LEGAMBIENTE CIRCOLO VERBANO


Nella foto: Un simbolo storico della chimica di Villadossola
 
ANCHE VINAVIL SCARICA CANCEROGENI NEL LAGO
Denunciata l'azienda per aver camuffato
la presenza di cancerogeni
per mezzo della diluizione
con acque di raffreddamento
27.11.03

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il TRIBUNALE DI VERBANIA

 

DENUNZIA ESPOSTO

(con richiesta di sequestro ex art. 322 c.p.p.)

 

 

La sottoscritta d.ssa Amelia ALBERTI, Presidente di LEGAMBIENTE - CIRCOLO VERBANO - associazione onlus di volontariato - con sede Verbania Pallanza, Via alle Fabbriche 8,

 

ESPONE

 

Da molto tempo e con ampia eco sui mezzi di informazione e nelle sedi istituzionali, l’associazione da me rappresentata, insieme ad una larga fascia della cittadinanza verbanese, svolge un’attività di sensibilizzazione e tutela ambientale nei confronti delle aziende chimiche del VCO.

 

In tale contesto si è venuti a conoscenza del fatto che la VINAVIL di Villadossola effettua scarichi nel torrente Ovesca, immissario del Toce, con autorizzazione rilasciata con determinazione n. 66 del 6.03.00, che dovrà essere rinnovata entro prossimo mese di marzo 2004.

 

Il 17.09.02 ricevevo dal funzionario dell'Assessorato alla Tutela dell'Ambiente della Provincia VCO la seguente e-mail, in risposta alla mia del 10.09.02, che avevo inviato, temendo che nelle aziende Tessenderlo e Vinavil si verificassero situazioni di inquinamento idrico simili a quella constatata in Acetati: 

Peroni Flavio
VIII Settore Tutela dell'Ambiente
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924
Tel. +39 03234950270
Fax. +39 03234950237
e-mail: peroni@provincia.verbania.it

In merito ai suoi quesiti le posso dire che:

- ad oggi la Provincia è in possesso di analisi ARPA eseguite presso le Aziende Tessenderlo e Vinavil relative solo al piunto finale di scarico, nonostante la richiesta scritta del Settore scrivente di eseguire entrambi i campionamenti (prima e dopo lo scarico finale);

- a noi non risultano analisi specifiche eseguite presso le suddette Aziende in merito alle sostanze cancerogene specifiche e cioè il benzene per la Tessenderlo e l'acetato di vinile per la Vinavil.

Arrivederci, Peroni Flavio

 

A seguito dell'informazione ricevuta, sollecitavo verbalmente l'Assessore prov.le A. Zacchera, affinché richiedesse all'Arpa analisi mirate sulle due aziende, con cui verificare se negli scarichi - diluiti dalle acque di raffreddamento - fossero contenute sostanze cancerogene.

 

In data 09.11.02 inviavo all'Assessore prov.le A. Zacchera la nota All.1, con cui sollecitavo formalmente le informazioni richieste e non ancora ricevute. Un'ulteriore richiesta rivolgevo in forma scritta con nota All.2 il 19.07.03, inviata per conoscenza anche alla Procura.

 

Nel frattempo la Provincia aveva effettivamente sollecitato l'Arpa a promuovere una campagna di indagini sugli scarichi della Vinavil di Villadossola, di cui recentemente sono venuta a conoscenza (All.3).

 

Con la nota All.3 (Trasmissione rapporti di prova. Rif. Prot. 6706/8° del 10.02.03), Arpa comunicava all'Amministrazione Provinciale VCO e alla Procura della Repubblica che in effetti in un campione (2003/NO001700 del 4.03.03) era stato ricercato e rintracciato in grande quantità il composto "acetato di vinile", materia prima per la fabbricazione del polimero Vinavil, stoccato in azienda in quantitativi intorno alle 1000 t. L'acetato di vinile è cancerogeno per IARC, classe 2B, n. 208. Facendo riferimento all'unica analisi Arpa disponibile, del 4.03.03, la quantità di acetato di vinile scaricato in un anno è di 940 Kg, secondo i calcoli Arpa. Questo dato è, con tutta evidenza, puramente indicativo.

 

L'acetato di vinile, non citato nella Tab. 3 del D.Lgs. 152/99, rientra nella Tab. 5, gruppo n. 18 ("Sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro IARC è provato il potere cancerogeno"). Non è quindi ammissibile la diluizione dei reflui contenenti acetato di vinile con le acque di raffreddamento, come abitualmente effettuato in Vinavil, dove i reflui, dopo una sommaria depurazione, vengono diluiti oltre 10 volte, utilizzando quantitativi medi di 500-600 mc/ora di acqua di falda, successivamente scaricati nel torrente Ovesca, affluente del Toce. Nei reflui degli stabilimenti che lavorano o producono sostanze elencate nella Tab. 5, prima di qualsiasi diluizione, dette sostanze non devono essere presenti al di sopra dei "limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento" (art. 34 c. 1 D.Lgs. 152/99), e cioè devono essere assenti.

 

Oltre all'acetato di vinile, però, vengono utilizzati in Vinavil altre sostanze cancerogene, come ho appreso consultando il Piano di Emergenza Esterno, prodotto dal Gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Verbania (di cui ho fatto parte), di cui si allegano estratti (All. 4), tra cui "acrilammide" (IARC, classe 2A, n. 7) e "N-metilol-acrilammide" (non classificato da IARC, ma rientrante nella classificazione di legge per la etichettatura, come riportata in art. 20 D.L.vo 52/97, "R45" - può provocare il cancro - e "R 46" - può provocare alterazioni genetiche ereditarie -). Né l'acrilammide, né la N-metilol-acrilammide sono mai state ricercate da Arpa.

 

Si aggiunga che in tutte le analisi disponibili lo scarico NON rispetta per il COD i limiti di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., tenuto conto che nel calcolo dei rapporti di diluizione per la verifica del rispetto dei limiti tabellari (tab. 3 dell’All. 5, "scarico in acque superficiali") la diluizione derivante da reflui da raffreddamento non può essere ammessa.

 

Art. 59, comma 4° citato :"chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 3, è punito con l’arresto fino a due anni. "

 

Art. 28, comma 5°: "...non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al comma 4°, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti del presente decreto."

 

Tutto ciò premesso si allegano:

 

Nota Legambiente del 9.11.02 alla Provincia VCO

Nota Legambiente del 19.07.03 alla Provincia VCO

Nota Arpa Trasmissione rapporti di prova in data 28.05.03

Estratto dal Piano di Emergenza Esterno Vinavil

 

E, nell’interesse generale della salute pubblica della comunità, sussistendo i presupposti di cui all’art. 321 c.p.p., atteso che la libera disponibilità dello scarico a parte dell’azienda conduce oggi ad aggravare e protrarre le conseguenze del reato, che si ritiene certamente sussistente quanto a quello già citato, salvo esaminare la possibile sussistenza di altri, ivi compresi la contravvenzione di cui all’art.674 c.p. ed il reato di disastro colposo di cui agli artt. 449 e 451 c.p.

 

SI CHIEDE

 

Che codesta Procura della Repubblica voglia chiedere al Giudice delle Indagini Preliminari il sequestro preventivo dello scarico medesimo.

 

Chiede di essere informata in caso di richiesta di archiviazione nonché di essere informata nella veste di parte offesa in caso di effettuazione di atti d’indagine che implichino contraddittorio tra le parti.

 

Con osservanza.

Verbania, 27.11.03

 

D.ssa Amelia Alberti