Regolamento recante
lo Statuto delle studentesse e degli
studenti
della scuola
secondaria
(DPR
24 giugno 1998, n. 249 in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del
29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
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1.
La scuola è luogo di
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze
e lo sviluppo della coscienza critica.
2.
La scuola è una
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In
essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire
la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e
con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3.
La comunità
scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4.
La vita della
comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale.
(Diritti)
1.
Lo studente ha
diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento
e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso
un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare
temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2.
La comunità
scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3.
Lo studente ha
diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.
4.
Lo studente ha
diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro
competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici,
di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri
e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento.
5.
Nei casi in cui una
decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono
essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati
gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6.
Gli studenti hanno
diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di
scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le
attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7.
Gli studenti
stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza
e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8.
La scuola si impegna
a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a.
un ambiente
favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b.
offerte formative
aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente
assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c.
iniziative concrete
per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d.
la salubrità e la
sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicap;
e.
la disponibilità di
un'adeguata strumentazione tecnologica;
f.
servizi di sostegno e
promozione della salute e di assistenza psicologica.
9.
La scuola garantisce
e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e
delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
Art.
3
(Doveri)
1.
Gli studenti sono
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2.
Gli studenti sono
tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3.
Nell'esercizio dei
loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4.
Gli studenti sono
tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5.
Gli studenti sono
tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni
al patrimonio della scuola.
6.
Gli studenti
condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
(Disciplina)
1.
I regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito
indicati.
2.
I provvedimenti
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
3.
La responsabilità
disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
4.
In nessun caso può
essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5.
Le sanzioni sono
sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6.
Le sanzioni e i
provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
sempre adottati da un organo collegiale.
7.
Il temporaneo
allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori
ai quindici giorni.
8.
Nei periodi di
allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
9.
L'allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano
stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal
caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il
disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o
la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente
è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili
anche ai candidati esterni.
Art. 5
(Impugnazioni)
1.
Per l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2.
Contro le sanzioni
disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte
degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella
scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
3.
L'organo di garanzia
di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria
superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4.
Il dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi
abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute
nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante
di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore
designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di
elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
Art. 6
(Disposizioni
finali)
1.
I regolamenti delle
scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2.
Del presente
regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica
è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3.
È abrogato il capo
III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica.
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