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  Sommario delle principali normative:

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  • Cosa fa l'infermiere
  • Decreto n° 739/94 - Profilo professionale dell’infermiere
  • Legge 26 febbraio 1999, n. 42 - Disposizioni in materia di professioni sanitarie
  • D.M. 17\1\97, n.69  Concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario
  • Codice Deontologico  - Febbraio 1999
  • EX-MANSIONARIO D.P.R. n° 225 14\03\74
  • Rapporti con la persona assistita
  • Patto Infermiere-Cittadino - Maggio 1996
  • Pronto soccorso obbligatorio per le aziende - Decreto Interministeriale 569/99
  • Tariffario minimo nazionale - 2002
  • Decreto 17.XII.1987 n. 553   (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze)
  • Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere - 27.VII.2000
  • Schema di decreto interministeriale concernente "Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento."
  • Legge 10 Agosto 2000, n°251"Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, [..] nonchè della professione ostetrica"
  • Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario Decreto Legge 12 Novembre 2001, n.402
  • Legge 8 gennaio 2002, n.1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402
  • Profilo professionale dell' O.S.S. - operatore socio sanitario doc.PDF
  • CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA STATO REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO [..] disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria - figura professionale dell'operatore socio-sanitario ACCORDO 16 gennaio 2003
  • 22 febbraio 2001 CONFERENZA PERMANENTE RAPPORTI TRA STATO REGIONI E PROVINCIE AUTONOME TRENTO E BOLZANO Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano
  • Repertorio Legislativo - elenco in ordine cronologico
  • CIRCOLARE 5 MARZO 2002, N. DIRP 3o/AG/448 -PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA - ECM

  •  

      Cosa fa l'infermiere:

           L'infermiere è responsabile dell'assistenza generale infermieristica e in particolare:

  • partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

  • identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

  • pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;

  • garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

  • agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

  • per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

  • svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

  • L'infermiere inoltre contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

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      Decreto 14 settembre 1994, n. 739 - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6

    • Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere

    Articolo 1

    • E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
    • L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
    • L'infermiere:
    • a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
      b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
      c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
      d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
      e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
      f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
      g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime         di dipendenza o libero-professionale.

    • L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
    • La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

    a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
    b) pediatria: infermiere pediatrico;
    c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
    d) geriatria: infermiere geriatrico;
    e) area critica: infermiere di area critica.

    • In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
    • Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

    Articolo 2

    • Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.

    Articolo 3

    • Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

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        D.M. 17 gennaio 1997, n.69

    Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario.

    IL MINISTRO DELLA SANITÀ

    Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

    Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

    Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

    Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;

    Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

    Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

    Adotta il seguente regolamento:

    1.1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

    2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

    3. L'assistente sanitario:

    a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;

    b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;

    c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione sanitaria;

    d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;

    e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

    f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;

    g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;

    h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;

    i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

    l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;

    m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;

    n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

    o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo inteprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;

    p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;

    q) svolge attività didattico - formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;

    r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.

    4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

    5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

    2. 1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

    (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997 n. 72.

    (2) Riportato alla voce Sanità pubblica.

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    Legge 26 febbraio 1999, n. 42

    Disposizioni in materia di professioni sanitarie

    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999

    Art. 1.

    (Definizione delle professioni sanitarie)

    1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

    2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

    Art. 2.

    (Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

    1. Alla corresponsione delle indennità di missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati centrali delle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, provvedono direttamente le Federazioni predette.

    Art. 3.

    (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)

    1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie", b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:"3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";

    c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";

    d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "sugli elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: "e sugli elenchi generali di categoria";

    e) all'articolo 5, comma 4, le parole: "sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221";

    f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:"5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici.

    5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità";

     

    g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:"Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente".

    Art. 4.

    (Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

    1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

    2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

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       Testo approvato dal Comitato Centrale della Federazione IPASVI - Febbraio 1999

            Codice deontologico dell'infermiere

      1.1. L’infermiere e l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica.

      1.2. L’assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa.

      1.3. La responsabilità dell’infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.

      1.4. Il Codice deontologico guida l’infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile. E’ uno strumento che informa il cittadino sui comportamenti che può attendersi dall’infermiere.

      1.5. L’infermiere, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta la appartenenza al gruppo professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano.

              PRINCIPI ETICI DELLA PROFESSIONE

      2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’assunzione della responsabilità delle cure infermieristiche.

      2.2. L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e si impegna a tutelarlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione.

      2.3. L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall'età, dalla condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia.

      2.4. L’infermiere agisce tenendo conto dei valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della cultura, etnia e sesso dell’individuo.

      2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche, l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. In presenza di volontà profondamente in contrasto con i principi etici della professione e con la coscienza personale, si avvale del diritto all’obiezione di coscienza.

      2.6. Nell'agire professionale, l'infermiere si impegna a non nuocere, orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabilità o svantaggio.

      2.7. L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso 1’uso ottimale delle risorse. In carenza delle stesse, individua le priorità sulla base di criteri condivisi dalla comunità professionale.

              NORME GENERALI

      3.1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca, al fine di migliorare la sua competenza.L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiornate, così da garantire alla persona le cure e l’assistenza più efficaci. L’infermiere partecipa alla formazione professionale, promuove ed attiva la ricerca, cura la diffusione dei risultati, al fine di migliorare l’assistenza infermieristica.

      3.2. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di esperti. Riconosce che l’integrazione e la migliore possibilità per far fronte ai problemi dell’assistito; riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.

      3.3. L’infermiere riconosce i limiti delle proprie conoscenze e competenze e declina la responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza. Ha il diritto ed il dovere di richiedere formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza; si astiene dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possono costituire rischio per la persona.

      3.4. L’infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell'operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza professionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire della riflessione etica.

      3.5. L’agire professionale non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da persone assistite, altri operatori, imprese, associazioni, organismi. In caso di conflitto devono prevalere gli interessi dell’assistito. L’infermiere non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche per conseguire vantaggi per sé od altri. L’infermiere può svolgere forme di volontariato con modalità conformi alla normativa vigente: è libero di prestare gratuitamente la sua opera, sempre che questa avvenga occasionalmente.

      3.6. L’infermiere, in situazioni di emergenza, è tenuto a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria. In caso di calamità, si mette a disposizione dell'autorità competente.

              RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

      4.1. L’infermiere promuove, attraverso l’educazione, stili di vita sani e la diffusione di una cultura della salute; a tal fine attiva e mantiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.

      4.2. L’infermiere ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte.

      4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, che coinvolge nel piano di cura.

      4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona.

      4.5. L’infermiere, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.

      4.6. L’infermiere assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che e pertinente all’assistenza.

      4.7. L’infermiere garantisce la continuità assistenziale anche attraverso l’efficace gestione degli strumenti informativi.

      4.8. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concreta alla fiducia che l’assistito ripone in lui.

      4.9. L’infermiere promuove in ogni contesto assistenziale le migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei familiari.

      4.10. L’infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non metodica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccettabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali.

      4.11. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione l’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in relazione all'età ed al suo grado di maturità.

      4.12. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle persone in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione di se, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni.

      4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed allertare, ove necessario, l’autorità competente.

      4.14. L’infermiere si attiva per alleviare i sintomi, in particolare quelli prevenibili. Si impegna a ricorrere all’uso di placebo solo per casi attentamente valutati e su specifica indicazione medica.

      4.15. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizione clinica e fino al termine della vita, riconoscendo l’importanza del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L’infermiere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeutici non coerenti con la concezione di qualità della vita dell’assistito.

      4.16. L’infermiere sostiene i familiari dell’assistito, in particolare nel momento della perdita e nella elaborazione del lutto.

      4.17. L’infermiere non partecipa a trattamenti finalizzati a provocare la morte dell’assistito, sia che la richiesta provenga dall’interessato, dai familiari o da altri.

      4.18. L’infermiere considera la donazione di sangue, tessuti ed organi un’espressione di solidarietà. Si adopera per favorire informazione e sostegno alle persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

              RAPPORTI PROFESSIONALI CON COLLEGHI E ALTRI OPERATORI

      5.1. L’infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori, di cui riconosce e rispetta lo specifico apporto all’interno dell'équipe. Nell’ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale contribuisce allo sviluppo delle competenze assistenziali.

      5.2. L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affinché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.

      5.3. L’infermiere ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.

      5.4. Nell’esercizio autonomo della professione l’infermiere si attiene alle norme di comportamento emanate dai Collegi IPASVI; nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclatore Tariffario.

      5.5. L’infermiere tutela il decoro del proprio nome e qualifica professionale anche attraverso il rispetto delle norme che regolano la pubblicità sanitaria.

      5.6. L’infermiere è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.

              RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

      6.1. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.

      6.2. L’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cittadini e dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.

      6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.

      6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.

      6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale.

             DISPOSIZIONI FINALI

    7.1. Le norme deontologiche contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza e punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.

    7.2. I Collegi IPASVI si rendono garanti, nei confronti della persona e della collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della competenza acquisita e mantenuta.

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    Patto Infermiere-Cittadino

    12 maggio 1996 Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:

    PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa posso fare per te.

    SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome.

    FARMI CONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento.

    DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti.

    FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con 1'insieme dei servizi sanitari.

    GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali.

    FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari.

    RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini.

    AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire,quando non sei in grado di farlo da solo.

    INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi.

    INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita.

    GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali

    RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza.

    ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno.

    STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano.

    PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche all'interno dell'organizzazione..

    SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi.

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       Pronto soccorso obbligatorio nelle aziende

    (Decreto Interministeriale Ministero Lavoro, Sanità, Funzione Pubblica e Industria)

    Dal momento in cui il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale diverrà attuativo dopo 6 mesi e renderà obbligatoria l'istituzione del pronto soccorso aziendale comprendente una cassetta di primo soccorso e il personale, scelto e formato tra gli addetti dell'azienda, per intervenire rapidamente in caso di bisogno. L'obbligo deriva dalla legge 626 sulla sicurezza nei posti di lavoro. Il contenuto della cassetta dipende dal tipo di azienda (il decreto le classifica in tre fasce: A, B e C a seconda del numero di dipendenti e della pericolosità). I lavoratori addetti al pronto soccorso devono ricevere una preparazione teorico/pratica di:

    - 16 ore distribuite in tre giorni per le aziende del gruppo A;

    - 12 ore distribuite in tre giorni per le aziende dei gruppi B e C.

    (Testo integrale del Decreto Interministeriale 569/99)

    Articolo 1 - Classificazione delle aziende

    1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi:

    Gruppo A:

    I) Aziende o unità produttive con attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del dlgs 17/3/95, n. 230, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.

    II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità temporanea superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio precedente e aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.

    Le predette statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

    III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

    Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

    Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

    2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, lo comunica all'azienda unità sanitaria locale competente sul territorio in cui svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

    Articolo 2 - Organizzazione del pronto soccorso

    1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

    a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato I, integrabile sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza e il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

    b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

    2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

    a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, integrabile sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza e il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

    b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il servizio di emergenza del Servizio sanitario nazionale; c) il contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

    3. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire in accordo con l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, anche mediante la costituzione di consorzi fra aziende, l'integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche.

    4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C, ubicate in zone non attualmente raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in accordo con la programmazione regionale, è tenuta ad adottare idonee modalità per l'organizzazione delle prestazioni dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza in modo da garantire gli interventi di emergenza in tali zone nei tempi previsti dalle direttive nazionali in materia entro un anno dall'emanazione del presente decreto.

    5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

    6. La copertura delle spese per interventi di cui ai commi 3 e 4 è sostenuta dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio utilizzando le quote del fondo sanitario a esse assegnate dalla regione, integrate dalle quote di partecipazione poste a carico dei datori di lavoro delle aziende o unità produttive del gruppo A in ragione di un contributo annuo per lavoratore dipendente dell'1% della quota capitaria annua del fondo sanitario nazionale moltiplicata per la classe di appartenenza dell'azienda o unità produttiva fissata per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

    Per gli adeguamenti del sistema di emergenza urgenza, necessari a garantire gli interventi per i lavoratori addetti alla costruzione delle infrastrutture di interesse nazionale soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, vengono predisposti a livello regionale appositi piani di intervento con l'individuazione delle spese da porre a carico dei committenti dell'opera.

    I datori di lavoro e le Aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, in accordo con la programmazione regionale, possono concordare idonee modalità per l'organizzazione e fruizione di specifici interventi di assistenza sanitaria di emergenza.

    Tali interventi sono regolati da specifiche convenzioni.

    Articolo 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

    1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorico e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

    2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico professionale o di altro personale specializzato.

    3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione riportati nell'allegato 3 e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.
    4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4.

    5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

    Articolo 4 - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

    1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento e al pronto soccorso.
    2. Le attrezzature e i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

    Articolo 5 - Entrata in vigore.Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Allegato 1 - Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

    - Guanti monouso in vinile o in lattice (alcune paia)

    - Visiera paraschizzi

    - Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi

    - Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

    - Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)

    - Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (10)

    - Pinzette sterili monouso (5)

    - Confezione di rete elastica di misura media

    - Confezione di cotone idrofilo

    - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso

    - Rotoli di benda orlata alta cm 10

    - Rotoli di cerotto alto cm 2,5

    - 1 paio di forbici

    - Lacci emostatici (5)

    - Ghiaccio pronto uso (due confezioni)

    - Coperta isotermica monouso

    - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

    - Termometro

    Allegato 2 - Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

    - Guanti monouso di vinile o in lattice

    - Confezione di acqua ossigenata FU. 10 volumi

    - Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%

    - Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole

    - Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole

    - Pinzette sterili monouso

    - Confezione di cotone idrofilo

    - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso

    - Rotolo di cerotto alto cm 2,5

    - Rotolo di benda orlata alta cm 10

    - Un paio di forbici

    - Un laccio emostatico

    - Confezione di ghiaccio pronto uso

    - Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari

    - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

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         MINISTERO DEI TRASPORTI: Decreto 17.XII.1987 n. 553

    Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.I.1988

    Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze

    IL MINISTRO DEI TRASPORTI

    Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393 nonché 1e successive modificazioni ed integrazioni

    Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1959 n. 420 nonché le successive modificazioni ed integrazioni

    Vista la legge 27 dicembre 1973 n 942 con la quale sono state stabilite le modalità di recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi e infortunati. Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di studio istituita con il decreto del Ministro dei Trasporti 29 luglio 1983

    Decreta

    Art. I

    Classificazione delle autoambulanze

    1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati denominati autoambulanze.Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 36 lettera f) del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo2. In relazione alla funzione da assolvere vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanzetipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenzatipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.3. Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico le autoambulanze definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali ospedali cliniche associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato imprese o altre collettività che a ciò siano obbligate per le loro necessità ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera. Sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio Con conducente negli altri casi

    Articolo 2

    Rispondenza a norme generali

    1. Le autoambulanze in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico devono essere conformi alle norme applicabili alla data di presentazione delle domande di approvazione sia ai sensi dell'art. 53 che dell'art. 54 del Testo Unico citato nelle premesse ai veicoli delle seguenti categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 3 aprile 1974:

    autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t: categoria M1 o M2

    autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non superiore a 5 t: categoria M2

    autoambulanze di massa complessiva superiore a 5 t:

    categoria M3

    2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già omologato l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalia relativa omologazione del veicolo base

    Articolo 3

    Caratteristiche costruttive

    1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto di cui esso costituisce parte integrante

    Articolo 4

    Immatricolazione

    1. La Direzione generale MCTC stabilisce i titoli e la documentazione necessari per conseguire l'immatricolazione delle autoambulanze ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale al fine di determinare la destinazione druso di cui al comma 3 del precedente articolo.

    Articolo 5

    Norme transitorie e finali

    1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi dell'art. 53 o 54 del testo unico citato nelle premesse presentate a decorrere dal 10 luglio 1988. A richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate anteriormente.

    2. A partire dal 1 luglio 1989 non potranno più essere immatricolate per la prima volta in Italia autoambulanze che non rispondano alle prescrizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, addì 17 dicembre 1987

    Il Ministro: MANNINO

    Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

    ALLEGATO TECNICO

    1.1 la tara delle autoambulanze, oltre a quanto definito per le generalità degli autoveicoli, comprende anche le barelle di dotazione ed il peso relativo ad eventuali serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto, ma non comprende le attrezzature specifiche previste per le autoambulanze di tipo A.

    1 2 Per l'ammissibilità del veicolo deve essere verificato il rispetto dei carichi massimi totali e per asse riconosciuti, nonché dei relativi rapporti limite, nell'ipotesi di occupazione delle barelle e di tutti i posti a sedere previsti considerando per ogni trasportato il peso convenzionale di 75 kg.

    1.3 Per le autoambulanze di tipo A, nell'ipotesi di carico dovrà altresì essere previsto, per le specifiche attrezzature, un carico uniformemente distribuito sul pavimento del compartimento sanitario nella misura di 100 kg se a barella unica, aumentato di 100 kg per ogni barella supplementare.
    Nel caso di ubicazione stabile di parte o di tutta l'attrezzatura specifica, la verifica dei carichi sugli assi e loro rapporto potrà essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di dette attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto la residua aliquota del carico previsto al comma precedente

    2 Compartimento sanitario

    2.1 Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

    lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m.

    larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m.

    altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0.90 m., lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 mq): 1,75 m.

    Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere capace di contenere, tenuto altresi conto delle esigenze del trasporto, almeno una barella a norma UNI di dimensioni non inicriori a 1,85 x 0,56 m.

    2.2.L'altezza massima da terra del piano di calpestio è di 40 cm. Tale altezza può raggiungere 80 cm con l'impiego di opportuni scalini, ovvero nelle autoambulanze di tipo B e può essere, se necessario, più elevata nel caso di veicolo a trazione integrale.

    2.3 Il compartimento sanitario deve essere separato dalia cabina di guida mediante divisorio inamovibile. È ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

    2 4 Nel compartimento sanitario devono trovare alloggiamento una o più barelle a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabili al veicolo sia longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente, di cui almeno una (barella principale) avente dimensioni come previsto al precedente punto 2.1.

    Nelle autoambulanze di tipo A il piano superiore della barella principale, materasso escluso, deve trovarsi a non meno di 40 cm ed a non più di 120 cm dal piano di calpestio.

    2.5 Nel compartimento sanitario delle ambulanze di tipo A devono trovarsi almeno tre sedili, uno dei quali situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle barelle.

    Nelle autoambulanze di tipo B è necessario almeno un posto a sedere oltre quello del conducente.

    I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm essere dotati di cinture di fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili.

    2.6. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di larghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 120 cm nelle autoambulainze di tipo A.

    Le autoambulanze di tipo A devono inoltre avere nello compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm

    Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.

    2.7. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata apribile solo dall'interno

    Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 mq con dimensione assiale non inferiore a 45 cm

    2.8. Il compartimento sanitario deve essere convenientemente illuminato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo

    2.8. Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo

     

    3. SEGNI DISTINTIVI

    3 1. Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo di segnalazione visiva a luce lampeggiainte blu e di quello di allarme previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del t.u. delle norme sulla circolazione stradale.

    3 2. Le autoambulanze devono essere di colore bianco e portare su ogni fiancata nonché anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato in appendice con dimensioni minime pari a quelle ivi indicate e con fondo di colore azzurro realizzato in materiale retroriflettente.

    3.3 Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente. vinilica autoadesiva arancione di altezza minima di 20 cm applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore. Tale altezza può essere ridotta a 1O cm sulle autoambulanze di tipo B

    3.4 Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo A deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.3 la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni conmplessive minime di 6 x 60 cm.

    3.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 3.2 inferiore a 50 cm. In particolare sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata in forma chiaramente individuabile la denominazione dell`ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo

    4. ACCESSORI

    I materiali di rivestimento comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati se sottoposti a disinfezione.

    Le autoambulanze devono essere munite di estintore da conservare nella cabina di guida; le ambulanze di tipo A devono essere munite di un altro estintore da conservare nel comparto sanitario.

    Le caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori di cui ai commi precedenti saranno stabilite mediante tabelle d'unificazione a carattere definitivo.

    5. NORMA TRANSITORIA

    In assenza di tabelle d`unificazione a carattere definitivo la Dxrezione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessionc stabilisce la modalità di accertamento dei requisiti prescritti.

    Appendice all'allegato tecnico

    NOTE

    Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 98 dicembre 1985, n. 1099, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:

    - Il testo della lettera f) dell'art. 26 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con D.P.R. n. 393/1959 e modificato con leggi 10 febbraio 1982, n 38 e 14 febbraio 1987, n. 37 è il seguente: "Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:

    f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo".

    - Si trascrive il n. 1 dell'art. 57 del medesimo testo unico:

    "Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:

    1) Uso privato:

    a) per trasporto di persone,

    b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;

    c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente"

    Note all'art. 2:

    - Gli articoli 53 e 54 del testo unico già citato riguardano rispettivamente l'omologazione del tipo dei veicoli e l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione per veicoli di tipo non omologato.

    - Le note all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, inerente alle norme relative all'omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, prevedono per gli autoveicoli le seguenti categorie internazionali:

    "1. Categoria M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad I tonnellata;

    Categoria M1: Veicoli destinati al trasporto di persone. aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

    Categoria M2: Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso massimo non superiore a 5 tonnellate,

    Categoria M3: Veicoli destinati al trasporto di persone. aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso m.lssínìo superiore a 5 tonnellate".

    Nota all'art 4

    Il testo del primo periodo del comma settimo dell'art. 58 (carta di circolazione e immatricolazione) del testo unico già citato è il seguente:

    "Quando si tratti di autoveicoli o motocarrozzette da noleggioc on conducente ovvero di veicoli da destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata se il richiedente non abbia conseguito il titolo effettuare il servizio".

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        MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO - 27/Luglio/2000

    Gazzetta Ufficiale  n. 191 del 17/08/2000

    Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base

    IL MINISTRO DELLA SANITA'

    di concerto con

    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

    Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

    Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi egli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;

    Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

    Decreta:

    Art. 1.

    I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base

    Sez. A - diploma universitario Sez. B - titoli equipollenti

    Infermiere - Decreto del Ministro della sanitý 14 settembre 1994, n. 739 Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330

    Infermiere professionale - Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

    D.U. scienze infermieristiche - Legge 11 novembre 1990, n. 341

    Art. 2.

    L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 27 luglio 2000

    p. Il Ministro della sanitý Labate

    p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni

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       IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

    VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

    VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli rispetto a quelli di cui al comma 1 dello stesso articolo, conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;

    VISTO, inoltre, l'articolo 4, commi 3 e 4, della predetta legge ;

    VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    RITENUTO di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli suindicati;

    VISTO il parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, espresso nella seduta del 25 ottobre 2000;

    UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nella adunanza del 18 dicembre 2000 ;

    ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, in data ...... e in data ..... ;

    VISTA la nota in data ....... con cui lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ;

    ADOTTA

    il seguente

    regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento

    Art. 1
    (Campo di applicazione)

    1. II presente regolamento stabilisce , con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi.

    Art. 2
    (Provvedimento di riconoscimento)

    1. Il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di cui all'articolo 1 è adottato dal Ministero della sanità su richiesta dell'interessato e previo parere conforme della Commissione di cui all'articolo 3 .

    2. Gli elenchi nominativi dei possessori dei titoli dichiarati equivalenti ai diplomi universitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana .

    Art. 3
    (Commissione di valutazione)

    1. Presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - è istituita una Commissione per la valutazione delle richieste di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli.

    2. La Commissione, composta da due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento politiche comunitarie, è costituita con decreto del Ministro della sanità, ed è assistita da un segretario scelto tra il personale in servizio presso il Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità .

    3. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un esperto di ciascuna professione sanitaria per la valutazione delle richieste di riconoscimento relative alla professione di appartenenza, designato dal Presidente della Commissione stessa .

    Art.4
    (Domanda)

    1. La domanda di equivalenza sottoscritta dall'interessato deve essere redatta conformemente al modello di cui all'allegato A) del presente decreto, compilato in ogni sua parte.

    2. Alla domanda di equivalenza devono essere allegati :

    a) copia del titolo di cui si richiede l'equivalenza, autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
    b) attestazione rilasciata dalla Regione o Provincia Autonoma o Università degli Studi da cui risulti la durata della formazione, in anni ed in ore di insegnamento, nonché la data di conseguimento del titolo;
    e) attestazione dell'eventuale esperienza professionale posseduta, secondo le modalità specificate all'articolo 5;
    d) ogni altra documentazione utile alla verifica della conformità del titolo all'ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento.

    3. La domanda di equivalenza del titolo deve essere presentata al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - Roma . Sulla busta contenente la richiesta di equivalenza deve essere riportata la seguente dicitura: "Equivalenza titolo : Legge n. 42/99".

    Art.5
    (Criteri di valutazione)

    1. Il titolo, oggetto della richiesta di equivalenza ad un diploma universitario, è valutato sulla base dei seguenti parametri :

    a) durata del corso di formazione ;
    b) esperienza lavorativa ;
    e) intervallo di tempo intercorso fra la data di conseguimento del titolo e la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

    2. Ad ogni parametro, in relazione al suo valore, viene attribuito un punteggio, ricavato dalle tabelle contenute nell'allegato B al presente decreto, secondo le indicazioni di cui ai successivi commi .

    3. Nella durata del corso di formazione si computano sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica . Se non viene raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il punteggio attribuito a questo parametro deve essere ridotto in proporzione al numero di ore di formazione effettivamente svolte, indipendentemente dal numero di anni di corso .

    4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione:

    a) deve essere stata svolta per un periodo di tempo che ricomprenda almeno un anno negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto ;
    b) deve essere attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
    e) nel caso di attività lavorativa autonoma la dichiarazione di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente documentazione:

    1) copia dei contratti di collaborazione;
    2) certificazione del possesso di partita I.V.A;
    3) dichiarazioni dei redditi riferite a tutti gli anni di esperienza dichiarata .

    d) deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale per la quale si chiede l'equivalenza .

    5. L'intervallo di tempo intercorso fra la data di conseguimento del titolo e la data di entrata in vigore del presente decreto è oggetto di valutazione come previsto dalla apposita tabella contenuta nell'allegato B) del presente decreto

    Art. 6
    (Attribuzione punteggio)

    1. La valutazione del titolo viene effettuata sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12 il titolo è riconosciuto equivalente . Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti, ma superiore 6, si applicano le misure compensative di cui all'articolo 7. Qualora la somma dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere dichiarato equivalente .

    Art. 7
    (Misure compensative)

    1. Le misure compensative sono costituite da una prova attitudinale o da un corso di formazione.

    2. Alla prova attitudinale sono ammessi i soggetti il cui titolo ha conseguito un punteggio compreso tra 9 e 11,99 . Al corso di formazione sono ammessi i soggetti il cui titolo ha conseguito un punteggio compreso tra 6 e 8,99 .

    3. La prova attitudinale consiste in una prova scritta ed una prova pratica, entrambe intese ad accertare le capacità professionali possedute dal candidato in relazione alla professione sanitaria per la quale è stata richiesta l'equivalenza del titolo, e viene svolta presso Centri di formazione o altre Strutture dotate delle necessario attrezzature didattiche, individuati dalle Regioni e dalle Province autonome o presso le Università degli studi . La prova attitudinale viene valutata da una Commissione composta da un rappresentante del Ministero della sanità, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da un rappresentante della regione o provincia autonoma interessata, da un esperto appartenente alla professione interessata e da un rappresentante del centro di formazione o università degli studi presso il quale si svolge la prova stessa .

    4. Il corso di formazione deve essere di durata non inferiore a 750 ore e viene effettuato presso i Centri di formazione e le Strutture di cui al comma 3 e si conclude con un esame finale. Il programma del corso, ivi comprese le materie di insegnamento ed i tirocini, è stabilito, in relazione al curriculum formativo già posseduto dal candidato, dalla commissione di cui all'articolo 3 in sede di determinazione sulla richiesta del riconoscimento della equivalenza . L'esame finale consta di tre prove : una prove scritta, una prova pratica ed un colloquio intese ad accertare le capacità professionali acquisite . AI termine dell'esame la commissione, composta conformemente a quella di cui al precedente comma integrata da due docenti del corso, valuta le singole prove e per ciascun candidato esprimerà un giudizio complessivo in settantesimi . Sono dichiarati idonei i candidati che hanno riportato una valutazione di almeno 42/70 .

    5. Gli elenchi dei candidati dichiarati idonei al termine delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, vengono trasmessi al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale .

    Art. 8
    (Rapporti di lavoro pregressi)

    1. L'equivalenza di un titolo ad uno dei diplomi universitari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Art. 9
    (Effetti del mancato riconoscimento)

    1. Il possessore di un titolo, per il quale non è stato chiesto il riconoscimento di equivalenza o per il quale il riconoscimento stesso non è intervenuto, se svolge la sua attività professionale in regime di lavoro dipendente conserva l'attuale posizione rivestita; se svolge l'attività in regime di lavoro autonomo continua ad esercitare l'attività professionale strettamente correlata al titolo posseduto.

    Art. 10
    (Profili di nuova istituzione)

    1. I requisiti e i criteri di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche per il riconoscimento dell'equivalenza, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani e stranieri, relativi ai profili professionali istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 e successive modificazioni .

    Art. 11
    (Norma transitoria)

    1. Fino a quando non intervenga il provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza, i possessori dei titoli per i quali sia stata inoltrata la richiesta di riconoscimento dell'equivalenza continuano a svolgere esclusivamente l'attività professionale già consentita dal titolo originario .

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli Atti normativi della Repubblica italiana .
    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .

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      Legge 10 agosto 2000, n. 251

    Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica

    (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000) 

    Art. 1.

    (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)

        1.  Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

        2.  Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.

        3.  Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

            a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

            b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

    Art. 2.

    (Professioni sanitarie riabilitative)

        1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

        2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

    Art. 3.

    (Professioni tecnico-sanitarie)

        1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

        2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

    Art. 4.

    (Professioni tecniche della prevenzione)

        1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

        2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

    Art. 5.

    (Formazione universitaria)

        1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

        2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

    Art. 6.

    (Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)

        1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

        2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

    Art. 7.

    (Disposizioni transitorie)

        1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico.

        2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
        3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

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       Legge 8 gennaio 2002, n.1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

    Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

    Roma, 10.Gennaio.2002

    Legge 8 gennaio 2002, n.1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

    Art. 1

    1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002

    CIAMPI - Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: Castelli

    Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 All’articolo 1, comma 1: all’alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo"; alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all’articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001"; alla lettera b), le parole: "dall’articolo 17 del CCNL 1º settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall’articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".

    All’articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni".All’articolo 1, comma 2: dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,"; dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un contratto con l’azienda"; le parole:"sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorchè resa all’amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all’amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all’INAIL".

    All’articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica". All’articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell’area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell’area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione esaminatrice e per l’espletamento dell’esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". All’articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente" è soppressa. All’articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie". All’articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione postbase di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle università". All’articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e sociosanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell’Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1. 10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l’esercizio in Italia della specifica professione".

    All’articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" è soppressa. Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art.1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626) - 1. All’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni". Art.1-ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".

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