Matrimonio di cittadini stranieri in Italia
L'art.116 del Codice Civile Italiano prevede che per il matrimonio di cittadini stranieri venga rilasciato il nulla-osta al matrimonio dall'Autorità Consolare Straniera nel nostro Paese. Il suddetto nulla-osta deve contenere le seguenti generalità: - Cognome e nome; - Luogo e data di nascita ; - Paternità; - Maternità; - Stato civile (celibe o vedovo o divorziato); - Cittadinanza; - Residenza; - Professione
Se il cittadino straniero non appartiene ai Paesi della Comunità Europea la firma del Console che rilascia il nulla- osta, deve essere autenticata dalla Prefettura della città in cui ha sede l'Ufficio Consolare. Sono esenti dalla autenticazione anche i seguenti Paesi non appartenenti alla Comunità Europea: Austria - Finlandia - Giappone - Lichtenstein - Norvegia - Svezia - Svizzera - U.S.A. Se il cittadino straniero contrae il
matrimonio con cittadino/a italiano/a è soggetto alle "pubblicazioni"; se i nubendi sono entrambi stranieri, residenti in Italia, sono soggetti alle "pubblicazioni" e possono sposarsi solo dopo il termine delle pubblicazioni; se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti in Italia, dopo 3 giorni dalla richiesta possono celebrare il matrimonio.
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Anagrafe e Stato Civile |
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Legge di riferimento:
Art.116 Codice Civile Ordinamento dello Stato Civile DPR 396/2000 |
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