Parco Nazionale della Val Grande

Osservazioni Piano del Parco e del Regolamento

 

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4 della legge 6 dicembre 1991, n.394 così come modificato dall’art.2, comma 30, lettera b) della legge 9 dicembre 1998, n.426, il Circolo Verbano di Legambiente, presa visione del Piano Direttore del Parco, delle Norme di attuazione e del Regolamento così come adottati dalla Regione Piemonte, presenta le seguenti osservazioni.

La tipologia del piano, del "tipo integrato", con contenuti sia ambientali che territoriali, con un orizzonte temporale di lungo termine fa sì che le osservazioni attengano più propriamente gli obiettivi specifici così come declinati a partire dalle peculiarità del territorio della Val Grande, dalla sua delimitazione istituzionale ed il contesto geo-ambientale ad essa contiguo, dal recepimento di contenuti più generali della sostenibilità e della biodiversità, dalla salvaguardia dei valori antropologici e dalle stesse richieste di "valorizzazione" del parco emergenti dal contesto socio-politico locale.

La genesi stessa del parco e la sua riconoscibilità come area wilderness di ritorno sono del resto gli elementi richiamati quale ambito di pianificazione laddove lo stesso Piano Direttore indica tre strade necessarie per "fare uscire il parco dall’isolamento ambientale e socio economico, per inserirlo in una rete di spazi naturali attraverso l’individuazione di connessioni ecologiche e fruitive sviluppabili nel tempo":

coinvolgimento del territorio esterno come principale appoggio per le infrastrutture e strutture di servizio e di promozione,

proposte già avanzate per l’ampliamento del perimetro,

opportunità che il piano diventi lo strumento per la revisione dei confini e fornisca indicazioni per l’individuazione delle aree contigue.

Le tre strade, diversamente tracciate e contemplate nel disegno complessivo del piano, sembrano quindi funzione indispensabile a garantire la stessa peculiarità "wilderness". L’effettiva praticabilità del coinvolgimento del territorio esterno e delle opportunità di ampliamento dei confini, diventano, contestualmente, condizione indispensabile alla salvaguardia dell’identità precipua del Parco nazionale della Val Grande.

L’osservazione generale attiene dunque in primo luogo a tale "condizione" e alle effettive modalità del suo raggiungimento.

Il dato più evidente appare l’esplicitazione di un dualismo, quello di espletare un ruolo, da una parte "molto conservativo" (pag.17) e, dall’altra, di rispondere "all’esigenza di attrarre un più vasto pubblico di visitatori su una stagione turistica più lunga" (pag.18) , che se non correttamente indagato e gestito rischia di essere controproducente su entrambi i fronti di azione.

Pur consapevoli delle difficoltà legate ad uno stato delle conoscenze ancora preliminare, crediamo, ad esempio, che il Piano direttore debba esplicitare una maggiore cogenza sulle modalità di azione e di programmazione di interventi a partire da riferimenti certi sul piano della conoscenza scientifica così come in parte emergono dagli studi di settore. Anche sul fronte dell’azzonamento delle aree D, ed in particolare per le D5 e le D6, un approccio generale avulso dalle singole realtà (in fondo si trattava solo di due nuclei abitati da normare più puntualmente) rischia solo di spostare temporalmente le contraddizioni delle trasformazioni edilizie e/o di completamento.

C’è in altri termini un problema di carryng capacity delle diverse parti del territorio del parco non semplicemente riconducibile alla sola zonazione, ed in parte esplicitato dagli studi, che dovrebbe tradursi più puntualmente anche nella definizione della priorità degli interventi, riducendo, in questa fase di programmazione concreta sul territorio, il margine di discrezionalità e/o il rimando a progetti-obiettivo non meglio precisati.

A livello generale si propongono dunque tre linee di specificazione per il piano attinenti soprattutto il livello della promozione di azioni verso Enti terzi e il livello del monitoraggio delle azioni e delle trasformazioni:

il parco si proponga come parte attiva e cooperante con la Regione e gli enti locali al fine della determinazione delle aree contigue ai sensi dell’art.32 della legge 394/91; è un passaggio indispensabile al fine di garantire una continuità ecologico-ambientale con le aree contigue, meglio finalizzare i contenuti del piano socio-economico e aprirsi al territorio più vasto delle reti ecologiche;

contemplare una possibilità di trasposizione di attività e funzioni previste dal piano entro gli attuali confini, in aree eventualmente ricomprese da un allargamento del parco;

con riferimento a più puntuali disaggregazioni del territorio in termini vocazionali e di capacità di carico, strutturare formalmente un sistema di monitoraggio delle dinamiche attinenti non solo quelle più propriamente antropiche, ma anche quelle dei "trend" naturali in corso.

Nello specifico delle Norme di Attuazione si presentano inoltre le seguenti osservazioni e proposte di modifica e/o integrazione:

all’art.3: in coerenza con le finalità della legge 9 dicembre 1998, n.426, tra gli strumenti di attuazione del piano del parco si possono aggiungere:

i Patti territoriali (art.2,comma 203, legge 23 dicembre 1996, n.662) tra Stato, regioni, ed enti locali, così come previsto all’art.2, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n.426 che emenda l’art.1, comma 5 della legge 394/91;

gli accordi di programma per i sistemi territoriali nazionali di cui all’art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n.426 che integra l’art.1, della legge 394/91.

all’art.7: appare opportuno introdurre esplicitamente il concetto di capacità di carico degli ecosistemi e dell’ambiente rispetto alle eventuali necessità di modifica anticipata del piano; si propone di aggiungere al comma I, prima della frase "il Piano potrà essere modificato", la frase:

"in senso negativo rispetto alle reali capacità di carico riscontrate da studi e monitoraggi,"

all’art.10, comma V: appare opportuno richiamare, indipendentemente dai rimandi al Regolamento del successivo comma X, gli elementi di coerenza per materiali e tipologie; si propone di aggiungere, dopo la frase "se non in contrasto con gli indirizzi di conservazione del parco", la frase "ed in conformità con i tipi edilizi ed i materiali tradizionali ivi utilizzati";

all’art.12, In generale, poiché nella delimitazione delle zone D1-D5 sono ricomprese aree di pertinenza di carattere rurale (orti, pascoli, terrazzamenti, selciati, ecc.) appare opportuno richiamare nella norma criteri di intervento e conservazione più puntuali rispetto alle caratteristiche costruttive, d’uso, ecc. Questa infatti troverebbe maggiore coerenza con le indicazioni di cui all’art.13, comma I, lettera f);

all’art.12, comma X. La costruzione di autorimesse andrebbe collegata, oltreché al singolo posto auto per unità immobiliare, anche alla effettiva e permanente residenza in loco del richiedente evitando quindi la costruzione di opere utilizzate solo pochi giorni all’anno; si propone quindi di specificare, al comma X.3, dopo "un posto auto per ogni unità immobiliare", che "e per comprovata residenza/presenza continuativa presso l’unità immobiliare";

all’art.12, comma XI. Le aree di completamento dovrebbero trovare una più puntuale definizione della capacità edificatoria complessiva distinta per i due nuclei interessati ed in ragione delle diverse peculiarità delle aree coinvolte. Si osserva che sarebbe più opportuno togliere al comma XI.4 il riferimento ai 1200 mc e meglio puntualizzarlo sotto il profilo dimensionale. Inoltre non risulta chiaro se il limite dei 1200 mc è da riferirsi alla capacità edificatoria complessiva degli interventi da intendersi per l’insieme della frazione/nucleo, oppure del singolo areale colorato nell’elaborato "Carta della proposta di zonazione - Particolari in scala catastale delle zone D4, D5, D7. In quest’ultimo caso il limite appare sicuramente eccessivo rispetto alle caratteristiche delle aree considerate.

all’art.12, comma XII. La costruzione di autorimesse andrebbe collegata, oltreché al singolo posto auto per unità immobiliare, anche alla effettiva e permanente residenza in loco del richiedente evitando quindi la costruzione di opere utilizzate solo pochi giorni all’anno; si propone quindi di specificare, al comma XII.5, dopo "un posto auto per ogni unità immobiliare", che "e per comprovata residenza/presenza continuativa presso l’unità immobiliare";

all’art.13, comma VIII. Alla lettera d) del comma VIII.1 si propone di indicare nello studio morfologico-paesaggistico anche la predisposizione di fotosimulazioni rispetto ai contesti descritti nel medesimo articolo;

all’art.13, comma VIII.1. Alla lettera g) del comma VIII.1 ridefinire la soglia dei mc realizzabili in rapporto alle osservazioni più sopra riportate all’art.12, comma XI.

all’art.13, comma VIII.1. Alla lettera h) la definizione dei piani fuori terra realizzabili andrebbe meglio commisurata ai caratteri ambientali delle stesse zone di completamento: due piani fuori terra, più il sottotetto, comportano edifici fuori terra superiori agli otto metri, altezza che in alcune situazioni si giudica eccessiva e fuori scala rispetto ai caratteri ambientali e architettonici dell’edificazione tradizionale.

Capo III Norme Programmatiche.

In ragione delle stesse rilevanze del Piano Direttore sull’iperpascolamento caprino ed ovino, quali fattori di rischio e di disturbo in aree cacuminali e comunque di quota, apparirebbe opportuno introdurre tra gli indirizzi di gestione del Capo III un articolo specificatamente dedicato alle attività di allevamento e gestione dei pascoli.

Art.18 Servizi infrastrutturali. Al fine di meglio indirizzare le attività culturali e di ricerca sulle tradizioni, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti, si propone di individuare tra le tipologie di servizio interne e/o limitrofe al parco quella dell’Ecomuseo, da localizzare congiuntamente ad uno studio di fattibilità e partecipazione diretta alla gestione delle stesse popolazioni interessate.

Art.19. Risorse Culturali ed economiche. Si propone, alla fine dell’articolo, l’aggiunta di un comma (comma III) che espliciti il ruolo di cooperazione e partecipazione del Parco alla definizione delle aree contigue, di cui all’art.32 della legge 394/91, ed i relativi piani, ai fini di una più pregnante integrazione delle politiche di sviluppo economico del parco e di quelle delle aree limitrofe.

Art.20.Turismo. Al comma I si propone di richiamare, tra gli obiettivi della gestione turistica il rispetto dei principi e delle modalità di comportamento definiti dalla Carta di Lanzarote per il Turismo Sostenibile.

Art.22. Monitoraggio. Al comma II, per quanto concerne gli ambiti di controllo si propone di togliere, al terzo trattino, il riferimento al comprensorio, istituto non più collegabile alle dinamiche ivi citate (economiche, ecc.) e sostituirlo con "aree omogenee del parco".

 

Con osservanza

Dott.ssa Amelia Alberti

Presidente Circolo Verbano

20/02/00

Via San Giulio 15, 28040 Lesa (NO) fr. Comnago

Tel/fax/segr 0322/76888 0335/5457273

E-mail: lambient@internetpiu.com Sito web: www.verbania.com/legambiente