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REGOLAMENTO INTERNO LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

 Approvato dal Consiglio Direttivo nella Riunione del 22 febbraio 2002 Delibera n. 15/02

 TITOLO I – I SOGGETTI

CAPO I – LA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Articolo 1 – Scopi e attività della Lega Nazionale Pallacanestro

[1] La Lega Nazionale Pallacanestro, in seguito chiamata per brevità Lega, è l’associazione di tutte le Società affiliate alla F.I.P. che partecipano ai campionati nazionali non professionistici.

[2] La Lega agisce nell'ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme della F.I.P., godendo di autonomia organizzativa ed amministrativa.

[3] La Lega rappresenta le società affiliate nei rapporti con la F.I.P. e le altre Leghe.

[4] La Lega esercita il potere disciplinare e sanzionatorio nei confronti delle società associate in caso di loro inadempienza agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti o dalle deliberazioni della Lega, o da qualsiasi accordo concluso dalla Lega con terzi.

[5] La Lega può gestire, anche economicamente, siti Internet o testate giornalistiche, o analoghi mezzi di comunicazione, per la divulgazione e l’informazione relativa ai campionati nazionali a carattere non regionale ed alla Coppa Italia di Lega, senza ingerenza nelle analoghe iniziative assunte dalle società associate.

[6] La Lega può gestire e sfruttare anche economicamente eventuali propri diritti di immagine, radiotelevisivi, elettronici e promopubblicitari, senza ingerenze in analoghe iniziative assunte dalle società associate.

[6] La Lega può collaborare con altri Organismi che hanno come finalità lo sviluppo dello sport :

a) elaborando progetti comuni;

b) fornendo servizi, mezzi e personale.

CAPO II – LE SOCIETA’

Articolo 2 – Ammissione alla Lega Nazionale Pallacanestro

[1] La partecipazione ad uno dei campionati nazionali maschili, non professionistici, è il titolo automatico per ottenere l'ammissione alla Lega.

[2] Le società, all’atto della prima iscrizione ad un campionato non professionistico a carattere nazionale, debbono fare istanza di iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Federale nel rispetto dell’art. 52 dello Statuto F.I.P.. L’iscrizione dovrà essere formalizzata con la presentazione di una specifica domanda di ammissione redatta su modulo inviato dalla Lega alle società che devono effettuare la prima iscrizione.

Articolo 3 – Esclusione

[1] Fermo restando il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 52 dello Statuto F.I.P., le società affiliate sono escluse dalla Lega:

  1. per scioglimento della società;

  2. per promozione a campionati professionistici;

  3. per retrocessione ai campionati regionali;

  4. per delibera del Consiglio Federale nei casi previsti dai Regolamenti federali.

Articolo 4 – Comunicazioni con le società

[1] Tutte le società devono essere munite di almeno una postazione telefax idonea a ricevere ventiquattro ore al giorno e di un indirizzo e-mail. Numero di telefax ed indirizzo di posta elettronica , ed ogni eventuale variazione degli stessi, devono essere comunicati alla Lega.

[2] Salvo diversa prescrizione, tutte le comunicazioni o notifiche della Lega alle società sono validamente effettuate mediante telefax o e-mail, in mancanza di tempestiva contestazione, entro ventiquattro ore, circa la ricezione e la leggibilità della trasmissione.

[3] Le comunicazioni da parte delle società alla Lega sono validamente effettuate mediante telefax o e-mail, subordinatamente all’avvenuta spedizione dell'originale a mezzo raccomandata ed alla indicazione degli estremi della spedizione stessa, nonché alla mancata contestazione, entro ventiquattro ore, circa la ricezione e la leggibilità della trasmissione.

Articolo 5 – Obblighi delle società

[1] Le società associate alla Lega devono:

  1. rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni della Lega, nonché tutti gli obblighi derivanti;

  2. rispettare gli obblighi assunti nei confronti delle altre società associate e nei confronti della F.I.P..;

  3. rispettare, per quanto di propria pertinenza, gli accordi intervenuti tra la Lega e terzi e comunque collaborare, ove sia previsto, al loro buon esito;

  4. evitare qualsiasi comportamento di propri dirigenti, tecnici, giocatori, collaboratori che possa arrecare discredito o pregiudizio alla Lega, alla F.I.P., al campionato o ad altre associate;

  5. fornire una liberatoria alla Lega per l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali che potranno essere trattati per fini istituzionali.

TITOLO II – LA STRUTTURA

CAPO I – LE ASSEMBLEE

Articolo 6 - L'Assemblea Generale delle Società ordinaria e straordinaria

[1] L'Assemblea generale, regolarmente convocata e costituita, cui partecipano tutte le società che fanno parte della Lega, rappresenta la totalità delle società e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutte le società, ancorchè assenti o dissenzienti.

[2] L'Assemblea delibera solo ed esclusivamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

[3] Le società sono rappresentate in Assemblea dal Presidente che può delegare in sua vece un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della società, regolarmente in carica e munito di specifica delega rilasciata dal Presidente della società o da un Dirigente autorizzato alla firma. Le società affiliate possono, altresì, farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un loro delegato.

Tali deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare all’Assemblea appartenenti allo stesso campionato. Ciascuna società potrà rilasciare deleghe con le seguenti regole per ogni campionato:

serie B di eccellenza ogni società può rappresentare una sola società oltre la propria;

serie B ogni società può rappresentare tre società oltre la propria;

serie C ogni società può rappresentare sette società oltre la propria.

Articolo 7 - L'Assemblea dei Delegati

[1] L'Assemblea dei Delegati, regolarmente convocata e costituita, cui partecipano i Delegati eletti per l’intero quadriennio olimpico esprime la volontà di tutte le società e le sue deliberazioni impegnano tutte le società aderenti all’osservanza delle deliberazioni assunte.

[2] L'Assemblea delibera solo ed esclusivamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

[3] I Delegati non hanno diritto ad alcun compenso, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico, nei limiti fissati dall’apposito regolamento.

Articolo 8 – Presidenza delle Assemblee

[1] Le Assemblee Generali ordinaria o straordinaria e l’Assemblea dei Delegati sono presiedute dal Presidente della Lega o, in sua assenza, dal Vice Presidente, che designa un segretario e, qualora si debba procedere a votazioni a scrutinio segreto, due scrutatori.

[2] Spettano al Presidente dell'Assemblea la direzione dei lavori assembleari e la determinazione delle modalità procedurali compresa la limitazione di tempo per gli interventi, la scelta del metodo di votazione nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 9.

Articolo 9 – Modalità di votazione

[1] Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale.

[2] Le votazioni su mozioni di fiducia o di sfiducia debbono avvenire per appello nominale.

[3] Le votazioni per le elezioni dei Delegati e per l’elezione alle cariche di Lega debbono avvenire a scrutinio segreto. Il voto è espresso mediante indicazione, su apposite schede, del nominativo della o delle persone che si intendono eleggere.

[4] Ogni società aderente alla Lega ha diritto ad un voto. Allo scopo di garantire l'equità di partecipazione e l'uguaglianza dei diritti dei settori componenti la Lega (di cui all'articolo 14), sono attribuiti alle società dei diversi campionati partecipanti all’Assemblea Generale, ordinaria e/o straordinaria, voti con valenze differenziate in modo da rispettare il principio dell'assegnazione di un uguale numero complessivo di voti ai diversi campionati. Il C.D. in base al numero delle società partecipanti ai campionati nazionali delibera il numero delle valenze differenziate per ogni settore.

Articolo 10 – Validità delle deliberazioni

[1] Le Assemblee, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto della Lega, di norma deliberano a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi le astensioni nel numero dei voti espressi.

Articolo 11 – Verbali

[1] I verbali delle Assemblee, firmati dal Presidente della Lega e dal Segretario dell'Assemblea, sono depositati agli atti della Lega.

[2] I verbali depositati presso la sede della Lega sono a disposizione delle società che ne possono richiedere copia ed estratti.

Articolo 12 – Candidature

[1] Ogni singola Associazione sportiva può proporre le seguenti candidature:

­ n. 1 Presidente;

­ n. 1 Consigliere per il proprio campionato;

- n. 1 Componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13 – Decadenza dalle cariche e sostituzione

[1] Il singolo Consigliere decade dalla carica qualora la società di appartenenza non faccia più parte della Lega a norma del precedente articolo 3, o vengano meno i requisiti che lo avevano reso eleggibile. A norma dell’articolo 15 dello Statuto della Lega.

[2] In caso di vacanza delle cariche, la sostituzione ­ con i primi dei non eletti ­ dei componenti decaduti o dimissionari, avviene automaticamente con delibera del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di candidati, la sostituzione avverrà con apposita Assemblea, tra i Delegati eletti appartenenti al campionato di cui era espressione il componente decaduto o dimissionario, che eleggerà il proprio rappresentante.

Articolo 14 – Composizione della Lega Nazionale Pallacanestro

[1] Le società affiliate alla Lega sono organizzate in settori, uno per ognuno dei campionati nazionali.

Articolo 15 – Le Assemblee dei Settori

[1] Le Assemblee dei Settori della Lega, come previsti all’articolo 14, possono essere convocate dal Presidente o dai rappresentanti del settore regolarmente eletti in seno al Consiglio Direttivo.

[2] Le Assemblee dei settori, cui partecipano solo le società del medesimo settore di appartenenza, si pronunziano, senza specifiche formalità ed a maggioranza dei partecipanti, sulle proposte relative ai rapporti ed interessi collettivi o comuni alle società facenti parte del rispettivo settore, da sottoporre all’eventuale esame del Consiglio Direttivo tramite i propri rappresentanti.

[3] Sono presiedute dal Presidente di Lega o da uno dei Consiglieri eletti del settore, da lui delegato.

Articolo 16 – Elezione dei rappresentanti

[1] Ogni settore elegge i propri rappresentanti, secondo le modalità previste dallo Statuto della Lega ed esamina i problemi e le questioni attinenti ai propri campionati, in apposite assemblee regolamentate secondo le norme previste dall'articolo 15.

[2] I Consiglieri, rappresentanti ciascun Settore della Lega, non hanno diritto ad alcun compenso, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico, nei limiti fissati dall’apposito regolamento.

Articolo 17 - Incompatibilità

[1] La carica di Delegato è incompatibile con qualsiasi carica di Lega.

[2] La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica od incarico di Lega.

Articolo 18 - Verbali e delibere

[1] Le riunioni degli organi di Lega constano di appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, depositati gli atti e di cui le società hanno diritto di prendere visione e di trarre copia.

[2] Le delibere del Consiglio Direttivo di Lega, dotate di una numerazione progressiva annuale, sono depositate in Lega. Copia delle stesse dovrà essere inviata alla Segreteria Generale della F.I.P..

TITOLO III – GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I – GESTIONE DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Articolo 19 – Contributi

[1] Le spese e gli oneri relativi alla gestione della Lega sono a carico delle società che ne fanno parte e del contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo e ratificato dal Consiglio Federale.

Articolo 20 - Esercizi annuali

[1] La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali che hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Articolo 21 - Indennità di mora

[1] Il mancato o ritardato versamento nei termini indicati dal Consiglio Direttivo, a qualsiasi causa dovuto, comporta l'applicazione di una indennità di mora fissata nel dieci per cento della dovuta.

Articolo 22 – Gestione delle entrate

[1] Le entrate di cui allo Statuto della Lega sono destinate innanzitutto alla copertura del costo complessivo dei servizi resi, anche indirettamente, dalla Lega alle proprie associate.

Articolo 23 – Garanzia finanziaria

[1] Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'importo e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie cui è subordinata l'ammissione ai campionati.

[2] La garanzia finanziaria consiste in una fidejussione bancaria di importo annuale fisso, differenziato a seconda del settore di appartenenza.

[3] Su tale garanzia la Lega può operare immediatamente e senza specifiche formalità per il pagamento dei debiti delle società verso la Lega.

[4] La garanzia finanziaria, in caso di utilizzo, dovrà essere automaticamente reintegrata entro i sessanta giorni successivi, pena il pagamento dell’indennità di mora prevista all’articolo 22. Il Presidente, per giustificati motivi, può prorogare di trenta giorni il termine del reintegro della garanzia finanziaria.

[5] In assenza della garanzia finanziaria la società non potrà essere ammessa al campionato e su indicazione della Lega verrà proposta la sua esclusione al Consiglio Federale.

Articolo 24 - Criteri di gestione economica e finanziaria

[1] In aggiunta alle garanzie di cui all'articolo precedente, il Consiglio Direttivo può stabilire, a carico delle società, obblighi di carattere economico e finanziario, come ad esempio la creazione di fondi o riserve.

Articolo 25 - Impegni finanziari verso la F.I.P.

[1] Per la partecipazione ai campionati nazionali, le società debbono corrispondere alla Fip, nella misura, nei modi e nei termini da essa stabiliti :

  1. le tasse federali: affiliazione, iscrizione al campionato, tasse gara, tesseramento;

  2. le multe erogate dagli organi di giustizia sportiva, e le somme inerenti a reclami, ricorsi, rinuncia a gare e commutazioni pene;

  3. quant'altro eventualmente stabilito dal Consiglio Federale della F.I.P. in accordo con la Lega.

TITOLO IV – GESTIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – MARCHI DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Articolo 26 – Marchi della Lega Nazionale Pallacanestro

[1] Il Consiglio Direttivo delibera l'adozione del marchi di Lega.

[2] L'uso dei marchi di Lega è finalizzato ad esternare l'appartenenza, provenienza, organizzazione, produzione o sponsorizzazione della Lega relativamente a beni, servizi o manifestazioni, in tutte le occasioni in cui ciò si riveli necessario od opportuno.

[3] La Lega è esclusivo titolare di marchi di Lega.

[4] L'uso di tali marchi spetta in via principale alla Lega. Alle società associate ne è consentito l'uso in occasione di manifestazioni organizzate e promosse dalla Lega.

[5] Il Consiglio Direttivo disciplina con opportuna normativa condizioni e modalità di uso dei marchi di Lega da parte delle società.

[6] Ogni uso improprio, o comunque difforme dalla prescrizioni del Consiglio Direttivo, dei marchi da parte delle società costituisce infrazione disciplinare che sarà punita nei modi e nelle forme decise dal Consiglio Direttivo.

CAPO II – INTERNET

Articolo 27 – Sito della Lega Nazionale Pallacanestro

[1] Il Consiglio Direttivo delibera la creazione del sito della Lega.

[2] La gestione del sito della Lega è finalizzato ad informare le Società e gli addetti ai lavori relativamente all’attività svolta.

[3] La Lega è esclusivo titolare del sito della Lega.

[4] La gestione del sito spetta in via principale alla Lega. Alle società associate è consentita la consultazione e l’inserimento di alcuni dati.

[5] Il Consiglio Direttivo disciplina con opportuna normativa condizioni e modalità di consultazione e inserimento da parte delle società.

[6] Ogni uso improprio, o comunque difforme dalla prescrizioni del Consiglio Direttivo, del sito da parte delle società costituisce infrazione disciplinare che sarà punita nei modi e nelle forme decise dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – GESTIONE SPORTIVA

CAPO I – ATTIVITA’ SPORTIVA DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Articolo 28 - Durata dell'anno sportivo

[1] L'anno sportivo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno successivo.

Articolo 29 – Ordinamento e formula dei campionati e di altre manifestazioni

[1] La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula dei campionati nazionali nonché la determinazione dei numeri delle promozioni e delle retrocessioni delle squadre nei diversi campionati di competenza. La proposta dovrà essere sottoposta all'approvazione ed alla ratifica del Consiglio Federale della F.I.P..

[2] La formula ed il numero delle promozioni e retrocessioni, approvati e ratificati dal Consiglio Federale, salvo casi eccezionali, dovranno restare immutati nel corso del quadriennio olimpico.

[3] La Lega è competente a proporre l'ordinamento e la formula di altre manifestazioni. La proposta dovrà essere sottoposta all'approvazione ed alla ratifica del Consiglio Federale della F.I.P..

Articolo 30 – Calendario e organizzazione dei campionati e di altre manifestazioni

[1] La formulazione del calendario e l'organizzazione dei campionati è competenza della F.I.P. salvo espressa delega concessa dal Consiglio Federale della F.I.P.. La Lega su richiesta della F.I.P. o ove sia previsto dai Regolamenti federali può offrire il proprio supporto.

[2] La formulazione del calendario e l'organizzazione di altre manifestazioni è competenza della F.I.P. salvo espressa delega concessa dal Consiglio Federale della F.I.P.. La Lega su richiesta della F.I.P. o ove sia previsto dai Regolamenti federali può offrire il proprio supporto.

Articolo 31 – Anticipi e posticipi

[1] Il Presidente o il Segretario possono disporre anticipi e/o posticipi connessi alla programmazione delle riprese televisive delle partite, anche nelle ultime due giornate di campionato.

Articolo 32 – Disposizioni organizzative annuali

[1] In armonia con le disposizioni organizzative emanate dalla F.I.P. il Consiglio Direttivo delibera annualmente le norme atte a garantire il più efficace svolgimento dei campionati.

Articolo 33 - Ammissione ai campionati od altre manifestazioni

[1] Per l’ammissione al campionato, oltre a quanto stabilito dai Regolamenti F.I.P. ed a quant'altro previsto dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà emanare, annualmente, per ciascun campionato, requisiti di partecipazione in ordine a:

  1. documentazione relativa allo stato societario;

  2. obblighi organizzativi a carico delle Società;

  3. insussistenza documentata di debiti nei confronti della Lega o della F.I.P., nonché i debiti risultanti da lodi arbitrali;

  4. dotazione obbligatoria per le società;

  5. capienza impianti.

[2] Per l’ammissione alle altre manifestazioni, oltre a quanto stabilito dai Regolamenti F.I.P. ed a quant'altro previsto dal presente Regolamento, il Consiglio Direttivo potrà regolamentare, annualmente, i requisiti di partecipazione.

TITOLO V – NORMA DI RINVIO

CAPO I – NORMA DI RINVIO

Articolo 34 - Norma di rinvio

[1] Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto della Lega ed alle disposizioni federali, in quanto applicabili.  

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