Annotazione art. 88 0rd.Stato Civile a margine atti nascita e art.89 C.C.

L'Ufficiale dello Stato Civile può apporre direttamente l'annotazione (es. variazione di nome) nei registri in suo possesso e inoltrare l'informazione alla Cancelleria del Tribunale per l'aggiornamento del registro di nascita ivi giacente.
Dal 2001 il secondo registro sarà in Prefettura per cui la notizia da apporre nel secondo registro si manderà in Prefettura.

Servizio: Anagrafe - Stato Civile
Ufficio:
Responsabile:
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Durata del procedimento: 60 gg.

Legge di riferimento:
Ordinamento Stato Civile - Codice Civile
D.P.R 396/2000