CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI

 

 

 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nello svolgimento degli scrutini finali, come richiesto dal comma 2 dell’art. 12 dell’o.m. 30/04/97 n. 266,  il collegio dei docenti stabilisce quanto segue.

 

 

1)      Le proposte di voto che ogni insegnante presenta al consiglio di classe debbono essere espresse da un numero intero. Tale numero sarà il risultato di un’analisi che tenga conto dalla valutazione sommativa scaturita da un congruo numero di prove finalizzate all’ accertamento del raggiungimento degli obbiettivi cognitivi e formativi propri di ogni disciplina  e anche dagli altri livelli di valutazione quali l’impegno profuso dall’alunno durante l’anno scolastico, l’interesse mostrato, gli eventuali progressi registrati.

 

 

2)      Nel caso di promozioni  conseguite ai sensi del comma 5 art. 12 della citata O.M. “sei”  relativi a materie non sufficienti debbono essere evidenziati sul tabellone degli scrutini con un asterisco*

 

 

3)      Si conviene stabilire la seguente corrispondenza tra voto e giudizio sul livello di preparazione dell’ alunno:

·        Voti 1-2-3: gravemente insufficiente

·        Voto 4: insufficiente

·        Voto 5: lievemente insufficiente

·        Voto 6: sufficiente

·        Voto 7: discreto

·        Voto 8: buono

·        Voto 9 -10: ottimo

 

 

4)      Qualora l’alunno presenti carenze in una o più discipline, il consiglio di classe dovrà  valutare, oltre alla possibilità del loro recupero, se la situazione complessiva sia tale da pregiudicare proficuamente la classe successiva. E’ evidente che il numero delle materie non sufficiente condiziona tale possibilità, per cui si suggerisce di porre particolare attenzi0ne alla situazione complessiva quando le discipline con debiti formativi sono 4 o più di 4.

 

 

5)      Nel caso di promozioni deliberate con materie insufficienti, e’ obbligatorio l’accertamento del recupero del debito formativo da parte del docente della materia del corso dell’anno successivo con modalità che saranno definite in sede di programmazione. Per un massimo di due materie, individuate dal consiglio di classe in sede di scrutinio, il suddetto recupero sarà favorito da corsi organizzati dalla scuola nel mese di settembre-ottobre per numero 10 ore svolte in orario pomeridiano. Al termine dei corsi deve essere verificato l’avvenuto recupero da parte del docente cui e’ stato affidato il corso. Agli alunni promossi con debito formativo sarà consegnata una scheda riepilogativa, contenente i contenuti disciplinari essenziali e gli obiettivi minimi necessari per il recupero del debito.

 

 

6)     Nella valutazione complessiva dell’alunno deve essere posta particolare attenzione alla frequenza delle lezioni: l’assiduità è un  elemento di merito, mentre alle assenze , non giustificate da accertate ragioni di salute, dovranno corrispondere verifiche del livello di preparazione congrue rispetto al numero delle prove o, almeno, dell’ampiezza del programma.

 

 

 

Per quanto riguarda una corretta informativa alle famiglie o agli stessi studenti, qualora maggiorenni, si è stabilito di utilizzare la scheda di comunicazione che viene compilata nel corso dei Consigli di Classe  programmati alla metà del quadrimestre. Attraverso questo strumento la famiglia viene aggiornata sul rendimento del figlio nelle varie materie e su eventuali debiti formativi non ancora recuperati . In conclusione la gestione dei debiti formativi si basa sui seguenti elementi:

a)     Obbligo di evidenziare le discipline con debito formativo in sede di consiglio finale

b)     Obbligo per la scuola di accertare se il debito è stato recuperato. Tale obbligo deve e essere adempiuto durante il successivo anno scolastico e deve prevedere almeno una prova d’appello.

c)      L’accertamento è compiuto dal professore della materia; se la materia non è più nel piano di studi , l’accertamento deve essere fatto dall’insegnante dell’anno precedente.

d)     All’inizio dell’anno scolastico deve risultare dal verbale del Consiglio di Classe la situazione di ciascun alunno rispetto ai debiti formativi; sullo stesso registro devono essere verbalizzati i recuperi in corrispondenza delle scadenze quadrimestrali.

e)      Qualora nel corso dell’anno scolastico non avvenga il recupero del debito formativo, il fatto deve risultare a verbale con l’indicazione dei tempi e dei modi relativi agli accertamenti.

f)       La famiglia deve essere aggiornata sulla situazione dei debiti formativi nelle stesse occasioni in cui riceve l’informazione sul profitto del proprio figlio. 

 

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