Trattato per l’impiego alla pari
Normativa europea


Ecco alcuni articoli della convenzione di Strasburgo del 1969, diventata legge italiana nel 1973.

Essa va letta come una serie di indicazioni molto generali e tendenziali, sia perché nella pratica le cose possono andare molto diversamente, ma anche perché determinati contenuti possono essere stati integrati da leggi intervenute in un momento posteriore. La norma rappresenta comunque un buon punto di partenza per cominciare ad orientarsi tra i propri diritti ed i propri doveri come au pair.

2) Il collocamento alla pari consiste nell'accoglimento temporaneo in famiglie, come contropartita di alcune prestazioni, di giovani stranieri venuti alla scopo di perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali e di arricchire la loro cultura generale con una migliore conoscenza del Paese di soggiorno.

3) Il collocamento alla pari, la cui durata iniziale non sarà superiore ad un anno, può tuttavia essere prolungato in modo da permettere un soggiorno di due anni al massimo.

4) La persona collocata alla pari non dovrà avere meno di 17 anni, ne superare i 30 anni di età.

5) La persona collocata alla pari sarà munita di certificato medico, rilasciato non oltre tre mesi prima del collocamento, indicante il suo stato di salute.

6) I diritti ed i doveri della persona collocata alla pari nonché i diritti ed i doveri della famiglia ospitante, quali sono definiti nel presente accordo, formano oggetto di un accordo scritto, da concludersi fra le parti in causa sotto forma di un documento unico di uno scambio di lettere, preferibilmente prema che la persona alla pari abbia lasciato il Paese nel quale risiedeva o, al più tardi, durante la prima settimana del suo collocamento.

8) La persona collocata alla pari riceve vitto e alloggio dalla famiglia ospitante; essa dispone, per quanto possibile di una camera individuale.

* la persona collocata alla pari deve disporre di tempo sufficiente per seguire dei corsi di lingua e perfezionarsi sul piano culturale e professionale; a tale scopo verrà accordata ogni facilitazione per regolare opportunamente gli orari di lavoro.

* La persona collocata alla pari deve disporre almeno di un giorno intero di riposo ogni settimana fra cui almeno una domenica al mese, e deve avere ogni possibilità di partecipare alle funzioni della propria religione.

9) La persona collocata alla pari deve fornire alla famiglia ospitante, prestazioni consistenti in una partecipazione ai normali lavori casalinghi. Il tempo realmente consacrato a tali prestazioni non supererà, in linea di massima, la durata di 5 ore al giorno.

10) Ogni contraente determina le prestazioni che verranno assicurate ad ogni persona collocata alla pari sul proprio territorio in caso di malattia, maternità o incidente.

* Se non si può essere assicurate nel Paese ospitante da un regime di previdenza sociale o da qualsiasi altro sistema ufficiale, tenuto conto delle disposizioni contenute negli accordi internazionali o nei Regolamenti delle Comunità Europee, il membro competente della famiglia ospitante deve contrarre un'assicurazione privata di cui prenderà a suo carico tutte le spese.

11) In caso in cui l'accordo di cui all'articolo 6 sia stato concluso per un periodo non determinato, ciascuna delle parti può porvi fine mediante preavviso di due settimane.

Sia l'accordo stato concluso per una durata determinata o meno, esso potrà essere immediatamente denunciato da una delle due parti in caso di mancanza grave dell'altra parte, o se gravi circostanze lo richiedono.


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