La
legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione
doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione della legge 15-5-1997, n. 127, meglio conosciuta
come "Legge Bassanini-bis", l'obbligo dell'autocertificazione
della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà" quando la stessa non è contenuta
in una istanza (vedi modello "C").
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni),
è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti
pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari
incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza,
nonché dal funzionario competente a ricevere la documentazione
e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal cittadino
quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge,
dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscriz. liste di
collocamento, ecc.
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