IL MATRIMONIO NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Can. 1055.

§ 1. Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

§ 2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

Can. 1056.

Le proprietà essenziali del matrimonio sono l’unità e l’indissolubilità che nel matrimo-nio cristiano consentono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

IL MATRIMONIO SECONDO LA LEGGE ITALIANA

VECCHIO CODICE

NUOVO CODICE

Art. 143: Doveri reciproci dei coniugi.

Il matrimonio impone ai coniugi l’obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell’assistenza

 

 

 

 

 

 

Art. 144: Potestà maritale.

Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza.

 

Art. 145: Doveri del marito.

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze. La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti.

 

Art. 143: Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art. 143 bis: Cognome della moglie.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art.143 ter: Cittadinanza della moglie.

La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera.

Art. 144: Indirizzo della vita famigliare e residenza della famiglia.

I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

 

 

 

 

COMUNIONE DEI BENI SEPARAZIONE DEI BENI

Art. 177: Oggetto della comunione legale

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

 

 

Art. 179: Beni personali

i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo risarcimento del danno nonché la pensione attinente la perdita parziale o totale della capacità relativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o con loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto

 

Art. 215: Separazione dei beni

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Art. 217: Amministrazione e godimento dei beni

Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. (Omissis).

Art. 218: Obbligazione del coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge

Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario.

 

Art.219:Prova della proprietà dei beni

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

 

 

INDICE        IL FONDO PATRIMONIALE