Associazione socio-culturale        La Pagoda- Onlus

Lo Statuto dell'Associazione

PARTE GENERALE (Articoli da 1 a 4)

Articolo 1                   E’ costituita, in forma di ONLUS, l’Associazione socio-culturale denominata “LA PAGODA”.

Articolo 2                   L’Associazione ha sede legale in Località Quercia Grossa, 33 - Pieve a Socana - 52016 Castelfocognano (AR) e svolge la sua attività nella Provincia di Arezzo.

Articolo 3                   L’Associazione non ha fini di lucro e intende fornire assistenza sociale e sostegno a chi vive in condizioni di disagio, attraverso le competenze maturate tramite la pratica di meditazione, la consapevolezza e il rispetto per sé e per gli altri.

Tali attività saranno rivolte in particolare: a educare all’autoconoscenza e ad un equilibrio emotivo prevenendo l’insorgere di conflitti interiori o relazionali; ad una rimotivazione interiore in tutte le forme di sofferenza e di disagio esistenziale; ad operare in realtà più ampie e complesse, quali scuole, ospedali, comunità, carceri apportandovi il proprio specifico contributo; a promuovere, sostenere e aiutare iniziative locali rivolte a fattivi interventi in aree geografiche particolarmente minacciate o colpite da calamità naturali o socio-politiche.

L’Associazione intende alimentare l’incontro degli associati con le diverse esperienze religiose, coltivando il dialogo tra di esse, e in particolare diffondere la pratica del Buddhismo di tutte le tradizioni, per mezzo di qualsiasi attività ritenuta utile alla conoscenza dei “Tre Gioielli” (Buddha – il Risveglio, Dharma – l’Insegnamento, Sangha – la Comunità) e dei Cinque Precetti (Non uccidere esseri viventi, Non rubare, Non indulgere alla sensualità, Non parlare scorrettamente, Non inebriarsi).

Inoltre invitare monaci e maestri di Dharma per brevi e lunghi periodi, organizzare seminari, conferenze, corsi di meditazione, cerimonie, pubblicare testi e bollettini informativi.

Fare, nei diversi ambiti di intervento, tutto ciò che possa aiutare a sviluppare fiducia, pace e compassione.

Articolo 4                   Gli associati concorrono al mantenimento della sede, nella sua gestione e nelle attività che vi si svolgono. 

 

 

PATRIMONIO O FONDO COMUNE (Articoli 5 e 6)

Articolo 5                   Il patrimonio o fondo comune è costituito:

a)      Dalle quote sociali che saranno determinate dall’assemblea dei soci.

b)      Da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche e da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

c)      Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà sociale.

d)      Da redditi patrimoniali e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

e)      Da depositi bancari, titoli, partecipazioni ed altri.

Articolo 6                   L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

 

 

I SOCI (Articoli da 7 a 12)

Articolo 7                   Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che, presa conoscenza di questo statuto, concordino con i suoi scopi e il suo contenuto. Il consiglio direttivo può altresì indicare dei soci onorari.

Articolo 8                   DIRITTI DELL’ASSOCIATO.

La qualifica di associato comporta la possibilità di frequentare i locali sociali e di partecipare alle attività e manifestazioni promosse dall’associazione per la pratica e la diffusione del Buddhismo, secondo quanto esposto all’articolo 3.

Articolo 9                   OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO.

L’associato è tenuto al pagamento della quota sociale (escluso i soci onorari), al rispetto delle decisione prese dagli organi rappresentativi dell’associazione e al rispetto delle norme interne.

Articolo 10                 AMMISSIONE.

Gli associati vengono ammessi su domanda diretta al consiglio direttivo ed accettata, previo parere del consiglio direttivo stesso. L’iscrizione è valida fino alla fine dell’anno in corso indipendentemente dalla data di versamento della quota associativa.

Articolo 11     La qualità di associato cessa per decadenza, per perdita di uno dei requisiti per i quali è avvenuta l’ammissione, per esclusione decisa dal consiglio direttivo, per accertati motivi di incompatibilità e morosità. A tale scopo il consiglio direttivo procederà entro ogni anno sociale o quando ne ravvisi la necessità, alla revisione della lista dei soci.

Articolo 12     E’ istituita una lista dei soci tenuta dai membri del consiglio direttivo.

 

 

L’AMMINISTRAZIONE (Articoli da 13 a 16)

Articolo 13     L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall’assemblea dei soci, composto da cinque membri per la durata di un anno. In deroga alla norma statutaria  il primo consiglio viene nominato con l’atto costitutivo. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, o altro impedimento di uno dei suoi membri il consiglio direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso.

Articolo 14     Il presidente del consiglio direttivo è nominato dall’assemblea dei soci. Il consiglio direttivo nomina  un vice-presidente e un segretario fra i propri membri.

Articolo 15     Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno. Il consiglio direttivo delibera sulle questioni riguardanti le attività dell’associazione ed i modi di attuazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea, esprime parere su ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l’ordinaria amministrazione, esprime parere circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci.

Articolo 16                 RAPPRESENTANZA

Il presidente del consiglio direttivo dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.  Al presidente spetta l’ordinaria amministrazione ed in ogni caso di urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione dandone comunicazione al consiglio direttivo per la ratifica.

 

 

L’ASSEMBLEA (Articoli da 17 a 21)

Articolo 17                 L’assemblea è costituita dagli associati. Viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Può essere inoltre convocata dal presidente su richiesta del consiglio direttivo, per iniziativa del solo presidente o su richiesta dei soci. Dieci giorni prima dell’assemblea deve essere comunicato l’ordine del giorno. L’assemblea si tiene generalmente presso “LA PAGODA” salvo deroga. L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda con almeno tre soci.

Articolo 18                 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA.

L’assemblea ordinaria degli associati nomina il consiglio direttivo ; l’assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione

Articolo 19     I membri del consiglio direttivo non votano sull’eventuale azione di responsabilità nei loro confronti, né per l’approvazione del bilancio. L’assemblea è presieduta dal presidente, in sua assenza dal vice-presidente, in assenza di entrambi da persona nominata dall’assemblea e, in caso di votazioni, di uno o più scrutatori.

Articolo 20     Spetta al presidente la disciplina dell’assemblea, il controllo del diritto di intervento degli associati. Delle riunioni assembleari verrà redatto, su apposito libro, verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 21     L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda con almeno tre soci presenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita solo con la presenza della metà più uno dei soci, tanto in prima che nelle successive convocazioni. Il quorum deliberativo dell’assemblea straordinaria è la metà più uno dei soci presenti

Articolo 22     Possono essere istituite sedi secondarie o sezioni mediante delibera assembleare, proposte dal consiglio direttivo.

Articolo 23     In caso di scioglimento o di estinzione dell’associazione, qualunque ne sia la causa,  il patrimonio dell’associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Articolo 24     Per tutto quanto non è stabilito nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni previste dal vigente codice civile Italiano. Tutte le norme contenute nel presente Statuto devono intendersi stabilite nel pieno rispetto dell’articolo 31 delle preleggi ed in osservanza della legislazione italiana in materia.

 

 

Tutte le norme contenute nel presente Statuto devono intendersi stabilite nel pieno rispetto dell’articolo 31 delle preleggi ed in osservanza della legislazione italiana in materia.

 

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INFO


Località Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana 

52016 Castel Focognano ( AR )

E mail : lapagoda@.tiscalinet.it