STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
OLIMPIA
1.
Costituzione
2.
Scopi dell’associazione
3.
Finalità
4.
Colori sociali
E’ costituita l’associazione sportiva presso l’Opera Salesiana “DON BOSCO”, via Kennedy,1 - Sassari, con denominazione “P.G.S. OLIMPIA”, già operante dal 1977, ente associativo ai sensi dell’art. 5 del D. lgs. 4 dic. 1997 n. 460 e nel rispetto degli articoli 36 e segg. del Codice Civile.
La P.G.S. OLIMPIA (Polisportiva Giovanile Salesiana Olimpia), con sede in Sassari - via Kennedy, 1, è affiliata alla Associazione Nazionale "Polisportive Giovanili Salesiane" con sede in Roma - Via Marsala 42 - riconosciuta, con delibera dal CONI n. 117 del 22 febbraio 1979, come Ente di Promozione Sportiva ed Ente Nazionale a carattere assistenziale con i Decreti del Ministero dell'Interno, alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli altri Enti di Promozione Sportiva più rispondenti alle proprie esigenze.
L’Associazione
“P.G.S OLIMPIA” è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro,
costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e
all’estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline
sportive a livello dilettantistico e attività ricreative a questa connesse,
creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti
vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico – sportivo,
rapido ed equilibrato.
Nel
contesto del suo progetto l’Associazione PGS si impegna alla promozione del
volontariato nel servizio educativo sportivo:
§
Riconoscendone
la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni
emergenti nel territorio;
§
Curandone
la professionalità, lo stile educativo dell’animazione, la spiritualità
giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
§
Intende
egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa i genitori
dei minori tesserati.
Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, con il rimborso delle spese sostenute.
Essa,
solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:
a.
La promozione e l’organizzazione dello sport;
b.
L’organizzazione e la gestione di corsi per attività
motoria;
c.
L’organizzazione e
la gestione di corsi di formazione sportiva;
d.
La gestione tecnica ed amministrativa, in via strettamente
strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive,
formative e culturali.
L’Associazione
riconosce e valorizza altresì nella propria struttura il ruolo degli Enti
Promotori CNOS e CIOFS, che nominano propri delegati/e locali con il compito di
garantire l’orientamento dell’Associazione all’interno del Progetto
Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra
l’Associazione e gli Enti promotori.
Nella
Associazioni locali non costituite presso le istituzioni dei Salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice, le funzioni di cui al precedente comma sono
effettuate da uno o più membri dei rispettivi consigli, d’intesa tra il
Presidente dell’Associazione interessata e i Presidenti degli Enti Promotori o
loro rappresentanti.
Gli
Enti promotori provvederanno a designare i propri candidati per le elezioni
degli organi sociali a tutti i livelli.
Sono
espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.
ART. 3 – In particolare la PGS OLIMPIA fa proprie le finalità di cui all’art. 2 dello Statuto dell’Associazione Nazionale PGS.
ART.
4 -
I colori sociali sono bianco e rosso.
Per
il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà:
a. possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative usufruendo degli impianti sportivi messi a disposizione dell’opera Salesiana, in base ad apposite convenzioni d’uso;
b. stipulare accordi;
c. richiedere tutti i contributi e sussidi;
d. organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziare finalizzate al raggiungimento dell’oggetto sociale;
e. partecipare a campionati.
TITOLO
II: SOCI
ART. 6 – REQUISITI DEI
SOCI.
L’Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 3 ed alle attività di cui al precedente art. 5, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell’interesse comune dell’Associazione stessa.
La durata della qualifica di socio è annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.
ART. 7 –
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
1. Soci benemeriti: coloro che sono stati dichiarati tali dal Consiglio Direttivo con apposita delibera per aver contribuito in modo particolare allo sviluppo dell’Associazione.
2. Soci sostenitori: coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell’Associazione, senza corrispettiva prestazione alcune, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci.
3. Soci ordinari: coloro che verseranno l’apposita quota associativa così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative.
4. Soci atleti: coloro che entrano a far parte dell’Associazione per praticare l’attività sportiva e versano la quota associativa.
5. Soci genitori: genitori degli atleti di età inferiore ai 18 anni e che esercitano il diritto di voto in vece del figlio.
L’appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce, senza limitazione alcuna:
a. Il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
b. Il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale;
c. Il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo.
La qualifica di socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro di cui all’art. 21 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio direttivo e viene meno alla data del 31 agosto di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall’Assemblea dei Soci.
ART. 8 – AMMISSIONE DEI
SOCI.
Tutti gli associati sono obbligati a versare le “quote associative” e le aggiuntive, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.
La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.
Al socio decaduto o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali periodi precedenti.
TITOLO
III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 9 –
Sono organi dell’Associazione:
a.
L’assemblea dei soci. L’Assemblea è costituita dai soci
Benemeriti, Ordinari, Genitori e Sostenitori, i quali hanno tutti i medesimi
poteri di intervento e di voto.
b. Il Presidente: viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Egli è responsabile del buon andamento delle attività della P.G.S. e della gestione economica di fronte al Consiglio Direttivo ed ha rappresentanza legale della P.G.S. in tutti i rapporti verso i terzi.
c. Il Consiglio direttivo. Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.
d. Il tesoriere. Il tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all’aggiornamento dell’elenco dei soci, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.
e. Il revisore. Il revisore ha una funzione di controllo sull’amministrazione del patrimonio. Può essere socio o non socio. Il controllo dello stesso esercitato sarà di legalità e di correttezza contabile ed in generale sul rispetto di tutte le normative sia civilistiche che fiscali. Il revisore deve redigere una relazione con i risultati delle verifiche effettuate. Deve poi presentare detta relazione all’Assemblea in occasione della convocazione per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. La carica di Revisore non è cumulabile con quella di Consigliere.
TITOLO
IV – ASSEMBLEA DEI SOCI.
ART. 10 – PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria, che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto.
ART. 11 – CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è convocata per affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo.
Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta, compresa l’approvazione del programma di attività associative dell’anno.
ART. 12 –
Ogni due anni l’Assemblea dei soci provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo.
ART. 13 –
L’Assemblea Generale ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti.
L’Assemblea Generale straordinaria, convocata per deliberare modifiche statutarie, è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti espressi dai presenti.
Sono ammessi a partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti nell’apposito libro di cui all’art. 21.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibile al singolo socio ammonta ad una.
TITOLO
V – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 14. – IL CONSIGLIO
DIRETTIVO.
Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da n. 3 a n. 12 Consiglieri eletti dall’Assemblea generale dei soci, che possono essere rieletti.
Alla sua prima riunione di insediamento dopo l’Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio Direttivo provvede a leggere tra i Consiglieri, il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno una volta al mese, dal Presidente, ed è responsabile degli indirizzi educativi e dell’attuazione dei programmi, sia dal punto di vista organizzativo che disciplinare.
Il Consiglio Direttivo è organo deliberante in ordine alle attività della P.G.S. GIOINS, approva i programmi ed i bilanci, stabilisce annualmente l’entità delle quote sociali e le modalità di pagamento.
Il Consiglio Direttivo è organo di disciplina interna nei confronti di soci, adottando i provvedimenti che ritiene opportuno per violazione alle norme statutarie e regolamentari.
Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.
Il
Consiglio Direttivo è l'organo di disciplina interna nei confronti dei soci,
adottando i provvedimenti che ritiene opportuno per violazione alle norme
statutarie e regolamentari.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
TITOLO
VI – PATRIMONIO E RISORSE
ART. 15 – ENTRATE
DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’Associazione “P.G.S. GIONS” sono rappresentate:
a. Dai proventi delle “quote associative” e delle eventuali “somme aggiuntive”;
b. Dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
c. Da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d. Dai proventi derivanti da eventuali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
ART. 16 – DIVIETO DI
DISTRIBUZIONE AVANZI DI GESTIONE
L’eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposta dalla Legge.
ART. 17 – GESTIONE DL
PATRIMONIO
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nell’annuale seduta del rendiconto economico e finanziario.
Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizione di Legge.
TITOLO
VII – DISPOSIZIONI FINALI.
ART. 18 – SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “P.G.S. OLIMPIA” ha sede in Sassari alla Via Kennedy, 1. E’ facoltà esclusiva dell’Assemblea Straordinaria trasferirne, con apposita delibera, l’ubicazione.
ART. 19 – DURATA
DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’Associazione è prevista fino al 31 agosto 2050, ma potrà essere prorogata dall’Assemblea riunita in sede straordinaria, ovvero in liquidazione anticipatamente per l’impossibilità di perseguire le finalità di cui all’art. 3 o le attività di cui all’art. 4.
ART. 20 – ESERCIZIO
SOCIALE
L’inizio e la chiusura di ogni esercizio economico – finanziario sono fissati rispettivamente al 1° settembre e al 31 agosto di ogni anno.
ART. 21 – LIBRI SOCIALI.
Per il buon funzionamento dell’associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
a. Libro degli Associati;
b. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
c. Libro dei verbali dell’Assemblea dei Soci;
d. Libro della Cassa;
e. Libro degli Inventari e dei Rendiconti.
Tali libri, preventivamente bollati o vidimati, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.
ART. 22 – SCIOGLIMENTO E
LIQUIDAZIONE.
Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall’Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.
Nell’eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell’associazione.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, al devoluzione del patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell’apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Revisore.
ART. 23 – RINVIO
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, si fa ricorso alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.