Nella foto: La valle Ossola da Fomarco
sopra Pieve Vergonte
 
ALTRE DUE OSSERVAZIONI AL PTP
La compatibilità ambientale del Piano
1.11.03

ALL’ASS.RE PROV.LE ALLA PIANIFICAZIONE TERR.LE

Oggetto: PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE. ESCLUSIONE VIA. OSSERVAZIONE.

Con riferimento al Piano Territoriale Provinciale in fase di pubblicazione e di osservazioni nel pubblico interesse, faccio notare quanto segue.

(Relazioni tematiche. Conclusione).

Si ritiene che il Piano Territoriale di Coordinamento sia studiato ed organizzato

sulla base di analisi di compatibilità ambientale in coerenza con il quadro

normativo comunitario, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali. Si

perseguono all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento, secondo le

direttive regionali, i fini di tutela, salvaguardia, ma anche di miglioramento della

qualità dell'ambiente e della vita.

Così si esprime il PTP, promuovendosi come Strumento "studiato e organizzato sulla base di analisi di compatibilità ambientale". Tanto da concedersi il privilegio di escludere dalla procedura di VIA alcune opere, come previsto dall’art. 20 c. 5 della LR 40/98. Prima di contestare la decisione assunta, analizziamo i passi salienti, in cui le evidenziazioni sono nostre.

(Relazione di Piano. Lo sviluppo delle attività estrattive)

La conformazione e la dislocazione dei numerosi siti destinati all’estrazione di

materiale lapideo induce la necessità di definire una linea di sviluppo unitario,

coerente sia con l’attività storica sia con la possibile interferenza visuale e

paesaggistica.

Occorre, quindi, procedere con una doppia valutazione, che si svolga sia

nell’ambito della valorizzazione dei bacini estrattivi migliori tenendo altresì conto

delle ricadute ambientali. In particolare, devono essere sviluppati al meglio quei

giacimenti che offrono la possibilità di ottenere i materiali più pregiati e che

permettano di potenziare l’intera filiera produttiva col taglio ed anche, in certi casi,

con la lavorazione finale.

La carenza di scelte pianificatorie generali ha sinora provocato, in questo campo,

alcuni casi di evidente problematicità, i quali hanno prodotto un generale senso di

diffidenza anche verso le realtà più compatibili e più pregevoli.

Con le nuove decisioni assunte dal PTP si delimitano alcune zone, che

comprendono cave già in corso di coltivazione ed i terreni vicini, entro cui sarà più

semplice ottenere nuove autorizzazioni estrattive. In tali areali sono già state

verificate le condizioni di accettabilità ambientale e paesaggistica, con la

conseguenza di rendere superflua la Valutazione di Impatto Ambientale durante la

fase di rilascio di nuove autorizzazioni estrattive.

La sintesi dei risultati si sostanzia nella definizione delle zone di possibile sviluppo, dove sarà possibile rinnovare le concessioni d’estrazione e incrementare le aree di coltivo con la certezza del risultato finale.

Nella definizione cartografica degli areali sono stati evidenziati come tali solo

gruppi di cave per i quali non esistono particolari problemi di compromissione

paesaggistica. In questa fase non sono state considerate cave singole che

potranno invece essere oggetto di eguale normativa, previa valutazione puntuale

da parte della Provincia, qualora sussistessero le medesime condizioni e vengano

segnalate dalle Amministrazioni comunali durante la fase di raccolta delle

osservazioni e dei pareri.

Il PTP ricorda la necessità di elaborare il Piano delle Attività Estrattive Provinciale,

che la Provincia si impegna a realizzare nel più breve tempo possibile, nel quale

verranno tra l’altro esplicitate e formalizzate le procedure necessarie per il

maggiore snellimento possibile in ordine al rilascio delle autorizzazione di

sfruttamento dei giacimenti.

(Relazioni tematiche. Esclusione automatica dalle procedure di

V.I.A.)

L'art. 20, comma 5, altresì stabilisce che "i piani e i programmi studiati ed

organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere

condizioni di esclusione automatica della procedura di VIA di progetti di cui agli

allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette".

In base alle analisi sviluppate nella fase istruttoria del Piano Territoriale

Provinciale, si ritiene importante, per la continuità storico-culturale della Provincia,

per motivi paesaggistici e per motivi di ricaduta economica, mantenere l’attività di

escavazione in alcune parti della Provincia.

Per altri areali si è convenuto che l’impatto visivo sul paesaggio, unito alla scarsa

qualità del materiale e alla mancanza di "filiera" siano valide motivazioni per

negare all’areale una vera vocazione estrattiva.

Ciò non significa in alcun modo negare diritti già acquisiti o negare la possibilità di

nuove cave. Semplicemente la procedura VIA verrà perfezionata ad hoc, così da

meglio recepire puntualmente la vocazione del territorio e la compatibilità dello

stesso ad attività estrattiva.

Per questi motivi, la Provincia prevede di eliminare in modo totale la procedura di

VIA per le cave con materiale estratto inferiore a 500.000 mc/a e con superficie

inferiore a 20 ha che ricadono all’interno degli areali di progetto per lo sviluppo

relazioni tematiche dell’attività estrattiva. Questo sempre che le cave stesse non ricadano in area protetta.

Per le cave aventi pari dimensioni ma esterne agli areali di progetto, si indica una

nuova procedura VIA nelle N.T.A. del Piano Territoriale.

Il percorso è lineare: si afferma che il PTP è costruito sulla base di analisi ambientali (in generale; in particolare si fa riferimento a studi preliminari non allegati, dai quali emergerebbe il trascurabile impatto ambientale di alcuni areali di cava) e si conclude che non occorre, per questi areali, la procedura di VIA per avere nuove concessioni. Si avverte, qui come altrove, sgradevole odore di pressione politica sui progettisti, per evitare lo scoglio costituito dalla procedura provinciale di VIA. Diverso sarebbe il discorso, se il PTP fosse davvero già per parte sua così attento, cauto e vincolante, da costituire uno sbarramento preliminare per qualunque speculatore intenzionato a sfruttare il territorio.

Si chiede di conservare la procedura di VIA per tutti i casi previsti dalla LR 40/98.

Si coglie l’occasione, anzi, per suggerire di aggiungere all’elenco dei progetti da sottoporre a VIA anche altre opere impattanti non previste, come ad es. le elisuperfici e i campi da golf.


ALL’ASS.RE PROV.LE ALLA PIANIFICAZIONE TERR.LE

Oggetto: PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE. OSSERVAZIONE AI SENSI DELLA LR 40/98, ART. 20 (COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI).

Con riferimento al Piano Territoriale Provinciale in fase di pubblicazione e di osservazioni nel pubblico interesse, faccio notare quanto segue.

La LR 40/98 all’art. 20 prevede che gli strumenti di programmazione e pianificazione debbano essere studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. Ciò significa che tutti gli obiettivi altri ed eventuali devono dimostrarsi ambientalmente compatibili, oppure non possono essere perseguiti. L’analisi deve valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano su una serie di elementi, che potrebbero essere soggetti a pressione ambientale, e le autorità preposte all’adozione e all’approvazione devono tenerne conto.

Nel fascicolo "Relazioni tematiche" è contenuta la "Bozza di analisi di compatibilità ambientale" (perché bozza?), in cui si fanno grandi, e ovviamente condivise, dichiarazioni di principio, citando anche gli obiettivi delle Agende21. La Bozza si conclude con il paragrafo in qualche modo riassuntivo "Gli obiettivi generali del piano", che riporto qui sotto. Ad ogni obiettivo segue una considerazione, che fa riferimento al fascicolo "Norme tecniche di attuazione" (nel quale ogni indicazione è contrassegnata da una sigla: Pv prescrizione vincolante, Pa prescrizione vincolante con adeguamento, D direttiva non vincolante, I indirizzo discrezionale).

5.8.1.2 Gli obiettivi generali del Piano

Obiettivo del Piano Territoriale Provinciale è quello di affrontare in modo non

episodico il complesso delle questioni che concretamente e quotidianamente si

pongono nella gestione del territorio.

Questo ha portato alla redazione di strategie e obiettivi riportati in seguito.

Il Piano Territoriale Provinciale:

1. Incoraggia il recupero, il riuso e la ristrutturazione del patrimonio edilizio

esistente, anche mediante interventi di sostituzione e di ampliamento,

purché rispettosi dell’architettura tradizionale.

La questione è trattata all’art. 9 (I, D).

2. Indica per ogni Comune le percentuali incrementative della attuale capacità

insediativa che potrà essere prevista su aree di espansione; per alcuni comuni

essa potrà essere incrementata sulla base di 10 abitanti ogni posto letto

alberghiero; per altri potrà essere incrementata sulla base di 10 abitanti ogni 100

m2 di S.l.p. per standard aggiuntivo; non sono previsti limiti all’incremento di

capacità residenziale effettuata per mezzo di trasformazioni dell’attuale sostanza

edificata, compreso il riuso di siti postindustriali.

La questione è trattata all’art. 10 (I, Pa).

3. Censisce le aree industriali dimesse esistenti e ne sollecita il riutilizzo, quando

inglobate nel tessuto residenziale cittadino, promuovendone l’inserimento in

idonee aree industriali anche di nuovo impianto, esterne al nucleo edificato,

attrezzate e dotate delle necessarie infrastrutture

La questione è trattata all’art. 11 (I, D).

4. Ritiene necessario confermare l’utilizzazione agricola dei suoli limitrofi alla Toce,

preservandone l’unitarietà ed escludendo altre funzioni, così da creare un corridoio

ecologico che segua l’asta fluviale dal Verbano sino alla Bassa Formazza.

La questione è trattata all’art. 14 (I, Pv, Pa).

5. Interviene, quando il frazionamento della proprietà immobiliare comporta la

sostanziale impossibilità di recupero di complessi edificati, sollecitando il ricorso al

comparto edilizio, con acquisizione coattiva degli immobili e successivo

conferimento a soggetti interessati al recupero, che potrà avvenire anche

attraverso la stipula di contratti pluriennali d’affitto da concordarsi a fronte di un

prestabilito capitolato d’oneri necessari per il completo recupero dei fabbricati.

La questione è trattata all’art. 15 (Pv).

6. Individua come obiettivo il recupero dell’architettura popolare, che dovrà essere

perseguito mantenendo e riutilizzando tutti gli edifici che posseggono

caratteristiche costruttive tradizionali e, riconoscendo il proprio ruolo di

coordinamento, accerta la necessità di fornire un indirizzo unitario che viene

proposto mediante il rilascio di alcune bozze di regolamento.

La questione è trattata all’art. 17 (D).

7. Individua diverse aree che, nel loro complesso, costituiscono un sistema

ambientale e paesaggistico da tutelare mediante un insieme sistematico di

prescrizioni ed esclusioni alla trasformazione dei suoli, mentre non interferisce

sulla gestione delle aree e sui soggetti a cui tale responsabilità è conferita.

La questione non è trattata nelle NTA.

8. Ritiene che le aree caratterizzate dalla migliore accessibilità possano venire

compromesse dall’insediamento di grandi complessi commerciali e

conseguentemente ritiene di doversi esprimere puntualmente per ogni nuova

previsione insediativa.

La questione è trattata all’art. 19 (I, Pv).

9. Considera l’attività estrattiva come una risorsa storica e imprescindibile e

conseguentemente intende preservarla pur nel rispetto della valenze

paesaggistiche interferenti; individua alcuni areali, non compresi tra i Poli Estrattivi

individuati dal D.P.E.A., dove l’attività estrattiva non comporta eccessivi problemi

di compromissione paesaggistica e conseguentemente può trovare più facilmente

la disponibilità di nuove aree di coltivazione.

La questione è trattata all’art. 21 (I, Pv D).

10. Ritiene l’utilizzo idroelettrico dei salti di quota idraulici auspicabile, in quanto fonte

pulita di energia elettrica, ma crede che debba essere inserito nel contesto

paesaggistico e ambientale, così da non provocare effetti negativi maggiori del

beneficio prodotto; i Comuni sono tenuti a valutare, all’interno del proprio territorio,

le zone oggettivamente e paesaggisticamente compatibili con tale utilizzo,

determinando altresì i corsi d’acqua esclusi e stabilendo le condizioni costruttive

delle opere di prelievo.Favorisce l’uso idropotabile della risorsa idrica.

La questione è trattata all’art. 22 (I, D).

11. Stabilisce che i progetti per la costruzione o la manutenzione di linee elettriche ad

alta tensione debbano essere sottoposti alla Provincia; i Comuni sono tenuti a

prevedere nei Regolamenti Edilizi norme specifiche che prevedano la

realizzazione interrata delle nuove linee elettriche a media e a bassa tensione,

nonché delle condutture telefoniche e l’interramento anche in caso di

manutenzione, almeno per il tratto oggetto di sistemazione.

La questione è trattata all’art. 23 (I, Pv, Pa, D).

12. Volendo valorizzare l’identità culturale e ambientale rappresentata dal proprio

territorio, ritiene opportuno evidenziare ai visitatori l’ingresso nei luoghi significativi,

nonché l’accesso o l’attraversamento di ambiti caratteristici.6

La questione è trattata all’art. 24 (I, D, Pa).

Come si evince dall’elenco, le questioni evidenziate come peculiari sono poche e non le più importanti. Manca, ad esempio, ogni riferimento alla questione dei rifiuti, delle grandi linee di trasporto, alla tutela delle acque, della fauna selvatica, dell’aria, del suolo, del sottosuolo, alle opere attive e passive di difesa dai dissesti idrogeologici. Le decisioni assunte dal piano nelle NTA sono poco vincolanti per gli enti titolari di pianificazione sottordinata (oltreché in non pochi casi da noi già contestate con osservazioni puntuali). Si osserva qui come nell’elenco (ma non dalle NTA, art. 20) manchi la questione della Aree di tutela (I, Pv), che peraltro non vanno, come numerosità, oltre a quelle previste dalle leggi vigenti e dalle leggi istitutive dei parchi, tranne che nel caso di Vogogna (dove è contemporaneamente in discussione un’opera molto impattante, che ne cancellerebbe il motivo di esistere).

La LR 40/98 impone che il PTP sia dimostrato ecosostenibile. Andando ad esaminare l’elenco prodotto, osserviamo che molti punti riguardano la conservazione o il recupero della tradizionale architettura locale, questione interessante, che condividiamo appieno, rispetto alla quale il ritardo con cui si interviene può essere stato fatale. Importantissimo e totalmente condivisibile il punto che riguarda la limitazione di uso del suolo vergine, anche se ormai la situazione è talmente compromessa da essere forse irrimediabile (nel frattempo un numero spropositato di Varianti strutturali comunali con ben diverso indirizzo è stato pubblicato ed è in attesa di approvazione). Condivisibile, anche se debole nella sua espressione, il punto sulla delocalizzazione delle industrie e sulla loro concentrazione in aree attrezzate. Inaccettabile la sudditanza alla lobby dei cavatori e a quella degli speculatori idroelettrici.

Non si può quindi affermare, con queste premesse, che il piano sia fondato sulla compatibilità ambientale.

D’altronde la LR 56/77, all’art.4 c.4, prescrive che "Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi". Ebbene, il PTP non offre quadro di riferimento e di indirizzo (se non su punti secondari e irrilevanti, spesso non in linea con la compatibilità ambientale) né per il Piano dei trasporti (in formazione), né per il Piano energetico (in formazione), né per il Piano di tutela delle acque (in formazione), né per il Piano idrogeologico (in formazione), né tiene conto del Piano dei rifiuti (in attesa di approvazione). Non solo il PTP non offre quadro di riferimento ai Piani settoriali, ma soprattutto non offre un quadro di riferimento che tenga conto della loro compatibilità ambientale.

In conclusione, si osserva che il Piano Territoriale Provinciale, nonostante i pronunciamenti di principio, non corrisponde ai dettati dell’art. 20 della LR 40/98 e quindi non può essere approvato.

Dott.ssa Amelia Alberti

Presidente Circolo Verbano di Legambiente

28/10/2003