Piano Regolatore Generale del Comune di Joppolo
Norme tecniche di attuazione

Indice

art. 1  - B0: manutenzione e trasferimenti
art. 2  - B1: ristrutturazione, risanamento e sostituzione edilizia
art. 3  - B2: residenziale di completamento
art. 4  - C: residenziale di espansione
art. 5  - BT: completamento turistico
art. 6  - CT: espansione turistica
art. 7  - CTe: attrezzature turistiche esistenti
art. 8  - CLe: lottizzazione esistente
art. 9  - D: attività artigianali e piccolo industriali
art. 10 - E: attività agricole e/o connesse all'agricoltura
art. 11 - F: attrezzature e impianti di interesse generale
art. 12 - Servizi a rete o simili
art. 13 - Allevamento avicolo esistente
art. 14 - Vincoli
art. 15 - Viabilità
art. 16 - Legge n. 431/85
art. 17 - Norme particolari
art. 18 - Protezione civile
art. 19 - Fabbricati esistenti
art. 20 - Abusivismo
art. 21 - Opere in corso
art. 22 - Parcheggi in costruito
art. 23 - Condizioni di esecutività
art. 24 - Efficacia delle presenti norme


art. 1 - Zona omogenea B0: manutenzione e trasferimenti.
In tali zone sono incluse alcune porzioni di vecchi centri abitati e precisamente:
a) vico Nettuno e via Rota del capoluogo;
b) rione Caronitello di Coccorino;
c) vico I° Sala di Coccorinello;
d) alcune zone nelle adiacenze di via Cairoli e via Trento di Caroniti.
Queste nel parere del Genio Civile di cui all'art. 13 della legge 2.2.74 n° 64 espresso con protocollo n° 10512 del 3.1.85 sullo studio geomorfologico allegato al Piano di recupero comunale - peraltro successivamente non portato a termine - sono state assoggettate a "prescrizioni e raccomandazioni".
In esse è possibile normalmente intervenire con operazioni di sola manutenzione (ordinaria e straordinaria).
E' possibile operare con tutti gli interventi di cui al successivo art. 2 solo a seguito di approfondite indagini di tipo geomorfologico e previo parere dei competenti uffici del Genio Civile.
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art. 2 - Zona omogenea B1: ristrutturazione, risanamento e sostituzione edilizia.
Sono porzioni di centro abitati, con una edilizia generalmente a cortina, quasi totalmente edificate e che non presentano caratteristiche di interesse storico, artistico e ambientale.
Esse invece hanno notevoli condizioni di degrado sia igienico-sanitario che statico e necessitano quindi di interventi di risanamento, ristrutturazione, consolidamento, sostituzione edilizia, recupero urbanistico ecc, nel rispetto della legge 64/74 e successive modifiche e integrazioni.
In tali zone sono consentiti: manutenzioni, ristrutturazioni, restauro, risanamento conservativo e igienico-sanitario oltre che sostituzione edilizia e nuove costruzioni (per saldatura di fronti su lotti residui).
In questi ultimi due casi la densità fondiaria deve essere pari a 0,8 mc/mq con allineamento sia verticale che orizzontale ai fabbricati adiacenti.
Come distacchi dai confini vanno mantenuti quelli preesistenti; in caso di modifica si possono portare a ml. 5,0 o a ml. 0,0 rispettivamente nei casi in cui esistano nella proprietà confinante, fabbricati a distanza non inferiore a ml. 5,0 o a ml. 0,0; salvo il caso di fabbricati in aderenza, è comunque fatto obbligo di rispettare la minima distanza tra fabbricati pari a ml. 10,00.
Sono ammessi residenze, uffici, negozi, studi e in genere attività connesse sia con la residenza che con il turismo.
Sono escluse tutte quelle attività non compatibili col carattere di quiete e di igiene della zona.
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art. 3 - Zona omogenea B2: residenziale di completamento.
In essa sono incluse le zone urbanizzate, non completamente edificate e con fabbricati prevalentemente di recente costruzione.
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,2 mc/mq;
- Altezza massima consentita: ml. 10,00;
- Distanze dei fabbricati dai cigli stradali: minimo ml. 5,0 salvo (in più o in meno) i casi di allineamento già evidentemente tracciati in cui, nel rispetto della vigente normativa sismica, valgono le distanze preesistenti;
- Distacchi dai confini: minimo ml. 5,00 oppure, in caso di fabbricati a schiera, ml. 0,0;
- Rapporto massimo di copertura: 2/3;
- Ammissioni ed esclusioni: valgono quelle del precedente art. 2.
In tale zona il P.R.G. viene attuato per intervento diretto attraverso il rilascio della concessione edilizia.
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art. 4 - Zona omogenea C: residenziale di espansione.
In essa sono incluse parti del territorio totalmente inedificate o con una presenza di fabbricati non significativa per numero e consistenza.
Sono possibili nuovi interventi destinati alla costituzione di nuclei residenziali completi di servizi e attrezzature.
Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica e/o privata (lottizzazione convenzionata) estesa a un area minima di mq. 8.000 con i seguenti parametri:
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,8 mc/mq;
- Altezze dei fabbricati: ml. 7,50;
- Distanze dai cigli stradali: tali distanze debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
-- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,0;
-- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,0 e ml. 15,0;
-- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
- Distanze minime dai confini: ml. 5,0;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 10,00;
- Lunghezza massima del fronte dei fabbricati: ml. 25,00;
- Rapporto di copertura: 1/3;
- Area standard: 24 mq/ab;
- Ammissioni ed esclusioni: valgono quelle dell'art. 2.
Nel caso di lotti residui in zone urbanizzate è possibile l'intervento diretto con concessione edilizia, previa monetizzazione delle aree a standards valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale in base ai vigenti prezzi di mercato.
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art. 5 - Zona omogenea BT: completamento turistico.
Comprende alcune parti del territorio (Joppolo-mare e Coccorino-mare) di recente e non completa edificazione a carattere turistico-residenziale già dotate di infrastrutture a rete.
In tali zone il P.R.G. viene attuato con intervento diretto attraverso il rilascio della concessione edilizia e con i seguenti parametri:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,4 mc/mq;
- Altezza massima: ml. 7,00;
- Distacchi minimi dai confini: ml. 5,00;
- Distacchi minimi tra fabbricati: ml. 10,00;
- Distacchi minimi dai cigli stradali: ml. 5,0, salvo i casi di documentati allineamenti già precostituiti.
In caso di sopraelevazione restano valide le distanze preesistenti da confini, tra fabbricati e dai cigli stradali.
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art. 6 - Zona omogenea CT: espansione turistica.
Tale norma è stata elaborata in modo da poter garantire nel tempo una certa flessibilità nella gestione del presente P.R.G..
Le zone omogenee del tipo CT comprendono infatti parti del territorio destinate sia alla costruzione di residenze turistiche che di impianti turistici ricettivi e pararicettivi per come definiti dalla L.R. n° 28/86.
La normativa è diversa per i tre casi e precisamente, fermo restando che un piano particolareggiato possa prevedere interventi di un solo tipo si ha:

A) Residenze turistiche
:
Non è ammessa concessione singola; è obbligatoria la lottizzazione estesa ad una superficie minima di mq. 8.000:
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,5 mc/mq;
- Standards da reperire: 24 mq/ab;
- Altezza massima dei fabbricati: ml. 6,50;
- Distanze minime dai confini: ml. 6,00;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 12,00;
- Distanze dai cigli stradali: come art. 4.
Sono ammesse residenze turistiche.
Sono tollerate attività connesse alla residenza turistica.
Sono vietate tutte le attività incompatibili col carattere di quiete e di igiene della zona.

B) Impianti turistici di tipo ricettivo
(alberghi, pensioni, residences, villaggi turistici, ecc):
- Area minima di intervento: mq. 5.000;
- Strumento attuativo: piano di utilizzazione convenzionata soggetto alla sola approvazione del Consiglio Comunale; questo deve contenere una accurata sistemazione dell'area e dei relativi servizi e deve prevedere la cessione gratuita al Comune del 10% della superficie d'intervento;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,8 mc/mq;
- Altezza massima dei fabbricati: ml. 6,50 all'interno della fascia dei 300 ml. dal mare; ml. 10,00 nel resto del territorio;
- Distanza minima dai confini: ml. 7,50;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 15,00;
- Distanze minime dai cigli stradali: ml. 10,00.
Sono ammesse costruzioni da destinare ad attività turistico-alberghiera anche a conduzione familiare con il solo alloggio per il custode a carattere residenziale.
Sono possibili costruzioni connesse all'attività alberghiera (ristoranti, discoteche, nights, ecc.) sia autonomamente che aggregandoli all'attività primaria senza però superare l'indice previsto.
E' inoltre possibile realizzare edifici finalizzati alla "convegnistica" con una volumetria ammissibile doppia di quella normale (e quindi con un indice pari a 1.6 mc/mq).

C) Impianti turistici pararicettivi
(campeggi):
- Area minima di intervento: mq. 8.000;
- Strumento attuativo: piano di utilizzazione convenzionata soggetto alla sola approvazione del Consiglio Comunale; questo deve contenere una accurata sistemazione dell'area e dei relativi servizi e deve prevedere la cessione gratuita al Comune del 10% della superficie dell'intervento.
- L'impianto deve essere conforme a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 28 del 1.1.1986 (e successive eventuali modifiche e/o integrazioni) in relazione ai campeggi atti a conseguire la categoria di classificazione ad almeno 3 stelle;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,10 mc/mq;
- Altezza massima dei fabbricati: ml. 4,00;
- Distanze minime dai confini: ml. 8,00;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 10,00 se all'interno dell'impianto; ml. 16,00 rispetto ai fabbricati su proprietà confinanti;
- Distanze minime dai cigli stradali: ml. 8,00;
- Sono consentiti fabbricati da destinare, in base alle vigenti disposizioni di legge, ad attività connesse al campeggio;
- Sono possibili costruzioni di tipo residenziale purché siano destinate:
--1) all'alloggio per il custode;
--2) alla creazione di unità abitative (per la definizione di unità abitative, di ricettività massima consentita ed ecc., si rinvia alla L.R. n. 28 del 11.7.86, cui in ogni caso si dovranno attenere le varie progettazioni) nella misura massima del 15% della ricettività massima consentita, nel caso di campeggio vero e proprio.
Per i vari tipi di intervento (A, B e C) la costruzione di piscine o campi di gioco - coperti -, è possibile senza che il relativo volume debba essere computato ai fini del conteggio del volume ammissibile.
In tale evenienza però è fatto obbligo di prevedere nel piano di lottizzazione o in quello di utilizzazione (a seconda dei casi) l'autonoma possibilità di parcheggio degli utenti l'attrezzatura progettata in spazi appositamente dimensionati e destinati.
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art. 7 - Zona omogenea CTe: attrezzature turistiche esistenti:
Per le attrezzature di cui al precedente art. 6 - lettere B e C - esistenti o autorizzate alla data di adozione del presente strumento urbanistico, è possibile, prescindendo anche dalla indicazione cartografica di piano e al fine di non comprimere le capacità produttive dell'azienda, procedere con interventi atti all'adeguamento alla L.R. n. 28 del 11.7.86.
In tal caso valgono tutte le norme di cui al precedente art. 6 - lettere B e C -.
Trattandosi comunque di di completamento-adeguamento obbligatorio, esso deve essere effettuato mediante piano di utilizzo ma senza cessione gratuita di aree.
Nel caso infine di comprovata impossibilità di reperire la minima area di intervento, sempre nell'osservanza di tutte le altre, è possibile derogare a tale norma.
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art. 8 - Zona omogenea CLe: lottizzazione esistente:
Trattasi di area in zona San Bruno Melia di Joppolo-mare, estesa a circa mq. 35.000, in cui è stata convenzionata una lottizzazione non "esaurita" alla data di elaborazione del presente P.R.G..
In essa è possibile completare i vari interventi programmati anche se con successive varianti purché antecedenti alla data di adozione del presente P.R.G..
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art. 9 - Zona omogenea D: attività artigianali e piccolo industriali:
In essa sono incluse aree destinate alla realizzazione di attività artigianali e piccolo industriali a carattere non nocivo.
Il P.R.G. viene attuato attraverso piani urbanistici preventivi privati (piano di lottizzazione) e/o piani preventivi pubblici (Piano insediamenti produttivi) interessanti una superficie territoriale non inferiore a mq. 6.000.
In tali attività è ammesso l'alloggio per il personale di custodia ovvero, nel caso di gestione familiare, l'alloggio per la famiglia del proprietario con il limite massimo di superficie pari a mq. 150,00.
I parametri da rispettare sono i seguenti:
- La superficie da destinare a spazi pubblici (verde e parcheggi) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento;
- Le strade devono essere commisurate all'attività dell'azienda;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 3,0 mc/mq;
- Altezza dei fabbricati: ml. 10,00 (silos, serbatoi, ecc. non sono soggetti a limiti di altezza);
- Distanza minima dai confini: ml. 6,00;
- Distanza minima tra fabbricati: ml. 12,00;
- Distanza minima dai cigli stradali: ml. 12,00.
La realizzazione di insediamenti che comportano problemi di sicurezza, di incolumità pubblica ed igiene, è possibile solo a seguito di approvazione del Consiglio Comunale e previo parere di ogni competente Autorità.

Dovranno sorgere alle distanze (da altri insediamenti) previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene, sanità, polizia, ecc., e osservando tutte le norme del presente articolo.
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art. 10 - Zona omogenea E: attività agricole e/o connesse all'agricoltura:
In tali zone è ammessa la edificazione di fabbricati per fare fronte a quanto necessario per la conduzione del fondo, residenza compresa.
E' possibile, per il raggiungimento della minima superficie d'intervento, accorpare diversi appezzamenti di terreno purché compresi nella stessa località; in tal caso il volume ammissibile accorpando fondi diversi può essere realizzato su uno di essi.
In caso di accorpamento, all'atto del rilascio della concessione edilizia, dovrà essere presentato al Comune un atto unilaterale d'obbligo - da registrare presso l'Ufficio del Registro a cura e spese del richiedente - con cui si dovrà vincolare sia il terreno utilizzato che la destinazione dei fabbricati.
L'asservimento dei terreni verrà registrato a cura dell'Amministrazione in un apposito registro da conservare presso l'Ufficio Tecnico Comunale; in esso saranno riportati i dati catastali dei terreni, i volumi autorizzati e la loro destinazione d'uso. - Quest'ultima, in particolare, potrà essere modificata solo nel caso in cui intervenga una nuova destinazione di piano -.
Negli interventi su fabbricati esistenti è possibile un ampliamento nella misura massima del 30% della loro superficie utile senza applicare l'indice di fabbricabilità.
Per le opere ricadenti nella fascia dei 300 ml. dal mare, viene rigorosamente prescritto:
- Il rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipiche della zona;
- La conservazione della forma della copertura;
- L'utilizzo di materiali di finitura tradizionali.
Le zone omogenee di tipo E vengono suddivise nelle seguenti sottozone:
A) E1: aree agricole normali:
In tali sottozone sono ammesse attività edilizie per la costruzione di:
- 1) Residenze rurali;
- 2) Costruzioni a diretto servizio dell'agricoltura quali stalle, fienili, silos, serbatoi e ricoveri per macchine agricole;
- 3) Serre anche con costruzioni fisse sia per l'orticoltura che per la floricoltura;
- 4) Fabbricati destinati alla conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli.
In tale sottozona il piano viene attuato con intervento diretto (concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti parametri:
a) Per residenze rurali:
- Indice di fabbricabilità fondiaria: if = 0,03 mc/mq;
- Altezza massima: ml. 6,50;
- Distanze dai confini: ml. 6,00;
- Distanze tra fabbricati: ml. 12,00;
- Distanze dalle strade: v. codice della strada.
Per il concessionario che coltiva direttamente il fondo viene prevista la possibilità di costruire in eccedenza una superficie utile di 20 mq. per ogni tomolata (mq. 3.086) di terreno asservito.
b) Per attività agricolo-produttive:
- Minima superficie d'intervento (circa 2 tomolate): mq. 6.000:
- Altezza massima: ml. 6,00;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,20 mc/mq;
- Distanza dai confini: 6,00 ml.;
- Distanze tra fabbricati all'interno dell'azienda: 10,00 ml.;
- Distanze dalle strade: v. codice della strada.
Tali attività sono inibite nella fascia dei 300 ml. dal mare.
c) Per costruzioni accessorie (fienili, depositi, ricoveri, ecc.): di servizio ai fondi agricoli in aggiunta alla residenza e secondo i seguenti parametri:
- Superficie utile: 30 mq. ogni tomolata (mq. 3.086);
- Altezza massima: ml. 2,50;
- Distanza dai confini: 5,00 ml.;
- Distanza dai fabbricati: 10,00 ml.;
- Distanza dalle strade: v. codice della strada.
Tali attività sono inibite nella fascia dei 300 ml. dal mare.
B) ET: aree agricole con vocazione turistica:
Sono consentite attività di agriturismo che non costituiscono quindi variazione alla destinazione dei fondi e dei fabbricati interessati.
Esse consistono in attività di "ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli o associati e dai loro familiari (art. 230 bis c.c.) in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame che devono comunque rimanere principali".
Rientrano tra le attività agroturistiche:
- Dare ospitalità in fabbricati con caratteristiche idonee all'abitabilità;
- Dare ospitalità anche in spazi aperti organizzati per la sosta di campeggiatori anche in spazi aperti e con servizi igienici in misura pari ad almeno 1 ogni 5 ospiti;
- Somministrare pasti e bevande con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 283/62 e successive modifiche e integrazioni (D.P.R. 327/80; D.Lgs. 155/97);
- Organizzare attività ricreative, divulgative e culturali.
Il P.R.G. in tali zone ET viene attuato utilizzando quanto esistente con le ammissibili integrazioni oppure rimodulando il fondo con nuovi interventi; il tutto tenendo conto che la realtà di Joppolo e della Calabria in genere non è quella - per fare un esempio - della Toscana in cui tradizioni storiche ed esistenza di consolidate aziende agricole consentono un tipo di agriturismo di ben altra natura e livello.
1 - ET sull'esistente:
in tal caso:
a) sia gli interventi di recupero che quelli di restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti con la possibilità di aumentare l'altezza esistente nei limiti strettamente necessari per il conseguimento delle caratteristiche richieste per l'abitabilità;
b) tali interventi di recupero e di restauro possono essere effettuati con un ampliamento della superficie utile non superiore al 30% dell'indice di fabbricabilità;
c) sia il numero dei piani che le distanze dai confini e dalle strade restano quelli esistenti;
d) gli ampliamenti vanno eseguiti nel rispetto dei precedenti punti "a" e "c".
E' ammesso l'intervento urbanistico diretto con la concessione edilizia.
2 - ET nuovo.
In tal caso, considerata la forte parcellizzazione delle proprietà esistenti nel comune, l'unità territoriale minima per l'intervento viene fissata in mq. 5.000.
Il P.R.G. si attua con piano di utilizzo convenzionato soggetto alla sola approvazione del Consiglio Comunale previo parere della Commissione Edilizia.
Questo deve contenere una esaustiva sistemazione dell'area in modo da non "caricare" le aree comunali a servizi e deve rispettare i seguenti parametri:
- Indice di fabbricabilità: 0,20 mc/mq;
- Altezza massima: 6,00 ml.;
- Copertura: solo a falde inclinate;
- Distanze dai confini: 5,00 ml.;
- Distanze tra fabbricati: 10,00 ml.;
- Superfici a parcheggio privato: mq. 5,00/turista.
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art. 11 - Zona omogenea F: attrezzature e impianti di interesse generale:
Sono zone che comprendono sia aree di pertinenza di attrezzature pubbliche già realizzate per le quali sono previsti interventi atti al loro mantenimento che aree destinate alla realizzazione di nuove opere.
Eventuali progetti specifici devono possibilmente riguardare le aree unitarie individuate nelle tavole di piano.
Tale zona comprende i seguenti servizi:
- Istruzione: asili, scuole, ecc.;
- Sanità: guardia medica, ambulatori, ecc.;
- Religione: chiese, parrocchie, ecc.;
- Sport e tempo libero: verde semplice e attrezzato, impianti sportivi e ricreativi;
- Infrastrutture: opere ed edifici per ferrovie, per energia elettrica, per telefonia, per gasdotti, per forze armate, ecc..
Per attrezzature di servizio ubicate o da ubicare in manufatti esistenti, è possibile derogare al limite dell'area unitaria dimostrando l'efficacia della situazione alternativa.
Trattandosi di opere pubbliche il coefficiente di utilizzazione e gli indici di natura urbanistica ed edilizia verranno stabiliti di volta in volta dall'Amministrazione Comunale in sede di progettazione esecutiva.
Su tali aree è vietata qualsiasi costruzione di tipo privato; questo però è ammesso per opere di tipo pubblico e di pubblica utilità solo tramite convenzione col Comune.
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art. 12 - Servizi a rete o simili:
Elettrodotti, metanodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, oleodotti ecc. con relative stazioni di pompaggio o torri di sostegno o altro, possono essere realizzati in qualunque parte del territorio comunale previa approvazione del Consiglio Comunale.
Tali servizi, se privati, potranno essere realizzati in aree di proprietà e previo convenzionamento dell'intervento (costruzione e gestione).
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art. 13 - Allevamento avicolo esistente:
In tale zona è possibile conservare l'attività esistente realizzando di volta in volta, quando necessario per mantenere l'impianto conforme alla normativa igienico-sanitaria anche futura.
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art. 14 - Vincoli:
A) Vincolo cimiteriale:
Con provvedimento n. 3698 del 27.9.1978 la zona di rispetto dell'area cimiteriale di Joppolo, Caroniti e Coccorino, è stata ridotta da 200 m. a 50 m..
In tale zona è vietata ogni tipo di edificazione.
B) Vincolo idrogeologico:
La "carta dell'utilizzo" di cui allo studio geologico-tecnico allegata al presente P.R.G. fa una distinzione in due zone: la prima utilizzabile ai fini edificatori osservando le norme di buana costruzione in zona sismica; la seconda dove si "sconsiglia" l'utilizzo a carattere intensivo per le carenti caratteristiche idro-geo-morfologiche (sono tollerabili manufatti sparsi da ubicare in siti certamente stabili).
Pur tuttavia, visto anche il recente caso "Soverato", si è ritenuto opportuno, in alcune particolari zone di Joppolo - a causa di torrenti "in sonno" - di trasformare la tollerabilità in vincolo di inedificabilità (VIG: vincolo idrogeologico).
C) Vincolo ferroviario:
Lungo la linea ferrata deve essere osservata la vigente normativa sulla "distanza minima di ml. 30 dalla più vicina rotaia" (D.P.R. N. 753 del 11.7.1980).
E' possibile la deroga nei soli casi preventivamente approvati dalla competente Azienda delle FF.SS..
D) Protezione delle coste:
Su circa 2.500 ml. di costa (nella zona di Marina di Joppolo) è fatto divieto di rilasciare concessioni edilizie all'interno della fascia di 50 ml. dal mare.
Tale divieto non si applica per:
1. Gli interventi finalizzati alla "conservazione" delle costruzioni regolarmente esistenti;
2. Per opere di difesa e portuali;
3. Gli interventi localizzati nelle tavole di zonizzazione;
4. Gli interventi obbligatori per l'adeguamento dei complessi ricettivi ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla L.R. n. 28 del 11.7.1986;
5. Per la realizzazione di attrezzature balneari previa approvazione del Consiglio Comunale;
6. La realizzazione di edifici e opere pubbliche ivi comprese quelle previste nell'ultimo comma del precedente art. 13.
Sul retro della costa (circa ml. 3.700, con destinazione agricola e per una profondità che va da un minimo di 200 ml. a un massimo di 1.500 ml. dal mare), viste le riserve di carattere idrogeomorfologico, è possibile la realizzazione di quanto previsto nelle ZTO di tipo E purché se ne garantisca la "sicurezza" e, nei 300 ml. dal mare, con gli obblighi derivanti dalla legge n° 431/85.
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art. 15 - Viabilità:
Le varie tavole contengono sia la viabilità esistente che quella di progetto.
E' possibile comunque, a prescindere dalla indicazione cartografica, procedere a interventi tendenti al potenziamento della rete stradale esistente.
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art. 16 - Legge n. 431/85:
Per gli interventi nelle zone sottoposte a tale legge, la relativa concessione è subordinata al rilascio del nulla-osta paesaggistico-ambientale che dovrà essere richiesto, tramite gli Uffici Comunali e comunque secondo le modalità previste dalla Regione Calabria (Legge Regionale n. 3 del 28.2.1995).
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art. 17 - Norme particolari:
Per le lottizzazioni e ai fini dell'applicazione del D.M. 2.4.68 n. 1444, il dimensionamento degli standards va riferito a 24 mq. per abitante da insediare.
Le relative aree, da destinare a servizi e attrezzature, vanno reperite in fase di lottizzazione convenzionata di concerto con l'Amministrazione Comunale.
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art. 18 - Protezione civile:
In tale area è possibile l'intervento pubblico in conformità a quanto previsto dalla vigente specifica normativa.
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art. 19 - Fabbricati esistenti:
I fabbricati esistenti e le relative utilizzazioni ricadenti all'esterno delle zone previste dal presente strumento urbanistico, sono riconosciute quali "preesistenti" purché:
- Siano legalmente autorizzate;
- Siano oggetto di condono edilizio anche in itere;
- Non ricadano in zone a elevata vulnerabilità idrogeomorfologica nel qual caso debbono essere sottoposte a indagini approfondite che ne accertino la eventuale compatibilità.
Sarà in ogni caso cura dell'Ufficio Tecnico Comunale imporre gli accertamenti necessari a fare applicare tutti i provvedimenti utili al perseguimento di ottimali condizioni di sicurezza.
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art. 20 - Abusivismo:
Sui fabbricati interessati da abusivismo totale o parziale non è possibile programmare alcun intervento (trasformazione, ampliamento, ecc.) fino a quando non diventeranno esecutivi gli atti amministrativi o i piani di rimedio che definiscono e normano la situazione di cui sopra.
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art. 21 - Opere in corso:
Per tutte le opere in corso la relativa concessione edilizia può essere prorogata di due anni a far tempo dalla data di approvazione del P.R.G..
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art. 22 - Parcheggi in costruito:
Le volumetrie dei parcheggi in costruito non sono computate nel calcolo della volumetria ammissibile.
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art. 23 - Condizioni di esecutività:
La possibilità esecutiva dei vari interventi di edilizia resta subordinata alla esistenza ovvero alla garanzia (nelle forme opportune) di realizzazione:
- Dell'urbanizzazione primaria;
- Dell'accesso all'area di intervento;
- Dell'allacciamento ai pubblici servizi;
- Dell'adeguata sistemazione delle aree di pertinenza;
- Della compatibilità ambientale, archeologica e paesistica.
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art. 24 - Efficacia delle presenti norme:
Le norme e le prescrizioni contenute nel presente strumento urbanistico, saranno vincolanti per l'esercizio di qualunque trasformazione urbanistica del territorio.
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