Associazione socio-culturale
Lo Statuto dell'Associazione
PARTE GENERALE (Articoli da Articolo 1 E’
costituita, in forma di ONLUS, l’Associazione socio-culturale
denominata “ Articolo 2 L’Associazione
ha sede legale in Località Quercia Grossa, 33 - Pieve a Socana - 52016
Castelfocognano (AR) e svolge la sua attività nella Provincia di Arezzo. Articolo 3 L’Associazione
non ha fini di lucro e intende fornire assistenza sociale e sostegno a chi
vive in condizioni di disagio, attraverso le competenze maturate tramite la
pratica di meditazione, la consapevolezza e il rispetto per sé e per gli
altri. Tali
attività saranno rivolte in particolare: a educare all’autoconoscenza e
ad un equilibrio emotivo prevenendo l’insorgere di conflitti interiori
o relazionali; ad una rimotivazione interiore in tutte le forme di sofferenza
e di disagio esistenziale; ad operare in realtà più ampie e complesse, quali
scuole, ospedali, comunità, carceri apportandovi il proprio specifico
contributo; a promuovere, sostenere e aiutare iniziative locali rivolte a
fattivi interventi in aree geografiche particolarmente minacciate o colpite
da calamità naturali o socio-politiche. L’Associazione
intende alimentare l’incontro degli associati con le diverse esperienze
religiose, coltivando il dialogo tra di esse, e in particolare diffondere la
pratica del Buddhismo di tutte le tradizioni, per mezzo di qualsiasi attività
ritenuta utile alla conoscenza dei “Tre Gioielli” (Buddha –
il Risveglio, Dharma – l’Insegnamento, Sangha – Inoltre
invitare monaci e maestri di Dharma per brevi e lunghi periodi, organizzare
seminari, conferenze, corsi di meditazione, cerimonie, pubblicare testi e
bollettini informativi. Fare, nei diversi ambiti
di intervento, tutto ciò che possa aiutare a sviluppare fiducia, pace e
compassione. Articolo 4 Gli
associati concorrono al mantenimento della sede, nella sua gestione e nelle
attività che vi si svolgono. PATRIMONIO O FONDO COMUNE (Articoli 5
e 6) Articolo 5 Il
patrimonio o fondo comune è costituito: a) Dalle quote sociali che saranno determinate
dall’assemblea dei soci. b) Da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici e
privati, nonché di persone fisiche e da eventuali donazioni, erogazioni e
lasciti. c) Da beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà sociale. d) Da redditi patrimoniali e da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. e) Da depositi bancari, titoli, partecipazioni ed
altri. Articolo 6 L’esercizio
sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il
consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo e il bilancio
preventivo per l’esercizio successivo. I SOCI (Articoli da Articolo 7 Possono essere soci
dell’associazione tutti coloro che, presa conoscenza di questo statuto,
concordino con i suoi scopi e il suo contenuto. Il consiglio direttivo può
altresì indicare dei soci onorari. Articolo 8 DIRITTI DELL’ASSOCIATO. La
qualifica di associato comporta la possibilità di frequentare i locali
sociali e di partecipare alle attività e manifestazioni promosse
dall’associazione per la pratica e la diffusione del Buddhismo, secondo
quanto esposto all’articolo 3. Articolo 9 OBBLIGHI
DELL’ASSOCIATO. L’associato
è tenuto al pagamento della quota sociale (escluso i soci onorari), al
rispetto delle decisione prese dagli organi rappresentativi
dell’associazione e al rispetto delle norme interne. Articolo 10 AMMISSIONE. Gli
associati vengono ammessi su domanda diretta al consiglio direttivo ed
accettata, previo parere del consiglio direttivo stesso. L’iscrizione è
valida fino alla fine dell’anno in corso indipendentemente dalla data
di versamento della quota associativa. Articolo 11 La qualità
di associato cessa per decadenza, per perdita di uno dei requisiti per i
quali è avvenuta l’ammissione, per esclusione decisa dal consiglio
direttivo, per accertati motivi di incompatibilità e morosità. A tale scopo
il consiglio direttivo procederà entro ogni anno sociale o quando ne ravvisi
la necessità, alla revisione della lista dei soci. Articolo 12 E’
istituita una lista dei soci tenuta dai membri del consiglio direttivo. L’AMMINISTRAZIONE (Articoli da Articolo 13 L’associazione
è amministrata da un consiglio direttivo eletto dall’assemblea dei
soci, composto da cinque membri per la durata di un anno. In deroga alla
norma statutaria il primo consiglio
viene nominato con l’atto costitutivo. Al termine del mandato i
consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, o
altro impedimento di uno dei suoi membri il consiglio direttivo ha facoltà di
procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso. Articolo 14 Il
presidente del consiglio direttivo è nominato dall’assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo nomina un
vice-presidente e un segretario fra i propri membri. Articolo 15 Il
consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all’anno. Il consiglio
direttivo delibera sulle questioni riguardanti le attività
dell’associazione ed i modi di attuazione, predispone il bilancio
preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea, esprime parere su
ogni atto di carattere patrimoniale che ecceda l’ordinaria
amministrazione, esprime parere circa l’ammissione, il recesso e
l’esclusione dei soci. Articolo 16 RAPPRESENTANZA Il
presidente del consiglio direttivo dirige l’associazione e la
rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Al presidente spetta l’ordinaria
amministrazione ed in ogni caso di urgenza può compiere anche atti di
straordinaria amministrazione dandone comunicazione al consiglio direttivo
per la ratifica. L’ASSEMBLEA (Articoli da Articolo 17 L’assemblea
è costituita dagli associati. Viene convocata almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per
l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. Può essere inoltre convocata
dal presidente su richiesta del consiglio direttivo, per iniziativa del solo
presidente o su richiesta dei soci. Dieci giorni prima dell’assemblea
deve essere comunicato l’ordine del giorno. L’assemblea si tiene
generalmente presso “ Articolo 18 COMPETENZA
DELL’ASSEMBLEA. L’assemblea
ordinaria degli associati nomina il consiglio direttivo ; l’assemblea
ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo. L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento
dell’associazione Articolo 19 I membri
del consiglio direttivo non votano sull’eventuale azione di
responsabilità nei loro confronti, né per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea è presieduta dal presidente, in sua assenza dal
vice-presidente, in assenza di entrambi da persona nominata
dall’assemblea e, in caso di votazioni, di uno o più scrutatori. Articolo 20 Spetta
al presidente la disciplina dell’assemblea, il controllo del diritto di
intervento degli associati. Delle riunioni assembleari verrà redatto, su
apposito libro, verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se
nominati, dagli scrutatori. Articolo 21 L’assemblea
è ordinaria o straordinaria. L’ordinaria
è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più
uno dei soci, in seconda con almeno tre soci presenti. L’assemblea
straordinaria è validamente costituita solo con la presenza della metà più
uno dei soci, tanto in prima che nelle successive convocazioni. Il quorum
deliberativo dell’assemblea straordinaria è la metà più uno dei soci
presenti Articolo 22 Possono
essere istituite sedi secondarie o sezioni mediante delibera assembleare,
proposte dal consiglio direttivo. Articolo 23 In caso di scioglimento o di estinzione dell’associazione,
qualunque ne sia la causa, il
patrimonio dell’associazione è devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 Articolo 24 Per tutto
quanto non è stabilito nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni
previste dal vigente codice civile Italiano. Tutte le norme contenute nel
presente Statuto devono intendersi stabilite nel pieno rispetto
dell’articolo 31 delle preleggi ed in osservanza della legislazione
italiana in materia.
Tutte le norme contenute nel presente Statuto devono intendersi stabilite nel pieno rispetto dell’articolo 31 delle preleggi ed in osservanza della legislazione italiana in materia. |
INFO |
Località Quercia Grossa, 33 Pieve a Socana 52016 Castel Focognano ( AR ) |