Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il TRIBUNALE DI VERBANIA

 

DENUNZIA ESPOSTO

(con richiesta di sequestro ex art. 322 c.p.p.)

 

 

La sottoscritta d.ssa Amelia ALBERTI, Presidente di LEGAMBIENTE - CIRCOLO VERBANO - associazione onlus di volontariato - con sede Verbania Pallanza, Via Tacchini n. 17, Palazzo Viani Visconti, insieme con l’avv. Francesco Sicher,

 

ESPONE

 

Da molto tempo e con ampia eco sui mezzi di informazione e nelle sedi istituzionali, l’associazione da me rappresentata, insieme ad una larga fascia della cittadinanza verbanese, svolge un’attività di sensibilizzazione e tutela ambientale nei confronti delle aziende verbanesi ACETATI s.p.a. ed ITALPET s.p.a.

 

In tale contesto si è venuti a conoscenza del fatto che la ACETATI effettua scarichi a lago, anche per conto di ITALPET, con autorizzazione rilasciata con D.G.P. 398 del 29.08.96, scaduta in data 29.08.00. - Un’integrazione di tale autorizzazione, rilasciata con D.G.P. 55 del 4.02.97 è scaduta in data 4.02.01.

 

La società ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione in data 16.11.99, ad oggi non rilasciato.

 

Fatti e procedure sono indicati con precisione nelle allegate note 5.12.01 (prot.17344/8°) e 10.12.01 (prot.40586/8°) del Settore Tutela Ambiente della Provincia di Verbania, da cui si evince:

 

 

- che vengono scaricati a lago reflui per circa 60/80 mc/ora, miscelati con acque di raffreddamento prelevate dal sottosuolo, utilizzate una sola volta in un circuito proprio riservato ad esse, per 1500 mc/ora, di fatto diluendo i reflui stessi

 

- che lo scarico NON rispetta i limiti di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., tenuto conto che nel calcolo dei rapporti di diluizione per la verifica del rispetto dei limiti tabellari (tab. 3 dell’All. 5, "scarico in acque superficiali") la diluizione derivante da reflui da raffreddamento non può essere ammessa. (vedi art. 28, commi 4 e 5 D.Lgs. 152/99 e Cass. Pen. Sez. III, 19 Gennaio 1994, n. 2247, Cass.pen. Sez. III, 1° Ottobre 1988, n. 13344 e molte altre, tutte interpretative in senso univoco degli artt. 9 L. 319/76 e 28 D.Lgs. 152/99)

 

- che ACETATI tratta anche i reflui di ITALPET (soggetto giuridico terzo e distinto), in contrasto con il citato D.Lgs.152/99 che vieta la depurazione di privati "conto terzi", ma ha istituito la figura dei "consorzi" del tutto estranea alla fattispecie delle due aziende verbanesi, ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 152/99.

 

- che le quantità di COD scaricate a lago ammontano a 1250 tonnellate/anno, cioè, solo per gli scarichi organici, pari a quelle di una città di 25.000 abitanti, con l’aggravante che nel caso di Acetati si tratta di scarichi di tipo chimico e quindi meno biodegradabili di quelli civili o anche non biodegradabili.

 

- che le concentrazioni di COD scaricate a lago, così come degli altri parametri analizzati, rientrano nei limiti tabellari (v. ad es. l’analisi prodotta nell’all. 1) soltanto grazie all’estrema diluizione (fattore 19,7) dei reflui.

 

- che esiste all’interno dell’azienda un depuratore chimico-fisico di modeste dimensioni e che l’azienda ha assunto impegno verbale con la Provincia a costruire un depuratore chimico-fisico adeguato entro i prossimi 24 mesi, nel frattempo continuando a scaricare nel lago i reflui di cui sopra.

 

- che esiste altresì uno scarico "di emergenza" nel fiume San Bernardino, che, contrariamente alla occasionalità cui farebbe pensare, scarica sistematicamente (cioè 120/150 volte all’anno) e quindi deve considerarsi come scarico a tutti gli effetti soggetto al regime di competenza. Si rammenta in punto che la giurisprudenza ha costantemente ritenuto come sanzionabile qualsiasi scarico derivante da una condotta dolosa o colposa nella gestione e manutenzione di un depuratore; nel caso che interessa gli elementi quantomeno colposi sono di alta evidenza, laddove è prevista strutturalmente la presenza di uno scarico di emergenza (che non dovrebbe esistere ex se) ed un suo funzionamento pressoché abituale.

 

- che dallo scarico finale a lago vengono emessi circa 70/80 Kg/anno di CLOROFORMIO (CHCl3), contro il limite legale di 30 Kg./anno (tabella 3/A - allegato 5 D.Lgs. 152/99)

 

Tutto questo, a prima vista, potrebbe costituire fatto illecito solo sotto il profilo amministrativo, punito con le sanzioni amministrative di cui all’art.54, comma 3, D.lgs. 152/99, se non fosse che la stessa ACETATI, con nota 31.07.97 che si allega, (e con la quale comunque si riconoscono notevoli problemi tecnici ed operativi relativi agli scarichi) ha comunicato un’analisi da cui si evince la presenza negli scarichi (con concentrazione pari a 0,4 mg/l, per un totale di circa 5 tonn/anno) di FORMALDEIDE (HCHO), reagente chimico tossico stoccato in azienda in quantitativo di 9,5 tonnellate e utilizzato (forse) come catalizzatore nella produzione di Acetato di cellulosa. La presenza costante e continuativa di Formaldeide negli scarichi risulta - per quanto si sa, e per quanto può essere documentato con l’acquisizione del dato presso i competenti uffici provinciali - anche da analisi effettuate in sede pubblica per conto di SPV, recentemente. Con sottolineatura del fatto che il dato rilevato di concentrazione negli scarichi tiene conto anche della illegittima diluizione derivata dai reflui di raffreddamento; senza di questa si giunge ad un dato 19,7 volte superiore e quindi 7,9 volte superiore al limite tabellare (pari a 1 mg/l).

 

La Formaldeide risulta essere (v. all. 5) sostanza classificata come "di probabile effetto cancerogeno umano" (fonte IARC = Gruppo 2A). (Overall evaluation: Formaldeyde is probably carcinogenic to humans; traduzione dall’inglese: "Valutazione finale: la Formaldeide è probabilmente cancerogena per gli uomini").

Il che ne implica la ricomprensione tra le sostanze pericolose di cui all’art. 59, comma 4° del D.Lgs.152/99, tabelle 3/A e 5 , con gli effetti penali previsti dalla norma stessa.

 

Lo stesso vale per il Cloroformio (v. all. 6), sostanza classificata in modo analogo alla Formaldeide (fonte IARC = Gruppo 2B). (Overall evaluation: Chloroform is possibly carcinogenic to humans). Il Cloroformio non compare tra i reagenti stoccati in azienda ed è possibile che si formi come sottoprodotto indesiderato nella fase di depurazione dei reflui.

 

Art. 59, comma 4° citato :"chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli artt. 33, comma 1, e 34, comma 3, è punito con l’arresto fino a due anni. "

 

 

Art. 28, comma 5°: "...non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al comma 4°, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti del presente decreto."

 

Tutto ciò premesso si allegano:

 

1) nota 31.07.97 Acetati/Provincia VCO e tabella allegata

2) nota Provincia VCO/ Acetati ed altri del 5.06.01.

3) nota Provincia VCO/ Acetati del 10.12.01

4) Nota LEGAMBIENTE-Circolo Verbano del 25.08.01

5) schede tecniche su Formaleide

6) schede tecniche su Cloroformio

7) copia HOME PAGE del sito Toxnet

 

E, nell’interesse generale della salute pubblica della comunità, sussistendo i presupposti di cui all’art. 321 c.p.p., atteso che la libera disponibilità dello scarico a parte dell’azienda conduce oggi ad aggravare e protrarre le conseguenze del reato, che si ritiene certamente sussistente quanto a quello già citato, salvo esaminare la possibile sussistenza di altri, ivi compresi la contravvenzione di cui all’art.674 c.p. ed il reato di disastro colposo di cui agli artt. 449 e 451 c.p.

 

SI CHIEDE

 

Che codesta Procura della Repubblica voglia chiedere al Giudice delle Indagini Preliminari il sequestro preventivo dello scarico medesimo.

 

Chiede di essere informata in caso di richiesta di archiviazione nonché di essere informata nella veste di parte offesa in caso di effettuazione di atti d’indagine che implichino contraddittorio tra le parti.

 

Con osservanza.

 

 

Verbania, 12 Marzo 2002

 

 

D.ssa Amelia Alberti Avv. Francesco Sicher