Matrimonio di cittadini stranieri in Italia

L'art.116 del Codice Civile Italiano prevede che per il matrimonio di cittadini stranieri venga rilasciato il nulla-osta al matrimonio dall'Autorità Consolare Straniera nel nostro Paese.
Il suddetto nulla-osta deve contenere le seguenti generalità:
- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita ;
- Paternità;
- Maternità;
- Stato civile (celibe o vedovo o divorziato);
- Cittadinanza;
- Residenza;
- Professione

Se il cittadino straniero non appartiene ai Paesi della Comunità Europea la firma del Console che rilascia il nulla- osta, deve essere autenticata dalla Prefettura della città in cui ha sede l'Ufficio Consolare.
Sono esenti dalla autenticazione anche i seguenti Paesi non appartenenti alla Comunità Europea:
Austria - Finlandia - Giappone - Lichtenstein - Norvegia - Svezia - Svizzera - U.S.A.
Se il cittadino straniero contrae il matrimonio con cittadino/a italiano/a è soggetto alle "pubblicazioni";
se i nubendi sono entrambi stranieri, residenti in Italia, sono soggetti alle "pubblicazioni" e possono sposarsi solo dopo il termine delle pubblicazioni;
se i nubendi sono entrambi stranieri, non residenti in Italia, dopo 3 giorni dalla richiesta possono celebrare il matrimonio.

Servizio: Anagrafe e Stato Civile
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Legge di riferimento:
Art.116 Codice Civile
Ordinamento dello Stato Civile
DPR 396/2000