Ministero dello sviluppo economico 
Comunicazioni
Ispettorato
Territoriale Abruzzo-Molise
S U L M O N A
MODULISTICA
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Decreto Legislativo 1/8/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche): Capo VII - Art.
134. Attività di
radioamatore: |
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L'art.
134, comma 4, del decreto legislativo 1/8/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche) dispone che è libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di
frequenze attribuite al servizio di radioamatore. L'art. 9 dell'allegato n. 26 al citato D.Lgs. 259/03 consente ai soggetti che svolgono l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, di richiedere l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva. La domanda va presentata in bollo conforme al modello scaricabile da questo sito |
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APPARATI DI DEBOLE POTENZA (banda cittadina - CB) per uso personale Le comunicazioni in
"banda cittadina" (cosidetta CB), di cui all'art. 105, comma 2,
lettera p) del decreto legislativo 1/8/2003, n. 259, sono consentite ai
cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea e
dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 2,
del decreto legislativo 25/7/98, n. 286, nonchè ai soggetti residenti in
Italia, previa presentazione al Ministero dello Sviluppo
Economico-Comunicazioni della dichiarazione di cui all'art. 145 del citato
D.Lgv. 259/2003 (il modello della dichiarazione può essere scaricato da
questo sito): La
produzione della suddetta dichiarazione dà titolo ad avviare contestualmente
l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa. |
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APPARATI DI DEBOLE POTENZA (banda cittadina - CB) in ausilio ad imprese, attività professionali, associazioni L'installazione
e l'esercizio di sistemi ricetrasmittenti di debole potenza che impiegano
bande di frequenze di tipo collettivo nei casi previsti dall'art. 104, comma
1, lettera c), numero 2) del D.Lgv. 1/8/2003, n. 259 (banda cittadina - CB) è
subordinato al conseguimento di autorizzazione generale. Per ottenere tale
autorizzazione, i soggetti interessati devono produrre una dichiarazione ai
sensi dell'art. 107, comma 10, del citato D.Lgv. 259/2003 (il modello della
dichiarazione può essere scaricato da questo sito) La produzione della suddetta dichiarazione dà titolo ad
avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della
dichiarazione stessa. |
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L'utilizzo di apparati di
tipo PMR 446 per comunicazioni a breve distanza su frequenze collettive nella
banda 446,0 - 446,1 MHz, conformi allo standard ETSI EN 300 296 o
equivalenti, è consentito previa presentazione al Ministero dello Sviluppo
Economico-Comunicazioni di una dichiarazione (il modello della dichiarazione
può essere scaricato da questo sito) ed al versamento di un contributo annuo
pari ad Euro 12,00 indipendentemente dal numero di apparati utilizzati: La
produzione della suddetta dichiarazione dà titolo ad avviare contestualmente
l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa. |
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STAZIONI RADIOELETTRICHE
PER RADIOCOLLEGAMENTI AD USO PRIVATO |
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L'ottenimento dell'autorizzazione
generale all'espletamento dell'attività di installazione ed esercizio di
stazioni radioelettriche ad uso privato (ad es. un radiocollegamento in ponte
radio) è regolamentato dagli articoli 104 e 107 del Codice delle
Comunicazioni elettroniche. Uno stralcio degli artt. 104 e 107 del Codice
delle comunicazioni elettroniche, nonchè i modelli di cui agli allegati n.
14, n. 15 e n. 16 al Codice, necessari per il conseguimento dell'autorizzazione
generale all'espletamento dell'attività sopra descritta, possono essere
scaricati da questo sito; la relativa domanda, completa degli allegati di cui
sopra, va inviata al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni ?
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione
è Viale America, 201 - 00144 Roma. |
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Allegato n. 16 al Codice delle
comunicazioni elettroniche (scheda per l'assegnazione di frequenze) |
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domanda per rilascio autorizzazione alla installazione di nuovi impianti ripetitori di programmi radiofonici (la domanda può essere presentata esclusivamente da parte di Enti locali o consorzi di Enti locali -Comuni, Comunità Montane, ecc.- e la relativa autorizzazione ha validità limitata al territorio dell'Ente medesimo) |
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domanda per rilascio autorizzazione installazione nuovi impianti ripetitori di programmi televisivi (la domanda può essere presentata esclusivamente da parte di Enti locali o consorzi di Enti locali -Comuni, Comunità Montane, ecc.- e la relativa autorizzazione ha validità limitata al territorio dell'Ente medesimo) |
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- L'uso di apparati radioelettrici per uso marino a bordo di unità navali è subordinato al possesso del Certificato di Radiotelefonista per navi e della Licenza di esercizio. I titolari
dei Certificati Limitati di Radiotelefonista per navi, rilasciati senza
esami, sono abilitati a svolgere il servizio radio su unità navali aventi
stazza lorda fino a 150 tonnellate e con apparati radio aventi potenza fino a
240 W p.e.p. - L'esercizio di stazioni
di nave per l'espletamento del servizio di radiocomunicazione a bordo di navi
adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, operanti entro le Il certificato limitato di
operatore (VHF-RTF/DSC;EPIRB oppure MF-RTF/DSC, di classe E;EPIRB, a seconda
del tipo di apparato installato a bordo),si consegue previo accertamento
della idoneità a svolgere il servizio di radiocomunicazioni a bordo secondo
il programma stabilito dal decreto 8/3/2005, consultabile anche in questo
sito. La relativa domanda di ammissione all'accertamento di tale idoneità può
essere presentata all'ispettorato territoriale competente con il modello
scaricabile da questo sito. |
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Il Servizio
radioelettrico mobile aeronautico è regolamentato dall'articolo 198 del
Codice delle Comunicazioni elettroniche che cosa recita: "Il servizio
radioelettrico mobile è un servizio effettuato tra stazioni aeronautiche e
stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Al servizio partecipano
anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di
radioboa per la localizzazione di sinistri, quando queste ultime operano
sulle frequenze di soccorso ed urgenza destinate a tale scopo. Ogni stazione
radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili, immatricolati nel
Registro Aeronautico Nazionale, deve essere munita di apposita licenza di
esercizio". |
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Il Decreto Ministeriale 314/92
disciplina il rilascio delle autorizzazioni necessarie per poter svolgere l'attività
di installazione, allacciamento, manutenzione e collaudo di impianti
telefonici interni. L'allegato 13 al predetto D.M.
elenca i requisiti minimi che le società richiedenti, devono possedere in
relazione al grado di autorizzazione richiesto. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di impianti telefonici interni sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte degli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni. Per le
ditte aventi sede nelle regioni Abruzzo e Molise, l'autorizzazione viene
rilasciata dall'Ispettorato Territoriale di Sulmona, previa presentazione di
apposita domanda da redigere su modelli conformi ai sottoriportati fac-simile: |
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Il
soggetto, che intende fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione
elettronica , ai sensi dell' art. 25 del
decreto legislativo 1/8/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche) , è tenuto a presentare al Ministero dello Sviluppo
Economico-Comunicazioni, tramite gli Ispettorati Territoriali competenti, una
dichiarazione conforme al modello allegato n. 9 al Codice (il modello della
dichiarazione è scaricabile da questo sito). I soggetti titolari di
autorizzazione sono tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di
comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dall'art. 1 della legge n.
249/1997. Le imprese, le ditte o le società che intendono offrire al pubblico
il servizio telefonico in luoghi presidiati (Phone Center) o il servizio
internet in luoghi presidiati (Internet Point) o il servizio fax in luoghi
presidiati (singolarmente o congiuntamente) devono inviare la dichiarazione
prescritta dall'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche
all'Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, via Pola n. 35 - 67039
Sulmona. La dichiarazione deve essere conforme allo schema di cui
all'allegato n. 9 del Codice (scaricabile da questo sito) e deve essere
integrata dalla documentazione prescritta. Chi offre solo i servizi sopra
indicati non è tenuto al versamento di alcun contributo per diritti amministrativi.
Qualora si intenda fornire l'accesso alla rete Internet mediante connessione
con apparati di tipo radio-Lan, oltre al modello "Allegato 9", deve
essere compilato ed inviato al Ministero dello Sviluppo
Economico-Comunicazioni, D.G.S.C.E.R., Ufficio I, Viale America n. 201 - Roma
(e per conoscenza a questo Ispettorato) anche il modello "Allegato
A" al D.M. 28/05/2003 (scaricabile da questo sito). Tutte le
apparecchiature devono essere dotate di marchio CE ai sensi del D.Lgs. 9/5/2001 n. 269. Per i fornitori dei
servizi di comunicazione elettronica (Phone center, internet point, fax),
qualora ne ricorrano le condizioni previste dal D.M. 314/92, l'impianto telefonico
interno deve essere installato, collaudato, allacciato e sottoposto a
manutenzione da ditte autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni.
L'albo delle ditte autorizzate è consultabile presso gli Ispettorati
territoriali della Repubblica e presso il sito web www.urpcomunicazioni.it |
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