Ecco qui rappresentato "il piano di recupero del centro storico di Albidona" elaborato il "21- settembre- 2001" dall'amministrazione comunale di Albidona, i progettisti del piano sono "ARCH. Umberto Celico e ARCH. Nicola Angelone":
PIANO
DI RECUPERO del centro storico DI ALBIDONA
Nel complesso il patrimonio edilizio,
tranne pochi edifici, è in buone condizioni, con la maggior parte degli
intonaci esterni e degli infissi rinnovati, meno dal punto di vista della
conservazione dei valori culturali, in quanto le numerose ristrutturazioni
eseguite nel corso degli anni, anche se lodevoli, si sono svolte, in mancanza di
un Piano di Recupero, in modo spontaneo utilizzando spesso materiali non
inerenti al contesto in cui si andavano ad inserire, eliminando perciò, molto
spesso, le tracce della cultura architettonica originaria.
Scopo del Piano di Recupero è quindi
quello di conservare le testimonianze del passato intese come valore,
recuperandole e valorizzandole compatibilmente con le necessità abitative
attuali. Si individueranno perciò, per mezzo degli elaborati tecnici, varie
tipologie di intervento adeguate alle differenti situazioni che con l’analisi
si sono studiate. Tale studio ha portato i progettisti ad individuare quegli
elementi costruttivi tipici che con le diverse varianti sono da prendere a
modello per il recupero e risanamento degli edifici secondo alcune procedure
d’intervento.
Gli
interventi di cui agli art. 8A, 8B e 8C quando non abbiano carattere sistematico
e riguardino unicamente singoli elementi costruttivi o impianti dell’organismo
edilizio vengono considerati di manutenzione straordinaria e assoggettati alle
norme di cui agli art. da 20 a 29.2 ed a regolare concessione.
Art. 11 – TECNICI ABILITATI A REDIGERE PROGETTIPER IL P. DI R..
11.1
Per le opere di restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione e rifacimento delle facciate si consiglia, tra i
progettisti, la presenza di un tecnico laureato.
12.1 Elaborati
dello stato di fatto di rilievo e di documentazione completi di saggi
preventivi e documentativi, proporzionati alla complessità e dimensione
dell’edificio.
12.1.1
Rilievo planimetrico catastale;
12.1.2
Previsioni dello strumento urbanistico generale e particolareggiato nonché
del programma pluriennale di attuazione.
12.1.3
Rilievo quotato di tutti i piani, compresi i seminterrati, i
sotterranei e le coperture, alla scala 1:50;
12.1.4
Rilievo di tutto i prospetti interni ed esterni alla scala 1:50;
12.1.5
Sezioni longitudinali e trasversali quotate alla scala 1:50;
12.1.6
Rilievo alla scala 1:100 dello stato di fatto cortine edilizie, in cui
l’intervento si colloca, per almeno 10 metri per ciascuna delle due direzioni
e comunque interessate per intero gli organismi edilizi;
12.1.7
Rilievo del verde, con indicazione dell’essenza e relative dimensioni e
di ogni elemento esterno qualificante gli spazi interni aperti (muri,
dislivelli, pavimentazioni) alla scala 1:100;
12.1.8
Gli elaborati dal numeri 12.1.3 al numero12.1.7 devono contenere la
descrizione analitica dei materiali costituenti le strutture verticali e
orizzontali; le opere di completamento e di finitura;
12.1.9
Documentazione fotografica dello stato di fatto dell’edificio nelle sue
parti interne ed esterne nonché dell’ambiente circostante;
12.1.10
Documentazione storica e fotografica: planimetria,
piante, rilievi antichi, stampe, documenti letterari, fotografie d’epoca
ecc….
12.1.11
La documentazione obbligatoria è quella specificata
dagli articoli 12.1.1, al 12.1.5 e il
12.1.9, mentre i rimanenti articoli sono da corredare al progetto solo se
presenti.
Art. 19 – COPERTURE. CANALI DI GRONDA. PLUVIALI.
COMIGNOLI E CORNICIONI.
19.1
Coperture.
Negli
interventi le strutture di copertura devono mantenere le stesse configurazioni
geometriche esistenti con reimpiego, per quanto possibile, del materiale
originario da integrare, ove indispensabile, con materiale della stessa natura e
forma; il manto di copertura deve essere in coppi, per quanto possibile di
recupero.
Sono
escluse ovunque e per qualsiasi dimensione, coperture e pensiline eseguite di
materiale traslucido, di lastre di fibro-cemento, di lamiera e simili.
Le
coperture piane di tipo praticabile devono essere pavimentate con pietra locale,
lastronatura cementizia riquadrata, laterizio.
È
concesso nel rifacimento del manto di copertura la realizzazione del cordolo di
coronamento per un’altezza non superiore a cm. 50, fatto salvo la presenza di
cornici con coppi (romanelle) che possono essere integrate o ripristinate, da
allegati n……
19.2
Canali di gronda.
È
vietato l’uso dei canali di gronda di plastica. Sono da preferire quelli di
lamiera verniciata se non di rame. In particolare per gli interventi di restauro
si fa obbligo di conservare, restaurare ed integrare le gronde di pietra
naturale se esistenti, altrimenti è buona norma lasciare le coperture a caduta
libera onde evitare di coprire, con le gronde, i cornicioni.
19.3
Pluviali.
È
vietati l’uso di pluviali di plastica messi in opera a vista sulle facciate.
Sono da preferire quelli in lamiera verniciata, se non di rame. Il tratto
inferiore fino all’altezza minima di 2 metri, se esterno deve essere in tubo
di ghisa verniciata o di acciaio smaltato.
Lo
sbocco dell’acqua raccolta deve avvenire direttamente nella rete urbana delle
acque bianche. Ove detta rete manchi lo sbocco del pluviale deve avvenire nella
sede stradale al di sotto del piano marciapiede.
Ove
infine manchi anche quest’ultimo lo sbocco è consentito a livello stradale
con opportuni elementi di raccordo.
19.4
Comignoli.
I
comignoli esistenti negli interventi di restauro vanno conservati nelle forme
originali e recuperati alla loro funzione. Quelli di nuova costruzione, negli
interventi di restauro, devono uniformarsi alle forme della tradizione. Per
quanto riguarda le canne fumarie sono da eliminare quelle in cemento, amianto e
sostituirle con nuovi materiali idonei, realizzandoli secondo la scheda allegata
al P. di R..
19.5
Cornicioni.
Negli
interventi di restauro e risanamento conservativo i cornicioni devono essere
conservati, ripristinando le parti deteriorate. Negli interventi di
ristrutturazione i cornicioni devono essere riproposti secondo le tipologie
individuate dalle schede allegate.
Art. 20 – SOLAI.
È
ammessa, per gli interventi di ristrutturazione la sostituzione di solai di
legno non recuperabili con solai a struttura di acciaio, cemento armato o
latero-cemento.
La
variazione di quota dei solai, in caso di sostituzione, sarà ammessa solo
quando ciò non comporti lo stravolgimento della tipologia dell’organismo
edilizio con particolare riguardo alle aperture esterne.
Per
gli interventi di restauro ogni intervento sui solai deve tendere al recupero
dell’esistente, e soltanto in casi di dimostrata impossibilità di effettuare
detto recupero sono ammesse le sostituzioni di cui al precedente comma. Sono
invece del tutto escluse le variazioni di quota dei solai.
Art. 21 – FACCIATE.
Negli
interventi di tipo restauro, per le facciate e le superfici murarie in genere
sia verso spazi pubblici sia verso spazi privati (compresi gli intradossi degli
archi) è vietata ogni alterazione delle soluzioni di rivestimento e/o
trattamenti originari (in particolare è vietato intonacare superfici prima a
faccia vista in pietra). È escluso, pertanto, ogni impiego in rivestimento
lapidei, ceramici o realizzati con materiali e tecnologie non tradizionali e
sono ammessi solo intonaci comuni, lisci o a buccia, non plastici e murature a
faccia vista del tipo a corsi irregolari.
Negli
interventi di ristrutturazione le facciate e le superfici murarie in genere
devono ispirarsi liberamente sui modelli storici locali, descritti nelle schede
allegate, reinterpretandone l’uso dei materiali anche in accostamento a quelli
che attualmente la tecnologia mette a disposizione. Valgono, comunque, in
generale le seguenti norme:
-
sulle
intonacature, sono ammessi solo i colori bianco, grigio chiaro e giallo
paglierino;
-
è
vietata la dipintura a colore delle parti in pietra o mattone. Per le necessità
di risanamento è ammesso solo il trattamento protettivo superficiale
trasparente e completamente assorbita con resa finale opaca;
-
è
vietato l’impiego di materiali contrastanti con quelli della tradizione
costruttiva locale.
Tutte
le facciate, infine, che alla data di approvazione della presente normativa
risultino in contrasto con le prescrizioni su definite, devono uniformarsi in
caso di intervento.
Art. 22 – BALCONI E BALLATOI.
Negli
interventi di restauro, i balconi originari e i ballatoi devono essere trattati
con le tecniche del restauro. In generale è vietato, sia verso spazi pubblici
sia verso spazi privati, la trasformazione di finestre in porte-finestre cosi
come la costruzione di nuovi balconi.
Art. 23 – FINESTRE, PORTE, PORTONI, CANCELLI,
ARCHITRAVI, STIPITI, DAVANZALI E ARCHIVOLTE.
Per
i serramenti esterni (finestre, porte-finestre, persiane esterne ed interne,
portoncini ed altre aperture al piano terra) è ammesso solo l’impiego di
legno naturale o verniciato con colori chiari secondo la tipologia tradizionale.
Persiane esterne e portoncini dovranno essere coordinati, come colore con gli
infissi a vetro retrostanti. Sono in ogni caso da preferire anche nelle opere di
ristrutturazione infissi in legno con sistema di oscuramento a scuretto.
È
accettabile anche il serramento con profilo in alluminio purché l’aspetto
esteriore sia simile a quello tradizionale. Nelle opere di restauro e
ristrutturazione sono da conservare i davanzali realizzati in lastre di pietra,
gli architravi in legno, gli sbalzi e le mensole di pietra dei balconi, gli
archi in mattoni di portoni d’ingresso e finestre, gli stipiti in mattoni, le
cornici di balconi, finestre e portoni realizzate con intonaco. Inoltre sono da
conservare tutti gli elementi in pietra naturale o in laterizio posti sulle
facciate usati a suo tempo come scarico per l’acqua a caduta libera, o sbalzi
per poggiare vasi o orcioli in terracotta. Negli interventi di restauro e
ripristino le ringhiere in ferro battuto dei balconi e scale esterne, insieme
alle grate delle finestre a piano terra devono essere conservate e ripristinate,
rispettando il trattamento superficiale originario.
Art. 24 – VOLUMI NON ABITABILI CON ACCESSO DA
TERRAZZO.
Negli
interventi di restauro gli ambienti con il calpestio a quota terrazzo, devono
essere recuperati e destinati a locali stenditoio. Negli interventi di
ristrutturazione gli ambienti su citati, ove previsto, devono essere destinati a
locali stenditoio.
Art. 25 – CORTILI.
Negli
interventi di restauro i cortili devono essere liberati da ogni superfetazione e
riunificati ove nel tempo siano stati alterati nella loro conformazione
originaria.
Negli
interventi di ristrutturazione i cortili eventualmente preesistenti devono
essere ripristinati nella loro configurazione e comunque ridefiniti nei limiti e
nei rapporti previsti nelle presenti norme e in quella del Regolamento Edilizio
vigente.
Art. 26 – PORTICATI.
Negli
interventi di restauro e di ristrutturazione i porticati, ove esistenti e/o
occlusi devono essere conservati e/o restituiti alla loro originaria funzione
con interventi ammessi per i succitati tipi di restauro e ristrutturazione.
L’illuminazione artificiale dei porticati deve essere realizzata con luce
riflessa.
A cura di: Angelo Laino & Giovanni Rizzo