Nella foto: La costa lungo la quale
si inerpicherà la strada di arroccamento

LA STRADA DI VOGOGNA AL TAR
Ricorso contro il sindaco di Vogogna,
Enrico Borghi, per una strada a enorme
impatto ambientale e dispendio economico.
 
15.02.04
AI SIGG. GIORNALISTI
 

E' stato notificato nei giorni scorsi al sindaco di Vogogna (piccolo comune in provincia del Verbano Cusio Ossola, in Valle Ossola), Enrico Borghi, presidente dell'Uncem, il ricorso al Tar Piemonte, presentato dal Circolo Verbano di Legambiente, con il quale si chiede al Tribunale amministrativo regionale di annullare, previa sospensiva, la delibera di giunta n. 75 Reg. Delib. in data 05.12.2003, che, riconoscendone la compatibilità ambientale, dava via libera ai lavori di costruzione della cosiddetta "strada di arroccamento alle cave ‘righeira’, ‘mott’, ‘paradiso’ e ‘cremosina’".

Come è stato ampiamente dibattuto nei mesi scorsi anche sui giornali locali, la strada così pervicamente voluta dall'Amministrazione Comunale, per la quale aveva ottenuto i finanziamenti del Patto Territoriale, si inerpicherà su una parete montuosa quasi verticale, sorretta da muraglioni di cemento armato, sopra alle case del paese, con quarantatrè tornanti, per circa sette chilometri di lunghezza e quattro di larghezza, per una spesa sottostimata di circa 2,5 ML di euro, al fine di riattivare quattro cave di beola di proprietà comunale, dismesse da mezzo secolo per esaurimento del materiale. Nessuna concessione di cava è stata peraltro ancora richiesta agli uffici provinciali competenti. La strada correrebbe in un territorio prospiciente al fiume Toce, intercettando sorgenti e corsi d'acqua, circondato per tre lati dal contiguo Parco Nazionale (wilderness) ValGrande, la cui Presidenza non è neppure stata informata dell'iniziativa. Il percorso attraversa terreni gravati di uso civico, che soltanto con malizia si è lasciato intendere che venissero "sospesi", come da richiesta effettuata alla Regione Piemonte, invece che modificati definitivamente, come di fatto, con relativo depauperamento del demanio. Il principale argomento prodotto dallo Studio legale Sicher, che ha steso il ricorso, è però quello che attiene alla mancata applicazione della LR 40/98, art. 2, 4 e 6, nei quali si precisa che, se un progetto da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale è composto da più parti, esso deve essere sottoposto unitariamente ad un'unica procedura di VIA. Il Comune di Vogogna, che ha organizzato e portato a termine in senso favorevole a se stesso una procedura di VIA comunale per la strada, non si era però rivolto alla Provincia per iniziare un'analoga procedura provinciale, obbligatoria, per l'apertura delle cave, né tanto meno aveva fatto l'unica cosa giusta da fare, e cioè il congiungimento in un'unica procedura di VIA provinciale delle due opere, come appunto previsto dagli articoli di legge citati sopra. Si ricorda che questi e gli altri argomenti erano stati sottoposti all'Amministrazione comunale di Vogogna come Osservazioni durante la procedura di VIA, senza che neppure si ottenesse il minimo riscontro. Ci si augura che il Tar Piemonte intervenga, per evitare la costruzione di un'opera di enorme impatto ambientale e di inutile dispendio di denaro pubblico, della quale non si è proprio capito il senso e la necessità.

 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PIEMONTE

Ricorso con istanza di sospensiva

Proposto da

LEGAMBIENTE - CIRCOLO VERBANO, circolo locale di Legambiente con personalità giuridica propria, aderente ed organo dell’associazione ambientalista riconosciuta con D.M. 20 Febbraio 1987 ai sensi dell’art. 13 L. 8 Luglio 1986 n. 349, in persona del Presidente pro tempore, D.ssa Amelia Alberti, con sede in Verbania, Via alle Fabbriche 8, codice fiscale 93018040035, e domicilio eletto in Torino, Via Duchessa Jolanda n. 7 (studio avv.Pittaluga), difesa dall’avvocato Francesco Sicher di Arona giusta delega rilasciata a margine,

ricorrente  contro

COMUNE DI VOGOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, sedente in Via Nazionale 61/b, Vogogna, codice fiscale 00421740036

Convenuto per l'annullamento, previa sospensione

della Delibera della Giunta Municipale del Comune di Vogogna n. 75 Reg. Delib. in data 05.12.2003 (all. 1) avente ad oggetto "Patto Territoriale del Verbano Cusio Ossola – Approvazione Progetto Esecutivo della viabilità di arroccamento per la riattivazione delle cave ‘righeira’, ‘mott’, ‘paradiso’ e ‘cremosina’",mai notificata alla ricorrente, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Vogogna il 16.12.2003, e dichiarata esecutiva - ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 – in data 05.12.2003, successivamente pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 52 del 23.12.2003 nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e connessi al procedimento, con particolare riferimento all’intera procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Comunale iniziatasi il 12.05.2003 col deposito presso l’ufficio segreteria del Comune di Vogogna (sede dell’organo tecnico di cui all’art. 7 L.R. 40/98) degli elaborati progettuali redatti in forma esecutiva e relativi all’intervento di realizzazione viabilità di arroccamento per la riattivazione delle predette cave.

FATTO

In data 13.11.1999, la Giunta Municipale del Comune di Vogogna approvava un progetto preliminare per la realizzazione di lavori di costruzione di una strada di arroccamento per raggiungere quattro siti di cava di sua proprietà, da tempo inattivi, localizzati nel territorio del medesimo Comune e meglio conosciuti come ‘righeira’, ‘mott’, ‘paradiso’ e ‘cremosina’, gli stessi anticamente utilizzati per l’estrazione di litotipi di gneiss tabulare (beola grigia) e gneiss muscovitico (beola bianca) con lo scopo dichiarato di "pervenire ad una efficace ed utile valorizzazione del bacino estrattivo…con indubbie positive ricadute di carattere finanziario, economico e sociale per il Comune e per il territorio – e per provvedere alla sistemazione dei siti che, nello stato di fatto, vengono a costituire un incombente pericolo per tutto il centro abitato posto a valle degli stessi".

Il progetto prevede che tale strada sia realizzata a ridosso del Parco Naturale della Valgrande (all. 2 e 3), area di eccezionale ed inestimabile valore ambientale, paesistico, storico e naturalistico che deve la sua esistenza proprio grazie alla particolarissima conformazione del suo territorio che, nei secoli, ha potuto godere di uno splendido e totale isolamento, e che verrebbe irrimediabilmente minacciata dalla realizzazione di un manufatto stradale delle caratteristiche di quello nei voti del Comune di Vogogna, proprio sul suo limitare.

Già in data 28.07.1998, peraltro, la Giunta Municipale del Comune di Vogogna aveva approvato la proposta progettuale denominata "Futura" per la creazione di una filiera lapidea e la realizzazione di un Centro Servizi, da finanziarsi con il contributo del Ministero Attività Produttive attraverso il patto Territoriale della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Con l’intervenuto deposito degli elaborati progettuali redatti in forma "definitiva" in data 19.02.2003, presso l’ufficio segreteria del Comune di Vogogna aveva dunque inizio la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera - fase di verifica – obbligatoria ai sensi e per gli effetti della L. R. Piemonte 40/98.

Per questo motivo, il giorno 08.04.2003, si teneva una prima Conferenza dei Servizi in sede Istruttoria alla quale partecipavano i seguenti Enti:

- Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. Verbania;

- Corpo Forestale dello Stato;

- Arpa, Dipartimento del VCO;

- Provincia del VCO – 7° Settore – Servizio Assetto Idrogeologico;

- Comune di Vogogna ed Amministrazione Comunale di Vogogna;

- Provincia del VCO – Ufficio Patti Territoriali;

La ASL 14 del VCO e la Regione Piemonte – Settore Gestione Beni Ambientali facevano pervenire i loro pareri mentre alla predetta CdS non partecipavano, benché invitati, i seguenti enti:

- Regione Piemonte – Usi Civici

- Comunità Montana Valle Ossola

Nella predetta sede veniva quindi espresso parere favorevole alla sottoposizione alla sola VIA – Fase di Valutazione, ai sensi della citata L.R. 40/98; fase che, come già detto, prendeva inizio col deposito presso l’ufficio segreteria del comune di Vogogna degli elaborati progettuali redatti in forma esecutiva, in data 12.05.2003.

A fronte di ciò, si perveniva alla convocazione di una nuova Conferenza dei Servizi in data 26.06.2003 (all. 4), nel corso della quale la Regione Piemonte – Settore Gestione Beni Ambientali, faceva pervenire la nota Prot. 13507/19/19.20 nella quale:

- "viste le caratteristiche di pregio dei luoghi interessati dagli interventi in oggetto…"

-"considerato che il primo tratto della viabilità di accesso presenta criticità, dal punto dell’inserimento paesistico ambientale…che comportano una significativa trasformazione della percezione visiva dei luoghi, consolidata nel tempo"

- "considerata l’entità degli interventi di trasformazione di superfici boschive connessi alla realizzazione dell’opera viaria"

"data la presenza nei territori circostanti di nuclei abitati ed edifici di particolare pregio storico-architettonico e paesistico-ambientale"

…si indicava la necessità di acquisire varia documentazione integrativa e, per questo motivo, la Conferenza dei Servizi veniva riconvocata per la successiva data del 22.09.2003.

* § *

Nel frattempo, l’Odierna Istante inviava al Sindaco di Vogogna una missiva in data 26.06.2003 (all. 4) nella quale, tra l’altro, si argomentava che:

1. - "trattasi di strada di arroccamento della lunghezza complessiva di oltre 7 km. che supera un dislivello di circa 650 m., segnato da ben 43 tornanti, della larghezza di circa 4 metri, con muri di contenimento massicci di massi di cava legati da calcestruzzo che determineranno un gravissimo impatto visivo sulla costa della montagna, attualmente coperta da manto boschivo, visibile da decine di chilometri di distanza (così come confermato nelle note degli stessi progettisti..), con misure per mitigare l’impatto visivo assolutamente irrisorie";

2. - "per la costruzione della strada si abbatteranno più di 14.000 (quattordicimila) alberi di alto fusto, con un depauperamento boschivo che non potrà in alcun modo essere compensato da eventuali vantaggi di altro tipo, pur essendo ben nota la funzione primaria della vegetazione sulla montagna, indispensabile per trattenere e moderare l’acqua piovana e conseguentemente frenare la discesa del terreno e dei sassi";

3. - "la strada si inerpica a ridosso di case di abitazione per circa 150 persone, con grave penalizzazione per la popolazione residente, sia prima che durante che dopo l’intervento (per rumori, scuotimenti, polveri, inquinamento atmosferico, sonoro ed ambientale)";

4. - "la spesa per la realizzazione della strada prevista in euro 2.614.204,82 non appare affatto adeguata per un’opera del tipo di quella in progetto";

5. - "la necessità della strada viene motivata in modo del tutto contraddittorio e poco chiaro, da una parte evidenziandosi l’"utilizzo agro-silvo-pastorale" e dall’altro parlandosi di "riattivazione delle cave" di proprietà comunale", comunque dismesse da decine di anni in quanto non ritenute più redditizie e questo senza che sia mai stata inserita una corretta ed esauriente valutazione del presunto utile che la "riattivazione" potrebbe comportare, anzi, nonostante negli atti vi siano numerosi accenni ad una "anticonomicità" dell’intera operazione;

6. - "l’esistenza, su parte dei terreni interessati dal progetto, di usi civici e la scelta di utilizzare non la procedura di liquidazione degli stessi, bensì di ricorrere alla procedura amministrativa di autorizzazione al cambio di destinazione d’uso decennale - di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 10 del 10.03.1997 – sottolinea la palese contraddizione tra quanto il contenuto e gli obiettivi della citata Circolare (che dispone che la concessione" rechi un reale beneficio economico alla popolazione ovvero che l’utilizzazione del fondo abbia fini agro-silvo-pastorali" fermo restando che "l’uso da parte del concessionario non deve determinare un depauperamento dell’area concessa, sotto il profilo ambientale" e che "i terreni di uso civico non persono la loro qualità di demanio civico ed alla fine della concessione tornano in uso alla collettività") con la manifestata finalità di utilizzo dei citati terreni per realizzare una strada, che permetta la riattivazione delle cave, nonché gli effetti che un’opera del genere potrà avere sull’area oggetto di (mutamento d’uso e di) concessione: vale a dire un’inevitabile, permamente ed irreversibile trasformazione della zona in questione, sotto il profilo ambientale, con conseguente, assoluta, impossibilità di ripristino – a fine concessione – dell’area de qua e di sua restituzione allo statu quo ante.

* § *

Nonostante tutte le sopra richiamate, precise e puntuali argomentazioni, né il Sindaco di Vogogna, né la CdS, davano segno di averne tenuta qualcuna nel pur minimo conto e la procedura proseguiva nel suo iter, con la richiamata convocazione per il 31.07.03 e quindi, dopo la richiesta di sospensione da parte del Proponente, per il successivo 22.09.2003 all’esito della quale – nonostante tutte le carenze già evidenziate già nelle precedenti riunioni e nonostante il parere sostanzialmente sfavorevole, o comunque mancante, da parte di Enti ed Istituzioni fondamentali per una regolare, corretta e quindi legittima Valutazione di Impatto Ambientale (ad. es. la Regione Piemonte – Settore Gestione Beni Ambientali oppure il Parco Naturale Val Grande..) il tutto testimoniato dalla documentazione allegata al verbale della riunione (all. 6) – l’Organo Tecnico della VIAC esprimeva parere favorevole.

La Giunta Municipale del Comune di Vogogna adottava quindi il provvedimento oggi impugnato, con il quale, tra le altre cose, deliberava:

a) - di concludere la procedura di VIA, dichiarando con il presente atto la compatibilità ambientale delle opere…- omissis - ..;

b) - di dare atto del fatto che i costi dell’intervento, nel suo complesso, ammonteranno dunque ad euro 2.988.715,80 ….- omissis –

c) - di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

* § *

A fronte di tutto quanto sopra, nonché delle contestuali e/o ulteriori richieste di chiarimenti, informazioni e documenti inoltrate da parte di Legambiente – Circolo Verbano a vari enti ed istituzioni interessati alla cosa, tra cui l’Ente Parco Valgrande, il Comune di Vogogna, la Regione Piemonte – Usi civici, la Provincia del VCO, emergeva che:

1. - l’Ente Parco della Valgrande non è mai stato messo al corrente del problema, per cui non ha mai espresso pareri in merito (all. 7);

2. - la Provincia del VCO – Servizio Attività estrattive – affermava che le cave in oggetto sono inattive né possiede documenti sulle stesse (all. 8);

3. - la Regione Piemonte – Settore VIA, ancora in data 06.10.2003, riteneva come un evento del tutto ipotetico la riattivazione delle cave, sottolineando come non fosse in corso né in procinto di inziare un procedimento teso alla autorizzazione per lo sfruttamento delle cave stesse (all. 9);

4. - la Regione Piemonte – Usi Civici aveva concesso autorizzazione al mutamento d’uso temporaneo con l’intesa che l’area, al termine o al decadere del periodo autorizzato "dovrà dal punto di vista ambientale essere restituita nelle condizioni originali …. con rimozione dell’opera e sopperendo agli eventuali danni arrecati".

La predetta autorizzazione è comunque intervenuta solamente in data 27.11.2003 (all. 10) quindi "al di fuori della Conferenza dei Servizi" e di fatto dopo la conclusione della Fase valutativa della procedura di VIAC.

* § *

I provvedimenti impugnati sono quindi in tutta evidenza illegittimi e debbono essere annullati per i seguenti

MOTIVI

PRIMO: Incompetenza / Violazione di Legge in relazione al comb. disp. degli artt. 2, 4 e 6 L. R. Piemonte 40/98 - Mancata sottoposizione del progetto complessivo, relativo all’insieme delle opere e degli interventi necessari, alla procedura di VIA da parte della Provincia del VCO

La Legge Regionale del Piemonte n. 40/98 in tema di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" al suo articolo 4, comma 5° prevede che "qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2, e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie o ancora preveda un’opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all’insieme delle opere e degli interventi necessari". Detta norma, letta in combinato con quanto dettato dagli artt. 2 e 6 della medesima L.R. Piemonte 40/98, rende manifesta la circostanza che in Piemonte, quando si vogliano realizzare opere che ricadono sotto PIU’ procedure di VIA (comunale, provinciale, regionale), NON si eseguono diverse Valutazioni di Impatto Ambientale, una per ciascun ambito, bensì deve necessariamente ed obbligatoriamente darsi corso ad un’unica VIA da parte dell’Ente Territoriale Sovraordinato (la Regione, per opere che riguardino Provincia e Regione, la Provincia per opere che riguardino Comune e Provincia…).

Nel caso che ci occupa, dunque, dal momento che trattasi di un’opera espressamente finalizzata all’attivazione di cave, attivazione che, a sua volta, necessita di una procedura di VIA provinciale, l’INTERO PROGETTO nel suo complesso (e quindi anche la parte relativa alla viabilità di arroccamento) avrebbe dovuto essere sottoposto ad una procedura di VIA promossa dalla Provincia del VCO e non dal Comune di Vogogna.

Ne consegue l’assoluta illegittimità – per INCOMPETENZA - di tutti gli atti ed i provvedimenti assunti nell’ambito di tale procedura, non ultima, l’impugnata Delibera della G.M. del Comune di Vogogna n. 75 del 05.12.2003.

SECONDO: Violazione di Legge in relazione alla mancata applicazione del comb. disp. dei commi 2, lett. a, 3, 6 e 7 dell’art. 12 L. R. Piemonte 40/98 - Intervenuta espressione del giudizio di compatibilità ambientale da parte dell’Autorità Competente al di fuori dei termini previsti dalla medesima L.R. Piemonte 40/98

Quand’anche la procedura di VIA in concreto seguita ed effettuata, in relazione alla valutazione di impatto ambientale dell’opera costituita dalla viabilità di arroccamento per la riattivazione delle Cave ‘righeira’, ‘mott’, ‘paradiso’ e ‘cremosina’, fosse da ritenersi legittima, sotto il profilo della sua competenza, resta il fatto che detta procedura avrebbe dovuto concludersi necessariamente con la declaratoria di compatibilità ambientale entro il 150 ° giorno dall’intervenuto deposito degli elaborati progettuali, redatti in forma esecutiva, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Vogogna, avvenuto il 12.05.2003, così come attestato nel verbale della C.d.S. in data 26.06.2003.

A fronte di ciò, va fissato nel giorno 09.10.2003,il termine ultimo entro il quale avrebbe dovuto essere dichiarata la conclusione della procedura di VIA comunale (sempre ammesso e non concesso che il Comune fosse competente ad effettuarla).

Ed anche a voler considerare come applicabile l’ulteriore termine di 90 gg. dalla data di avvenuta trasmissione della documentazione integrativa di cui all’art. 12, comma 6, L.R. Piemonte 40/98, resta il fatto che, affinché la normativa abbia un senso, tale documentazione integrativa deve essere necessariamente depositata entro il termine di 150 gg., stabilito per la conclusione della procedura di VIA nel suo complesso. Tanto è vero che il medesimo comma, al suo ultimo periodo, sanziona con l’improcedibilità della domanda il comportamento del proponente che non ottemperi alle richiesta di integrazioni (evidentemente nel termine di 150 gg. dall’inizio di tutta la procedura……). Deroghe a tale principio possono invero solo rinvenirsi nel disposto dell’art. 12, comma 4, laddove si afferma che un eventuale prolungamento della fase di valutazione, sino ad un massimo di sessanta giorni, può essere disposto dall’autorità competente "con atto motivato" e solo in presenza di accertamenti ed indagini di particolare complessità.

Nel caso di specie, risulta agli atti che tanto il Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte che il Settore VII della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Protezione Civile, Risorse Idriche, Assetto Idrogeologico ed Attività Estrattiva, hanno richiesto al Proponente la trasmissione ed il deposito di documentazione integrativa.

Risulta ancora che la documentazione voluta dalla Provincia e dalla Regione è stata consegnata, incompleta, al più tardi in data 25.07.2003 ma in seguito non è mai stata completata.

A fronte di ciò non avrebbe mai dovuto essere pronunciato alcun giudizio di compatibilità ambientale ed il Proponente avrebbe dovuto avviare la procedura di cui al comma 7 dell’art. 12 L. 40/98.

Ma anche a tutto voler concedere, e dunque a voler considerare completa la documentazione integrativa richiesta da Provincia e Regione e depositata il 25.07.2003, il termine massimo immaginabile e più favorevole al Preponente ex art. 12 comma 6 della L. 40/98 sarebbe il 25.10.2003.

Ed è entro questo giorno che l’autorità competente avrebbe dovuto pronunciarsi: vale a dire il Comune di Vogogna per il tramite della sua G.M. e non certo l’Organo Tecnico della VIAC né, tantomeno, la C.d.S.

Il giudizio espresso dalla G.M. di Vogogna e contenuto nella Delibera 75/03 del giorno 05.12.2003 è dunque pervenuto inesorabilmente fuori termine.

TERZO: Violazione di Legge in relazione alla mancata applicazione del comb. disp. artt. 13, L. R. Piemonte 40/98, e 14 bis L. 241/90 - Mancata acquisizione – prima o durante la Conferenza dei Servizi - della necessaria autorizzazione al temporaneo mutamento di destinazione d’uso di terreni soggetti ad uso civico, da parte della Regione Piemonte, ente istituzionalmente preposto alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed alla salute dei cittadini.

La G.M. del Comune di Vogogna ha assunto la deliberazione n. 75 del 05.12.2003 dando atto che "è intervenuta espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale espresso in sede di Conferenza dei Servizi in data 22.09.2003" ma anche che "i competenti uffici regionali hanno provveduto ad autorizzare il mutamento temporaneo dei terreni gravati da servitù di uso civico con determinazione n. 1153 del 27.11.2003".

A fronte di ciò, e del chiaro disposto dell’art. 13 della L.R. Piemonte n. 40/98, ove si dispone che l’autorità competente indice una conferenza dei servizi per "l’acquisizione delle autorizzazioni, nulla osta, pareri ed altri atti di analoga natura", appare evidente che il giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla C.d.S. del 22.09.2003 e la Delibera 75 della G.M. del Comune di Vogogna sono illegittimi in quanto il primo è stato espresso SENZA che fosse intervenuta la necessaria autorizzazione della Regione Piemonte Usi Civici.

Né il contrario può essere desunto da quanto affermato nel verbale della riunione della C.d.S. del 26.06.2003, laddove si afferma che "si considera acquisito l’assenso della Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza".

Invero, alla luce del 2° comma, art. 14 bis della L. 241/90, così come sostituito dall’art. 10 della L. 340/00, "nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte".

E’ dunque in sede di C.d.S. e non altrove che debbono essere necessariamente assunte le autorizzazioni, i pareri e quant’altro di competenza delle amministrazioni preposte (come è il caso della Regione Piemonte – Usi Civici) alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute.

L’autorizzazione al mutamento temporaneo della destinazione dei terreni in oggetto, in quanto gravati da usi civici, avrebbe dovuto dunque pervenire entro la data ultima del 22.09.2003, giorno in cui si è tenuta la riunione conclusiva della conferenza dei servizi - fase di valutazione – e nel quale si è espresso il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, e non con la determinazione n. 1153, di due mesi più vecchia.

Ne consegue la nullità della procedura di VIAC e quindi della Delibera 75 del 2003 della G.M. di Vogogna.

QUARTO: Eccesso di potere per sviamento di interesse pubblico in relazione alla autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d’uso di terreni soggetti ad usi civici – Mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte pubblicata sul BURP n. 10 del 12.03.1997 ed avente ad oggetto "Esercizio e funzioni riguardanti gli usi civici".

Un ulteriore motivo di impugnazione della procedura di VIAC, e della conseguente Delibera 75/03 della G.M. di Vogogna, risiede nell’intervenuta violazione da parte del Comune di Vogogna delle inequivoche prescrizioni contenute nellla Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in tema di usi civici, pubblicata sul BURP n. 10 del 12.03.1997.

In tale provvedimento vengono invero indicati esplicitamente quelli che sono e devono essere i presupposti ed i criteri cui attenersi, qualora si intenda richiedere alla Regione Piemonte l’autorizzazione alla concessione in via amministrativa di terreni di uso civico.

Ed invero, detta Circolare dispone che l’autorizzazione può essere richiesta unicamente, laddove si preveda che tale concessione "rechi un reale beneficio economico alla popolazione" ovvero che l’utilizzazione dei fondi "abbia fini agro-silvo-pastorali".

Nel caso che ci occupa, appare di immediata ed evidente comprensione che non sussista affatto il secondo dei citati presupposti.

Benchè nel corso della fase di VIAC e nel testo della Delibera oggi impugnata si parli anche di utilizzo della strada a fini "agro-silvo- pastorali" appare di tutta evidenza come dette affermazioni siano unicamente "di stile" e che non vi sia alcun reale e concreto interesse e volontà in tale senso. Basta invero leggere il progetto ove mai si fa riferimento al recupero dell’area per detti fini, né vengono evidenziati fondi a ciò destinati.

Al contrario, il Comune di Vogogna è stato chiarissimo nell’evidenziare gli intenti che lo agitano, e che sottendono alla richiesta di mutamento, benché temporaneo, della destinazione ad uso civico dei terreni interessati dal progetto della viabilità di arroccamento: vale a dire il riattivare le cave di proprietà comunale ‘righiera’, ‘mott’, ‘paradiso’ e ‘cremosina’.

Né può certo dirsi, con tutta la migliore buona volontà, che tale fine rientri tra quelli "agro-silvo-pastorali" di cui alla Circolare Ghigo: non fosse altro perché, nel corso delle varie riunioni della C.d.S., è emerso senza ombra di dubbio (al punto di essere apertamente confermato perfino dalla Guardia Forestale) che, per realizzare la predetta opera, verranno sacrificati oltre 14.000 alberi (sic!!), tra cui molti di alto fusto.

Al contempo, appare di tutta evidenza anche come, dalle C.d.S., non sia mai emerso in alcun modo che la popolazione di Vogogna potrà ritrarre"un reale beneficio economico" dal progettato mutamento d’uso dei terreni di uso civico.

Anzi, al di là delle generiche quanto fumose rese dal Sindaco in data 26.06.2003, e delle dichiarazioni d’intenti di cui alle premesse della Delibera oggi impugnata, emerge documentalmente proprio il contrario: vale a dire che la tanto sbandierata riattivazione delle Cave di proprietà comunale (alla quale il Comune di Vogogna ha espressamente finalizzato tutta l’opera e dalla quale si pretende di ricavarne "un ritorno economico" sul quale "non vi sono dubbi") è ben al di là da venire, così come affermato – senza tanti giri di parole – sia dalla Regione Piemonte, Settore Sistema Informativo Ambientale e Valutazione Impatto Ambientale, nella succitata nota del 06.10.2003, sia dalla Provincia del VCO, nella già richiamata lettera del 20.01.2004.

Va comunque ed altresì sottolineato come la medesima Circolare fissi in maniera inequivocabile non solo il principio che l’uso temporaneamente concesso NON deve determinare un "depauperamento" dal punto di vista ambientale ma anche il principio in base al quale il mutamento d’uso deve essere temporaneo e limitato giacché "i terreni di uso civico non perdono la loro qualità di demanio civico ed al fine della concessione tornano in uso alla collettività", così che deve essere comunque previsto e presentato un "progetto di ripristino dello stato ambientale".

Ci si domanda, e si domanda con forza all’Ill.mo T.A.R. Piemonte, che cosa ci sia di più definitivo ed irreversibile di una strada di arroccamento larga 4 metri sul fianco di una montagna, oltretutto realizzata su di uno sviluppo di 43 tornanti, per complessivi 7 km.!

Non è difficile immaginare che, non fosse altro per l’impressionante suo costo di realizzazione (sottostimato….), la strada in oggetto non sarà mai più smantellata e l’area in questione non tornerà mai più lo stessa.

Quanto di più lontano e contraddittorio rispetto alla filosofia che, nel 1997, ha animato la Circolare del Presidente della Giunta Regionale Piemontese, ispirata al prevalente interesse pubblico a che eventuali aree di uso civico rimangano sostanzialmente salvaguardate anche qualora si possano ipotizzare loro diverse utilizzazioni, sempre e comunque temporanee e suscettibili di riconversione e di ripristino.

Per tutto quanto sopra, dunque, e quand’anche l’Ill.mo T.A.R. del Piemonte dovesse ritenere legittima l’intervenuta autorizzazione al mutamento temporaneo della destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico al di fuori e successivamente alla conclusione dell’ultima riunione della C.d.S., cosa alla quale ci si rifiuta di credere, resterebbe pur sempre il fatto che tale autorizzazione è stata emanata in una situazione di aperto contrasto con quelle che sono le direttive del massimo organo amministrativo e politico regionale.

* § *

sulla richiesta di sospensiva

i predetti profili evidenziano, ad avviso di questa Difesa, come – nel caso in esame – sussistano tutti i presupposti per una pronuncia di sospensiva tanto in ordine al fumus bonis juris quanto al periculum in mora .

Con riferimento al primo aspetto, si ritiene esser stata data piena ed esauriente documentazione prova della fondatezza dell’odierno ricorso e dell’esistenza del buon diritto della Ricorrente a veder annullati tutti gli atti oggi impugnati, giacchè non paiono esservi dubbi circa l’avvenuta violazione delle norme regionali in tema di VIA da parte del Comune di Vogogna e dell’evidente interesse di cui è portatrice Legambiente a che la procedura di valutazione dell’impatto ambientale di opere della rilevanza e profonda incidenza territoriale ed ambientale come quella in programma venga posta in essere nei modi e tempi di Legge.

Al riguardo, si ritiene che i motivi che consigliano la presente richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati siano già stati tutti ampiamente illustrati e possano comunque ricavarsi agevolmente da quanto sopra argomentato e descritto.

Con riguardo al secondo aspetto è di immediata e facile comprensione l’irreparabile danno ambientale che, non solo il territorio del Comune di Vogogna, ma l’intera Val d’Ossola con tutti i suoi abitanti, subirebbero, qualora l’Ill.mo T.A.R. del Piemonte non decidesse di sospendere la immediata esecutività degli atti impugnati, non fosse altro per la palese irreversibilità delle opere che stanno per essere intraprese e che finiranno per andare ad incidere in maniera irreparabile e definitiva sull’intero ecosistema ossolano, oltre che, in maniera vieppiù diretta e penetrante, nei confronti di una delle zone più pregiate ed incontaminate dal punto di vista naturalistico ed ambientale di tutta Italia e, probabilmente, di tutta Europa, vale a dire il Parco della Valgrande.

Danno ambientale che finirà per avere sicure ricadute e riflessi negativi anche da un punto di vista economico per l’intera collettività, visto e considerato che l’eventuale degrado di quelle aree, grazie al più che probabile incremento di afflusso da parte di gitanti, turisti e campeggiatori, che conseguirà alla realizzazione della strada, comporterà maggiori oneri e costi di manutenzione, pulizia, rispristino, servizio antincendi e così via, per inevitabile facilitazione dell’ingresso alla Valle stessa, finora saggiamente preservata dall’aggressione dell’uomo, delle automobili, dell’inquinamento.

Senza contare i gravissimi disagi cui la popolazione residente andrà incontro dal momento che enormi automezzi pesanti cominceranno a salire e scendere la costa della montagna, infinite volte al giorno, per portare via i materiali di risulta, con il loro strascico di polveri, rumori e pericolo per la circolazione, dal momento che inizieranno a brillare le mine, a muoversi gli escavatori, distruggendo per sempre la tranquillità e l’amenità dei luoghi.

* § *

Tutto ciò premesso, l’Associazione ricorrente, ut supra difesa e rappresentata

CHIEDE

L’annullamento dei provvedimenti impugnati e di ogni altro loro connesso, presupposto e conseguente, previa la loro sospensione in via cautelativa e d’urgenza.

Con favore di spese di giudizio.

Allega documenti come da lista.

Ai fini della legge 488 fdel 23.12.99 e s.m.i. si dichiara che il presente procedimento è esente da bollo e contributo unificato in quanto parte ricorrente - in quanto associazione non lucrativa (ONLUS) è assoggettata alla disciplina di cui al D.Lgs. 460 del 4.12.97, art. 17, nella parte in cui aggiunge l’art. 27 bis alla tabella allegata al D.P.R. 642/72

Arona – Torino

Avv. Francesco Sicher

Avv. Maurizio Pittaluga