Piano Regolatore
Generale del Comune di Joppolo
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Norme tecniche di attuazione |
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Indice |
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art. 1 - Zona omogenea
B0: manutenzione e trasferimenti. |
In tali zone
sono incluse alcune porzioni di vecchi centri abitati e
precisamente:
a) vico Nettuno e via Rota del capoluogo;
b) rione Caronitello di Coccorino;
c) vico I° Sala di Coccorinello;
d) alcune zone nelle adiacenze di via Cairoli e via Trento di
Caroniti.
Queste nel parere del Genio Civile di cui all'art. 13 della legge
2.2.74 n° 64 espresso con protocollo n° 10512 del 3.1.85 sullo
studio geomorfologico allegato al Piano di recupero comunale -
peraltro successivamente non portato a termine - sono state
assoggettate a "prescrizioni e raccomandazioni".
In esse è possibile normalmente intervenire con operazioni di
sola manutenzione (ordinaria e straordinaria).
E' possibile operare con tutti gli interventi di cui al
successivo art. 2 solo a seguito di approfondite indagini di tipo
geomorfologico e previo parere dei competenti uffici del Genio
Civile. |
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art. 2 - Zona omogenea
B1: ristrutturazione, risanamento e sostituzione edilizia. |
Sono
porzioni di centro abitati, con una edilizia generalmente a cortina,
quasi totalmente edificate e che non presentano caratteristiche di
interesse storico, artistico e ambientale.
Esse invece hanno notevoli condizioni di degrado sia
igienico-sanitario che statico e necessitano quindi di interventi di
risanamento, ristrutturazione, consolidamento, sostituzione
edilizia, recupero urbanistico ecc, nel rispetto della legge 64/74 e
successive modifiche e integrazioni.
In tali zone sono consentiti: manutenzioni, ristrutturazioni,
restauro, risanamento conservativo e igienico-sanitario oltre che
sostituzione edilizia e nuove costruzioni (per saldatura di fronti
su lotti residui).
In questi ultimi due casi la densità fondiaria deve essere pari
a 0,8 mc/mq con allineamento sia verticale che orizzontale ai
fabbricati adiacenti.
Come distacchi dai confini vanno mantenuti quelli preesistenti;
in caso di modifica si possono portare a ml. 5,0 o a ml. 0,0
rispettivamente nei casi in cui esistano nella proprietà
confinante, fabbricati a distanza non inferiore a ml. 5,0 o a ml.
0,0; salvo il caso di fabbricati in aderenza, è comunque fatto
obbligo di rispettare la minima distanza tra fabbricati pari a ml.
10,00.
Sono ammessi residenze, uffici, negozi, studi e in genere
attività connesse sia con la residenza che con il turismo.
Sono escluse tutte quelle attività non compatibili col carattere
di quiete e di igiene della zona. |
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art. 3 - Zona omogenea
B2: residenziale di completamento. |
In essa sono
incluse le zone urbanizzate, non completamente edificate e con
fabbricati prevalentemente di recente costruzione.
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,2 mc/mq;
- Altezza massima consentita: ml. 10,00;
- Distanze dei fabbricati dai cigli stradali: minimo ml. 5,0
salvo (in più o in meno) i casi di allineamento già evidentemente
tracciati in cui, nel rispetto della vigente normativa sismica,
valgono le distanze preesistenti;
- Distacchi dai confini: minimo ml. 5,00 oppure, in caso di
fabbricati a schiera, ml. 0,0;
- Rapporto massimo di copertura: 2/3;
- Ammissioni ed esclusioni: valgono quelle del precedente art. 2.
In tale zona il P.R.G. viene attuato per intervento diretto
attraverso il rilascio della concessione edilizia. |
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art. 4 - Zona omogenea
C: residenziale di espansione. |
In essa sono
incluse parti del territorio totalmente inedificate o con una
presenza di fabbricati non significativa per numero e consistenza.
Sono possibili nuovi interventi destinati alla costituzione di
nuclei residenziali completi di servizi e attrezzature.
Il P.R.G. si attua mediante intervento urbanistico preventivo di
iniziativa pubblica e/o privata (lottizzazione convenzionata) estesa
a un area minima di mq. 8.000 con i seguenti parametri:
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,8 mc/mq;
- Altezze dei fabbricati: ml. 7,50;
- Distanze dai cigli stradali: tali distanze debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
-- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml.
7,0;
-- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.
7,0 e ml. 15,0;
-- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml.
15,00.
- Distanze minime dai confini: ml. 5,0;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 10,00;
- Lunghezza massima del fronte dei fabbricati: ml. 25,00;
- Rapporto di copertura: 1/3;
- Area standard: 24 mq/ab;
- Ammissioni ed esclusioni: valgono quelle dell'art. 2.
Nel caso di lotti residui in zone urbanizzate è possibile
l'intervento diretto con concessione edilizia, previa monetizzazione
delle aree a standards valutate dall'Ufficio Tecnico Comunale in
base ai vigenti prezzi di mercato. |
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art. 5 - Zona omogenea
BT: completamento turistico. |
Comprende
alcune parti del territorio (Joppolo-mare e Coccorino-mare) di
recente e non completa edificazione a carattere
turistico-residenziale già dotate di infrastrutture a rete.
In tali zone il P.R.G. viene attuato con intervento diretto
attraverso il rilascio della concessione edilizia e con i seguenti
parametri:
- Indice di fabbricabilità fondiario: 0,4 mc/mq;
- Altezza massima: ml. 7,00;
- Distacchi minimi dai confini: ml. 5,00;
- Distacchi minimi tra fabbricati: ml. 10,00;
- Distacchi minimi dai cigli stradali: ml. 5,0, salvo i casi di
documentati allineamenti già precostituiti.
In caso di sopraelevazione restano valide le distanze
preesistenti da confini, tra fabbricati e dai cigli stradali. |
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art. 6 - Zona omogenea
CT: espansione turistica. |
Tale norma
è stata elaborata in modo da poter garantire nel tempo una certa
flessibilità nella gestione del presente P.R.G..
Le zone omogenee del tipo CT comprendono infatti parti del
territorio destinate sia alla costruzione di residenze turistiche
che di impianti turistici ricettivi e pararicettivi per come
definiti dalla L.R. n° 28/86.
La normativa è diversa per i tre casi e precisamente, fermo
restando che un piano particolareggiato possa prevedere interventi
di un solo tipo si ha:
A) Residenze turistiche:
Non è ammessa concessione singola; è obbligatoria la
lottizzazione estesa ad una superficie minima di mq. 8.000:
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,5 mc/mq;
- Standards da reperire: 24 mq/ab;
- Altezza massima dei fabbricati: ml. 6,50;
- Distanze minime dai confini: ml. 6,00;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 12,00;
- Distanze dai cigli stradali: come art. 4.
Sono ammesse residenze turistiche.
Sono tollerate attività connesse alla residenza turistica.
Sono vietate tutte le attività incompatibili col carattere di
quiete e di igiene della zona.
B) Impianti turistici di tipo ricettivo (alberghi, pensioni,
residences, villaggi turistici, ecc):
- Area minima di intervento: mq. 5.000;
- Strumento attuativo: piano di utilizzazione convenzionata
soggetto alla sola approvazione del Consiglio Comunale; questo deve
contenere una accurata sistemazione dell'area e dei relativi servizi
e deve prevedere la cessione gratuita al Comune del 10% della
superficie d'intervento;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,8 mc/mq;
- Altezza massima dei fabbricati: ml. 6,50 all'interno della
fascia dei 300 ml. dal mare; ml. 10,00 nel resto del territorio;
- Distanza minima dai confini: ml. 7,50;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 15,00;
- Distanze minime dai cigli stradali: ml. 10,00.
Sono ammesse costruzioni da destinare ad attività
turistico-alberghiera anche a conduzione familiare con il solo
alloggio per il custode a carattere residenziale.
Sono possibili costruzioni connesse all'attività alberghiera
(ristoranti, discoteche, nights, ecc.) sia autonomamente che
aggregandoli all'attività primaria senza però superare l'indice
previsto.
E' inoltre possibile realizzare edifici finalizzati alla "convegnistica"
con una volumetria ammissibile doppia di quella normale (e quindi
con un indice pari a 1.6 mc/mq).
C) Impianti turistici pararicettivi (campeggi):
- Area minima di intervento: mq. 8.000;
- Strumento attuativo: piano di utilizzazione convenzionata
soggetto alla sola approvazione del Consiglio Comunale; questo deve
contenere una accurata sistemazione dell'area e dei relativi servizi
e deve prevedere la cessione gratuita al Comune del 10% della
superficie dell'intervento.
- L'impianto deve essere conforme a quanto stabilito dalla Legge
regionale n. 28 del 1.1.1986 (e successive eventuali modifiche e/o
integrazioni) in relazione ai campeggi atti a conseguire la
categoria di classificazione ad almeno 3 stelle;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 0,10 mc/mq;
- Altezza massima dei fabbricati: ml. 4,00;
- Distanze minime dai confini: ml. 8,00;
- Distanze minime tra fabbricati: ml. 10,00 se all'interno
dell'impianto; ml. 16,00 rispetto ai fabbricati su proprietà
confinanti;
- Distanze minime dai cigli stradali: ml. 8,00;
- Sono consentiti fabbricati da destinare, in base alle vigenti
disposizioni di legge, ad attività connesse al campeggio;
- Sono possibili costruzioni di tipo residenziale purché siano
destinate:
--1) all'alloggio per il custode;
--2) alla creazione di unità abitative (per la definizione di
unità abitative, di ricettività massima consentita ed ecc., si
rinvia alla L.R. n. 28 del 11.7.86, cui in ogni caso si dovranno
attenere le varie progettazioni) nella misura massima del 15%
della ricettività massima consentita, nel caso di campeggio vero e
proprio.
Per i vari tipi di intervento (A, B e C) la costruzione di
piscine o campi di gioco - coperti -, è possibile senza che il
relativo volume debba essere computato ai fini del conteggio del
volume ammissibile.
In tale evenienza però è fatto obbligo di prevedere nel piano
di lottizzazione o in quello di utilizzazione (a seconda dei casi)
l'autonoma possibilità di parcheggio degli utenti l'attrezzatura
progettata in spazi appositamente dimensionati e destinati. |
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art. 7 - Zona omogenea
CTe: attrezzature turistiche esistenti: |
Per le
attrezzature di cui al precedente art. 6 - lettere B e C - esistenti
o autorizzate alla data di adozione del presente strumento
urbanistico, è possibile, prescindendo anche dalla indicazione
cartografica di piano e al fine di non comprimere le capacità
produttive dell'azienda, procedere con interventi atti
all'adeguamento alla L.R. n. 28 del 11.7.86.
In tal caso valgono tutte le norme di cui al precedente art. 6 -
lettere B e C -.
Trattandosi comunque di di completamento-adeguamento
obbligatorio, esso deve essere effettuato mediante piano di utilizzo
ma senza cessione gratuita di aree.
Nel caso infine di comprovata impossibilità di reperire la
minima area di intervento, sempre nell'osservanza di tutte le altre,
è possibile derogare a tale norma. |
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art. 8 - Zona omogenea
CLe: lottizzazione esistente: |
Trattasi di
area in zona San Bruno Melia di Joppolo-mare, estesa a circa mq.
35.000, in cui è stata convenzionata una lottizzazione non
"esaurita" alla data di elaborazione del presente P.R.G..
In essa è possibile completare i vari interventi programmati
anche se con successive varianti purché antecedenti alla data di
adozione del presente P.R.G.. |
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art. 9 - Zona omogenea
D: attività artigianali e piccolo industriali: |
In essa sono
incluse aree destinate alla realizzazione di attività artigianali e
piccolo industriali a carattere non nocivo.
Il P.R.G. viene attuato attraverso piani urbanistici preventivi
privati (piano di lottizzazione) e/o piani preventivi pubblici
(Piano insediamenti produttivi) interessanti una superficie
territoriale non inferiore a mq. 6.000.
In tali attività è ammesso l'alloggio per il personale di
custodia ovvero, nel caso di gestione familiare, l'alloggio per la
famiglia del proprietario con il limite massimo di superficie pari a
mq. 150,00.
I parametri da rispettare sono i seguenti:
- La superficie da destinare a spazi pubblici (verde e parcheggi)
non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata
all'insediamento;
- Le strade devono essere commisurate all'attività dell'azienda;
- Indice di fabbricabilità territoriale: 3,0 mc/mq;
- Altezza dei fabbricati: ml. 10,00 (silos, serbatoi, ecc. non
sono soggetti a limiti di altezza);
- Distanza minima dai confini: ml. 6,00;
- Distanza minima tra fabbricati: ml. 12,00;
- Distanza minima dai cigli stradali: ml. 12,00.
La realizzazione di insediamenti che comportano problemi di
sicurezza, di incolumità pubblica ed igiene, è possibile solo a
seguito di approvazione del Consiglio Comunale e previo parere di
ogni competente Autorità.
Dovranno sorgere alle distanze (da altri insediamenti) previste
dalle vigenti disposizioni in materia di igiene, sanità, polizia,
ecc., e osservando tutte le norme del presente articolo. |
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art. 10 - Zona omogenea
E: attività agricole e/o connesse all'agricoltura: |
In tali
zone è ammessa la edificazione di fabbricati per fare fronte a
quanto necessario per la conduzione del fondo, residenza compresa.
E' possibile, per il raggiungimento della minima superficie
d'intervento, accorpare diversi appezzamenti di terreno purché
compresi nella stessa località; in tal caso il volume ammissibile
accorpando fondi diversi può essere realizzato su uno di essi.
In caso di accorpamento, all'atto del rilascio della concessione
edilizia, dovrà essere presentato al Comune un atto unilaterale
d'obbligo - da registrare presso l'Ufficio del Registro a cura e
spese del richiedente - con cui si dovrà vincolare sia il terreno
utilizzato che la destinazione dei fabbricati.
L'asservimento dei terreni verrà registrato a cura
dell'Amministrazione in un apposito registro da conservare presso
l'Ufficio Tecnico Comunale; in esso saranno riportati i dati
catastali dei terreni, i volumi autorizzati e la loro destinazione
d'uso. - Quest'ultima, in particolare, potrà essere modificata solo
nel caso in cui intervenga una nuova destinazione di piano -.
Negli interventi su fabbricati esistenti è possibile un
ampliamento nella misura massima del 30% della loro superficie utile
senza applicare l'indice di fabbricabilità.
Per le opere ricadenti nella fascia dei 300 ml. dal mare, viene
rigorosamente prescritto:
- Il rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipiche
della zona;
- La conservazione della forma della copertura;
- L'utilizzo di materiali di finitura tradizionali.
Le zone omogenee di tipo E vengono suddivise nelle seguenti
sottozone:
A) E1: aree agricole normali:
In tali sottozone sono ammesse attività edilizie per la
costruzione di:
- 1) Residenze rurali;
- 2) Costruzioni a diretto servizio dell'agricoltura quali
stalle, fienili, silos, serbatoi e ricoveri per macchine agricole;
- 3) Serre anche con costruzioni fisse sia per l'orticoltura che
per la floricoltura;
- 4) Fabbricati destinati alla conservazione, trasformazione e
vendita di prodotti agricoli.
In tale sottozona il piano viene attuato con intervento diretto
(concessione edilizia) nel rispetto dei seguenti parametri:
a) Per residenze rurali:
- Indice di fabbricabilità fondiaria: if = 0,03 mc/mq;
- Altezza massima: ml. 6,50;
- Distanze dai confini: ml. 6,00;
- Distanze tra fabbricati: ml. 12,00;
- Distanze dalle strade: v. codice della strada.
Per il concessionario che coltiva direttamente il fondo viene
prevista la possibilità di costruire in eccedenza una superficie
utile di 20 mq. per ogni tomolata (mq. 3.086) di terreno asservito.
b) Per attività agricolo-produttive:
- Minima superficie d'intervento (circa 2 tomolate): mq. 6.000:
- Altezza massima: ml. 6,00;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,20 mc/mq;
- Distanza dai confini: 6,00 ml.;
- Distanze tra fabbricati all'interno dell'azienda: 10,00 ml.;
- Distanze dalle strade: v. codice della strada.
Tali attività sono inibite nella fascia dei 300 ml. dal mare.
c) Per costruzioni accessorie (fienili, depositi, ricoveri,
ecc.): di servizio ai fondi agricoli in aggiunta alla residenza e
secondo i seguenti parametri:
- Superficie utile: 30 mq. ogni tomolata (mq. 3.086);
- Altezza massima: ml. 2,50;
- Distanza dai confini: 5,00 ml.;
- Distanza dai fabbricati: 10,00 ml.;
- Distanza dalle strade: v. codice della strada.
Tali attività sono inibite nella fascia dei 300 ml. dal mare.
B) ET: aree agricole con vocazione turistica:
Sono consentite attività di agriturismo che non costituiscono
quindi variazione alla destinazione dei fondi e dei fabbricati
interessati.
Esse consistono in attività di "ricezione e ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del
codice civile, singoli o associati e dai loro familiari (art. 230
bis c.c.) in rapporto di connessione e complementarietà rispetto
alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento
del bestiame che devono comunque rimanere principali".
Rientrano tra le attività agroturistiche:
- Dare ospitalità in fabbricati con caratteristiche idonee
all'abitabilità;
- Dare ospitalità anche in spazi aperti organizzati per la sosta
di campeggiatori anche in spazi aperti e con servizi igienici in
misura pari ad almeno 1 ogni 5 ospiti;
- Somministrare pasti e bevande con l'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 283/62 e successive modifiche e
integrazioni (D.P.R. 327/80; D.Lgs. 155/97);
- Organizzare attività ricreative, divulgative e culturali.
Il P.R.G. in tali zone ET viene attuato utilizzando quanto
esistente con le ammissibili integrazioni oppure rimodulando il
fondo con nuovi interventi; il tutto tenendo conto che la realtà di
Joppolo e della Calabria in genere non è quella - per fare un
esempio - della Toscana in cui tradizioni storiche ed esistenza di
consolidate aziende agricole consentono un tipo di agriturismo di
ben altra natura e livello.
1 - ET sull'esistente:
in tal caso:
a) sia gli interventi di recupero che quelli di restauro devono
essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e
architettoniche degli edifici esistenti con la possibilità di
aumentare l'altezza esistente nei limiti strettamente necessari per
il conseguimento delle caratteristiche richieste per l'abitabilità;
b) tali interventi di recupero e di restauro possono essere
effettuati con un ampliamento della superficie utile non superiore
al 30% dell'indice di fabbricabilità;
c) sia il numero dei piani che le distanze dai confini e dalle
strade restano quelli esistenti;
d) gli ampliamenti vanno eseguiti nel rispetto dei precedenti
punti "a" e "c".
E' ammesso l'intervento urbanistico diretto con la concessione
edilizia.
2 - ET nuovo.
In tal caso, considerata la forte parcellizzazione delle
proprietà esistenti nel comune, l'unità territoriale minima per
l'intervento viene fissata in mq. 5.000.
Il P.R.G. si attua con piano di utilizzo convenzionato soggetto
alla sola approvazione del Consiglio Comunale previo parere della
Commissione Edilizia.
Questo deve contenere una esaustiva sistemazione dell'area in
modo da non "caricare" le aree comunali a servizi e deve
rispettare i seguenti parametri:
- Indice di fabbricabilità: 0,20 mc/mq;
- Altezza massima: 6,00 ml.;
- Copertura: solo a falde inclinate;
- Distanze dai confini: 5,00 ml.;
- Distanze tra fabbricati: 10,00 ml.;
- Superfici a parcheggio privato: mq. 5,00/turista. |
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art. 11
- Zona omogenea
F: attrezzature e impianti di interesse generale: |
Sono zone
che comprendono sia aree di pertinenza di attrezzature pubbliche
già realizzate per le quali sono previsti interventi atti al loro
mantenimento che aree destinate alla realizzazione di nuove opere.
Eventuali progetti specifici devono possibilmente riguardare le
aree unitarie individuate nelle tavole di piano.
Tale zona comprende i seguenti servizi:
- Istruzione: asili, scuole, ecc.;
- Sanità: guardia medica, ambulatori, ecc.;
- Religione: chiese, parrocchie, ecc.;
- Sport e tempo libero: verde semplice e attrezzato, impianti
sportivi e ricreativi;
- Infrastrutture: opere ed edifici per ferrovie, per energia
elettrica, per telefonia, per gasdotti, per forze armate, ecc..
Per attrezzature di servizio ubicate o da ubicare in manufatti
esistenti, è possibile derogare al limite dell'area unitaria
dimostrando l'efficacia della situazione alternativa.
Trattandosi di opere pubbliche il coefficiente di utilizzazione e
gli indici di natura urbanistica ed edilizia verranno stabiliti di
volta in volta dall'Amministrazione Comunale in sede di
progettazione esecutiva.
Su tali aree è vietata qualsiasi costruzione di tipo privato;
questo però è ammesso per opere di tipo pubblico e di pubblica
utilità solo tramite convenzione col Comune. |
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art. 12
- Servizi a
rete o simili: |
Elettrodotti,
metanodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, oleodotti ecc. con
relative stazioni di pompaggio o torri di sostegno o altro, possono
essere realizzati in qualunque parte del territorio comunale previa
approvazione del Consiglio Comunale.
Tali servizi, se privati, potranno essere realizzati in aree di
proprietà e previo convenzionamento dell'intervento (costruzione e
gestione). |
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art. 13
- Allevamento
avicolo esistente: |
In tale zona
è possibile conservare l'attività esistente realizzando di volta
in volta, quando necessario per mantenere l'impianto conforme alla
normativa igienico-sanitaria anche futura. |
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art. 14
- Vincoli: |
A) Vincolo
cimiteriale:
Con provvedimento n. 3698 del 27.9.1978 la zona di rispetto
dell'area cimiteriale di Joppolo, Caroniti e Coccorino, è stata
ridotta da 200 m. a 50 m..
In tale zona è vietata ogni tipo di edificazione.
B) Vincolo idrogeologico:
La "carta dell'utilizzo" di cui allo studio
geologico-tecnico allegata al presente P.R.G. fa una distinzione in
due zone: la prima utilizzabile ai fini edificatori osservando le
norme di buana costruzione in zona sismica; la seconda dove si
"sconsiglia" l'utilizzo a carattere intensivo per le
carenti caratteristiche idro-geo-morfologiche (sono tollerabili
manufatti sparsi da ubicare in siti certamente stabili).
Pur tuttavia, visto anche il recente caso "Soverato",
si è ritenuto opportuno, in alcune particolari zone di Joppolo - a
causa di torrenti "in sonno" - di trasformare la
tollerabilità in vincolo di inedificabilità (VIG: vincolo
idrogeologico).
C) Vincolo ferroviario:
Lungo la linea ferrata deve essere osservata la vigente normativa
sulla "distanza minima di ml. 30 dalla più vicina rotaia"
(D.P.R. N. 753 del 11.7.1980).
E' possibile la deroga nei soli casi preventivamente approvati
dalla competente Azienda delle FF.SS..
D) Protezione delle coste:
Su circa 2.500 ml. di costa (nella zona di Marina di Joppolo) è
fatto divieto di rilasciare concessioni edilizie all'interno della
fascia di 50 ml. dal mare.
Tale divieto non si applica per:
1. Gli interventi finalizzati alla "conservazione"
delle costruzioni regolarmente esistenti;
2. Per opere di difesa e portuali;
3. Gli interventi localizzati nelle tavole di zonizzazione;
4. Gli interventi obbligatori per l'adeguamento dei complessi
ricettivi ai requisiti previsti dalla classificazione di cui alla
L.R. n. 28 del 11.7.1986;
5. Per la realizzazione di attrezzature balneari previa
approvazione del Consiglio Comunale;
6. La realizzazione di edifici e opere pubbliche ivi comprese
quelle previste nell'ultimo comma del precedente art. 13.
Sul retro della costa (circa ml. 3.700, con destinazione agricola
e per una profondità che va da un minimo di 200 ml. a un massimo di
1.500 ml. dal mare), viste le riserve di carattere
idrogeomorfologico, è possibile la realizzazione di quanto previsto
nelle ZTO di tipo E purché se ne garantisca la
"sicurezza" e, nei 300 ml. dal mare, con gli obblighi
derivanti dalla legge n° 431/85. |
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art. 15
- Viabilità: |
Le varie
tavole contengono sia la viabilità esistente che quella di
progetto.
E' possibile comunque, a prescindere dalla indicazione
cartografica, procedere a interventi tendenti al potenziamento della
rete stradale esistente. |
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art. 16
- Legge n.
431/85: |
Per gli
interventi nelle zone sottoposte a tale legge, la relativa
concessione è subordinata al rilascio del nulla-osta
paesaggistico-ambientale che dovrà essere richiesto, tramite gli
Uffici Comunali e comunque secondo le modalità previste dalla
Regione Calabria (Legge Regionale n. 3 del 28.2.1995). |
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art. 17
- Norme
particolari: |
Per le
lottizzazioni e ai fini dell'applicazione del D.M. 2.4.68 n. 1444,
il dimensionamento degli standards va riferito a 24 mq. per abitante
da insediare.
Le relative aree, da destinare a servizi e attrezzature, vanno
reperite in fase di lottizzazione convenzionata di concerto con
l'Amministrazione Comunale. |
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art. 18
- Protezione
civile: |
In tale area
è possibile l'intervento pubblico in conformità a quanto previsto
dalla vigente specifica normativa. |
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art. 19
- Fabbricati
esistenti: |
I fabbricati
esistenti e le relative utilizzazioni ricadenti all'esterno delle
zone previste dal presente strumento urbanistico, sono riconosciute
quali "preesistenti" purché:
- Siano legalmente autorizzate;
- Siano oggetto di condono edilizio anche in itere;
- Non ricadano in zone a elevata vulnerabilità
idrogeomorfologica nel qual caso debbono essere sottoposte a
indagini approfondite che ne accertino la eventuale compatibilità.
Sarà in ogni caso cura dell'Ufficio Tecnico Comunale imporre gli
accertamenti necessari a fare applicare tutti i provvedimenti utili
al perseguimento di ottimali condizioni di sicurezza. |
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art. 20
- Abusivismo: |
Sui
fabbricati interessati da abusivismo totale o parziale non è
possibile programmare alcun intervento (trasformazione, ampliamento,
ecc.) fino a quando non diventeranno esecutivi gli atti
amministrativi o i piani di rimedio che definiscono e normano la
situazione di cui sopra. |
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art. 21
- Opere in
corso: |
Per tutte le
opere in corso la relativa concessione edilizia può essere
prorogata di due anni a far tempo dalla data di approvazione del
P.R.G.. |
[indice] |
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art. 22
- Parcheggi in
costruito: |
Le volumetrie
dei parcheggi in costruito non sono computate nel calcolo della
volumetria ammissibile. |
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art. 23
- Condizioni di
esecutività: |
La
possibilità esecutiva dei vari interventi di edilizia resta
subordinata alla esistenza ovvero alla garanzia (nelle forme
opportune) di realizzazione:
- Dell'urbanizzazione primaria;
- Dell'accesso all'area di intervento;
- Dell'allacciamento ai pubblici servizi;
- Dell'adeguata sistemazione delle aree di pertinenza;
- Della compatibilità ambientale, archeologica e paesistica. |
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art. 24
- Efficacia
delle presenti norme: |
Le norme e le
prescrizioni contenute nel presente strumento urbanistico, saranno
vincolanti per l'esercizio di qualunque trasformazione urbanistica
del territorio. |
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