L'ARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

 

ARTICOLO 1

E' costituita la società cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione "L'ARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, nell'ambito del progetto di iniziativa comunitaria, denominato "ARCOBALENO", l'inserimento lavorativo di soggetti con disturbi psichici cronici, mediante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1', lettera b), della citata legge n. 381/1991, e successive modifiche.

ARTICOLO 2

La sede legale della società è fissata in Pomigliano d'Arco (NA), alla Via F. Pirozzi n.18.

ARTICOLO 3

La società, il cui scopo è previsto al precedente articolo 1) ha in particolare per oggetto :

- l'attività di produzione e commercializzazione di manufatti in rame, e leghe affini, in ceramiche ed affini;

- l'attività di zootecnia, nonchè la custodia di piccoli animali da compagnia;

- la prestazione di servizi di mantenimento e riordino parchi e giardini per enti pubblici e privati;

- l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico.

Per il raggiungimento del suo scopo, la società potrà provvedere all'addestramento professionale dei soci, finalizzato allo svolgimento delle attività predette, nonchè promuovere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarietà, attività organizzative miranti al raggiungimento dell'autonomia dei soggetti con disturbi cronici ed al loro inserimento sociale.

La cooperativa potrà svolgere attività strettamente connesse ed affini a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e commerciale, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà inoltre aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità, potendo usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e Comunità Europea.

ARTICOLO 4

La durata della cooperativa è fissata fino al 31/12/2050 a decorrere dalla sua legale costituzione, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo di legge.

La cooperativa deve avere un numero di soci affetti da patologia psichiatrica cronica, dichiarati idonei ad esercitare l'attività della cooperativa, non inferiore al 45%, arrotondato all'unità superiore, riferito al numero di lavoratori complessivo.

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