TRIBUNALE ORDINARIO
DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Unico,
a scioglimento della riserva nel procedimento cautelare n.
86/2002
promosso da Associazione ALTROCONSUMO, con sede in Milano
via Valassina n. 22, in persona del suo Presidente e legale
rapp.te Avv. MARTINELLO, elett.te dom.ta presso lo studio
dell'avv. Marino BIN, in Torino via Susa n. 31, che la rappresenta
e difende per procura in atti, unitamente agli avv.ti Valerio
CICCHIELLO, Andrea MISSAGLIA e Paolo MARTINELLO.
RICORRENTE
nei confronti di
FIAT AUTO s.p.a., in persona del procuratore speciale dott.
Giorgio FOSSATI, con sede in Torino, corso Agnelli n. 200,
elett.te dom.ta in Torino, via del Carmine n. 2 presso lo
studio degli avv.ti Sergio SPERANZA, Antonella VALENTI e Romano
VALENTINI, che la rappresentano e difendono per delega in
atti,
RESISTENTE
esaminati gli atti,
viste le memorie delle parti,
ha pronunciato
la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex
artt. 3 comma 6 legge n. 281 del 1998 e 669 bis e segg. C.p.c.,
depositato il 6.3.2002, l'associazione ALTROCONSUMO chiedeva
che, previa convocazione della FIAT AUTO s.p.a., in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, l'Autorità
Giudiziaria adottasse, in via provvisoria ed urgente, ogni
provvedimento utile ad evitare la prosecuzione della grave
lesione al diritto alla salute patita dai proprietari possessori
ed utilizzatori degli autoveicoli modello LANCIA DEDRA BZ
con telaio ricompreso fra il numero 68.285 ed il numero 135.605.
Allegava infatti la ricorrente che la società resistente
avesse prodotto, negli anni compresi fra il 1989 ed il 1999,
oltre 400.000 esemplari di autovetture LANCIA DEDRA, di cui
circa 300.000 consegnate ed immatricolate in Italia sino al
2000, che in data 10.04.94 fosse stata diramata dalla Direzione
Lancia di Napoli una circolare (n. 2304) avente per oggetto
infiltrazioni di gas di scarico all'interno dell'abitacolo
nelle autovetture mod. Dedra TT.BZ, con cui si disponeva una
sorta di campagna di risanamento nei confronti delle vetture
appartenenti all'isola sopraindicata per cui venivano suggerite
le modalità di intervento con riferimento alle sole
vetture in stock ed a quelle circolanti per cui vi fosse specifica
segnalazione del problema da parte del cliente.
Allegava anche la ricorrente che la FIAT AUTO s.p.a. avesse
dato conto dell'esistenza della campagna di risanamento anche
con almeno due circolari successive e che, con una terza circolare
datata 6.3.1992, avesse impartito le prescrizioni tecniche
al fine di far verificare la presenza di monossido di carbonio
nell'abitacolo, dettando al riguardo le condizioni di accettabilità
in termini di numero di particelle per milione presenti.
Aggiungeva quindi l'associazione che un membro della stessa,
tale Dott. Sergio ALBRIZIO di Bisceglie (BA), avesse di recente
reso noto di avere intrapreso iniziative giudiziarie nei confronti
di FIAT AUTO al fine di far accertare, tra l'altro, il nesso
causale fra l'utilizzo di autovetture FIAT Lancia, e, segnatamente,
anche il modello Lancia Dedra del medesimo a lungo utilizzato
per ragioni professionali e la successiva insorgenza di gravi
patologie personali anche di tipo tumorale legate proprio
alla prolungata esposizione ai gas di scarico all'interno
dell'autovettura da lui utilizzata.
Sulla base della documentazione processuale fatta pervenire
dall'ALBRIZIO all'associazione, quest'ultima riteneva di desumere
che l'infiltrazione di gas di scarico all'interno degli abitacoli
avesse ad oggetto anche altri modelli di autovetture Lancia
(ovvero Prisma e Delta) e che il difetto manifestato su di
un numero assai più elevato di auto Lancia Dedra, rispetto
a quello oggetto della "campagna di risanamento".
Sosteneva peraltro ALTROCONSUMO, in ricorso, che gli interventi
tecnici previsti della suddetta campagna fossero stati in
concreto attuati con modalità non idonee ad eliminare
il difetto e che in taluni casi la sigillatura dei fori interni
e la chiusura della bocchetta di uscita dell'aria costituissero
addirittura fonte di aggravamento del danno.
Sosteneva altresì che la FIAT, a fronte di ripetute
e pressanti lamentele da parte degli acquirenti, avesse adottato
comportamenti reticenti e volti ad occultare la persistenza
del difetto e produceva copia di diffida 24.9.2001 inviata
dall'associazione alla società resistente, volta ad
ottenere la cessazione dei comportamenti ritenuti lesivi degli
interessi dei consumatori, non seguita da alcuna attivazione
da parte della FIAT.
Richiamandosi alla normativa in vigore in tema di tutela dei
consumatori, l'associazione ricorrente indicava pertanto la
ritenuta sussistenza di un evidente, grave ed attuale lesione
al diritto fondamentale alla salute degli utilizzatori dei
modelli di Lancia Dedra difettosi, illustrava i presupposti
del ricorso e, dando atto anche del contenuto del giudizio
di merito che si proponeva di intentare, specificava le sue
attuali richieste, nel senso di:
1) inibire in via urgente la prosecuzione dei comportamenti
omissivi della FIAT AUTO s.p.a. consistenti nell'intervento
selettivo ed inadeguato sugli autoveicoli mod Lancia Dedra
BZ con telaio ricompreso fra il n. 68.285 ed il n. 135.605
di cui alla circolare del 10.04.91, nonché nella mancata
capillare ed adeguata informazione ai proprietari, possessori
ed utilizzatori dei suddetti autoveicoli, circa l'esistenza
del difetto e della conseguente pericolosità per la
salute e nella mancata adozione di tutti i provvedimenti di
cui alla citata circolare, ad eccezione della sigillatura
dei fori di aerazione;
2) ordinare alla resistente di porre in atto una "campagna
di richiamo" consistente nell'invio di lettere raccomandate
ai proprietari degli autoveicoli Lancia Dedra BZ contenenti
informativa circa la possibile esistenza del difetto e il
pericolo per la salute, con l'impegno a provvedere in via
urgente all'adozione di tutti i provvedimenti tecnici di cui
alla circolare 10.4.91, ad eccezione dalla sigillatura dei
fori di aerazione;
3) ordinare che, nella suddetta comunicazione, si informassero
i destinatari dei diritti loro spettanti ai sensi del d.p.r.
n. 224/98, con indicazione dei termini di prescrizione e di
decadenza;
4) ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese della
società resistente su uno o più quotidiani a
diffusione nazionale per almeno due volte, in formato non
inferiore ad una pagina ed il suo invio a tutte le concessionarie.
Il ricorso veniva ritualmente notificato alla parte resistente
che si costituiva con gli avv.ti SPERANZA, VALENTI e VALENTINI
all'udienza del 26.03.2002, opponendosi al ricorso, di cui
chiedeva il rigetto sia in quanto inammissibile sia in quanto
infondato nel merito.
Eccepiva la società resistente la sussistenza dei presupposti
della legge 281/98, sia dal punto di vista del c.d. "fumus
boni juria" che del c.d. "periculum in mora",
sostenendo che negli ultimi dieci anni non si fossero più
registrate doglianze della clientela in ordine alla presenza
di gas di scarico all'interno della autovetture mod. Dedra,
e ciò nonostante il fatto che l'inconveniente fosse
elevatamente percepibile dagli utenti a causa del cattivo
odore nell'abitacolo ed a fronte di un parco auto circolante
di circa 30.000 Dedra.
Contestava altresì che le misure tecniche adottate
nella campagna di risanamento fossero inidonee ed allegava
che il Dott. ALBRIZIO, menzionato dalla ricorrente, non avesse
in realtà mai avuto a sua disposizione un'autovettura
del modello ritenuto difettoso.
Contestava la resistente, in via preliminare, la stessa ammissibilità
delle domande avversarie, e segnatamente, della configurabilità
giuridica di una inibitoria a contenuto positivo, avente cioè
ad oggetto un obbligo di fare qualcosa, ovvero l'esatto contrario
della tutela inibitoria concessa dall'art. 3 comma IV della
legge 281/98.
Contestava altresì l'ammissibilità di un ordine
avente ad oggetto un "facere" infungibile a carico
della FIAT AUTO s.p.a. in quanto insuscettibile di esecuzione
forzata, e sosteneva che la facoltà per le associazioni
abilitate di richiedere all'A.G. le misure idonee a correggere
od eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate
fosse per legge riservata al solo giudizio di merito e non
anche alla fase cautelare.
Indicava infine come già soggetto a maturata decadenza
il diritto al risarcimento del danno previsto dalla legge
224/88, in quanto la messa in circolazione delle vetture oggetto
di lite risaliva agli anni 1989 e 1990.
Allegava infine la resistente che l'eventuale accoglimento
del ricorso avrebbe comportato un ingente esborso economico
da parte della FIAT AUTO s.p.a. ed un rilevante danno alla
propria immagine non suscettibile di ristoro da parte dell'associazione
ricorrente, in caso di un giudizio di merito favorevole alla
società automobilistica, a causa della struttura associativa
e dell'incapienza patrimoniale della stessa.
La resistente chiedeva pertanto che l'eventuale denegata concessione
del provvedimento cautelare richiesto fosse subordinata alla
concessione, da parte della ricorrente, di una congrua cauzione,
indicata in misura non inferiore a 5 milioni di euro.
Veniva sentito il Dott. Alfredo MITTONE, in qualità
di procuratore speciale della FIAT.
Il G.D. assumeva altresì sommarie informazioni tramite
l'audizione dei signori ALBRIZIO Sergio, BERTO Pietropaolo,
TESTIN Massimo e, alla successiva udienza del 3.4.2002, del
sig. AMICO Duilio.
Quindi il G.D. ordinava alla parte resistente, che peraltro
si dichiarava ampiamente disponibile, di esibire in giudizio
idonea certificazione del P.R.A. attestante il numero di auto
del modello Dedra benzina ancora in circolazione aventi numero
di telaio ricompreso nell'"isola" individuata dalle
parti, ordine a cui la FIAT AUTO tempestivamente ottemperava,
depositando CD ROM contenente i dati richiesti, che successivamente
veniva duplicato a cura dell'ufficio, con consegna della copia
alla parte ricorrente.
Sempre all'udienza del 3.4.2002 la parte ricorrente rettificava
la propria domanda, alla luce dell'esito dell'istruttoria,
rinunciando alla richiesta che si ordinasse alla FIAT la variante,
nelle riparazioni da effettuarsi sulle auto difettose relative
alla mancata chiusura del foro di aerazione posto nella parte
posteriore sinistra della autovetture.
Il G.D. assegnava termine per le conclusioni delle parti,
riservandosi ogni decisione.
Ambedue le parti depositavano nei termini i rispettivi fascicoli
contenenti le memorie conclusive autorizzate, con le quali
si ribadivano le posizioni precedentemente assunte, e, in
particolare, la ricorrente confermava di voler espungere dalle
proprie domande ogni riferimento alla ritenuta inidonetià
degli accorgimenti adottati dalla Lancia con la circolare
del 1991.
******
Si affronta, preliminarmente,
la tematica inerente ai profili di inammissibilità
del ricorso adotti dalla parte resistente che sono sostanzialmente
di tre tipi:
1) inammissibilità giuridica di un'azione inibitoria
di un comportamento omissivo, avente pertanto un contenuto
positivo;
2) impossibilità di ordinare un "facere"
a contenuto infungibile;
3) riferimento alla disciplina normativa della legge n. 281
del 1998 che impedirebbe alle associazioni di richiedere "misure
idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate" nella fase cautelare, riservando
l'adozione di tali provvedimenti solamente al merito.
Tutte e tre le obiezioni, benché non prive di pregio,
sono tuttavia da disattendere.
Premesso infatti (né contestato) che ad ALTROCONSUMO
appartiene sicuramente la legittimazione ad agire a tutela
degli interessi collettivi dei consumatori, in quanto associazione,
inserita all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30.07.1998
n. 281, avente come scopo statutario la tutela dei diritti
dei consumatori e degli utenti e la promozione dei loro interessi,
e dunque rispondente alla definizione di cui all'art. 2 lett.
b) della citata legge, si osserva che, senz'altro, tale associazione
può richiedere al Giudice competente i provvedimenti
indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art.
3 legge cit., in cui si esplicita il contenuto di tale legittimazione.
In tale contesto l'associazione di consumatori può
sicuramente richiedere al giudice competente:
a) di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti- cfr. art. 3 lett. A) L. 281/98-,
fra cui, gli interessi normativamente considerati del diritto
alla salute, alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti
e dei servizi, nonché ad un'adeguata informazione e
ad una corretta pubblicità (cfr. art. 1 legge cit.);
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate- cfr. art. 3 lett.
B L. 281/98;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o
più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale,
nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può
contribuire a correggere o ad eliminare gli effetti delle
violazioni accertate- cfr. art. 3 lettera c) L. cit.-
Risulta altresì integrato il presupposto della previa
messa in mora della società ritenuta responsabile,
ai sensi del comma 5 del citato articolo della L. 281/98,
e pertanto nessun dubbio può sussistere in ordine alla
facoltà giuridica di ALTROCONSUMO di adire l'A.G. nelle
vie ordinarie a tutela degli interessi dei consumatori quali
configurati nel ricorso, che riguarda proprio profili di tutela
del diritto alla salute ed alla sicurezza e qualità
del prodotto.
L'eccezione della parte resistente si fonda, tuttavia sul
tenore letterale dell'art. 3 comma 6 legge 281/98, che prevede
che, qualora ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolga a norma degli artt. 669 e ss. del codice
di procedura civile, senza pregiudizio dei diritti dei singoli
consumatori.
Sostiene pertanto la difesa della FIAT AUTO s.p.a., non arbitrariamente,
che tale disposto consente il ricorso alla procedura cautelare
solamente in relazione all'azione INIBITORIA, intesa alla
stregua della sola lettera a) del primo comma dell'art. 3
legge cit. e non anche in relazione all'adozione dei provvedimenti
di cui alle successive lettere b) e c).
Tale interpretazione letteraria restrittiva non pare tuttavia
conciliarsi né con le "ratio" dell'intera
legge, ispirata alla più ampia tutela dei diritti fondamentali
dei consumatori, quale quello alla salute ed alla sicurezza
e qualità dei prodotti, né con le direttive
CEE in materia di tutela della categoria dei consumatori universalmente
intesa, alla cui attuazione la menzionata legge è espressamente
improntata, come si evince chiaramente dalla lettura completa
dell'art. 1 della legge 281/98.
E poiché l'art. 2 della direttiva CEE 98/27 prevede,
alla lett. A), la designazione degli organi giurisdizionali
deputati, su iniziativa degli enti legittimati, ad "ordinare
con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento
d'urgenza, la cessazione o l'interdizione di QUALSIASI violazione",
nell'ottica di uniformare le normative CEE di tutti gli Stati
membri e consentire al consumatore, a prescindere dal paese
in cui la pratica illecita ha prodotto effetti, di ottenere
TEMPESTIVAMENTE la cessazione delle violazioni che ledono
gli interessi collettivi dei consumatori medesimi (cfr. II°
considerando), un'interpretazione complessiva e teleologica
della legge che si armonizzi con tali direttive e che non
ponga l'Italia in palese contrasto con la normativa comunitaria,
impone di ritenere che l'azione cautelare sia ammissibile
in relazione a qualsiasi provvedimento che, in concreto, appaia
idoneo a tutelare il consumatore, TEMPESTIVAMENTE, degli effetti
dannosi delle violazioni accertate.
Poiché possibili violazioni ai diritti dei consumatori
non sono sicuramente tipizzabili, né possono essere
segregate nell'ambito di condotte attive che si possano inibire
esclusivamente con un ordine di "non facere", al
fine di assicurare una reale efficacia e tempestività
all'intervento dell'Autorità Giudiziaria, non si può
fare a meno di prevedere una tutela cautelare che possa anticipare
gli effetti della tutela di merito, qualora ogni ritardo possa
considerarsi fonte di danno ulteriore ed irreparabile.
"Contra" si potrebbe argomentare che, poiché
le ultime due azioni elencate dall'art. 3 al primo comma sub
b) e c) si riferiscono espressamente agli "effetti delle
violazioni accertate", un vero e proprio accertamento
sarebbe possibile solamente all'esito di una causa di merito.
Una simile interpretazione verrebbe tuttavia a svuotare di
contenuto e di scopo la legge a tutela del consumatore, specie
quando, come nel caso concreto, si alleghi un danno per il
diritto fondamentale alla salute dei cittadini, riconosciuto
e garantito dall'art. 32 Cost.
L'unica soluzione che si armonizzi con la citata direttiva
CEE, oltre che con i principi espressi dal Trattato sull'Unione
Europea che ha aggiunto al Trattato istitutivo della Comunità
Europea il titolo XI, esprimendo, all'art. 129 A l'esigenza
di realizzare un livello elevato di protezione del consumatore,
sembra pertanto essere quella di considerare valido l'accertamento
processuale della violazione compatibile con la struttura
del rimedio cautelare, e dunque l'accertamento di quello che,
con riferimento ai provvedimenti di cui all'art. 700 c.p.c.
viene indicato nel c.d. "fumus boni iuris".
La volontà generale del legislatore di garantire la
tempestività della tutela si evince anche dalla recente
introduzione di una specifica sanzione pecuniaria "per
ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del
fatto" a carico di chi non adempia gli obblighi stabiliti
con provvedimento giudiziale ex art. 1 della legge 281/98,
e ciò proprio "al fine di completare l'attuazione
della direttiva 98/27 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19.7.1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela
degli interessati dei consumatori" (cfr. art. 11 legge
26.3.2002 n. 39, che ha aggiunto all'art. 3 della legge 30.7.7998
n. 281 il comma 5 bis).
"La questione concernente, infine, la pretesa infungibiltà
dei provvedimenti in questa sede richiesti, costituisce invece
un "falso problema", dal momento che le modalità
di intervento attivo richieste alla FIAT AUTO non paiono affatto
infungibili e, in ogni caso, non si tratta di una pubblica
amministrazione, contro la cui discrezionalità l'A.G.O.
incontri limiti.
Si ritiene, peraltro, in giurisprudenza, che le modalità
di esecuzione di un provvedimento di urgenza, avente ad oggetto
un "obbligo di fare" possano essere liberamente
fissate ex art. 121 e 131 c.p.c., con l'unico limite dell'idoneità
al raggiungimento dello scopo (cfr. Trib. Bari 12.2.1997 in
Giur. It. 1998, 276).
La tutela cautelare nei confronti degli atti negativi viene
del resto ritenuta concedibile anche dal Giudice amministrativo,
proprio sulla base del richiamo alle direttive CEE in materia
di sicurezza generale dei prodotti (cfr. T.A.R. Lazio sez
I, 11.1.99 n. 20).
Tale orientamento si inserisce nel filone giurisprudenziale
consolidatosi nel senso della potestà del G.O. di ordinare
prestazioni di "facere" anche alla P.A., quando
entra in gioco il rispetto del diritto alla salute (cfr. Pret.
Catanzaro 26.1.98 in F.I. 1998, I, 641, Pret. Pistoia, ibdiem,
a proposito di ordine alla P.A. di dispensare farmaci).
Superate le questioni generali di carattere preliminari e
venendo alla struttura dell'azione cautelare si ritiene che
la formulazione dell'art. 3 comma e legge 281/98 e la struttura
dell'azione renda d'obbligo il parallelo con la più
datata disciplina dell'art. 1469 sexies c.c..
In ambedue le ipotesi, benché con diversa costruzione
sintattica, si prevede la concedibilità dell'inibitoria,
quando ricorrano GIUSTI MOTIVI DI URGENZA e si richiamano
gli artt. 669 bis e segg. C.p.c..
Non pare a questo giudice che le differenze lessicali riscontrabili
nelle due norme impongano in questa sede la ricerca di reconditi
significati delle due differenti formulazioni, sembrando invece
sensato ritenere l'applicabilità certa delle disposizioni
a carattere processuale di cui agli artt. 669 e segg. C.p.c.
in tema di procedimento cautelare uniforme e verificare se
i "giusti motivi di urgenza" coincidano o mano con
il c.d. "periculum in mora" del più tradizionale
art. 700 c.p.c..
È diffusa l'opinione, per lo meno giurisprudenziale,
in tema di clausole vessatorie abusive, che il legislatore
abbia inteso modellare una nozione di "periculum in mora"
distinta ed autonoma rispetto al concetto di "pregiudizio
imminente ed irreparabile" di cui all'art. 700 cit. (cfr.
Trib. Torino 14.8.96 in F.It. 97, I, 287e 4.10.1996, Trib.
Palermo 5.9.1997) e che, poiché si verte circa la tutela
di interessi a carattere superindividuale e non di interessi
dei singoli consumatori pregiudicati in concreto, con la nozione
di urgenza debba ricollegarsi all'esigenza di garantire la
correttezza dell'azione imprenditoriale (cfr. sempre Trib.
Torino cit. e Trib. Roma 2.8.97).
Si ritiene inoltre, nella già citata giurisprudenza
ed altrove, che si debba ancorare la valutazione del "periculum
in mora" ad una vaglio di carattere qualitativo, attinente
alla natura del bene oggetto del contratto, agli interessi
che lo stesso intende soddisfare ed alle conseguenti ripercussioni
che potrebbero verificarsi nella sfera del consumatore nel
caso in cui una tutela ritardata comporti l'irreversibilità
e la non reintegrabilità del pregiudizio subito.
È stato altresì affermato, sempre con riferimento
all'azione di cui all'art. 1469 sexies c.p.c., che tale rimedio
cautelare prescinda da una lesione attuale di diritti soggettivi
(cfr. Trib. Palermo 5.9.97, in F.It. 1997, I, 3009).
Nell'ipotesi dell'art. 3 della legge 281/98, tenute presenti
le debite differenze di situazione, ritiene questo Giudice
che, senz'altro, la nozione di pericolo vada adattata alle
esigenze di tutela dei diritti superindividuali della collettività
dei consumatori a cui l'azione dell'associazione mira e che,
senza dubbio, si debba guardare alla natura dei diritti suscettibili
di pregiudizio ed alla diffusione o potenziale diffusività
del danno, oltre che alla sua irreparabilità.
E nel caso dedotto in causa, trattandosi di un problema di
infiltrazione di gas di scarico di autovetture all'interno
dell'abitacolo, con effetti potenzialmente lesivi per la salute
umana, tutelata in via primaria come diritto assoluto dell'art.
32 Cost. e risultando ancora in circolazione ben 39.989 autovetture
appartenenti a quell'"isola", non può esservi
dubbio alcuno che, in caso di riscontro positivo circa l'illecito,
la salute dei consumatori possa, anzi debba, essere tutelata
nell'immediato, onde evitare il protrarsi di una fonte di
danno o di un aggravamento del danno.
E poiché la salute costituisce un diritto fondamentale
dell'individuo, il livello della tutela che l'ordinamento
deve offrire deve essere il massimo e dunque includere anche
la garanzia del danno.
Lo stesso concetto di "inibitoria" sta assumendo,
nell'evoluzione giurisprudenziale connessa con la tutela del
diritto alla salute, un significato più ampio, improntato
al c.d. "principio di precauzione", registrandosi
una tendenza attuale a consentire le pronunce inibitorie addirittura
anche prima che si verifichi la situazione lesiva, ovvero
ogni qualvolta si ritenga che, considerando la situazione
che si verificherà dopo un certo evento, essa presenti
connotati di pericolo per la salute umana.
In tema di inquinamento elettromagnetico, ad esempio, la sentenza
27.3.2000 n. 9893 della S.C. ha consentito l'inibitoria anche
prima che l'opera pubblica fosse entrata in funzione, sulla
base dell'accertamento del fatto che, dopo l'inizio dell'attività,
si sarebbe creata una situazione potenzialmente pericolosa
per la salute umana, indipendentemente dall'esistenza di un
danno attuale.
Costituisce, in verità, fatto notorio che i gas che
vengono emessi nell'ambiente degli autoveicoli a benzina sono
composti da sostanze elevatamente nocive per la salute umana,
in primis dal monossido di carbonio, che, in determinate condizioni,
può anche avere effetto letale, ma anche da altri elementi,
più o meno velenosi, cosicché l'eventuale sottoposizione
dell'utilizzatore abituale di un'autovettura all'inalazione
reiterata di tali sostanze può senz'altro ritenersi
pericolosa, anche a prescindere dalle dosi quantitative, in
quanto appunto costante e reiterata.
Per quanto riguarda il merito si osserva che il difetto di
produzione del modello di autovetture Lancia Dedra bz allegato
dalla parte ricorrente, con riferimento ad una determinata
"isola" individuata attraverso i numero di telaio,
è stato nella presente procedura accertato con un grado
di certezza parificabile alla prova piena.
La parte resistente non ha infatti contestato né l'autenticità
né la provenienza della circolare n. 2304 del 10.4.91
diramata dalla Direzione Area Lancia di Napoli alle concessionarie,
nella quale si dà atto dell'avvio di una specifica
campagna di risanamento relativa al problema delle "infiltrazioni
di gas di scarico all'interno dell'abitacolo", con previsione
del montaggio di un codolino curvo da applicare, orientato
verso il basso, sul terminale della tubazione di scarico,
nonché degli ulteriori protocolli da seguire per l'eliminazione
del difetto, difetto che pare essere stato determinato (invero
l'utilizzo nella suddetta circolare del verbo "esaltare"
è rimasto oscuro) dalla eliminazione della sigillatura
dell'unione parafango-fiancata posteriore, effettuata a livello
di scelta produttiva dalla società automobilistica
per un certo periodo storico.
Sempre a tale inconveniente si riferiscono le altre circolari
prodotte da ALTROCONSUMO.
Il vizio è stato inoltre ammesso anche dal rappresentante
della FIAT Dott. MITTONE in udienza, che ha dichiarato che
la campagna di risanamento ha interessato circa 5000 autovetture
e che l'origine del difetto dipese, appunto, da una scelta
produttiva, volta appunto ad eliminare la sigillatura parafango-fiancata
posteriore, il cui scopo non è stato tuttavia chiarito.
Dalla circolare n. 2304 si evince altresì chiaramente
che gli interenti tecnici volti all'eliminazione del difetto
sono stati tuttavia previsti solamente per le autovetture
in stock e per quelle circolanti in cui il problema fosse
segnalato dal cliente, e che pertanto, non è stata
mai effettuata una vera e propria "campagna di richiamo"
da parte della casa madre, a fronte della sicura consapevolezza
del difetto di produzione relativo a quell'"isola".
Questo un primo profilo di scorrettezza della casa produttrice.
Sostiene pertanto la difesa FIAT che il danno non sia più
attuale, in quanto l'infiltrazione si evidenziava attraverso
il cattivo odore dei gas percepito dagli utenti, che dunque
provvedevano a protestare presso le concessionarie e che pertanto,
essendo trascorsi svariati anni senza più reclami,
non esistano più vetture difettose in circolazione.
Sostiene altresì in memoria conclusiva che la società
abbia condotto a suo tempo dei tests in situazione di esasperazione
del fenomeno, che rilevarono che la componente indicata come
la più pericolosa, in quanto l'unica cancerogena, ovvero
il benzene, presentava un livello di concentrazione ed una
quantità inferiore agli standards considerati in letteratura
come non a rischia, anche con riferimento all'esposizione
quotidiana prolungata.
Tali studi, asseritamene effettuati dalla parte interessata,
non costituiscono tuttavia materiale prodotto nella presente
procedura, che, avendo natura cautelare, non è suscettibile
di ulteriore procrastinazione.
Si rileva tuttavia come l'argomentazione appaia in contrasto
con il contenuto delle circolari provenienti dalla stessa
FIAT, in cui si fa esclusivo riferimento alla misurazione
del contenuto di monossido di carbonio (CO), che, per quanto
è noto a questo Giudice, è un gas incolore ed
inodore che non viene avvertito da chi lo respira, mentre
nulla si dice nelle circolari circa il benzene.
L'accertamento sommario effettuato non consente di pronunciarsi
circa il contenuto cancerogeno del gas di scappamento della
Dedra bz, mentre si ritiene che sussistano sufficienti elementi
in ordine alla circostanza che, a seguito delle suddette infiltrazioni,
i possessori delle autovetture interessate abbiano evidenziato
spiacevoli disturbi fisici.
Il sig. BERTO Pietropaolo, già dipendente FIAT, ha
confermato infatti sia la sussistenza del difetto, sia i reclami
sporti dai clienti, sia la circostanza che costoro lamentassero
problemi di gola e lacrimazione.
Il sig. TESTIN Massimo, ex concessionario, ha poi confermato
le suddette circostanze, parlando anche di intere famiglie
finte in ospedale per nausea ed altri disturbi, comunque sintomatici
di nocumento alla salute, anche se non identificabili, al
momento, come un rischio di malattie tumorali.
La difesa della FIAT si richiama alla nozione di soglia di
esposizione e di concentrazione dei componenti dei gas di
scarico all'interno di una vettura, stabilita dal 25.2.2000
n. 66, per il settore della salubrità dell'ambiente
di lavoro, sostenendo che tale soglia non risulti superata,
sulla base dei già menzionati tests.
A prescindere peraltro dalla mancata produzione di tali risultati
scientifici, si osserva che altro è un ambiente di
lavoro, altro l'abitacolo di un'autovettura e che, in ogni
caso, non è detto che una soglia di esposizione normativamente
stabilita abbia di per sé un significato assoluto (talune
sentenze, sempre in tema di inquinamento elettromagnetico,
ad esempio, sono giunte a ritenere la sussistenza del danno
alla salute anche indipendentemente dalla violazione dei limiti
previsti dalla normativa in materia- cfr. Pret. Bologna 12.4.99
in Arch Loc e con 2001. 255 e la già citata Cass. Civ.
sez III 27.03.2000 n. 9893, che ha affermato essere non necessariamente
lecita una condotta che si uniformi ai limiti di esposizione
fissati in atti amministrativi, dovendo il Giudice procedere
ad un controllo concreto circa l'adeguatezza di tali soglie
a tutelare la salute umana -).
Ambedue i testi sopraindicati hanno anche dichiarato che,
peraltro, la FIAT non dotò mai le concessionarie dei
macchinari atti alla misurazione del C.O. a cui faceva riferimento
nelle circolari tecniche.
Si rileva dunque un altro profilo di scorrettezza nell'operato
FIAT.
Non si ritiene invece rilevante la deposizione del teste ALBIZIO,
in quanto lo stesso ha ammesso di non avere mai avuto a sua
disposizione un'autovettura Dedra BZ del gruppo dedotto in
causa, oggetto al quale si limitano le richieste della parte
ricorrente.
Il sig. Duilio AMICO, dipendente FIAT ed attualmente responsabile
del servizio "customer care" non ha memoria storica
della campagna di risanamento, in quanto dirigente del settore
interessato solamente dal 2001, ha tuttavia consegnato documentazione,
che è stata acquisita dal G.I., relativa a due casi
di reclamo presentati alla FIAT, nel 1997 e nel 1998, per
il problema dell'infiltrazione di gas di scarico.
Il secondo caso (caso n. 170027), benché riguardi una
dedra bz appartenente all'isola "incriminata", non
pare rientrare fra quelli dedotti in causa, posto che dall'istruttoria
è emerso come i gas di scarico, nelle autovetture difettose,
penetrino all'interno dell'abitacolo attraverso i finestrini,
quando essi vengono aperti con l'auto in corsa, per un fenomeno
di depressione e non attraverso fori interni di aerazione,
laddove nell'acquisita scheda del reclamo si specifica "odori
di scarico interno vettura a finestrini chiusi".
Il case n. 32296 riguarda invece proprio il tipo di difetto
di cui qui ci si occupa ed una dedra dell'"Isola"
presa in considerazione: esso è elevatamente indiziante
circa il possibile persistere del difetto nelle auto ad oggi
circolanti, proprio perché precedente risalente al
1997, ovvero ben cinque anni dopo che la FIAT ha dichiarato
chiusa la campagna di risanamento (in data 31.3.92- cfr. doc.
7 di parte ricorrente).
Sempre il teste AMICO, intimato da FIAT, ha escluso che la
società abbia un archivio statistico degli interventi
meccanici richiesti dai clienti alle officine autorizzate,
dopo la scadenza del periodo di garanzia, e che vi sia obbligo
alcuno per i meccanici di segnalare alla casa madre le riparazioni
effettuate. Non è pertanto valutabile la reale diffusione
del fenomeno eventualmente "esaltatosi" (per usare
la terminologia della circolare Lancia) dopo la scadenza del
breve periodo di garanzia.
Ritiene pertanto questo Giudice che vi siano più che
sufficienti elementi per ritenere che, stante l'elevato numero
ancora in circolazione di autovetture ricompresse nell'"Isola"
che la Lancia stessa riconosce presentare il difetto di produzione
de quo (circa 39.000- cfr. c.d. rom del PRA) e la probabilità
che esse o alcune di esse presentino l'inconveniente sopradescritto,
con conseguente rischio per la salute di coloro che le utilizzano,
si impongano, in questa fase, delle cautele seppur minimali,
che la FIAT ben avrebbe potuto adottare di sua iniziativa,
anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 17.3.1995 n. 115
in tema di sicurezza generale dei prodotti, il cui art. 3
impone al produttore ben precisi obblighi di attivazione che,
se non possono essere retroattivi, sicuramente sussistono
a far tempo da tale data, con riferimento quantomeno alla
sicurezza del prodotto in relazione alla "presenza"
dello stesso sul mercato.
Il d.p.r. 24.5.1988 n. 224 sui prodotti difettosi era inoltre
già sicuramente vigente nel 1991.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso,
ma con doverose limitazioni rispondenti a giustizia ed al
fine di evitare indebite strumentalizzazioni.
ALTROCONSUMO chiede, nelle conclusioni rassegnate in ricorso,
in primo luogo, di inibire la prosecuzione dei comportamenti
omissivi della FIAT Auto s.p.a. consistenti:
a) nell'intervento selettivo ed inadeguato sugli autoveicoli
modello Lancia dedra bz con telaio ricompreso 68285 e 135605
previste nella circolare 10.04.91;
b) nella mancata capillare ed adeguata informazione ai proprietari,
possessori ed utilizzatori degli autoveicoli Lancia Dedra
BZ compresi nell'"Isola" dell'esistenza del difetto
e della conseguente pericolosità per la salute degli
utilizzatori dell'autoveicolo;
c) nella mancata adozione di tutti i provvedimenti di cui
alla circolare 10.4.91, sigillatura dei fori di aerazione
compresa (correzione apportata dalla difesa dei ricorrerti
a seguito delle risultanze istruttorie che hanno evidenziato
come i gas penetrerebbero nelle auto dall'esterno e non dall'interno).
L'inibitoria sub a) non è accoglibile sia perché
non è stato accertato che gli interventi tecnici attuanti
dalla Lancia fossero "inadeguati", concordando anzi
le parti oggi nel senso contrario, sia perché risulta
che tali interventi "selettivi" siano ormai cessati
da tempo.
Le inibitorie sub b) e c) sono invece doverose e si concretizzano
nel richiesto ordine di attuare una campagna di richiamo nei
confronti di tutti i proprietari identificabili tramite l'estratto
del P.R.A prodotto dalla parte resistente, con l'impegno ad
adottare tutti i provvedimenti tecnici di cui alla circolare
10.04.91.
I destinatari della campagna di richiamo, tuttavia, stante
il regime di pubblicità a cui sono soggette le autovetture,
non possono che essere i proprietari delle stesse risultanti
dal P.R.A, non potendosi pretendere dalla casa produttrice
l'impossibile.
Affinché il presente provvedimento possa avere concreta
efficacia ed anche in considerazione dell'art. 11 della 1.3.2002
n. 39, inoltre, deve essere fissato alla resistente un termine
massimo entro cui inviare la lettera raccomandata sopraindicata,
che si ritiene congruo fissare, tenuto conto della natura
dell'adempimento e dell'elevato numero di destinatari, entro
il prossimo 30 luglio.
Ovviamente l'intervento tecnico dovrà essere effettuato
solo in caso di riscontro positivo del difetto, effettuato
tramite misurazione del CO secondo i parametri e le direttive
impartite ai concessionari Lancia dalla stessa casa madre
nelle circolari in atti.
Non pare inoltre possibile inserire nelle informazioni quanto
richiesto a pag. 19 e 20 del ricorso circa i diritti di contenuto
risarcitorio legalmente spettanti ai singoli consumatori in
forza del d.p.r. 224/88 soggetti peraltro a decadenza decennale
a decorrere dall'immissione in circolazione del prodotto,
ex art. 14 L. cit., in quanto tale informativa non attiene
ad alcuno degli obblighi che si ritengono gravare sul produttore,
ma semmai sarebbe onere generico dell'associazione dei consumatori,
né contribuirebbe ad un pericolo immediato per la salute
degli stessi, non rientrano pertanto nella funzione del presente
provvedimento.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta pubblicazione su
uno o più quotidiani a diffusione nazionale si ritiene
che, avendo la resistente provato documentalmente come la
notizia riguardante il difetto di produzione "de quo"
sia già stata pubblicata, con toni decisamente più
allarmanti di quelli che discenderebbero dalla pubblicazione
di questa ordinanza, sia sul numero di aprile 2002 della rivista
dell'associazione ricorrente sia sul quotidiano "La Repubblica"
in data 26.4.2002, edizione nazionale, un'ulteriore pubblicazione
non sia, allo stato, fondamentale per contribuire alla risoluzione
del problema.
Non ricorrono infine i presupposti per l'imposizione di una
cauzione ex art. 669 undecies: la circoscrizione della portata
del presente provvedimento alla sfera dei proprietari identificabili
tramite P.R.A. consente infatti di ritenere improbabile un
forte danno ingiusto all'immagine della casa automobilistica.
P.Q.M.
Visti gli artt.
3 legge 30.7.98 n. 281 e 669 bis a segg. C.p.c.,
i parziale accoglimento del ricorso presentato in data 6.3.2002
dall'associazione ALTROCONSUMO nei confronti di FIAT AUTO
s.p.a.
INIBISCE
alla FIAT AUTO
s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
il comportamento omissivo consistente:
- nella mancata capillare ed adeguata informazione ai proprietari
degli autoveicoli Lancia Dedra Bz con numero di telaio ricompreso
fra 68235 e 135605, dell'esistenza del difetto di infiltrazione
di gas di scarico all'interno dell'abitacolo e della conseguente
pericolosità per la salute degli utilizzatori dell'autoveicolo;
- nella mancata adozione, sulle autovetture modello Lancia
Dedra Bz attualmente in circolazione, di tutti i provvedimenti
di cui alla circolare Lancia (Direzione di Area di Napoli)
n. 2304 del 10.4.91 e, conseguentemente,
ORDINA
Alla FIAT AUTO
s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
di inviare, entro il termine del 30.07.2002, una comunicazione
tramite lettera raccomandata A/R ai proprietari attuali degli
autoveicoli Lancia Dedra Bz identificabili tramite l'elenco
fornito dal P.R.A. prodotto dalla resistente, contenente la
spiegazione chiara ed in equivoca:
- della possibile esistenza del difetto relativo all'infiltrazione
di gas di scarico all'interno dell'abitacolo e della potenziale
pericolosità di tale difetto per la salute dell'individuo;
- dell'impegno a provvedere, su richiesta del cliente destinatario
della lettera ed in caso di riscontro positivo difetto. Effettuato
tramite controllo del C.O. secondo le procedure di cui alle
circolari Lancia in atti, alla pronta adozione di tutti i
provvedimenti tecnici indicati nella circolare 10.4.91, ovvero:
controllo ed eventuale registrazione C.O., sostituzione del
codolino della tubazione di scarico secondo il ciclo riportato
nell'allegato due della circolare n. 2304, nonché sigillatura
dell'unione parafango-fiancata posteriore, dei 4 fori sotto
traversa posteriore, dei 2 fori su ossatura baule ed alla
chiusura della bocchetta sinistra scarico aria.
Respinge le altre domande di cui al ricorso.
Visto l'art. 669 octies c.p.c.
Fissa termine di 30 giorni a decorrere dalla comunicazione
della presente ordinanza per l'inizio della causa di merito.
Spese al merito.
Dispone che ne sia data comunicazione alle parti.
Torino 16.05.2002
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