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Legge 26 Febbraio 1999 N° 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione delle professioni sanitarie. 1. La denominazione "professione sanitaria
ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 Luglio 1934, n, 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni
altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione
sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 Marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste
dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7 Marzo 1975, n. 163, e
l'art. 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 Marzo 1968, n.680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e
di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi
dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi
corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici
codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni
mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali
è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali. Art. 2 Attività della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie. 1. Alla corresponsione delle indennità di
missione e al rimborso delle spese sostenute dai membri della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie designati dai Comitati
centrali delle federazioni nazionali degli ordini e collegi ai sensi dell'art.
17, terzo comma, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13
Settembre 1946, n.233, provvedono direttamente le federazioni predette. Art. 3
Modifiche alla legge 5 Febbraio 1992, n.175. 1. Alla legge 5 Febbraio 1992, n.
175, sono apportate le seguenti modificazioni. a) all'articolo1, comma 1 dopo le parole
"sugli elenchi telefonici" sono aggiunte le seguenti: ", sugli
elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati
esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie"; b) all'art. 2, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente : "3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo
qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità". c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "sono
sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei
mesi" sono sostituite dalle seguenti: " sono assoggettati alle
sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della
professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 Aprile 1950, n. 221"; d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: sugli
elenchi telefonici" sono inserite le seguenti: " e sugli elenchi
generali di categoria"; e) all'articolo5, comma 4, le parole:
"sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da
due a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono assoggettati
alle alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio
della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 Aprile 1950, n. 221"; f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti
i seguenti:
" 5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la
pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzati per la pubblicità
sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate
dalle regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono
essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. le
autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate
modifiche al testo originario della pubblicità. g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: "Articolo 9-bis. - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente". Art. 4 Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto -legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito , con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell' accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. 2. Con decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni,ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione, dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi, o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3.Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successive modificazioni e integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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