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Nuove procedure per la registrazione di nuovi nati all'anagrafe

Pubblicato nel sito internet del Progetto Melting Pot Europa all'indirizzo http://www.meltingpot.org i cui promotori sono TeleradioCity, Radio Sherwood e il Comune di Venezia, nella sezione leggi dedicate alle comunità straniere in Italia, la Circolare di Ministero dell'Interno della Repubblica italiana fissa le procedure per la registrazione presso l'anagrafe italiana dei nati da genitori stranieri sul suolo italiano.

Particlarità nella registrazione dei nuovi nati è secondo le nuove norme è la necessità di presentare entro venti giorni dalla registrazione anche il permesso di soggiorno dei genitori.

Circolare del Ministero dell'Interno n.14 del 19 giugno 2003
Iscrizione all'anagrafe dei figli dei cittadini stranieri nati in Italia
7 dicembre 2003
Prot. n. 03005146-15100/325
Roma, 19 giugno 2003

OGGETTO: Iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.

Pervengono numerosi quesiti e richieste di chiarimenti in ordine all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti.

Al riguardo, è da premettere che la normativa relativa all'iscrizione anagrafica va comunque coordinata con le disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri extracomunitari in Italia.

In particolare, l'art. 6, comma 7 del d.l.vo n. 286/1998 dispone che le iscrizioni anagrafiche dello straniero sono subordinate al conseguimento del titolo di soggiorno, non ponendo, quindi, ai fini in parola, nessuna distinzione tra straniero minorenne e maggiorenne.

La circostanza che il figlio minorenne è sottoposto al medesimo regime giuridico del genitore viene, peraltro, confermata dal disposto dell'art. 31 del citato d.l.vo n. 286/1998 il quale stabilisce che "il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori sino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive."

In conseguenza di tanto si è dell'avviso che il termine di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 223/1989 - che individua quello per effettuare le registrazioni anagrafiche - decorra dal momento in cui si è definito il procedimento collegato relativo all'inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fermo restando che la fattispecie legittimante dell'iscrizione è costituita dall'evento nascita, da cui decorrerà l'iscrizione stessa che andrà, quindi, effettuata in base ai criteri prestabiliti dall'art. 7, comma 1 del medesimo regolamento.

Pertanto, l'ufficiale d'anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni concernenti la nascita, non potrà effettuare automaticamente l'iscrizione anagrafica per nascita, ma dovrà richiedere ai genitori del minore la presentazione del permesso di soggiorno il cui rilascio deve avvenire entro venti giorni dalla relativa richiesta (art. 5 D.Lvo n. 286/1998).

Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE