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immigrazione, visto legge 6 marzo 1998, n. 40
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Presentazione di documentazione autenticata

Pubblicata nel sito internet del Progetto Melting Pot Europa all'indirizzo http://www.meltingpot.org i cui promotori sono TeleradioCity, Radio Sherwood e il Comune di Venezia, questa scheda, in italiano e inglese nel sito originale, presenta alcuni dei problemi più comuni che la burocrazia pone ad un cittadino immigrato.

La legalizzazione dei documenti (certificati, atti, ecc.) provenienti dai Paesi di origine è un problema che riguarda tutti i cittadini immigrati che hanno la necessità di farli valere in Italia, basti pensare, ad esempio, ai documenti necessari per potersi sposare in Italia, il certificato di nascita e il nulla osta al matrimonio, essi devono essere legalizzati in quanto non è possibile procedere alla cosiddetta autocertificazione.

Tra i suggerimenti del prezioso sito cui partecipa il Comune di Venezia, c'è il ricorso, da parte di cittadini stranieri, all'autocertificazione, dove sia possibile.
Ciò riguarda però solo quegli atti che siano stati fatti in un ufficio amministrativo italiano.

"In altre parole un cittadino straniero può - alle stesse condizioni di un cittadino italiano - autocertificare determinate circostanze, ma a condizione che siano già ufficialmente note e acquisite presso un ufficio pubblico italiano competente. Ad esempio, se un figlio di cittadini stranieri nasce in Italia sarà sicuramente possibile autocertificare la sua nascita, quindi ovviare alla richiesta del certificato, perché ci sarà sicuramente una registrazione del minore all'ufficio di stato civile in Italia. Diversamente, se il bimbo nasce all'estero non è possibile autocertificare la nascita in Italia perché non è ufficialmente nota a nessun ufficio pubblico italiano." in www.meltingpot.org

Quando non sia possibile usare l'autocertificazione, si può ricorrere alla strada della legalizzazione del documento mediante dichiarazione delle autorità consolari.

"Una strada alternativa. Le rappresentanze consolari in Italia Viene anche ammessa una prassi alternativa, sempre più diffusa tra i diversi paesi, per cui un certificato può essere rilasciato anche dal consolato del paese straniero operante in Italia, che é, per definizione, il terminale amministrativo di tutti gli uffici del paese di origine. Anche se non è prevista da nessuna legge dello Stato, questa prassi è di fatto riconosciuta come una valida procedura alternativa che potrebbe sembrare molto più semplice e comoda, ma in realtà non è proprio così: normalmente, infatti, anche le rappresentanze consolari in Italia non rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma richiedono dei certificati provenienti dal loro paese di origine (senza traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e direttamente tradotti in italiano. Ma a quel punto si deve comunque procedere alla legalizzazione di quel certificato perché nessun ufficio pubblico italiano è in grado di verifi care direttamente se sia valido, cosicché si deve richiedere preliminarmente la legalizzazione della firma del funzionario consolare presso la prefettura competente per territorio, che allo scopo la confronta con la firma appositamente depositata nel suo ufficio. " in www.meltingpot.org