(art. 14)
A) Vincolo
cimiteriale:
Zona di rispetto (50 m. dal confine del cimitero).
Vietata ogni tipo di edificazione.
B) Vincolo idrogeologico:
Sono tollerabili manufatti sparsi da ubicare in siti certamente
stabili.
In alcune particolari zone di Joppolo - a causa di torrenti
"in sonno" - si trasforma la tollerabilità in vincolo di
inedificabilità.
C) Vincolo ferroviario:
Distanza minima di ml. 30 dalla più vicina rotaia.
E' possibile la deroga nei soli casi preventivamente approvati
dalla competente Azienda delle FF.SS..
D) Protezione delle coste:
Circa 2.500 ml. di costa (nella zona di Marina di Joppolo).
Divieto di rilasciare concessioni edilizie all'interno della
fascia di 50 ml. dal mare.
Tale divieto non si applica per:
- Interventi finalizzati alla
"conservazione" delle costruzioni regolarmente esistenti.
- Opere di difesa e portuali.
- Interventi localizzati nelle tavole di zonizzazione.
- Interventi obbligatori per l'adeguamento dei complessi ricettivi.
- Realizzazione di attrezzature balneari previa approvazione del Consiglio Comunale.
- Realizzazione di edifici e opere pubbliche e conservazione dell'attività esistente.
Sul retro della costa (circa ml. 3.700, con destinazione agricola
e per una profondità che va da un minimo di 200 ml. a un massimo di
1.500 ml. dal mare), viste le riserve di carattere
idrogeomorfologico, è possibile la realizzazione di attività
agricole e/o connesse all'agricoltura (E) purché se ne garantisca
la "sicurezza" e, nei 300 ml. dal mare, con gli obblighi
derivanti dalla legge n° 431/85 (nulla - osta paesaggistico -
ambientale e comunque secondo le modalità previste
dalla Regione Calabria).
Concessione richiesta tramite gli Uffici Comunali e subordinata
al rilascio del nulla - osta paesaggistico - ambientale. |