Ministero dello sviluppo economico

Comunicazioni 
Ispettorato Territoriale Abruzzo-Molise
S U L M O N A

MODULISTICA

 

RADIOAMATORI 


Decreto Legislativo 1/8/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche):

Capo VII - Art. 134.  Attività di radioamatore: 
  1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
  2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
       3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.
       4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 136. Patente:
  1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore che, ai sensi del decreto 21/7/2005, è stata unificata nell'unica patente di classe A di cui all'allegato n. 26 (
la patente di classe A consente l'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore, anche via satellite, con potenza massima di 500 W;  ).
  2. Per il conseguimento della patente di cui al comma 1 deve essere superata la relativa prova di esame che, ai sensi del decreto 21/7/2005, consiste in una prova scritta sugli argomenti di cui alla prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla (in pratica non è più richiesta la prova pratica di trasmissione e ricezione in codice morse).
(
Per il territorio delle regioni Abruzzo e Molise gli esami vengono svolti presso la sede dell'Ispettorato Territoriale in via Pola, n. 35 - Sulmona).

 

 

 

SWL

L'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 1/8/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) dispone che è libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.

L'art. 9 dell'allegato n. 26 al citato D.Lgs. 259/03 consente ai soggetti che svolgono l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, di richiedere l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva.  La domanda va presentata in bollo conforme al modello scaricabile da questo sito



 

 

APPARATI DI DEBOLE POTENZA (banda cittadina - CB) per uso personale


Le comunicazioni in "banda cittadina" (cosidetta CB), di cui all'art. 105, comma 2, lettera p) del decreto legislativo 1/8/2003, n. 259, sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25/7/98, n. 286, nonchè ai soggetti residenti in Italia, previa presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni della dichiarazione di cui all'art. 145 del citato D.Lgv. 259/2003 (il modello della dichiarazione può essere scaricato da questo sito):

La produzione della suddetta dichiarazione dà titolo ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.

 



 

 

APPARATI DI DEBOLE POTENZA (banda cittadina - CB) in ausilio ad imprese, attività professionali, associazioni


L'installazione e l'esercizio di sistemi ricetrasmittenti di debole potenza che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo nei casi previsti dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 2) del D.Lgv. 1/8/2003, n. 259 (banda cittadina - CB) è subordinato al conseguimento di autorizzazione generale. Per ottenere tale autorizzazione, i soggetti interessati devono produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 107, comma 10, del citato D.Lgv. 259/2003 (il modello della dichiarazione può essere scaricato da questo sito)

La produzione della suddetta dichiarazione dà titolo ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.

 

 

 

APPARATI PER COMUNICAZIONI A BREVE DISTANZA, del tipo PMR 446


L'utilizzo di apparati di tipo PMR 446 per comunicazioni a breve distanza su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz, conformi allo standard ETSI EN 300 296 o equivalenti, è consentito previa presentazione al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni di una dichiarazione (il modello della dichiarazione può essere scaricato da questo sito) ed al versamento di un contributo annuo pari ad Euro 12,00 indipendentemente dal numero di apparati utilizzati:

La produzione della suddetta dichiarazione dà titolo ad avviare contestualmente l'attività di telecomunicazioni oggetto della dichiarazione stessa.

 

 

 

STAZIONI RADIOELETTRICHE PER RADIOCOLLEGAMENTI AD USO PRIVATO

L'ottenimento dell'autorizzazione generale all'espletamento dell'attività di installazione ed esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato (ad es. un radiocollegamento in ponte radio) è regolamentato dagli articoli 104 e 107 del Codice delle Comunicazioni elettroniche. Uno stralcio degli artt. 104 e 107 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonchè i modelli di cui agli allegati n. 14, n. 15 e n. 16 al Codice, necessari per il conseguimento dell'autorizzazione generale all'espletamento dell'attività sopra descritta, possono essere scaricati da questo sito; la relativa domanda, completa degli allegati di cui sopra, va inviata al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni ? Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione è Viale America, 201 - 00144 Roma.

Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione generale per installazione ed esercizio di stazione radioelettrica ad uso privato

Allegato n. 14 al Codice delle comunicazioni elettroniche (dichiarazione per l'attività di installazione ed esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato)

Allegato n. 15 al Codice delle comunicazioni elettroniche (caratteristiche e schema a blocchi del radiocollegamento)

Allegato n. 16 al Codice delle comunicazioni elettroniche (scheda per l'assegnazione di frequenze)


 

 

EMITTENZA RADIO-TELEVISIVA

 

domanda per rilascio autorizzazione alla installazione di nuovi impianti ripetitori di programmi radiofonici (la domanda può essere presentata esclusivamente da parte di Enti locali o consorzi di Enti locali -Comuni, Comunità Montane, ecc.- e la relativa autorizzazione ha validità limitata al territorio dell'Ente medesimo)

domanda per rilascio autorizzazione installazione nuovi impianti ripetitori di programmi televisivi (la domanda può essere presentata esclusivamente da parte di Enti locali o consorzi di Enti locali -Comuni, Comunità Montane, ecc.- e la relativa autorizzazione ha validità limitata al territorio dell'Ente medesimo)


 


 

 

Stazioni RTF - GMDSS - VHF a bordo di unità navali  - apparati AIS;


- L'uso di apparati radioelettrici per uso marino a bordo di unità navali è subordinato al possesso del Certificato di Radiotelefonista per navi e della Licenza di esercizio.

I titolari dei Certificati Limitati di Radiotelefonista per navi, rilasciati senza esami, sono abilitati a svolgere il servizio radio su unità navali aventi stazza lorda fino a 150 tonnellate e con apparati radio aventi potenza fino a 240 W p.e.p.
I titolari dei certificati Limitati di Radiotelefonista per navi, rilasciati con esami, invece, sono abilitati a svolgere il servizio radio su unità navali aventi stazza lorda fino a 1600 tonnellate e con apparati radio aventi potenza fino a 1500 W p.e.p.
Le licenze di esercizio vengono rilasciate su richiesta delle Società concessionarie se la stazione radio è in loro gestione, oppure su richiesta del proprietario o dell'armatore dell'unità navale, previo collaudo delle apparecchiature da effettuarsi a cura di un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni.

- L'esercizio di stazioni di nave per l'espletamento del servizio di radiocomunicazione a bordo di navi adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, operanti entro le 40 miglia dalla costa nazionale e il mare Adriatico, è subordinato al possesso del certificato limitato di operatore istituito con decreto dell'8/3/2005.

Il certificato limitato di operatore (VHF-RTF/DSC;EPIRB oppure MF-RTF/DSC, di classe E;EPIRB, a seconda del tipo di apparato installato a bordo),si consegue previo accertamento della idoneità a svolgere il servizio di radiocomunicazioni a bordo secondo il programma stabilito dal decreto 8/3/2005, consultabile anche in questo sito. La relativa domanda di ammissione all'accertamento di tale idoneità può essere presentata all'ispettorato territoriale competente con il modello scaricabile da questo sito.
- Apparati AIS: il sistema di identificazione marittimo AIS (Automatic Identification System) è riconosciuto quale sistema di monitoraggio del traffico navale ai fini della sicurezza della navigazione e pertanto i relativi impianti e le installazioni a terra sono gestiti in via esclusiva dall'Autorità Marittima. Tuttavia tali apparecchiature, limitatamente a quelle aventi caratteristiche di sola ricezione, possono essere utilizzate anche da soggetti privati (Fedepiloti, Avvisatori marittimi, ecc.) ai soli fini del monitoraggio e identificazione delle navi. In tal caso, qualora le richieste di autorizzazioni da parte di soggetti provati riguardano la ricezione e l'utilizzazione delle informazioni AIS ad uso esclusivamente privato, dovrà essere presentata all'Ispettorato Territoriale competente una dichiarazione da redigersi secondo l'apposito modello scaricabile da questo sito; copia della dichiarazione deve essere inviata anche all'Autorità marittimo-portuale competente per territorio. Per l'esercizio del sistema AIS non è dovuto alcun contributo. Qualora, invece, le istanze dei soggetti privati concernono una richiesta per l'attribuzione di diritti d'uso di frequenze radio per l'espletamento di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico basato sul sistema AIS, le istanze dovranno essere inoltrate per competenza al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione - Ufficio 1. - Viale America, 201 - 00144 Roma.

 

 

 

SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO

Il Servizio radioelettrico mobile aeronautico è regolamentato dall'articolo 198 del Codice delle Comunicazioni elettroniche che cosa recita: "Il servizio radioelettrico mobile è un servizio effettuato tra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Al servizio partecipano anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando queste ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza destinate a tale scopo. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili, immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio".
Lo schema della domanda per la partecipazione agli esami per il conseguimento del Certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili civili può essere scaricato da questo sito.
La domanda, debitamente compilata, va inviata completa dei relativi allegati al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni è Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione - Ufficio II - Viale America, 201 - 00144 Roma.
Per i titolari degli aeromobili di tipo ultraleggero o da diporto sportivo, registrati presso l'Aero Club Italia (Ae.C.I.), non iscritti al Registro Aeronautico Nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni ha riconosciuto la facoltà di ottenere la corrispondente licenza di esercizio per la stazione radioelettrica di bordo fissa o portatile. Tale installazione facoltativa, qualora esercitata, implica per il richiedente gli stessi obblighi normativi di quella obbligatoria. Pertanto per l'utilizzo di tale stazione radioelettrica a bordo dei velivoli ad uso diporto sportivo, è necessario il possesso, da parte del richiedente, di apposito titolo abilitativo. In proposito si riporta il testo della circolare prot. n. 6148 del 7/8/2008 inviata agli Aeroclub ed alle scuole di volo esistenti nelle regioni Abruzzo e Molise. I modelli delle istanze per richiedere la visita di collaudo/ispezione per le stazioni radioelettriche installate a bordo degli aeromobili stabilmente presenti sul territorio delle regioni Abruzzo e Molise può essere scaricata da questo sito, così come il modulo per richiedere la licenza di esercizio da parte del proprietario o dell'esercente del velivolo.

Domanda per la partecipazione agli esami per conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili civili

Richiesta di collaudo/ispezione alla stazione RTF (anche portatile) a bordo di aeromobili costruiti per il volo da diporto o sportivo

Richiesta di rilascio della Licenza di esercizio della stazione radio a bordo di aeromobili da diporto o sportivo



 

 

IMPIANTI TELEFONICI INTERNI


Il Decreto Ministeriale 314/92 disciplina il rilascio delle autorizzazioni necessarie per poter svolgere l'attività di installazione, allacciamento, manutenzione e collaudo di impianti telefonici interni.

L'allegato 13 al predetto D.M. elenca i requisiti minimi che le società richiedenti, devono possedere in relazione al grado di autorizzazione richiesto.

L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione di impianti telefonici interni sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte degli Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni.

Per le ditte aventi sede nelle regioni Abruzzo e Molise, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ispettorato Territoriale di Sulmona, previa presentazione di apposita domanda da redigere su modelli conformi ai sottoriportati fac-simile:

 

 

 

FORNITURA AL PUBBLICO DI RETI e SERVIZI di COMUNICAZIONE ELETTRONICA 


Il soggetto, che intende fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica , ai sensi dell' art. 25 del decreto legislativo 1/8/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) , è tenuto a presentare al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, tramite gli Ispettorati Territoriali competenti, una dichiarazione conforme al modello allegato n. 9 al Codice (il modello della dichiarazione è scaricabile da questo sito). I soggetti titolari di autorizzazione sono tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione tenuto dall'Autorità ai sensi dall'art. 1 della legge n. 249/1997. Le imprese, le ditte o le società che intendono offrire al pubblico il servizio telefonico in luoghi presidiati (Phone Center) o il servizio internet in luoghi presidiati (Internet Point) o il servizio fax in luoghi presidiati (singolarmente o congiuntamente) devono inviare la dichiarazione prescritta dall'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche all'Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise, via Pola n. 35 - 67039 Sulmona. La dichiarazione deve essere conforme allo schema di cui all'allegato n. 9 del Codice (scaricabile da questo sito) e deve essere integrata dalla documentazione prescritta. Chi offre solo i servizi sopra indicati non è tenuto al versamento di alcun contributo per diritti amministrativi. Qualora si intenda fornire l'accesso alla rete Internet mediante connessione con apparati di tipo radio-Lan, oltre al modello "Allegato 9", deve essere compilato ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, D.G.S.C.E.R., Ufficio I, Viale America n. 201 - Roma (e per conoscenza a questo Ispettorato) anche il modello "Allegato A" al D.M. 28/05/2003 (scaricabile da questo sito). Tutte le apparecchiature devono essere dotate di marchio CE ai sensi del D.Lgs. 9/5/2001 n. 269. Per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica (Phone center, internet point, fax), qualora ne ricorrano le condizioni previste dal D.M. 314/92, l'impianto telefonico interno deve essere installato, collaudato, allacciato e sottoposto a manutenzione da ditte autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni. L'albo delle ditte autorizzate è consultabile presso gli Ispettorati territoriali della Repubblica e presso il sito web www.urpcomunicazioni.it

 

dichiarazione per l'installazione o l’esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici
(allegato 17 al Codice)
dichiarazione per l’impianto e l’esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 107, comma 10  (allegato 19 al Codice)

 

 

Protezione delle linee di telecomunicazione da interferenze provocate da linee elettriche aeree esterne ed in cavi interrati e da impianti in tubazioni metalliche interrate

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lvo 259/2003 G.U. 15.09.2003) prevede  all’art. 95 che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. Il medesimo articolo prevede anche che nessuna tubazione  metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita,modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.

La competenza relativa al rilascio dei Nulla Osta è stata attribuita agli Ispettorati Territoriali delle Comunicazioni (per elettrodotti o tubazioni da realizzare in Abruzzo e Molise, all’Ispettorato Abruzzo e Molise con sede a Sulmona).

Di seguito si riportano i file relativi al modello di domanda e alla documentazione da allegare per le diverse tipologie di elettrodotti o tubazioni metalliche interrate.

Versamenti:

per  le tubazioni metalliche interrate e per gli elettrodotti realizzati in bassa tensione e/o media tensione dovrà essere effettuato un versamento (a titolo di acconto per le spese di istruttoria) di € 100 su c/c postale nr 71935720 intestato alla “Tesoreria provinciale dello Stato - sez. Viterbo - conto terzi - Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni” Cap. 2569/03 capo XXVI del Bilancio dello Stato; indicare nella causale l’impianto da realizzare;

per gli elettrodotti in Alta Tensione l’importo verrà successivamente comunicato dall’Ispettorato.

Si informa che la violazione dell’art. 95 è sanzionata dagli articoli 97 e  98 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.


 

 

 

 

Altri servizi

 


Disturbi alla ricezione dei programmi radio-televisivi.
Gli utenti del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva, in regola con il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni televisive, possono segnalare eventuali disturbi alla ricezione dei programmi radiofonici e televisivi mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile in questo sito.

 


Codice di autoregolamentazione delle televendite.
I telespettatori che ritengono pericolosi o inopportuni i comportamenti di conduttori od ospiti di programmi televisivi di cartomanzia, o di trasmissioni nel corso delle quali si effettuano pronostici ed inviti riferiti a giochi e lotterie, hanno un punto di riferimento al quale rivolgersi. Dal settembre 2002 il Comitato di Controllo Televendite, costituito con decreto del 24/7/2002, raccoglie le segnalazioni dei telespettatori e verifica eventuali violazioni alle norme del Codice di autoregolamentazione che disciplina questo tipo di televendite. Si tratta di regole con cui le stesse associazioni di emittenti televisive si pongono dei limiti, nell'intento di ampliare la tutela del pubblico.
Per maggiori informazioni, i telespettatori possono telefonare al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni (n. telefono: 06 54447506/09/18) o visitarne il sito (www.comunicazioni.it), alla voce "commissione e comitati".
Il testo del citato Codice di autoregolamentazione, nonchè il relativo regolamento di procedura e di gestione delle segnalazioni di infrazione, possono essere consultati in questo sito o collegandosi ai siti del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni (www.comunicazioni.it), o del Consiglio Nazionale degli Utenti (www.tuttoconsumatori.it) o dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (www.agcom.it). 
La suddetta normativa è disponibile anche presso le sedi di tutti gli Ispettorati Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni (per le regioni Abruzzo e Molise, rivolgersi alla sede dell'Ispettorato, in via Pola n. 35 - 67039 Sulmona). 
Per eventuali segnalazioni di infrazioni al Codice di autoregolamentazione delle televendite, i telespettatori possono compilare l'apposito modulo scaricabile da questo sito.
Si fa presente che il modulo di segnalazione delle infrazioni, compilato in ogni sua parte a pena di improcedibilità, deve essere trasmesso al seguente indirizzo: Comitato di controllo Televendite, presso Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, viale America n. 201, 00144 Roma.
Cliccare qui per consultare il Codice di autoregolamentazione
Cliccare qui per consultare il regolamento di procedura e di gestione delle segnalazioni di infrazione.
Cliccare qui per scaricare il modulo di segnalazione delle infrazioni.

 


Accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90) L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o comunque rientranti nella disponibilità del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni è disciplinato dalla circolare 9 settembre 1996 prot.  n. GM 98727/4205DL/CR, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21/9/1996.

La richiesta di accesso deve essere, di norma, redatta su apposito modulo appositamente predisposto dal Ministero e deve essere presentata al competente ufficio o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con le modalità indicate nella citata circolare del 9 settembre 1996.
Modelli per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90)

 



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