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Le assicurazioni del Club Alpino Italiano

di Gianfranco Lelmi

Tutti sanno che l'assicurazione é un contratto con il quale un assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a tenere indenne l'assicurato dagli effetti dannosi di un evento futuro ed incerto (art. 1882 Codice Civile). Dall'esito delle proprie azioni, può derivare una responsabilità civile e/o penale. Nella responsabilità civile, l'assicuratore si obbliga a rimborsare all'assicurato quanto questi deve pagare in seguito ad una propria responsabilità derivante da fatto doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto (vedi art. 2043 del Codice Civile). Nell'ambito del Club Alpino Italiano esistono una serie di assicurazioni che tutelano il socio da tutti quegli imprevisti che possono derivare dallo svolgimento di un'attività complessa e ed estremamente multiforme come risulta essere la pratica dell'alpinismo. Il tipo di assicurazione che tutti conoscono e che spesso spinge l'amante della montagna ad iscriversi al CAI é la garanzia del soccorso alpino, cioé il rimborso di tutte le spese indennizzabili al socio per un massimale di L. 30.000.000 in caso di ricerca, salvataggio, recupero della persona ferita, dispersa, deceduta od in pericolo di vita. Inoltre, non tutti lo sanno, in caso di ricovero ospedaliero, al socio é garantita una diaria giornaliera di L. 10.000 per un massimo di 10 giorni. Qualora la degenza sia superiore a tre giorni, la garanzia comprende le spese di trasporto per l'avvicinamento al domicilio dell'infortunato. Per quanto concerne la responsabilità civile, il CAI in quanto sede sociale, sede legale, quindi tutte le sezioni ed i loro raggruppamenti, sono coperti da tutti quei fatti dolosi e non dolosi che possano derivare durante le attività, da comportamenti o fatti, di persone delle quali debba rispondere. Inoltre il socio che rinnova la tessera, la persona che si iscrive al CAI, od il semplice individuo non iscritto al CAI che partecipa ad attività svolte dal CAI  e cagionino a terzi (soci e non soci), lesioni personali, morte, danni a cose ed animali, sono coperti automaticamente dalla polizza di responsabilità civile del CAI. Sono altresì assicurate persone (socie e non socie), animali e cose durante il trasporto per raggiungere i luoghi ove si svolgeranno iniziative, manifestazioni, quindi  escursioni, ascensioni, gite di alpinismo ed altro organizzate da Sezioni del CAI e loro raggruppamenti territoriali. Il CAI risponde anche con la polizza assicurativa della responsabilità civile, della proprietà e/o esercizio di attrezzature  impianti  e materiali necessari per lo svolgimento delle sue attività. Il discorso sulla responsabilità civile e le garanzie che offre la copertura assicurativa del CAI, fin qui descritte, sono solo una breve sintesi di un discorso molto più ampio e complesso riservato agli addetti alla materia. Quello che é importante sapere che il socio o non socio che partecipa a manifestazioni del CAI é assicurato per la responsabilità civile. La copertura assicurativa (responsabilità civile verso terzi)  per danni a cose e persone offre un massimale di quattromiliardi, mentre viene stabilito un limite di quattromiliardi per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. Quattromiliardi é la copertura assicurativa massima raggiungibile per ciascun sinistro. Per quanto concerne la polizza sugli infortuni si intende quel tipo assicurazione che diviene operante in caso di incidente, quindi decesso od invalidità permanente; copre con rimborso le spese di cura, offre all'accidentato un'indennità giornaliera in caso di ricovero. Un discorso a parte merita la copertura assicurativa degli Istruttori, Accompagnatori, Aiuto Istruttori, Allievi delle Scuole e/o Corsi CAI  che interessa una categoria ristretta di soci e non é il caso di affrontare in questo contesto, per non tediare il lettore. La polizza infortuni concernente gite, escursioni, campeggi é a carico del socio che la vuole sottoscrivere, non é obbligatoria. Difatti nel quaderno Assicurazioni e modulistica del CAI si legge: "le sezioni, sottosezioni, convegni ed OTP del CAI che intendano assicurare i partecipanti....." La garanzia assicurativa che concerne i partecipanti soci e non soci del CAI, comprende due combinazioni: 

a)      costo L. 2.600 per giornata e per ogni persona ed offre:

            1) decesso                                                                                        L.    50.000.000

            2) caso invalidità permanente                                                             L.    50.000.000

            3) rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio                      L.      2.000.000

b)      costo L. 5.800 per giornata e per ogni persona ed offre:

      1) decesso                                                                                        L.   100.000.000

      2) caso invalidità permanente                                                            L.   100.000.000

            3) rimborso spese di cura necessarie da infortunio                             L.       2.000.000 

La garanzia, come viene espressamente indicato, comprende anche l'uso di mezzi pubblici e privati, ad esclusione dei mezzi aerei. Il socio deve ben saper che quando paga le cifre sopra menzionate sottoscrive una polizza infortuni e non una polizza di responsabilità civile (danni a terzi), della quale ne usufruisce automaticamente dal momento che si iscrive o rinnova la tessera del CAI. Alcune sezioni, in base agli articoli: 12 1 14 dello Statuto, godendo di piena autonomia e di piena libertà di iniziativa e di azione, impongono la polizza infortuni. E' come se il comune cittadino che vuole effettuare una banale passeggiata, fosse obbligato a sottoscrivere un'assicurazione sulla vita, limitando così la libertà dell'individuo nelle sue scelte. Se uno si fa male, é libero di scegliere se assicurarsi o meno. Questo criterio di imporre la polizza infortuni, rispettato da alcune sezioni, viene seguito con la credenza, sicuramente in buona fede, che ciò contribuisca a limitare la responsabilità civile del direttore di gita, dei consiglieri, del presidente della sezione. E' inevitabile, che in caso di responsabilità civile per fatto doloso o colposo dei soggetti sopra descritti, la vittima del danno ingiusto, si rivolga direttamente ai responsabili, citandoli in giudizio e  chiamandoli a rispondere con il loro patrimonio, benché la vittima sia stata in parte o in tutto risarcita del danno subito, attraverso la polizza integrativa sugli infortuni sopra menzionata. Tipico può essere il caso di una gita su neve effettuata con il pericolo massimo di valanghe; nel caso specifico, in caso di incidente, possono essere chiamati in causa, oltre al direttore di gita (ora denominato accompagnatore), i consiglieri ed il presidente della sezione che nulla hanno fatto per annullare la gita. Il socio che sottoscrive l'assicurazione del CAI sugli infortuni deve sapere che é sempre una sezione o sottosezione a richiedere la copertura assicurativa e non i singoli soci, come riporta il quaderno del CAI assicurazioni e modulistica. Il socio che sottoscrive o gli venga imposto di sottoscrivere l'assicurazione infortuni del CAI, deve esigere per ragioni di trasparenza e correttezza, ricevuta dell'importo pagato e specifica del tipo di assicurazione sottoscritta, con il cognome e nome del beneficiario, la data ed il tipo di gita che effettua, anche se l'allegato n.6 concernente la copertura assicurativa infortuni (per gita) non richiede i dati del socio per attività non superiore ai due giorni (N.B. il nominativo del socio é richiesto per la combinazione b) del costo di L. 5.800 al giorno ed a persona e per la combinazione a) per attività superiore ai due giorni). Benché alcuni sostengano che in questi ultimi anni la personalità dei soci del CAI é cambiata ed il socio approfitti dell'occasione più banale per cercare di percepire indennizzi di ogni tipo, mi permetto di osservare che l'alpinista che va in montagna e sopporta spesso "stress" e fatiche incredibili  senza alcuna motivazione economica, nella maggior parte dei casi é una persona onesta. L'imposizione della polizza assicurativa sugli infortuni, non ha fatto che ravvivare nell'animo di subisce questa iniqua imposizione: rabbia, facendo scattare nell'individuo quella molla che lo porta a ricercare ed esigere il superfluo su qualsiasi situazione o cosa. I soci del Club Alpino Italiano di alcuni anni fa, anche se l'eccezione vi é sempre stata, nella maggior parte dei casi hanno accettato quello che la montagna gli  offriva, subendone  spontaneamente e con onestà i rischi ed i pericoli che essa gli presentava. Non si ricorreva in passato a contratti assicurativi; oggi, ove vigono queste imposizioni, il costo della gita in montagna per le famiglie, sta lievitando velocemente, allontanando sempre più gente dal CAI, con le relative conseguenze che tutti possiamo immaginare.