Al
fine di assicurare omogeneità di comportamento nello svolgimento
degli scrutini finali, come richiesto dal comma 2 dellart.
12 dello.m. 30/04/97 n. 266, il collegio dei docenti
stabilisce quanto segue.
1)
Le proposte di voto che ogni insegnante presenta al consiglio di
classe debbono essere espresse da un numero intero. Tale numero
sarà il risultato di unanalisi che tenga conto dalla
valutazione sommativa scaturita da un congruo numero di prove
finalizzate all accertamento del raggiungimento degli
obbiettivi cognitivi e formativi propri di ogni disciplina e
anche dagli altri livelli di valutazione quali limpegno
profuso dallalunno durante lanno scolastico,
linteresse mostrato, gli eventuali progressi registrati.
2)
Nel caso di promozioni conseguite ai sensi del comma 5 art.
12 della citata O.M. sei relativi a materie non
sufficienti debbono essere evidenziati sul tabellone degli
scrutini con un asterisco*
3)
Si conviene stabilire la seguente corrispondenza tra voto e
giudizio sul livello di preparazione dell alunno:
·
Voti 1-2-3: gravemente insufficiente
·
Voto 4: insufficiente
·
Voto 5: lievemente insufficiente
·
Voto 6: sufficiente
·
Voto 7: discreto
·
Voto 8: buono
·
Voto 9 -10: ottimo
4)
Qualora lalunno presenti carenze in una o più discipline,
il consiglio di classe dovrà valutare, oltre alla
possibilità del loro recupero, se la situazione complessiva sia
tale da pregiudicare proficuamente la classe successiva. E
evidente che il numero delle materie non sufficiente condiziona
tale possibilità, per cui si suggerisce di porre particolare
attenzi0ne alla situazione complessiva quando le discipline con
debiti formativi sono 4 o più di 4.
5)
Nel caso di promozioni deliberate con materie insufficienti,
e obbligatorio laccertamento del recupero del debito
formativo da parte del docente della materia del corso
dellanno successivo con modalità che saranno definite in
sede di programmazione. Per un massimo di due materie,
individuate dal consiglio di classe in sede di scrutinio, il
suddetto recupero sarà favorito da corsi organizzati dalla
scuola nel mese di settembre-ottobre per numero 10 ore svolte in
orario pomeridiano. Al termine dei corsi deve essere verificato
lavvenuto recupero da parte del docente cui e stato
affidato il corso. Agli alunni promossi con debito formativo
sarà consegnata una scheda riepilogativa, contenente i contenuti
disciplinari essenziali e gli obiettivi minimi necessari per il
recupero del debito.
6) Nella valutazione complessiva dellalunno deve essere posta particolare attenzione alla frequenza delle lezioni: lassiduità è un elemento di merito, mentre alle assenze , non giustificate da accertate ragioni di salute, dovranno corrispondere verifiche del livello di preparazione congrue rispetto al numero delle prove o, almeno, dellampiezza del programma.
Per quanto riguarda una corretta
informativa alle famiglie o agli stessi studenti, qualora
maggiorenni, si è stabilito di utilizzare la scheda di
comunicazione che viene compilata nel corso dei Consigli di
Classe programmati alla metà del quadrimestre. Attraverso
questo strumento la famiglia viene aggiornata sul rendimento del
figlio nelle varie materie e su eventuali debiti formativi non
ancora recuperati . In conclusione la gestione dei debiti
formativi si basa sui seguenti elementi:
a)
Obbligo di evidenziare le discipline con debito formativo in sede
di consiglio finale
b)
Obbligo per la scuola di accertare se il debito è stato
recuperato. Tale obbligo deve e essere adempiuto durante il
successivo anno scolastico e deve prevedere almeno una prova
dappello.
c)
Laccertamento è compiuto dal professore della materia; se
la materia non è più nel piano di studi , laccertamento
deve essere fatto dallinsegnante dellanno precedente.
d)
Allinizio dellanno scolastico deve risultare dal
verbale del Consiglio di Classe la situazione di ciascun alunno
rispetto ai debiti formativi; sullo stesso registro devono essere
verbalizzati i recuperi in corrispondenza delle scadenze
quadrimestrali.
e)
Qualora nel corso dellanno scolastico non avvenga il
recupero del debito formativo, il fatto deve risultare a verbale
con lindicazione dei tempi e dei modi relativi agli
accertamenti.
f)
La famiglia deve essere aggiornata sulla situazione dei debiti
formativi nelle stesse occasioni in cui riceve
linformazione sul profitto del proprio figlio.