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Interreg IICRestauro CAGLIARI “STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI DI CAGLIARI" |
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pIANO
QUADRO PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO Norme
di attuazione Sommario
Si
assume che il grado di trasformabilità possa essere di due tipi:
Nella
proposizione degli interventi volti alla conservazione ed al riuso del
patrimonio edilizio e finalizzati al miglioramento della qualità di vita
del centro storico, potrà farsi diffusamente ricorso sia ad interventi di
restauro e risanamento conservativo che alla manutenzione ordinaria e
straordinaria, così come definiti dalla legislazione vigente. Per
gli interventi privati potranno essere individuate forme incentivanti ed
agevolazioni di tipo creditizio e fiscale. La
classificazione dei gradi di trasformabilità riferita ai “tipi edilizi
e urbani” dovrà essere utilizzata per definire:
In
termini operativi per ogni istanza di intervento il proponente dovrà
procedere alla classificazione tipo-morfologica dell’edificio, con
indicazioni non soltanto riferite ai tipi edilizi ed alla loro evoluzione
funzionale ma anche al valore storico-architettonico rappresentato dal
singolo organismo edilizio, dalle sue componenti architettonico-formali e
dal suo valore testimoniale, cui dovrà essere conseguente la proposta
progettuale. In
conseguenza delle valutazioni di cui al comma precedente risultano
proponibili:
Trattandosi
di interventi in zone consolidate, l’obiettivo essenziale del piano
quadro non è rivolto a “limitare genericamente l’edificabilità”
quanto a promuovere la riqualificazione del tessuto urbano. In tal senso
potrà essere consentito il recupero di volumetrie regolarmente assentite
che derivano da atti pubblici quali licenza, concessione, condono, purché
nella proposizione progettuale risultino coerenti con la ricomposizione
tipo-morfologica riferita all’abaco dei tipi edilizi. Le
volumetrie ritenute ammissibili e che si riferiscono agli indici fondiari
individuati dal piano quadro per le singole unità storico-ambientali, a
seguito delle analisi condotte su ciascun isolato, possono anche risultare
inferiori all’indice medio di zona.
Alle
tavole di piano sono allegati l’Abaco dei tipi edilizi e l’Abaco dei
tipi di tessuto urbano del centro storico, che costituiscono il
riferimento per l’applicazione della normativa alle proposte di
intervento. Gli Abachi definiscono per ogni tipo edilizio e per ogni tipo
di tessuto urbano gli elementi caratterizzanti da conservare e/o
ripristinare cui dovranno uniformarsi i progetti nella proposizione delle
trasformazioni ammissibili. Queste potranno anche essere verificate sulla
base di soluzioni già storicamente documentate dal proponente e comunque
ritenute idonee e compatibili dall’Amministrazione Comunale. A corredo
del progetto si potranno inoltre allegare, per giustificare la congruità
degli interventi, documenti storici d’archivio relativi all’area e all’immobile
interessato. In
riferimento alla proposizione di ogni intervento, dovrà in ogni caso
essere allegata al progetto una scheda conoscitiva che, riferita all’intero
organismo edilizio corrispondente alla U. M. I. (unità minima di
intervento), risulti formulata in modo tale che sia possibile valutare
(attraverso l’analisi di ogni componente caratterizzante il tipo
edilizio ed il tessuto urbano) l’appartenenza ad una specifica tipologia
catalogata negli abachi.
I
gradi di trasformabilità dovranno essere verificati dall’Ufficio Centro
Storico, che opera con le seguenti finalità:
Ai
fini della definizione degli interventi ammissibili, la struttura
insediativa del centro storico e delle zone limitrofe individuate con il
simbolo BA viene suddivisa in
“unità storico-ambientali” definite, nella loro entità
fisico-spaziale, attraverso il riconoscimento dei caratteri ricorrenti di
omogeneità del tessuto insediativo e di quelli tipo-morfologici degli
oggetti edilizi, che risultano in tal senso rappresentativi della storia e
delle culture locali. Le
unità storico-ambientali (comprendenti edifici, complessi edilizi,
tessuti omogenei e spazi attualmente liberi) sono così classificate: a1
- monumenti ed edifici di valore storico e architettonico ed aree di
pertinenza; a2
- edifici e complessi edilizi di valore storico, grandi contenitori
edilizi prevalentemente pubblici e loro pertinenze; b1
- aree edificate nelle quali gli edifici ed i complessi edilizi di valore
storico documentario costituiscono parte integrante di un tessuto
urbano complessivamente conservato; b2
- aree edificate nelle quali edifici e complessi edilizi hanno mantenuto
individualmente i loro caratteri storici originari in un tessuto urbano
parzialmente conservato; b2/p
- aree
edificate nelle quali edifici e complessi edilizi hanno mantenuto
individualmente i loro caratteri storici originari in un tessuto urbano
parzialmente conservato; b3
- aree, edifici e complessi edilizi appartenenti al tessuto urbano
storico, in condizioni accertate di degrado irreversibile; b*
- zone edificate di margine o intercluse prive di caratteri di omogeneità
che necessitano di un intervento di riassetto unitario; c1
- aree attualmente vuote ma storicamente edificate, di cui risulta
opportuno il ripristino della continuità edilizia e la ricostituzione del
tessuto urbano storico; c2
- aree attualmente vuote, seppure storicamente edificate, di particolare
rilevanza per l’allestimento dei servizi sociali nel tessuto urbano
storico; c3
- aree non edificate interstiziali strategicamente rilevanti per la
rifunzionalizzazione e la riqualificazione del tessuto storico; c4
- aree non edificate di rilevante
interesse per la rifunzionalizzazione del tessuto storico; c*
- aree libere nelle
zone di margine e di transizione tra tessuto urbano storico e zone di
completamento con funzioni di connettivo strutturale; d1
- edificazione recente di fine secolo o dei primi del ‘900; d2
- edifici o complessi edilizi di costruzione post-bellica, incongrui con
il tessuto urbano storico per i loro caratteri tipologici, architettonici
e/o funzionali ma dimensionalmente compatibili; d2/p
- edifici o complessi edilizi di costruzione post-bellica, incongrui con
il tessuto urbano storico per i loro caratteri tipologici, architettonici
e/o funzionali ma dimensionalmente compatibili; d3
- edifici o complessi edilizi di costruzione post-bellica, incongrui con
il tessuto urbano storico per la loro volumetria, oltre che per i loro
caratteri tipologici, architettonici e/o funzionali; d*
- edifici, complessi edilizi e loro pertinenze appartenenti a strutture
pubbliche o private di servizio; e1
- ville e giardini storici; e2 - villini ed edifici storici con giardino, case a corte campidanesi; PR
- piano di recupero; La
stessa articolazione delle unità storico ambientali vale per le zone BA,
zone di margine con prevalenza di edificazione recente, prive di
significativo tessuto urbano storico da conservare.
Gli
interventi ammissibili vengono definiti così come previsto dalla
normativa vigente per il recupero del
patrimonio edilizio
esistente e
per la riqualificazione dei
centri storici (L.
457/1978 artt. 30 e 31, L. 47/1985 artt. 8 e 9, L. 179/1992 artt. 12, 15 e
16, L.R. 45/1989, L.R. 20/1991; restano altresì ferme le disposizioni e
le competenze previste dalle leggi 1089/1939 e 1497/1939). In particolare
si distinguono: A
- CATEGORIE DI INTERVENTO
B
- STRUMENTI DI INTERVENTO
I
piani di recupero di iniziativa privata dovranno essere presentati al
Comune da proprietari di immobili e di aree rappresentanti, in base all’imponibile
catastale, almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati, da soli o
riuniti in consorzio volontario od in cooperativa. Il
progetto dovrà essere redatto da un tecnico abilitato ai sensi delle
vigenti disposizioni ed iscritto all’Albo Professionale e dovrà
contenere i seguenti elaborati:
La
realizzazione degli interventi è subordinata al rilascio delle
concessioni edilizie ed al compimento di tutti gli adempimenti previsti a
seguito della stipula della convenzione tra il Comune ed i proponenti,
intesa a determinare impegni e tempi per la realizzazione degli interventi
secondo le forme, le tipologie e le modalità operative previste nel
piano, in coordinamento con l’esecuzione delle opere e delle
infrastrutture tecnologiche previste. La Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere con propria iniziativa, per il perseguimento dei propri programmi istituzionali o in sostituzione dei privati inadempienti, alla predisposizione di Piani di Recupero. I Piani di Recupero saranno approvati secondo le procedure di cui all’art. 21 2° comma e all’art.20 della L.R. 45/89 e successive modificazioni ed integrazioni. I Piani di recupero di iniziativa pubblica dovranno essere corredati, oltre che degli elaborati elencati in relazione ai piani d’iniziativa privata, anche del piano particellare d’esproprio e della previsione di massima delle spese da sostenere per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione delle infrastrutture. Dopo
l’adozione del Piano di Recupero, l’Amministrazione Comunale sospende
ogni determinazione sulle eventuali domande di concessione edilizia
presentate quando accerti che gli interventi siano in contrasto con le
previsioni del piano stesso. Il potere dell’Amministrazione Comunale
può essere esercitata a decorrere dalla data della deliberazione di
adozione del Piano e fino alla data di approvazione del piano stesso e, in
ogni caso, non oltre tre anni dalla data della anzidetta delibera. Trascorso
quest’ultimo termine, l’Amministrazione Comunale deve pronunciarsi
sulle domande in base alle Norme di Attuazione del Piano Quadro per il
Recupero del Centro Storico. In
caso di adozione di modifiche al piano i periodi di cui ai commi
precedenti vanno riferiti alla data di adozione della variante.
Gli
interventi e le azioni di recupero andranno riferite in ogni caso alla
dimensione dell’unità minima di intervento. Per
la determinazione dell’U.M.I. (unità minima di intervento) si dovrà
fare riferimento all’organismo edilizio nella sua forma
architettonicamente compiuta, autonoma sotto il profilo funzionale,
comprensiva delle pertinenze, costituita da una o più unità immobiliari
appartenenti ad un unico organismo
edilizio, documentata e asseverata
dal proponente.
La
proposizione progettuale, anche se riferita ad una singola unità
immobiliare, dovrà proporre soluzioni unitarie per l’intero organismo
edilizio che dovranno risultare compatibili in riferimento all’Abaco dei
tipi e dei tessuti ed alla presente normativa.
Per
isolato si intende la superficie delimitata interamente da strade, piazze
e/o spazi di verde pubblico come risultano individuate nella cartografia
del Piano Quadro.
L’altezza
massima dei fabbricati riguarda tutti i prospetti, compresi quelli non
affacciantisi su spazi pubblici. Per
altezza di un edificio con sistemazione del terreno orizzontale si intende
il segmento verticale che ha come estremi la quota di sistemazione
definitiva del terreno e l’intersezione dell’intradosso del solaio sia
piano che inclinato con il piano di facciata. Nei casi di terreno acclive,
per altezza del fabbricato si intende la media ponderale della medesime
altezze misurate con lo stesso criterio del caso in cui il terreno sia
orizzontale. Nel
caso di copertura a tetto aventi le falde inclinate con pendenza superiore
al 35%, per altezza del fabbricato, fermo restando l’estremo inferiore,
si considera come estremo superiore l’intersezione tra il punto medio
dell’intradosso del solaio inclinato ed il piano di facciata. E’
vietato modificare le altezze con sbancamenti o riporti di terreno che,
elevando il terreno naturale, determinino una nuova sistemazione
incompatibile con la situazione al contorno sia essa edificata che libera
da edifici. Qualsiasi
costruzione situata su terreno acclive non può sviluppare un volume fuori
terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se
pianeggiante; qualora la differenza di quota fra gli estremi di un lotto
sia tale da consentire lo sfalsamento di almeno un piano, la nuova
costruzione potrà svilupparsi a gradoni, seguendo l’andamento naturale
del terreno nel modo più opportuno per non superare mai la massima
altezza prevista. Le
altezze massime delle nuove costruzioni non possono superare quelle degli
edifici circostanti di carattere storico-ambientale mentre le distanze tra
gli edifici, ove non sia possibile costruire sul confine, non possono
essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti,
computate senza tener conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente. Non
viene calcolata nella volumetria del fabbricato l’eventuale
realizzazione di una scala esterna di sicurezza
integrativa a quella necessaria per gli accessi alle unità immobiliari.
Il
Comune non rilascerà autorizzazioni/concessioni edilizie per edifici per
i quali non è prevista la soluzione architettonica di tutti i prospetti,
sia su spazi pubblici che privati. Inoltre
il Comune ha la facoltà di richiedere, per il conseguimento delle
qualità ambientali, il rifacimento dei prospetti che per l’attuazione
del piano venissero ad essere esposti alla pubblica vista e che, a suo
giudizio, non rispondessero alla omogeneità ed al decoro dell’ambiente
urbano. In caso di rifiuto all’ingiunzione di rifacimento di prospetto
secondo un progetto da approvarsi dal Comune, lo stesso Comune ha la
facoltà di predisporre d’ufficio il progetto stesso, provvedendo all’esecuzione
dei lavori, in danno al proprietario intimato.
Nei
casi riguardanti l’edificazione e il ripristino o pitturazione di un
unico organismo edilizio architettonico in aderenza tra edifici, il Comune
può richiedere una organica soluzione morfologica omogenea nella
previsione progettuale all’edilizia preesistente.
L’altezza
minima interna dei locali abitabili o agibili salvo prescrizioni
particolari relative alle singole destinazioni non potrà essere inferiore
a ml 2,70. Le modifiche dell’altezza non potranno alterare i caratteri e
le dimensioni architettoniche e funzionali delle aperture esistenti o
documentate. L’altezza
minima interna dei locali potrà essere ridotta a ml 2,40 per corridoi,
disimpegni, wc, bagni, ripostigli, cantine e fino a ml 2,00 per i garages
e i locali tecnici. Nel
caso di preesistenze adeguatamente documentate, tali altezze interne
potranno risultare inferiori a ml 2,70 e comunque non inferiori a ml 2,40.
Nelle
nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni e negli interventi intesi a
creare nuove unità immobiliari, ciascuna unità immobiliare destinata ad
abitazione dovrà ricevere illuminazione ed aerazione diretta almeno da
due fronti di esposizione dell’edificio. E’ consentito, soltanto nei
casi esistenti già configurati in tal modo, limitare l’esposizione ad
un fronte purché venga assicurato il ricambio d’aria con adeguati
impianti di ventilazione primaria e secondaria.
Tutti
i locali destinati ad abitazione devono risultare illuminati ed aerati
direttamente con finestratura di superficie non inferiore ad 1/8 della
superficie del vano. Per gli edifici esistenti, quando le caratteristiche
tipologiche e morfologiche dei locali non consentono il rispetto dei
minimi suindicati, dovranno essere garantite una opportuna ventilazione ed
i requisiti igienici confacenti alla specifica destinazione. E’
consentita l’installazione dei servizi igienici in ambienti non
direttamente illuminati dall’esterno a condizione che:
E’
consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza
finestrature sull’esterno a condizione che risultino adeguatamente
garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla
normativa vigente. Deve inoltre essere assicurata l’aerazione diretta
per le scale e indiretta per i disimpegni.
E’
ammessa la formazione di chiostrine per l’illuminazione ed aerazione di
scale, locali per servizi igienici, corridoi, ripostigli, della dimensione
minima di 1 mq per piano, e quindi in modo proporzionale all’altezza
degli edifici che si utilizzano.
I
progetti di opere che comportino scavi o sbancamenti del sottosuolo nelle
aree di interesse archeologico, così come delimitate nell’apposita
cartografia comunale, devono essere preventivamente sottoposti all’esame
della competente Soprintendenza archeologica di Cagliari, la quale
comunque esprimerà il proprio parere nei termini previsti per legge. A
tal fine, la domanda di concessione o autorizzazione, relativa ai progetti
suddetti, dovrà essere corredata da un certificato che attesti l’avvenuta
presentazione degli elaborati alla Soprintendenza. L’inizio
dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato dall’interessato,
oltre che al Comune, alla medesima Soprintendenza.
In
rapporto alla classificazione di cui al precedente art. 4, ed in
riferimento alla definizione delle categorie di intervento di cui all’art.
5, per ciascuna unità storico-ambientale compresa nelle zone classificate
A e BA gli interventi ammissibili sono quelli di seguito elencati. In
tutte le unità storico ambientali, ad esclusione di quelle classificate
a1 e a2, è consentito il frazionamento delle singole unità abitative,
purché l’intervento venga effettuato nel rispetto delle norme regolanti
le attività edilizie nell’ambito delle specifiche unità. Unità
storico-ambientale a1
Monumenti
ed edifici di valore storico e architettonico e aree di pertinenza
Restauro Gli
interventi sono mirati alla conservazione dell’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli
interventi, ivi compresi quelli di manutenzione straordinaria, sono
consentiti limitatamente ad opere conformi ai criteri del restauro
scientifico per gli edifici di particolare pregio storico-artistico. Il
progetto dovrà essere sottoposto al preventivo parere della
Sovrintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici
e, se del caso, di quella Archeologica. Sulla base di una adeguata lettura
filologica nella proposizione progettuale si dovranno individuare le
superfetazioni da eliminare, in quanto parti incongrue con l’impianto
originario e con gli ampliamenti organici del medesimo. Il
progetto dovrà prevedere di norma la conservazione delle destinazioni d’uso
esistenti, salvo modifiche di destinazione necessarie per ripristinare le
destinazioni d’uso originarie, storicamente documentate, o per garantire
una migliore conservazione e fruizione. In ogni caso le modifiche delle
destinazioni d’uso dovranno essere compatibili con il rispetto dei
caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell’edificio e/o
del complesso edilizio. Unità
storico-ambientale a2
Edifici
e complessi edilizi di valore storico, grandi contenitori edilizi
prevalentemente pubblici e loro pertinenze
Risanamento conservativo Gli
interventi sono mirati a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio. Attraverso
il progetto si dovrà documentare la presenza dei caratteri
tipologico-strutturali e degli elementi costruttivi e decorativi di valore
architettonico, storico e ambientale da conservare. Il progetto dovrà
essere sottoposto al preventivo parere della Sovrintendenza per i Beni
Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e, se del caso, di quella
Archeologica. Il
progetto potrà prevedere, nel rispetto dei caratteri architettonici
funzionali e distributivi dell’edificio, modifiche delle destinazioni d’uso,
purché compatibili con il tessuto urbano circostante, previa verifica per
le attività commerciali e direzionali delle condizioni di accessibilità
e sosta che si ripercuotono sul contesto di appartenenza e limitatamente a
quelle artigiane della valutazione delle soglie ammissibili di “inquinamento”. Unita
storico-ambientale b1
Aree
edificate nelle quali gli edifici ed i complessi edilizi di valore storico
documentario costituiscono parte integrante di un tessuto urbano
complessivamente conservato
Risanamento con vincoli morfologici Gli interventi sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio e l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso. La proposizione progettuale dovrà garantire la conservazione dei caratteri tipologici e degli elementi costruttivi e decorativi di carattere architettonico e storico-ambientale. In riferimento all’Abaco dei tipi edilizi e dei tipi di tessuto urbano si potranno individuare soluzioni architettonico-formali per il recupero delle volumetrie incongrue, se condonate e/o assentite, e l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Il
progetto dovrà essere sottoposto al preventivo parere dell’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo
della Regione Autonoma della Sardegna. L’intervento
potrà prevedere modifiche parziali delle destinazioni d’uso nel
rispetto dei caratteri essenziali definiti dall’Abaco dei tipi edilizi e
dei tipi di tessuto urbano purché compatibili con quanto disposto al
successivo art. 20. Unità
storico-ambientale b2
Aree
edificate nelle quali edifici e complessi edilizi hanno mantenuto
individualmente i loro caratteri storici originari in un tessuto urbano
parzialmente conservato
Ristrutturazione edilizia con vincoli
morfologici Gli
interventi sono rivolti a recuperare gli edifici mediante un insieme
sistematico di opere comprendenti il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica
e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti .Gli interventi sono
assoggettati a vincoli morfologici (relativi alle altezze, agli
allineamenti, al mantenimento degli elementi strutturali e della
distribuzione verticale, alla conservazione ed al ripristino di elementi
architettonici e/o artistici, all’uso
dei materiali). Le
soluzioni proposte, la cui ammissibilità dovrà essere verificata in sede
di progetto secondo quanto previsto dalle presenti norme, faranno
riferimento in tutti i casi all’Abaco dei tipi edilizi e ad eventuale
documentazione storica d’archivio. L’intervento
potrà prevedere anche modifiche delle destinazioni d’uso compatibili
con la conservazione dei caratteri essenziali definiti dall’Abaco dei
tipi edilizi e nel rispetto del disposto di cui al successivo art. 20. Unità
storico-ambientale b2/p
Aree
edificate nelle quali edifici e complessi edilizi hanno mantenuto
individualmente i loro caratteri storici originari in un tessuto urbano
parzialmente conservato
Ristrutturazione edilizia con vincoli
morfologici Gli
interventi sono rivolti a recuperare gli edifici mediante un insieme
sistematico di opere comprendenti il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica
e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti .Gli interventi sono
assoggettati a vincoli morfologici (relativi alle altezze, agli
allineamenti, al mantenimento degli elementi strutturali e della
distribuzione verticale, alla conservazione ed al ripristino di elementi
architettonici e/o artistici, all’uso
dei materiali). Le
soluzioni proposte, la cui ammissibilità dovrà essere verificata in sede
di progetto secondo quanto previsto dalle presenti norme, faranno
riferimento in tutti i casi alla documentazione storica d’archivio. L’intervento
potrà prevedere anche modifiche delle destinazioni d’uso compatibili
con la conservazione dei caratteri essenziali dei tipi edilizi e nel
rispetto del disposto di cui al successivo art. 20. Unita
storico-ambientale b3
Aree,
edifici e complessi edilizi appartenenti al tessuto urbano storico in
condizioni accertate di degrado irreversibile
Ristrutturazione edilizia con
ripristino morfologico Gli
interventi sono rivolti a trasformare gli edifici mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente, anche attraverso parziale demolizione e
ricostruzione. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ma senza aumento
della volumetria esistente regolarmente assentita dalla Amministrazione
Comunale. Nelle zone in condizioni accertate di degrado irreversibile, gli
interventi di ricostruzione sono assoggettati a vincoli morfologici
(relativi alle altezze, agli allineamenti, alla riproposizione tipologica,
alla conservazione ed al ripristino di elementi architettonici e/o
artistici, all’uso dei materiali, alle masse volumetriche preesistenti).
Le soluzioni architettoniche dovranno essere rispettose dei caratteri del
luogo, dovranno assicurare le preesistenti condizioni statiche agli
edifici contigui che saranno verificate in sede di progetto. In tutti i
casi, nella ricostruzione si farà riferimento all’Abaco dei tipi
edilizi e ad eventuale documentazione storica d’archivio. L’intervento
potrà prevedere modifiche parziali o totali delle destinazioni d’uso
precedenti purché rispettose dei caratteri essenziali definiti dall’Abaco
dei tipi edilizi e delle indicazioni di cui al successivo art. 20. Unità
storico-ambientale b*
Zone edificate di margine o intercluse prive di caratteri di omogeneità che necessitano di un intervento di riassetto unitario
Ristrutturazione urbanistica Gli
interventi sono rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale. La proposizione della nuova configurazione
dell’assetto spaziale, di iniziativa privata o pubblica, dovrà attuarsi
nella predisposizione di un Piano di Recupero esteso alla dimensione dell’unità
storico-ambientale, che preveda anche la riqualificazione degli spazi di
pertinenza dei complessi edilizi pubblici e/o privati. Gli
interventi di demolizione nell’ambito dell’unità storico-ambientale
sono limitati alle superfetazioni ed agli edifici di recente costruzione
incongrui col tessuto storico. Le
nuove costruzioni non potranno comunque superare l’indice fondiario di 3
mc/mq, avuta in conto anche la volumetria derivante dall’edificato di
cui eventualmente viene proposta la conservazione, e un’altezza massima
di 3 piani fuori terra. Il
progetto dovrà prevedere destinazioni d’uso compatibili con il contesto
urbano di inserimento e la cessione degli standards urbanistici calcolati
sul potenziale carico urbanistico conseguente al cambio di destinazione d’uso. Unità
storico-ambientale c1
Aree
attualmente vuote ma storicamente edificate di cui risulta opportuno il
ripristino della continuità edilizia e la ricostituzione del tessuto
urbano storico
Ristrutturazione urbanistica con
vincoli morfologici Gli
interventi sono rivolti a ricostituire il tessuto urbanistico-edilizio
mediante un insieme sistematico di interventi nella proposizione di una
nuova configurazione dell’assetto spaziale. L’intervento di
ristrutturazione urbanistica potrà essere assoggettato a vincoli
morfologici relativi alle volumetrie ed agli allineamenti. Le soluzioni
proposte potranno fare riferimento all’Abaco dei tipi di tessuto urbano
e ad eventuale documentazione storica d’archivio. L’attuazione
dell’intervento di riconfigurazione di questi spazi già edificati è
subordinata alla presentazione di un Piano di Recupero di iniziativa
privata o pubblica esteso alla dimensione dell’unità storico-ambientale.
La volumetria ammissibile non potrà superare quella storica preesistente
accertabile attraverso fonti documentali o, in mancanza di esse, i 5 mc/mq. Le
destinazioni d’uso dovranno essere rispettose dei caratteri morfologici
e sociali del contesto edilizio circostante. Per
queste aree, di particolare rilevanza nella scena urbana, in assenza di
una proposizione da parte dei proprietari entro 3 anni dalla approvazione
del Piano Quadro per il Recupero del Centro Storico, l’Amministrazione
Comunale potrà farsi promotrice di appositi concorsi di idee o
sollecitare la presentazione da parte delle proprietà interessate di
soluzioni progettuali da sottoporre a valutazione, anche con udienze
aperte al pubblico. Le soluzioni adottate a seguito di tali procedure e ad
approvazione del conseguente Piano di Recupero potranno modificare, nel
caso specifico, le prescrizioni morfologiche e le destinazioni d’uso
previste dal presente piano quadro. Unità
storico-ambientale cm
Aree
parzialmente edificate nelle quali risulta opportuno il ripristino della
continuità edilizia e la ricostituzione del tessuto urbano storico
documentato.
Ristrutturazione
urbanistica con vincoli morfologici Gli
interventi sono rivolti a ricostituire il tessuto urbanistico - edilizio
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad una nuova
configurazione dell’assetto spaziale. Le
soluzioni proposte dovranno fare riferimento all’abaco dei tipi di
tessuto urbano ed alla documentazione storica d’archivio. L’edificazione,
previa approvazione di piano di recupero esteso alla dimensione dell’unità
storico - ambientale, è subordinata al rispetto dell’attuale
allineamento lungo la via Manno ed alla proposizione di una ricostruzione
morfologica con riduzione di un piano rispetto alla configurazione
originaria, al fine di salvaguardare la vista del Bastione del Balice. La volumetria ammissibile non potrà superare quella storica preesistente accertabile attraverso fonti documentali o, in mancanza di esse, i 5 mc/mq. Le
destinazioni d’uso dovranno essere rispettose dei caratteri morfologici
e sociali del contesto edilizio circostante. “Unità
storico - ambientale cB
Aree
parzialmente edificate nelle quali risulta opportuno il ripristino della
continuità edilizia e la ricostituzione del tessuto urbano, con eventuale
demolizione dei volumi esistenti.
Ristrutturazione
urbanistica Gli
interventi sono rivolti a ricostituire il tessuto urbanistico - edilizio
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad una nuova
configurazione dell’assetto spaziale. Le
soluzioni proposte dovranno fare riferimento all’abaco dei tipi di
tessuto urbano ed alla documentazione storica d’archivio. L’edificazione, previa approvazione di piano di recupero esteso alla dimensione dell’unità storico - ambientale, è subordinata al rispetto dell’attuale allineamento lungo la via Baylle e la via del Mercato Vecchio. La volumetria ammissibile non potrà superare quella ottenibile applicando l’indice di 15 mc/mq, corrispondente all’indice di cubatura medio dei preesistenti edifici storici nell’ambito dell’isolato di appartenenza del lotto. Il
numero di piani non potrà essere superiore a 5. Le
destinazioni d’uso dovranno essere rispettose dei caratteri morfologici
e sociali del contesto edilizio circostante.” Unità
storico-ambientale c2
Aree
attualmente vuote seppure storicamente edificate di particolare rilevanza
per l’allestimento dei servizi sociali nel tessuto urbano storico
Ristrutturazione
urbanistica con ripristino morfologico Gli
interventi sono rivolti a ricostituire il tessuto urbanistico-edilizio
mediante un insieme sistematico di interventi nella proposizione di una
nuova configurazione dell’assetto spaziale. L’intervento di
ristrutturazione urbanistica potrà essere assoggettato a vincoli
morfologici relativi alle volumetrie ed agli allineamenti. Le soluzioni
proposte potranno fare riferimento all’Abaco dei tipi di tessuto urbano
e ad eventuale documentazione storica d’archivio. Le
soluzioni progettuali dovranno garantire la fruizione dei servizi sociali
e di altre attività pubbliche come definite dagli elaborati di piano. L’attuazione
dell’intervento nel caso di ricostruzione è subordinata alla
presentazione di un Piano di Recupero di iniziativa privata o pubblica
esteso alla dimensione dell’unità storico-ambientale, che preveda una
cubatura comunque non superiore a quella storicamente documentata e
assentita in quello specifico ambito spaziale individuato in cartografia
come unità storico-ambientale. In assenza di valida documentazione si
concede di riferirsi ad un indice fondiario comunque non superiore ai 5 mc/mq. Per
queste aree, di particolare rilevanza strategica per la
rifunzionalizzazione del tessuto urbano, l’Amministrazione Comunale
potrà sollecitare la presentazione da parte delle proprietà interessate,
di soluzioni progettuali che garantiscano la fruizione pubblica dello
spazio urbano nel rispetto degli standards per servizi previsti dal piano
urbanistico. Unità
storico-ambientale c3
Aree
non edificate interstiziali strategicamente rilevanti per la
rifunzionalizzazione e la riqualificazione del tessuto storico
Ristrutturazione urbanistica Gli
interventi sono rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale. La proposizione della nuova configurazione
dell’assetto spaziale, di iniziativa privata o pubblica, dovrà attuarsi
nella predisposizione di un Piano di Recupero esteso alla dimensione dell’unità
storico-ambientale, che preveda anche la riqualificazione degli spazi di
pertinenza dei complessi edilizi pubblici e/o privati. Gli
interventi saranno possibili su proposizione di un piano di recupero
esteso all’intera unità storico-ambientale, per il quale potranno
essere richiesti da parte dell’Amministrazione Comunale eventuali
vincoli morfologici e dovranno essere ceduti gli standards urbanistici
secondo la normativa vigente. In ogni caso l’indice fondiario non potrà
superare i 5 mc/mq e le costruzioni non potranno superare i 4 piani fuori
terra. Le
destinazioni d’uso dovranno essere compatibili con i caratteri del
contesto di appartenenza e rispettose delle disposizioni di cui al
successivo art. 20. Unità
storico-ambientale c4
Aree
non edificate di rilevante interesse per la rifunzionalizzazione del
tessuto storico
Ristrutturazione urbanistica Gli
interventi sono rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale. La proposizione della nuova configurazione
dell’assetto spaziale di iniziativa privata dovrà attuarsi nella
predisposizione di un Piano di Recupero esteso all’intera unità
storico-ambientale, per il quale potranno essere definiti da parte dell’Amministrazione
Comunale eventuali vincoli in relazione all’assetto spaziale. In ogni
caso l’indice fondiario non potrà superare gli 1.5 mc/mq, le
costruzioni non potranno superare i 3 piani fuori terra e dovranno essere
ceduti gli standards urbanistici secondo la normativa vigente. Per
la posizione strategica delle aree individuate e per la compresenza di
importanti funzioni di servizio in questi ambiti, appare opportuno poter
disporre ad uso pubblico di un numero di posti auto in surplus alle
cessioni di standards urbanistici. Questi potrebbero realizzarsi in
parcheggi interrati utilizzabili anche dai residenti del quartiere. Nel
caso si realizzassero queste condizioni, l’indice fondiario, previo
accordo perequativo da concordare in convenzione, potrebbe essere
incrementato fino a 2.5 mc/mq. Le
destinazioni d’uso dovranno essere compatibili con i caratteri del
contesto di appartenenza e rispettose delle disposizioni di cui al
successivo art. 20. Unità
storico-ambientale c*
Aree
libere nelle zone di margine e di transizione tra tessuto urbano storico e
zone di completamento con funzioni di connettivo strutturale
Ristrutturazione
edilizia - Ristrutturazione urbanistica Gli
interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli
edifici mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche
attraverso parziale demolizione e ricostruzione. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti, ma senza aumento della volumetria esistente
regolarmente assentita dalla Amministrazione Comunale. Gli
interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Proposizione di una nuova
configurazione dell’assetto spaziale di iniziativa pubblica o privata da
attuarsi nella predisposizione di un Piano di Recupero e di
riqualificazione degli spazi di pertinenza dei complessi pubblici. L’intervento
di iniziativa privata o pubblica dovrà avere carattere unitario ed essere
esteso all’intera unità storico-ambientale. Esso dovrà consentire l’allestimento
di un tessuto connettivo strutturale in grado di interconnettere funzioni
di servizio di livello strategico e di favorirne l’accessibilità, con
esclusione di aumenti di volumetria. Unità
storico-ambientale d1
Edificazione
recente di fine secolo o dei primi del ‘900
Ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici Gli
interventi sono rivolti a trasformare gli edifici mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente, anche attraverso parziale demolizione e
ricostruzione. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti e sono
assoggettati a vincoli morfologici (relativi alle altezze, agli
allineamenti, al mantenimento degli elementi strutturali e della
distribuzione verticale, alla conservazione ed al ripristino di elementi
architettonici e/o artistici, all’uso dei materiali). Le soluzioni
proposte, la cui ammissibilità dovrà essere verificata in sede di
progetto secondo quanto previsto dalle presenti norme, faranno riferimento
in tutti i casi all’Abaco dei tipi edilizi e dei tipi di tessuto urbano
e ad eventuale documentazione storica d’archivio. Il progetto di
ristrutturazione dovrà essere sottoposto al preventivo parere dell’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e Spettacolo
della Regione Autonoma della Sardegna. L’intervento
dovrà prevedere contestualmente l’eliminazione delle superfetazioni e
delle volumetrie incongrue non regolarmente assentite o condonate. Non è
consentito aumento di volumetria. Unità
storico-ambientale d2
Edifici
o complessi edilizi di costruzione post-bellica, incongrui con il tessuto
urbano storico per i loro caratteri tipologici, architettonici e/o
funzionali ma dimensionalmente compatibili
Ristrutturazione edilizia Gli
interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti, ma senza aumento della volumetria esistente regolarmente
assentita dalla Amministrazione Comunale. Sono
ammessi interventi di ristrutturazione anche mediante demolizione e
ricostruzione, con volumetria pari a quella assentita dall’Amministrazione
Comunale depurata dalle superfetazioni. La
ricostruzione dovrà fare riferimento nelle scelte delle proposizioni
delle caratteristiche architettoniche degli edifici ai tipi edilizi ed al
tessuto urbano circostante, nel rispetto peraltro della volumetria massima
originariamente assentita. Il
progetto potrà prevedere modifiche parziali delle destinazioni d’uso
nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20. Unità
storico-ambientale d2/p
Edifici
o complessi edilizi di costruzione post-bellica, incongrui con il tessuto
urbano storico per i loro caratteri tipologici, architettonici e/o
funzionali ma dimensionalmente compatibili
Ristrutturazione edilizia Gli
interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione,
la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Potranno
essere previsti interventi di ristrutturazione anche mediante demolizione
e ricostruzione, con volumetria pari a quella originariamente assentita
dall’Amministrazione Comunale depurata dalle superfetazioni e in assenza
di documentazione probante, potrà farsi riferimento all’indice
volumetrico di 3 mc/mq che rappresenta l’indice medio della zona. La
ricostruzione e la nuova costruzione dovranno fare riferimento nelle
scelte delle proposizioni delle caratteristiche architettoniche degli
edifici ai tipi edilizi ed al tessuto urbano circostante. Il
progetto potrà prevedere modifiche parziali delle destinazioni d’uso
nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20. Unità
storico-ambientale d3
Edifici o complessi edilizi di costruzione post-bellica, incongrui con il tessuto urbano storico per la loro volumetria, oltre che per i loro caratteri tipologici, architettonici e/o funzionali
Ristrutturazione edilizia Gli
interventi sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed
impianti, ma senza aumento della volumetria esistente regolarmente
assentita dalla Amministrazione Comunale. La
volumetria derivante dalla ricostruzione nella zona A di Cagliari non
potrà superare i 2/3 di quella esistente regolarmente assentita, e ovvero
non potrà superare i 5 mc/mq. Nelle
zone A e BA di Pirri la volumetria non potrà invece superare i 3 mc/mq. Il progetto potrà prevedere modifiche parziali delle destinazioni d’uso purché compatibili con i caratteri morfologici e sociali del contesto urbano. L’attuazione
dell’intervento è subordinata alla presentazione di elaborati che
verifichino l’inserimento nel tessuto urbano circostante e gli attacchi
con gli edifici contermini. In sede di approvazione del progetto da parte
dell’Amministrazione Comunale potranno essere definiti eventuali vincoli
morfologici. Per
gli edifici residuali dell’edificato storico o realizzati
antecedentemente al 1941 potranno essere consentiti interventi di
ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione. Per queste unità
edilizie che risultano singolarmente intercluse tra edifici di recente
costruzione potrà essere concessa la ricostruzione con un incremento
della volumetria preesistente regolarmente assentita fino ad un massimo di
5 mc/mq. nella zona A di Cagliari. Nelle zone A e BA di Pirri la
volumetria non potrà invece superare i 3 mc/mq. Unità
storico-ambientale d*
Edifici,
complessi edilizi e loro pertinenze appartenenti a strutture pubbliche o
private di servizio
Ristrutturazione urbanistica Gli
interventi di ristrutturazione edilizia sono rivolti a trasformare gli
edifici mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche
attraverso parziale demolizione e ricostruzione. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti, ma senza aumento della volumetria esistente
regolarmente assentita dalla Amministrazione Comunale. Gli
interventi di ristrutturazione urbanistica sono rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Proposizione di una nuova
configurazione dell’assetto spaziale di iniziativa pubblica o privata da
attuarsi nella predisposizione di un Piano di Recupero o di
riqualificazione degli spazi di pertinenza dei complessi pubblici. Gli
interventi sono mirati al riassetto delle aree di pertinenza dei complessi
edilizi con funzioni di servizio. E’ consentita la ristrutturazione
edilizia degli edifici nel rispetto delle volumetrie esistenti, al netto
delle superfetazioni. Unità storico-ambientale e1Ville e giardini storici
Risanamento conservativo Gli
interventi sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli interventi dovranno
anche prevedere la conservazione dell’impianto storico dei giardini e
delle piantumazioni d’alto fusto esistenti. Il progetto dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Sovrintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici e, se del caso, di quella Archeologica. Sulla base di una adeguata lettura filologica il progetto dovrà individuare le superfetazioni da eliminare, in quanto parti incongrue con l’impianto originario e con gli ampliamenti organici del medesimo. Sono
consentite modifiche delle destinazioni d’uso esistenti che garantiscano
una migliore conservazione e fruizione dell’immobile nel rispetto dei
caratteri architettonici, funzionali e distributivi dell’edificio e del
giardino. Unità storico-ambientale e2Villini ed edifici storici con giardino, case a corte campidanesi
Risanamento conservativo Gli
interventi sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio. Gli
interventi non potranno prevedere, al netto delle superfetazioni
assentite, possibilità di ampliamento. Attraverso
il progetto si dovrà documentare la presenza dei caratteri
tipologico-strutturali e degli elementi costruttivi e decorativi di valore
architettonico, storico e ambientale da conservare. Il
progetto potrà prevedere modifiche parziali o totali delle destinazioni d’uso,
purché compatibili nel rispetto dei caratteri architettonici funzionali e
distributivi dell’edificio e del tessuto urbano circostante. Unità storico-ambientale PR
Piano di recupero Per
queste unità storico-ambientali, laddove vengano realizzate le ipotesi
del piano di recupero, saranno consentiti, nel rispetto del disegno del
piano, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria, cambi di
destinazione d’uso.
Servizi pubblici Nelle sottozone S sono consentiti interventi sugli immobili esistenti così come definiti negli elaborati cartografici e nella normativa del presente piano quadro. Nella sottozona S3, unitamente alla sistemazione a verde, è consentita la realizzazione di impianti pubblici di carattere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, in base a progetti preliminari approvati dal Consiglio Comunale. Gli edifici relativi a detti impianti non dovranno occupare più di 1/10 della superficie del lotto. Nella sottozona S4*, strategica per il recupero e la riqualificazione del tessuto urbano di Stampace, deve essere garantita la realizzazione di parcheggi pubblici interrati la cui superficie corrisponda all'intera proiezione dell'area individuata in cartografia. L'intervento è subordinato all'approvazione di un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata esteso all'intera unità storico-ambientale c2 individuata nella cartografia di piano e deve prevedere la contestuale ricostruzione dell'originario tessuto edilizio nel rispetto del vincolo istituito ai sensi della L. 1089/39. L'attuazione dovrà avvenire secondo il dispositivo dell'art. 27 della L.R. 45/89, mediante comparto edificatorio coincidente con l'intera unità storico-ambientale c2. I proprietari dovranno costituire un consorzio entro un anno dall'approvazione del piano di recupero. Entro
due anni dalla stessa approvazione dovrà essere presentata l'istanza di
rilascio della concessione edilizia per l'intervento unitario.
Sono
consentiti gli usi e gli interventi individuati negli elaborati
cartografici e nelle norme del presente piano quadro. In
tale zona omogenea, sottozona G1, nelle unità storico-ambientali
classificate d* sono consentiti ampliamenti volumetrici fino a 5 mc/mq.
Nel caso in cui siano consentite le nuove destinazioni per attività commerciali, uffici, strutture ricettive, sanitarie, è necessario che risulti disponibile una superficie di parcheggio pari al 40% della superficie utile dell’immobile, trasformabile, su richiesta del committente, in un corrispettivo monetario. Dal calcolo della superficie vengono escluse quelle parti non agibili quali cantine, depositi, ecc. Nell'ambito delle unità storico ambientali classificate da b2 a d3, per gli interventi rivolti al recupero e riuso di edifici con destinazione ad attività turistiche-ricettive, culturali, sociali ed a servizi per l'istruzione, potranno essere assentite soluzioni impiantistiche, tecnologiche e strutturali strettamente necessarie per assicurare la rispondenza alle specifiche normative di settore vigenti, ai requisiti igienico sanitari, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche. Nei casi di modifica di destinazione d’uso dei piani terra ad abitazione, deve essere garantito il rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui agli articoli 12,13 e 14 delle presenti norme; è inoltre prescritta la realizzazione di un adeguato vespaio o camera d’aria. Al
fine di disciplinare i cambiamenti di destinazione d’uso degli immobili
del Centro Storico, sono definite le seguenti categorie di usi: 1. Funzioni abitative permanenti e/o turistiche, servizi strettamente connessi Sono
compresi in tale categoria di usi gli alloggi e gli spazi di servizio,
privati e condominiali, nonché eventuali spazi per lavoro domestico, per
attività non nocive o moleste. Sono comprese inoltre le abitazioni
collettive (collegi, convitti, conventi, case di riposo, studentati, ecc.)
e relativi servizi. 2.
Attività
di servizio pubbliche e private,
di tipo diffuso Sono
compresi in tale categoria di usi le attività di cui ai punti seguenti,
purché siano insediate in unità edilizie in cui siano presenti altri
usi, ed occupino una SU non superiore al 50% della SU complessiva, e
comunque non superiore a 200 mq.
3. Complessi terziari, direzionali Sono compresi in tali categorie di usi:
Fanno
parte degli usi anche gli spazi di supporto e servizio, le mense e bar, i
locali accessori e di archivio e gli spazi tecnici. E’ ammessa altresì
la presenza di alloggi per il personale di custodia. 4. Commercio all’ingrosso, magazzini, esposizioni, mostre Sono compresi in tale categoria di usi:
Sono
compresi negli usi anche i relativi spazi tecnici, di supporto e di
servizio; è ammessa inoltre la presenza di un alloggio per il titolare o
il personale di custodia. 5. Attrezzature per l’artigianato di servizio Sono
compresi in tale categoria di usi gli spazi per l’attività artigianale
di dimensioni superiori a quelle fissate dal precedente punto 2. Sono
compresi negli usi gli spazi tecnici, di servizio, di supporto e di
magazzino. 6.
Attrezzature
culturali e attrezzature per lo spettacolo Sono
compresi in tale categoria di usi:
Sono
compresi negli usi gli spazi di servitù, di supporto e tecnici. E’
ammessa la presenza di un alloggio di custodia. 7.
Servizi sociali
di quartiere Sono
compresi in tale categoria di usi tutti quelli indicati dall’art. 3 del
DM 2/4/1968 e cioè tutti i servizi per l’istruzione,
le attrezzature di interesse comune e i servizi religiosi. Sono
inoltre comprese negli usi le attrezzature complementari e le aree
scoperte di pertinenza dell’attività principale. 8.
Università
e scuole superiori Sono
compresi in tale categoria di usi:
Sono
compresi negli usi le attrezzature didattiche, di ricerca ed
amministrative, con i relativi spazi di servizi, di supporto e tecnici. E’
ammessa la presenza di alloggi per il personale di custodia e di servizi
come bar, mense, sedi associative, sale riunioni, ecc. 9. Attrezzature socio-sanitarie Sono
compresi in tale uso ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli
anziani e i portatori di handicap, day hospital, laboratori per analisi
cliniche, centri sanitari di riabilitazione, centri sanitari
specializzati, ecc., con i relativi spazi tecnici e di supporto, mense,
bar, alloggi di custodia (in rapporto all’articolazione degli
insediamenti). 10. Usi attuali o consolidati La
destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quella stabilita dalla licenza o concessione o autorizzazione edilizia
rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali
atti, da altri documenti probanti l’uso continuativo specifico dell’immobile
antecedentemente alla legge 10/1977. 11. Variazione delle destinazioni d’uso
La domanda di concessione, la domanda di autorizzazione o l’asseverazione riguardanti mutamenti d’uso devono essere accompagnate dal versamento del conguaglio degli oneri di urbanizzazione, qualora quelli relativi alla nuova destinazione siano maggiori di quelli previsti per la destinazione precedente. Nel caso che il mutamento d’uso sia connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comportino aumento del carico urbanistico, esso è comunque subordinato al contestuale ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalle disposizioni vigenti. In questo caso la domanda di concessione e/o autorizzazione deve essere accompagnata dagli atti necessari per l’adeguamento degli standards urbanistici alla nuova destinazione d’uso. Tale adeguamento dovrà avvenire mediante la cessione degli eventuali maggiori standards di servizi pubblici; il soddisfacimento degli eventuali maggiori standards di parcheggi privati potrà avvenire, laddove è possibile, con nuove realizzazioni od altre modalità. In caso di motivata impossibilità della cessione di spazi per standards pubblici e della realizzazione di parcheggi privati nell’area di proprietà del richiedente, potrà essere ammessa la monetizzazione, sulla base di tabelle definite dall’Amministrazione Comunale con propria delibera. Sarà inoltre ammessa la possibilità di localizzare gli standards dovuti anche su altre aree ricadenti nel Centro Storico di cui il richiedente dimostri la disponibilità; tali aree potranno essere concesse in uso all’Amministrazione Comunale tramite convenzione e garantite all’uso pubblico per tutto il tempo in cui resterà in essere l’attività che richiede tali standards. Nel
caso che il mutamento della destinazione d’uso sia soggetto ad
autorizzazione, con conseguente cessione degli eventuali maggiori
standard, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: la domanda di
autorizzazione dovrà essere corredata da una asseverazione di un
professionista abilitato alla progettazione attestante la conformità dell’immobile
all’uso richiesto che dovrà essere assentito in ottemperanza a quanto
stabilito dagli strumenti urbanistici
ed edilizi vigenti, ivi compreso il presente Piano Quadro. Nel
caso che il mutamento della destinazione d’uso sia soggetto a semplice
asseverazione, questa dovrà attestare la conformità dell’uso previsto
a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, ivi
compreso il presente Piano Quadro. Qualora
il Dirigente non si pronunci nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza,
il richiedente può dar corso al mutamento di destinazione d’uso previo
pagamento dell’eventuale conguaglio tra gli oneri previsti,
determinandolo egli stesso in via provvisoria.
Sono fatti salvi, per le parti non esplicitamente modificate dalle presente normativa, i regolamenti comunali vigenti. |
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Interreg IIC Restauro - Cagliari 2000 |