Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata
l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione
d'origine protetta olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ, ai sensi del
regolamento (CEE) 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992,
presentata dal Consorzio Olivicolo Lucano, via Fabio Filzi n. 87 -
85100 Matera, esprime parere favorevole e formula la proposta di
disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 Ğdisciplina dell'imposta di bolloğ e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - QTC III, via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno
oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero,
prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento
alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dell'olio extra vergine di oliva ĞLucanoğ
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta ĞLucanoğ e' riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta ĞLucanoğ, e' riservata
all'olio extravergine di oliva prodotto esclusivamente dalle seguenti
varieta' di olivo con le seguenti percentuali:
Ogliarola minimo al 50%;
Maiatica e Coratina, congiuntamente o disgiuntamente minimo
30%;
Frantoio e Leccino fino ad un massimo del 20%.
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ deve possedere le
seguenti caratteristiche:
valutazioni chimico fisiche:
acidita' massima: 0,6 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: &60; 11;
polifenoli totali: =&62; 120;
valutazioni organolettiche:
colore: dal giallo oro al giallo con riflessi verdi;
odore: fruttato medio di oliva matura con note di erbaceo;
sapore: fruttato medio di oliva con percezione della nota
amara e piccante dal leggero al medio.
Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi all'attuale normativa U.E. vigente.
Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di
oliva a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ devono essere
prodotte, trasformate e l'olio ottenuto deve essere confezionato
nell'intero territorio amministrativo dei sottoelencati comuni
appartenenti alle province di Potenza e Matera.
Nella provincia di Potenza:
Acerenza, Albano, Armento, Balvano, Banzi, Baragiano, Bella,
Brienza, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castronuovo di
S'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia,
Fardella, Filiano, Forenza, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Genzano
di Lucania, Guardia Perticara, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico
Nuovo, Missanello, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Noepoli,
Oppido Lucano, Palazzo S. Gervasio, Picerno, Pietragalla, Rivello,
Roccanova, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San
Costantino Albanese, San Fele, San Martino d'Agri, San Paolo
Albanese, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Satriano di Lucania,
Savoia di Lucania, Senise, Teana, Tolve, Trecchina, Vietri di
Potenza, Viggianello, Viggiano.
Nella provincia di Matera:
Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro,
Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina,
Matera, Miglionico, Montalbano Ionico, Montescaglioso, Nova Siri,
Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra,
Scanzano Ionico, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano,
Tricarico, Tursi, Valsinni.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo
modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti
dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale
avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei
confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva alla
struttura di controllo delle quantita' prodotte e' garantita la
tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da
parte della struttura di controllo.
Art. 5.
Caratteristiche di coltivazione
La coltivazione delle olive, nonche' l'estrazione, ed il
confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di
origine protetta ĞLucanoğ devono avvenire nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3 per mantenere inalterate le qualita' del
prodotto e garantire il controllo e la rintracciabilita'.
Le condizioni di coltura degli oliveti destinati alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
ĞLucanoğ, devono essere quelli tradizionali e caratteristiche della
zona e comunque, atte a conferire alle olive e all'olio derivato le
specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque, atti a
non modificare le caratteristiche di pregio delle olive e dell'olio.
Per i nuovi impianti sono da ritenersi idonee quelle aree dove la
fertilita' naturale del terreno, l'esposizione e l'altimetria siano
in grado di far esprimere agli oliveti le peculiari caratteristiche
produttive e di qualita' e sono ammesse forme di allevamento che
consentono densita' fino ad un massimo di cinquecento alberi per
ettaro.
La difesa fitosanitaria e/o biologica si applica attraverso i
disciplinari di lotta integrata emanati dalla regione Basilicata.
La produzione massima di olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
ĞLucanoğ di cui all'art. 3 non puo' superare le 24 tonnellate ad
ettaro con una produzione massima per piante di 60 kg.
La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio della
invaiatura fino a tutto il mese di dicembre, mentre per la cultivar
Maiatica, la raccolta puo' prolungarsi fino al 15 gennaio.
La resa massima in olio non puo' superare il 26% del peso delle
olive.
La raccolta deve essere eseguita manualmente o meccanicamente con
agevolatrici o scuotitori e con l'ausilio di reti. E' vietata la
raccolta su reti permanenti ed il contatto delle drupe con il
terreno. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti.
Il trasporto delle olive deve avvenire in contenitori fessurati
per permettere la circolazione dell'aria onde evitare danni alle
drupe. La fase di conservazione fino alla molitura delle olive deve
essere il piu' possibile limitata e comunque non protrarsi oltre le
quarantotto ore successive alla raccolta.
Art. 6.
Modalita' di oleificazione
Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi
solo processi meccanici e fisici; e' vietato ricorrere a prodotti ad
azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco. Non e'
consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza
interruzione (metodo del ripasso). La gramolatura dovra' essere
effettuata alla temperatura massima di 30°C della pasta di olive, per
una durata di quaranta minuti al massimo. Tutte le gramolatrici
devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della
temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella
zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio
inox o posture interrate rivestite con materiali idonei all'uso
alimentare. La commercializzazione deve avvenire in banda stagnata,
contenitori di vetro o terracotta smaltata di capacita' non superiore
a cinque litri. Il prodotto puo' essere inoltre confezionato in
bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la
campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita
dall'organismo di controllo. E' consentito l'ottenimento dell'olio
extra vergine a denominazione di origine protetta ĞLucanoğ con metodo
biologico.
Art. 7.
Legame con l'ambiente
Nel sud Italia la coltura dell'olivo e' molto presente e la
Basilicata in questo si distingue ulteriormente. Parlare dunque di
olio extravergine, in una regione altamente vocata come la
Basilicata, significa rappresentare parte della storia del
territorio, della cultura e delle tradizioni contadine, della difesa
del suolo e dello sviluppo dell'agricoltura. Qui l'olio di oliva e'
un prodotto altamente simbolico e straordinario con una storia
profonda e radicata.
L'olivicoltura lucana ha infatti origini remote. Lo testimoniano
i numerosi reperti archeologici (olive, foglie e noccioli ecc.), come
risulta dagli scavi condotti nel Metapontino. I reperti archeologici
di fattorie, sementi, aratri e altri oggetti testimoniano la grande
tradizione agricola dell'area, documentata, tra l'altro, nelle
straordinarie tavole di Heraclea e raffigurata su monete e vasellame
risalente a epoche pre-cristiane. Un ruolo molto importante fu svolto
dai monaci Benedettini e Cistercensi, i quali, all'interno degli orti
dei monasteri e conventi diffusi in Basilicata, custodirono i semi e
le conoscenze delle tecniche spinti dalle necessita' del culto
cristiano. Ma un altro importante fattore ha contribuito alla
differenziazione delle aree coltivate ad oliveto rispetto al restante
territorio agricolo: esse hanno storicamente costituito una eccezione
alla proprieta' latifondista grazie a contratti del tipo enfiteutico
che hanno assicurato quella stabilita' di rapporto fra coltivatori e
terra coltivata necessaria a garantire una agricoltura meno precaria.
Da una estensione limitata il paesaggio degli oliveti deve essersi
lentamente allargato nel corso dei secoli. Negli ultimi decenni la
olivicoltura dell'area ha avuto un netto miglioramento anche grazie a
politiche comunitarie nazionali e regionali che hanno finanziato i
nuovi impianti e reimpianti.
Il comparto-olivicolo oleario e' oggi quindi, uno dei piu'
competitivi e all'avanguardia nel settore primario regionale.
Art. 8.
Struttura di controllo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
ĞLucanoğ, sara' controllato da una struttura autorizzata, in
conformita' all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio
1992.
Art. 9.
Designazione e presentazione
E' vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta
qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche. E' possibile
l'utilizzo di indicazioni relative ad aziende, ragioni sociali o a
marchi privati purche' non siano tali da trarre in inganno il
consumatore e che compaiano in etichetta con una dimensione dimezzata
rispetto ai caratteri relativi alla denominazione di origine
protetta.
Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
1) ĞLucanoğ, seguito dall'acronimo DOP o dalla dicitura
ĞDenominazione di origine protettağ;
2) la quantita' di olio contenuta nel recipiente;
3) la campagna olearia di produzione e la data di scadenza del
prodotto.
Sono ammessi contro etichette e collari dei confezionatori del
prodotto.
Il logo dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta ĞLucanoğ e' realizzato con caratteri goudy sans
bold. Il testo tutto in maiuscolo si caratterizza con la O finale che
e' di corpo pari a 2/3 di LUCAN, posizionata in testa. Nella parte
inferiore la scritta DOP in carattere goudy sans medio, in un
rapporto di 1/3 con la O. Il colore e' il Pantone 471 e puo' essere
usato, quando le condizioni lo richiedono, in negativo. La dimensione
minima di utilizzo non deve essere inferiore a corpo 3,5 per
l'acronimo dop.
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