
Roma, 28 febbraio 2002
Iniziative di formazione relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria superiore. Anno 2001-2002.
Com'è noto alle SS. LL., la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'art. 22, comma 7, ha introdotto la modifica dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, prevedendo che le commissioni degli esami di Stato, relativamente alle scuole statali e paritarie, sono
composte dagli insegnanti delle materie oggetto d'esame appartenenti alla classe del candidato.
La medesima norma stabilisce che per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le commissioni in parola sono costituite da commissari interni designati dal Consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole
statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate.
Accanto alla modifica relativa alla composizione delle commissioni si pone l'altra riguardante i criteri di nomina dei Presidenti che, secondo quanto prevede la stessa legge finanziaria, sono scelti unicamente tra i dirigenti e i docenti di scuole secondarie superiori e nominati dal
Direttore Generale Regionale competente. Più ampio è infine l'ambito di attività del Presidente, che viene nominato per ogni sede d'esame e non più per sole due classi /commissioni come avveniva in passato.
L'attuazione del summenzionato comma della legge finanziaria ha comportato, da parte dell'Amministrazione, la messa a punto di nuovi dispositivi di normazione secondaria, coerenti con la diversa costituzione della commissione e le nuove procedure di scelta delle materie d'esame.
E' stato emanato, conseguentemente, il decreto ministeriale n. 9 del 25 gennaio, con il quale il Ministro ha indicato il numero dei componenti delle Commissioni di esame in ciascun indirizzo di studi.
Al tempo stesso è stato necessario definire quei provvedimenti normativi previsti dalla legge di riforma dell'esame di Stato, i quali, per essere stati adottati "in regime transitorio" e "a tempo limitato", richiedono una annuale reiterazione. Si fa riferimento a quelli relativi allo
svolgimento della prima e seconda prova e alle modalità di conduzione degli esami nei corsi sperimentali.
Le modifiche intervenute nella disciplina dell'esame, hanno, come si è detto, comportato una radicale innovazione strutturale nella composizione della Commissione giudicatrice, ma non hanno inciso sugli altri profili dell'esame stesso. Assolutamente indenni dal citato intervento
legislativo escono pertanto le tipologie di scrittura della prima prova, ormai a regime con la nota legge di riforma dell'esame di Stato n. 425/1997, unitamente alle modalità di svolgimento della seconda, della terza prova e del colloquio.
Non può però ignorarsi che le modifiche introdotte nella composizione della Commissione, mentre valorizzano a pieno l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, richiedono ai docenti un rinnovato impegno e un più spiccato e diretto senso di responsabilità in una delle operazioni
scolastiche tra le più complesse e delicate qual è quella della valutazione finale dei propri allievi.
Due sono in particolare i momenti valutativi che attendono i docenti: quello della carriera scolastica dello studente, da tradursi nel punteggio del credito scolastico e l'altro delle performances del candidato dimostrate in sede d'esame.
Nell'attuale fase di transizione dalla utilizzazione di modelli valutativi di tipo empirico all'impiego di strumenti e parametri idonei alla realizzazione di una valutazione sempre più oggettiva, si rivelano importanti soprattutto il potenziamento e la valorizzazione degli aspetti
qualitativi della conduzione dell'esame in tutte le sue fasi di svolgimento.
L'esame di Stato non costituisce infatti un momento autonomo e a sé stante del percorso scolastico, ma è parte integrante e organica di esso, poiché chiama in causa i tratti più rilevanti e qualificanti dell'offerta formativa: dalla programmazione alla gestione della didattica fino alla
valutazione.
In tale prospettiva l'attività di formazione dei docenti e dei dirigenti costituisce, anche in quest'anno scolastico, una esigenza prioritaria e irrinunciabile.
Si rende pertanto necessario realizzare a breve scadenza un piano di iniziative di formazione finalizzate all'acquisizione di un'adeguata conoscenza delle novità introdotte dalla legge finanziaria e ad una attenta disamina dei diversi aspetti dell'esame e dei suoi effetti di retroazione
sull'attività didattica.
In funzione di un impegno finalizzato alla "qualità", l'attività di formazione, lungi dal registrare cedimenti o cadute di interesse, si rivela di fondamentale importanza ed esige un'attenzione mirata ai profili dell'esame; profili che i Collegi dei docenti, nella loro autonomia e in
riferimento all'offerta formativa sviluppata all'interno dei diversi curricoli, riterranno meritevoli di particolare approfondimento.
Per quanto riguarda i modelli da utilizzare per la predisposizione degli interventi formativi, si ha motivo di ritenere che possa considerarsi ancora valido e attuale, nelle sue linee essenziali, l'impianto positivamente sperimentato negli anni scorsi.
In sostanza le strategie organizzative e operative adottate per le decorse sessioni d'esame possono ancora costituire una importante risorsa spendibile ai fini della buona riuscita e dell'efficacia degli interventi formativi.
La messa a punto di tali strategie terrà ovviamente conto degli adeguamenti dettati dalla legge e dall'esigenza di imprimere all'attività formativa una spiccata valenza qualitativa, soprattutto in considerazione del nuovo ruolo del Consiglio di classe.
Si ritiene pertanto che possa, anche per quest'anno, rivelarsi utile e funzionale l'adozione di iniziative, da gestire nell'ambito delle singole istituzioni scolastiche. Queste attività di formazione, organizzate dai Dirigenti scolastici con la collaborazione degli Ispettori tecnici, di
esperti, docenti universitari, rappresentanti di associazioni e di enti culturali di qualificato livello, si svolgeranno nel periodo marzo-aprile nell'ambito di ciascuna scuola o reti di scuole.
Successivamente le SS. LL. avranno cura di predisporre apposite iniziative di formazione da destinare ai Capi di Istituto e ai docenti nominati Presidenti delle commissioni d'esame.
E' pertanto opportuno che nella organizzazione e nel coordinamento delle suddette attività, le SS. LL. utilizzino gli Ispettori operanti sul territorio, avvalendosi all'occorrenza anche del personale scolastico che negli anni decorsi ha operato nei nuclei provinciali per la formazione
sull'esame di Stato.
Nella considerazione che l'esame di Stato ha come destinatari anche gli alunni della scuole paritarie e delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, si rappresenta l'esigenza di contribuire a creare, per quanto possibile, le condizioni più propizie per una corretta e adeguata
diffusione della cultura dell'esame stesso nell'ambito di tali istituzioni scolastiche, attraverso soluzioni organizzative e operative ritenute più idonee.
Considerata infine la molteplicità delle procedure e degli adempimenti che fanno carico agli Uffici scolastici, sia nella fase delle operazioni preliminari che in quelle di svolgimento degli esami, le SS. LL. avranno cura di prevedere adeguati interventi formativi riservati al personale
amministrativo delle scuole a vario titolo coinvolto negli esami di Stato. Oggetto di tali interventi saranno gli aspetti giuridico-formali nonché quelli operativi, la cui conoscenza è irrinunciabile ai fini del regolare svolgimento degli esami.
Le attività di formazione saranno remunerate in base alle disposizioni vigenti in materia di formazione, dotando codesti Uffici delle occorrenti risorse finanziarie, tratte, per l'anno 2002, dai fondi di cui al Cap. 1227 dello stato di previsione del Ministero.
Ai fini suddetti si è proceduto all'assegnazione di apposito finanziamento a ciascun Ufficio Scolastico Regionale, tenendo a riferimento, come negli anni decorsi, i seguenti criteri - guida:
A tal riguardo nell'allegato A è riportato il piano di ripartizione territoriale.
Il budget destinato a ciascun Ufficio corrisponde, in linea di massima, ad un monte ore ricavato tenendo a riferimento i compensi orari previsti per le attività di formazione dal D.M. n.236 del 15 ottobre 1996.
Gli importi saranno accreditati alle SS. LL., non appena disposto il finanziamento sull'apposito capitolo di bilancio. Tenuto conto dei tempi estremamente ristretti a disposizione, le SS. LL. attiveranno immediatamente i progetti relativi alle suindicate attività di formazione, fermo
restando da parte dell'Ufficio scrivente l'impegno ad accelerare al massimo le procedure contabili.
Si confida nello sperimentato senso di responsabilità e di collaborazione delle SS.LL..
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio CRISCUOLI
Roma, 26 gennaio 2002: Il ministro Letizia Moratti ha firmato il decreto con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni degli esami di Stato del prossimo giugno 2002.
TESTO DEL DECRETO
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,n.300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59";
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
Visto il D.M n. 2 del 9/1/2002, prot.311, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art.22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n. 425/1997, prevedendo:
Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001,n.104, recante le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con riguardo alle parti compatibili con le modifiche previste dal comma 7 dell'art.22 della citata legge n.448;
Ritenuto che la determinazione del numero dei componenti delle commissioni di esame deve rispondere all'esigenza, in conformità di quanto previsto dall'art.1 del citato D.P.R. n. 323 del 23.7.1998, di assicurare un'ampia
verifica della preparazione dei candidati in relazione ai programmi d'insegnamento;
DECRETA
Art. 1
Numero dei componenti delle commissioni esaminatrici
e relative designazioni
Il numero di commissari, per ciascuno degli indirizzi di studio, di ordinamento e sperimentali, è quello indicato nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto.
I commissari sono i docenti delle materie oggetto di esame della classe del candidato, designati dai competenti consigli di classe, in modo da assicurare la presenza dei docenti delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta e un'equilibrata presenza delle altre materie d'esame, tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
Art.2
Composizione delle commissioni nelle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate
Le classi terminali delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate sono abbinate, a cura dei Dirigenti regionali, agli istituti statali o paritari, di norma, di corrispondente indirizzo, o, nel caso non possa assicurarsi corrispondenza di indirizzo, anche ad istituti di indirizzo diverso. Il dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario provvede all'abbinamento delle suddette classi a classi funzionanti nell'istituto medesimo.
Le commissioni relative alle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, costituite nel rispetto del numero fissato nella tabella di cui all'art.1, sono composte per il 50 per cento da docenti delle classi medesime, designati dai competenti consigli di classe e, per il restante 50 per cento, da docenti appartenenti alla classe della scuola statale o paritaria alla quale la classe legalmente riconosciuta o pareggiata è stata abbinata.
Nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto di esame già individuate nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, indicata nella tabella allegata al D.M. n.2 del 9.1.2002.
Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di cui al comma 3, il consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i docenti delle materie
oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle materie
dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione
IL MINISTRO
Letizia Moratti