pertanto la difesa FIAT che il danno non sia più attuale, in quanto l'infiltrazione si evidenziava attraverso il cattivo odore dei gas percepito dagli utenti, che dunque provvedevano a protestare presso le concessionarie e che pertanto, essendo trascorsi svariati anni senza più reclami, non esistano più vetture difettose in circolazione.
Sostiene altresì in memoria conclusiva che la società abbia condotto a suo tempo dei tests in situazione di esasperazione del fenomeno, che rilevarono che la componente indicata come la più pericolosa, in quanto l'unica cancerogena, ovvero il benzene, presentava un livello di concentrazione ed una quantità inferiore agli standards considerati in letteratura come non a rischia, anche con riferimento all'esposizione quotidiana prolungata.
Tali studi, asseritamene effettuati dalla parte interessata, non costituiscono tuttavia materiale prodotto nella presente procedura, che, avendo natura cautelare, non è suscettibile di ulteriore procrastinazione.
Si rileva tuttavia come l'argomentazione appaia in contrasto con il contenuto delle circolari provenienti dalla stessa FIAT, in cui si fa esclusivo riferimento alla misurazione del contenuto di monossido di carbonio (CO), che, per quanto è noto a questo Giudice, è un gas incolore ed inodore che non viene avvertito da chi lo respira, mentre nulla si dice nelle circolari circa il benzene.
L'accertamento sommario effettuato non consente di pronunciarsi circa il contenuto cancerogeno del gas di scappamento della Dedra bz, mentre si ritiene che sussistano sufficienti elementi in ordine alla circostanza che, a seguito delle suddette infiltrazioni, i possessori delle autovetture interessate abbiano evidenziato spiacevoli disturbi fisici.
Il sig. BERTO Pietropaolo, già dipendente FIAT, ha confermato infatti sia la sussistenza del difetto, sia i reclami sporti dai clienti, sia la circostanza che costoro lamentassero problemi di gola e lacrimazione.
Il sig. TESTIN Massimo, ex concessionario, ha poi confermato le suddette circostanze, parlando anche di intere famiglie finte in ospedale per nausea ed altri disturbi, comunque sintomatici di nocumento alla salute, anche se non identificabili, al momento, come un rischio di malattie tumorali.
La difesa della FIAT si richiama alla nozione di soglia di esposizione e di concentrazione dei componenti dei gas di scarico all'interno di una vettura, stabilita dal 25.2.2000 n. 66, per il settore della salubrità dell'ambiente di lavoro, sostenendo che tale soglia non risulti superata, sulla base dei già menzionati tests.
A prescindere peraltro dalla mancata produzione di tali risultati scientifici, si osserva che altro è un ambiente di lavoro, altro l'abitacolo di un'autovettura e che, in ogni caso, non è detto che una soglia di esposizione normativamente stabilita abbia di per sé un significato assoluto (talune sentenze, sempre in tema di inquinamento elettromagnetico, ad esempio, sono giunte a ritenere la sussistenza del danno alla salute anche indipendentemente dalla violazione dei limiti previsti dalla normativa in materia- cfr. Pret. Bologna 12.4.99 in Arch Loc e con 2001. 255 e la già citata Cass. Civ. sez III 27.03.2000 n. 9893, che ha affermato essere non necessariamente lecita una condotta che si uniformi ai limiti di esposizione fissati in atti amministrativi, dovendo il Giudice procedere ad un controllo concreto circa l'adeguatezza di tali soglie a tutelare la salute umana -).
Ambedue i testi sopraindicati hanno anche dichiarato che, peraltro, la FIAT non dotò mai le concessionarie dei macchinari atti alla misurazione del C.O. a cui faceva riferimento nelle circolari tecniche.
Si rileva dunque un altro profilo di scorrettezza nell'operato FIAT.
Non si ritiene invece rilevante la deposizione del teste ALBIZIO, in quanto lo stesso ha ammesso di non avere mai avuto a sua disposizione un'autovettura Dedra BZ del gruppo dedotto in causa, oggetto al quale si limitano le richieste della parte ricorrente.
Il sig. Duilio AMICO, dipendente FIAT ed attualmente responsabile del servizio "customer care" non ha memoria storica della campagna di risanamento, in quanto dirigente del settore interessato solamente dal 2001, ha tuttavia consegnato documentazione, che è stata acquisita dal G.I., relativa a due casi di reclamo presentati alla FIAT, nel 1997 e nel 1998, per il problema dell'infiltrazione di gas di scarico.
Il secondo caso (caso n. 170027), benché riguardi una dedra bz appartenente all'isola "incriminata", non pare rientrare fra quelli dedotti in causa, posto che dall'istruttoria è emerso come i gas di scarico, nelle autovetture difettose, penetrino all'interno dell'abitacolo attraverso i finestrini, quando essi vengono aperti con l'auto in corsa, per un fenomeno di depressione e non attraverso fori interni di aerazione, laddove nell'acquisita scheda del reclamo si specifica "odori di scarico interno vettura a finestrini chiusi".
Il case n. 32296 riguarda invece proprio il tipo di difetto di cui qui ci si occupa ed una dedra dell'"Isola" presa in considerazione: esso è elevatamente indiziante circa il possibile persistere del difetto nelle auto ad oggi circolanti, proprio perché precedente risalente al 1997, ovvero ben cinque anni dopo che la FIAT ha dichiarato chiusa la campagna di risanamento (in data 31.3.92- cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Sempre il teste AMICO, intimato da FIAT, ha escluso che la società abbia un archivio statistico degli interventi meccanici richiesti dai clienti alle officine autorizzate, dopo la scadenza del periodo di garanzia, e che vi sia obbligo alcuno per i meccanici di segnalare alla casa madre le riparazioni effettuate. Non è pertanto valutabile la reale diffusione del fenomeno eventualmente "esaltatosi" (per usare la terminologia della circolare Lancia) dopo la scadenza del breve periodo di garanzia.
Ritiene pertanto questo Giudice che vi siano più che sufficienti elementi per ritenere che, stante l'elevato numero ancora in circolazione di autovetture ricompresse nell'"Isola" che la Lancia stessa riconosce presentare il difetto di produzione de quo (circa 39.000- cfr. c.d. rom del PRA) e la probabilità che esse o alcune di esse presentino l'inconveniente sopradescritto, con conseguente rischio per la salute di coloro che le utilizzano, si impongano, in questa fase, delle cautele seppur minimali, che la FIAT ben avrebbe potuto adottare di sua iniziativa, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 17.3.1995 n. 115 in tema di sicurezza generale dei prodotti, il cui art. 3 impone al produttore ben precisi obblighi di attivazione che, se non possono essere retroattivi, sicuramente sussistono a far tempo da tale data, con riferimento quantomeno alla sicurezza del prodotto in relazione alla "presenza" dello stesso sul mercato.
Il d.p.r. 24.5.1988 n. 224 sui prodotti difettosi era inoltre già sicuramente vigente nel 1991.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso, ma con doverose limitazioni rispondenti a giustizia ed al fine di evitare indebite strumentalizzazioni.
ALTROCONSUMO chiede, nelle conclusioni rassegnate in ricorso, in primo luogo, di inibire la prosecuzione dei comportamenti omissivi della FIAT Auto s.p.a. consistenti:
a) nell'intervento selettivo ed inadeguato sugli autoveicoli modello Lancia dedra bz con telaio ricompreso 68285 e 135605 previste nella circolare 10.04.91;
b) nella mancata capillare ed adeguata informazione ai proprietari, possessori ed utilizzatori degli autoveicoli Lancia Dedra BZ compresi nell'"Isola" dell'esistenza del difetto e della conseguente pericolosità per la salute degli utilizzatori dell'autoveicolo;
c) nella mancata adozione di tutti i provvedimenti di cui alla circolare 10.4.91, sigillatura dei fori di aerazione compresa (correzione apportata dalla difesa dei ricorrerti a seguito delle risultanze istruttorie che hanno evidenziato come i gas penetrerebbero nelle auto dall'esterno e non dall'interno).
L'inibitoria sub a) non è accoglibile sia perché non è stato accertato che gli interventi tecnici attuanti dalla Lancia fossero "inadeguati", concordando anzi le parti oggi nel senso contrario, sia perché risulta che tali interventi "selettivi" siano ormai cessati da tempo.
Le inibitorie sub b) e c) sono invece doverose e si concretizzano nel richiesto ordine di attuare una campagna di richiamo nei confronti di tutti i proprietari identificabili tramite l'estratto del P.R.A prodotto dalla parte resistente, con l'impegno ad adottare tutti i provvedimenti tecnici di cui alla circolare 10.04.91.
I destinatari della campagna di richiamo, tuttavia, stante il regime di pubblicità a cui sono soggette le autovetture, non possono che essere i proprietari delle stesse risultanti dal P.R.A, non potendosi pretendere dalla casa produttrice l'impossibile.
Affinché il presente provvedimento possa avere concreta efficacia ed anche in considerazione dell'art. 11 della 1.3.2002 n. 39, inoltre, deve essere fissato alla resistente un termine massimo entro cui inviare la lettera raccomandata sopraindicata, che si ritiene congruo fissare, tenuto conto della natura dell'adempimento e dell'elevato numero di destinatari, entro il prossimo 30 luglio.
Ovviamente l'intervento tecnico dovrà essere effettuato solo in caso di riscontro positivo del difetto, effettuato tramite misurazione del CO secondo i parametri e le direttive impartite ai concessionari Lancia dalla stessa casa madre nelle circolari in atti.
Non pare inoltre possibile inserire nelle informazioni quanto richiesto a pag. 19 e 20 del ricorso circa i diritti di contenuto risarcitorio legalmente spettanti ai singoli consumatori in forza del d.p.r. 224/88 soggetti peraltro a decadenza decennale a decorrere dall'immissione in circolazione del prodotto, ex art. 14 L. cit., in quanto tale informativa non attiene ad alcuno degli obblighi che si ritengono gravare sul produttore, ma semmai sarebbe onere generico dell'associazione dei consumatori, né contribuirebbe ad un pericolo immediato per la salute degli stessi, non rientrano pertanto nella funzione del presente provvedimento.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale si ritiene che, avendo la resistente provato documentalmente come la notizia riguardante il difetto di produzione "de quo" sia già stata pubblicata, con toni decisamente più allarmanti di quelli che discenderebbero dalla pubblicazione di questa ordinanza, sia sul numero di aprile 2002 della rivista dell'associazione ricorrente sia sul quotidiano "La Repubblica" in data 26.4.2002, edizione nazionale, un'ulteriore pubblicazione non sia, allo stato, fondamentale per contribuire alla risoluzione del problema.
Non ricorrono infine i presupposti per l'imposizione di una cauzione ex art. 669 undecies: la circoscrizione della portata del presente provvedimento alla sfera dei proprietari identificabili tramite P.R.A. consente infatti di ritenere improbabile un forte danno ingiusto all'immagine della casa automobilistica.

P.Q.M.

Visti gli artt. 3 legge 30.7.98 n. 281 e 669 bis a segg. C.p.c.,
i parziale accoglimento del ricorso presentato in data 6.3.2002 dall'associazione ALTROCONSUMO nei confronti di FIAT AUTO s.p.a.

INIBISCE

alla FIAT AUTO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il comportamento omissivo consistente:
- nella mancata capillare ed adeguata informazione ai proprietari degli autoveicoli Lancia Dedra Bz con numero di telaio ricompreso fra 68235 e 135605, dell'esistenza del difetto di infiltrazione di gas di scarico all'interno dell'abitacolo e della conseguente pericolosità per la salute degli utilizzatori dell'autoveicolo;
- nella mancata adozione, sulle autovetture modello Lancia Dedra Bz attualmente in circolazione, di tutti i provvedimenti di cui alla circolare Lancia (Direzione di Area di Napoli) n. 2304 del 10.4.91 e, conseguentemente,
ORDINA

Alla FIAT AUTO s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di inviare, entro il termine del 30.07.2002, una comunicazione tramite lettera raccomandata A/R ai proprietari attuali degli autoveicoli Lancia Dedra Bz identificabili tramite l'elenco fornito dal P.R.A. prodotto dalla resistente, contenente la spiegazione chiara ed in equivoca:
- della possibile esistenza del difetto relativo all'infiltrazione di gas di scarico all'interno dell'abitacolo e della potenziale pericolosità di tale difetto per la salute dell'individuo;
- dell'impegno a provvedere, su richiesta del cliente destinatario della lettera ed in caso di riscontro positivo difetto. Effettuato tramite controllo del C.O. secondo le procedure di cui alle circolari Lancia in atti, alla pronta adozione di tutti i provvedimenti tecnici indicati nella circolare 10.4.91, ovvero: controllo ed eventuale registrazione C.O., sostituzione del codolino della tubazione di scarico secondo il ciclo riportato nell'allegato due della circolare n. 2304, nonché sigillatura dell'unione parafango-fiancata posteriore, dei 4 fori sotto traversa posteriore, dei 2 fori su ossatura baule ed alla chiusura della bocchetta sinistra scarico aria.
Respinge le altre domande di cui al ricorso.
Visto l'art. 669 octies c.p.c.
Fissa termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito.
Spese al merito.
Dispone che ne sia data comunicazione alle parti.


Torino 16.05.2002



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