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REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29-30
MAGGIO 1998
AGGIORNATO AL CONSIGLIO FEDERALE DEL 21
GIUGNO 2002
DISPOSIZIONI GENERALI
I - Doveri generali
[1] Le società, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, i tesserati in genere hanno il
dovere di rispettare in ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la
correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo
sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.
II - Regolamenti
[1] Il Regolamento Esecutivo (R.E.) e le proposizioni in deroga allo stesso sono
deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal CONI.
Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata
dalla FIP.
[2] Il Regolamento Esecutivo non può contenere norme contrarie allo Statuto ed al
Regolamento Organico della F.I.P.
III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo
[1] Nell'applicare il Regolamento Esecutivo non si può attribuire alle norme altro senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di
esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.
[2] In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe.
[3] Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti organi di giustizia in presenza
della espressa previsione della relativa infrazione.
[4] La interpretazione autentica del presente regolamento è di competenza della Corte
Federale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto e dell'art. 112 R.O.
IV - Definizioni
[1] Con il termine "società" si definisce qualsiasi Associazione, Società,
Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.
[2] Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera
scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico
documento da parte di un Organo federale, come dirigente , giocatore, allenatore, arbitro,
ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi
Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli organi direttivi di una società,
che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da
qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.
[3] Con il termine "giocatore" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si
tesseri, si sia tesserato per una società affiliata alla FIP, al fine di svolgere
attività agonistica, nel settore maschile o femminile.
[4] Con il termine "presidente di società" si definisce chi abbia, in virtù
dello statuto associativo, la rappresentanza della società.
[5] Con il termine "allenatore" si definisce chiunque appartenga ad una delle
categorie previste dalle norme del C.N.A.
[6] Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle
categorie previste dalle norme C.I.A. per la direzione di una gara.
[7] Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati del C.I.A
abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo
della regola dei 30".
[8] Con il termine "impianto di gioco" si definisce l'intero complesso nel quale
è sito il campo di gioco.
[9] Con il termine "campo di gioco" si definisce l'area destinata al rettangolo
di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo
spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la
superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area
destinata al terreno di gioco.
[10] Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si
definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.
PARTE PRIMA
TESSERAMENTO GIOCATORI
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 Tesseramento federale
[1] Chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per
una società affiliata alla FIP.
[2] Con la firma della richiesta di tesseramento, il giocatore si vincola nei confronti
della società richiedente e della FIP accettando con tale atto le norme statutarie e
regolamentari della FIP e le varie disposizioni da questa emanate.
[3] Nel tesseramento, ogni giocatore deve seguire la procedura e rispettare i limiti
previsti dal presente Regolamento per la categoria di appartenenza, con particolare
riferimento alle norme relative ai giocatori di categoria giovanile ed a quelli
provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero.
[4] Il giocatore può partecipare a gare soltanto per la società per la quale è
tesserato e per i campionati consentiti alla categoria di appartenenza.
[5] Sono previste deroghe per i tornei e per gli incontri amichevoli secondo la norme di
cui alla Parte Seconda - Titolo III.
[6] Il giocatore non tesserato o comunque non in regola con le norme federali non può
disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
[7] Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della
società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari
requisiti.
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva
[1] Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della FIP quali
atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della
tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della FIP
allegato in appendice al presente Regolamento, sottoporsi alle visite mediche,
accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla
pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica, della pallacanestro.
[2] L'idoneita', documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti
autorita' sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'idoneità
alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo ed in assenza od
interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività
di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce
causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.
[3] E' facoltà della FIP richiedere alle società affiliate le documentazioni relative
alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
[4] Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque,
il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione
riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società
della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a
ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere
tempestivamente detta documentazione alla FIP,in originale o fotocopia autenticata, ove
richiesta dalla Federazione.
[5] Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o
esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la
Federazione la richieda.
[6] Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento
Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche,
grave violazione del principio di lealtà e correttezza.
Art. 3 Termini e modalità del tesseramento (delibera n. 402 C.F.
27/11/1999 - delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 - delibera n. 611 C.F. 09/06/2001)
[1] I moduli di tesseramento, sottoscritti dai giocatori e dai presidenti delle rispettive
società, devono pervenire a cura delle società interessate agli Uffici federali
competenti per il tesseramento entro i termini perentori fissati dalla FIP ed
espressamente indicati nel giorno e nell'ora dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI", comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento
della gara, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento. La prova della avvenuta
tempestiva ricezione presso gli Uffici federali competenti fà carico alla società
interessata.
[2] Contestualmente alla presentazione della richiesta di tesseramento deve essere
obbligatoriamente allegata copia del bollettino di versamento della tassa annua prevista
nella normativa del Progetto di incentivazione al reclutamento ed addestramento degli
atleti.
[3] I moduli sono distribuiti dalla FIP, per il tramite dei Comitati Regionali, prima
della fine di ogni anno sportivo.
[4] La data di decorrenza della distribuzione viene resa nota mediante Comunicato
Ufficiale e solo da tale data decorre la possibilità di procedere alla compilazione dei
moduli.
[5] Il modulo deve essere presentato completo in ogni sua parte e con la documentazione
necessaria. Di quanto in esso contenuto si rende formalmente garante il presidente della
società interessata.
[6] Il modulo di tesseramento non può essere né annullato, né sostituito.
[7] La società per la quale il giocatore ha firmato il modulo di tesseramento deve
provvedere a trasmetterlo all'Organo federale competente per il tesseramento.
[8] Le società che acquisiscono il diritto di partecipazione a campionati di categoria
superiore, oltre la data stabilita per il relativo tesseramento, potranno inviare le
richieste di ulteriori tesseramenti entro e non oltre il quinto giorno successivo
all'accettazione formale del ripescaggio comunicata, da parte della società interessata,
all'Organo competente.
[9] Le società che rinunciano ad un campionato nazionale prima del suo inizio devono
provvedere al rinnovo d'autorità presso il competente Comitato Regionale entro dieci
giorni dalla comunicazione della rinuncia. In caso contrario, i giocatori saranno
considerati svincolati.
[10] I giocatori di società rinunciatarie che non si avvalgono di quanto disposto
dall'art. 12 R.E. , rimangono vincolati con la società di appartenenza.
Art. 4 Categorie e qualifiche dei giocatori
[1] I giocatori sono tesserati secondo le seguenti categorie :
a) giocatori di divisione nazionale, quando tesserati per squadre partecipanti a
Campionati Nazionali;
b) giocatori di divisione regionale, quando tesserati per squadre partecipanti a
Campionati Regionali o Provinciali.
[2] In base all'età i giocatori si suddividono altresì in:
c) giocatori seniores;
d) giocatori di categoria giovanile con le relative conseguenti suddivisioni.
[3] In base alla nazionalità ed alla provenienza, i giocatori sono:
e) giocatori italiani a tutti gli effetti;
f) giocatori provenienti da Federazione o Paese straniero;
g) giocatori provenienti da Paesi della E.E.E.
[4] In base alla qualifica, i giocatori si suddividono in:
a) professionisti;
b) giovani di serie;
c) professionisti provenienti da Federazione o Paese straniero;
d) non professionisti;
e)giovani dilettanti
Art. 5 Doppio tesseramento
[1] Ogni giocatore può essere tesserato per una sola società. Conseguentemente non può
sottoscrivere più di un modulo di richiesta di tesseramento.
[2] Nei casi di infrazione il giocatore è passibile della sanzione disciplinare prevista
nell'art. 173 R.E..
[3] Il giocatore resta, comunque, vincolato a favore della società che ne aveva titolo.
Art. 6 Limiti alla partecipazione ai campionati
[1] Ogni giocatore può partecipare soltanto ai campionati e tornei organizzati per la
categoria di appartenenza.
[2] I giocatori di categoria seniores possono prendere parte a gare nei diversi
campionati, cui la propria società partecipi, ma tale facoltà termina, per il campionato
inferiore, nel momento in cui ciascun giocatore abbia raggiunto il limite massimo di tre
partecipazioni effettive a gare di campionati superiori. Ciò vale anche per i Campionati
Regionali e Provinciali seniores (Promozione, I Divisione, II Divisione).
[3] Tale limitazione non si applica nei confronti dei giocatori di categoria giovanile i
quali possono partecipare, per la sola società di appartenenza, a qualsiasi Campionato
Nazionale, Regionale o Provinciale, salvi i limiti di età relativi alla categoria
giovanile alla quale appartengono e le eventuali ulteriori limitazioni fissate dalle
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" deliberate dal Consiglio Federale.
[4] Agli effetti della facoltà prevista nel presente articolo, la sola iscrizione sul
referto di gara non determina la partecipazione effettiva alla gara né tale può essere
considerata la partecipazione ad una gara annullata, sospesa o rinviata o comunque non
omologata per qualsiasi motivo.
Art. 7 Passaggi di categoria (Delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 -
Delibera n. 641 C.F. 23/06/2001 - Delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002 - Delibera n. 325
C.F. 24-25/05/2002)
[1] E' consentito alle Società partecipanti ai Campionati di Divisione Nazionale di
avvalersi per tali Campionati delle prestazioni di atleti rinnovati d'autorità regionali
o tesserati regionali entro i termini di scadenza del campionato nazionale per la medesima
società.
[2] Il passaggio dalla categoria Regionale a quella Nazionale è consentito per i
giocatori sia di categoria senior che giovanile.
[3] La società che intende effettuare il passaggio di categoria deve presentare
all'Ufficio Tesseramento Nazionale il modulo di nuovo tesseramento nazionale, debitamente
compilato e firmato, allegando lo statino regionale.
[4] Per i giocatori minorenni non è richiesto una nuova autorizzazione dell'esercente la
potestà genitoriale restando valida quella concessa in sede di tesseramento regionale.
[5] Alle società è consentito chiedere il passaggio di categoria:
a) per i giocatori tesserati in sede regionale entro i termini di scadenza del Campionato
Nazionale di appartenenza o rinnovati d'autorità, fino al termine del Campionato al quale
partecipa la società;
b) per i giocatori tesserati in sede regionale dopo i termini di scadenza previsti per il
Campionato, nelle date dei tesseramenti suppletivi.
[6] Il passaggio di categoria deve essere richiesto all' Ufficio Tesseramento Nazionale
con spedizione a mezzo raccomandata, posta celere, corriere o consegna diretta effettuata
entro le ore 24.00 del giorno antecedente a quello nel quale si intenda utilizzare il
giocatore.
[7] Per le ultime due gare delle fasi di qualificazione e durante i play off/play out, le
società partecipanti ai campionati di divisione nazionale non professionistici debbono
inviare la documentazione prevista dall'articolo 7 del Regolamento Esecutivo entro e non
oltre il terzo giorno antecedente la gara, utilizzando com mezzo di spedizione esclusivamente
ed obbligatoriamente la posta celere, un corriere espresso o la consegna diretta.
TITOLO II
UFFICI COMPETENTI E MODALITÀ DEI TESSERAMENTI
Art. 8 Uffici competenti al tesseramento
[1] Sono competenti al tesseramento:
a) l'Ufficio Tesseramento Nazionale, con sede presso la FIP in Roma, per il tesseramento
dei giocatori di divisione nazionale;
b) gli Uffici Tesseramento Regionali, con sede presso i rispettivi Comitati Regionali, per
il tesseramento dei giocatori di divisione regionale.
[2] Gli Uffici Tesseramento Regionali hanno competenza a tesserare giocatori
esclusivamente per società che abbiano la propria sede e partecipino a campionati entro
l'ambito territoriale del rispettivo Comitato Regionale.
Art.9 Casi di tesseramento
[1] Il tesseramento per una società affiliata alla FIP avviene in uno dei seguenti casi:
a) nuovo tesseramento;
b) tesseramento per rinnovo d'autorità;
c) tesseramento conseguente a nulla-osta di trasferimento della società di appartenenza;
d) tesseramento conseguente a nulla-osta di prestito della società di appartenenza;
e) tesseramento conseguente a mancato rinnovo da parte della società di appartenenza;
f) tesseramento conseguente a rinuncia ode sclusione della società dal campionato al
quale aveva diritto;
g) tesseramento conseguente a mancato utilizzo del giocatore;.
h) tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del giocatore;.
Art. 10 Nuovo tesseramento (Delibera n. 402 C.F. 27/11/1999 -
Delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 - Delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 - Delibera n. 325 C.F.
24-25/05/2002)
[1] La richiesta di tesseramento si effettua mediante invio, a mezzo raccomandata, posta
celere, corriere o consegna diretta, all'Ufficio Tesseramento competente a norma dell'art.
8 R.E., del modulo di tesseramento e della necessaria documentazione.
[2] Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e per i giocatori che, al momento
della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato
dall'esercente la potestà genitoriale.
[3] Un giocatore non professionista che si tessera per una società professionistica, a
seguito della rescissione di tale contratto, ha la facoltà di tesserarsi nuovamente per
una società non professionistica solo dietro "nulla osta" rilasciato dalla
precedente società non professionistica, se diversa. Nel caso in cui detto atleta sia
libero da vincolo, al tesseramento dovrà essere allegata una sua dichiarazione che nella
stagione sportiva in corso non sia tesserato per altra società non professionistica.
[4] Le società partecipanti ai Campionati Nazionali non professionistici possono
effettuare un primo tesseramento nazionale esclusivamente di giocatori che abbiano preso
parte, per almeno due anni, ai campionati italiani di attività giovanile.
Le Società partecipanti ai Campionati nazionali non professionistici possono effettuare
tesseramenti nazionali di giocatori tesserati regionali purchè abbiano preso parte, per
almeno due anni, ai campionati di attività giovanile.
[4] Il presidente della società richiedente, con la sottoscrizione del modulo, autentica
anche la firma del giocatore e di chi esercita la potestà genitoriale nel caso di minori.
[5] L'Ufficio Tesseramento competente, accertata l'ammissibilità della richiesta,
provvede al tesseramento, dandone comunicazione alla società richiedente.
[6] Gli effetti del tesseramento decorrono dalla data di spedizione, con raccomandata,
posta celere, corriere o consegna diretta, del modulo di tesseramento, da effettuare entro
i termini di scadenza annualmente indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI", o comunque entro e non oltre le ore 24,00 del giorno antecedente lo
svolgimento della gara.
Art. 11 Tesseramento per rinnovo d'autorità (delibera n. 611 C.F.
09/06/2001)
[1] Le società di divisione nazionale dopo aver controllato i nominativi degli atleti
riportati negli statini e nei moduli di tesseramento in loro possesso, debbono, entro i
termini per il rinnovo d'autorità fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI", comunicare all'Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la lista di
svincolo, i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare.
[2] Le società di divisione regionale, dopo aver controllato i nominativi degli atleti
riportati negli statini e nei moduli di tesseramento in loro possesso, debbono entro i
termini per il rinnovo d'autorità fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI" comunicare all'Ufficio Tesseramento Regionale, tramite la lista di svincolo,
i nominativi dei giocatori che non intendono più rinnovare. Per i giocatori da rinnovare,
invece, occorre esibire la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della tassa.
Gli atleti saranno automaticamente svincolati se, entro i termini di scadenza per il
rinnovo non verrà prodotto il relativo versamento.
[3] L'Ufficio Tesseramento competente dopo aver depennato i nominativi degli atleti
svincolati, provvede al rinnovo degli altri ed invia alle società lo statino aggiornato
per l'anno in corso.
[4] Ove sussista il diritto al rinnovo di un giocatore il cui nominativo risulti omesso
dallo statino, le società dovranno informare urgentemente, tramite fax, l'Ufficio
Tesseramento competente che, controllati i documenti, provvederà ad inserire il
nominativo del giocatore ed ad inviare un nuovo statino.
Qualora non venisse assunta tale procedura, l'atleta sarà automaticamente svincolato.
[5] La lista di svincolo, una volta inoltrata all'Ufficio Tesseramento competente non può
essere modificata.
[6] Il giocatore svincolato ha diritto di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi
società nei tempi e con le modalità stabilite dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
Art. 12 (ex Art. 13) Tesseramento conseguente a
trasferimento (delibera n. 235 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F.27/11/1999)
[1] Ogni giocatore tesserato che ottiene dalla società di appartenenza il nulla
osta incluso nel modulo di tesseramento per trasferimento può, sottoscrivendo il suddetto
modulo, trasferirsi ad altra società..
[2] La società richiede il trasferimento trasmettendo all' Ufficio Tesseramento
competente, il modulo di tesseramento per trasferimento, debitamente sottoscritto, entro i
termini consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo
svolgimento della gara
[3] Il mancato rispetto di tali formalità impedisce il trasferimento.
[4] I giocatori tesserati per la prima volta per una società non possono essere
trasferiti ad altra società nello stesso anno sportivo, fatta eccezione per quanto
previsto dal 4° comma dell'art. 13 e dal 1° comma dell'art. 42 R.E..
[5] Il giocatore che abbia preso parte a gare di campionato o ad incontri di
qualificazione (art. 112 R.E.) può trasferirsi ad altra società esclusivamente a norma
degli artt. 40 R.E. e seguenti per i tesseramenti suppletivi.
[6] La sola iscrizione sul referto di gara, senza che il giocatore abbia preso
effettivamente parte al gioco, non costituisce partecipazione alla gara.
[7] Dopo che sia stato presentato o spedito all'Ufficio Tesseramento competente il modulo
di tesseramento, non può essere richiesto ed ottenuto, nel corso dello stesso anno
sportivo, il trasferimento ad altra società.
Art. 13 ( ex Art. 14) Tesseramento conseguente a prestito
(delibera n. 236 C.F. 24/07/1999 - delibera n. 402 C.F. 27/11/1999)
[1] Ogni giocatore tesserato puo' essere prestato ad altra societa' mediante rilascio, da
parte della societa' di appartenenza, del relativo modulo di tesseramento per prestito.
[2] La società richiede il prestito, trasmettendo all' Ufficio Tesseramento competente,
il modello di tesseramento per prestito, debitamente sottoscritto, entro i termini
consentiti, o comunque entro e non oltre le ore 24 del giorno antecedente lo svolgimento
della gara.
[3] Il mancato rispetto delle formalità impedisce il prestito.
[4] Il prestito può essere concesso solo se il giocatore abbia disputato almeno un
campionato con la società di appartenenza salvo il caso che il prestito venga concesso,
nei termini ordinari, in favore della società di provenienza.
Il prestito può essere concesso, in caso di risoluzione della comproprietà, anche dalla
società che non lo ha utilizzato nell'anno sportivo precedente.
[5] Non può tesserarsi nello stesso anno sportivo per altra società il giocatore che
abbia preso effettivamente parte con la società di appartenenza a gare di campionato o a
partite di qualificazione (art. 112 R.E.), al di fuori di quanto previsto dagli artt. 40 e
42, 2° comma R.E..
[6] La sola iscrizione a referto non costituisce effettiva partecipazione alla gara.
[7]Al termine di ogni anno sportivo il giocatore torna ad essere automaticamente vincolato
per la società di origine sempre che questa provveda tempestivamente al rinnovo di
autorità.
[8] Dopo che sia stato presentato o spedito all' Ufficio Tesseramento competente il modulo
di tesseramento per prestito, il giocatore non può trasferirsi, a qualsiasi titolo, ad
altra società, compresa la società di origine, a meno che la società per la quale il
giocatore è stato tesserato in prestito non rinunci al campionato al quale aveva diritto.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 42,2° comma.
[9] Non sono ammessi prestiti fra le categorie di giocatori professionisti e non
professionisti, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, commi 7 e 8 R.E. -
Settore Professionistico.
Art. 14 (ex Art. 12) Tesseramento conseguente a rinuncia od
esclusione della società dal campionato (delibera n. 190/98)
[1] Nel caso che una società non si iscriva al campionato seniores cui
aveva diritto, oppure a quelli giovanili per i quali ha tesserato giocatori nell'età
prevista da tale categoria, rinunci a partecipare o venga esclusa per cause non imputabili
ai giocatori, i giocatori per la stessa tesserati possono chiedere il tesseramento
per altra società nel rispetto dei termini previsti dalle Disposizioni Organizzative
Annuali per la partecipazione ai vari campionati. Il provvedimento di mancata iscrizione,
di rinuncia o esclusione, emanato dall'organismo competente è pubblicato a comunicato
ufficiale.
[2] Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a campionato già iniziato,
i giocatori che ne abbiano facoltà, possono tesserarsi per altra società subito dopo la
pubblicazione del provvedimento nel rispetto dei termini previsti dalle Disposizioni
Organizzative Annuali per la partecipazione ai vari campionati.
[3] I giocatori già prestati ad altra società, a norma dell'art. 13 R.E. - e che si
trovino in una delle condizioni dianzi indicate - possono esercitare tale facoltà solo
dopo il termine dell'anno sportivo.
[4] Il tesseramento per altra società avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
a) invio della richiesta all'Ufficio Tesseramento competente, con ogni possibile ed
opportuna documentazione;
b) copia, per raccomandata, alla società rinunciataria;
c) modulo di tesseramento sottoscritto a favore della nuova società prescelta dal
giocatore;
d) termini di tesseramento non scaduti.
[7] La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla
Commisione Tesseramento.
[8] Nel caso in cui la mancata utilizzazione del giocatore sia dipesa
dalla omessa presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva, la
società dovrà produrre almeno due solleciti all'osservanza di quanto dovuto inviati al
giocatore a mezzo raccomandata entro cimque giorni dalla data fissata per la presentazione
della certificazione.Tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto
dell'obbligo da parte del giocatore.
[8] Nel caso in cui la mancata utilizzazione del giocatore sia dipesa dalla ingiustificata
assenza del giocatore ad almeno due gare per le quali era stato regolarmente convocato,
la società dovrà dimostrare di aver fatto rilevare l'inosservanza mediante
lettera raccomandata inviata entro cimque giorni dalla data di effettuazione della
gara.Tali contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dell'obbligo da
parte del giocatore.
Art. 16 Tesseramento conseguente a cambiamento di residenza del
giocatore - NUOVA STESURA
[1] Il giocatore "non professionista" o di categoria giovanile che
trasferisce la propria residenza per motivi di studio, familiari o di lavoro, quale
risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comine di altra Regione e/o di altra
Provincia non limitrofa a quelle precedente, può ottenere un nuovo tesserasmento quando
sia trascorso almeno un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni,
se si tratta di giocatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero
nucleo familiare.
[2] Il giocatore può richiedere il nuovo tesseramento inoltrando domanda all'Ufficio
Tesseramento Nazionale in qualunque periodo dell'anno.Alla domanda va
allegato il modulo di tesseramento sottoscritto a favore della società prescelta, la
documentazione comprovante il diritto al trasferimento e la ricevuta della raccomandata
contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia della domanda e
della documentazione.
[3] La Commissione Tesseramento provvede al nuovo tesseramento dando decorrenza come
previsto al punto [1].
Le parti possono proporre ricorso secondo le norme previste dal presente Regolamento.
Art. 15 Istanza per il trasferimento di autorità -
ABROGATO
Art. 16 Tesseramento conseguente al trasferimento di autorità -
ABROGATO
Art. 17 Trasferimento d'autorità dei giocatori di divisione
nazionale non professionisti - ABROGATO
rt. 18 Trasferimento conseguente a mancata utilizzazione
[1] La mancata utilizzazione di un giocatore per un intero anno sportivo, purché
non sia imputabile a sua colpa, determina lo scioglimento del vincolo di cui all'art. 1
R.E..
[2] La mancata utilizzazione consiste nella mancata convocazione o definitiva esclusione
dagli allenamenti per fatti esclusivamente dipendenti dalla società con conseguente
impossibilità di partecipazione effettiva a gare di qualsiasi campionato cui la società
stessa abbia partecipato.
[3] Il giocatore al fine di ottenere che venga riconosciuto lo scioglimento del vincolo,
deve presentare tra il 1° luglio ed il 30 settembre, documentata istanza all'Ufficio
Tesseramento Nazionale, nel rispetto degli stessi termini e con le medesime modalità
previsti dall'art. 15 R.E..
[4] La Commissione Tesseramento decide a norma dell'art. 16 senza applicare il periodo di
sospensione a carico del tesserato.
Art. 19 Accordi tra società per l'utilizzo dei giocatori
[1] Oltre agli accordi relativi al trasferimento, è consentito alle società
affiliate stipulare tra loro accordi per l'utilizzo presente e futuro di giocatori,
esclusivamente nelle forme previste dal presente articolo. Gli accordi consentiti
riguardano:
a) la comproprietà;
b) il diritto di riscatto;
c) il diritto di opzione.
[2] Gli accordi devono essere formalizzati, a pena di nullità su appositi moduli
predisposti dalla FIP.
[3] Copia dell'accordo deve essere trasmessa alla Lega di appartenenza entro il termine di
15 giorni dalla data di presentazione del modulo di tesseramento all'organo federale
competente.
[4] Ove le due società partecipino esclusivamente a campionati regionali o Provinciali,
copia dell'accordo dovrà essere inviata al Comitato Regionale territorialmente
competente.
[5] Le obbligazioni assunte dalle società per essere efficaci devono essere sottoscritte
per accettazione dal giocatore interessato, al quale deve essere consegnata copia
dell'accordo da lui accettato, oltre che nel caso di minore, dal genitore esercente la
potestà genitoriale.
[6] Gli accordi sottoscritti validamente, a norma del presente articolo, hanno efficacia
nei confronti della FIP la quale sarà tenuta a tesserare il giocatore per la società che
risulterà averne diritto.
[7] Tutte le controversie connesse alla interpretazione ed esecuzione degli accordi
previsti nel presente articolo saranno decise da un collegio arbitrale costituito ai sensi
dell'art. 46 comma 2° dello Statuto.
[8] La FIP predisporrà modelli di tesseramento facilmente distinguibili per i giocatori
oggetto della disciplina prevista nel presente articolo.
Art. 20 Comproprietà
[1] E' consentito a due società affiliate concordare tra loro patti che
riservino in parti uguali le decisioni sul diritto di utilizzo delle prestazioni di un
giocatore.
[2] La durata dell'accordo non deve essere superiore ad anni due con la possibilità di
rinnovo per un solo anno, e di due anni nel caso di un giocatore che, al momento del
rinnovo, non abbia compiuto il 18° anno di età, sempre previo espresso consenso di tutte
le parti interessate.
[3] La firma del giocatore interessato deve essere apposta al momento della costituzione
del rapporto ed è condizione di efficacia dell'accordo.
[4] La risoluzione della comproprietà dovrà avvenire entro il 25 giugno di ogni anno
sportivo.
[5] Entro tale data le società sportive contitolari del diritto di utilizzazione sportiva
del giocatore dovranno comunicare all'Ufficio Tesseramento Nazionale l'eventuale accordo
intervenuto, indicando la società cui spetta la titolarità esclusiva del giocatore.
[6] Nel caso in cui le società decidessero di prorogare la comproprietà ai sensi del 2°
comma del presente articolo, entro il 25 Giugno di ciascun anno sportivo dovranno indicare
quale società avrà l'utilizzazione sportiva del giocatore nel successivo anno sportivo.
[7] In caso di mancato accordo la comproprietà dovrà essere definita mediante una
proposta, fatta a titolo di indennizzo di preparazione tecnica, che dovrà pervenire in
busta chiusa, presso la Lega competente, entro e non oltre il 25 giugno di ciascun anno
sportivo.
[8] Il Presidente della Lega, o suo delegato, redigerà il verbale di aggiudicazione ed,
entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo, comunicherà all'Ufficio Tesseramento il
nominativo della società avente l'esclusiva sul diritto al tesseramento del giocatore.
[9] Nel caso in cui le società contitolari non appartengono ad alcuna Lega, la proposta
dovrà pervenire, entro il 25 giugno di ciascun anno sportivo, all'Ufficio Tesseramento
Nazionale che, a mezzo di Comunicato Ufficiale, indicherà il nominativo della società
avente diritto al tesseramento in esclusiva del giocatore.
[10] Nel caso in cui entro il 25 Giugno di ciascun anno nessuna delle società contitolari
trasmette la proposta di cui sopra l'atleta potrà presentare richiesta di svincolo alla
Commissione Tesseramento.
[11] In costanza di comproprietà il giocatore può essere prestato ad una terza società,
con l'assenso delle società comproprietarie.
Art. 21 Diritto di riscatto
[1] La società titolare del giocatore può concedere all'altra società un
modulo di prestito con diritto di riscatto.
Quest'ultima diverrà titolare del giocatore alle condizioni che dovranno essere indicate
nell'accordo tipo predisposto dalla F.I.P..
[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia e deve essere apposta al momento
dell'esercizio del diritto di riscatto.
Art 22 Diritto di opzione
[1] La società titolare del giocatore può impegnarsi a trasferire il giocatore
ad altra società rilasciando a quest'ultima un diritto di opzione da esercitarsi alle
condizioni stabilite nell'accordo tipo predisposto dalla FIP.
[2] La firma del giocatore è condizione di efficacia dell'accordo e deve essere apposta
al momento dell'esercizio dell'opzione.
TITOLO III
GIOCATORI DI CATEGORIA GIOVANILE
Art. 23 Disposizioni speciali
[1] I giocatori che intendono partecipare ai campionati giovanili sono tenuti ad
osservare, oltre alle norme previste in via generale per i tesseramenti in relazione alla
categoria di appartenenza in quanto compatibili, le disposizioni speciali previste nel
presente Titolo, oltre alle indicazioni contenute nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI".
Art. 24 Modalità della richiesta di tesseramento
[1] All'atto della prima richiesta di tesseramento la società deve allegare il
certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva di certificazione del giocatore che
intende tesserarsi per la prima volta per la FIP e dichiarazione sottoscritta dal
giocatore attestante di non essere soggetto a precedenti vincoli per altra società.
[2] La dichiarazione deve essere controfirmata da chi esercita la potestà genitoriale e
dal presidente della società richiedente il tesseramento, che ne risponde in via
solidale.
[3] Ad ogni richiesta, comprese quelle successive alla prima, il modulo di tesseramento
deve essere anch'esso controfirmato da chi esercita la potestà genitoriale, ai fini della
esclusione di responsabilità sancita dall'art. 134 R.O..
Dell'autenticità di detta firma ne rispondono disciplinarmente, in via principale il
giocatore ed in via solidale il presidente della società.
[4] La richiesta è comunque efficace ai fini delle norme sul tesseramento.
Art. 25 Suddivisione dei giocatori di categoria giovanile
[1] Il Consiglio Federale stabilisce nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI" la suddivisione dei giocatori di categoria giovanile in base all'età ed
alle formule dei campionati.
Art. 26 Tesseramento speciale (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000)
[1] I giocatori appartenenti alle varie età nelle quali è suddivisa la
categoria giovanile, per i quali non sia possibile richiedere il tesseramento per decorso
dei termini, possono ottenere, purché non siano stati mai in precedenza tesserati, un
tesseramento speciale che perde ogni efficacia alla fine del medesimo anno sportivo, senza
diritto al rinnovo od al trasferimento di società.
[2] Limitazioni al diritto di partecipazione ai vari campionati giovanili, per i giocatori
che fruiscono di questa forma di tesseramento, sono stabilite nelle "DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[3] Al tesseramento speciale si applicano tutte le altre norme previste per il
tesseramento dei giocatori di categoria giovanile.
[4] Le società che richiedono il tesseramento a norma del presente articolo hanno
l'obbligo di stipulare, sotto la propria responsabilità, polizza assicurativa per
infortuni a favore dell'atleta, con massimali non inferiori a quelli previsti dalla
Sportass.
Art. 27 Tesseramento conseguente al primo anno tesserabile
[1] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono per ogni anno sportivo
l'anno di nascita, a partire dal quale è consentito tesserarsi per una società affiliata
alla FIP.
[2] Al termine del primo anno sportivo nel quale è consentito il tesseramento, i
giocatori possono essere trasferiti ad altra società solo dietro il rilascio del modello
di prestito o del modello di trasferimento da parte della Societa' di appartenenza.
[3] Tale tesseramento avviene d'ufficio e quindi senza nulla-osta qualora la società
richiedente versi alla FIP, all'atto del tesseramento, una tassa di trasferimento
variabile a seconda del campionato cui la società partecipi o della categoria di
appartenenza ed il cui ammontare viene annualmente fissato nelle "DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI" e che andrà a beneficio della società di provenianza.
La richiesta di cui trattasi potrà essere effettuata entro il termine perentorio del 31
Ottobre se il giocatore non ha partecipato a gare del campionato giovanile di
appartenenza.
[4] La società che tessera il giocatore avvalendosi della norma di cui al precedente
comma non può trasferirlo per tre anni ad altra società, salvo i seguenti casi:
a) dietro rilascio del modello di prestito o del modello di trasferimento unicamente a
favore della società di origine o di una società appartenente a campionato di categoria
inferiore.
b) a favore di una società appartenente a campionato di categoria superiore purché
quest'ultima versi, a conguaglio, una tassa federale pari alla differenza tra la tassa a
suo tempo versata dalla società che aveva in precedenza prelevato il giocatore e quella
che avrebbe dovuto versare la nuova società se avesse tesserato direttamente il giocatore
prelevandolo dalla società di primo tesseramento. Il conguaglio viene definito in base
alla tassa federale vigente all'atto del secondo trasferimento.
[5] Ove il giocatore non si sia tesserato nel primo anno consentito, ma in uno dei
successivi, le modalità di tesseramento e le relative conseguenze seguono le norme
ordinarie.
Art. 28 Violazione delle norme
[1] La violazione delle norme sull'età delle categorie giovanili, la
partecipazione a gare con atleti che abbiano superato i limiti di età stabiliti per
ciascun campionato giovanile, il mancato rispetto dei limiti fissati nelle
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", la falsità nelle dichiarazioni o
attestazioni richieste dai regolamenti costituiscono infrazioni disciplinari sanzionabili
a norma della parte III del presente Regolamento.
Art. 29 Trasferimento d'autorità - ABROGATO
[1] I giocatori delle categorie giovanili possono richiedere il trasferimento
d'autorità solo dopo aver effettivamente conseguito il 14° anno di età.
[2] L'istanza deve essere presentata secondo le modalità e termini previsti dall'art. 15
R.E. e la Commissione Tesseramento decide con le modalità di cui all'art. 16 R.E..
TITOLO IV
GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO NON APPARTENENTE ALLA
E.E.E., GIOCATORI PROVENIENTI O PROVENUTI DA PAESE APPARTENENTE ALLA E.E.E.
Art. 30 Giocatori provenienti o provenuti da Federazione o paese
straniero non appartenente alla E.E.E. (EXTRACOMUNITARI)
[1] I giocatori provenienti o provenuti da Federazione o Paese straniero non
appartenente alla E.E.E. possono essere tesserati esclusivamente per le seguenti categorie
di società:
a) società di serie A/1 e A/2 maschile
b) società di serie A/1 femminile
Art. 31 Giocatori provenienti o provenuti da paese appartenente
alla E.E.E. (COMUNITARI)
[1] Le società di serie A/1 e A/2 maschile, uniche appartenenti al Settore
Professionistico della Federazione, possono tesserare in qualità di professionisti e
senza limite di numero, giocatori aventi la cittadinanza e la stabile residenza in uno dei
Paesi della E.E.E..
CAPO I
NORME DI TESSERAMENTO PER LE SOCIETA' DI SERIE A/1 FEMMINILE DI GIOCATRICI DI CITTADINANZA
STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O PROVENUTE DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.
Art. 32 Modalità di tesseramento (Delibera n.89 C.F. 18/05/1999 -
Delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 -
Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 - Delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 - Delibera n. 37
Presidente 05/12/2001)
[1] Le società partecipanti al Campionato di serie A/1 Femminile possono
tesserare fino a tre giocatrici, provenienti da Federazioni straniere, di cui solo 2
extraeuropee ed una appartenente ad uno Stato Europeo, tutte iscrivibili a referto e
schierabili in campo anche contemporaneamente.
Limitatamente all'attività internazionale (Coppe Europee FIBA) le società di serie A/1
potranno utilizzare giocatrici provenienti da Paesi stranieri o appartenenti alla E.E.E.
in numero e qualifica previsti dalle norme in materia fissate dalla FIBA.
Non possono essere tesserate giocatrici che risultino iscritte, per la stagione sportiva
in corso, nella lista di Coppa di un'altra società italiana od estera che partecipi ai
campionati FIBA.
Questa restrizione si applica fino a quando la società che intende cedere la giocatrice
non venga eliminata dalla competizione europea nella stagione in corso cui partecipa.
[2] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente
comma, devono essere depositate presso la F.I.P. in originale o per fax presso gli uffici
della Lega di serie A/1 Femminile entro e non oltre le ore 12.00 del secondo giorno
antecedente la data della gara in cui la società interessata intende utilizzare la
giocatrice.
Le società che non abbiano provveduto al tesseramento di due o tre giocatrici straniere
entro il predetto termine, potranno effettuare il tesseramento in data successiva e non
oltre l'ultima giornata del girone di ritorno della prima fase. In tal caso dette atlete
non potranno essere sostituite né conseguentemente potranno essere oggetto di reintegro.
La facoltà di procedere alla sostituzione ai sensi dell'art. 34 R.E. può essere
esercitata solo nei confronti delle giocatrici tesserate precedentemente alla terza
giornata di Campionato.
I documenti da inviare alla Lega sono i seguenti:
a) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
b) certificato attestante la copertura assicurativa dell'atleta per i rischi di morte ed
invalidità permanente;
c) fotocopia passaporto;
d) documento comprovante l'avvenuto versamento della tassa annualmente fissata dalla FIP;
e) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o copia della prenotazione
rilasciata dalla Questura competente al momento della richiesta del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato sport.
Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti
previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni ministeriali per l'ingresso
ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
[3] La Lega, accertata ed attestata la tempestività di inoltro della documentazione e la
completezza della stessa, deve trasmetterla interamente alla Segreteria Federale, anche
via fax, entro le ore 18.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
[4] L'Ufficio Tesseramento della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli
stessi e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di
provenienza, qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
antecedente lo svolgimento della gara, emetterà entro le ore 16.00 dello stesso giorno le
proprie determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via fax
alla Società interessata e alla Lega.
[5] Depositati in Lega i moduli di tesseramento, le società possono sostituire le
giocatrici esclusivamente con le procedure di cui al successivo art. 34 R.E..
I moduli depositati in Lega non possono essere ritirati, annullati o sostituiti.
[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al campionato è consentito il
tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste dal comma 2 e
dal comma 3 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa, comprensiva
del nulla-osta della Federazione di provenienza della giocatrice da tesserare.
La FIP comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 2 entro le ore 20.00
dello stesso giorno di presentazione della domanda.
Le società che intendono avvalersi delle disposizioni più favorevoli di cui ai comma
precedenti dovranno preventivamente avvertire la Segreteria della FIP entro le ore 13.00
del giorno antecedente la scadenza del termine per il tesseramento.
[7] Il termine ultimo per il tesseramento delle atlete di cui al comma 1 del presente
articolo è stabilito dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
Art. 33 Decadenza o inefficacia del tesseramento
[1] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato.
[2] La pratica di tesseramento resta sospesa, e la giocatrice non può prendere parte a
gare di campionato, finche non siano pervenuti presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale il
nulla-osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza e l'autorizzazione
al tesseramento, rilasciata dalla FIBA su richiesta della FIP.
[3] L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti
dall'art. 32 R.E., determina la posizione irregolare della giocatrice (sottoscrizioni e
dati anagrafici, documentazione relativa al soggiorno o residenza, copertura assicurativa,
attestazione della Lega).
[4] La revoca dell'autorizzazione della FIBA comporta la decadenza del tesseramento, ma
questa avrà effetto solo al termine del campionato al quale la giocatrice stia
partecipando.
[5] In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore
documentazione sia regolare e completa, la giocatrice può essere provvisoriamente
autorizzata a giocare per non più di due gare consecutive di campionato.
Trascorso invano tale periodo, l'autorizzazione provvisoria è automaticamente sospesa, e
la giocatrice non potrà più prendere parte a gare, ufficiali o amichevoli, di Campionato
o di Coppa Italia, finchè la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva. La
Società potrà sostituire la giocatrice soltanto nei modi ordinari previsti nel
successivo articolo.
Art. 34 Sostituzione delle giocatrici (Delibera n.90 C.F.
18/05/1999 - Delibera n. 611 C.F. 09/06/2001)
[1] Le Società di serie A/1 Femminile possono sostituire le giocatrici
provenienti da Federazione straniera con altre giocatrici della stessa categoria, nel
limite massimo di tre giocatrici per società.
[2] Le Società possono effettuare tre tagli e tre reintegri fino alle ore 12:00 del
secondo giorno antecedente la data della penultima giornata del girone di ritorno.
[3] Per il riutilizzo di una giocatrice già sostituita è sufficiente che la Società
faccia pervenire comunicazione, con indicazione della giocatrice sostituita, alla FIP ed
alla Lega entro le ore 12.00 del giorno antecedente lo svolgimento della gara.
[4] L'istanza per la sostituzione deve essere rivolta alla Presidenza Federale e la
documentazione per il tesseramento deve essere presentata alla Lega per l'immediato
inoltro all'Ufficio Tesseramento Nazionale, con le stesse modalità e termini previsti
nell'art. 32 R.E..
[5] In pendenza di provvedimenti di squalifica o di sospensione non è ammessa
l'utilizzazione in gare ufficiali di campionato della giocatrice straniera tesserata in
sostituzione della giocatrice sanzionata.
[6] Questa disposizione si applica esclusivamente nei limiti dello stesso anno sportivo
nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che ha determinato la sanzione.
[7] Resta fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare come da regolamento la
sanzione inflittale.
[8] Nel caso di decesso, la Società ha la facoltà di procedere al tesseramento
sostitutivo di altra giocatrice straniera, previa autorizzazione della Presidenza Federale
da richiedere entro 15 giorni dal verificarsi del luttuoso evento, unendo alla richiesta
la relativa documentazione.
Art. 35 Posizione delle giocatrici provenienti da Federazioni
straniere prima del tesseramento
[1] Le giocatrici provenienti da Federazioni straniere iscritte a referto
ufficiale di gara in incontri valevoli per la Coppa Italia disputati prima dell'inizio del
Campionato, anche se non tesserate a norma del precedente art. 32 R.E., sono considerate
tesserate ai fini dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.
[2] Le squalifiche eventualmente inflitte vengono scontate nelle successive gare di Coppa
Italia e di Campionato e, in caso di mancato successivo tesseramento, la Società che ha
utilizzato la giocatrice non tesserata non potrà utilizzare altra giocatrice proveniente
da Federazione straniera per il numero di gare per le quali la giocatrice non tesserata è
stata squalificata. Resta comunque fermo l'obbligo della giocatrice punita di scontare la
sanzione inflittale se successivamente tesserata anche per altra Società.
Art. 36 Trasferimento delle giocatrici (del. C.P. n. 13/98 -
Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] Per le giocatrici provenienti da Federazione straniera qualunque sia la
nazionalità, tesserate per una società di Serie A/1 Femminile, non è consentito il
prestito nel corso del campionato. Non è, altresì, consentito avvalersi delle norme che
disciplinano i tesseramenti suppletivi di cui agli artt. 40 R.E. e seguenti.
[2] Le giocatrici straniere che alla data del 30 giugno di ciascun anno sportivo non siano
state ritesserate dalla società di provenienza potranno essere tesserate per altra
società, previo rilascio del nulla osta da parte della società di provenienza.
[3] Le stesse giocatrici, in mancanza del nullaosta, non potranno essere trasferite ad
altra società italiana per un periodo di tre anni. Trascorso il suddetto periodo, le
giocatrici saranno tesserabili senza alcun nulla osta. Qualora l'atleta straniera ottenga
dalla società italiana di provenienza di svolgere attività all'estero, la giocatrice
stessa che intenda tesserarsi, prima che siano trascorsi i tre anni previsti, per una
società italiana, dovrà ottenere il nullaosta della società italiana di provenienza.
[4] La LegaA Basket femminile provvede a compilare entro il 30 giugno di ciascun anno
sportivo, dandone comunicazione scritta alle società di A1, l'elenco delle giocatrici
vincolate dal diritto di trattativa per il trasferimento soggetto a nulla osta, con
specifico regolamento della stessa LegaA Basket femminile.
[5] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le
giocatrici tesserate nel campionato precedente per società che abbiano perso il diritto a
partecipare al Campionato di serie A1.
[6] Non vengono incluse nel suddetto elenco, e quindi non necessitano di nulla osta, le
giocatrici tesserate nel campionato precedente e che siano state sostituite nel corso
della stagione a norma dell'art. 34 R.E..
CAPO II
NORME DI TESSERAMENTO DA PARTE DI SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI,
PROVINCIALI E GIOVANILI DI CITTADINI STRANIERI.
NORME PER IL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI IN POSSESSO DI DOPPIA CITTADINANZA PROVENIENTI
DALL'ESTERO
Art. 37 Atleti di cittadinanza straniera (Delibera n. 146 C.F.
26/06/1999 - Delibera n. 360 C.F. 16/10/1999 - Delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 - Delibera
n. 6 C.F. 28/07/2001 - Delibera n. 109 C.F. 27/10/2001 - Delibera n. 170 C.F. 28/11/2001 -
Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] Le società affiliate possono richiedere il tesseramento di giocatori di
cittadinanza straniera, residenti in Italia, con esclusione degli atleti professionisti. A
decorrere dall'inizio dell'anno sportivo 2002/2003 ai fini del tesseramento, sarà
necessario che il giocatore straniero sia residente in Italia da almeno un anno dalla data
di presentazione della richiesta.
Per richiedere il tesseramento devono essere trasmessi alla F.I.P. Ufficio Tesseramento
Nazionale i seguenti documenti:
a) modulo di tesseramento, debitamente compilato e sottoscritto
b) fotocopia del documento di riconoscimento
c) certificato di residenza (non è ritenuta valida l'autocertificazione)
d) certificato di studio o lavoro
e) i giocatori che rientrino nei limiti di età consentiti per la partecipazione al
Campionato Propaganda Maschile e Allieve Femminile, possono allegare provvisoriamente alla
documentazione richiesta il permesso di soggiorno fermo restando che dovranno presentare,
entro lo stesso anno sportivo, il certificato di residenza pena la nullità del
tesseramento stesso.
[2] Ai giocatori è consentito di partecipare ai soli campionati
regionali.
[3] Rispettata la limitazione al diritto di partecipazione ai campionati, le modalità di
tesseramento e di trasferimento seguono quelle ordinarie dei giocatori di categoria
regionale e quando applicabili, dei giocatori di categoria giovanile.
[4] La categoria dei giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare
alle gare in posizione sub-judice.
[5] Il giocatore che, al termine della sua appartenenza alla categoria giovanile, risulti
tesserato da almeno 4 anni sportivi e abbia partecipato ai relativi campionati, può
chiedere il tesseramento per una società partecipante ai campionati nazionali del settore
dilettantistico.
[6] Un giocatore tesserato come extracomunitario, che acquista la cittadinanza italiana,
nel corso della stessa stagione sportiva può essere tesserato come "italiano",
sempre per la medesima società, nel rispetto dei termini previsti per il tesseramento
degli atleti.
Art. 38 Atleti con doppia cittadinanza (Delibera n. 147 C.F.
26/06/1999 - Delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 - Delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 - Delibera
n. 391 C.F. 11/11/2000- Delibera n. 572 C.F. 28-29/04/2001 - Delibera n. 611 C.F.
09/06/2001 - Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 - Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
ATLETI CITTADINI ITALIANI NATI ALL'ESTERO, ATLETI STRANIERI CHE ABBIANO
ACQUISITA LA CITTADINANZA ITALIANA SUCCESSIVAMENTE E ATLETI CITTADINI ITALIANI PROVENIENTI
DA FEDERAZIONE STRANIERA.
[1] Le società affiliate possono chiedere il tesseramento dei giocatori
appartenenti alle categorie sopra indicate senza limitazioni di numero trasmettendo
all'Ufficio Tesseramento Nazionale i seguenti documenti:
A) Atleti cittadini italiani nati all'estero:
1. modulo di tesseramento
2. ricevuta di versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.P.
3. certificato di cittadinanza italiana e di residenza o in sua sostituzione
autocertificazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà
genitoriale
4. per gli atleti che hanno compiuto il 15° anno di età è obbligatoria una
dichiarazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà
genitoriale di non aver mai giocato in Federazioni straniere e che la falsità di tale
dichiarazione costituisce atto di frode sportiva sanzionabile con la radiazione
5. la categoria di giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare alle
gare in posizione sub-judice.
B) Atleti cittadini italiani nati all'estero, atleti stranieri che abbiano
acquisita la cittadinanza italiana successivamente e atleti cittadini italiani provenienti
da Federazione straniera partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalla
FIBA:
1. modulo di tesseramento
2. ricevuta di versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.P.
3. certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune italiano di residenza
specificando la data di trascrizione (da quando è stato registrato come cittadino
italiano)
4. certificato di stabile residenza in Italia rilasciato dal Comune di residenza
5. dichiarazione del Consolato d'Italia del paese di origine che attesti la volontà dei
propri avi di non aver rinunciato alla cittadinanza italiana
6. fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento
valido
7. dichiarazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà
genitoriale, attestante l'attività svolta negli anni precedenti con indicazione della
Società, Federazione o Lega straniera presso la quale sia stato in precedenza tesserato
8. per gli atleti che non rinunciano alla loro cittadinanza di origine occorre una
dichiarazione sottoscritta dal giocatore e, per i minori, da chi esercita la potestà
genitoriale, indirizzata alla F.I.B.A., da trasmettere per il tramite della F.I.P.,
attestante la volontà del mantenimento della cittadinanza di origine e fotocopia del
passaporto non scaduto
9. i giocatori che hanno acquisito la cittadinanza italiana a seguito di decreto del
Presidente della Repubblica dovranno presentare dichiarazione, da parte della Divisione
Cittadinanza del Ministero degli Interni, di conferma della cittadinanza italiana del
giocatore e relativa trascrizione al Comune di residenza in Italia
10. la partecipazione alle rappresentative nazionali segue le norme fissate in materia
dalla F.I.B.A.
11. nulla osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite
della F.I.P.
12. la categoria di giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare alle
gare in posizione sub-judice.
C) Atleti cittadini italiani nati all'estero, atleti stranieri che abbiano
acquisita la cittadinanza italiana successivamente e atleti cittadini italiani provenienti
da Federazione straniera partecipanti a campionati nazionali e regionali:
1. Modulo di tesseramento
2. Ricevuta di versamento della tassa annualmente stabilita dalla F.I.P.
3. Certificato di cittadinanza italiana e di residenza rilasciato dal Comune italiano di
residenza
4. Fotocopia del passaporto italiano non scaduto o altro documento di riconoscimento
valido
5. Nulla osta rilasciato dalla Federazione di precedente appartenenza per il tramite della
F.I.P.
6. La categoria di giocatori disciplinata dal presente articolo non può partecipare alle
gare in posizione sub-judice.
[2] Per quanto non diversamente disciplinato dalle norme contenute nel
presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel Titolo II "Uffici
Compotenenti e modalità dei tesseramenti" del presente Regolamento.
CAPO III
TRASFERIMENTI ALL'ESTERO
Art. 39 Trasferimento all'estero di giocatori italiani non
professionisti (Delibera n. 611 C.F. 09/06/2001)
[1] Il giocatore italiano non professionista, che intenda trasferirsi all'estero, deve
fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale, versando il relativo contributo
stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali, tramite la Federazione estera presso
la quale intende trasferirsi, del relativo nulla-osta il cui rilascio é subordinato
all'esplicito consenso della società di appartenenza.
[2] La partecipazione a competizioni con società straniere, non autorizzata con il
suddetto nulla-osta, costituisce infrazione soggetta a sanzione disciplinare, di
competenza del Giudice Sportivo Nazionale.
[3] Qualora tale giocatore desideri successivamente rientrare in Italia:
a) deve tesserarsi con la società di appartenenza a condizione che questa abbia
provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
b) può tesserarsi per una società non professionistica nel caso in cui la società di
precedente appartenenza non abbia provveduto annualmente al rinnovo d'autorità;
c) può tesserarsi per una società professionistica, ed in tal caso quest'ultima dovrà
corrispondere alla società non professionistica per cui il giocatore era tesserato prima
del trasferimento all'estero, il premio di addestramento e formazione tecnica secondo le
norme vigenti.
TITOLO V
NORME PER I TESSERAMENTI SUPPLETIVI
Art. 40 Limiti di applicazione e modalità (delibera n. 237 C.F.
24/07/1999 - Delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 - Delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 - Delibera
n. 641 C.F. 23/06/2001 - Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] Nei periodi di ciascun anno sportivo indicati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI", le società partecipanti a campionati nazionali e regionali, possono
tesserare giocatori già tesserati per qualsiasi altra società che si trovino in una
delle seguenti condizioni:
a) giocatori liberi da vincolo a norma degli artt. 12, 15, 17, 18 e 29 R.E. e quelli
svincolati d'autorità, anche negli anni precedenti;
b) giocatori con modulo di tesseramento definitivo;
c) giocatori con modulo di tesseramento di prestito;
d) giocatori di categoria giovanile e senior tesserati regionali dopo i termini di
scadenza previsti per il Campionato Nazionale nel quale si intende utilizzare il
giocatore.
[2] I tesseramenti suppletivi disciplinati dal presente Titolo riguardano i giocatori di
nazionalità italiana e straniera già tesserati per società affiliata alla FIP.
[3] I tesseramenti suppletivi che riguardano i trasferimenti dal settore dilettantistico a
quello professionistico potranno effettuarsi previo nullaosta della società
dilettantistica titolare del tesseramento.
[4]Per le Società di Serie professionistiche l' istanza di trasferimento dovra' pervenire
entro le ore 12.00 alla Lega competente.
Per le Società dilettantistiche i tesseramenti dovranno essere spediti all'ufficio
Tesseramento competente esclusivamente a mezzo Raccomandata A.R. o posta celere (fa fede
la data del timbro postale di spedizione) o consegna diretta e dovranno contenere i
seguenti documenti:
a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
b) per i tesseramenti regionali l'attestazione dell' avvenuto versamento della tassa
dovuta sul conto corrente postale dei rispettivi Comitati.
Ai tesseramenti suppletivi si applicano le norme previste per i tesseramenti in via
ordinaria, ove non siano incompatibili con quelle contenute nel presente titolo.
Art. 41 Giocatori che hanno partecipato a gare di campionato
(Delibera n. 86 C.F. 18/05/1999 - Delibera n. 238 C.F. 24/07/1999 - Delibera n. 356 C.F.
16/10/1999 - Delibera n.49 C.F. 26/02/2000 - Delibera n. 611 C.F. 09/06/2001 - Delibera n.
54 C.F. 22/09/2001 - Delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 - Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] I giocatori che abbiano effettivamente partecipato a gare di campionato per
la società per la quale erano tesserati alla scadenza dei termini ordinari di
tesseramento, con esclusione di quelli tesserati a norma degli artt. 12, 15, 16, 17, 18,
29 R.E., possono chiedere di trasferirsi, entro il periodo indicato nelle
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", ad altra società partecipante sia ad un
Campionato Nazionale che Regionale di serie diversa, o se della stessa serie, anche nello
stesso girone.
[2] I giocatori di categoria giovanile che abbiano effettivamente partecipato solo a gare
di campionato giovanile con la società di appartenenza, possono chiedere di trasferirsi,
con esclusione di quelli tesserati a norma degli artt. 12, 15, 16, 17, 18, 29 R.E., per
una sola volta, entro il 31 gennaio per ogni competizione federale, ad altra società per
partecipare esclusivamente ai campionati giovanili anche se la società con la quale
vengono tesserati è inserita nello stesso girone della società cedente. Possono
richiedere il trasferimento anche i giocatori tesserati per la prima volta con la società
che intende trasferirli. Ogni società non può tesserare più di due giocatori.
[3] Entro tre giorni dall'approvazione del tesseramento professionistico del giocatore
ceduto, a norma dell'art. 3 comma 11 R.E. - Prof., la società non professionistica che ha
ceduto il suo giocatore ad una società professionistica, è autorizzata a sostituirlo con
altro giocatore non professionista.
Art. 42 Ulteriori disposizioni (Delibera n. 87 C.F. 18/05/1999 -
Delibera n. 271 C.F. 19-20/04/2002)
[1] Possono richiedere il tesseramento suppletivo anche i giocatori che, entro i
termini ordinari, siano stati tesserati per la prima volta con la società che intende
trasferirli, sia essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale.
[2] I giocatori tesserati nei limiti ordinari a titolo di prestito per una società sia
essa partecipante ad un campionato nazionale che regionale o provinciale, possono essere
trasferiti alla società di appartenenza oppure possono essere trasferiti, sempre a titolo
di prestito, ad una terza società previo assenso delle altre due società.
[3] Non si possono tesserare più di due giocatori. Si può cedere un numero indefinito di
giocatori di categoria giovanile, ma non più di tre di categoria seniores, tra coloro che
hanno effettivamente partecipato a gare di campionato nazionale (art. 41 R.E.)
TITOLO VI
TESSERAMENTO DEI GIOCATORI ALLE ARMI
Art. 43 Normativa speciale (delibera n. 239 C.F. 24/07/1999 -
delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Lo Stato Maggiore Aeronautica segnala alla FIP l'elenco nominativo dei giocatori
arruolati o in procinto di essere incorporati, che interessano la Rappresentativa FF.AA.
con sede presso il Centro Sportivo di Vigna di Valle (Bracciano).
[2] Detto elenco non potrà essere superiore a 15 elementi complessivamente e sarà
trasmesso direttamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale. La rappresentativa FF.AA.
provvede a presentare la richiesta di tesseramento sottoscritta dai giocatori.
[3] La trasmissione dell'elenco sostituisce a tutti gli effetti la presentazione del
nulla-osta della società di provenienza .
[4] Al termine del servizio militare, il giocatore rientra automaticamente nella società
di provenienza, senza che questa debba adempiere ad alcuna formalità, oltre al rinnovo di
autorità.
[5] L'elenco potrà essere formato anche più volte e dovrà essere completato entro i
termini dei periodi ordinari di tesseramento previsti per il campionato cui la
Rappresentativa FF.AA. partecipa.
[6] Per il completamento dell'elenco, la Rappresentativa FF.AA. potrà usufruire del
regime dei tesseramenti suppletivi per i giocatori in possesso dello specifico consenso
della società di appartenenza o siano liberi da vincoli a qualsiasi titolo.
TITOLO VII
ALTRI TESSERAMENTI
Art. 44 Diritti e doveri dei tesserati
[1] Al tesseramento, regolato da norme e limitazioni specifiche a ciascuna
categoria, conseguono diritti e doveri ed in particolare il diritto alla iscrizione a
referto con lo svolgimento delle funzioni connesse ed il dovere di rispettare tutte le
norme, clausole e condizioni prescritte e sancite dai regolamenti in vigore.
Art. 45 Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo
[1] Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del
C.I.A., che vi provvede secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio
Federale ed approvato dal CONI.
Art. 46 Tesseramento degli allenatori (Delibera n. 49 C.F.
26/02/2000 - Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] Gli Allenatori debbono essere iscritti nei ruoli del Comitato Nazionale
Allenatori (C.N.A.) e da questo abilitati all'espletamento delle loro funzioni tecniche
secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato
dal C.O.N.I..
[2] Un Allenatore può essere iscritto a referto e dirigere squadre impegnate nei
campionati federali quando sia iscritto al C.N.A. e la società abbia richiesto in suo
favore il tesseramento al competente Ufficio Tesseramento Nazionale, nell'osservanza di
quanto fissato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[3] Il tesseramento degli allenatori ha validità per un solo anno sportivo ed è
rinnovabile. Un allenatore tesserato in esclusiva non può sottoscrivere altre richieste
di tesseramento, anche in caso di esonero o di risoluzione del rapporto, tanto consensuale
che per inadempienza.
Art. 47 Tesseramento dei dirigenti di società (Delibera n. 143
C.F. 13/05/2000)
[1] I componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate sono considerati
tesserati alla FIP con l'accettazione della carica o dell'incarico loro attribuito
nell'ambito della società, con i conseguenti diritti e doveri previsti dai Regolamenti
Federali. Il tesseramento di Dirigente di società deve essere tassativamente richiesto
per il Presidente, il Dirigene Responsabile ed un componente del Consiglio Direttivo della
Società nonchè per lo svolgimento delle funzioni di Dirigente accompagnatore, Medico e
di Massofisioterapista nell'ambito di una gara.
Le Società amministrate da un Consiglio di Amministrazione devono tesserare il Presidente
e l'Amministratore delegato con potere di rappresentanza e di firma ed un altro soggetto
facente parte del Consiglio di Amministrazione.
Le Società amministrate da Amministratore Unico devono tesserare l'Amministratore Unico
con poteri di rappresentanza e di firma e altri due soggetti scelti tra i soci o tra i
dirigenti o tra altri soggetti che saranno equiparati a dirigenti.
[2] La mancata richiesta dei tesseramenti come sopra specificati sarà sanzionata a norma
dell'art. 166 comma 1 lettera i).
[3] Il tesseramento ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può
essere rinnovato.
[4] Il Consiglio Federale fissa annualmente la quota di tesseramento dei Dirigenti di
Società.
[5] Il tesseramento decade a fine anno sportivo o, anticipatamente, a seguito di
comunicazione da parte della società della cessazione di appartenenza ai quadri direttivi
della società o da parte dell'interessato.
Art. 48 Tesseramento dei medici sociali (Delibera n. 96 C.F.
30/03/2000)
[1] Le società possono tesserare uno o più sanitari per le proprie esigenze,
richiedendo il relativo tesserino federale al competente Ufficio Tesseramento.
[2] La richiesta di tesseramento, accompagnata dal certificato di iscrizione all'Ordine
dei Medici, andrà indirizzata all'Ufficio Tesseramento Nazionale dalle società
partecipanti all'attività nazionale; ed all'Ufficio Tesseramento Regionale dalle Società
partecipanti all'attività regionale.
[3] Il tesseramento ha validità annuale ed è rinnovabile. Può decadere anticipatamente
con comunicazione del Presidente della società o dell'interessato.
Art. 49 Tesseramento dei massofisioterapisti
[1] Le società partecipanti ai campionati nazionali per poter richiedere il
tesseramento di un loro Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, devono
indirizzare la domanda ll'Ufficio Tesseramento Nazionale, mentre le Società partecipanti
a campionati Regionali potranno rivolgersi al competente Ufficio Tesseramento Regionale,
al fine della iscrizione sul referto di gara..
[2] La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione rilasciata dalla F.I.P. -
Commisione Organizzazione Sanitaria attestante il possesso del patentino che comprovi
l'idoneità dell'interessato all'esercizio della professione di Fisioterapista/Massofisioterapista
e l'iscrizione nell'elenco specifico della F.I.P. stessa..
[3] Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile, ma può decadere anticipatamente
con comunicazione del Presidente della società o dell'interessato, ovvero per
inadempimento dei doveri in qualità di iscritto.
TITOLO VIII
TESSERAMENTO PER ATTIVITÀ AMATORIALE
Art. 50 Norme di tesseramento
[1] Per particolari manifestazioni e tornei a carattere ricreativo
propagandistico indetti ed organizzati da Organi federali, centrali o periferici, o da
società espressamente autorizzate, possono essere tesserati i giocatori che prendono
parte a tali manifestazioni se non già tesserati con la FIP o con Enti ed Associazioni
convenzionati con la Federazione.
Art. 51 Limiti e modalità del tesseramento
[1] Il tesseramento può essere consentito in favore di una società affiliata
partecipante alla manifestazione ed il vincolo contratto dal giocatore è limitato alla
sola durata del torneo e decade automaticamente a conclusione della manifestazione.
Art. 52 Competenza (Delibera n. 143 C.F. 13.05.2000)
[1] Il tesseramento è di competenza del Comitato Regionale, nel cui ambito
territoriale ha svolgimento la manifestazione, il quale rilascia, sui moduli predisposti
dalla Federazione, apposita licenza sulla quale deve essere specificata la durata del
vincolo e la data di automatica scadenza del tesseramento.
[2] Le società che richiedono il tesseramento a norma del presente articolo hanno
l'obbligo di stipulare, sotto la propria responsabilità, polizza assicurativa per
infortuni a favore dell'atleta, con massimali non inferiori a quelli previsti dalla
Sportass.
TITOLO IX
COMMISSIONE TESSERAMENTO
Art. 53 Composizione e funzionamento - trasferito nella Parte
Quarta - Contenzioso - Organi di Giustizia - come previsto art. 200 comma 2/f (Delibera n.
391 C.F. 11/11/2000)
Art. 54 Competenze - trasferito nella Parte Quarta - Contenzioso - Organi di
Giustizia - come previsto art. 200 comma 2/f (Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)
TITOLO X
GIOCATORI DI INTERESSE NAZIONALE
Art. 55 Norme generali
[1] La richiesta di disponibilità per la partecipazione a convegni, raduni,
allenamenti o gare a carattere nazionale o internazionale, in Italia o all'estero,
costituisce un particolare onore che, oltre a distinguere l'atleta, lo impegna a mantenere
un contegno particolarmente irreprensibile in ogni e qualsiasi circostanza.
[2] Conseguentemente la mancata adesione ad una convocazione federale costituisce, in
assenza di impedimenti, grave mancanza disciplinare nonché determina l'assunzione di
adeguati provvedimenti.
Art. 56 Convocazione
[1] Con la convocazione disposta dal Presidente Federale tramite l'organismo
preposto all'attività delle squadre nazionali (Settore Squadre Nazionali), il giocatore
convocato diviene di interesse nazionale ed è tenuto ad aderire alla richiesta
rivoltagli.
[2] La FIP riconosce l'indisponibilità soltanto in presenza di gravi e giustificati
motivi, tali da impedire per l'intero periodo richiesto la partecipazione a qualsiasi
altra gara o manifestazione.
[3] I convocati sono tenuti personalmente a dare immediato riscontro all'avviso di
convocazione.
Art. 56 bis Trasferimento di autorità (delibera n. 282 C.F.
13/09/1999)
[1] Al raggiungimento del 33mo anno di età, giocatori e giocatrici non
professionisti - che abbiano maturato almeno 200 presenze nella massima squadra nazionale
seniores con la partecipazione ad almeno una Olimpiade, un Campionato Mondiale ed un
Campionato Europeo - possono richiedere al Presidente Federale un provvedimento che
autorizzi il loro trasferimento ad altra società affiliata, senza la necessità di
preventivo rilascio del nulla-osta di trasferimento.
[2] Il provvedimento del Presidente Federale ha carattere discrezionale, non è
appellabile ed è immediatamente esecutivo. Il nuovo tesseramento non è soggetto ai
limiti derivanti dai termini di scadenza dei tesseramenti.
Art. 57 Doveri
[1] A norma dell'art.143 R.O. le società hanno il dovere di mettere a
disposizione delle selezioni, indette dai competenti Organi federali, gli atleti per loro
tesserati.
[2] Gli atleti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni loro impartite dalla FIP e
dai suoi Organi, ivi comprese le disposizioni in merito al controllo dell'idoneità
fisica.
Art. 58 Provvedimenti disciplinari - istanze di revisione
[1] Le inosservanze alle norme di cui al presente Titolo, nonché alle
disposizioni generali e particolari impartite a società e giocatori all'atto della
convocazione federale e durante il raduno sono considerate infrazioni disciplinari e
comportano l'eventuale applicazione delle sanzioni previste alla Parte Terza e la
competenza relativa è espressamente demandata al Giudice Sportivo Nazionale.
[2] Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, il tesserato colpito dalla
sanzione può proporre, senza pagamento di alcuna tassa e nel termine massimo di cinque
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, istanza di riesame
alla Commissione Giudicante Nazionale allegando la documentazione idonea a dimostrare
fatti nuovi non precedentemente sottoposti all'esame del Giudice Sportivo Nazionale.
[3] Nel caso in cui l'atleta sia stato indisponibile alla convocazione adducendo a
giustificazione un infortunio od altra infermità, non può, comunque ed a prescindere
dall'eventuale procedimento disciplinare previsto dai commi precedenti, prendere parte,
con la squadra della società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente
successiva alla data della suddetta convocazione. La partecipazione alla gara determina la
posizione irregolare del giocatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 R.E.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Art. 59 Preliminari
[1] Almeno venti minuti prima dell'inizio della gara, le Societa' devono
consegnare agli arbitri una "lista" contenente i dati anagrafici e federali dei
giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonche' l'indicazione della qualita' di
capitano e dei numeri di maglia.
Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o
dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 71 R.E., è abilitato a farlo.
[2] Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le
modalita' previste dal successivo art. 60 R.E..
[3] Gli interessati, Societa', Dirigenti e tesserati, si assumono comunque il rischio
relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso
di giocatori professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto.
Art. 60 Riconoscimento
[1] I giocatori, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della
gara, prima del suo inizio, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento
dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici.
[2] Tutti gli iscritti a referto che al momento del riconoscimento pre-gara non siano
presenti, per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri ,
con le modalità sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.
Art. 61 Documenti di identità (Delibera n. 532 C.F. 29.03.2001)
[1] Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e
dell'età dei giocatori, sono ritenuti validi i seguenti documenti:
1) tessera di identità rilasciata dal Comune di residenza;
2) patente auto;
3) passaporto;
4) porto di armi;
5) licenza di caccia;
6) licenza di pesca;
7) libretto universitario;
8) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
9) tessera dei servizi demografici o attestato di identita' personale rilasciato dal
Comune di residenza;
10) copia autentica dei documenti sopra elencati
[2] Per i soli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età, sarà ritenuta valida
l'autocertificazione di identità vidimata annualmente dal Comitato Regionale o
Provinciale della F.I.P..
[3] Gli atleti sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le
gare.
Art. 62 Posizione irregolare giocatore ed allenatore (delibera n.
96 C.F. 30/03/2000 - delibera n. 350 C.F. 08/10/2000 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] L'inosservanza delle norme relative alle modalità di tesseramento e la violazione
delle norme previste dall'ordinamento dei campionati in tema di partecipazione di
giocatori al di sopra o al di sotto di un limite di età, di giocatrici straniere in
numero superiore a quello stabilito, di giocatori in prestito, o di allenatori sprovvisti
della prescritta qualifica, determinano la posizione irregolare di giocatori, di
allenatori o di aiuto allenatori.
[2] Qualora l'Organo Federale competente accerti d'ufficio o su ricorso di società avente
legittimazione attiva, prima della omologazione della gara, che una società vi ha
partecipato con uno o più giocatori, o con l'allenatore e/o l'aiuto allenatore in
posizione irregolare, procederà alla omologazione della gara stessa con il risultato di
0-20 in suo sfavore nonché con l'applicazione nei confronti della società in difetto, di
sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti e dei giocatori soggettivamente ed
oggettivamente responsabili della violazione. La società sarà inoltre penalizzata di un
punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..
[3] La posizione irregolare conseguente ad inosservanza alle norme relative alle modalità
di tesseramento è determinante agli effetti dell'omologazione della gara soltanto se
l'atleta o gli atleti in difetto abbiano preso parte effettiva al gioco. Per tutte le
violazioni alle norme di tesseramento degli allenatori od in tutte le violazioni alle
norme di partecipazione alle gare contemplate dall'art. 110, con l'eccezione di quella di
cui al comma 7 del predetto articolo, la posizione irregolare è determinata dalla
semplice iscrizione a referto, indipendentemente dal fatto che i tesserati in difetto
abbiano preso parte effettivamente alla gara.
TITOLO XII
INCOMPATIBILITA'
Art. 63 Incompatibilità (Delibera n. 6 C.F. 28/07/2001)
[1] A norma di Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i
componenti degli Organi di Giustizia centrali e periferici della FIP, gli arbitri e gli
ufficiali di campo non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come
dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, massofisioterapisti o tecnici.
Inoltre non possono essere tesserati come giocatori i dirigenti federali ad eccezione dei
Consiglieri Federali e dei Consiglieri Territoriali atleti e tecnici eletti ai sensi
dell'art. 22, comma, dello Statuto e gli ufficiali di campo.
[2] Nello stesso anno sportivo non è permesso il tesseramento nella qualità di dirigente
per due diverse società. Nei casi di infrazione il tesserato è passibile della sanzione
prevista dall'art. 173 R.E..
[3] Gli allenatori in possesso di tessera GARE non possono sottoscrivere alcun altro tipo
di tesseramento.
Art. 64 Eccezioni (Delibera n. 400/98 - Delibera n. 96 C.F.
30/03/2000 - Delibera n. 6 C.F. 28/07/2001)
[1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento statuito dagli artt.
44-45-46-47-48-49, sono ammesse le seguenti eccezioni:
a) giocatore - allenatore
Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di allenatore è consentito solo ed
esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione Tesseramento sentito il
parere del C.N.A., può - su espressa richiesta - autorizzare un giocatore od una
giocatrice, a svolgere compiti di allenatore o viceversa per altre società, purché
partecipanti a un campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore o
giocatrice.
b) giocatore - dirigente
Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di dirigente della società è
consentito solo ed esclusivamente in favore della medesima società. La Commissione
Tesseramento, su espressa richiesta, può autorizzare un giocatore od una giocatrice a
tesserarsi come dirigente o, viceversa, per un'altra società purchè partecipante ad un
campionato diverso da quello in cui svolge l'attività di giocatore/giocatrice o
dirigente.
Tali eccezioni non saranno consentite per i dirigenti che rivestono la carica di
Presidente o di Dirigente Responsabile delle società partecipanti ai campionati nazionali
professionistici e dilettantistici.
c) giocatore - arbitro
Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di arbitro è consentito fino al
30° anno di età ed in tal caso l'arbitro non potrà dirigere partite dello stesso
campionato o girone cui partecipa la sua società. Dopo tale età i giocatori non potranno
essere tesserati come arbitri.
d) dirigente - allenatore
Il tesseramento nella duplice qualità di dirigente ed allenatore è consentito solo ed
esclusivamente in favore della medesima società.
Tale eccezione non sarà consentita ai dirigenti che rivestono la carica di Presidente o
di Dirigente Responsabile di società partecipanti ai campionati nazionali
professionistici e dilettantistici.
[2] E' compatibile il tesseramento (appartenenza) di uno o più membri del Consiglio
Direttivo o del Consiglio di Amministrazione di una società con l'appartenenza al
Consiglio Direttivo della società satellite costituita.
Art. 65 Sospensione del tesseramento
[1] Il giocatore può richiedere la sospensione del suo tesseramento per poter
svolgere l'attività di allenatore, di arbitro o di dirigente senza limitazioni. La
sospensione ha durata per tutto l'anno sportivo, al termine del quale viene ripristinato
il precedente inquadramento come tesserato.
Art. 66 Sanzioni
[1] Nei casi di infrazione della presente normativa, i tesserati sono passibili
della sanzione prevista dall'art. 173 R.E..
PARTE SECONDA
GARE
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 67 Campionati e tornei ufficiali
[1] La FIP, a mezzo degli Organi competenti, indice e organizza i campionati e
tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal Consiglio
Federale.
[2] L'anno sportivo federale ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno
successivo.
Art. 68 Disposizioni Organizzative Annuali (Delibera n. 573 C.F.
28-29 Aprile 2001)
[1] Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale emana le
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" che contengono:
a) la formula dei campionati e tornei ufficiali;
b) le disposizioni organizzative di ogni singolo campionato o torneo;
c) le tasse e contribuzioni federali;
d) le date di scadenza dei tesseramenti relativi ai singoli campionati;
e) le disposizioni inerenti le caratteristiche dei campi di gioco;
f) quant'altro previsto dai regolamenti federali, perché ritenuto utile e necessario
all'ordinato svolgimento dell'attività.
[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono pubblicate su apposito
comunicato, distribuito a tutte le società affiliate a cura della Segreteria Federale ed
entrano in vigore il 1° luglio successivo.
[3] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" possono essere modificate, con apposite
delibere del Consiglio Federale, nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata
in vigore.
[4] Per società interessate si intendono quelle partecipanti ai campionati o tornei
ufficiali cui le modifiche si riferiscono.
Art. 69 Omologazione delle gare e risultato di parità (Delibera
n. 401/98)
[1] I risultati di ogni gara diventano ufficiali con la pubblicazione del
provvedimento di omologazione disposto dai competenti Organi federali.
[2] Nei casi espressamente previsti dal presente regolamento quando una gara debba essere
omologata con il risultato di 0-20 a carico di una società, la stessa dovrà essere
omologata con il risultato conseguito sul campo qualora quest'ultimo sia più favorevole
per la squadra avversaria.
[3] Il risultato di parità non è ammesso e se le squadre terminano un incontro con pari
punteggio il gioco continua con uno o più tempi supplementari fino a che si interrompa la
parità.
Possono essere espressamente previsti casi di ammissione del risultato di parità dalle
Disposizioni Organizzative Annuali per la particolare formula del campionato o del torneo.
[4] Le gare alle quali hanno partecipato atleti sub judice non possono essere omologate
fino a quando l'Ufficio Tesseramento competente non avrà comunicato l'avvenuto rilascio
del cartellino.
[5] Anche in pendenza di omologazione il Giudice Sportivo deve emanare i provvedimenti
disciplinari per i fatti che risultano dal referto arbitrale o che siano stati accertati a
seguito di indagine.
Art. 70 Partecipazione
[1] Ai campionati e tornei ufficialmente indetti ed organizzati dalla FIP possono
partecipare solamente Società affiliate, allenatori e giocatori tesserati per la FIP.
[2] Deroghe ed eccezioni sono consentite per i tornei e gare amichevoli, secondo quanto
previsto dall'art.138 R.E..
Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori
(Delibera n. 573 C.F. 28-29 Aprile 2001)
[1] Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti,
svolge le sottoelencate funzioni :
a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e
disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli
arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria - la squadra da lui accompagnata;
b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e
dell'allenatore della squadra;
c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in
sostituzione del presidente della società;
d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto
dai regolamenti federali;
e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua
società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.
[2] Il dirigente accompagnatore inoltre:
f) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara,
esibendo la tessera, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che
intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle Disposizioni
Organizzative Annuali;
g) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare
sul campo di gioco per conferire con i propri giocatori;
h) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza
disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
i) durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli
arbitri e gli ufficiali di campo;
l) riscuote i rimborsi dovuti dalla squadra ospitante, rilasciandone quietanza
liberatoria.
[3] In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti
dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.
Art. 72 Obbligo della presenza del medico di servizio (Delibera n.
96 C.F. 30/03/2000)
[1] E' obbligatoria la presenza in campo di un medico di servizio durante la
disputa delle gare dei campionati nazionali, maschili e femminili, e dei campionati
regionali indicati nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.
[2] La società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio
della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante
tutto lo svolgimento della partita.
[3] il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione della tessera federale o del
tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici.
[4] Durante la gara il medico di servizio dovrà posizionarsi all'interno dell'impianto di
gioco, ma potrà sedere sulla panchina della società ospitante soltanto se in possesso
della tessera FIP.
[5] La società ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non
regolamentari posti in essere dal medico di servizio.
[6] Il mancato riconoscimento del medico di servizio, od il parziale assolvimento ai suoi
compiti comporta le sanzioni previste dall'art. 166 comma b) R.E..
Art. 73 Campi di gioco
[1] Con l'iscrizione al campionato le società sono tenute a comunicare
all'Organo federale incaricato dell'organizzazione del campionato il campo di gioco di cui
abbiano la disponibilità, le sue caratteristiche, l'ubicazione e l'Ente proprietario. La
società ospitante è tenuta a concordare con l'Ente proprietario la disponibilità
dell'impianto per l'intero campionato. La mancata effettiva disponibilità del campo di
gioco comporta per la società in difetto la perdita della gara per 0-20. Resta salva la
facoltà prevista nel successivo art. 109 R.E..
[2] Il campo deve essere stato omologato a norma dell'art. 74 R.E..
[3] I campi di gioco debbono essere ubicati nell'ambito del territorio comunale, in cui
hanno sede le società.
[4] Costituiscono parte integrante del campo di gioco le attrezzature obbligatorie
previste dal Regolamento Tecnico, che debbono essere tempestivamente messe a disposizione
degli ufficiali di gara.
[5] Gli Organi competenti non possono omologare campi di gioco che non corrispondano ai
requisiti e alle misure fissate dal Regolamento Tecnico.
[6] E' in facoltà del Consiglio Federale stabilire ed indicare nelle "DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI" i campionati o tornei per i quali siano necessarie o
consentite particolari misure dei campi di gioco e quelli per i quali sia obbligatorio
l'uso di impianti coperti.
[7] E' facoltà dell'Organo competente concedere, in via eccezionale ed in casi di
comprovata forza maggiore, l'autorizzazione a disputare una o più gare in campo ubicato
in un Comune diverso da quello ove è sita la sede originaria della società.
[8] Gli Organi competenti debbono altresì adottare le delibere più opportune, per
garantire la regolarità dei campionati, per i casi di comprovata indisponibilità di
impianti a seguito di scioperi od occupazioni.
Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco
[1] Per tutti i campionati di Divisione Nazionale, maschili e femminili, il
S.A.F. provvede all'omologazione del campo di gioco, da ciascuna società utilizzato per
le gare dei campionati cui partecipa e con le modalità stabilite dal S.A.F. stesso.
[2] L'omologazione deliberata dal S.A.F. ad una società ha valore per tutte le altre
società che partecipano a campionati inferiori, utilizzando lo stesso impianto di gioco.
[3] Per il Campionato di Serie A/M la Lega delle società di Serie A provvede direttamente
all'omologazione, con le modalità stabilite da proprio regolamento.
[4] Per tutti gli altri campionati, sono competenti i Comitati Regionali nel cui ambito
territoriale sono ubicati i campi di gioco ed hanno sede le società richiedenti, con le
modalità fissate dal S.A.F.
[5] L'omologazione rimane valida a tempo indeterminato per tutte le società che
usufruiscono dell'impianto in questione.
Il S.A.F. dovrà provedere ad una nuova omologazione:
a) qualora il campo subisca modifiche essenziali nelle misure e/o attrezzature sia in
seguito di lavori di ristrutturazione che di adeguamenti a nuove disposizioni in materia
stabilite dalla F.I.B.A.;
b) qualora una società neopromossa ad un campionato nazionale intenda usufruire di un
campo omologato da un Organo periferico.
[6] Le società che non adempiono, completamente o parzialmente, alle disposizioni
impartite e nei termini fissati dagli organi competenti, sono deferite al Giudice Sportivo
Nazionale per i provvedimenti disciplinari di competenza
[7] I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone
incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente dell'Organo che delibera l'
omologazione del campo.
[8] Al verbale debbono essere unite le planimetrie dell'intero impianto corredate da una
fotografia del campo di gioco.
[9] Il provvedimento di omologazione del campo non costituisce prova opponibile nella
discussione del reclamo previsto e disciplinato dall'art. 81 R.E..
[10] Le variazioni successive all'omologazione debbono essere immediatamente comunicate
agli Organi competenti per la loro registrazione sul provvedimento di omologazione.
[11] Il provvedimento di omologazione, con allegati il verbale di rilevazione dei dati, le
successive variazioni e l'intera documentazione relativa, deve essere depositato presso
l'Organo competente all'omologazione ed una copia integrale deve essere a disposizione
degli arbitri e delle società ospitate presso il campo di gioco.
[12] Per i provvedimenti emanati dai Comitati Regionali una copia integrale deve essere
altresì trasmessa al S.A.F., nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio
dei campionati.
Art. 75 Efficienza del campo di gioco
[1] La società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della
regolarità del campo di gioco e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e
dell'agibilità del medesimo. Essa, inoltre, deve tenere in buona efficienza gli
spogliatoi per gli arbitri e per la squadra ospitata.
[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati o
tornei sia obbligatorio un ulteriore spogliatoio destinato agli ufficiali di campo.
[3] Nello spogliatoio riservato agli arbitri può esclusivamente accedere il dirigente
della società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la
gara, gli ufficiali di campo e il commissario speciale regolarmente designati.
[4] Nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono precisate le attrezzature
principali e di riserva e quelle indispensabili, con riferimento al campionato e al tipo
di impianto.
Art. 76 Attrezzature del campo di gioco
[1] La società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli
ufficiali di campo un' ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature
indispensabili allo svolgimento della stessa fissate dal Consiglio Federale per ciascun
campionato.
[2] Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature
di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà iniziare o
essere proseguita con le conseguenze previste dall'art. 168 R.E..
[3] Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare
svolgimento della gara.
[4] Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" e
qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando,
ove possibile, l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.
[5] Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva,
disciplinata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
Art. 77 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili
prima dell'inizio della gara
[1] Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, nel
doppio arbitraggio, il primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di
quelle indispensabili, la società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla
necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.
[2] Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con
utilizzazione delle attrezzature di riserva.
[3] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a
seguito di presentazione del reclamo previsto dal successivo art. 81 R.E..
[4] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolare funzionamento
dell'attrezzatura si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della
gara.
[5] Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non
verrà disputata e la squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0-20, oltre
all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.
[6] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art 168 R.E..
Art. 78 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo
l'inizio della gara
[1] Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo
l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature
di riserva.
[2] Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non
può proseguire e deve essere omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior
risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.
[3] Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la
ripresa della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni
dell'Organo competente per l'organizzazione del campionato o del torneo.
[4] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art 168 R.E..
Art. 79 Irregolarità del campo di gioco
[1] L'arbitro (o, nel doppio arbitraggio, il primo arbitro) è l'unico giudice
insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara.
[2] Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi
irregolarità non immediatamente eliminabili non la farà disputare e la squadra ospitante
verrà dichiarata perdente per 0-20.
[3] Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un
termine perentorio, entro il quale la società ospitante possa eliminare le accertate
irregolarità.
Art. 80 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la
gara)
[1] Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare
svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da
altri fatti esterni comunque non imputabili alla società ospitante.
[2] L'arbitro (o, nel caso di doppio arbitraggio, il primo arbitro), a suo insindacabile
giudizio, non darà inizio alla gara o la sospenderà qualora ritenga vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone dovuto a vento, pioggia a dirotto, terreno sdrucciolevole o si
verifichi la completa cancellazione della segnatura del campo o un sensibile calo di
tensione della corrente elettrica.
[3] La società ospitante ha l'obbligo di provvedere, su richiesta dell'arbitro, ad
eliminare lo stato di impraticabilità del campo di gioco nei limiti delle sue
possibilità e responsabilità.
[4] Qualora sussistono condizioni tali da far prevedere l'impossibilità di disputare o di
riprendere la gara sospesa sul campo designato, l'arbitro la farà iniziare o riprendere,
dopo un certo tempo a sua discrezione fissato, su un altro campo praticabile ubicato nello
stesso Comune, omologato per il campionato a cui si riferisce la gara, messo a
disposizione dalla società ospitante. La società ospitata non potrà opporsi a tale
decisione e qualora lo facesse sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di
un punto in classifica.
[5] Qualora nello stesso Comune non sia reperible un altro campo regolarmente omologato
per il campionato cui la gara si riferisce, l'arbitro, previo accordo scritto fra le due
società, farà iniziare o riprendere la gara sospesa su un altro campo reperito e messo a
disposizione dalla società ospitante. Non raggiungendo l'accordo fra le società la gara
non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per
le società.
[6] La gara sospesa riprenderà nello stesso punto della sospensione per quanto si
riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco.
[7] La gara non disputata o proseguita per il mancato accordo fra le società e comunque
non portata a termine verrà recuperata ex-novo.
[8] L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature
indispensabili per la disputa della gara.
Art. 81 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità
del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco
[1] L'arbitro (o, nel doppio arbitraggio, il primo arbitro) è l'unico giudice
insindacabile della regolarità del campo e delle attrezzature, nonché dello stato del
terreno di gioco prima e durante la gara.
[2] La società che non condivida la decisione adottata prima dell'inizio della gara in
ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno
di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 221
R.E., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato,
accompagnato dal versamento di un'autonoma tassa, di importo uguale a quella prevista per
la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.
[3] Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la società
controinteressata, da una Commissione formata da due arbitri e dall'ufficiale di campo
designato quale cronometrista.
[4] Nel caso di arbitraggio unico la Commissione è composta dall'arbitro e dal
cronometrista, e in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.
[5] Nel caso di doppio arbitraggio e di assenza di ufficiali di campo designati, la
decisione è di competenza degli arbitri e in caso di disparità di voti, prevale quella
del primo arbitro.
[6] Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.
[7] Se il reclamo è accolto, la Commissione dispone anche la restituzione della tassa.
[8] La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando
l'impraticabilità del terreno di gioco, l'irregolarità del campo e delle attrezzature si
siano verificate dopo l'inizio della gara.
[9] Avverso la decisione adottata dagli arbitri o dalla Commissione, secondo quanto
previsto nei precedenti capoversi, la società che si ritiene danneggiata può presentare,
ai sensi del successivo art. 221 R.E., reclamo al competente Organo di giustizia.
[10] La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione
delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.
Art. 82 Ordine pubblico nei campi di gioco
[1] Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi
di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in
quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.
[2] Le società sono tenute a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza
affinché sia assicurato, ad ogni partita di campionato o torneo, ufficiale od amichevole,
l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.
3] La società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima
dell'inizio della gara, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza,
dovrà esibire documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di
Pubblica Sicurezza.
[4] Le società sono comunque tenute a predisporre nell'impianto le più idonee misure di
sicurezza, atte a garantire l'incolumità dei giocatori delle due squadre, degli arbitri e
degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.
[5] Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento
della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva
competenza degli arbitri.
Art. 83 Incidenti sui campi di gioco (delibera n.150/98 - delibera
n. 354 C.F. 16/10/1999 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Qualora nel corso di una partita si verifichino fatti o incidenti, tali da
impedire il regolare svolgimento della gara o il compimento della stessa, o che comunque
alterino l'uguaglianza competitiva della squadre, alla società che risulti responsabile
può essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con
l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, con la
penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175
R.E., oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari. Qualora la responsabilità dei fatti
sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata la punizione
sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la
rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt.
157 e 175 R.E..
[2] Tale responsabilità può essere accertata d' ufficio.
[3] L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter
sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di
applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel
momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.
[4] Alla società responsabile viene applicata la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra
avversaria, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli
artt. 157 e 175 R.E., oltre alle eventuali sanzioni disciplinari.
[5] L'eguaglianza competitiva può essere solo riferita a fatti estranei allo svolgimento
dell'incontro e quindi non al comportamento dei giocatori in campo.
[6] Può farsi eccezione a questo principio solo nel caso di applicabilità alle squadre
in gara dell'art. 33 R.T.
Art. 84 Ingresso agli impianti di gioco
[1] Le società affiliate alla FIP hanno l'obbligo di permettere l'accesso al
pubblico per assistere alle manifestazioni federali.
[2] I dati relativi alla capienza, calcolata secondo le prescrizioni
giuridico-amministrative vigenti, devono essere riportati nel provvedimento di
omologazione del campo di gioco.
[3] Hanno diritto al libero ingresso alle manifestazioni a pagamento, tanto di carattere
nazionale che internazionale, i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e i
giocatori nazionali, muniti dell'apposita tessera di libero ingresso con bollo SIAE,
rilasciata dalla FIP con le modalità e le limitazioni stabilite di volta in volta dal
Consiglio Federale.
[4] Le società affiliate sono tenute a consentire il libero ingresso alle manifestazioni
da loro organizzate ai rappresentanti della stampa che siano presso di esse accreditati.
Deve essere consentito il libero accesso anche ai titolari di apposita tessera rilasciata
dal CONI.
[5] Per tutti i campionati con ingresso a pagamento, la società ospitata ha diritto di
acquistare - almeno 10 giorni prima della gara - un quantitativo di biglietti pari al 10%
della capienza dell'impianto, con facoltà di scelta proporzionale dei posti messi in
vendita nei vari settori.
Art. 85 Accesso al campo di gioco
[1] Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste
di partecipazione alla gara, gli ufficiali F.I.P. designati.
[2] Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati
iscritti nel referto ufficiale di gara, con annotazione, negli appositi spazi, dei loro
nominativi e dei numeri delle tessere rilasciate dagli Uffici Tesseramento competenti.
[3] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art.
166 comma g) del R.E..
[4] E' consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funziona deve
essere strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali. Di eventuali
trasgressioni risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto
dall'art. 166 l) R.E..
[5] All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette
a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc)
anche se non tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali
di lealtà e correttezza o in violazione di norme regolamentari, risponde la società
ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 166 l) R.E.
Art. 86 Dirigente addetto agli arbitri
[1] La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri un
dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.
[2] Detto dirigente deve assistere gli arbitri in ogni momento, a partire dall'arrivo
nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro
disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.
[3] Il dirigente addetto agli arbitri deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza
in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto di
accesso allo spogliatoio degli arbitri, sancito dall'art. 75 R.E..
[4] Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto venga richiesto
dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto
altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.
[5] Tale dirigente prenderà posto alla sinistra del tavolo e dovrà essere registrato a
referto.
[6] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati la
presenza del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.
[7] Per tutti gli altri campionati, nei quali sia facoltativa, i compiti sono svolti dal
dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli altri,
dal capitano della squadra ospitante.
Art. 87 Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche (Delibera n.
143 C.F. 13/05/2000)
[1] In tutti i Campionati è possibile iscrivere a referto un aiuto allenatore ed
un addetto alle statistiche (scorer) con funzioni di rilevamento dati tecnici, per
collaborare con l'allenatore durante la gara. Pertanto, per poter iscrivere a referto un
aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche, è indispensabile che sia contestualmente
iscritto a referto un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della
tessera gara.
[2] Possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della Società
muniti di regolare tessera rilasciata dalla Federazione a qualsiasi titolo.
[3] Nel caso di ritardato arrivo dell'allenatore titolare, l'aiuto allenatore e l'addetto
alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina
soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'allenatore titolare.
[4] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art.
62 R.E. per quanto attiene all'aiuto allenatore, e dall'art. 166 comma g) R.E. per quanto
attiene all'addetto alle statistiche.
Art. 88 Percentuale sugli incassi
[1] Le società hanno l'obbligo di versare la percentuale sugli incassi, nella
misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio Federale nelle "DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[2] Le società inadempienti incorreranno nelle sanzioni previste.
Art. 89 Prelievo coattivo (delibera n. 403 C.F. 27/11/1999 -
delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Le società sono tenute ad adempiere, nei termini fissati, ai versamenti di
somme dovute, per qualsiasi ragione o causa, alla FIP, società consorelle, affiliati.
[2] Nel caso di mancato pagamento nei termini, gli Organi federali competenti
ingiungeranno alla società inadempiente di produrre, prima della gara successiva alla
comunicazione, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
[3] Il controllo dell'avvenuto pagamento sarà effettuato a mezzo di persone appositamente
incaricate dagli Organi federali competenti, alle quali dovrà essere esibito l'originale
del documento che attesta l'avvenuto pagamento, ricevuta di versamento su c/c postale,
bonifico bancario o assegno circolare, non trasferibile , con contestuale consegna di
copia debitamente firmata dal Presidente o dal Dirigente Responsabile della società.
[4] Nel caso che il controllo dell'avvenuto pagamento sia previsto a mezzo degli arbitri
di una gara, questi devono richiedere ed ottenere la documentazione che attesta il
pagamento del dovuto prima dell'inizio dell'incontro, nel rispetto di quanto specificato
al comma 3.
[5] Qualora una società, nonostante la preventiva richiesta di pagamento, non si attenga
a quanto sopra, l'arbitro non darà inizio alla gara e la società inadempiente verrà
considerata rinunciataria a tutti gli effetti e di conseguenza la gara verrà omologata
col risultato di 0-20 a suo svantaggio, con penalizzazione di un punto in classifica,
secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E..
Art. 90 Colore e numerazione delle maglie (delibera n. 96 C.F.
30/03/2000 - delibera n. 233 C.F. 22/07/2000 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Tutte le squadre delle società partecipanti all'attività agonistica federale devono
avere due serie di maglie, una di colore chiaro (preferibilmente bianca) da utilizzare in
tutte le gare interne, ed una di colore scuro da utilizzare in tutte le gare esterne.La
presente norma si applica a tutte le società partecipanti ai campionati nazionali.
[2] Le società partecipanti ai campionati regionali e provinciali devono segnalare
all'atto dell'iscrizione al campionato il colore della propria maglia di gioco e dovranno
richiedere all'Ufficio Gare competente l'autorizzazione per ogni successiva variazione. La
squadra ospitata deve obbligatoriamente indossare la maglia indicata all'atto
dell'iscrizione.
[3] La squadra ospitante, sia essa partecipante a campionato regionale o provinciale,
dovrà cambiare la propria maglia di gara nel caso in cui gli arbitri ritengano
impossibile dirigere la partita per la confusione dei colori delle maglie.
Le squadre inoltre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa
risulti confondibile con la divisa arbitrale.
[4] L'inosservanza delle suddette norme comporterà la mancata disputa della gara e nei
confronti della squadra inadempiente sarà applicata la punizione sportiva della perdita
della gara per 0-20 e con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto
previsto negli artt. 157 e 175 R.E..
[5] Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione
progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 13 del Regolamento
Tecnico.
[6] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:
- dal 4 al 20 per le squadre partecipanti ai campionati professionistici;
- dal 4 al 15 per le squadre partecipanti ai campionati nazionali non professionistici.
[7] Per quanto riguarda i Campionati Regionali e Giovanili si fa riferimento a quanto
stabilito dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.
Art. 91 Divisa da gioco (Delibera n. 355 C.F. 16/10/1999 -
Delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 - Delibera n. 54 C.F.22/09/2001)
[1] In tutte le gare le società sono tenute a far indossare ai giocatori costumi tali da
non offendere la decenza.
[2] E' consentito alle società di apporre sulla divisa da gioco le seguenti scritte o
marchi pubblicitari:
a) sulle maglie di gara - oltre alla sigla della società, a marchi o scritte riferiti
alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale a norma del Regolamento
Organico, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da
gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari ; questi tre marchi non possono superare le
dimensioni di 50 cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia può essere eventualmente
apposto solo il marchio o la sigla riferita alla sponsorizzazione principale e il nome
della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore, per le società di
serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili;
b) sui pantaloncini oltre al marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie,
possono essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor
secondari, differenti da quelli delle maglie, di dimensioni non superiori a 50 cm.
quadrati ciascuno;
c) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco,
sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati.
[3] Tutti gli altri capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) non fanno parte
della divisa da gioco.
[4] L'utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni previste
dal Regolamento Organico e comporta le consequenziali assunzioni di responsabilità.
Art. 92 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento (Delibera n.
150/98)
[1] Il Consiglio Federale indica nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI" i tipi di pallone dichiarati idonei e regolamentari per i vari Campionati
Federali.
[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" stabiliscono, altresì, i campionati per i
quali è obbligatorio l'uso di un pallone nuovo per ciascuna gara e possono stabilire l'
uso di un solo e determinato tipo di pallone per tutto il campionato stesso.
[3] Per gli altri campionati, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno due
palloni regolamentari ed in ottimo stato, fra cui l'arbitro sceglierà , a suo
insindacabile giudizio, quello di gara.
[4] Nel caso in cui entrambi i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino
inadeguati, l'arbitro può scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata oppure un
pallone usato, durante la fase di riscaldamento, da una delle due squadre.
[5] Nel caso che la squadra ospitante non presenti almeno un pallone regolare, e la gara
non possa avere luogo, sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un
punto in classifica.
[6] Nel caso che il pallone scelto sia nuovo, nessuna delle due squadre potrà servirsene
per il riscaldamento prima della gara; se è usato, l'altra squadra potrà esercitarsi con
lo stesso, prima dell'inizio della gara, per un tempo non superiore ai cinque minuti.
[7] La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata i palloni
necessari all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara, nel numero
minimo che le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" prescrivono per ciascun
campionato, torneo o fase. In caso di inadempimento, alla società in difetto sarà
applicata un'ammenda pari al 50% del massimale previsto per il campionato cui la società
partecipa.
[8] Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della
squadra ospitata per almeno quindici minuti prima dell'inizio della gara.
[9] L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo
minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano
scrupolosamente rispettati.
[10] Nel corso dell'intervallo tra una ripresa e l'altra, è consentito ai giocatori delle
due squadre di esercitarsi con il pallone, purché non si usufruisca del pallone di gara.
Art. 93 Designazioni arbitrali
[1] I campionati e tornei ufficiali federali, i tornei e le gare amichevoli
devono essere diretti da arbitri regolarmente tesserati ed in attività di servizio.
[2] La designazione degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è fatta dagli Organi
federali competenti, secondo le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" ed è resa
pubblica prima dell'effettuazione della gara, a mezzo stampa o per affissione nei locali
dell'Organo competente.
Art. 94 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (Del. C.F.
11/9/98 - Delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 - Delibera n. 306 C.F. 07/09/2000)
[1] Nel caso di doppio arbitraggio, se uno dei due arbitri non fosse presente sul
campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo
per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo l'altro arbitro potrà dirigere la gara da
solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro assente con altro
qualificato, disponibile e presente sul campo. Sempre nel doppio arbitraggio, qualora per
infortunio o malore o altro motivo, non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua
funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di dieci (10) minuti. Trascorso
detto tempo l'altro arbitro inizierà o continuerà a dirigere da solo oppure potrà
sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro con uno qualificato, disponibile e
presente sul campo.
[2] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo
all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici
(15) minuti. Trascorso detto tempo l'arbitro potrà essere sostituito con altro
disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo.
Art. 95 Ritardo arrivo arbitro (Delibera n. 95 C.F. 30/03/2000 -
Delibera n. 306 C.F. 07/09/2000) - ABROGATO
Art. 96 Mancanza o smarrimento referto
97) [1] Il referto ufficiale di gara deve essere fornito dall'arbitro designato
e, nel doppio arbitraggio, dal primo arbitro.
[2] In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul
posto a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed
ufficiale.
[3] In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo
il risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare
l'esatto punteggio, la gara verrà comunque omologata col punteggio di 2-0 a favore della
squadra risultata vincitrice.
Art. 97 Assenza ufficiali di campo
[1] In assenza di uno o più degli ufficiali di campo, che siano stati o meno
designati, il primo arbitro sceglierà i sostituti, senza necessità del consenso delle
squadre in gara.
[2] Tali designazioni si intenderanno ufficialmente riconosciute dalla FIP.
[3] In caso di ulteriore impossibilità di reperire le persone indispensabili per la
disputa della gara, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedervi con persone
idonee.
[4] In caso di accertata inadempienza la gara sarà rifissata dall'Organo competente a
spese della società ospitante, a titolo di sanzione.
[5] Per le società partecipanti ai Campionati regionali e provinciali la sanzione
consiste in un'ammenda pari al doppio della tassa gara.
Art. 98 Interruzione della gara per difetto del cronometro e
contrasti nel punteggio
[1] Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio od
altro, di non poter esattamente determinare il tempo trascorso, e i capitani delle
squadre, a seguito di invito del primo arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a
referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso,
l'arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà detto tempo, a suo insindacabile
giudizio, continuando quindi la gara.
[2] La norma quindi si applica anche nel caso di contrasti nel punteggio.
Art. 99 Commissari di campo
[1] La Federazione può designare persone di sua fiducia in veste di Commissari
di Campo per assistere a manifestazioni federali, con l'incarico di riferire sul loro
andamento, in genere e particolarmente sul contegno del pubblico, dei dirigenti, delle
squadre prima, durante e dopo la gara, e su qualsiasi fatto o incidente che ritengono
eventualmente sfuggito all'osservazione degli arbitri.
[2] I Commissari di Campo debbono, nel riferire i fatti, precisare ogni volta se trattasi
di fatti che loro giudicano essere sfuggiti all'attenzione o all'osservazione degli
arbitri.
[3] I Commissari di Campo, solo in caso di assoluta necessità, debbono assistere e
tutelare gli arbitri ed invitare, ove occorre, i dirigenti delle società a prendere
provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.
[4] Salvo questi casi, essi debbono astenersi dal rivelare il mandato ricevuto.
[5] I Commissari di Campo sono designati dagli Organi federali competenti
all'organizzazione dei vari campionati. Essi sono designati solo in caso di riconosciuta
necessità e possono esserlo su richiesta di una società: in tal caso la spesa relativa
è a carico della società richiedente.
[6] Il rapporto del Commissario di Campo costituisce parte integrante del rapporto
arbitrale.
[7] L'incarico di Commissario di Campo può essere cumulato con mansioni devolute da altri
Organi federali.
[8] L'incarico di Commissario di Campo è incompatibile con l'attività dirigenziale
nell'ambito societario sotto qualsiasi veste o qualifica.
TITOLO II
CAMPIONATI
Art. 100 Ordinamento dei campionati
[1] Il Consiglio Federale stabilisce l'ordinamento dei singoli campionati, il
numero delle squadre partecipanti, il numero delle squadre da promuovere e da retrocedere.
[2] Ne determina inoltre, con le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI", la
formula di svolgimento, la competenza organizzativa.
Art. 101 Iscrizioni ai campionati - ex art. 102 - (delibera n. 401
C.F. 27/11/1999)
[1] Le iscrizioni ai Campionati, sia Nazionali che Regionali e Provinciali
debbono essere tutte presentate agli Organi competenti, nelle modalità e nei termini
previsti dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" deliberate dal Consiglio
Federale.
Art. 102 Campionati a partecipazione limitata (Delibera n.76 C.F.
18/05/1999) - ex art. 101 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 6 C.F.
28/07/2001 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Le squadre sono ammesse alla partecipazione a ciascun campionato per il possesso dei
requisiti richiesti, fissati dall'ordinamento dei campionati stessi e dalle
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[2] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale non possono partecipare con altra
squadra a nessun altro Campionato Nazionale.
[3] Le società partecipanti ad un Campionato Nazionale maschile non possono inoltre
iscriversi al massimo Campionato Regionale maschile.
[4] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" determinano le limitazioni alla
partecipazione ai Campionati Regionali ed alle loro fasi per le squadre partecipanti a
Campionati Nazionali maschili e femminili.
[5] Le Società neoaffiliate a norma dell'art. 114/bis R.O. possono partecipare
esclusivamente ad un campionato a libera partecipazione.
[6] Le Società affiliate che siano costituite secondo il disposto dell'art. 114/bis R.O.
e che già disputano competizioni federali, non possono partecipare ad un campionato
superiore, allo stesso campionato od al campionato immediatamente inferiore a cui prende
parte la società principale.
Art. 103 Squadre aventi diritto (Delibera n. 149/98- Delibera n.
144 C.F. 13/05/2000 - Delibera n. 573 C.F. 28-29 Aprile 2001)
[1] Al termine di ciascun anno sportivo gli Organi federali competenti
stabiliscono le squadre aventi diritto alla partecipazione ai vari campionati dell'anno
sportivo successivo, tenuti presenti l'ordinamento dei campionati, i risultati sportivi
conseguiti e l'ottemperanza all'obbligo di partecipazione ai campionati e trofei giovanili
nell'annata sportiva precedente, così come previsto dalle "DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI". Le società inadempienti a tale obbligo verranno deferite dal
S.A.F. al Giudice Sportivo competente per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.
174 comma 2 R.E.. L'organico dei vari campionati viene diramato dall'Organo federale
competente attraverso Comunicato Ufficiale nel quale saranno altresì precisati i termini
di chiusura delle iscrizioni e gli importi da versare alla F.I.P. per titoli dovuti.
[2] Le società aventi diritto debbono presentare tempestiva domanda d'iscrizione al
richiamato Organo competente.
[3] La domanda deve essere compilata sull'apposito modulo rilasciato dalla Federazione,
debitamente riempito in ogni sua parte e sottoscritto dal Presidente della società.
[4] La domanda deve inoltre essere corredata dal modulo di affiliazione o di rinnovo
dell'affiliazione, qualora la società non vi abbia già provveduto e dall'attestazione
dell'avvenuto versamento delle tasse dovute ivi compreso il deposito cauzionale ove
previsto.
[5] Le domande non inviate nei termini o comunque incomplete, debbono essere considerate
come non presentate, con conseguente perdita del diritto alla partecipazione al
campionato.
[6] In caso di contestazione sulla data di invio, fa fede il timbro postale di spedizione
della raccomandata oppure la data di spedizione indicata nella ricevuta di posta celere o
del corriere.
[7] Nel più breve tempo possibile l'Organo federale competente renderà nota la
definitiva composizione del girone o dei gironi.
Art. 104 Classificazione delle riserve (Delibera n.77 C.F.
18/05/1999) - ex art. 105 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - Delibera n. 143 C.F.
13/05/2000)
[1] Le squadre che si iscrivono come "riserva" dei vari campionati
debbono iscriversi nel rispetto dei termini di cui all'articolo 103 del R.E.. Pertanto le
Società debbono versare gli importi delle tasse previsti per il campionato maggiore cui
aspirano partecipare. La sola fidejussione, o l'integrazione della stessa, per i
campionati ove è prevista, dovra' essere presentata entro i 10 (dieci) giorni successivi
la comunicazione dell'avvenuto ripescaggio. In difetto l'Organo Federale competente
procederà ad un ulteriore ripescaggio.
[2] L'Organismo Federale competente classifica e rende note le squadre riserve dei vari
campionati, tenendo presente i seguenti principi prioritari:
a) le squadre meglio classificate delle retrocesse;
b) la prima delle non promosse nel campionato di categoria immediatamente inferiore;
c) nell'ordine le ulteriori squadre retrocesse;
d) nell'eventualità di squadre retrocesse di pari classifica, provenienti da gironi
diversi, la priorità spetta alla squadra geograficamente più vicina a quella da
sostituire, da individuarsi in quella avente sede in località ubicata alla distanza
chilometrica minore calcolata secondo il percorso seguito dai mezzi di linea. In caso di
coesistenza di mezzi pubblici diversi, si deve aver riguardo alla minore distanza tra i
vari percorsi dei diversi servizi pubblici utilizzabili.
[3] Per il ripescaggio di società provenienti da campionato inferiore, non rientranti
nella fattispecie di cui al punto (1), iscritte quale riserva, l'Organo competente, non
appena si rende disponibile un posto nell'organico del girone, dovrà tener conto in via
prioritaria del diritto sportivo acquisito in base alla classifica dell'anno sportivo
precedente; a parità di diritto sportivo, bisognerà tener conto dell'eventuale società
appartenente alla stessa regione di quella che ha lasciato il posto vacante.
Nel caso di 2 o più società con le stesse caratteristiche di cui sopra, verrà preso in
considerazione il criterio della vicinanza geografica.
[4] Le società che presentano domanda di iscrizione come squadra "riserva"
devono indicare la disponibilità, nell'ambito del Comune dove hanno sede, di un campo di
gioco idoneo per svolgere l'attività per la quale hanno chiesto di partecipare.
[5] Non è mai ammesso il ripescaggio per due anni sportivi consecutivi.
Art. 105 Riapertura dei termini - ex art. 106 - (delibera n. 401
C.F. 27/11/1999)
[1] L'Organo federale competente ha la facoltà di riaprire i termini di
iscrizione ai campionati per i gironi nei quali si rende opportuno completare i quadri
delle società partecipanti.
[2] In tal caso possono avvalersi del diritto di richiesta d'iscrizione anche le società
che ne erano decadute per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 103 R.E..
[3] L'Organo federale competente può altresì delimitare territorialmente
l'ammissibilità delle domande d'iscrizione.
Art. 106 Campionati a libera partecipazione - ex art. 104 -
(delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] Per i campionati a libera partecipazione le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI" debbono stabilire, al termine di ciascun anno sportivo, le norme che
regolano l'iscrizione e la partecipazione a detti campionati dell'anno successivo, con
particolare riguardo alla data di apertura e chiusura delle iscrizioni, all'eventuale
sistema delle promozioni e retrocessioni e ciò in rapporto all'ordinamento dei
campionati, deliberato dal Consiglio Federale.
Art. 107 Squadre della stessa società nello stesso campionato
[1] Per i campionati, o tornei ufficiali, ove sia ammessa la partecipazione di
più squadre di una stessa società, è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra
della stessa società per tutta la durata del campionato salvo che per le fasi
(amministrate dal Settore Giovanile) e le fasi nazionali dei campionati giovanili.
[2] Nel caso in cui una società partecipi allo stesso campionato o trofeo giovanile con
più squadre, queste verranno inserite nello stesso girone e gli incontri diretti verranno
fatti disputare nelle prime giornate del calendario. Su specifica richiesta della società
interessata le squadre potranno essere inserite in gironi diversi.
[3] Alla finale provinciale verrà ammessa:
a) una sola squadra per società se tale finale si svolgerà con un concentramento o con
un girone all'italiana solo tra quattro squadre;
b) due squadre per società se tale finale si svolgerà con un girone all'italiana con la
partecipazione di almeno sei squadre.
Lo stesso criterio verrà applicato nel caso di finale regionale.
[4] Quando ad una finale provinciale o regionale viene ammessa una sola squadra per
società, è consentito il passaggio a questa squadra degli atleti dalle altre squadre
della stessa società che hanno partecipato alle fasi precedenti.
[5] Ai fini dell'applicazione di questa regola è vincolante l'iscrizione sul referto di
gara.
Art. 108 Rinuncia alla partecipazione - (delibera n. 401 C.F.
27/11/1999 - delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 - delibera n. 573 C.F. 28-29 Aprile 2001)
[1] La rinuncia di una società a partecipare al campionato cui aveva diritto è
considerata grave infrazione ai sensi dell'art. 143 R.O. della FIP: "Doveri delle
società" e non conferisce alla società rinunciataria il diritto di partecipazione a
campionati inferiori.
[2] Solo nel caso in cui la rinuncia venga dichiarata entro e non oltre il termine di
chiusura delle iscrizioni al campionato, cui la società aveva diritto di partecipare, e
la comunicazione di rinuncia sia accompagnata da regolare domanda d'iscrizione ad un
campionato di categoria inferiore, l'Organo federale competente delibera inappellabilmente
l'accoglimento o meno della domanda, stabilendo il campionato cui la società può essere
ammessa a partecipare.
[3] In caso di reiezione della domanda la società non conserva alcun diritto e può
iscriversi solo ad un campionato a libera partecipazione.
[4] La società già iscritta al campionato, e che vi rinuncia dopo il termine di chiusura
delle iscrizioni perde automaticamente il diritto di partecipare, sia nell'anno sportivo
in corso che nel successivo, a qualsiasi campionato di categoria inferiore, conservando il
solo diritto di iscriversi ai campionati a libera partecipazione.
[5] Sanzioni consequenziali:
a) in caso di rinuncia entro il termine di chiusura delle iscrizioni, nessuna sanzione
pecuniaria verrà adottata nei confronti della società, mentre verranno assunte sanzioni
disciplinari (art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili;
b) nel caso in cui non venga comunicata la rinuncia entro il termine di chiusura delle
iscrizioni e l'ufficio competente accerti la mancata iscrizione, alla società
inadempiente verrà inflitta una ammenda pari a quella stabilita per la 1^ rinuncia. Tale
normativa viene applicata anche ai campionati a libera partecipazione;
c) in caso di rinuncia dopo il termine di chiusura delle iscrizioni ma prima della
compilazione del calendario del campionato, alla società rinunciataria verrà inflitta
una ammenda pari al doppio di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà incamerata la
tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E. ) nei
confronti dei dirigenti responsabili;
d) in caso di rinuncia dopo la compilazione del calendario ufficiale ma entro le ore 24.00
del Lunedì antecedente l'inizio del campionato, alla società rinunciataria verrà
inflitta una ammenda pari al quadruplo di quella stabilita per la prima rinuncia; verrà
incamerata la tassa di iscrizione e verranno assunte sanzioni disciplinari (art. 172 R.E.)
nei confronti dei dirigenti responsabili; dopo le ore 24.00 del Lunedì antecedente
l'inizio del campionato alla società rinunciataria verrà inflitta una ammenda pari ad
otto volte quella stabilita per la prima rinuncia;
[6] E' espressamente consentita la rinuncia al campionato professionistico da parte della
società non professionistica promossa alla massima serie. Tale rinuncia deve formalmente
pervenire mediante lettera raccomandata, posta celere o corriere da inviare alla F.I.P. ed
alla Lega di serie A sette giorni prima del termine fissato per l'iscrizione al campionato
professionistico.
In tal caso la società rinunciataria conserva il diritto a partecipare al campionato
inferiore, cui dovrà iscriversi nei termini regolamentari, mantenendo nel contempo il
diritto al tesseramento dei giocatori che risultavano vincolati a titolo definitivo
nell'anno precedente, fermo restando il diritto di ciascun giocatore a stipulare un
contratto professionistico.
Art. 109 Gironi, calendari, orari e spostamento gare
[1] Gli Organi federali incaricati dell'organizzazione dei singoli campionati,
fasi di campionato o gironi stabiliscono, inappellabilmente e definitivamente, il
calendario e l'orario delle gare.
[2] E' in loro facoltà concedere, in casi di comprovata necessità ed eccezionalità,
l'autorizzazione allo spostamento della data, dell'orario o del campo.
[3] Le società per ottenere lo spostamento della data, del campo o dell'orario di una
gara debbono presentare, almeno 15 giorni prima della data fissata per la gara, regolare
richiesta motivata corredata dall'adesione scritta della squadra avversaria e della
ricevuta di versamento della relativa tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale ed
indicata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" .
[4] L'Organo federale competente può disporre d'autorità le variazioni di data, orario o
campo in presenza di casi di forza maggiore o di eventi di particolare rilevanza.
[5] Gli Organi competenti sono tenuti a concedere, a documentata richiesta, gli
spostamenti di gare di campionato che interessano squadre con giocatori convocati dal
Settore Squadre Nazionali o con giocatori che devono prendere parte a gare o a
concentramenti disposti dal Settore Giovanile o con giocatori convocati per esigenze della
Nazionale Militare.
[6] Non è consentito concedere spostamenti gara nelle due ultime giornate dei campionati
nazionali a meno che la gara sia ininfluente, rispetto anche a società terze, per la
definizione della classifica finale.
[7] Lo sfruttamento commerciale del calendario di un campionato nazionale deve essere
preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega delle
società, cui il campionato si riferisce.
Art. 110 Partecipazione di giocatori a gare (Delibera n. 96 C.F.
30/03/2000 - Delibera n. 350 C.F. 08/10/2000)
[1] E' fatto divieto ad un giocatore disputare nella stessa giornata solare più
di una partita.
[2] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero maggiore di atleti
tesserati in prestito rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
[3] E' fatto obbligo alle società di iscrivere a referto atleti "under" nel
numero stabilito dalle norme vigenti e di non iscrivere a referto atleti "over"
più del numero stabilito.
[4] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto un numero di giocatori superiore
a 10 ad eccezione dei campionati nei quali sia esplicitamente indicata la possibilità di
iscriverne un numero maggiore.
[5] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto in altri campionati
giocatori/trici che per la loro età possono partecipare esclusivamente ai campionati e
trofei giovanili di categoria.
[6] E' fatto divieto alle società di iscrivere a referto tesserati (giocatore,
allenatore, aiuto allenatore), colpiti da provvedimenti di squalifica.
[7] E' fatto divieto alle società partecipanti ai campionati di serie A1 femminile di far
giocare contemporaneamente un numero maggiore di atlete, tesserate come straniere,
rispetto a quello stabilito dalle norme vigenti.
[8] Le violazioni alle norme contenute nel presente articolo sono sanzionate secondo
quanto previsto dall'art. 62 R.E.
Art. 111 Classifica
[1] La classifica nei campionati è stabilita per punti: per ogni gara alla
squadra vincente sono attribuiti due punti ed alla squadra perdente non spetta alcun
punto.
[2] Per ogni partita omologata con il risultato di 0-0 o di 0-20 non acquisito sul campo ,
la società è penalizzata di un punto in classifica, ad eccezione dei casi
specificatamente previsti negli artt. 75, 77 e 96 R.E..
Art. 112 Norme per le qualificazioni (Delibera n. 572 C.F. 28-29
Aprile 2001)
[1] Ove si renda necessario, a qualsiasi titolo, procedere a qualificazioni fra
le squadre appartenenti a diversi gironi o diverse categorie di campionati, gli Organi
federali competenti emaneranno di volta in volta i criteri relativi alla formula, allo
svolgimento di dette qualificazioni, ed alla composizione della Commissione Esecutiva
delegata alla direzione, organizzazione, designazione degli arbitri ed ufficiali di campo,
all'assunzione dei provvedimenti disciplinari e quant'altro previsto e delegabile.
[2] Le fasi di campionato, previste dalla formula con la concentrazione di squadre in
campo neutro, possono essere dirette, invece, da un Commissario, in sostituzione della
Commissione.
[3] Al termine della qualificazione o del concentramento, il Presidente della Commissione
Esecutiva in campo, od il Commissario, deve inoltrare all'Organo federale competente una
relazione, in duplice copia, ed allegare verbali, referti ed eventuali tasse ed ammende
riscosse.
[4] Ove al termine della qualificazione o del concentramento vi sia parità di punteggio
in classifica, si deve applicare in via definitiva l'art. 113 R.E..
[5] Nelle competizioni giovanili che si concludono con la Finale Nazionale è obbligatoria
la partecipazione, di un dirigente di ogni società ammessa, alla 1^ riunione
organizzativa come disposto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile.
Art. 113 Precedenze in classifica in caso di parità (delibera n.
148 C.F. 26/06/1999)
[1] Per stabilire l'ordine delle precedenze, anche in caso di assegnazione di un
titolo o per la promozione diretta a campionati o gruppi dell'anno sportivo successivo,
quando si verifica una parità di punteggio nella classifica finale di campionato o fase o
gruppo, si dovranno applicare i seguenti criteri:
A - PARITÀ TRA DUE SQUADRE
1) In caso di parità di classifica tra due sole squadre, la precedenza sarà attribuita
alla squadra con il maggior numero di vittorie negli incontri diretti tra le anzidette
squadre.
2) Qualora le due squadre risultino aver conseguito un ugual numero di vittorie negli
incontri diretti, la precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con un
maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale
dei punti subiti da ciascuna squadra negli incontri diretti.
3) Qualora il totale dei punti segnati e il totale dei punti subiti coincidano, la
precedenza di classifica verrà attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri,
calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti in tutti
gli incontri del campionato o fase o gruppo.
B - PARITÀ TRA TRE O PIU' SQUADRE
1) In caso di parità di classifica tra tre o più squadre, per determinare la precedenza,
si dovrà procedere alla compilazione di una classifica avulsa tra tutte le squadre
terminate a pari punti, tenendo conto dei soli risultati degli incontri diretti tra le
squadre anzidette.
2) Qualora risultasse un'ulteriore parità nella classifica avulsa, la precedenza sarà
attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato dividendo il totale
dei punti segnati per il totale dei punti subiti, limitatamente agli incontri diretti tra
le squadre in parità nella classifica avulsa.
3) Qualora risultasse una ulteriore situazione di parità, la precedenza dovrà essere
attribuita alla squadra con il maggior Quoziente Canestri, calcolato come detto
precedentemente, tenendo conto di tutte le gare del campionato o fase o gruppo.
C - GARE DI PLAY-OFF O PLAY-OUT
Qualora, nel corso dei play-off o play-out, entrambe le squadre
risultassero responsabili di incidenti sui campi di gioco, con conseguente applicazione
dell'art. 83 c. 1 R.E., ai fini della individuazione della squadra vincitrice, la
precedenza sarà attribuita alla squadra che ha conseguito o conseguirà il maggior numero
di vittorie o, in caso di uguale numero di vittorie, alla squadra con il maggior Quoziente
Canestri, calcolato dividendo il totale dei punti segnati per il totale dei punti subiti,
nelle gare disputate o da disputarsi.
[2] Qualora, nell'applicazione dei criteri indicati per i casi di parità tra tre o più
squadre, la parità sussista per due sole squadre, si dovranno nuovamente applicare i
criteri indicati al precedente punto A. Nel caso sussista una parità tra tre o più
squadre troveranno nuova applicazione i criteri indicati al punto B.
[3] Nelle ipotesi previste sia al punto A che al punto B precedenti, in caso di protratta
parità, si terrà conto del numero totale di falli personali e tecnici, attribuendo la
precedenza alla squadra che risulti aver commesso il minor numero totale di falli negli
incontri diretti tra le squadre in parità e, successivamente, in caso di riscontrata
parità tra i totali dei falli, in tutte le gare del campionato o fase o gruppo.
[4] Nel caso particolare in cui solo tre squadre partecipino ad una competizione e la
situazione di parità non possa essere risolta usando i criteri elencati ai punti A e B,
la precedenza verrà attribuita alla squadra che abbia segnato il maggior numero di punti.
[5] Nel calcolo di qualunque Quoziente Canestri dovranno essere prese in considerazione
oltre alla parte intera, le prime quattro cifre decimali.
Art. 114 Cauzione
[1] Le società che iniziano la disputa di un campionato assumono il preciso
impegno di portarlo a termine. A garanzia di questo impegno la FIP richiede alle società,
con l'iscrizione al campionato, il deposito di una cauzione la cui entità viene fissata
nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
Art. 115 Rinuncia preventiva alla disputa di una gara - (delibera
n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] La società che rinuncia preventivamente alla disputa di una gara di
campionato verrà sanzionata con la perdita della gara stessa per 0-20 e subirà la
penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175
R.E.. Inoltre sarà tenuta la pagamento all'Organo federale competente dell'ammenda
prevista per la rinuncia dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" nonchè
degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 127 o 128 R.E.
Art. 116 Mancata o ritardata presentazione in campo (del. n.149
C.F. 26/06/1999) - ex art. 122 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 49 C.F.
26/02/2000 - delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 - delibera n. 109 C.F. 27/10/2001 - delibera n.
229 C.F. 09/03/2002)
[1] Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che
una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà considerata
rinunciataria e la gara sarà omologata col risultato di 0-20 a suo svantaggio, con la
penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175
R.E..
[2] Qualora ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno
considerate entrambe rinunciatarie; la gara verrà omologata con il risultato di 0-0 con
la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli
artt. 157 e 175 R.E..
[3] La o le società in difetto saranno tenute al pagamento dell'ammenda stabilita per la
rinuncia.
[4] Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre sono presenti in campo con un
minimo di cinque giocatori, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se a causa della
mancata presentazione di documenti idonei una squadra non è in grado di schierare cinque
giocatori, la gara non potrà avere inizio.
La mancata disputa della gara viene assimilata alla "rinuncia a gara".
La società inadempiente verrà sanzionata con la perdita della gara per 0-20, senza
ulteriori sanzioni e ammende.
[5] Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria, e solo quando provenga da altra
sede, preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza
maggiore, l'arbitro concederà di protrarre opportunamente il tempo di attesa.
[6] Sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e
documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di
viaggio.
Nel caso in cui, per il percorso di viaggio, siano utilizzati mezzi privati la Società è
tenuta a darne preventiva comunicazione agli Organi Federali competenti, con le modalità
previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative. Tale comunicazione non esime
comunque la società dall'osservanza di quanto previsto nel precedente capoverso.
[7] L'Organo o l'Organismo di Giustizia competente valuterà se sussistono o meno le cause
per tale riconoscimento.
[8] Non sarà comunque riconosciuta causa di forza maggiore la mancata o ritardata
presentazione in campo di una squadra se questa si sia servita dell'ultimo mezzo utile di
linea a disposizione; salvo che si tratti di squadre che utilizzino gli aeroporti indicati
nelle disposizioni organizzative annuali.
Art. 117 Riconoscimento della causa di forza maggiore - parte ex
art. 122 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 - delibera
n.180 C.F. 17/06/2000 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Il riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere richiesto dalla
società interessata mediante invio di telegramma all'Organo federale competente per
l'omologazione della gara, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello fissato per
lo svolgimento della gara.
[2] La motivazione deve essere inoltrata a mezzo raccomandata, posta celere o corriere da
spedirsi entro le ore 24.00 del giorno successivo alla data nella quale la gara si doveva
svolgere. Se il giorno è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo.
[3] L' Organo competente decide sull'istanza nel più breve tempo possibile dando
comunicazione del provvedimento adottato alle società interessate.
[4] Avverso detto provvedimento, le società interessate possono proporre reclamo secondo
le modalità previste nella Parte IV, Titolo III del presente Regolamento.
Art. 118 Ritiro da gara - ex art. 123 - (delibera n. 401 C.F.
27/11/1999 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti la squadra che si
rifiuti, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata.
[2] La gara verrà omologata con il risultato di 0-20 a suo sfavore o con l'eventuale
miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria. Per il suo ritiro la
squadra verrà penalizzata di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt.
157 e 175 R.E., ma non sarà tenuta al pagamento di alcuna ammenda.
Art. 119 Inferiorità numerica - ex art. 124 - (delibera n. 401
C.F. 27/11/1999)
[1] La squadra, che nel corso della disputa della gara per falli o altri eventi
non voluti, viene a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due
giocatori, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.
[2] La gara verrà omologata col risultato di 0-2 a suo sfavore o con l'eventuale miglior
risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna ammenda e senza che
la perdita della gara venga considerata quale rinuncia.
Art. 120 Ritiro durante il campionato - (delibera n. 401 C.F.
27/11/1999 - delibera n. 573 C.F. 28-29 Aprile 2001)
[1] Una società che si ritiri durante lo svolgimento di un campionato commette
una grave violazione all'art. 143 del R.O.. Tale ritiro comporta l'esclusione della
società dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore sia nella
stessa stagione che in quella successiva, ad eccezione dei campionati a libera
partecipazione. Inoltre la società è tenuta al pagamento di una ammenda pari a otto
volte quella stabilita per la prima rinuncia oltre alle sanzioni disciplinari che verranno
assunte nei confronti dei dirigenti responsabili.
Art. 121 - Ritiro dal campionato conseguente a rinuncia a gare -
ex art. 120 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 573 C.F. 28-29 Aprile 2001)
[1] Una società nel corso di un campionato non può avvalersi di più di una rinuncia.
Alla seconda rinuncia, considerata in base a quanto previsto dagli artt. 115 - 116 - 118,
viene esclusa dal campionato ed è tenuta al pagamento di una ammenda pari a otto volte
quella stabilita per la prima rinuncia oltre all'assunzione di provvedimenti disciplinari
(art. 172 R.E.) nei confronti dei dirigenti responsabili.
[2] La rinuncia anche ad una sola gara nelle fasi di campionato a concentramento, negli
incontri e nei concentramenti di qualificazione, è considerata ritiro definitivo dal
campionato, con l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate in quella fase e
l'applicazione delle relative sanzioni.
[3] Nelle fasi di campionato disputate ad eliminazione (Coppa Italia - Play-off, ecc.),
nei casi di mancata presentazione in campo, rinuncia a disputare una gara, ritiro in gara
da parte di una squadra, la squadra avversaria passa automaticamente al turno successivo,
se previsto, o viene dichiarata vincitrice della fase, se si tratta di turno finale.
[4] A tutti i fini regolamentari e disciplinari la rinuncia costituisce, anche in questo
caso, ritiro dal campionato.
Art. 122 Rinuncia alla prosecuzione nei campionati a più fasi -
ex art. 121 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] La rinuncia a proseguire nella disputa delle fasi successive di un
campionato, anche se a carattere misto, è considerata a tutti gli effetti come il ritiro
dal campionato, e comporta:
a) la perdita della promozione o l'automatica retrocessione al campionato inferiore;
b) la revoca dell'eventuale titolo regionale o provinciale;
c) lo scioglimento del vincolo dei giocatori ai sensi dell'art. 12 R.E.;
d) l'esclusione dal diritto di partecipare al campionato immediatamente inferiore sia
nella stessa stagione sportiva sia in quella successiva ad eccezione dei campionati a
libera partecipazione;
e) il pagamento di una ammenda pari a quattro volte quella stabilita per la prima
rinuncia.
[2] Il diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi si trasmette alla società che
possa usufruire del diritto stesso, quale classificata in ordine immediatamente successivo
di classifica, semprechè sia possibile la sua sostituzione, a discrezione e giudizio
dell'Organo federale competente.
Art. 123 Ritiro definitivo - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] In caso di ritiro definitivo di una società, determinato da quanto previsto
dagli artt. 120 e 121, l'organo federale competente all'omologazione si atterrà alle
seguenti norme:
a) se questo avviene prima che sia iniziato il girone di ritorno tutte le partite
disputate vengono annullate;
b) se questo avviene dalla prima giornata del girone di ritorno in poi, i risultati
acquisiti fino al momento del ritiro hanno valore agli effetti della classifica e le
rimanenti gare verranno omologate con il risultato di 0-20
Art. 124 Rimborso delle spese di viaggio - ex art. 126 - (delibera
n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] Per i campionati e/o per le loro fasi, le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI" determinano i parametri, le modalità e gli obblighi relativi a eventuali
rimborsi dovuti nelle ipotesi di cui agli artt. 125-126-127- 128- 130 R.E.
Art. 125 Indennizzi per assenza di arbitri - ex art. 127 -
(delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 95 C.F. 30/03/2000)
[1] Non effettuandosi la gara di campionato per l'assenza dell'arbitro o degli
arbitri designati, e se non c'è la possibilità di effettuare la sostituzione ai sensi
dell'art. 94 R.E., la società ospitante non dovrà corrispondere alla società ospitata
il rimborso di cui all'art. 124 R.E..
[2] L'Organo federale competente all'organizzazione determinerà, in relazione alla serie,
al campionato ed alla fase, in base a quanto previsto dall'art. 124 R.E., le voci di spesa
da rimborsare alle due società interessate.
[3] I rimborsi arbitrali per il nuovo incontro rimangono a carico dell'Organo federale
competente e le società debbono versare una sola tassa gara, valida sia per l'incontro
precedentemente non effettuato che per l'incontro ripetuto.
Art. 126 Indennizzi per irregolarità, impraticabilità di campo -
ex art. 128 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Non effettuandosi, o non potendosi portare a termine, la gara di campionato
per irregolarità o impraticabilità del campo la società ospitante dovrà corrispondere
alla società ospitata il rimborso delle spese di viaggio.
[2] Tale rimborso, da calcolarsi a norma dell'art. 124 R.E. senza alcuna decurtazione,
dovrà essere corrisposto dalla società ospitante alla società ospitata, all'atto
dell'effettuazione del recupero o della ripetizione della gara precedentemente non
disputata, o non portata a termine. La società inadempiente sarà soggetta alle sanzioni
previste dall'art. 129 R.E..
[3] La tassa gara deve essere nuovamente versata dalla società ospitante, restandone
esentata la società ospitata.
Art. 127 Indennizzi per assenza squadra ospitante - ex art. 116 -
(delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] La squadra ospitante che non si presenta in campo o comunque non inizia la
gara deve corrispondere alla squadra ospitata il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e liquidabili secondo i parametri fissati nelle
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[2] Tale rimborso non è dovuto nel caso di rinuncia preventiva, purché tempestivamente
comunicata sia all'Organo federale competente sia alla società ospitata.
Art. 128 Indennizzi per assenza squadra ospitata - ex art. 117 -
(delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] La squadra ospitata che rinunci alla disputa della gara, non si presenti in
campo o comunque non inizi la gara, eccettuato il caso di riconoscimento di causa di forza
maggiore, deve corrispondere alla squadra ospitante, ove richiesto, un importo pari alle
spese di organizzazione effettivamente sostenute e documentate, ed è inoltre tenuta al
pagamento di una somma pari a quattro volte il massimale della multa previsto per il
campionato al quale partecipa, a titolo di indennizzo. La società che si ritiene
danneggiata dovrà inviare la richiesta di risarcimento entro dieci giorni dalla data
della gara non disputata. Oltre tale termine nessun rimborso le sarà riconosciuto. Copia
della richiesta del risarcimento dovrà essere inviata per conoscenza all'Organo federale
competente, il quale è tenuto a dirimere eventuali controversie in ordine alla corretta
determinazione delle spese di organizzazione.
Sono riconosciute quali quali spese di organizzazione:
a) affitto ed allestimento del campo di gioco;
b) eventuali oneri erariali e diritti SIAE corrisposti.
[2] Il rimborso delle spese e l'ammenda non sono dovuti nel caso di mancata presentazione
in campo per cause di forza maggiore ritenute valide dall'Organo federale competente
all'omologazione della gara o dagli Organi giudicanti di primo o di secondo grado.
Art. 129 Esclusione dalla partecipazione a gare - ex art. 118 -
(delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] Le società sono tenute a liquidare le ammende e gli indennizzi previsti dai
precedenti artt. 115-116-120-121-122-126-127-128 entro quindici giorni dalla decisione del
competente Organo federale.
[2] In caso di mancata ottemperanza a tale tassativa prescrizione le società inadempienti
verranno sanzionate dal competente Organo federale con l'immediato divieto di
partecipazione a gare ufficiali e, se vi prendono parte, la gara verrà omologata con il
risultato di 0-20 in suo sfavore o con l'eventuale migliore risultato conseguito sul campo
dalla squadra avversaria. Tale divieto avrà efficacia fino alla data del versamento delle
somme dovute sia alla FIP sia alla società creditrice. Quest'ultime dovranno dare
tempestiva comunicazione dell'avvenuta liquidazione di quanto loro dovuto all'Organo
federale competente.
Art. 130 Ripetizione di gara annullata - (delibera n. 401 C.F.
27/11/1999 - delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] L'organizzazione della ripetizione di una gara annullata e le relative spese
sono di competenza della società ospitante.
[2] L'Organo Giudicante Federale che sancisce l'annullamento di una gara deve inoltre
stabilire gli eventuali indennizzi a norma dell'art. 124 R.E. e, nel caso in cui ne
disponga la ripetizione, l'eventuale pagamento, da parte di entrambe le società, o da
parte di una sola di esse, di una seconda tassa gara.
Art. 131 Incontri su campo neutro a seguito squalifica del campo
[1] Per la disputa di gara su campo neutro, a seguito di squalifica del campo di
gioco (art. 154 R.E.), l'organo federale competente all'organizzazione della gara delibera
di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento,
affidando all'organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel
rispetto di quanto stabilito.
[2] Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
a) in caso di ingresso libero saranno a carico della società ospitante;
b) in caso di ingresso a pagamento l'incasso, dedotte le spese, spetterà alla società
ospitante.
Art. 132 Incontri su campo neutro per la disputa di concentramenti
ed eventuali spareggi previsti nelle Disposizioni Organizzative Annuali
[1] In caso di concentramenti ed eventuali spareggi previsti nelle disposizioni
organizzative annuali, l'organo federale competente all'organizzazione della gara delibera
di volta in volta circa la fissazione della sede, data, orario e modalità di svolgimento,
affidando all'organo periferico competente per territorio, la gestione dell'incontro nel
rispetto di quanto stabilito.
[2] Le spese di organizzazione vengono così stabilite:
a) in caso di ingresso libero saranno a carico dell'organo federale competente
all'organizzazione della gara;
b) in caso di ingresso a pagamento verrà utilizzato l'incasso realizzato. L'eventuale
eccedenza verrà suddivisa tra le società partecipanti.
TITOLO III
TORNEI E GARE AMICHEVOLI
Art. 133 Organizzazione
[1] I tornei e le gare amichevoli possono essere indetti e organizzati dagli
Organi federali centrali o periferici (Comitati Regionali, Provinciali e Comunali,
Delegati Comunali) e dalle società affiliate.
[2] Nei Tornei indetti da altri Enti, uno dei componenti il Comitato Organizzatore dovrà
essere un delegato del Comitato Regionale competente per territorio.
Art. 134 Autorizzazioni ed organi competenti (Delibera
n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] I tornei e le gare amichevoli debbono ottenere la preventiva autorizzazione degli
Organi federali competenti.
[2] Per i tornei e gare a carattere internazionale e per i tornei a carattere nazionale
tra società, da disputarsi in Italia o all'estero, la richiesta dovrà essere diretta
all'Ufficio Coordinamento Tornei della F.I.P..
[3] Per i Tornei nazionali ed internazionali di categoria giovanile, la richiesta
d'autorizzazione dovrà essere rivolta al Settore Giovanile della F.I.P..
[4] Per gli incontri fra società appartenenti a diversi Comitati Regionali
l'autorizzazione verrà data dal Comitato Regionale nella cui giurisdizione si svolge
l'incontro.
[5] Per i tornei a carattere regionale e per gli incontri fra società appartenenti allo
stesso Comitato Regionale, ma di diversa provincia, la richiesta dovrà essere diretta al
Comitato Regionale che provvederà alla concessione della relativa autorizzazione.
[6] Per i tornei a carattere provinciale o comunale e per gli incontri fra società
appartenenti alla stessa provincia o comune, la richiesta dovrà essere diretta al
Comitato Provinciale o al Comitato Comunale che provvederà alla concessione della
relativa autorizzazione, dandone comunicazione all'Organo federale immediatamente
superiore.
Art. 135 Autorizzazioni e richieste (Delibera n. 325 C.F.
24-25/05/2002)
[1] L'autorizzazione ad organizzare tornei o gare amichevoli deve essere
richiesta a norma dell'art. 134 R.E..
[2] Analogamente, l'autorizzazione alla partecipazione a manifestazioni organizzate da
Federazioni o società straniere affiliate alla FIBA deve essere richiesta alla F.I.P.,
cui spetta la relativa concessione.
Art. 136 Modalità procedurali (Delibera n. 325 C.F.
24-25/05/2002)
[1] L'autorizzazione di cui all'art. 134 R.E. deve essere richiesta con il
seguente anticipo:
a) 30 giorni per i Tornei Internazionali e Nazionali ;
b) 20 giorni per i Tornei Giovanili e Regionali.
[2] Le richieste di autorizzazione per le gare amichevoli devono pervenire all'Organo o
all'Ufficio competente almeno 3 giorni prima della data di effettuazione.
[3] Le richieste di autorizzazione per i tornei devono essere corredate da:
a) regolamento del torneo con l'indicazione della formula di svolgimento, del numero
minimo e massimo dei giocatori ammessi per squadra e i limiti di utilizzazione di
giocatori di altre società;
b) indicazione, ubicazione e caratteristiche dei campi di gioco;
c) eventuali facilitazioni a favore delle squadre partecipanti;
d) elenco nominativo dei componenti il Comitato Organizzatore.
[4] Almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del torneo, devono essere inoltre
comunicati all'Organo o all'Ufficio competente la sede, il giorno e l'ora della prima
riunione della Commissione Esecutiva in campo, alla quale devono assistere gli arbitri
designati e l'elenco definitivo delle squadre partecipanti.
[5] All'Organo o all'Ufficio federale competente è riservata ampia facoltà di richiedere
determinate variazioni su quanto previsto e programmato dall'Ente organizzatore del torneo
e, in caso di non accettazione delle stesse, di non autorizzare il torneo.
[6] Le spese ed i rimborsi relativi ai componenti la Commissione Esecutiva in campo, agli
arbitri ed a chi altro è designato sono a carico dell'Ente organizzatore, che li liquida
agli aventi diritto sulla base delle tabelle fissate dal Consiglio Federale.
Art. 137 Suddivisione
[1] I tornei si suddividono in Internazionali, Nazionali di cat. A) e di cat. B),
Giovanili Nazionali o Internazionali, Regionali.
[2] La partecipazione anche di una sola squadra straniera conferisce al torneo carattere
internazionale.
[3] I Tornei Nazionali di cat.A sono quelli ai quali partecipano almeno due squadre -
anche della medesima regione - di Serie A maschile, mentre i Tornei Nazionali di cat.B
sono tali se vi prendono parte almeno due squadre di Serie B/Eccellenza o B/maschile
oppure due squadre di A/1 o A/2 femminile.
[4] Per Tornei Giovanili Nazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre
italiane di regioni diverse, composte da giocatori delle categorie giovanili.
Per Tornei Giovanili Internazionali s'intendono quei Tornei cui partecipano squadre di
società italiane e straniere.
I Tornei Giovanili Internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere
composte da giocatori/trici delle categorie giovanili, sono di competenza dei Settori
Squadre Nazionali Maschile o Femminile.
[5] Tutti gli altri tornei sono da considerarsi regionali.
[6] Qualora un torneo non sia organizzato direttamente da un Organo federale, la società
o l'ente che lo organizza oltre a quanto previsto dalle norme del presente titolo, sono
tenuti al versamento alla FIP Roma di una tassa fissa il cui importo viene stabilito nelle
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
Art. 138 Partecipazione (Delibera n.150 C.F. 26/06/1999 - Delibera
n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] Ai tornei autorizzati dalla Federazione e alle manifestazioni della Lega
Nazionale Pallacanestro e LegaA Basket Femminile (Coppa Italia LNP, Coppa Italia Lega
Femminile e rappresentative di Lega) possono partecipare squadre di società affiliate,
rappresentative regionali, provinciali o comunali, composte da giocatori tesserati,
nonché squadre appartenenti a Organizzazioni riconosciute dalla FIP con particolari
convenzioni.
[2] I giocatori possono partecipare ad un torneo con una società diversa da quella per la
quale sono tesserati, alle seguenti condizioni:
a) il regolamento del torneo contempli tale possibilità;
b) la società di appartenenza non partecipi al torneo, escluse le manifestazioni delle
Leghe;
c) il giocatore sia munito del relativo temporaneo nulla-osta, dichiarazione rilasciata
dalla società di appartenenza con allegata fotocopia dello statino, se il giocatore è
svincolato dichiarazione della società che utilizza l'atleta, in via transitoria per la
manifestazione, con firma di accettazione da parte dell'atleta, da consegnare alla
Commissione Esecutiva in campo o all'organo competente all'organizzazione.
[3] Per le gare amichevoli, l'autorizzazione deve essere consegnata all'arbitro che la
farà pervenire, unitamente al referto di gara, all'Organo o all'Ufficio federale
competente.
Art. 139 Commissione esecutiva, commissari (Delibera n. 49 C.F.
26/02/2000 - Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 - Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] I Tornei Internazionali sono diretti da una Commissione Esecutiva in campo
composta da un Presidente, due componenti, di cui uno designato dal C.I.A., un Segretario
senza diritto a voto.
[2] I Tornei Nazionali, di cat. A e B, Giovanili Internazionali, Nazionali e Regionali,
sono diretti da un Commissario.
[3] Per i Tornei Internazionali la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad
eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari, è affidata all'Ufficio
Coordinamento Tornei, per i Tornei Nazionali di categoria A e B, la nomina della
Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari è
affidata, su incarico dell'Ufficio Coordinamento Tornei, al Comitato Regionale competente
per territorio, mentre il rappresentante C.I.A., qualora previsto, è nominato dal C.I.A.
di Roma. Per i Tornei Giovanili Nazionali ed Internazionali cui partecipano squadre di
società italiane e straniere, la nomina del Commissario è affidata, su incarico del
Settore Giovanile della F.I.P., al Comitato Regionale competente per territorio.
[4] Per gli effetti del torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in
campo e il Commissario rappresentano la Federazione a tutti gli effetti.
Art. 140 Compiti della Commissione Esecutiva e dei Commissari
(Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)
[1] Alla Commissione Esecutiva in campo ed ai Commissari sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui
il calendario non sia già stato predisposto dall'Ente che organizza il torneo;
b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo;
c) effettuare, prima dell'inizio delle gare, il controllo della posizione dei giocatori,
compresa la verifica dei tesseramenti e la disponibilità effettiva del relativo
nulla-osta;
d) omologare le gare ed irrogare sanzioni disciplinari nei limiti e per gli effetti del
torneo;
e) redigere la classifica finale, che, in caso di parità nel punteggio, è compilata a
norma dell'art. 120 R.E., ove non diversamente previsto dal regolamento del torneo.
Art. 141 Ratifica del torneo (Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] Al termine del torneo, il Presidente della Commissione Esecutiva in campo, o
il Commissario, debbono inoltrare all'Organo o all'Ufficio che ha concesso
l'autorizzazione una dettagliata relazione sullo svolgimento della manifestazione, con
allegati i comunicati ufficiali e relativi verbali delle omologazioni e deliberazioni ed i
referti delle gare.
[2] La ratifica ufficiale del torneo è di competenza dell'Organo o dell'Ufficio Federale
che lo ha autorizzato, che vi provvede sulla base della documentazione ricevuta.
Art. 142 Orario dell gare, rinuncia o ritiro (Delibera n. 95 C.F.
30/03/2000)
[1] Non è applicabile per i tornei, la disposizione di cui al primo comma
dell'art. 116 R.E. e non è, pertanto, ammessa alcuna tolleranza sull'orario di inizio
delle gare.
[2] Non si applicano inoltre le norme previste dall' art. 110 R.E..
[3] La rinuncia od il ritiro da una gara comportano l'automatica esclusione dal torneo con
le ammende e penalità previste dal regolamento del torneo.
Art. 143 Reclami Giuria d'Appello
[1] I reclami relativi a gare di Tornei Internazionali debbono essere proposti
alla Commissione Esecutiva in campo nelle forme e nei termini previsti dal regolamento del
torneo.
[2] Nei Tornei Nazionali, Regionali, Giovanili, non sono ammessi reclami basati su errori
tecnici, irregolarità e impraticabilità del campo di gioco.
[3] All'inizio di ogni Torneo Internazionale verrà nominata una Giuria d'Appello,
costituita dai rappresentanti delle società impegnate, fino ad un massimo di cinque
componenti effettivi e due supplenti, scelti dagli stessi.
[4] Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro
le decisioni della Commissione Esecutiva.
[5] I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in
discussione non possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo, e saranno sostituiti
dai supplenti ove nominati. In mancanza la Giuria d'Appello è composta dagli altri tre
componenti effettivi. In caso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal
componente più anziano d'età.
Art. 143 bis (ex 140) Provvedimenti disciplinari tornei e gare
amichevoli (Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)
[1] La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo ha il proprio
limite oggettivo nell'ambito del torneo.
[2] Allorché si verifichino infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da
scontarsi oltre la durata del torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione
Esecutiva od il Commissario devono rimettere gli atti, ai sensi dell'art. 216 R.E., al
competente Organo di Giustizia, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto
solo nell'ambito del torneo.
[3] In caso di infrazioni disciplinari relative alle gare amichevoli, l'organo di cui
all'art. 134 R.E. provvede a rimettere gli atti al competente organo di giustizia ai sensi
dell'art. 216 R.E..
[4] I provvedimenti disciplinari da scontarsi in tutta l'altra attività federale
ufficiale possono essere disposti dall'Organo cui è stata fatta la rimessione, con
proprio provvedimento susseguente alla ricezione degli atti ed impugnabile secondo le
norme usuali.
[5] Ai fini della recidiva e della esecuzione nel corso dell'anno, le infrazioni di cui ai
commi precedenti vengono considerate come facenti parte di un unico genere di
manifestazione ufficiale.
[6] Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell'anno
sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate nello stesso genere di
manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il
tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche in caso di cambiamento di società.
Art. 144 Inosservanza disposizioni
[1] La violazione, da parte di società o giocatori, delle norme e disposizioni
di cui al presente Titolo comporta, anche d'ufficio,
l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dei competenti Organi di Giustizia.
PARTE TERZA
DISCIPLINA
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 145 Norme di comportamento
[1] Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i
Regolamenti della FIP, i provvedimenti e le decisioni federali.
[2] Per la definizione di "società" e "tesserati" si fa espresso
riferimento al paragrafo quarto delle Disposizioni Generali.
[3] A tutti è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della
reputazione di persone o enti parimenti operanti nell'ambito federale, nonché di fare
comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che
riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti da parte degli
Organi di giustizia federale.
Art. 146 Responsabilita oggettiva
[1] I soggetti di cui all'articolo precedente sono passibili delle sanzioni
previste nello Statuto, nel presente Regolamento e in ogni altra disposizione federale.
[2] Essi rispondono a titolo di dolo, colpa o per responsabilità oggettiva. Le società
sono responsabili del comportamento antiregolamentare dei propri tesserati e sostenitori,
per i quali rispondono, per le infrazioni previste, a titolo di responsabilità oggettiva.
[3] I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società affiliate sono ritenuti
corresponsabili fino a prova contraria degli illeciti disciplinari commessi dagli
affiliati medesimi.
[4] L'ignoranza dei regolamenti e delle altre norme emanate dagli Organi federali non può
essere invocata a nessun effetto
Art. 147 Modalità di applicazione delle sanzioni - circostanze
attenuanti e aggravanti (Delibera n. 641 C.F. 23/06/2001)
[1] L'applicazione delle sanzioni è proporzionata alla gravità delle infrazioni
commesse e, in base ad una diretta correlazione con le esigenze di certezza e speditezza
dei giudizi, ne discendono effetti immediati sul calcolo della sanzione da comminare.
[2] L'organo omologante competente deve procedere preventivamente alla valutazione dei
loro elementi costitutivi, al calcolo delle aggravanti ed attenuanti, alla determinazione
della loro prevalenza od equivalenza ed applicazione della recidiva.
[3] Per tutte le infrazioni si applicano le circostanze attenuanti o aggravanti, e nel
caso di concorso l'organo giudicante deve operare fra le stesse un giudizio di equivalenza
e di prevalenza.
[4] Costituiscono circostanze attenuanti:
a) la reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario, anche in azione di
gioco;
b) la provocazione subita;
c) la correttezza dei comportamenti tenuti negli anni sportivi precedenti;
d) la particolare tenuità dei fatti;
e) la minore età del tesserato.
[5] Costituiscono circostanze aggravanti:
a) la gravità delle conseguenze derivanti dall'atto commesso od omesso;
b) l'aver la propria azione od omissione causato turbativa dell'ordine pubblico;
c) rivestire cariche direttive in seno alla societa';
d) per infrazioni relative a comportamenti tenuti durante lo svolgimento della gara
costituirà sempre e comunque aggravante rivestire la carica di capitano della squadra o
di dirigente addetto agli arbitri.
Art. 148 Recidiva e modalità di applicazione (Delibera n. 357
C.F. 16/10/1999)
[1] Alla società o al tesserato che, nel corso dello stesso anno sportivo, dopo
aver riportato una sanzione disciplinare - qualunque ne sia la gravità - commetta altra
infrazione della stessa specie, si applica la recidiva.
[2] La recidiva consiste nell'aumento della sanzione base - e per l'ammenda il raddoppio
-, salvo che per la gravità del fatto o per il tipo della sanzione non debba essere
applicata la sanzione superiore.
[3] La recidiva esaurisce normalmente il suo specifico effetto alla fine di ogni anno
sportivo, fatte salve le espresse previsioni collegate a specifiche infrazioni.
[4] Salvo che non sia diversamente previsto (come è per le proteste, l'uso di strumenti
sonori, le infrazioni amministrative, quelle relative alle norme di sicurezza e quelle
relative alle attrezzature):
a) si individua la pena base per le infrazioni;
b) si raddoppia l'ammenda;
c) in caso di squalifica si raddoppia o si aumenta proporzionalmente la sanzione;
d) si applica la squalifica del campo per tutte le sanzioni dell'art. 161 che prevedono il
100% del massimale;
e) la recidiva rileva per tutto l'anno sportivo.
Art. 149 Motivazione dei provvedimenti disciplinari
[1] Nella scelta e nella determinazione della entità della sanzione disciplinare
gli Organi giudicanti devono indicare:
a) in quale ipotesi, tra quelle previste dalla Parte III - Disciplina, rientri il fatto
oggetto del giudizio;
b) le norme regolamentari applicate, nel caso in cui l'infrazione disciplinare non sia
espressamente prevista nella detta Parte III.
TITOLO II
DELLE SANZIONI
Art. 150 Ammonizione
[1] L'ammonizione consiste in un rimprovero ufficiale rivolto ad un tesserato o
ad una società.
Art. 151 Deplorazione
[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta ad un tesserato o ad
una società.
[2] La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.
[3] Nell'ipotesi di recidiva, per la ripetizione di una medesima infrazione già punita
con l'ammonizione, la deplorazione è applicata automaticamente.
Art. 152 Ammenda
[1] L'ammenda consiste nell'obbligo imposto ad una società di versare alla FIP
la somma determinata dal competente Organo di giustizia - entro i limiti massimi indicati
nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" - secondo le specifiche previste per
le varie infrazioni disciplinari.
[2] Nel caso di concorso di più infrazioni, tutte punibili con l'ammenda, si applica
automaticamente l'importo previsto per l'infrazione più grave, maggiorata del 10% per
ognuna delle infrazioni che abbiano contribuito a costituire il concorso.
In ogni caso l'ammenda cosi' calcolata non puo' superare il limite massimo di cui al comma
precedente.
[3] Nell'indicazione dell'ammenda applicabile, si fa sempre riferimento alla percentuale
da calcolarsi sul massimale stabilito per ciascun campionato dalle "DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE ANNUALI".
[4] L'ammenda può essere irrogata congiuntamente ad altre sanzioni.
[5] L'ammenda è infine irrogata per ogni rilevante infrazione di carattere
amministrativo, per la quale non sia sufficiente l'applicazione della sola ammonizione.
Art. 153 Squalifica (Delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 - Delibera n.
391 C.F. 11/11/2000)
[1] La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale
per un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione
ufficiale o per un determinato periodo di tempo, non superiore a tre anni.
[2] La squalifica si applica automaticamente in caso di infrazione reiterata che abbia
dato luogo, in precedenza, all'applicazione della deplorazione.
[3] Per i tesserati aventi duplice tesseramento (giocatore-allenatore; giocatore-dirigente
di società; allenatore-dirigente di società - cfr art. 64 e 65 R.E.) i provvedimenti di
squalifica saranno sempre e comunque a termine, con la conseguente inibizione a svolgere,
durante il periodo della squalifica, qualsiasi attività federale e sociale.
Art. 154 Squalifica del campo di gioco (delibera n. 573 C.F. 28-29
Aprile 2001)
[1] La squalifica del campo di gioco consiste nell'obbligo di giocare su un campo
neutro, fissato dall'Organo federale competente all'organizzazione del campionato, una o
più partite dello stesso campionato che, secondo il calendario, la società punita
avrebbe dovuto giocare sul proprio campo.
[2] Le maggiori spese derivanti da tale sanzione sono a carico della società punita,
comprese quelle che eventualmente derivino alla società avversaria.
[3] E' in facoltà dell'Organo federale competente - e secondo gli indirizzi esposti nelle
"DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" - comminare, al posto dell'obbligo di
giocare su campo neutro, la sanzione della disputa di gare a porte chiuse, quale sanzione
equivalente.
[4] La squalifica del campo di gioco nel corso di un medesimo anno sportivo, con
conseguente perdita del diritto di disputare sul proprio campo complessivamente cinque
gare, comporta la perdita del diritto di disputare sul proprio campo di gioco le rimanenti
gare ufficiali della stagione sportiva in corso oltre ad una ammenda pari ad almeno dieci
volte il massimale.
[5] Ai fini dell'applicazione del quarto comma non viene tenuto conto delle squalifiche
del campo di gioco irrogate per la violazione dell'art. 161 n. 16 R.E.
Art. 155 Esclusione dall'attività internazionale
[1] Nel caso di infrazioni disciplinari che abbiano in qualche modo attinenza con
i rapporti con Federazioni o società straniere, o costituiscano violazioni di regolamenti
della FIBA o di disposizioni federali, l'Organo di giustizia competente può applicare la
sanzione della esclusione dall'attività internazionale ufficiale od amichevole, in via
temporanea o definitiva, totale o parziale.
Art. 156 Esclusione dal campionato (Delibera n. 95 C.F. 30/03/2000
- Delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 - Delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)
[1] L'esclusione dal campionato consiste nel divieto di prendere parte al
campionato od al torneo cui la squadra di una società si sia iscritta, stia partecipando
od abbia diritto a partecipare.
[2] L'esclusione è parificata, ad ogni effetto, al ritiro ed alla rinuncia e rientra
nelle prescrizioni ed ipotesi di cui agli artt. 108, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 127,
128 e 142 R.E., applicabili per quanto di ragione, con l'esclusione di quanto disposto
all'art. 174, comma 2, R.E..
[3] La società non professionistica, esclusa dal campionato può iscriversi, nel
successivo anno sportivo, al campionato immediatamente inferiore al quale avrebbe diritto
a partecipare, come previsto dall'art. 108 comma 2 R.E..
Art. 157 Penalizzazione di punti in classifica
[1] La penalizzazione di punti in classifica consiste nella detrazione di uno o
più punti dalla classifica finale della fase di campionato nel corso della quale si è
verificata l'infrazione.
[2] La penalizzazione verrà applicata sia nell'anno sportivo nel corso del quale si è
verificata l'infrazione sia nell'anno sportivo successivo, secondo quanto deciso dal
competente organo di Giustizia, anche se la penalizzazione venga comminata dopo la
promulgazione della classifica finale del campionato nel corso del quale l'illecito od il
tentativo di illecito sia stato perpetrato.
[3] Per tutte le infrazioni che comportino oltre alla sanzione prevista specificamente
anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica questa ultima sanzione
sarà erogata solo ove venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata
commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato o della Società interessata.
Art. 158 Inibizione allo svolgimento dell'attività (Delibera n.
54 C.F. 22/09/2001)
[1] L'inibizione consiste nel divieto rivolto ai dirigenti di società, di cui
all'art. 47 R.E., di svolgere qualsiasi attività o ricoprire qualsiasi incarico sia a
livello federale che nell'ambito di una società affiliata per un tempo determinato,
comunque non superiore a cinque anni.
[2] Nei confronti di non tesserati, l'inibizione consiste nel divieto al successivo
tesseramento, designazione, nomina od elezione, a tempo determinato od in via definitiva.
[3] Nei casi di inibizione a tempo determinato, previsti dal comma che precede, il
competente Organo di giustizia può disporre che la sanzione decorra dalla richiesta di
tesseramento o dalla designazione, nomina od elezione dell'interessato.
Art. 159 Radiazione
[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco delle società
affiliate o dei tesserati, con conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o
qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP.
[2] Il provvedimento è comunicato al CONI ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.
TITOLO III
DELLE INFRAZIONI
Art. 160 Infrazioni commesse dal pubblico (Delibera n. 150/98 -
Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001)
[1] Costituiscono comportamenti sanzionabili a carico delle società, le
infrazioni commesse da sostenitori, sia in gare disputate sul proprio campo di gioco che
in trasferta, come da elenco che segue:
1) Esposizione di striscioni non consentiti, perché offensivi e/o di incitamento alla
violenza, SANZIONE: AMMENDA del 10%.
2) Uso di stendardi sorretti da aste, per l'obiettiva fonte di pericolo che rappresentano,
SANZIONE: AMMENDA del 10%.
3) Comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara.
(a) Uso di strumenti sonori, dopo che l'invito rivolto alla società di provvedere ad
eliminarli sia rimasto senza esito:
AMMONIZIONE alla prima infrazione;
AMMENDA del 10% alla seconda infrazione;
AMMENDA del 20% alla terza infrazione e ad ogni infrazione successiva.
(b) Uso di altri strumenti diversi dai sonori o qualunque altro comportamento:
AMMONIZIONE alla prima infrazione
AMMENDA del 50% alla seconda infrazione
AMMENDA del 100% alla terza e ad ogni infrazione successiva.
4) Offese verbali dirette ad arbitri o tesserati, se collettive:
(a) sporadiche, AMMENDA del 10%;
(b) frequenti, AMMENDA del 20%.
5) Minacce verbali dirette ad arbitri o tesserati:
(a) isolate e (d) frequenti, AMMENDA del 10% se tali da disturbare la concentrazione
dell'arbitro;
(b) collettive e (c) sporadiche, AMMENDA del 20%;
(b) collettive e (d) frequenti, AMMENDA del 40%.
6) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza
colpire:
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 10% se tale da disturbare l'andamento della gara;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 20%.
7) Lancio di oggetti non contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati,
colpendo:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 20%;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 40%.
8) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza
colpire:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 20%;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 40%.
9) Lancio di sputi, in direzione di arbitri, ufficiali di campo e tesserati, colpendo:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 40%;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 40%;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 80%.
10) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati, senza
colpire:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 10%;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 20%;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 40%.
11) Lancio di oggetti contundenti, verso arbitri, ufficiali di campo e tesserati,
colpendo, senza danno:
(a) isolato e (c) sporadico, AMMENDA del 20%;
(a) isolato e (d) frequente, AMMENDA del 40%;
(b) collettivo e (c) sporadico, AMMENDA del 40%;
(b) collettivo e (d) frequente, AMMENDA del 80%.
12) Lancio di oggetti contundenti che colpiscano con danno:
(A) Se di lieve entità e tale da non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione
della gara od alla partecipazione alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO
UNA GARA.
(B) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO
PER ALMENO DUE GARE.
13) Lancio od esplosione di mortaretti, petardi o simili, fumogeni, ecc., al di fuori del
campo di gioco:
(a) isolato, AMMENDA del 20%;
(b) ripetuto, AMMENDA del 40%.
14) (A) Se in direzione del campo di gioco, senza danno alle persone:
(a) isolato, AMMENDA del 40%;
(b) ripetuto, AMMENDA dell'80%.
(B) Se in direzione del campo di gioco, con danno alle persone, di lieve entità e tale da
non produrre obiettivo impedimento alla prosecuzione della gara od alla partecipazione
alla stessa: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.
(C) Se di maggiore gravità rispetto all'ipotesi precedente: SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO
PER ALMENO DUE GARE.
15) Atti di teppismo e/o vandalismo che comportino danni ad istallazioni, attrezzature,
cose e persone:
a) se di lieve entita' AMMENDA del 50%;
b) se di notevole entita' SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
I danni provocati dovranno essere risarciti dalla societa' responsabile.
NOTE:
[1]Costituiscono recidiva le infrazioni della stessa fattispecie e cioè quelle previste
ai punti: 4-5, 6-7, 8-9, 10-11,12, 13-14, 15.
[2] L'uso di strumenti sonori non rileva ai fini della recidiva degli altri illeciti. Le
sanzioni di cui al n.3 trovano applicazione quando risulta dal referto che l'arbitro,
accertato l'uso di strumenti sonori tali da turbare il regolare svolgimento della gara,
abbia invitato senza esito la società ospitante ad eliminare i rumori.
[3] Nel caso in cui a seguito del lancio di oggetti di cui ai nn. 10 e 11
la gara sia stata temporaneamente sospesa la sanzione applicata è l'ammenda pari al 100%
del massimale, se la gara è stata definitivamente interrotta la sanzione è la SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.
[4] - Numeri e lettere si riferiscono alle indicazioni del rapporto arbitrale.
[5] - Nel caso di recidiva reiterata nelle infrazioni previste nel presente articolo e
sanzionate con la sola ammenda, il Giudice Sportivo, in presenza di violazioni di
particolare gravità (es. lancio intenso e continuo di sputi e di corpi contundenti) può,
previa diffida, applicare, al ripetersi dell'infrazione, l'ammenda CALCOLATA SUL DOPPIO O
SUL TRIPLO DEI MASSIMALI PREVISTI.
[6] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei
confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di
manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale, la sanzione è raddoppiata.
Art. 161 Invasione del campo di gioco ed aggressione (Delibera n.
150/98)
[1] Le infrazioni di seguito specificate sono sanzionate a carico della società
inadempiente, ovunque si sia disputata la gara, nel corso od in dipendenza della quale si
sia verificato l'evento:
16) L'invasione del campo di gioco con intenti pacifici, che non turbi il regolare
svolgimento della gara o non limiti od ostacoli il libero accesso degli aventi diritto al
campo di gioco ed agli spogliatoi, è punita, ove non avvengano ulteriori incidenti, con
l'ammenda pari a:
per la prima volta al 50% del massimale;
per la seconda volta al 100% del massimale;
per la terza volta al 150% del massimale;
per la quarta e le volte successive con la squalifica del campo di gioco per una gara.
Non è considerata invasione, ai sensi del comma precedente, l'ingresso pacifico nel campo
di gioco dopo che tutti gli aventi diritto siano rientrati negli spogliatoi.
17) Il tentativo di invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi:
(A) commesso da individuo isolato, AMMENDA del 25%;
(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.
18) L'invasione del campo di gioco, con intenti aggressivi:
(A) commessa da individuo isolato, AMMENDA del 50%;
(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.
19) L'invasione sul campo di gioco, con aggressione:
(A) commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
(B) commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO DUE GARE.
20) Il tentativo di aggressione fuori del campo di gioco:
(A) commesso da un individuo isolato, AMMENDA del 50%;
(B) commesso da più persone, AMMENDA del 100%.
21) L'aggressione fuori del campo di gioco:
(A) se commessa da un individuo isolato, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA;
(B) se commessa da più persone, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER ALMENO UNA GARA.
NOTE
[1] - I numeri e le lettere si riferiscono alle indicazioni del rapporto arbitrale.
[2] - L'infrazione di cui al n. 16 del presente articolo non rileva ai fini della recidiva
con le altre infrazioni previste dall'articolo medesimo.
[3] - Si ha invasione del campo di gioco anche quando l'arbitro sia stato colpito da
persone che si siano sporte al di là delle transenne o delle recinzioni che delimitano il
campo di gioco.
[4] - Le sanzioni indicate nel presente articolo sono sostituite dalla squalifica del
campo di gioco per almeno tre gare ogni qual volta, a seguito della invasione del campo di
gioco o della aggressione, gli arbitri abbiano riportato danni di non lieve entità.
[5] - A tutela dell'integrità fisica degli arbitri la società ospitante, oltre a
designare il dirigente addetto agli arbitri, deve incaricare espressamente almeno due
persone di detta tutela a partire da una ora prima dell'inizio della gara e fino a quando
gli arbitri abbiano lasciato il territorio del Comune, nel quale è stata disputata la
gara o abbiano espressamente rinunciato all'assistenza.
Di conseguenza se la società non ha indicato le dette persone o queste ultime non hanno
adempiuto al loro compito la società medesima sarà considerata responsabile degli atti
di violenza commessi in danno degli arbitri in tale periodo anche al di fuori
dell'impianto di gioco.
Art. 162 Proteste di tesserati (Delibera n. 150/98)
[1] Le proteste di tesserati iscritti a referto avverso le decisioni arbitrali
saranno sanzionate:
22) a) con l'AMMONIZIONE per la prima volta;
b) con la DEPLORAZIONE per la seconda volta;
c) con la SQUALIFICA PER UNA GARA per ogni ulteriore violazione.
[2] Non si tiene conto del "fallo tecnico" comminato al tesserato, che esaurisca
i suoi effetti nell'ambito della gara, come precisato dagli arbitri nel rapporto
arbitrale.
[3] Nel caso in cui a seguito delle proteste, per il loro tenore o per la loro
reiterazione, il tesserato sia stato espulso, la sanzione è la deplorazione e se lo
stesso era già recidivo, deve essere applicata la squalifica per una gara.
[4] Le proteste di tesserati non iscritti a referto, durante la disputa di una gara,
costituiscono comportamento non regolamentare, punibile ai sensi del successivo art. 164
R.E..
NOTA: Il numero 22) si riferisce al rapporto arbitrale.
Art. 163 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri)
(Del. 150/98 - Del. 641 C.F. 23/06/2001 - Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001)
[1] I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri, sono descritti di
seguito:
23) Comportamento
(a) irriguardoso, DEPLORAZIONE;
(b) offensivo, SQUALIFICA PER UNA GARA;
(c) minaccioso, SQUALIFICA PER UNA GARA;
(d) intimidatorio, SQUALIFICA PER UNA GARA;
(e) violento a livello di tentativo o tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER DUE GARE.
(f) palesemente tendente a fomentare contro gli arbitri i propri sostenitori, SQUALIFICA
PER ALMENO DUE GARE.
(g) sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE.
24) Atti di violenza nei confronti degli arbitri:
a) qualora non siano derivate conseguenze di alcun genere (neppure ai fini della regolare
prosecuzione dell'incontro): SQUALIFICA (O INIBIZIONE) PER ALMENO TRE GARE.
b) qualora ne consegua un danno anche lieve ad un solo degli arbitri o l'impedimento della
regolare prosecuzione dell'incontro: SQUALIFICA (O INIBIZIONE) PER ALMENO TRE ANNI.
[2] I comportamenti dei tesserati iscritti a referto, nei confronti degli avversari, (i
tesserati della squadra avversaria iscritti a referto), per fatti attinenti al gioco sono
così sanzionati:
25) Comportamento
(a) scorretto in fase di gioco, AMMONIZIONE;
(b) scorretto, non in fase di gioco, DEPLORAZIONE;
(c) scorretto e plateale con azione intenzionale in fase di gioco, SQUALIFICA PER UNA
GARA;
(d) scorretto e plateale con azione intenzionale non in fase di gioco, SQUALIFICA PER
ALMENO UNA GARA;
(e) minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER
ALMENO UNA GARA.
I comportamenti dei tesserati nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al
gioco sono così sanzionati:
(f) irriguardoso, AMMONIZIONE;
(g) offensivo, DEPLORAZIONE;
(h) minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER ALMENO
UNA GARA;
(i) sputi che colpiscono direttamente l'avversario, SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.
26) Atti di violenza:
a) in fase di gioco SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA;
b) non in fase di gioco, SQUALIFICA PER ALMENO DUE GARE.
NOTA
I numeri 23, 24, 25 e 26 si riferiscono al rapporto arbitrale.
Ai fini dell'applicazione della recidiva costituiscono infrazioni della stessa specie da
un lato tutte le infrazioni commesse nei confronti degli arbitri, dall'altro tutte le
infrazioni commesse nei confronti dei tesserati iscritti a referto. Nel caso di
comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di
altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale,
la sanzione è raddoppiata.
Art. 164 Comportamenti non regolamentari (Delibera n. 150/98 -
Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001)
[1] (27) I comportamenti non regolamentari, posti in essere da tesserati durante la
disputa di una gara, sono puniti:
a) se sporadici con la AMMONIZIONE
b) se reiterati e/o espressi platealmente e/o in modo violento, con la DEPLORAZIONE
[2] I comportamenti dei tesserati che abbiano causato danni a persone o cose, sono
sanzionati dalla SQUALIFICA PER UNA GARA con l'obbligo della Società di appartenenza
degli autori del fatto a risarcire i danni.
[3] Se i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 siano stati tali da fomentare la reazione del
pubblico o dei propri sostenitori, sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.
Art. 164bis Comportamenti non regolamentari in caso di espulsione
(Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001)
[1] I tesserati espulsi per qualunque motivo durante la disputa di una gara
dovranno immediatamente abbandonare il terreno di gioco e recarsi negli spogliatoi.
In caso di non ottemperanza sono sanzionati con la SQUALIFICA PER ALMENO UNA GARA.
Art. 165 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei
sostituti durante le fasi di gioco (Delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 - Delibera n. 54 C.F.
22/09/2001)
[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che
possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere
informazioni statistiche.
[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono
rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca
l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione.
[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra
richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla
seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.
[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione
di una rissa o di altra situazione, che possa condurre ad una rissa, gli stessi devono
essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore al
solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.
[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal 3^ comma del presente articolo
esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni
disciplinari.
[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al 4^ comma del presente articolo sono punite
con le sanzioni previste dal precedente articolo 164 R.E. a partire dalla deplorazione.
Art. 166 Infrazioni amministrative (Delibera n. 306 C.F.
07/09/2000 - Delibera n. 572 C.F. 28-29 Aprile 2001)
[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società
inadempiente come segue:
a) violazione dell'art. 146 R.O. (abbinamento)
per la prima volta AMMONIZIONE
per la seconda volta DEPLORAZIONE
per la terza volta AMMENDA pari al 50% del massimale
per la quarta e le successive volte AMMENDA pari al 100% del massimale
b) violazione art. 72 del R.E. (Obbligo presenza medico)
per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale
per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale
per la terza volta e le successive PARTITA OMOLOGATA CON IL RISULTATO 0-20 a sfavore della
società ospitante.
c) violazione degli artt. 74 e 75 R.E. (disposizioni in tema di omologazione dei campi di
gioco)
per la prima volta AMMENDA del 50% del massimale
per la seconda volta AMMENDA del 100% del massimale
per la terza volta SOSPENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO. LA GARA DISPUTATA SARA'
OMOLOGATA CON IL RISULTATO DI 0-20 O CON L'EVENTUALE MIGLIOR RISULTATO CONSEGUITO SUL
CAMPO DALLA SQUADRA AVVERSARIA, E NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' INADEMPIENTE
VERRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL'ART. 172 R.E.
d) violazione delle norme del Regolamento Tecnico o dei Regolamenti FIBA in tema di
caratteristiche del campo di gioco, sopravvenute rispetto alla omologazione del campo di
gioco:
per la prima volta AMMONIZIONE
per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale
per la terza volta AMMENDA del 100% del massimale
per la quarta volta PERDITA della gara disputata con l'omologazione della medesima con il
risultato di 0-20.
e) violazione dell'art. 82 R.E. (ordine pubblico sui campi di gioco)
per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale
per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale
per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale
f) violazione dell'art. 86 R.E. (mancata designazione o mancato o parziale assolvimento ai
prescritti compiti del dirigente addetto agli arbitri)
per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale
per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale
per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale
g) violazione degli artt. 85 e 87 R.E. (presenza nel recinto del campo di gioco di persone
non autorizzate o non iscritte a referto)
per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale
per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale
per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale
h) violazione degli artt. 90 commi 5 e 6, 91 R.E. e 13 R.T. (irregolarità della divisa di
gioco)
per la prima volta AMMENDA del 25% del massimale
per la seconda volta AMMENDA del 50% del massimale
per la terza volta e successive AMMENDA del 100% del massimale
i) violazione dell'art. 47 R.E. (mancata richiesta di tesseramento del Presidente, del
Dirigente Responsabile e di un Componente il Consiglio Direttivo):
a) ammenda del 50% del massimale e diffida ad ottemperare a quanto previsto entro 30 gg.
dal ricevimento del comunicato;
b) qualora la società non ottemperasse entro tale limite, verrà applicata un'ammenda
pari al 100% del massimale.
l) violazione ai commi 4 e 5 dell'art. 85 R.E. (Comportamento non regolamentare da parte
di persone presenti all'interno del campo di gioco con specifiche mansioni:
per la prima volta ammenda del 25% del massimale
per la seconda volta ammenda del 50% del massimale
per la terza volta e le successive ammenda del 100% del massimale.
I comportamenti violenti o comunque tali da fomentare la reazione dei propri sostenitori,
verranno sanzionati a norma dell'art. 163 R.E.
m) violazione art. 92, comma 7, R.E. (mancata consegna, nel numero minimo stabilito dalle
Disposizioni Organizzative Annuali, dei palloni necessari per gli esercizi di
riscaldamento della squadra ospitata):
ammenda pari al 50% del massimale.
n) violazione dell'art. 112, comma 5 R.E. (mancata partecipazione di un dirigente alla 1^
riunione organizzativa finali nazionali giovanili)
- ammenda di £. 200.000
o) violazione dell'art. 3, comma 2 R.E. (mancato versamento tassa Progetto di
incentivazione al reclutamento ed addestramento degli atleti)
- per la prima volta ammenda pari al premio non versato;
- per la seconda volta ammenda pari al doppio del premio non versato e sospensione del
Presidente o del Legale Rappresentante da ogni attività federale per sei mesi.
La violazione non costituisce posizione irregolare dell'atleta.
Art. 167 Infrazioni relative alle misure di sicurezza
[1] Gli arbitri di una gara che rilevino errori, incompletezze, manomissioni od
inadempienze alle prescrizioni relative agli impianti di gioco, alle misure di sicurezza,
a quanto previsto nel provvedimento di omologazione del campo di gioco, debbono farne
rapporto al Giudice Sportivo competente per il campionato cui la gara si riferisce.
[2] Il Giudice Sportivo, riservati gli eventuali provvedimenti disciplinari, rimette gli
atti per chiarimenti all'Organo che ha provveduto all'omologazione.
[3] In caso di modifiche apportate dalla società, senza l'approvazione dell'Organo
competente, si applica l'AMMENDA del 40%, con fissazione, a cura dell'Organo competente
all'omologazione, di termine perentorio per il ripristino o l'adeguamento alle
prescrizioni regolamentari.
[4] In caso di recidiva, la SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.
[5] In caso di omologazione difforme alle regole prescritte, l'Organo competente fissa,
anche in questo caso, un termine perentorio entro il quale l'impianto deve essere reso
conforme alle norme regolamentari vigenti. Se ciò fosse impossibile, l'omologazione viene
revocata e la società in difetto deve disputare le proprie gare su altro impianto
regolamentare.
NOTA
Ai fini della applicazione della recidiva le violazioni previste nell'articolo non
concorrono con le altre infrazioni.
Art. 168 Infrazioni relative alle attrezzature
[1] Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature
obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare
svolgimento della stessa, alla società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:
a) la prima volta AMMONIZIONE
b) la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale
c) la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la DIFFIDA
d) la quarta volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la sospensione dell'omologazione
del campo di gioco disposta dal Giudice di competenza al momento dell'omologazione della
gara;
[2] La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.
[3] Nell'ipotesi che le attrezzature di riserva mancassero o avessero un difettoso
funzionamento, la gara non verrà disputata e successivamente omologata dal Giudice
competente con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul
campo dalla squadra avversaria, a sfavore della società inadempiente.
[4] Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se il guasto o l'irregolare
funzionamento delle attrezzature, verificatosi dopo la consegna, sia da attribuire ad
incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.
[5] Tali disposizioni non si applicano per i Campionati Regionali, Provinciali e
Giovanili, salvo quanto diversamente previsto dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI".
Art. 169 Somministrazione e uso di sostanze e metodi doping
(delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] La somministrazione e l'uso, anche per scopi terapeutici, di sostanze o
metodi doping, indicati nell'elenco approvato dal C.O.N.I. sono vietati. Le procedure e le
modalità per la effettuazione dei controlli antidoping sono stabilite nel Regolamento del
Controllo Antidoping.
[2] Gli atleti risultati positivi al controllo antidoping per l'assunzione di sostanze
comprese nelle seguenti classi farmacologiche: stimolanti, narcotici, agenti
anabolizzanti, diuretici, ormoni peptidici e glipoproteici ed analoghi; per l'utilizzo di
metodi proibiti quali il doping con emotrasfusioni, manipolazione farmacologica, chimica e
fisica; per l'assunzione di sostanze comprese nelle seguenti classi farmacologiche, il cui
uso è soggetto a determinate restrizioni: alcool, marijuana, anestetici locali,
corticosteroidi, betabloccanti, ricorrendo le specifiche condizioni, limitazioni e divieti
stabiliti per ciascuna delle predette classi, sono puniti con la sospensione per due anni
per la prima infrazione e con la radiazione (sospensione a vita) per la seconda
infrazione, anche se commessa in un anno sportivo non consecutivo.
[3] Gli atleti risultati positivi al controllo antidoping per l'assunzione di efedrina,
fenil.-propanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina e relativi composti, sono puniti
con la sospensione per un massimo di tre mesi per la prima infrazione, con la sospensione
di due anni per la seconda infrazione, con la radiazione (sospensione a vita) per la terza
infrazione, anche se commesse in anni sportivi non consecutivi.
[4] A sanzioni, anche più severe di quelle previste nei precedenti secondo e terzo comma,
sono sottoposti medici, massofisioterapisti, allenatori, tecnici e dirigenti ed ogni altro
tesserato che si sia accertato essere corresponsabile della pratica doping (da parte di
atleti risultati positivi).
[5] Le società sono comunque responsabili dell'uso di sostanze o metodi doping da parte
degli atleti loro tesserati e sono passibili di una ammenda pari, nel minimo a cinque
volte, nel massimo a dieci volte, il massimale previsto per le pene pecuniarie.
[6] In caso di recidiva anche in anni sportivi non consecutivi alla Società viene
applicata la penalizzazione in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175
R.E..
[7] Le società ed i tesserati rispondono, altresì, della violazione dell'obbligo di
assoggettarsi al controllo antidoping e degli altri obblighi di collaborazione per lo
svolgimento del detto controllo secondo quanto previsto nel Regolamento del Controllo
Antidoping. Si applicano le sanzioni previste nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
comma del presente articolo.
Art. 170 Dichiarazioni a mezzo stampa
[1] Le dichiarazioni scritte o verbali rese a mezzo stampa, radio o televisione,
lesive del prestigio ed onorabilità degli arbitri, degli organi federali, dei giocatori,
allenatori, società e loro dirigenti sono punite con la squalifica di almeno una giornata
di gara per le dichiarazioni rese da atleti ed allenatori e con almeno quindici giorni di
inibizione per tutti gli altri tesserati.
[2] In caso di recidiva almeno due giornate di gara per giocatori ed allenatori ed almeno
trenta giorni di inibizione per tutti gli altri tesserati.
[3] La Segreteria Federale ove ravvisi dichiarazioni in violazione delle norme
sopraindicate trasmette tempestivamente gli atti al Giudice Sportivo competente
individuato sulla base del massimo campionato al quale il tesserato od il rappresentante
della Società affiliata che hanno reso le dichiarazioni hanno diritto di partecipare.
[4] Il Giudice Sportivo commina la sanzione ai sensi dell'art. 205 R.E. interpretando la
dichiarazione sulla base del senso comunemente attribuito alle parole che costituiscono la
dichiarazione stessa tassativamente entro 7 giorni dalla ricezione degli atti.
[5] Il provvedimento disciplinare sarà tempestivamente comunicato all'interessato il
quale potrà proporre impugnativa nei modi ordinari.
[6] Il Giudice competente dovrà ritenere le dichiarazioni come effettivamente rese ove
non sia stata pubblicata rettifica ai sensi delle vigenti leggi sulla stampa.
[7] Su istanza della parte interessata il Giudice di appello può sospendere la efficacia
della sanzione ove l'interessato provi di aver richiesto la rettifica delle dichiarazioni
secondo le vigenti norme sulla stampa.
[8] La sospensione non può avere durata superiore a 40 giorni anche se non sia stata
pubblicata la dichiarazione di rettifica.
[9] Ogni tesserato o affiliato può segnalare alla Segreteria Federale dichiarazioni rese
a mezzo stampa, radio e televisione ritenute lesive del proprio onore e prestigio.
[10] La segnalazione si ha per non trasmessa ove venga inviata oltre il termine di giorni
15 dal giorno di pubblicazione delle dichiarazioni lesive.
Art. 171 Dichiarazioni lesive
[1] Le dichiarazioni, scritte o verbali, lesive del prestigio ed onorabilità
degli arbitri, organi federali, società e tesserati, sono punite con la squalifica per
almeno una giornata di gara per atleti e allenatori o con l'inibizione per ameno quindici
giorni di tutti gli atri tesserati.
Art. 172 Violazione dei principi di lealtà e correttezza
(Delibera n. 404 C.F. 27/11/1999 - Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001)
[1] La SQUALIFICA, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni,
è inflitta a chiunque, violando il principio della lealtà e correttezza, nell'interesse
proprio o di terzi, compia o induca Organi federali o altri tesserati a compiere atti di
violazione di norme regolamentari o ad omettere di compiere atti dovuti per ragione
dell'incarico svolto o ricevuto. In caso di desistenza volontaria, la sanzione è ridotta
della metà.
[2] Rientrano in tale norma le apposizioni di firme apocrife su documenti federali o su
atti depositati per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli organi della FIP
se non tendenti a raggiungere gli scopi vietati dagli artt. 176 e 177 R.E..
[3] Costituisce violazione della presente norma il comportamento dei dirigenti di
società, che consentono la gestione di fatto della società o, comunque, l'ingerenza
nella vita federale o sociale da parte di altri soggetti non tesserati.
[4] Costituisce aggravante nelle violazioni di cui al precedente comma [3] l'avere detti
soggetti non tesserati presentato in precedenza dimissioni, implicanti la perdita della
qualità di tesserato, al fine di procurarsi l'impunità in sede federale.
[5] La società di appartenenza risponde dei comportamenti di cui ai prcedenti commi [3] e
[4] ai sensi e con la procedura di cui all'art. 166, lett. i).
Art. 173 Doppio tesseramento (Delibera n. 404 C.F. 27/11/1999)
[1] Nei casi di infrazione di doppio tesseramento, il tesserato colpevole è
sanzionato con la squalifica per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici
mesi se il fatto non integri le infrazioni di altre norme regolamentari.
[2] Alla stessa sanzione soggiace chi abbia contribuito, o consentito, al verificarsi
dell'infrazione, sempreché i fatti commessi non rientrino nelle ipotesi di cui agli artt.
176 e 177 R.E..
Art. 174 Infrazioni che comportano l'esclusione dal campionato
(Delibera n. 6 C.F.28/07/2001)
[1] La reiterata inosservanza dell'obbligo di provvedere al pagamento delle
ammende comminate dagli Organi federali, rimasta senza esito l'intimazione ultimativa,
comporta l'ESCLUSIONE dal campionato.
[2] Le società che non hanno ottemperato all'obbligo della partecipazione ai campionati e
trofei giovanili nella misura stabilita dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI sono
escluse dal campionato al quale avrebbero diritto di partecipare. A dette società sarà
applicata un'ammenda pari al doppio di quanto stabilito per la seconda rinuncia.
Art. 175 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in
classifica (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)
[1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:
a) tutte le violazioni agli artt. 62, 83, 89, 90, 115, 116 e 118 R.E. qualora venga
accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave
da parte del tesserato e della società affiliata;
b) le violazioni all'art. 169 R.E.;
c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 177 R.E.)
Art. 176 Atti di frode sportiva
[1] Costituisce frode sportiva:
a) tentare, o consentire che altri tentino, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare
lo svolgimento o il risultato di gara ovvero ad assicurare ad una società un vantaggio in
classifica;
b) compiere, o consentire che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad
alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare ad una società un
vantaggio in classifica;
c) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti a violare le norme sull'età
dei giocatori della categorie giovanili o comunque la partecipazione a gare con atleti che
abbiano superato i limiti di età stabiliti per ciascun campionato;
d) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti alla partecipazione a gare
sotto falsa identità o falsa attestazione delle qualifiche o delle condizioni necessarie
per l'iscizione a referto;
e) compiere, o consentire che altri compiano, atti diretti ad assicurare a qualsiasi
tesserato o affiliato un illecito vantaggio.
[2] Gli atti di frode sportiva vengono sanzionati con la squalifica o l'inibizione per un
periodo di almeno tre anni sino alla radiazione a seconda della loro gravità e dei danni
arrecati all'immagine del movimento cestistico nazionale.
Art. 177 Responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva
(delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)
[1] Le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, degli atti di
frode sportiva posti in essere dai propri dirigenti e tesserati.
[2] Rispondono, altresì, per gli atti di frode dei propri sostenitori, a meno che possano
provare che la società, i dirigenti ed i tesserati ne siano rimasti estranei ed
inconsapevoli.
[3] La responsabilità è sanzionata da una penalizzazione di uno o più punti in
classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E., sino alla radiazione a
seconda della gravità e dei danni che tali atti hanno arrecato all'immagine del movimento
cestistico nazionale.
Art. 178 Obbligo di denuncia degli atti di frode (delibera n. 144
C.F. 13/05/2000
[1] Il dirigente o il tesserato che in qualsiasi modo venga a conoscenza di fatti
che possano rientrare nelle ipotesi di frode sportiva, compresi i tentativi, deve
informarne immediatamente, a mezzo lettera raccomandata, posta celere o corriere, la
società di appartenenza e la Procura Federale.
[2] Lo stesso obbligo compete a chiunque ricopra incarichi federali, che deve provvedere
ad informare immediatamente l'Organo di cui fa parte e la Procura Federale.
[3] L'omessa denuncia è sanzionata a norma dell'art. 172 R.E..
TITOLO IV
NORME PROCEDURALI
Art. 179 Motivazioni, comunicazioni, assunzione e trascrizione
[1] I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e pubblicati a mezzo
Comunicato Ufficiale.
[2] Sono comunicati ai tesserati per il tramite delle società cui appartengono al momento
dell'infrazione commessa o indifferentemente della comunicazione stessa, a mezzo di
raccomandata o con qualsiasi altro mezzo possibile ed idoneo.
[3] La comunicazione alla società comporta conoscenza, ad ogni effetto, del provvedimento
da parte del destinatario della sanzione.
[4] La comunicazione anche orale effettuata direttamente dall'Organo giudicante al
rappresentante della società comparsa in giudizio produce tutti gli effetti della
comunicazione di cui ai commi precedenti, purché di tale adempimento sia fatta menzione a
verbale.
[5] Le comunicazioni alle società debbono essere effettuate all'indirizzo indicato
nell'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso gli uffici
federali per l'anno sportivo in cui il provvedimento è stato adottato o il reclamo
proposto.
[6] Le comunicazioni dei provvedimenti tramite le postazioni telescriventi eventualmente
indicate dalle singole società fanno decorrere la comunicazione ed ogni eventuale termine
dal giorno successivo a quello riportato sul messaggio.
[7] Per le gare di campionato, i provvedimenti disciplinari sono presi in sede di
omologazione delle gare o successivamente, ma in tal caso è necessaria una esplicita
riserva pubblicata a Comunicato Ufficiale.
[8] I provvedimenti disciplinari, sia nei confronti di società che di tesserati, vengono
trascritti, una volta passati in giudicato, nel casellario federale e non sono soggetti a
cancellazione anche se amnistiati o condonati.
Art. 180 Modalità di esecuzione delle squalifiche di tesserati
(Delibera n. 49 C.F. 26//02/2000 - Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)
[1] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate solo nello stesso
campionato nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla
data di comunicazione della delibera dell'Organo Federale e s'intendono scontate solo se
le gare vengono omologate.
[2] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene
considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del
campionato.
[3] Nel caso di squalifica per non più di due gare di campionato, ove la gara
immediatamente successiva debba essere disputata entro tre giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento di squalifica, il tesserato che abbia proposto tempestivo
ricorso accompagnato dal contestuale versamento della relativa tassa, sconterà la
sanzione nella gara immediatamente successiva alla decisione del Giudice di Appello.
[4] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi
ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata
nella gara immediatamente successiva.
[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società nel corso dello stesso anno sportivo, le
punzioni di squalifica a tesserati non scontate, dovranno essere scontate nel campionato
al quale parteciparanno con la nuova Società di appartenenza.
[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato dell'anno
sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo
successivo, nel campionato o in altra manifestazione ufficiale in relazione alla quale è
stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel
caso di cambiamento di società e di campionato.
[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo
seguente.
Art. 181 Commutazione della sanzione
[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado
abbia inflitto, per la prima volta nel corso dell'anno sportivo, la sanzione della
squalifica per una gara di campionato, la società alla quale appartiene il tesserato ha
la facoltà di ottenere la commutazione della sanzione mediante versamento di una somma
fissata dal Consiglio Federale nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" per i
singoli campionati - effettuato entro le ore 24 del giorno successivo alla comunicazione
della sanzione ed entro lo stesso termine comunicato all'Organo che amministra il
campionato con separato telegramma.
[2] Il pagamento della somma preclude alla società interessata ed al tesserato la
possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio.
[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato
la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso
dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo
alla comunicazione della sanzione.
[4] In mancanza, la squalifica dovrà essere scontata nell'anno sportivo successivo, senza
che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui al primo comma.
Art. 182 Modalità di esecuzione della squalifica del campo di
gioco
[1] La punizione di cui all'art. 154 R.E. va scontata in giornate di gara
immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo federale e
si intende scontata solo se le gare vengono omologate.
[2] Una gara di recupero, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del
presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.
[3] In caso di annullamento di una delle gare svoltesi con il campo squalificato, la
punizione sarà scontata in occasione della ripetizione della stessa gara.
[4] In caso di rinuncia di una società alla disputa di una gara, la punizione di cui
all'art. 154 R.E., comminata alla società per quella gara, non s'intende scontata.
[5] La società che non abbia scontato una punizione di squalifica a seguito del rinvio o
dell'interruzione di una gara, deve scontarla in occasione della gara immediatamente
successiva a quella rinviata o interrotta.
[6] La punizione di cui all'art. 154 R.E., che non possa essere scontata nel campionato
dell'anno sportivo in cui sia stata comminata deve essere scontata all'inizio del
campionato dell'anno sportivo successivo.
[7] Nel caso di sanzione limitata ad una sola gara, ove questa debba essere disputata
entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento, la società che abbia proposto
tempestivo ricorso accompagnato dal contestuale versamento della relativa tassa, sconterà
la sanzione nella gara immediatamente successiva alla comunicazione della decisione del
Giudice di Appello.
Art. 183 Commutazione della sanzione
[1] Nel caso in cui l'Organo disciplinare competente di primo o di secondo grado
abbia inflitto, per la prima volta, nel corso dell'anno sportivo la sanzione della
squalifica del campo per una giornata, la società ha la facoltà di ottenere la
commutazione della sanzione mediante versamento della somma fissata dal Consiglio Federale
nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" per i singoli campionati, entro le
ore 24 del giorno successivo alla comunicazione della sanzione ed entro lo stesso termine
comunicato all'Organo che amministra il campionato, con separato telegramma.
[2] Il pagamento della somma preclude alla società interessata la possibilità di
proporre ricorso avverso il provvedimento.
[3] Qualora il provvedimento di squalifica sia stato irrogato dopo la fine del campionato
la commutazione, sempre che si tratti di sanzione inflitta per la prima volta nel corso
dell'anno sportivo, può essere effettuata entro le ore 24 del settimo giorno successivo
alla comunicazione della sanzione.
[4] In mancanza, la squalifica dovrà essere scontata nell'anno sportivo
successivo, senza che ciò costituisca precedente per l'applicazione del beneficio di cui
al primo comma.
Art. 184 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazioni Serie
A1 femminile
[1] I provvedimenti di squalifica dei tesserati e del campo di gioco per una o
più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia A1 femminile o di campionato di
serie A1 femminile, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia
o di Campionato.
[2] Ai fini dell'applicazione della recidiva e della commutazione delle sanzioni di
squalifica, non si tiene conto dei provvedimenti adottati in relazione alle gare di Coppa
Italia A1 femminile nell'adottare i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di
Campionato di serie A1 femminile e viceversa.
[3] Le norme dei due commi precedenti non trovano applicazione in caso di squalifica a
tempo.
[4] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per quanto riguarda i
provvedimenti disciplinari relativi ai Tornei e partite amichevoli ufficiali cui
partecipano tesserati a squadre del Campionato di serie A1 femminile.
Art. 185 Provvedimenti disciplinari adottati da società
[1] Qualora una società desideri che un provvedimento disciplinare da essa
comminato ad un proprio tesserato abbia valore a tutti gli effetti deve sottoporlo per
ratifica al Giudice Sportivo Nazionale.
[2] Le parti, in accordo fra loro, possono chiedere all'Organo che lo ha emanato che il
provvedimento venga annullato.
TITOLO V
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E DEGLI UFFICIALI DI CAMPO
Art. 186 Sanzioni irrogabili
[1] Le sanzioni applicabili ad arbitri ed ufficiali di campo, tesserati per il
C.I.A., che contravvengono agli obblighi federali sono le seguenti:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione;
d) radiazione.
Art. 187 Ammonizione
[1] L'ammonizione è un rimprovero diretto al tesserato per iscritto, per infrazione di
lieve entità.
Art. 188 Deplorazione
[1] La deplorazione consiste in una nota di biasimo rivolta al tesserato.
[2] Essa è inflitta nei seguenti casi:
a) comportamento scorretto;
b) atti di indisciplina.
[3] La deplorazione costituisce sanzione superiore rispetto all'ammonizione.
Art. 189 Sospensione
[1] La sospensione è a tempo determinato e di durata non superiore a tre anni.
[2] L'arbitro sospeso non può esercitare le sue funzioni per tutta la durata della
sospensione.
[3] La sospensione è comminata per le infrazioni dei regolamenti federali in genere, ed
al regolamento del C.I.A. in particolare, per le violazioni delle regole comportamentali o
per quanto contrastante con i principi dell'ordinamento sportivo.
Art. 190 Radiazione
[1] La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo dei tesserati, con
conseguente divieto a partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività
della FIP.
[2] Essa è irrogata per le più gravi infrazioni, che comportino l'impossibilità a
permanere nella categoria arbitrale e fra i tesserati della FIP.
[3] Il provvedimento è comunicato al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive
Nazionali.
Art. 191 Competenza disciplinare
[1] La Commissione di Disciplina del C.I.A. è competente ad emanare, per
infrazioni tecniche ai Regolamenti Federali commesse da tesserati C.I.A. le seguenti
sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione da ogni attività federale fino per un massimo di 6 mesi.
[2] Per le infrazioni disciplinari e comportamenti di tesserati contrari a regole di
moralità, correttezza e lealtà sportiva, la Commissione Disciplina dovrà rimettere gli
atti alla Commissione Giudicante Nazionale.
[3] Avverso le decisioni della Commissione Disciplina e della Commissione Giudicante
Nazionale, il tesserato C.I.A., colpito da provvedimento, potrà opporre ricorso innanzi
la Corte Federale.
Art. 192 Rimessione del procedimento
[1] Nel caso di mancanze commesse da un arbitro o da un ufficiale di campo nel
corso della sua attività in Campionati Nazionali, l'Organo di Giustizia centrale che ha
rilevato l'infrazione deve rimettere gli atti alla Commissione di Disciplina del C.I.A.,
perché proceda a norma dell'art.191 R.E..
[2] Nel caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse in tutti gli altri settori di
attività, l'Organo di Giustizia periferico o del C.I.A. deve ugualmente rimettere gli
atti alla Commissione di Disciplina del C.I.A.
[3] La Commissione Disciplina, in attesa della propria decisione, può sospendere in via
cautelare il tesserato C.I.A. da ogni attività per un periodo non superiore ad un mese.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI CENTRI E DEGLI ISTRUTTORI
MINI BASKET
Art. 193 Competenza Disciplinare
[1] La Commissione Giudicante Nazionale, su segnalazione della Commissione di
Controllo dei Responsabili dei Centri e degli Istruttori Minibasket, è competente ad
emanare, per infrazioni commesse dagli iscritti, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) deplorazione;
c) sospensione;
d) radiazione.
[2] Avverso le decisioni della Commissione Giudicante Nazionale potrà essere opposto
ricorso innanzi la Corte Federale.
TITOLO VI
CAUSE DI ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI
Art. 194 Prescrizione
[1] Le infrazioni di frode sportiva di cui all'art. 176 R.E. si prescrivono nel
termine di 5 anni dalla commissione del fatto.
[2] Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dal verificarsi
dell'evento.
[3] L'inizio del procedimento disciplinare interrompe la decorrenza della prescrizione.
Art. 195 Amnistia
[1] Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere l'amnistia in occasioni
eccezionali, indicando la data di decorrenza.
[2] Essa può essere totale, e cioè per tutte le punizioni comminate da qualunque Organo
della FIP per fatti commessi fino al giorno precedente la data di concessione; oppure
parziale, cioè limitata a determinate punizioni, o limitata a determinati periodi di
tempo.
[3] L'amnistia estingue le sanzioni disciplinari e fa cessare l'esecuzione dei
provvedimenti relativi, ad esclusione di quelli pecuniari di cui all'art. 174 R.E.. Per i
giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia l'organo giudicante
pronuncia decisione di non luogo a procedere.
[4] Sono altresì esclusi dall'amnistia i rimborsi spese, i danni e le somme da
corrispondersi a società affiliate, tesserati e terzi, in attuazione di provvedimenti di
Organi federali.
[5] In caso di amnistia restano impregiudicati gli effetti dell'art. 3 del DPR 157/86.
Art. 196 Indulto
[1] In occasioni particolari il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere
l'indulto ad affiliati e tesserati colpiti da qualsiasi provvedimento disciplinare
divenuto definitivo.
[2] L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona in tutto o in parte, la
sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella
originariamente inflitta.
[3] La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente
alla data della deliberazione del Consiglio Federale.
[4] Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica alle singole sanzioni per le quali
è concesso.
[5] L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di
recidiva reiterata. In caso di indulto restano impregiudicati i riflessi delle sanzioni
ricadenti sub art. 3 lettera c) del DPR 157/86.
Art. 197 Grazia
[1] I soggetti colpiti dai provvedimenti definitivi di radiazione, ritiro tessera
ed inibizione al tesseramento, possono, pur restando salvi gli effetti della sanzione ai
fini dell'art. 3 D.P.R. 157/86, chiedere al Presidente Federale la concessione del
provvedimento della grazia.
[2] La richiesta può essere inoltrata quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che siano decorsi 5 anni dalla commissione del fatto;
b) che ricorrano particolari circostanze sufficienti ed idonee a far presumere che
l'infrazione non venga più ripetuta.
[3] Il Presidente Federale, prima dell'adozione del provvedimento, ha l'obbligo di sentire
il Consiglio Federale.
PARTE QUARTA
CONTENZIOSO
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 198 Possibilità di impugnativa
[1] Contro qualsiasi provvedimento o delibera di Organo federale, può essere
proposta impugnativa, da parte di chi vi abbia interesse, all'Organo competente secondo le
disposizioni previste nella presente Parte IV.
Art. 199 Legittimazione attiva
[1] Le società ed i tesserati che ritengono lesi i propri diritti ed interessi
da decisioni federali o da atti di altre società o tesserati possono avanzare reclamo a
norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
[2] Non è ammesso per alcuna ragione reclamo agli stessi Organi che hanno emesso il
provvedimento che si intende impugnare, salvo quanto previsto dall'art. 226 R.E.
[3] Per le società, il reclamo, a pena d'inammissibilità, deve essere firmato da chi ne
ha i poteri desumibili dall'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione, depositato
presso gli uffici federali per l'anno sportivo in cui il reclamo è proposto, tenuto conto
delle eventuali variazioni tempestivamente comunicate.
[4] E' inoltre legittimato a proporre ricorso d'ufficio il Procuratore Federale.
[5] Per presentare reclamo occorre esservi interesse diretto. Quando si reclami in ordine
allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto gli affiliati ed i
tesserati partecipanti alla manifestazione.
[6] Nel caso di frode sportiva sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori
di interessi indiretti, compreso l'interesse per un migliore piazzamento nella
manifestazione stessa.
TITOLO II
DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
Art. 200 Organi di giustizia
[1] Gli Organi di giustizia sono di primo grado o di secondo grado, sulla base
della competenza loro assegnata.
[2] Sono organi di giustizia di primo grado:
a) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Regionale;
b) il Giudice Sportivo Ufficio Tecnico Provinciale;
c) il Giudice Sportivo Nazionale;
d) la Commissione Giudicante Nazionale;
e) la Procura federale;
f) la Commissione Tesseramento.
[3] Sono Organi di giustizia di secondo grado:
a) le Commissioni Giudicanti Regionali;
b) la Commissione Giudicante Nazionale;
c) la Corte Federale.
Art. 201 Nomina degli organi di giustizia
[1] I componenti degli Organi di Giustizia centrali sono nominati dal Consiglio
Federale.
[2] I componenti degli Organi di Giustizia periferici sono nominati dal Consiglio Federale
a seguito di indicazione del Presidente del Comitato Regionale o del Presidente del
Comitato Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale.
[3] I componenti di tutti gli Organi di Giustizia possono essere sostituiti soltanto al
termine di ciascun anno sportivo; possono, altresì, essere sostituiti nel corso dell'anno
sportivo, nel caso di dimissioni.
Art. 202 Composizione e norme di funzionamento degli organi di
giustizia (Del. C.F. 30/10/98)
[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, o i loro
supplenti, sono organi giudicanti monocratici con competenza relativa ai campionati e
tornei svolti nell'ambito della propria giurisdizione.
[2] Il Giudice Sportivo Nazionale è Organo giudicante monocratico con competenza relativa
ad uno o più Campionati Nazionali. A ciascun Giudice Sportivo Nazionale può essere
assegnato un giudice aggiunto con il compito di coadiuvare il titolare dell'ufficio e
sostituirlo in caso di impedimenti.
[3] La Commissione Giudicante Nazionale è un Organo collegiale composto da un Presidente,
tre Vice Presidenti, con funzioni sostitutive ed undici componenti.
[4] Le deliberazioni della Commissione Giudicante Nazionale devono essere adottate da un
collegio formato dal Presidente e da quattro componenti per il caso di decisioni nelle
materie indicate negli artt. 206 e 207 R.E., e dal Presidente e da tre componenti per il
caso di decisioni nelle materie indicate nell'art. 208 R.E. Il Presidente o chi ne fa le
veci designa i componenti per ogni singolo procedimento. I Vice Presidenti, quando non
esercitano le funzioni di Presidente, sono considerati componenti della commissione a
tutti gli effetti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza. Il Presidente della
Commissione Giudicante Nazionale, sentiti i Vice Presidenti e tenuto conto delle esigenze
di celerità e obiettività nell'amministrazione della giustizia, può stabilire
periodicamente le date e gli orari delle riunioni e la composizione dei collegi
giudicanti.
[5] La Commissione Giudicante Regionale è Organo Collegiale ed è composta da un
Presidente e da quattro Componenti.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il componente
designato dagli altri colleghi presenti alla riunione.
Le deliberazioni, per essere valide, devono essere assunte da un Collegio formato da
almeno tre componenti ed adottate a maggioranza.
[6] Le deliberazioni della Corte Federale devono essere adottate da un collegio formato
dal Presidente e da due componenti per il caso di decisioni nelle materie indicate
nell'art. 210 R.E.; e dal Presidente e da quattro componenti per il caso di
interpretazioni di regolamenti vigenti nell'ambito della Federazione secondo il disposto
dell'art. 47 comma I lett. a) dello Statuto Federale, per il caso di conflitti di
attribuzioni tra organi federali e nelle questioni sottoposte d'ufficio dal Presidente
Federale. Il Presidente o chi ne fa le veci designa i componenti per ogni singolo
procedimento. I Vice Presidenti, quando non esercitano le funzioni di Presidente, sono
considerati componenti della Corte a tutti gli effetti. Le deliberazioni si adottano a
maggioranza.
[7] Alle riunioni della Corte Federale e della Commissione Giudicante Nazionale partecipa,
a titolo consultivo in materia tecnico-agonistica, il rappresentante del CIA designato dal
Consiglio Federale su proposta del Presidente del CIA.
Art. 203 Competenza territoriale degli organi giudicanti
[1] Gli Organi giudicanti, di cui all'art. 202 R.E., amministrano la giustizia
federale in materia disciplinare e contenziosa secondo la competenza ad essi attribuita
nella presente Parte IV.
[2] Il Giudice Sportivo Nazionale, la Commissione Giudicante Nazionale e la Corte Federale
hanno la competenza estesa a tutto il territorio nazionale.
Art. 204 Competenza dei giudici sportivi degli uffici tecnici
regionali e provinciali (delibera n. 180 C.F. 17/06/2000)
[1] I Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali o i loro
supplenti sono competenti:
a) ad omologare le gare dei Campionati Regionali, Provinciali e Tornei da essi
amministrati;
b) ad adottare, in materia disciplinare, i provvedimenti nei confronti delle società e
tesserati previsti nella Parte III Titolo III del presente Regolamento ad esclusione della
radiazione che è di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;
c) ad adottare, in materia contenziosa, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
1) violazione dell'eguaglianza competitiva (art. 83 R.E.);
2) irregolarità, impraticabilità dei campi e delle loro attrezzature (art. 81 R.E.);
3) posizione irregolare di giocatore o allenatore (art. 62 R.E.);
4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore (art. 117
R.E.);
[2] Quando i giudici, di cui al presente articolo, ritengono di dover applicare anche
d'ufficio una delle sanzioni previste nella lettera c) che precede, devono darne
preventiva comunicazione alle parti interessate, dando un termine congruo, nel rispetto
del principio della celerità dei giudizi, per far pervenire le proprie deduzioni. Le
decisioni vengono adottate nel rispetto delle procedure previste per i singoli reclami.
Art. 205 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale
[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:
a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria
giurisdizione;
b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che
dei tesserati, previsti nella Parte III Titolo III del presente Regolamento con esclusione
dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante
Nazionale.
Art. 206 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in
materia disciplinare, quale organo di primo grado
[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, ad adottare i seguenti
provvedimenti, in materia disciplinare:
1) nei confronti delle società e dei tesserati: la radiazione;
2) nei confronti degli arbitri e degli ufficiali di campo, a seguito di deferimento
C.I.A.:
a) la sospensione fino a tre anni;
b) la radiazione;
3) nei confronti dei non tesserati: l'inibizione.
[2] La Commissione Giudicante Nazionale adotta, infine, i provvedimenti disciplinari nei
confronti dei dirigenti federali, compresi i Consiglieri Federali.
[3] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad adottare i provvedimenti
disciplinari per fatti il cui esame non sia espressamente riservato alla competenza di
altro Organo federale.
Art. 207 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale in
materia contenziosa, quale organo di primo grado
[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente, in materia contenziosa, a
decidere i reclami di primo grado relativi ai campionati che non siano amministrati dagli
Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, avverso:
a) violazione art. 77 R.E.;
b) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
c) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
d) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore.
[2] La Commissione Giudicante Nazionale è altresì competente ad esaminare i reclami
contro ogni altro provvedimento di Organo federale, il cui esame non sia espressamente
riservato alla competenza di altro Organo o ne sia esplicitamente esclusa
l'impugnabilità.
Art. 208 Competenza della Commissione Giudicante Nazionale quale
organo di secondo grado
[1] La Commissione Giudicante Nazionale è competente a decidere i ricorsi in
appello proposti contro:
a) tutti i provvedimenti in materia disciplinare adottati dai Giudici Sportivi Nazionali;
b) i provvedimenti di squalifica o inibizione, per un periodo superiore ad un anno,
adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali.
Art. 209 Competenza della Commissione Giudicante Regionale
[1] La Commissione Giudicante Regionale è competente a decidere tutti i ricorsi
in appello proposti contro i provvedimenti, in materia contenziosa o disciplinare,
adottati dai Giudici degli Uffici Tecnici Regionali e Provinciali, con esclusione dei
ricorsi contro le squalifiche od inibizioni superiori ad un anno.
Art. 210 Competenza della Corte Federale
[1] Oltre alle competenze attribuite dal Regolamento Organico, la Corte Federale
è competente a decidere, in grado di appello, i ricorsi avverso:
a) le decisioni adottate in primo grado dalla Commissione Giudicante Nazionale;
b) le decisioni adottate dalla Commissione di Disciplina del C.I.A.;
c) le decisioni adottate dalla Commissione Tesseramento;
TITOLO III
NORME PROCEDURALI
Art. 211 Reclami di prima istanza (Delibera n. 96 C.F. 30/03/2000
- Delibera n. 144 C.F. 13/05/2000 - Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)
[1] I reclami, nei casi ammessi dalle norme del presente Regolamento, devono
essere preannunciati a mezzo telegramma da inviare al competente Organo di giustizia e,
per conoscenza all'Organo omologante, se con sede collocata a diverso indirizzo, entro le
ore 24 del giorno successivo allo svolgimento della gara per la quale si intende
reclamare.
[2] La motivazione del reclamo deve essere spedita allo stesso Organo, a mezzo
raccomandata, posta celere o corriere, entro le ore 24 del giorno successivo a quello
della spedizione del telegramma di preannuncio.
[3] Nello stesso termine la Società deve rimettere, sempre a mezzo raccomandata, posta
celere o corriere copia del reclamo, con l'eventuale documentazione allegata, alla
controparte interessata che potrà inviare all'Organo giudicante le proprie
controdeduzioni entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello del ricevimento
della predetta copia.
[4] La ricevuta della lettera raccomandata, della posta celere o del corriere comprovante
l'invio di copia del reclamo alla controparte deve essere allegata al reclamo spedito
all'organo di giustizia.
[5] L'Organo di giustizia rimette immediatamente la decisione e copia degli atti
all'Organo competente per l'organizzazione del campionato.
[6] Le comunicazioni previste nel presente articolo e in quelli successivi, potranno
essere effettuate anche via fax; in tal caso i termini decorrono dalla data di ricezione
del fax.
[7] Le singole Leghe possono disporre che le società ammesse a far parte delle Leghe
medesime, indichino un recapito fax presso cui effettuare la comunicazione; in tal caso le
singole società sono tenute a ricorrere a tale mezzo per la proposizione dei ricorsi e
dei reclami e per l'invio delle deduzioni agli Organi di Giustizia.
Art. 212 Ricorsi in appello (Delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 -
Delibera n. 144 C.F. 13/05/2000)
[1] Tranne che non sia diversamente disposto, tutti i ricorsi in appello, purché
consentiti, devono essere preannunciati mediante invio di telegramma oltre che all'Organo
adito anche all'Organo competente per l'organizzazione del campionato da spedirsi entro le
ore 24 del giorno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza del provvedimento che
si intende impugnare.
[2] Identico telegramma deve essere inviato anche all'Organo federale che ha emanato il
predetto provvedimento.
[3] Dopo l'inoltro del preavviso telegrafico e fino alla discussione del ricorso, le parti
interessate hanno il diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede
dell'Organo giudicante adito o di quello che ha emesso il provvedimento impugnato.
[4] La motivazione del ricorso deve essere spedita, a mezzo raccomandata, posta celere o
corriere, entro le ore 24 del giorno successivo a quello di spedizione del telegramma di
preannuncio.
[5] Copia della motivazione deve essere inviata, contestualmente, a cura della società
reclamante, ai controinteressati.
La ricevuta della raccomandata, della posta celere o del corriere comprovante tale invio
deve essere allegata al reclamo spedito all'organo di giustizia.
[6] L'Organo adito ne rimette copia all'Organo che ha emanato il provvedimento così
impugnato.
[7] Tale Organo deve immediatamente trasmettere tutti gli atti, relativi all'oggetto del
ricorso, all'Organo al quale lo stesso è stato proposto allegando, ove ritenga opportuno,
proprie osservazioni.
[8] La ripetizione della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.
[9] Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia
adito, con copia inviata per conoscenza al reclamante, a mezzo raccomandata, posta celere
o corriere spedita entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui è loro
pervenuto il ricorso.
Art. 213 Procedure di urgenza per gli appelli in materia
disciplinare
[1] Le decisioni degli Organi disciplinari di prima istanza possono essere
impugnate in via d'urgenza mediante indicazione, anche sommaria, dei motivi di
impugnazione, che devono pervenire, con ogni mezzo, all'Organo competente entro le ore 14
del giorno successivo a quello in cui è stato comunque comunicato il provvedimento che si
intende impugnare, nel rispetto delle altre modalità previste per la proposizione dei
reclami o ricorsi.
[2] Comunicazione dell'avvenuta impugnativa deve essere inviata contemporaneamente
all'Organo che ha emanato il provvedimento, ove sia collocato in sede diversa rispetto
all'Organo di giustizia.
[3] Successivamente a tale adempimento la parte ricorrente ha facoltà di prendere
conoscenza degli atti ufficiali al fine di integrare i motivi del ricorso.
[4] In caso di tardiva ricezione il ricorso viene esaminato con le modalità previste per
la procedura ordinaria.
[5] La parte ricorrente ha diritto a partecipare alla discussione orale. L'Organo
competente deve decidere il ricorso prima che venga scontata la sanzione inflitta.
[6] La notifica della decisione può essere comunicata con qualsiasi mezzo utile, anche
oralmente, al ricorrente o alla società di appartenenza secondo le forme più idonee.
[7] La pubblicazione della decisione avviene nel rispetto delle norme ordinarie.
Art. 214 Perentorietà dei termini
[1] Tutti i termini relativi al preannuncio o alla proposizione dei reclami o
ricorsi sono perentori.
[2] Ove il termine di scadenza per il preannuncio o la proposizione dei reclami o dei
ricorsi sia in un giorno festivo, il termine viene automaticamente prorogato al giorno
successivo.
[3] L'inosservanza dei termini e delle modalità previsti nel presente Regolamento
determinano l'inammissibilità del reclamo o ricorso.
[4] In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo
adempimento delle modalità procedurali.
[5] L'Organo competente, nel dichiarare inammissibile il reclamo o il ricorso per
violazione delle norme procedurali, deve comminare una penale a carico del reclamante pari
al 20% della tassa.
Art. 215 Tasse reclamo o ricorso (Delibera n. 306 C.F. 07/09/2000)
[1] Il Consiglio Federale fissa nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI" le tasse reclamo o di ricorso per i singoli campionati.
[2] E' fatto obbligo alla società reclamante o ricorrente di indicare in calce al reclamo
o ricorso gli estremi del versamento della tassa.
[3] L'accoglimento comporta la restituzione della tassa mentre la reiezione ne comporta
l'incameramento.
[4] Nel caso di accoglimento parziale, rispetto alla domanda, l'Organo di giustizia
dispone proporzionalmente per il rimborso della tassa.
[5] L'accoglimento del ricorso di secondo grado comporta la restituzione di tutte le tasse
precedentemente incamerate.
[6] Per la procedura d' urgenza e' dovuto il versamento dei relativi diritti, rimborsabili
nel caso di accoglimento del ricorso, fissati nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
ANNUALI".
[7] Nel caso in cui il ricorso presentato con la procedura di urgenza, venga invece
esaminato con le modalità previste per la procedura ordinaria, la relativa tassa
d'urgenza verrà restituita.
Art. 216 Rimessione del procedimento
[1] L'Organo federale che procedendo per una infrazione disciplinare ritiene che
la sanzione da adottare esuli dalla propria competenza deve rimettere gli atti entro 10
giorni all'Organo federale ritenuto competente.
[2] L'Organo federale dichiaratosi incompetente comunica alla società o al tesserato la
propria decisione, comminando, ove sussistano gravi ragioni, la temporanea sospensione da
ogni attività federale, in via cautelativa e fino alla decisione dell'Organo cui il
procedimento è stato rimesso.
[3] L'Organo adito decide sulla sanzione anche se quella da adottare in concreto rientri
nei limiti di competenza dell'Organo che ha effettuato il rinvio.
[4] L'Organo federale investito di una procedura, disciplinare o contenziosa, che ritenga
essere di competenza di altro Organo provvede a rimettere d'ufficio gli atti ricevuti
all'Organo competente, fissando un termine perentorio al reclamante, o ricorrente, per la
eventuale integrazione della tassa dovuta.
Art. 217 Sospensione temporanea in via cautelativa
[1] L'Organo disciplinare competente, investito della cognizione di un
provvedimento disciplinare, può disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni
attività federale di coloro che sono sottoposti al procedimento disciplinare stesso.
[2] Il provvedimento perde efficacia ove, entro 15 giorni, non venga adottato il
provvedimento definitivo.
[3] La sospensione temporanea è dovuta nei casi di rimessione del procedimento per il
superamento dei limiti di competenza, come da art. 216 R.E..
Art. 218 Decisione dei reclami o ricorsi
[1] Gli Organi di giustizia decidono sui reclami e ricorsi sottoposti al loro
esame dopo aver compiuta la più opportuna istruttoria, compresa l'audizione dei testi
ammessi.
[2] Gli Organi giudicanti debbono ascoltare personalmente le parti interessate ove ne sia
stata fatta formale richiesta nel reclamo o nel ricorso. Per le società deve essere
sentito personalmente il rappresentante legale o altro dirigente debitamente delegato.
[3] Le parti interessate possono altresì farsi assistere, ma non rappresentare, da un
difensore.
[4] Le decisioni degli Organi Giudicanti devono essere adottate nel più breve tempo
possibile e motivate.
La motivazione delle decisioni deve essere depositata entro 3 giorni dalla adozione se la
decisione è impugnabile, entro 10 giorni se definitiva.
[5] Le decisioni in materia disciplinare debbono essere adottate entro 8 giorni dalla data
di presentazione del ricorso.
[6] Le decisioni devono essere comunicate il più celermente possibile alle parti
interessate nella forma prevista dall'art. 179 R.E.. Esse sono rese pubbliche mediante
Comunicato Ufficiale.
Art. 219 Effetti della riforma
[1] La riforma di un provvedimento impugnato non ha effetti retroattivi. Le
punizioni cessano di avere corso dal giorno della decisione favorevole, se non sospese con
la proposizione del reclamo o ricorso.
[2] Qualora la punizione sia costituita, in tutto o in parte, da una ammenda, essa viene
invece rimborsata.
[3] Se dal provvedimento siano derivati altri effetti pecuniari il competente Organo di
giustizia delibera al riguardo, su istanza della parte interessata, che può essere
proposta anche successivamente all'accoglimento.
TITOLO IV
DEI SINGOLI RECLAMI
Art. 220 Reclamo avverso il risultato di gara (Delibera n. 306
C.F. 07/09/2000 - Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001)
[1] Il reclamo può essere avanzato dalla sola società che si ritiene
danneggiata e la cui squadra abbia partecipato alla gara.
[2] Il reclamo deve essere preannunciato al termine della gara dal capitano della squadra
firmando nell'apposita fincatura del referto di gara, pena la sua inammissibilità.
[3] Il reclamo dovrà essere poi inoltrato alla Commissione Giudicante Nazionale, Organo
di giustizia federale competente per i Campionati Nazionali, ed al Giudice Sportivo
Regionale o Provinciale per i Campionati Regionali o Provinciali, con le modalità
procedurali previste dall'art. 211 comma 2 e seguenti.
[4] Per tutti i campionati non sono ammessi reclami fondati su presunti errori tecnici
degli arbitri e degli ufficiali di campo.
[5] Nessuna gara può essere annullata d'ufficio, ad eccezione di quanto previsto
nell'art. 81 ultimo comma.
[6] La decisione definitiva viene immediatamente rimessa, unitamente agli atti, al Giudice
Sportivo Nazionale che provvede in conformità della decisione alla omologazione; tale
provvedimento non è più soggetto ad impugnazione per i motivi già oggetto del reclamo e
della decisione.
Art. 221 Reclamo per presunte irregolarità o impraticabilità del
campo di gioco
[1] Avverso le decisioni adottate dalla speciale Commissione di cui all'art. 81
R.E., sulla regolarità o impraticabilità dei campi di gioco e delle attrezzature, la
società che si ritiene danneggiata può proporre reclamo all'Organo competente di primo
grado.
[2] Contro tale decisione è ammesso ricorso all'Organo di secondo grado.
[3] La società reclamante, o ricorrente, deve rispettare le modalità procedurali
previste agli artt. 211 R.E. e seguenti.
Art. 222 Reclamo per posizione irregolare (Delibera n. 96 C.F.
30/03/2000)
[1] Il reclamo per posizione irregolare di tesserato, giocatore o allenatore,
determinata secondo quanto stabilito dall'art. 62 R.E., deve essere proposto nei modi e
termini previsti dal presente Regolamento dalla società la cui squadra abbia partecipato
alla gara in cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare.
[2] La comunicazione della copia del reclamo costituisce in mora la società alla quale
appartiene il tesserato in posizione irregolare, il quale da quel momento potrà essere
utilizzato a rischio e pericolo della società stessa.
[3] L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'omologazione
della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra
avversaria, la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione di
sanzioni disciplinari a carico della società e del tesserato.
[4] La perdita della gara, e relativa penalizzazione, è altresì disposta per le partite
successive alla comunicazione del reclamo, se il giocatore, la cui posizione sia
inquisita, abbia continuato a prendervi parte in posizione irregolare.
[5] L'omologazione delle gare già disposta al momento della proposizione del reclamo non
subisce modifiche in conseguenza dell'accertata irregolarità della posizione di giocatori
od allenatori che vi abbiano preso parte.
Art. 223 Reclamo tardivo per posizione irregolare
[1] Il reclamo, nel rispetto delle altre modalità procedurali, può essere
presentato anche oltre i termini prescritti, ma in tal caso esso non ha effetto sulla gara
cui si riferisce, ma solo per quelle successive alla ricezione della copia del reclamo,
nel caso di suo accoglimento.
[2] Resta ferma, inoltre, l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti della
società e del tesserato in difetto.
Art. 224 Sospensione dell'esecuzione
[1] I provvedimenti disciplinari adottati non subiscono in alcun caso sospensione a
seguito della proposizione del ricorso contro i medesimi, ad eccezione di quanto previsto
dal 3° comma dell'art. 180 R.E..
[2] L'esclusione dal campionato decorre dalla data in cui il provvedimento diviene
definitivo.
Art. 225 Reclami nei concentramenti e tornei
[1] Nei concentramenti e nei tornei, i reclami sono ammessi esclusivamente per
posizione irregolare di giocatore o allenatore.
[2] Essi debbono essere preannunciati alla Commissione Esecutiva in campo o al Commissario
entro quindici minuti dal termine della gara e consegnati per iscritto, accompagnati dalla
tassa prescritta, entro l'ora successiva.
[3] I reclami devono essere sottoscritti dall'accompagnatore della squadra o, in sua
assenza, da chi ne fa le veci a norma dell'art. 71 R.E..
[4] Per i reclami per i quali la Commissione esecutiva in campo o il Commissario non siano
in grado di poter deliberare, delibera, dopo gli accertamenti d'ufficio, l'Organo
competente all'assunzione dei dovuti provvedimenti, a seguito di rimessione effettuata a
norma dell'art. 216 R.E..
[5] La società alla quale appartiene il giocatore, o l' allenatore, contro il quale sia
stato presentato il reclamo deve essere avvertita dalla Commissione o dal Commissario
dell'esistenza del reclamo stesso.
[6] I reclami avverso provvedimenti disciplinari presi nel corso di un concentramento o
torneo vanno proposti all'Organo federale di giustizia competente in via ordinaria.
Art. 226 Revocazione
[1] Avverso i provvedimenti, divenuti inoppugnabili, può essere proposta istanza
di revocazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) se i provvedimenti sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel
precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel
precedente procedimento;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto.
[2] L'istanza di revocazione può essere proposta in qualsiasi momento dagli affiliati o
dai tesserati che siano stati parti nel procedimento che ha dato luogo alla decisione
revocanda.
[3] L'istanza di revocazione deve essere proposta davanti allo stesso giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata.
Art. 227 Astensione e ricusazione
[1] ASTENSIONE DEL GIUDICE
Il Giudice ha l'obbligo di astenersi:
a) se ha interesse nella questione;
b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di
affiliazione o è convivente di una delle parti o di alcuno dei difensori;
c) se egli stesso o il coniuge ha grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
d) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
[2] RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può
proporre la ricusazione mediante ricorso che deve essere inoltrato alla Corte Federale
previo pagamento della relativa tassa il cui importo viene annualmente fissato dal
Consiglio Federale.
La ricusazione sospende il processo.
[3] La richiesta di astensione o il ricorso per la ricusazione, motivati, devono essere
presentati entro 24 ore dalla data in cui si è avuta conoscenza dell'Organo di Giustizia
adito.
La ricusazione è dichiarata inammissibile se non è stata proposta nelle forme e nei
termini fissati dal presente articolo.
In caso di accoglimento del ricorso la relativa tassa sarà restituita ai proponenti.
La Corte Federale, in caso di accoglimento del ricorso, designa l'Organo di Giustizia che
deve sostituire quello ricusato.
TITOLO V
NORME PROCEDURALI PER I CAMPIONATI NAZIONALI DEL SETTORE DILETTANTISTICO
Art. 228 Reclami avverso sanzioni disciplinari (Delibera n. 180
C.F. 17/06/2000)
A - Ultime due giornate Girone di qualificazione
La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società ed ai tesserati
direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari
adottati a loro carico entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo successivo alla
disputa della gara.
La società o il tesserato devono inviare il reclamo via fax con l'attestazione del
pagamento della relativa tassa entro le ore 14:00 del giorno successivo.
Ove tale giorno sia festivo, il termine per l'invio del reclamo scadrà alle ore 12:00 del
primo giorno lavorativo.
I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione
utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni
predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di
ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
B - Play-Off e Play-Out
La Segreteria del Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società ed ai tesserati
direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari
adottati a loro carico entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla
disputa della gara.
La società o il tesserato che abbiano interesse deve proporre reclamo via fax con
l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 14:00 dello stesso giorno.
I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di
avviso di convocazione, alle ore 15:00 del medesimo giorno con immediata adozione e
comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale
della società e il difensore munito di apposita delega.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
Art. 229 Reclami avverso i risultati di gara (per posizione
irregolare, incidenti campi di gioco, etc.)
A - Ultime due giornate Girone di qualificazione
La trasmissione del reclamo, con le motivazioni e l'attestazione del pagamento della
relativa tassa alla Segreteria degli Organi di Giustizia e alla controparte deve avvenire
entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo successivo alla disputa della gara.
Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo scadrà alle ore 12:00 del
primo giorno lavorativo.
I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione
utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni
predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di
ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva.
La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società i provvedimenti
adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo
alla decisione.
La società che abbia interesse deve proporre appello alla Corte Federale via fax con
l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 18:00 dello stesso giorno.
Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non
festivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se
presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita
delega.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei
difensori muniti di apposita delega, le comunicazione si intendono effettuate con il
deposito dei provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
B - Play-Off e Play-Out
La presentazione in duplice copia del reclamo, con le motivazioni (e il contestuale
versamento della tassa, mediante qualsiasi mezzo di pagamento) agli arbitri ed alla
controparte deve avvenire entro 30 minuti dal termine della gara.
I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di
avviso di convocazione, alle ore 15:00 del primo giorno non festivo successivo con
immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il
rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita delega.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
La società che ne abbia interesse deve proporre appello davanti alla Corte Federale entro
un'ora dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso la
Segreteria degli Organi di Giustizia con l'attestazione del pagamento della relativa
tassa.
Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con
immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il
rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita delega.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei difensori
muniti di apposita delega, le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito dei
provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
Art. 230 Omologazione con un risultato diverso da quello
conseguito sul campo o ripetizione della gara (Delibera n. 180 C.F. 17/06/2000)
A - Ultime due giornate Girone di qualificazione
La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società l'eventuale
provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito
sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 14:00 del primo giorno non festivo
successivo alla disputa della gara.
La società dovrà inviare l'eventuale ricorso via fax con l'attestazione del pagamento
della relativa tassa entro le ore 12:00 del giorno successivo, con trasmissione degli atti
anche alla controparte.
Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo scadrà alle ore 12:00 del
primo giorno lavorativo.
I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, nella prima riunione
utile successiva alla proposizione del reclamo, come da calendario delle riunioni
predisposto dal Presidente della Commissione Giudicante Nazionale prima dell'inizio di
ogni campionato e comunque prima della disputa della gara immediatamente successiva.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società i provvedimenti
adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale entro le ore 14:00 del giorno successivo
alla decisione.
La società che ne abbia interesse deve inviare l'eventuale ricorso alla Corte Federale
via fax, con l'attestazione del pagamento della relativa tassa entro le ore 18:00 dello
stesso giorno, con il deposito in duplice copia presso la Segreteria degli Organi di
Giustizia.
Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 14:00 del primo giorno non
festivo con immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se
presenti, il rappresentante legale della società ed il difensore munito di apposita
delega.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei difensori
muniti di apposita delega, le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito dei
provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
B - Play-Off e Play-Out
La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicherà via fax alle società l'eventuale
provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale con un risultato diverso da quello conseguito
sul campo o di ripetizione della gara entro le ore 12:00 del primo giorno non festivo
successivo alla disputa della gara.
La società dovrà inviare l'eventuale ricorso via fax con l'attestazione del pagamento
della relativa tassa, entro le ore 14:00 dello stesso giorno, con trasmissione degli atti
entro lo stesso termine anche alla controparte.
I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità di
avviso di convocazione, entro le ore 15:00 dello stesso giorno, con immediata adozione e
comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il rappresentante legale
della società ed il difensore munito di apposita delega.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
La società che ne abbia interesse, deve presentare l'eventuale ricorso in appello davanti
alla Corte Federale con l'attestazione del pagamento della relativa tassa, entro un'ora
dalla ricezione della motivazione con il deposito in duplice copia presso la Segreteria
degli Organi di Giustizia.
Il ricorso sarà esaminato dalla Corte Federale entro le ore 19:00 dello stesso giorno con
immediata adozione e comunicazione della decisione dopo aver sentito, se presenti, il
rappresentante legale della società o il difensore munito di apposita delega.
La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di rinvio
della decisione.
In caso di mancata presenza dei legali rappresentanti della società e dei difensori
muniti i apposita delega, le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito dei
provvedimenti presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
Art. 231 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti articoli
[1] Prima dell'inizio dell'udienza il Presidente della C.G.N. comunica l'ordine nel quale
i reclami saranno esaminati.
[2] Le parti devono essere presenti di persona e possono comunque essere assistite da un
difensore munito di delega.
[3] Le parti possono prendere visione degli atti relativi al provvedimento al quale sono
interessate.
[4] I reclami vengono chiamati uno per volta.
[5] Il Presidente dispone lo svolgimento dell'udienza nelle forme più opportune atte ad
assicurare l'obiettività e snellezza del procedimento.
[6] La parte reclamante, direttamente o tramite il proprio difensore, formula le proprie
richieste istruttorie sulle quali la Commissione decide immediatamente, sentita la parte
controinteressata nei reclami contenziosi.
[7] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e
a precisare le proprie conclusioni.
[8] Il reclamo viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo ed in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
[9] Subito dopo viene riaperta l'udienza e il Presidente dà lettura del dispositivo, e,
nei reclami in materia contenziosa, consegnerà copia della motivazione alle parti
interessate.
[10] Le parti interessate o per espressa delega i difensori sono tenuti ad attendere la
lettura del dispositivo ai fini della conoscenza e dell'eventuale proposizione di appello.
[11] Nel verbale di udienza redatto a cura del segretario o di un componente del collegio
sarà menzionata la presenza o meno delle parti interessate.
[12] Tutti i termini previsti nei precedenti articoli sono perentori.
[13] La lettura del dispositivo costituisce conoscenza legale per le parti interessate
anche se non presenti.
[14] Le decisioni della C.G.N. hanno effetto immediato.
TITOLO VI
LA PROCURA FEDERALE
Art. 232 Istituzione e compiti
[1] E' istituita presso la sede della FIP la Procura Federale, con il compito di
svolgere, a seguito di esposto da parte di società o tesserati o su richiesta della
Presidenza Federale, tutte le indagini tendenti ad accertare irregolarità, atti od
omissioni lesivi dei principi di lealtà e correttezza, violazioni di norme regolamentari.
[2] Alla Procura Federale è preclusa ogni indagine su fatti che hanno formato oggetto di
giudizio da parte di altri organi giudicanti della FIP o per i quali i regolamenti
federali prevedano termini perentori di impugnativa.
Art. 233 Funzionamento
[1] La Procura Federale è autonoma nell'esercizio delle sue funzioni
istruttorie.
[2] Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale che, su proposta dello
stesso, può nominare dei sostituti.
[3] La Procura Federale in qualsiasi momento e , comunque, prima di rimettere gli atti
all'Organo di Giustizia competente, deve procedere all'interrogatorio del rappresentante
della società o del tesserato concedendo, ove richiesto, termine per il deposito di
documenti o di difese scritte.
[4] La Procura ha diritto di avvalersi della collaborazione di altri Organi federali,
centrali o periferici.
[5] Allorché dalle esperite indagini, la Procura Federale rilevi che emergano
responsabilità a carico di società o tesserati rimette, con le proprie conclusioni, gli
atti all'Organo di giustizia competente ad emanare i provvedimenti.
Art. 234 Partecipazione alle riunioni
[1] Un rappresentante della Procura Federale partecipa alle udienze nelle quali
vengono esaminate questioni relative a frode sportiva o a tentativo di frode.
[2] Partecipa altresì alle riunioni degli Organi di Giustizia, quando siano esaminati i
deferimenti operati, con gli stessi diritti dell'inquisito e del suo rappresentante.
[3] La presenza della Procura Federale non è essenziale per la validità delle riunioni.
Art. 235 Facoltà di ricorrere (Delibera n. 54 C.F. 22/09/2001)
[1] Avverso la decisione del Giudice di primo grado, nei procedimenti per frode
sportiva o tentativo di frode, nonché in caso di proscioglimenti od archiviazioni in
tutti i procedimenti per violazioni di norme, che prevedono sanzioni edittali superiori
alla squalifica per una giornata, il responsabile della Procura Federale ha facoltà di
proporre appello.
[2] Il ricorso deve essere proposto entro cinque giorni dalla data in cui è pervenuta la
motivazione della decisione, ovvero dalla data del Comunicato Ufficiale relativo in caso
di proscioglimenti od archiviazioni, mediante comunicazione dei motivi all'Organo di
giustizia competente a giudicare il ricorso ed alle parti interessate.
[3] Alle incombenze procedurali provvede la Segreteria Federale.
[4] La Procura Federale può infine ricorrere per revocazione nei termini, modi e
condizioni prescritti dall'art. 226 R.E..
TITOLO VII (Delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)
COMMISSIONE TESSERAMENTO
Art. 236 Composizione e funzionamento (Delibera n. 6 C.F.
28/07/2001)
[1] La Commissione Tesseramento è un Organismo collegiale composto da un
Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio
Federale per la durata non inferiore al biennio sportivo.
[2] La Commissione si intende regolarmente costituita quando sono presenti la metà più
uno dei suoi componenti.
[3] Le delibere sono valide quando assunte dalla metà più uno dei presenti.
[4] In caso di assenza od impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il
componente designato dagli altri colleghi presenti alla riunione.
Art. 237 Competenze (Delibera n. 6 C.F. 28/07/2001)
[1] La Commissione Tesseramento è competente a deliberare in ordine a:
a) istanze di tesseramento conseguenti a mancata iscrizione o rinuncia a campionato
nazionale (art. 12 R.E.);
b) istanze per il trasferimento d'autorità (artt. 15, 16, 17 e 29 R.E.);
c) istanze per il trasferimento conseguente a mancata utilizzazione (art. 18 R.E.);
d) istanze per richiesta di svincolo (art. 20 comma 10 R.E.);
e) istanze per richiesta di deroga (art. 64 R.E.);
f) istanze per richiesta di sospensione del tesseramento (art. 65 R.E.);
g) quant'altro demandatole dal presente Regolamento.
[2] Le delibere della Commissione sono pubblicate a mezzo Comunicato Ufficiale e
notificate, nelle forme usuali, agli interessati.
[3] Le decisioni della Commissione Tesseramento possono essere impugnate innanzi la Corte
Federale a norma dell'art. 210 R.E. e secondo le modalità previste dall'art. 212 R.E..
SETTORE PROFESSIONISTICO
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 Appartenenza al Settore Professionistico
[1] Appartengono al Settore Professionistico le società che, previa autorizzazione del
Consiglio Federale, possono, ai sensi degli artt. 2 e 10 L. 91/81, impiegare sportivi
professionisti.
[2] Le società ammesse a partecipare ai campionati del settore professionistico possono
avvalersi unicamente delle prestazioni sportive di atleti qualificati professionisti
(italiani, comunitari ed extracomunitari) o "giovani di serie". Le società
hanno l'obbligo di tesserare almeno dieci giocatori professionisti il cui numero deve
essere mantenuto costante nel corso dell'anno sportivo.
[3] Le società professionistiche provvedono alla riaffiliazione ed iscrizione al
campionato con unico modulo, con il quale possono altresì richiedere l'autorizzazione
all'abbinamento, di cui all'art.146 R.O.. Il versamento delle relative tasse - comprese
quelle di tesseramento atleti, allenatori e dirigenti - avviene versando attraverso la
Lega di Serie A un importo forfettario preventivamente convenuto.
[4] I controlli sulla gestione economico finanziaria delle società professionistiche sono
effettuati dalla Commissione Tecnica di Controllo (COM.TE.C.) a tal scopo istituita presso
la F.I.P., secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Federale.
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva (Delibera n. 359 C.F. 16/10/1999)
[1] Per gli atleti professionisti vale, ai sensi dell'art. 7 della Legge 91/81, quanto
stabilito dal "Regolamento Sanitario della FIP per gli sportivi professionisti"
allegato in appendice al presente Regolamento.
[2] Per le società professioniste é obbligatoria la figura del Medico Sociale, avente la
specializzazione in medicina dello sport le cui responsabilità ed attribuzioni sono
indicate nel decreto del Ministero della Sanità del 13/3/95.
Art. 3 Tesseramento degli atleti professionisti italiani (Delibera
n.88 C.F. 18/05/1999 - Delibera n. 52 C.F. 22/09/2001 - Delibera n. 271 C.F.
19-20/04/2002)
[1] Il rapporto di prestazione sportiva professionistica si costituisce mediante
la stipula di un contratto fra l'atleta e la società, con le forme e le modalità
previste dalle presenti norme e dai vigenti accordi collettivi di categoria, nel rispetto
delle disposizioni legislative e federali in materia.
[2] Il contratto deve essere depositato presso gli Uffici della rispettiva Lega
professionistica entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in
cui la società interessata intende utilizzare il giocatore. Qualora il giocatore provenga
da una società straniera occorrerà che entro le ore 12:00 del giorno antecedente la gara
pervenga in F.I.P. il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione straniera
di provenienza.
[3] Le Leghe professionistiche attestata, a cura del Dirigente espressamente delegato, la
tempestività della presentazione e la regolarità del contratto, devono farlo pervenire
all'Ufficio Tesseramento Nazionale, anche via fax, entro le ore 18:00 del giorno sopra
indicato.
[4] L'Ufficio Tesseramento Nazionale, controllata la tempestività e la regolarità del
contratto sulla base di quanto prescritto o richiamato dal presente articolo, decide in
merito alla sua approvazione o meno entro le ore 16:00 del giorno antecedente la gara,
dando immediata comunicazione della decisione negativa, anche via fax, alla Lega
professionistica competente e alla società interessata.
[5] La mancata approvazione, debitamente motivata, può essere impugnata dalla società o
dal giocatore con ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale con le modalità e nei
termini di cui all'art. 212 R.E.
[6] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del campionato, é
consentito il tesseramento entro le ore 12:00 del giorno antecedente la gara, purché la
documentazione venga inoltrata completa (compreso l'eventuale nulla-osta al trasferimento
rilasciato dalla Federazione straniera di provenienza).
[7] Le società professionistiche possono tesserare esclusivamente giocatori
professionisti e giovani di serie. Scaduta l'età per i giovani di serie agli stessi
potrà essere offerto il primo contratto secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge
91/81. In caso contrario il giocatore sarà automaticamente svincolato. Il giovane di
serie, che non sia per età nell'ultimo anno junior e che non sia mai stato utilizzato in
1^ squadra, può essere trasferito in prestito ad una società del settore
dilettantistico.
[8] Le societa' professionistiche possono tesserare in prestito atleti di categoria
giovanile tesserati per societa' dilettantistiche. Il tesseramento in prestito potra'
essere valido entro e non oltre il 30 giugno dell'anno solare nel corso del quale l'atleta
compie il 19° anno di eta', data i n cui torna ad essere vincolato per la societa'
dilettantistica per la quale era tesserato a titolo definitivo.
Le società professionistiche dovranno usufruire per tutte le categorie di giocatori del
tesseramento nazionale con esclusione di ogni tesseramento regionale.
[9] Le società professionistiche hanno l'obbligo di iscrivere a referto
contemporaneamente, nei campionati professionistici, un numero minimo di giocatori di
nazionalità italiana come stabilito nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.
[10] Le società professionistiche possono sostituire detti giocatori con altri di
nazionalità italiana, nel rispetto di quanto stabilito nel comma precedente.
Le società professionistiche, in caso di infortunio, possono sostituire detti giocatori
con i giovani di serie.
[11] La società professionistica può sostituire detti giocatori con giocatori
appartenenti a società non professionistiche, che devono, però, aver partecipato
effettivamente ad almeno 10 gare di campionato. La sola iscrizione sul referto di gara,
senza che il giocatore abbia preso effettivamente parte al gioco, non costituisce
partecipazione alla gara. La società professionistica, oltre a quanto stabilito dall'art.
40 comma 3, può esercitare tale facoltà fino alle ore 17.30 del 28 febbraio.
Art. 4 Giocatori giovani di serie
[1] Si definiscono giovani di serie tutti i giocatori di categoria giovanile
tesserati per società appartenenti al settore professionistico.
[2] Il giovane di serie resta vincolato alla società fino al 30 giugno dell'anno solare
nel corso del quale compie il 19° anno di età, a norma dell'art. 6 comma 2 Legge 91/81.
La società per la quale l'atleta giovane di serie è tesserato ha il diritto di stipulare
con lo stesso il primo contratto professionistico di durata fino a cinque stagioni
sportive.
[3] Tale diritto si esercita nel periodo compreso fra il 1° ed il 15 giugno dell'ultima
stagione sportiva di durata del vincolo, inviando all'atleta, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, una proposta di contratto nella quale deve essere obbligatoriamente
indicata la durata (da uno a cinque stagioni sportive) ed il compenso annuo fisso per
ciascuna stagione che non potrà comunque essere inferiore al minimo contrattuale
stabilito annualmente da Lega e GIBA. La proposta è irrevocabile fino al 20 giugno e
decade automaticamente decorso tale termine.
[4] In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione del
contratto per fatto imputabile all'atleta, quest'ultimo per le tre successive stagioni
sportive non potrà essere tesserato né come professionista né come non professionista
per alcuna società affiliata alla F.I.P.. Nel corso della terza di tali stagioni sportive
il tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso scritto della società titolare
del diritto al primo contratto.
[5] L'atleta giovane di serie può prendere parte a gare di campionato, di Coppa Italia e
alle gare di Coppe Internazionali organizzate dalla FIBA. Qualora nel corso di una stessa
stagione sportiva venga iscritto a referto ufficiale di gara per almeno 18 volte, l'atleta
giovane di serie matura il diritto alla qualifica di professionista con decorrenza
dall'inizio della stagione sportiva immediatamente successiva. La società ha il diritto
di stipulare con lo stesso il primo contratto professionistico come indicato al precedente
comma [3]. L'atleta matura in ogni caso il diritto alla corresponsione di un rimborso
forfettario mensile, nella misura annualmente stabilita da Lega e GIBA, ai sensi della
Legge 25 marzo 1986 n. 80. Il rimborso decorre dal mese in cui l'atleta viene iscritto a
referto per la diciottesima volta fino al termine della stagione sportiva in corso.
[6] Un atleta giovane di serie che abbia rifiutato l'offerta di primo contratto
professionistico da parte della società di appartenenza e si sia trasferito all'estero,
al rientro in Italia dovrà sottostare alle disposizioni di cui al precedente comma [4] ,
fatta salva la stipula di un contratto con la stessa società che aveva a suo tempo
formulato l'offerta di contratto.
[7] Qualora un atleta giovane di serie, cui non sia stata formulata offerta di primo
contratto professionistico, si trasferisce all'estero, al rientro in Italia sarà libero
di tesserarsi per chicchessia.
Art. 5 Giocatori non professionisti (Delibera n. 151 C.F.
26/06/1999 - Delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 - Delibera n. 180 C.F. 17/06/2000 - Delibera
n. 350 C.F. 08/10/2000 - Delibera n. 6 C.F. 28/07/2001)
[1] Un giocatore qualificato non professionista può stipulare un contratto con
una società del settore professionistico che acquisisce in tal modo il diritto di
avvalersi delle sue prestazioni sportive. Tale facoltà può essere esercitata entro i
termini e con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
[2] Quando un giocatore non professionista stipula il suo primo contratto
professionistico, la società che ha così acquisito il diritto di avvalersi delle sue
prestazioni sportive è tenuta a riconoscere alla società dilettantistica di provenienza
del giocatore un "Premio di addestramento e formazione tecnica" come sancito
dall'art. 6 Legge 91/81 con le modalità previste dalla delibera n. 436 C.U. n. 141 del 14
settembre 1996.
[3] Qualora un giocatore non professionista che si era trasferito all'estero e che al suo
rientro in Italia stipuli un contratto con una società del settore professionistico,
questa dovrà corrispondere alla società dilettantistica per cui il giocatore era
tesserato prima del trasferimento all'estero il "Premio di addestramento e formazione
tecnica" di cui al precedente comma.
[4] Un giocatore non professionista che stipuli un contratto per una società
professionistica non può, in caso di rescissione del contratto, tesserarsi per una
società dilettantistica nel corso della stessa stagione sportiva, e nel corso di tutta la
durata della stagione sportiva successiva, senza il benestare scritto della società
dilettantistica che ne deteneva i diritti sportivi nella precedente stagione e unicamente
alla condizione che, per il giocatore in questione, non fosse previsto alla firma del
contratto professionistico il premio di addestramento e formazione tecnica di cui alla
delibera n. 436 C.F. del 16/9/1996. Viene fatta eccezione per le società neopromosse in
A2 in relazione ai giocatori già per esse tesserati quali non professionisti.
[5] Un giocatore ex professionista che si tessera per una società del settore
dilettantistico non può stipulare un nuovo contratto da professionista nel corso della
stessa stagione sportiva senza il nulla osta della società, del settore dilettantistico,
che ne detiene i diritti.
[6] La società professionistica principale, così come definita dal disposto dell'art.
114/bis R.O., ha il diritto di stipulare il primo contratto professionistico agli atleti
tesserati con la propria società satellite proponendogli un contratto identico, o
comunque non in contrasto, con quello collettivo.
[7] Nel caso in cui un atleta tesserato per la società satellite scelga di sottoscrivere
un contratto da professionista con una società diversa da quella professionistica
principale, a quest'ultima va corrisposto il premio di addestramento e formazione tecnica,
come sancito dalla Legge 91/81 e successive modificazioni, pari al doppio del parametro
massimo previsto per le società dilettantistiche partecipanti al campionato di serie B
d'Eccellenza.
[8] Se un giocatore non accetta di firmare il contratto con la società professionistica
principale, rimane tesserato per la società satellite di appartenenza.
Art. 6 Trasferimento conseguente a cessione definitiva del
contratto
[1] Per i giocatori italiani comunitari ed extracomunitari, regolarmente
tesserati, le società professionistiche hanno la possibilità di concedere il
trasferimento (cessione del contratto) a società dello stesso gruppo o di gruppo diverso
anche se il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere
esercitata dal 1 Giugno alle ore 12.00 del 31 gennaio di ciascun anno sportivo. Se il
giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
seguente non festivo.
[2] I giocatori professionisti non possono usufruire di più di due trasferimenti nel
medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del
contratto, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell'arco di tempo
suindicato alla società d'origine.
Art. 7 Trasferimento conseguente a cessione temporanea di
contratto
[1] Per i giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari, regolarmente
tesserati, le società professionistiche hanno la possibilità di concedere la cessione
temporanea del loro contratto a società dello stesso gruppo o di gruppo diverso anche se
il giocatore ha partecipato a gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata dal
1 Giugno alle ore 12.00 del 31 gennaio di ciascun anno sportivo. Se il giorno di scadenza
è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
[2] I giocatori professionisti non possono usufruire di più di due trasferimenti nel
medesimo anno sportivo neppure in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del
contratto, fatto salvo il principio che il giocatore non può tornare nell'arco di tempo
suindicato alla società d'origine.
[3] Nel caso in cui una società ceda temporaneamente il contratto di un giocatore ad
altra società, quest'ultima può, previo consenso della società originaria, effettuare a
sua volta la cessione temporanea del contratto ad una terza società.
Art. 8 Tesseramento conseguente a risoluzione consensuale del
contratto
[1] I giocatori italiani, comunitari ed extracomunitari, hanno la possibilità di
tesserarsi, previa risoluzione del contratto con la società di appartenenza, con altra
società dello stesso gruppo, o di gruppo diverso, anche se il giocatore ha partecipato a
gare di campionato. Tale facoltà può essere esercitata dal 1 Giugno alle ore 12.00 al 31
gennaio di ciascun anno sportivo. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è
prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
[2] I giocatori professionisti non possono usufruire di più di due risoluzioni anticipate
di contratto e dei conseguenti tesseramenti, fatto salvo il principio che il giocatore non
può tornare nell'arco di tempo suindicato alla società di origine.
Art. 9 Tesseramento conseguente a retrocessione od esclusione dal
campionato professionistico
[1] I giocatori tesserati per società di settore professionistico che
retrocedono a quello non professionistico in conseguenza dei risultati ottenuti o per
esclusione dal campionato nelle ipotesi previste dall'art. 156 R.E., pur determinando tali
fatti la risoluzione automatica del contratto, restano tesserati per la società
retrocessa od esclusa con la qualifica di non professionisti.
[2] I giocatori già tesserati come professionisti o giovani di serie potranno tuttavia
tesserarsi, nella stagione successiva a quella della retrocessione, per altra società
professionista stipulando altro contratto.
Art. 10 Giocatori tesserati per società promossa al campionato
professionistico (Delibera n. 350 C.F. 08/10/2000)
[1] La società promossa al campionato professionistico ha diritto di stipulare
il primo contratto professionistico con gli atleti non professionisti a suo favore
tesserati.
[2] Tale diritto si esercita nel periodo dal 1° al 15 giugno della stagione, nella quale
la società ha maturato la promozione, mediante offerta all'atleta del primo contratto
professionistico.
[3] In caso di mancata accettazione, come pure in caso di mancata formalizzazione per
fatto imputabile all'atleta, quest'ultimo per le successive tre stagioni sportive non
potrà essere tesserato né come professionista né come non professionista per alcuna
società affiliata alla F.I.P.. Nel corso della terza di tali stagioni sportive il
tesseramento potrà avvenire unicamente con il consenso espresso per iscritto dalla
società titolare del diritto di cui al primo comma.
[4] Qualora la società non intenda esercitare tale diritto, ovvero non lo eserciti nel
termine previsto, l'atleta rimane libero di stipulare il primo contratto professionistico
con la stessa o con altra società, come pure di tesserarsi quale non professionista.
[5] Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la società per
qualunque motivo non richieda o non ottenga l'iscrizione al campionato professionistico;
in tale ipotesi le eventuali offerte di contratto, ovvero gli eventuali contratti già
stipulati, restano definitivamente privi di efficacia e gli atleti rimangono tesserati per
la società con la qualifica di non professionisti.
Art. 11 Giocatori provenienti o provenuti da paese appartenente
alla E.E.E. (COMUNITARI) (Delibera n. 451 C.F. 02/02/2001 - Delibera n. 52 C.F.
22/09/2001)
[1] Le società professionistiche possono tesserare in qualità di professionisti e senza
limite di numero, giocatori aventi la cittadinanza e la stabile residenza in uno dei Paesi
della E.E.E.
Per quei giocatori che hanno acquisito successivamente la cittadinanza e la residenza in
uno dei Paesi della E.E.E. al momento della richiesta di tesseramento, è necessaria
l'approvazione del cambio di nazionalità cestistica rilasciata dalla F.I.B.A.
[2] Il termine ultimo per il deposito delle richieste di tesseramento di tali giocatori è
fissato annualmente dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI, a condizione che sia
pervenuto, entro il predetto termine, all'Ufficio Tesseramento della F.I.P., il nulla-osta
della Federazione di provenienza del giocatore da tesserare.
Il deposito delle richieste di tesseramento è fissato per i giocatori appartenenti a
società partecipanti al campionato:
§ di Lega Società Pallacanestro Serie A: entro il ore 17.30 del secondo giorno
antecedente lo svolgimento dell'ultima giornata della stagione regolare;
§ di Legadue: entro le ore 17.30 del 24 febbraio 2002.
[3] Il nulla-osta di trasferimento ad una società affiliata alla FIP deve essere
rilasciato dalla società estera di appartenenza per il tramite della rispettiva
Federazione e nel rispetto delle norme in materia fissate dalla FIBA.
[4] Detti giocatori, assieme ai giocatori di cui all'art. 12 R.E. Settore
Professionistico, possono essere iscritti a referto contemporaneamente nel numero massimo
stabilito dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.
CAPO I
NORME DI TESSERAMENTO DEI GIOCATORI DI CITTADINANZA STRANIERA O ITALIANA, PROVENIENTI O
PROVENUTI DA FEDERAZIONE O PAESE STRANIERO.
Art. 12 Modalità di tesseramento per giocatori non appartenenti
alla E.E.E. (Delibera n. 451 C.F. 02/02/2001 - Delibera n. 52 C.F. 22/09/2001 - Delibera
n. 109 C.F. 27/10/2001 - Delibera n. 37 Presidente 05/12/2001)
[1] Le società professionistiche possono tesserare senza limite di numero giocatori
provenienti o provenuti da Federazioni o Paesi stranieri non appartenenti alla E.E.E., per
la loro utilizzazione nell'attività nazionale ed internazionale.
[2] Un giocatore tesserato come extracomunitario, che acquista la cittadinanza italiana o
la cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea, nel corso della stessa
stagione sportiva può essere tesserato come "italiano" o come
"comunitario" nel rispetto dei termini previsti per il tesseramento degli
atleti.
[3] Non possono essere tesserati invece i giocatori, che risultino iscritti per la
stagione sportiva in corso nella lista di Coppa di un'altra Società, italiana o estera,
che partecipi ai campionati F.I.B.A. Questa restrizione si applica fino a quando la
Società che intende cedere il giocatore non viene eliminata dalla competizione europea
nella stagione in corso cui partecipa.
[4] Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma
devono obbligatoriamente essere depositate presso gli uffici della rispettiva Lega
professionistica in originale o via fax, allegando il talloncino R.R., entro e non oltre
le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la data della gara in cui la società
interessata intende utilizzare il giocatore e comunque per:
§ la Lega Società Pallacanestro Serie A: non oltre le ore 17.30 del secondo giorno
antecedente lo svolgimento dell'ultima giornata della stagione regolare;
§ la Legadue: non oltre le ore 17.30 del 24 febbraio 2002.
I documenti da inviare alla Lega sono i seguenti:
1) modulo per il tesseramento debitamente compilato e sottoscritto;
2) documentazione attestante la copertura assicurativa a beneficio del giocatore per i
rischi di morte ed invalidità permanente;
3) fotocopia leggibile del passaporto;
4) copia contratto professionistico;
5) copia del permesso di soggiorno per lavoro subordinato sport o copia della prenotazione
rilasciata dalla Questura competente al momento della richiesta del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato sport.
Le società hanno l'obbligo, sotto la loro responsabilità, di rispettare gli adempimenti
previsti dalle leggi dello Stato Italiano e dalle disposizioni Ministeriali per l'ingresso
ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.
La Lega, accertata e attestata, a cura del dirigente a ciò espressamente delegato, la
tempestività di inoltro della documentazione, e la completezza della stessa, deve
trasmetterla interamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale, anche via fax, entro e non
oltre le ore 18.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.
L'Ufficio Tesseramento della FIP esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi
e acquisito il nulla-osta al trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza,
qualora la pratica sia completata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente lo
svolgimento della gara, emetterà entro le ore 16.00 dello stesso giorno le proprie
determinazioni relative alla domanda di tesseramento dandone comunicazione via telex o fax
alla Lega ed alla Società interessata.
[5] Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario del campionato, è
consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara, purché alle ore previste
dal comma 4 del presente articolo la documentazione venga inoltrata completa, comprensiva
di nulla-osta della Federazione di provenienza del giocatore da tesserare.
La FIP comunicherà le proprie determinazioni ai sensi del comma 4 entro le ore 20.00
dello stesso giorno di presentazione della domanda.
Art. 13 Posizione dei giocatori provenienti da Federazioni
straniere prima del tesseramento (extracomunitari) (Delibera n. 350 C.F. 08/10/2000)
[1] I giocatori extracomunitari provenienti da Federazioni straniere iscritti a
referto ufficiale di gara in incontri valevoli per la Coppa Italia, o per altre
manfestazioni ufficiali, disputati prima dell'inizio del Campionato, anche se non
tesserati a norma del precedente art. 12 (Prof) R.E., sono considerati tesserati ai fini
dell'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.
[2] Le squalifiche eventualmente inflitte verranno scontate nelle successive gare di Coppa
Italia o di altre manifestazioni ufficiali (art. 18 Prof R.E.). Tale disposizione è
valida anche per i provvedimenti disciplinari relativi a Tornei od incontri amichevoli
ufficiali. Resta comunque fermo l'obbligo del giocatore punito di scontare la sanzione
inflittagli anche se successivamente tesserato per altra società.
Art. 14 Decadenza o inefficacia del tesseramento
[1] Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di campionato.
[2] La pratica di tesseramento resta sospesa, ed il giocatore non può prendere parte a
gare di campionato, finché non siano pervenuti presso l'Ufficio Tesseramento Nazionale il
nulla-osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza e l'autorizzazione
al tesseramento, rilasciata dalla FIBA, su richiesta della FIP.
[3] L'annullamento o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti essenziali, richiesti
dall'art. 12 (Prof) R.E., determina la posizione irregolare del giocatore (sottoscrizione
e dati anagrafici, documentazione relativa al soggiorno o residenza, copertura
assicurativa, attestazione della Lega).
[4] In attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore
documentazione sia regolare e completa, il giocatore, sia che provenga da un Paese
extracomunitario che comunitario, può essere autorizzato provvisoriamente a giocare per
non più di due gare. Trascorso invano tale periodo, l'autorizzazione provvisoria è
automaticamente sospesa ed il giocatore non potrà più prendere parte a gare, ufficiali o
amichevoli, di Campionato o di Coppa Italia, finche la FIBA non abbia rilasciato
l'autorizzazione definitiva. La società potrà sostituire il giocatore soltanto nei modi
ordinari previsti nel successivo articolo.
Art. 15 Sostituzione dei giocatori tesserati (delibera n. 297 C.F.
13/09/1999 - delibera n. 352 C.F. 16/10/1999 - delibera n. 451 C.F. 02/02/2001) - ABROGATO
(Delibera n. 52 C.F. 22/09/2001)
Art. 16 Trasferimento all'estero di giocatori italiani
professionisti (Delibera n. 350 C.F. 08/10/2000)
[1] Il giocatore italiano professionista che intenda trasferirsi all'estero deve
fare richiesta all'Ufficio Tesseramento Nazionale, tramite la Federazione straniera presso
la quale si tessera, del relativo nulla-osta.
Il nulla-osta al trasferimento potrà essere negato solo nel caso che il giocatore sia
legato da contratto con una società del settore professionistico.
[2] Nel momento in cui il giocatore dovesse rientrare in Italia, è libero di stipulare un
nuovo contratto con la stessa società con cui era tesserato prima del trasferimento
all'estero, o con altra società.
Art. 17 Giocatori professionisti in servizio di leva (delibera n.
229 C.F. 09/03/2002)
[1] Il giocatore professionista che si arruola nelle FF.AA., può essere chiamato
a giocare per la squadra delle Forze Armate. L'eventuale contratto professionistico
pluriennale resta in tal caso sospeso per la durata del servizio militare; il periodo del
servizio militare viene computato nella durata complessivo del contratto.
[2] Il giocatore in servizio nelle Forze Armate che stipula un contratto professionistico
durante il servizio militare rimane nello status in cui si trova e gli effetti del
contratto decorreranno dal giorno successivo alla data del congedo.
Art. 18 Modalità di esecuzione squalifiche e commutazione
(Delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 - Delibera n. 350 C.F. 08/10/2000)
[1] I provvedimenti di squalifica dei tesserati e del campo di gioco per una o
più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di campionato o di altre
manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa
Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.
[2] Ai fini dell'applicazione della recidiva, non si tiene conto dei provvedimenti
adottati in relazione alle gare di Coppa Italia o di altre manifestazioni ufficiali
nell'adottare i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Campionato e viceversa.
[3] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per quanto riguarda i
provvedimenti disciplinari relativi ai Tornei e partite amichevoli ufficiali cui
partecipano tesserati a squadre del campionato professionistico; tale tipo di
manifestazioni ufficiali vengono considerate come un genere unico, nel cui ambito si tiene
conto della recidiva e si eseguono le squalifiche.
[4] Nel caso di squalifica dei tesserati per una sola gara, e di recidiva, la sanzione
viene sostituita da una ammenda pecuniaria fissata nelle Disposizioni Organizzative
Annuali.
[5] Le norme dei due commi precedenti non trovano applicazione in caso di squalifica a
tempo.
TITOLO II
CONTENZIOSO - NORME PROCEDURALI
Art. 19 Reclami avverso sanzioni disciplinari
A - Girone di qualificazione (regular season)
[1] Gli uffici della FIP comunicheranno via telex alle società e ai tesserati
direttamente interessati presso la società di appartenenza i provvedimenti disciplinari
adottati a loro carico entro le ore 14:00 del secondo giorno successivo alla disputa della
gara.
[2] La società o il tesserato devono inviare il reclamo via telex entro le ore 14:00 del
giorno successivo.
[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo scadrà alle ore 14:00
del primo giorno lavorativo.
[4] I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale, senza necessità
di avviso di convocazione, nella prima riunione utile successiva alla proposizione del
reclamo.
[5] A tale scopo il Presidente della C.G.N. fisserà prima dell'inizio del campionato un
calendario di udienze bisettimanali preferibilmente nei giorni di lunedì e giovedì di
ogni settimana.
[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non costituisce motivo di
rinvio della decisione.
[7] La proposizione del reclamo sospende l'esecutività del provvedimento.
B - Play-off
[1] Gli uffici della FIP comunicheranno via telex alle società e ai tesserati
direttamente interessati presso le società di appartenenza i provvedimenti disciplinari
adottati a loro carico entro le ore 18:00 del giorno successivo alla disputa della gara.
[2] La società o il tesserato che abbia interesse deve proporre reclamo a mezzo telex
entro le ore 14:00 del giorno successivo.
[3] Ove tale giorno sia festivo il termine per l'invio del reclamo andrà a scadere alle
ore 14:00 del primo giorno lavorativo.
[4] I reclami saranno esaminati dalla Commissione Giudicante Nazionale nella prima
riunione utile successiva alla proposizione del reclamo.
[5] Al fine di consentire la rapida definizione dei ricorsi il Presidente della C.G.N.
fissa prima dell'inizio di questa fase del campionato, un calendario di udienze
bisettimanali, possibilmente il martedì e venerdì, nelle quali saranno esaminati i
ricorsi proposti entro le ore 14:00 del giorno stabilito per l'udienza.
[6] La mancata partecipazione alla discussione del reclamo non impedisce la decisione
dello stesso.
Art. 20 Reclami per incidenti sui campi di gioco e per posizione
irregolare di giocatore
A - Girone di qualificazione (regular season)
[1] Durante questa fase di campionato continuano a trovare applicazione le norme contenute
negli artt. 211 R.E. e seguenti.
B - Gare di play-off
[1] Le società interessate devono trasmettere il reclamo contenente i motivi e le
richieste istruttorie via telex alla C.G.N. della FIP entro le ore 14:00 del giorno
successivo allo svolgimento della gara.
[2] Con gli stessi mezzi ed entro lo stesso termine la copia del reclamo deve essere
trasmessa alla società controinteressata. La segreteria della C.G.N. provvederà a dare
tempestiva comunicazione del proposto reclamo all'ufficio del G.S.N. per la sospensione
della omologazione della gara.
[3] Il reclamo sarà esaminato dalla C.G.N., senza necessità di avviso di convocazione,
nella prima riunione utile successiva alla proposizione del reclamo, secondo il calendario
di udienze prefissato.
[4] La C.G.N. esaminato il reclamo, secondo le disposizioni previste nell'articolo
seguente, consegnerà copia della motivazione alle parti interessate.
[5] La parte che ne abbia interesse dovrà proporre appello alla C.F. entro 1 ora dalla
ricezione della motivazione, consegnando l'originale al segretario della C.G.N. e copia
alla controinteressata, se presente. Se assente copia per la controinteressata viene
depositata presso il segretario della Commissione.
[6] L'appello sarà esaminato e deciso dalla C.F. entro le ore 18:00 del giorno
successivo.
Art. 21 Norme procedurali comuni ai reclami di cui ai precedenti
articoli
[1] Prima dell'inizio dell'udienza il Presidente della C.G.N. comunica l'ordine
nel quale i reclami saranno esaminati.
[2] Le parti devono essere presenti di persona e possono comunque essere assistite da un
difensore munito di delega.
[3] Le parti possono prendere visione degli atti relativi al provvedimento al quale sono
interessate.
[4] I reclami vengono chiamati uno per volta.
[5] Il Presidente dispone lo svolgimento dell'udienza nelle forme più opportune atte ad
assicurare l'obiettività e snellezza del procedimento.
[6] La parte reclamante, direttamente o tramite il proprio difensore, formula le proprie
richieste istruttorie sulle quali la Commissione decide immediatamente, sentita la parte
controinteressata nei reclami contenziosi.
[7] Espletata l'istruttoria le parti sono ammesse a svolgere oralmente le proprie difese e
a precisare le proprie conclusioni.
[8] Il reclamo viene deciso in camera di consiglio. Il Presidente vota per ultimo ed in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
[9] Subito dopo viene riaperta l'udienza e il Presidente dà lettura del dispositivo, e,
nei reclami in materia contenziosa, consegnerà copia della motivazione alle parti
interessate.
[10] Le parti interessate o per espressa delega i difensori sono tenuti ad attendere la
lettura del dispositivo ai fini della conoscenza e dell'eventuale proposizione di appello.
[11] Nel verbale di udienza redatto a cura del segretario o di un componente del collegio
sarà menzionata la presenza o meno delle parti interessate.
[12] Tutti i termini previsti nei precedenti articoli sono perentori.
[13] La lettura del dispositivo costituisce conoscenza legale per le parti interessate
anche se non presenti.
[14] Le decisioni della C.G.N. hanno effetto immediato.
Art. 22 Reclami in materia disciplinare e contenziosa nella fase
dei play off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase finale di promozione alla
serie superiore (Delibera n. 52 C.F. 22/09/2001)
[1] Per le gare dei play-off per l'assegnazione dello scudetto o per la fase
finale di promozione alla serie superiore ove la competente Lega trasmetta alla FIP entro
le ore 14:00 del giorno successivo alla disputa dell'ultima gara di semifinale, esplicita
rinuncia delle società legittimate a partecipare alla finale, ad avvalersi del diritto di
impugnativa, ogni provvedimento sia in materia disciplinare che contenziosa sarà adottato
da una apposita commissione composta da tre membri scelti dal C.F. tra i componenti del
G.S.N. e della C.G.N.; la Commissione sarà presieduta dal Presidente, o in mancanza da un
Vice Presidente o dal membro di maggiore anzianità di servizio fra i tre componenti
presenti.
[2] La società ospitante dovrà mettere a disposizione della Commissione idonei locali
garantendoli anche da ogni possibile interferenza da parte di estranei.
[3] La Commissione ove sussistano ragioni di sicurezza e/o opportunità potrà riunirsi in
altra sede. Il Presidente della Commissione darà comunicazione del luogo dove si terrà
la riunione agli arbitri e ai rappresentanti delle società entro 20 minuti dalla fine
della gara.
[4] Il Presidente in presenza del Commissario di campo, se nominato, procederà alla
lettura del referto alla presenza delle parti.
[5] La parte che ritenga la gara inficiata da posizione irregolare di giocatore o da
alterazione dell'eguaglianza competitiva deve comunicarlo al Presidente della Commissione
subito dopo la lettura del referto.
[6] La Commissione esaminato il referto inviterà le parti interessate ad esporre le
proprie ragioni e le proprie richieste. Ove ritenuto opportuno saranno consentite brevi
repliche.
[7] Ove dalla lettura del referto si rilevino fatti che possano dar luogo a sanzioni
disciplinari il Presidente della Commissione ne darà comunicazione alla parte
direttamente interessata, la quale potr
à formulare mezzi istruttori e svolgere proprie difese.
[8] La Commissione espletati eventuali incombenti istruttori adotta le decisioni
conseguenti in ordine all'omologazione della gara e alle eventuali sanzioni disciplinari.
[9] Il Presidente della Commissione alla fine dà lettura del dispositivo alle parti.
[10] La lettura comporta la conoscenza ufficiale dei provvedimenti ad ogni effetto.
[11] La decisione della Commissione è inappellabile.
[12] Gli arbitri e il Commissario di campo, ove nominato, dovranno assicurare la loro
presenza nei luoghi della riunione fino a quando non sarà stata comunicata la decisione
della Commissione.
[13] Nell'adottare i provvedimenti previsti nel presente articolo la Commissione puo'
tenere conto anche di fatti avvenuti dopo che gli arbitri abbiano abbandonato il terreno
di gioco, o che gli stessi non siano stati comunque in condizioni di percepire, e di cui
la Commissione abbia avuto diretta visione.
[14] I componenti la Commissione, se identificati con certezza, sono equiparati agli
arbitri per quanto riguarda il comportamento dei tesserati e del pubblico tenuto nei loro
confronti.
Art. 23 Rinvio
[1] Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme del
Regolamento Esecutivo generale della F.I.P..
REGOLAMENTO RELATIVO
ALLA TUTELA SANITARIA
PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI
ART. 1
Il presente regolamento disciplina la tutela sanitaria degli atleti
professionisti della Federazione Italiana Pallacanestro.
L'attivita' sportiva professionistica e' subordinata al possesso,
da parte dell'atleta, della "scheda sanitaria" prevista
dall'art. 7, comma 2, della legge 23/3/1981 n. 91.
La scheda, conforme al modello di cui all'allegato A, accompagna
l'atleta per l'intera durata della sua attivita' sportiva professionistica, ed e'
aggiornata con periodicita' almeno semestrale.
Le Societa' professionistiche sono tenute a prevedere la figura del
medico sociale specialista in medicina dello sport.
ART. 2
La scheda sanitaria di cui all'art. 1 attesta l'avvenuta effettuazione
degli accertamenti sanitari prescritti, conferma l'acquisizione della idoneita' alla
pratica sportiva agonistica secondo le vigenti normative e contiene una sintetica
valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale dell'atleta nonche' indicazioni
dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee alla pratica sportiva
agonistica professionistica.
ART. 3
La istituzione della scheda sanitaria spetta alla Societa' Sportiva
all'atto della costituzione con l'atleta del rapporto di lavoro di cui all'art. 4 della
legge 23 marzo 1981, n. 91 e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico
sociale che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.
ART. 4
La scheda sanitaria, all'atto del trasferimento dell'atleta
professionista ad altra societa' professionistica e contestualmente alla cessazione del
rapporto di lavoro, deve essere trasmessa d'ufficio, dopo essere stata aggiornata, entro
gli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, dal medico della Societa' Sportiva di
provenienza al medico della nuova Societa'.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta
professionista senza che questi venga trasferito ad altra societa' professionistica, la
scheda sanitaria e' inviata, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al
Medico Federale, il quale ne garantisce la conservazione fino alla instaurazione di un
nuovo rapporto di lavoro.
ART. 5
l Medico Sociale, specialista in Medicina dello Sport, e' il
responsabile sanitario della Societa' Sportiva professionistica e deve essere iscritto in
apposito elenco istituito presso la Federazione Italiana Pallacanestro.
ART. 6
Il Medico Sociale provvede, per conto della Societa' Sportiva, alla
istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria, curandone la compilazione sulla
base delle risultanze degli accertamenti eseguiti alle scadenze stabilite ed in ogni altro
momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute dell'atleta.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n.
91, il Medico Sociale assume la responsabilita' della tutela della salute degli atleti
professionisti legati da rapporto di lavoro subordinato con la Societa' Sportiva.
Egli assiciura l'effettivo e puntuale assolvimento degli adempimenti
sanitari previsti dalle norme vigenti.
Il Medico Sociale cura, avvalendosi dei centri di Medicina dello Sport
pubblici o privati, autorizzati e accreditati dalle Regioni, l'effettuazione periodica dei
controlli ed accertamenti clinici previsti dalle vigenti normative sulla tutela sanitaria
delle attivita' sportive agonistiche. Ogni altro ulteriore accertamento necessario per
l'aggiornamento periodico della scheda o che egli ritenga opportuno nella verifica
costante dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali
controindicazioni, anche temporanee, alla pratica dell'attivita' professionale potra'
essere eseguito avvalendosi della consulenza di strutture sanitarie qualificate.
Ai sensi dellart. 7 del D.M. 13.03.1995, il Medico Sociale cura
la regolare tenuta della scheda sanitaria dell'atleta ed e' responsabile esclusivo della
sua custodia.
Il Medico Sociale provvede, inoltre, per ciascun atleta, alla stesura
di una cartella clinica, su modello indicato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e
conforme al modello approvato dal Ministero della Sanità. (ALLEGATO B)
La cartella clinica e' affidata alla custodia personale del Medico
Sociale per l'intero periodo di rapporto di lavoro tra l'atleta e la Societa' Sportiva,
con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di
legge.
La cartella clinica dovra' essere consegnata, in copia, esclusivamente
all'atleta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con la Societa'.
Il Medico Sociale conserva, presso la Societa' Sportiva, la cartella
clinica, per almeno 10 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'atleta
professionista.
ART. 7
In ottemperanza a quanto stabilito nell'art. 7 della legge 23 marzo
1981, n. 91, gli atleti che esercitano attivita' sportiva professionistica con Societa'
Sportive affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro sono tenuti a sottoporsi
periodicamente ai controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici di cui
all'allegato B.
ART. 8
Lesercizio dellattività sportiva professionistica è
subordinato al possesso del certificato di idoneità allattività sportiva
agonistica, ai sensi dellarticolo 5 del D.M. del 18.2.1982, che deve essere
rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport che operano presso i centri
pubblici o privati di medicina dello sport autorizzati e accreditati dalle regioni o dalle
provincie autonome.
Qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, risulti la non
idoneità alla pratica agonistica della Pallacanestro, lesito negativo con
lindicazione della diagnosi posta a base del giudizio, viene comunicato, entro
cinque giorni, allinteressato ed agli organi competenti, ai sensi del D.M. del 1982.
Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito
negativo.
Il medico sociale provvederà a riportare, nella scheda sanitaria
dellatleta, gli estremi del giudizio di idoneità allesercizio della
pallacanestro agonistica, ivi compresi il nominativo del medico che lo ha emesso e del
centro in cui egli opera, nonché la relativa data di scadenza.
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