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REGOLAMENTO ORGANICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DELL'11 NOVEMBRE 2000

Aggiornato al Consiglio Federale del 24-25 Maggio 2002 - Rinumerato in data 05 Luglio 2001

PARTE PRIMA - ORGANI FEDERALI

TITOLO I - ASSEMBLEE

CAP. I - L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 1 - Convocazione
[1] La convocazione dell'Assemblea Generale disposta a norma dell'art. 6 dello Statuto, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale emanato a firma del Presidente Federale e controfirmato dal Segretario Generale.
[2] Il Comunicato Ufficiale di convocazione deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea, la data di effettuazione e l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^ e 2^ convocazione, la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, nonché quanto altro previsto dal presente regolamento. Il Comunicato Ufficiale deve essere spedito a mezzo raccomandata, a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno sessanta giorni.
[3] Per l'intero quadriennio olimpico, l'Assemblea Generale successiva a quella elettiva, è formata dai delegati eletti che esprimono la volontà di tutte le Società affiliate e di tutti gli atleti e i tecnici. Il Comunicato Ufficiale di convocazione deve essere spedito agli interessati a mezzo raccomandata nel rispetto delle modalità indicate al comma 2). A tutte le Società affiliate, ai Comitati Territoriali e alle Leghe di Società, il Comunicato Ufficiale sarà inviato successivamente per conoscenza.
[4] Il Presidente Federale provvederà alla convocazione di una Assemblea Straordinaria da effettuarsi nel termine massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta qualora si verifichino i presupposti di cui all'art. 6, comma 4, dello Statuto.
[5] Il Comunicato Ufficiale di convocazione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti ai comma precedenti del presente articolo.
[6] Il Comunicato Ufficiale di convocazione sarà inviato successivamente, e comunque otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale, alle Leghe di Società di cui agli artt. 51 e 52 dello Statuto ed ai Comitati Regionali, che provvederanno trasmetterlo ai delegati interessati per quanto di propria competenza.

Art. 2 - Ordine del giorno
[1] L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
[2] Entro i venti giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso, può essere richiesto al Consiglio Federale l'inserimento di argomenti mediante istanze proposte congiuntamente da almeno trenta Società affiliate aventi diritto a voto o quindici atleti o tecnici, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
[3] Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma [2], l'ordine del giorno definitivo è pubblicato su Comunicato Ufficiale, per delibera del Consiglio Federale, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 3 - Diritto di partecipazione e di voto
[1] Unitamente all'avviso di convocazione, la Segreteria Generale trasmette l'elenco degli aventi diritto di voto e partecipazione con la specifica per ognuno di essi dell'eventuale numero di voti, determinato a norma dell'art. 11 dello Statuto.
[2] Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso le Società che ritengono leso il diritto di voto possono proporre ricorso, a mezzo raccomandata, in prima istanza al Presidente Federale.
[3] Le decisioni del Presidente Federale sono pubblicate su Comunicato Ufficiale, trasmesso ai ricorrenti.
[4] Contro le decisioni del Presidente Federale, nei cinque giorni successivi alla pronunciazione e comunicazione dell'esito di prima istanza, è ammesso ricorso scritto, in seconda ed ultima istanza alla Corte Federale, la quale dovrà pronunciarsi nei successivi dieci giorni.
[5] Sempre nei dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso, le Società possono regolarizzare il rinnovo dell'affiliazione acquisendo così il diritto di voto all'Assemblea Generale.
[6] La Segreteria Federale dà notizia con Comunicato Ufficiale dei ricorsi accolti e delle regolarizzazioni avvenute agli interessati e ai Comitati competenti.
[7] La ripartizione degli oneri relativi alle spese di partecipazione degli aventi diritto saranno deliberati, annualmente, dal Consiglio Federale.

Art. 4 - Compiti della Commissione Verifica dei Poteri
[1] La Commissione Verifica dei Poteri composta a norma dell'art. 17 dello Statuto accerta l'esercizio del diritto di partecipazione e/o di voto, mediante controllo della regolarità della rappresentanza dei delegati eletti dalle Società, degli atleti e dei tecnici.
[2] Rilascia le tessere di partecipazione.
[3] Compila i relativi elenchi per le votazioni da consegnare alla Presidenza dell'Assemblea.
[4] Al termine dei lavori la Commissione Verifica dei Poteri redige il verbale conclusivo.

Art. 5 - Rappresentanza delle Società, degli atleti e dei tecnici
[1] A norma degli artt. 10 e 13 dello Statuto, partecipano alle Assemblee Generali i delegati eletti dalle Società, dagli atleti e dai tecnici a norma dell'art. 15 dello Statuto.
[2] Nelle Assemblee Territoriali le Società affiliate sono rappresentate dal Presidente o da un dirigente in carica mandatario del Presidente, intendendosi per tale un componente del Consiglio Direttivo munito di specifica delega rilasciata dal Presidente della Società o dal dirigente autorizzato alla firma, secondo le risultanze degli atti federali alla data di svolgimento dell'Assemblea. Tali dirigenti sono i soli che possono rappresentare altre Società a mezzo di delega scritta.
[3] Le rappresentanze per delega sono regolamentate dall'art. 13, comma 11, dello Statuto.
[4] Le deleghe, a pena di nullità, devono essere compilate su apposito modulo o su carta intestata della Società.
[5] La delega deve essere firmata dal legale rappresentante della Società mandante e controfirmata, per l'autenticità della firma del mandante, dal Presidente del Comitato Regionale competente.
[6] Per legale rappresentante della Società si intende il Presidente o il Dirigente autorizzato alla firma. Il legale rappresentante della Società deve essere ugualmente munito di regolare dichiarazione su apposito modulo o su carta intestata.

Art. 6 - Costituzione dell'Assemblea
[1] Ai fini della costituzione dell'Assemblea fa fede il Verbale della Commissione Verifica dei Poteri.
[2] L'Assemblea si intende regolarmente costituita secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto.

Art. 7 - Preliminari dell'Assemblea
[1] Presieduta dal Presidente Federale, assistito dal Segretario Generale, l'Assemblea composta dai delegati delle Società, degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto prende atto del verbale della Commissione Verifica dei Poteri.
[2] Nomina successivamente un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Vice Segretario e almeno tre scrutatori.
[3] Detti incarichi non sono revocabili nel corso dell'Assemblea e debbono essere conferiti a persone diverse dai componenti il Consiglio Federale e la relativa designazione avviene per acclamazione.

Art. 8 - Il Presidente dell'Assemblea
[1] Il Presidente dell'Assemblea ha i seguenti compiti primari:
- dirige l'Assemblea in tutti i suoi aspetti, ne regola gli orari e la procedura, stabilisce le modalità delle votazioni sui punti in discussione;
- concede la parola agli iscritti a parlare, di cui accerta preventivamente la facoltà;
- determina i limiti procedurali e temporali degli eventi ed assicura il rispetto delle norme di civile convivenza;
- accetta o respinge, in via preliminare, temporaneamente o definitivamente, mozioni, istanze o proposte, e ne fissa l'ordine di precedenza nella discussione;
- cura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti in vigore;
- garantisce l'imparzialità e sovranità dell'Assemblea;
- convalida gli atti assembleari;
- proclama gli eletti alle cariche federali;
- chiude i lavori assembleari;
- sottoscrive il verbale, dopo averne controllata la piena rispondenza agli atti assembleari.

Art. 9 - Il Vice Presidente dell'Assemblea
[1] Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda.
[2] Sostituisce il Presidente quando richiesto ed in caso di momentaneo impedimento.

Art. 10 - Il Segretario dell'Assemblea
[1] Il Segretario dell'Assemblea cura la redazione del verbale, esplica le sue funzioni in diretta subordinazione del Presidente, controfirma le convalide degli atti assembleari ed i verbali degli scrutatori.

Art. 11 - Il Vice Segretario dell'Assemblea
[1] Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nelle sue funzioni, sostituendolo per gli atti che questi gli demanda. Sostituisce il Segretario quando richiesto ed in caso di momentaneo impedimento.

Art. 12 - Gli Scrutatori
[1] Gli Scrutatori controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica dei Poteri; esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale, ed in particolare controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; consegnano le schede ai votanti e ne effettuano successivamente lo spoglio, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano stati apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso.
[2] Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente e singolarmente.
[3] Nel caso di suddivisione dei compiti, ne redigono verbale che sottopongono preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 13 - Sistemi di Votazione
[1] Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano.
[2] Salvo gli specifici casi previsti nel presente articolo, le votazioni per appello nominale e per scrutinio segreto sono ammesse solo se le relative richieste vengono approvate da almeno un quinto dei voti validi ammessi all'Assemblea.
[3] La richiesta della votazione a scrutinio segreto ha la precedenza su quella per appello nominale che viene effettuata per chiamata dei singoli votanti divisi per regioni di appartenenza.
[4] L'elezione delle cariche federali avviene con voto espresso segretamente e a pubblico scrutino.
[5] Lo spoglio e la proclamazione degli eletti avviene separatamente, carica per carica.
[6] Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 22 dello Statuto.

Art. 14 - Eleggibilità
[1] Sono eleggibili tutti coloro che, in regola con gli artt. 18 e 19 dello Statuto, siano stati presentati quali candidati secondo i termini e le modalità appresso indicate.

Art. 15 - Candidature
[1] Per concorrere alle cariche federali elettive centrali, deve essere presentata preventivamente una formale candidatura.
[2] Le candidature devono essere proposte, separatamente per ciascuna carica, da Società affiliate ed aventi diritto a voto ovvero o da atleti o da tecnici aventi diritto a voto e, per essere validamente proposte, devono essere presentate:
a) da almeno 20 Società e da 40 atleti o tecnici per le candidature a Presidente Federale;
b) da almeno 20 Società per le candidature a Consigliere Federale;
c) da almeno 20 atleti per le candidature a Consigliere Federale Atleta per il settore non professionistico;
d) da almeno 20 tecnici per le candidature a Consigliere Federale Tecnico per il settore non professionistico;
e) da almeno 10 atleti per le candidature a Consigliere Federale Atleta per il settore professionistico;
f) da almeno 10 tecnici per le candidature a Consigliere Federale Tecnico per il settore professionistico.
[3] Le candidature devono essere depositate presso la Segreteria Federale nel termine perentorio di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale sia prevista l'elezione.
[4] Ciascuna Società, atleta o tecnico non può proporre un numero di candidati superiore rispetto alle cariche da eleggere.
[5] Qualora una stessa persona dovesse risultare candidata per più cariche elettive centrali opta automaticamente per quella cui fosse eletta prima delle altre.
[6] L'elenco delle candidature presentate - diviso secondo le cariche e per ordine alfabetico - è reso noto nel più breve tempo possibile e deve ricevere, a cura della Segreteria Federale, la massima possibile diffusione.
[7] Per concorrere alle cariche di Presidente o di componente del Collegio dei Revisori dei Conti la candidatura deve essere presentata, direttamente e separatamente per la carica cui si intende concorrere alla Segreteria Federale.
[8] Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura è presunta.
[9] Le proposte debbono essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle Società, dagli atleti e dai tecnici, le cui firme devono essere convalidate dal Presidente del Comitato Regionale competente territorialmente.
[10] Le proposte debbono essere formulate sugli appositi moduli predisposti dalla Federazione, inviati alle Società, anche per atleti e tecnici, unitamente all'avviso di convocazione. Gli stessi moduli inoltre sono messi a disposizione degli interessati presso le sedi dei Comitati Regionali e Provinciali.
[11] La presentazione può essere consentita anche su fogli diversi purché aventi le caratteristiche ed indicazioni essenziali alla individuazione della carica per la quale la candidatura è proposta.

Art. 16 - Deposito delle candidature e termine di presentazione
[1] Le candidature debbono essere depositate presso la Segreteria Federale. La spedizione, a mezzo del servizio postale, avviene a rischio e pericolo dei presentatori.
[2] Il deposito può essere effettuato anche da persona estranea alle Società firmatarie.
[3] Il termine di presentazione delle candidature scade improrogabilmente entro le ore 20 del quindicesimo giorno antecedente la data di inizio dell'Assemblea e deve essere precisato espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17 - Elezione delle cariche federali
[1] Le elezioni del Presidente Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti sono disciplinate dall'art. 22 dello Statuto.
[2] L'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Società, degli atleti e dei tecnici, avviene con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti tra due o più candidati, sarà eletto il più anziano di età.

Art. 18 - Formulazione del voto
[1] Al fine di garantire il rispetto dei principi di democrazia e di massima rappresentatività che vada quindi a recepire la volontà anche delle eventuali minoranze, nei casi in cui le cariche da eleggere siano più di due in ciascuna elezione, ogni delegato, in sede di formulazione di voto, non potrà esprimere sulla scheda voti a favore di candidati superiori ai 2/3 delle cariche da eleggere.

Art. 19 - Verbale dell'Assemblea Generale
[1] Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
[2] Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori, è redatto, entro 15 giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del C.O.N.I..
[3] Ciascun delegato, avente diritto a voto all'Assemblea Generale ed ogni tesserato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

CAP. II - L'ASSEMBLEA REGIONALE

Art. 20 - Convocazione
[1] La convocazione dell'Assemblea Regionale disposta a norma dell'art 14 dello Statuto, di cui viene data comunicazione al Presidente Federale, avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente Regionale della cui spedizione egli è responsabile, con l'obbligo per le Società di portarla a conoscenza degli atleti e dei tecnici tesserati maggiorenni per esplicare il loro diritto di voto a norma dell'art. 12 e con le modalità di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto.
[2] Il Comunicato Ufficiale di convocazione deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^ e 2^ convocazione e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della data fissata, a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data di effettuazione dell'Assemblea Regionale, devono intercorrere almeno trenta giorni.
[3] L'Assemblea Regionale deve sempre precedere l'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 21 - Ordine del giorno
[1] L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
[2] Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione, può essere richiesto l'inserimento di argomenti, mediante istanze proposte congiuntamente da almeno dieci Società affiliate aventi diritto a voto, o quattro atleti o tecnici, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
[3] Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma [2], l'ordine del giorno definitivo è pubblicato su Comunicato Ufficiale a cura del Presidente del Comitato Regionale, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 22 - Diritto di partecipazione e di voto
[1] Unitamente all'avviso di convocazione, il Presidente Regionale trasmette l'elenco degli aventi diritto di partecipazione con la specifica per ognuno di essi dell'eventuale numero di voti, determinato a norma dell'art. 11 dello Statuto, con l'indicazione del numero dei delegati atleti e tecnici da eleggere per l'Assemblea Regionale ed il numero dei delegati delle Società, atleti e tecnici da eleggere per l'Assemblea Generale.
[2] Tale elenco deve essere preventivamente controllato, per la conforme rispondenza, dalla Segreteria Federale, che effettua tutti i necessari adempimenti.
[3] Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso le Società che ritengono leso il loro diritto di voto possono proporre ricorso, a mezzo raccomandata, al Presidente della Federazione, in prima istanza ed alla Corte Federale, in seconda ed ultima istanza.
[4] Le decisioni assunte, sentito il parere del Comitato Regionale, sono pubblicate su Comunicato Ufficiale e sono definitive ed inappellabili.
[5] Il Presidente Regionale dà notizia dei ricorsi accolti e delle regolarizzazioni avvenute.

Art. 23 - Commissione Verifica dei Poteri
[1] La Commissione Verifica dei Poteri è composta da un Presidente ed almeno due membri, tutti scelti dal Consiglio Direttivo Regionale, fra persone ad esso estranee e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
[2] La Commissione Verifica dei Poteri accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Società, dei delegati degli atleti e dei tecnici, secondo le norme dell'art. 17 dello Statuto.
[3] La Commissione Verifica dei Poteri riceve le candidature dei delegati delle Società regionali all'Assemblea Generale.

Art. 24 - Costituzione e compiti dell'Assemblea
[1] L'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto.
[2] Il calcolo dei delegati delle Società presenti, sarà determinato sulla base di quanto previsto nel successivo art. 26.
[3] Il Presidente è eletto, fra persone al di fuori del Consiglio Direttivo Regionale, dall'Assemblea stessa.
[4] I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsto dall'art. 13 R.O..
[5] L'Assemblea Regionale Ordinaria ha i seguenti compiti:
- eleggere i Delegati;
- eleggere il Consiglio Direttivo Regionale;
- esaminare la relazione sulla gestione del Comitato;
- indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della regione;
- discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
[6] L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 25 - Procedure assembleari
[1] Per tutte le procedure assembleari si applicano le norme previste per l'Assemblea Generale dal presente Regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Art. 26 - Deleghe
[1] Nell'Assemblea Regionale ciascuna Società può essere rappresentata dal suo legale rappresentante o da un mandatario da questi specificatamente designato, secondo le modalità di cui all'art. 5 R.O., e potrà rappresentare per delega altre tre Società oltre alla propria.

Art. 27 - Modalità procedurali
[1] Le modalità procedurali per l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio Federale.
[2] Le candidature sono proposte, separatamente, per ciascuna carica, da Società aventi diritto a voto, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettere b) e d), dello Statuto.
[3] Le candidature debbono essere depositate presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 20 del quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione dell'Assemblea.
[4] Ciascuna Società non può presentare più di un modulo per la stessa carica regionale.
[5] Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.

Art. 28 - Elezione del Consiglio Direttivo Regionale
[1] L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Regionale con votazioni separate per ciascuna carica e sulle candidature ammesse.
[2] Il Presidente dell'Assemblea effettuerà le elezioni con votazione contemporanea mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio.
[3] I verbali dell'Assemblea, debitamente firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, debbono essere trasmessi alla Segreteria Federale entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.
[4] Eventuali violazioni di norme sono esaminate, sotto il profilo della legittimità, dal Consiglio Federale, che può disporre l'annullamento dell'Assemblea con conseguente nomina di un Commissario Straordinario.

CAP. III - L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 29 - Convocazione
[1] La convocazione dell'Assemblea Provinciale disposta a norma dell'art. 14 dello Statuto avviene a mezzo avviso pubblicato su Comunicato Ufficiale a firma del Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale della cui spedizione egli è responsabile.
[2] Il Comunicato Ufficiale deve contenere l'indicazione della città prescelta quale sede dell'Assemblea, la data di effettuazione, l'ora d'inizio dei lavori assembleari in 1^ e 2^ convocazione e la composizione della Commissione Verifica dei Poteri, e deve essere spedito a mezzo raccomandata, almeno trenta giorni prima della data fissata, a tutte le Società affiliate aventi diritto a voto con l'obbligo per le stesse di portarlo a conoscenza degli atleti e dei tecnici tesserati maggiorenni, per esplicare il loro diritto di voto a norma dell'art. 12 e con le modalità di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto. Fra la data di effettiva spedizione della convocazione e la data fissata per lo svolgimento devono intercorrere almeno trenta giorni.
[3] Nel caso in cui il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale non provveda alla convocazione nei termini di cui al primo comma, il Consiglio Federale nominerà un Commissario Straordinario.

Art. 30 - Ordine del Giorno
[1] L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno.
[2] Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione, può essere richiesto l'inserimento di argomenti, mediante delibere proposte congiuntamente da almeno cinque Società affiliate aventi diritto a voto, o tre atleti o tecnici, da sottoporre all'esame dell'Assemblea.
[3] Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di cui al precedente comma [2], l'ordine del giorno definitivo è pubblicato a Comunicato Ufficiale a cura del Presidente del Comitato Provinciale, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 31 - Diritto di partecipazione e di voto
[1] Unitamente all'avviso di convocazione il Presidente Provinciale trasmette l'elenco degli aventi diritto di partecipazione con la specifica per ognuno di essi dell'eventuale numero di voti, determinato a norma dell'art. 11 dello Statuto, con l'indicazione del numero dei delegati atleti e tecnici da eleggere per l'Assemblea stessa.
[2] Tale elenco deve essere preventivamente controllato per la conforme rispondenza, dal Presidente Regionale, che effettua, di concerto con la Segreteria Federale, tutti i necessari adempimenti.
[3] Entro i dieci giorni successivi alla data di spedizione dell'avviso le Società che ritengono leso il loro diritto di voto possono proporre ricorso, a mezzo raccomandata, al Presidente della Federazione, in prima istanza ed alla Corte Federale, in seconda ed ultima istanza.
[4] Le decisioni assunte, sentito il parere del Consiglio Direttivo Provinciale, sono pubblicate su Comunicato Ufficiale e sono definitive e inappellabili.
[5] Il Presidente Provinciale dà notizia dei ricorsi accolti e delle regolarizzazioni avvenute.

Art. 32 - Commissione Verifica dei Poteri
[1] La Commissione Verifica dei Poteri è composta da un Presidente ed almeno due membri, tutti scelti dal Consiglio Direttivo Provinciale, fra persone ad esso estranee e non candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamati ad operare.
[2] La Commissione Verifica dei Poteri accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, controllando la regolarità della rappresentanza delle Società e dei delegati degli atleti e dei tecnici, secondo le norme dell'art. 17 dello Statuto.

Art. 33 - Costituzione e compiti dell'Assemblea
[1] L'Assemblea è regolarmente costituita nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto e dell'art. 24 R.O..
[2] Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa, fra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo Provinciale.
[3] I sistemi di votazione sono i medesimi dell'Assemblea Generale, come previsti dall'art. 13 R.O..
[4] L'Assemblea Provinciale Ordinaria ha i seguenti compiti:
§ eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale;
§ esaminare la relazione sulla gestione del Comitato;
§ indicare le linee programmatiche dell'attività da svolgersi per ottenere un ordinato sviluppo della pallacanestro nell'ambito della provincia;
§ discutere altri argomenti all'ordine del giorno.
[5] L'Assemblea Provinciale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Provinciale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 34 - Procedure assembleari
[1] Per tutte le procedure assembleari si applicano le norme previste per l'Assemblea Generale dal presente Regolamento, ove non disciplinato diversamente.

Art. 35 - Deleghe
[1] Nell'Assemblea Provinciale ciascuna Società può essere rappresentata dal proprio rappresentante legale, o da un mandatario da questi specificatamente designato, secondo le modalità di cui all'art. 5 R.O., e potrà rappresentare per delega altre tre Società oltre la propria.

Art. 36 - Modalità procedurali
[1] Le modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo Provinciale sono le medesime previste per l'elezione del Consiglio Federale e del Consiglio Direttivo Regionale.
[2] Le candidature sono proposte, separatamente per ciascuna carica, da Società aventi diritto a voto, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettere b) e d), dello Statuto.
[3] Le candidature debbono essere depositate presso la sede del Comitato Provinciale entro le ore 20 del quindicesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea, termine da richiamarsi espressamente sull'avviso di convocazione.
[4] Nel caso di convocazione disposta dal Consiglio Direttivo Regionale, sarà in sua facoltà disporre che le candidature siano depositate presso la sede del Consiglio Regionale.
[5] Ciascuna Società non può presentare più di un modulo per la stessa carica provinciale.
[6] Salvo espresso dissenso, l'accettazione della candidatura deve intendersi presunta.

Art. 37 - Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale
[1] L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo Provinciale con votazioni separate per ciascuna carica e sulle candidature ammesse.
[2] Il Presidente dell'Assemblea effettuerà le elezioni con votazione contemporanea mediante schede con voto espresso segretamente e con pubblico scrutinio.
[3] I verbali dell'Assemblea, debitamente firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario, debbono essere trasmessi al Presidente Regionale, per un successivo inoltro alla Segreteria Federale, entro e non oltre dieci giorni dallo svolgimento dell'Assemblea.
[4] Eventuali violazioni di norme sono esaminate, sotto il profilo della legittimità dal Consiglio Federale che può disporre l'annullamento dell'Assemblea con conseguente nomina di un Commissario Straordinario.

CAP. IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 38 - Decorrenza delle cariche
[1] Tutti gli eletti entrano in carica immediatamente non appena proclamati tali dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 39 - Emolumenti ed indennità per i componenti degli Organi Federali centrali e del Collegio dei Revisori dei Conti
[1] Il Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 punto l), dello Statuto, determina gli eventuali emolumenti ed indennità da corrispondere ai componenti degli Organi Federali centrali.
[2] Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eletti dall'Assemblea Generale della F.I.P. verrà attribuita la medesima indennità ed il medesimo trattamento di trasferta previsto dal C.O.N.I. per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti nominati dal C.O.N.I. stesso.

TITOLO II - ORGANI FEDERALI CENTRALI

CAP. I - IL PRESIDENTE FEDERALE

Art. 40 - Rappresentanza e domicilio legale del Presidente Federale
[1] Il Presidente Federale esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto e dal presente regolamento. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.

Art. 41 - Funzioni, compiti e durata
[1] Il Presidente rappresenta il potere esecutivo della Federazione. Conseguentemente, oltre ai compiti e poteri conferitigli dallo Statuto:
- firma gli atti, anche di natura amministrativa, della Federazione;
- convoca e presiede il Consiglio Federale, del quale fissa l'ordine del giorno;
- regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Federale;
- partecipa ai lavori di qualsiasi altro Organo federale, di cui assume automaticamente la presidenza, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia;
- invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Federale;
- presiede nella fase preliminare l'Assemblea Generale;
- concede la grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva;
- assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi della Federazione.
[2] Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile per un secondo mandato.

Art. 42 - Assenza, dimissioni o temporaneo e definitivo impedimento del Presidente Federale
[1] Le conseguenze relative all'assenza, dimissioni o di temporaneo e definitivo impedimento del Presidente Federale sono disciplinate dall'art. 23 dello Statuto.

CAP. II - IL CONSIGLIO FEDERALE

Art. 43 - Convocazione
[1] Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabilita non meno di quattro volte l'anno e tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, anche in via d'urgenza.
[2] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedono, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.
[3] La data della riunione del Consiglio Federale deve essere fissata non oltre venti giorni dalla ricezione della richiesta.
[4] Salvo il caso di convocazione in via di urgenza, la data e la sede fissata dal Presidente, devono essere comunicate dal Segretario almeno dieci giorni prima.
[5] Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 44 - Ordine del giorno dei lavori
[1] L'ordine del giorno dei lavori è fissato dal Presidente Federale e comunicato dal Segretario Generale.
[2] È in facoltà dei Consiglieri richiedere tempestivamente al Presidente Federale l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Art. 45 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere
[1] I Componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.
[2] Dopo tre assenze consecutive, non dovute a cause di forza maggiore, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dell'art. 47 R.O..
[3] Il Consiglio Federale si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri Federali in carica.
[4] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale.

Art. 46 - Funzioni e compiti del Consiglio Federale
[1] I membri del Consiglio Federale lo sono a titolo strettamente personale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
[2] Oltre a compiti e poteri conferitigli dall'art. 29 dello Statuto, il Consiglio Federale:
a) dispone la formula dei campionati, di cui controlla l'andamento mediante il Settore Agonistico Federale (S.A.F.);
b) fissa le quote e i contributi federali, le tasse e le ammende, determinando i provvedimenti per l'inadempienza;
c) istituisce Comitati e Commissioni a carattere nazionale, locale, settoriale o di categoria, fissandone i compiti, deliberandone le competenze e la struttura, disponendone i limiti di autonomia decisionale, stabilendo i proventi ed esaminandone i rendiconti;
d) riconosce organismi e libere associazioni, autonomamente deliberanti con le quali determina apposite convenzioni per il disciplinamento dell'attività;
e) dispone, in presenza di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo, il commissariamento di Comitati Nazionali, di Organi Territoriali e di Settore, sciogliendone gli organi in carica, ad eccezione di quelli di Giustizia;
f) delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza funzionale dell'Assemblea.
[3] È in facoltà del Consiglio Federale delegare a propri componenti l'esercizio di funzioni ad esso riservate. La delibera di delega deve contenere i limiti e i requisiti specifici per l'esplicazione del mandato.

Art. 47 - Dimissioni di Consiglieri Federali
[1] Le conseguenze relative alle dimissioni di Consiglieri Federali sono disciplinate all'art. 23 dello Statuto.

Art. 48 - Decadenza del Consiglio Federale
[1] Oltre che per la scadenza del mandato il Consiglio Federale decade nei casi previsti dall'art. 23 dello Statuto.
[2] La decadenza anticipata del Consiglio Federale comporta la contemporanea decadenza dei Comitati nazionali da esso nominati, ad eccezione degli Organi di Giustizia Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati o eletti.

Art. 49 - Pubblicità delle deliberazioni
[1] Le deliberazioni del Consiglio Federale e le decisioni adottate dagli organismi statutari operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicato Ufficiale, firmato dal Segretario Generale, ed entrano in vigore da tale data salvo quelle per le quali sono previste particolari modalità di notifica oppure rinviate ad epoca successiva esplicitamente indicata nel testo della decisione stessa. Le deliberazioni sono progressivamente numerate secondo quanto risultante nel processo verbale dei lavori del Consiglio.
[2] Le modifiche all'ordinamento dei Campionati sono predisposte preventivamente in modo che i loro effetti inizino a decorrere dalla stagione agonistica successiva a quella dell'adozione.
[3] E facoltà del Consiglio assumere deliberazioni a carattere interno o con riserva di successiva pubblicazione.

Art. 50 - Verbale del Consiglio
[1] Le delibere del Consiglio sono riportate in ordine cronologico e numero progressivo nel processo verbale della riunione.
[2] Detto processo verbale deve essere approvato dal Consiglio Federale e l'originale, sottoscritto dal Presidente Federale e dal Segretario Generale, inserito nell'apposita raccolta ufficiale.
[3] In sede di approvazione i componenti del Consiglio hanno la facoltà di fare inserire proprie dichiarazioni.

Art. 51 - Modalità procedurali dei lavori
[1] Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente Federale che regola la discussione sugli argomenti proposti, fissando la durata degli interventi dichiarando chiusa la discussione, adempiendo a quant'altro possa occorrere per una corretta procedura dei lavori.
[2] In caso di esame dei regolamenti federali può disporre una generale discussione preliminare, stabilendo una specifica votazione per l'esame dei singoli articoli.
[3] Eventuali dichiarazioni di voto possono essere rese dopo la chiusura della discussione preliminare.
[4] In caso di assenza o di impedimento, anche momentaneo del Presidente Federale, presiede la riunione del Consiglio Federale il Vice Presidente.

Art. 52 - Modalità di votazione
[1] Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Federale presenti alla riunione.
[2] In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Federale.
[3] La votazione per scheda segreta è obbligatoria nelle mozioni per fatto personale.
[4] La votazione per alzata di mano è prevista per tutti gli altri casi.

CAP. III - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 53 - Composizione
[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente, di 4 membri effettivi e di 3 supplenti, che devono essere tutti iscritti al registro dei Revisori Contabili.
[2] L'elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è regolata dall'art. 22, comma 5 punti a) e b), dello Statuto.
[3] In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, subentra nella carica il Componente effettivo più anziano di età eletto dall'Assemblea Generale, fino allo svolgimento dell'Assemblea Generale elettiva successiva che provvederà ad eleggere il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.
[4] In caso di dimissioni o impedimento definitivo di un membro effettivo eletto dall'Assemblea, subentra il componente elettivo supplente in ordine di età.
[5] Subentra come membro supplente il primo dei non eletti secondo la graduatoria promulgata.
[6] Qualora con i membri supplenti non si dovesse completare il Collegio, si dovrà indire un'Assemblea Straordinaria per l'integrazione dell'organo, da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.

Art. 54 - Funzioni e compiti
[1] Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dall'art. 30 dello Statuto.
[2] Di ogni riunione e delle relative risultanze, il Collegio redige il relativo verbale, sottoscritto dai componenti.
[3] I Revisori dei Conti effettivi possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture territoriali della F.I.P.. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
[4] Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.
[5] I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto d'ufficio.

CAP. IV - LA SEGRETERIA FEDERALE

Art. 55 - La Segreteria Federale
[1] La Segreteria Federale è una unità organica del C.O.N.I. retta dal Segretario Generale, Dirigente del C.O.N.I., che agisce nell'autonomia conferitagli dalla normativa vigente e nei limiti da essa derivanti.
[2] Le funzioni e i compiti sono regolati dall'art. 34 dello Statuto.

TITOLO III - ORGANI FEDERALI TERRITORIALI

CAP. I - I COMITATI REGIONALI

Art. 56 - Ripartizioni territoriali e sedi dei Comitati Regionali
[1] I Comitati Regionali hanno normalmente sede nella città capoluogo di regione e nei locali la cui ubicazione e modalità d'uso devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale.
[2] Ripartizione territoriale e sedi sono le seguenti:
1) Piemonte sede: Torino;
2) Lombardia sede: Milano;
3) Veneto sede: Venezia;
4) Friuli-Venezia Giulia sede: Trieste;
5) Liguria sede: Genova;
6) Emilia-Romagna sede: Bologna;
7) Toscana sede: Firenze;
8) Marche sede: Ancona;
9) Umbria sede: Perugia;
10) Lazio sede: Roma;
11) Abruzzo sede: L'Aquila;
12) Campania sede: Napoli;
13) Puglia sede: Bari;
14) Basilicata sede: Potenza;
15) Calabria sede: Catanzaro;
16) Sicilia sede: Palermo;
17) Sardegna sede: Cagliari;
18) Val d'Aosta sede: Aosta;
19) Molise sede: Campobasso;
20) Comitato Provincia Autonoma di Bolzano sede: Bolzano;
21) Comitato Provincia Autonoma di Trento sede: Trento.
[3] Le sedi possono essere modificate dal Consiglio Federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee Regionali che sono validamente costituite in base all'art. 9 dello Statuto. La delibera dell'Assemblea Regionale è valida se è assunta secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 10, dello Statuto.
[4] Per eleggere il Consiglio Direttivo Regionale è necessario che risultino affiliate con diritto a voto almeno 20 Società.
[5] Il Consiglio Federale tenuto conto delle particolari situazioni di ciascuna Regione, può autorizzare l'elezione del Consiglio Direttivo Regionale anche quando le Società affiliate aventi diritto a voto siano meno di venti nel corso dell'anno sportivo precedente quello dell'Assemblea Generale.
[6] In tal caso la procedura per la presentazione delle candidature e il numero dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale sarà quella prevista per i Comitati Provinciali.
[7] Qualora non sia possibile procedere alla elezione del Consiglio Direttivo Regionale come sopra esposto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Regionale.

Art. 57 - Composizione del Consiglio Direttivo Regionale
[1] La direzione dei Comitati Regionali è affidata al Consiglio Direttivo Regionale così composto:
- il Presidente;
- nove Consiglieri, di cui sei (6) sono eletti dai rappresentanti delle Società, due (di cui uno donna) dai delegati degli atleti ed uno dai delegati dei tecnici, in base alle norme dello specifico Regolamento, per questi ultimi.
[2] Il Vice Presidente è eletto tra tutti i Consiglieri nella prima riunione.
[3] Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale, senza diritto a voto, il Presidente della Commissione Regionale del C.I.A..
[4] Il Segretario può essere designato anche fra persone al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
[5] Presso il Comitato può svolgere la sua funzione di controllo e verifica sulla regolarità della gestione amministrativa, il Revisore territoriale, se nominato dal Consiglio Federale.

Art. 58 - Convocazione
[1] Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, non meno di quattro volte l'anno e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
[2] Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
[3] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.
[4] La data della riunione deve essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 59 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere
[1] I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.
[2] Dopo due assenze consecutive, non dovute a giustificate cause di forza maggiore, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dell'art. 23 dello Statuto.
[3] Il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica.
[4] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 60 - Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo Regionale
[1] Il Consiglio Direttivo Regionale assolve i seguenti compiti e funzioni:
- attua le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della Federazione di cui ha la rappresentanza nell'ambito della giurisdizione in cui opera;
- organizza l'attività demandatagli dal Consiglio Federale;
- propone al Consiglio Federale lo scioglimento dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali;
- designa al Consiglio Federale per la loro successiva nomina i responsabili e i componenti degli Uffici Tecnici Regionali, per la gestione dei campionati di competenza, i componenti la Commissione Giudicante Regionale e i Delegati Comunali;
- coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria regione, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea Regionale e delle disposizioni del Consiglio Federale;
- istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività regionale;
- esplica le funzioni demandategli dallo Statuto e dai regolamenti federali;
- esprime, ove previsto, il proprio parere sulle istanze di affiliazione, cambio di denominazione sociale e sulle richieste di trasferimento di sede e di attività.

Art. 61 - Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale
[1] Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Regione. Della gestione ed amministrazione del Comitato Regionale, che presiede, risponde direttamente alla Presidenza ed al Consiglio Federale. Del funzionamento del Comitato Regionale, il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, risponde anche nei confronti dell'Assemblea Regionale.
[2] Il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale:
a) firma gli atti del Comitato Regionale;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Regionale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno;
c) regola la procedura e le modalità dei lavori del Consiglio Direttivo Regionale;
d) partecipa ai lavori di tutte le Commissioni Regionali di cui assume automaticamente la presidenza esercitando poteri di controllo sugli atti;
e) invita esperti e consulenti alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
f) firma l'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, che presiede nella fase preliminare;
g) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli interessi del Comitato Regionale e della Federazione.
[3] In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
[4] In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 62 - Gestione Commissariale del Consiglio Direttivo Regionale
[1] Oltre che per quanto previsto al Cap. II del presente Titolo III, il Consiglio Direttivo Regionale decade a seguito della nomina da parte del Consiglio Federale di un Commissario Straordinario a norma dell'art. 46, comma 2 punto e), del R.O. in presenza di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo.
[2] L'Assemblea Regionale Straordinaria per procedere alla ricostituzione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deve essere convocata nel termine massimo di 90 giorni dal provvedimento di nomina del Commissario.

Art. 63 - Verbale di consegna
[1] All'atto della sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo Regionale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o il Vice Presidente, in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio Federale.
[2] Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Regionale.
[3] Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del Consiglio Direttivo decaduto.
[4] La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

Art. 64 - Funzionamento
[1] Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio Federale.

Art. 65 - Gli Uffici Tecnici Regionali
[1] Gli Uffici Tecnici Regionali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio Federale per quanto concerne la gestione dei campionati affidati alla loro competenza.
[2] L'Ufficio Tecnico Regionale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia e un Ufficio Designazioni Arbitrali.
[3] Il responsabile e i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio Federale su segnalazione dei Presidenti dei Comitati Regionali.

CAP. II - I COMITATI PROVINCIALI

Art. 66 - Ripartizione territoriale e sede
[1] Il Comitato Provinciale ha normalmente sede nella città capoluogo di provincia e nei locali la cui ubicazione e le cui modalità d'uso debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale.
[2] I Comitati Provinciali sono istituiti in quelle province nelle quali non ha sede il Comitato Regionale.
[3] Le sedi possono essere modificate dal Consiglio Federale, su motivate proposte delle rispettive Assemblee Provinciali che sono validamente costituite in base all'art. 9 dello Statuto. La delibera dell'Assemblea Provinciale è valida se è assunta secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 10, dello Statuto.
[4] Per eleggere il Consiglio Direttivo Provinciale è necessario che risultino affiliate con diritto a voto almeno 15 Società nel corso dell'anno sportivo precedente quello della convocazione dell'Assemblea Generale.
[5] Qualora non sia possibile procedere alla elezione del Consiglio Direttivo Provinciale come sopra esposto, il Consiglio Federale nominerà un Delegato Provinciale. Il Delegato Provinciale può avvalersi della collaborazione di tesserati, affidando incarichi per specifici settori operativi per una migliore gestione e funzionalità del Comitato.

Art. 67 - Composizione del Consiglio Direttivo Provinciale
[1] La Direzione dei Comitati Provinciali è affidata al Consiglio Direttivo Provinciale così composto:
- il Presidente;
- cinque Consiglieri, di cui tre (3) sono eletti dalle Società, uno dagli atleti ed uno dai tecnici, in base alle norme dello specifico Regolamento, per questi ultimi.
[2] Il Vice Presidente è eletto tra tutti i Consiglieri nella prima riunione.
[3] Partecipa inoltre alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione Provinciale del C.I.A..
[4] Il Segretario può essere designato anche fra persone al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
[5] Presso il Comitato può svolgere la sua funzione di controllo e verifica sulla regolarità della gestione amministrativa il Revisore Territoriale, se nominato dal Consiglio Federale presso il corrispondente Comitato Regionale.

Art. 68 - Convocazione
[1] Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente nella sede, orario e data da questi stabiliti, non meno di quattro volte l'anno e tutte le volte che questi lo ritenga necessario.
[2] Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno della riunione che dirige.
[3] Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio tutte le volte che lo richiedano, con atto scritto e motivato, almeno la metà dei componenti aventi diritto di voto.
[4] La data della riunione dovrà essere fissata non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 69 - Obbligo di partecipazione e validità delle delibere
[1] I componenti del Consiglio hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni.
[2] Dopo due assenze consecutive, non dovute a giustificate cause di forza maggiore, il Consiglio provvede alla sostituzione a norma dell'art. 23 dello Statuto.
[3] Il Consiglio si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica.
[4] Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti del Consiglio presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione del Consiglio.
Art. 70 - Funzioni, procedure e compiti
[1] Il Consiglio Direttivo Provinciale assolve ai seguenti compiti e funzioni:
- attua le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della Federazione e del Comitato Regionale competente, di cui ha la rappresentanza nell'ambito della giurisdizione in cui opera;
- designa al Comitato Regionale il Presidente, i componenti l'ufficio gara per l'organizzazione dei campionati di competenza, per la loro nomina da parte dei competenti organi centrali;
- coordina lo sviluppo sotto qualsiasi aspetto della pallacanestro nella propria provincia, in cui promuove tutte le iniziative utili e necessarie al miglioramento tecnico e promozionale sulla base delle indicazioni delle Assemblee Provinciali e delle disposizioni del Consiglio Federale;
- istituisce Commissioni alle quali affida particolari incarichi e funzioni operative, lo studio o l'esame di determinati problemi inerenti l'attività provinciale;
- esplica tutte le funzioni demandategli dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

Art. 71 - Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale
[1] Il Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nella sua Provincia. Della gestione ed amministrazione del Comitato Provinciale, che presiede, risponde direttamente alla Presidenza e al Consiglio Federale. Del funzionamento del Comitato Provinciale, il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, risponde anche nei confronti dell'Assemblea Provinciale.
[2] Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale, delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno.
[3] In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.
[4] In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede a norma dell'art. 23 dello Statuto.

Art. 72 - Gestione Commissariale del Consiglio Direttivo Provinciale
[1] Oltre che per quanto previsto al Cap. II del presente Titolo III, il Consiglio Direttivo Provinciale decade a seguito della nomina da parte del Consiglio Federale di un Commissario Straordinario a norma dell'art. 46, comma 2 punto e), del R.O. in presenza di gravi irregolarità di gestione o di funzionamento sportivo.
[2] L'Assemblea Provinciale Straordinaria per procedere alla ricostituzione del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deve essere convocata nel termine massimo di 90 giorni dal provvedimento di nomina del Commissario.

Art. 73 - Verbale di consegna
[1] All'atto della sostituzione del Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale, per elezione o per decadenza, il Presidente sostituito, o chi ne ha assunto le funzioni in caso di suo impedimento, deve procedere al passaggio delle consegne al subentrante. Le risultanze debbono essere riportate in specifico verbale, una copia del quale deve essere rimessa al Consiglio Federale.
[2] Nel verbale deve farsi constatare la consistenza della cassa, i beni patrimoniali, i crediti e i debiti del Comitato Provinciale.
[3] Di ogni eventuale ingiustificato passivo risponde personalmente il Presidente del Consiglio Direttivo decaduto.
[4] La stessa procedura deve essere osservata in caso di nomina di un Commissario Straordinario.

Art. 74 - Funzionamento
[1] Per tutto quanto non specificatamente previsto, sono valide, in quanto applicabili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio Federale e per i Comitati Regionali.

Art. 75 - Gli Uffici Tecnici Provinciali
[1] Gli Uffici Tecnici Provinciali, nell'ambito dei rispettivi Comitati Provinciali, sono preposti all'attuazione delle linee programmatiche disposte dal Consiglio Federale per quanto concerne la gestione dei campionati affidati alla loro competenza nell'ambito della giurisdizione stabilita dal Consiglio Direttivo Regionale.
[2] L'Ufficio Tecnico Provinciale è composto da un Ufficio Gare, un Ufficio Giustizia ed un Ufficio Designazioni Arbitrali.
[3] Il responsabile ed i componenti dei predetti Uffici sono nominati dal Consiglio Federale su segnalazione del Presidente del Comitato Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 76 - Decadenza dei Consigli Direttivi Regionali e Provinciali
[1] I Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e Provinciali decadono oltre che per scadenza del mandato, per i casi previsti agli artt. 42 e 48 R.O..
[2] In tal caso il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione con l'obbligo di provvedere, nel termine massimo di novanta giorni dalla dichiarata decadenza, alla effettuazione dell'Assemblea Regionale o Provinciale, da convocare in osservanza delle norme previste dal Regolamento Organico, nel corso della quale si dovrà procedere all'intera ricostituzione del Consiglio Direttivo Regionale o Provinciale.

CAP. III - I COMITATI COMUNALI

Art. 77 - Istituzione dei Comitati Comunali
[1] In tutti i Comuni in cui si svolge attività di Pallacanestro, o in quelli in cui si intende promuovere tale attività, è consentita la costituzione di un Comitato Comunale, purché nella medesima città non abbia sede il Comitato Regionale o il Comitato Provinciale. Il Comitato Comunale è retto da un Delegato Comunale, proposto dal competente Comitato Provinciale, per il tramite del rispettivo Comitato Regionale e nominato dal Consiglio Federale.

Art. 78 - Funzioni, procedure e compiti del Delegato Comunale
[1] Per tutto quanto attenga alle funzioni, compiti e procedure del Delegato Comunale, si fa espresso riferimento a quanto previsto dall'art. 70 R.O. nel limite della sua applicabilità.

Art. 79 - Corrispettivi per le cariche territoriali
[1] Tutte le cariche elettive federali in seno agli Organi Territoriali sono conferite a titolo gratuito.
[2] Eventuali indennità e rimborsi saranno deliberati dal Consiglio Federale.

TITOLO IV - ORGANISMI FEDERALI DI SETTORE

Art. 80 - Classificazione
[1] A norma dell'art. 24, comma 5, dello Statuto, sono Organismi Federali di Settore:
§ il Settore Agonistico Federale (S.A.F.)
§ il Settore Squadre Nazionali (S.S.N.)
§ il Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.)
§ il Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.)
§ il Settore Organizzazione Territoriale (S.O.T.)
§ il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (S.G.S.M.)

Art. 81 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore
[1] Gli Organismi Federali di Settore sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio Federale.
[2] Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
[3] È facoltà del Consiglio Federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali.
[4] I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica almeno per un anno sportivo e possono essere riconfermati.
[5] Essi possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio Federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio Federale.
[6] I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente. In caso di ripetuta assenza, non giustificata da cause di forza maggiore, è in facoltà dei rispettivi Presidenti richiedere la sostituzione del Componente assente.
[7] I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Società o tesserato.

Art. 82 - Autonomia deliberativa
[1] L'attività degli Organismi Federali di Settore è esercitata dai dirigenti prepostivi in autonomia ed indipendenza nel rispetto delle limitazioni e direttive impartite dal Consiglio Federale.
[2] Detti organismi operano in stretta collaborazione con il Presidente Federale di cui rappresentano, in base alle mansioni esercitate, la potestà esecutiva.

Art. 83 - Pubblicità delle delibere
[1] Le delibere degli Organismi Federali di Settore sono pubblicate a Comunicato Ufficiale - o comunicate direttamente agli interessati - nel rispetto del principio della pubblicità delle decisioni federali, compatibilmente con il principio della salvaguardia da lesioni di interessi morali e materiali dei singoli tesserati o Società, eventualmente derivanti dalla pubblicazione.

Art. 84 - Il Settore Agonistico Federale (S.A.F.)
[1] Il Settore Agonistico Federale è l'organismo statutario preposto all'attuazione delle linee programmatiche e tecniche inerenti i Campionati Federali.
Provvede alla programmazione ed al coordinamento di tutti i campionati federali secondo le linee direttive fissate dal Consiglio Federale.
Dispone per l'organizzazione e la gestione dell'attività agonistica nazionale.
[2] Il Settore Agonistico Federale è retto da un Consiglio Direttivo composto da:
- il Presidente;
- un Vice Presidente;
- un rappresentante per ognuna delle Leghe riconosciute dalla F.I.P.;
- un rappresentante del Settore Giovanile;
- un rappresentante del S.O.T.;
- un rappresentante del S.S.N.;
- un rappresentante del C.I.A.;
- un rappresentante degli atleti;
- un rappresentante dei tecnici.
I rappresentanti delle Leghe e dei Settori sono proposti al Presidente Federale, per la nomina, dal Presidente o dal Responsabile delle Leghe o dei Settori.
Il rappresentante degli atleti e dei tecnici sono proposti al Presidente Federale, per la nomina, dai Consiglieri Federali rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
[3] Il Presidente del S.A.F., può convocare tutti o parte dei Componenti del Direttivo in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
[4] Il Presidente, inoltre ha facoltà di invitare uno o più esperti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 85 - Il Settore Squadre Nazionali (S.S.N.)
[1] Il S.S.N. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Consiglio Federale stesso e della realizzazione dei singoli programmi dal medesimo deliberati.
[2] Sono preposti alla conduzione del S.S.N. un componente il Consiglio Federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Maschile ed un componente il Consiglio Federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Femminile. Entrambi operano sotto la diretta responsabilità e competenza del Presidente Federale e possono proporre al Presidente Federale la nomina di eventuali collaboratori.
[3] Le funzioni e le procedure sono disciplinate dal Regolamento Interno del Settore deliberato dal Consiglio Federale.
[4] La sede del S.S.N. è presso la sede federale.

Art. 86 - Il Comitato Italiano Arbitri (C.I.A.)
[1] Il C.I.A. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, commissari speciali, istruttori e miniarbitri e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio Federale.
[2] Il Presidente del C.I.A. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
[3] Il C.I.A. è retto da un Presidente e da un Vice Presidente, con funzioni vicarie.
[4] Le funzioni e le procedure del C.I.A. sono disciplinate dal Regolamento Interno del Comitato deliberato dal Consiglio Federale.
[5] La sede del C.I.A. è presso la sede federale.

Art. 87 - Il Comitato Nazionale Allenatori (C.N.A.) (Delibera n. 270 C.F. 19-20/04/2002)
[1] Il C.N.A. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli allenatori e degli istruttori tecnici e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio Federale.
[2] Il C.N.A. è retto da un Consiglio Direttivo composto dai rappresentanti dei tecnici in Consiglio Federale, dal responsabile tecnico di tale Comitato, da due tecnici.
[3] Il Presidente del C.N.A. è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 2° R.O., tra i componenti del Consiglio Direttivo.
[4] Il C.N.A. si avvale di un coordinatore operativo che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
[5] Funzioni e le procedure del C.N.A. sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
[6] La sede del C.N.A. è presso la sede federale.

Art. 88 - Il Settore Organizzazione Territoriale (S.O.T.) (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001)
[1] Il S.O.T. è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al controllo ed al coordinamento di tutti gli Organi Federali Territoriali. In particolare verifica il corretto svolgimento delle Assemblee Territoriali ed i relativi adempimenti previsti dai Regolamenti Federali. Il S.O.T. vigila, inoltre, sull'attività e sulla gestione degli Organi Federali Territoriali.
[2] Il S.O.T. è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, da due Vice Presidenti scelti tra i Consiglieri Federali e da quattro Componenti.
[3] Le funzioni e le procedure del S.O.T. sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
[4] La sede del S.O.T. è presso la sede federale.

Art. 89 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (S.G.S.M.)
[1] Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.
[2] La gestione del settore è affidata ad un Presidente ed a tre Vicepresidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Federale, ed a tre Consigli Direttivi costituiti da un minimo di 5 ad un massimo di 12 componenti, per ciascun Consiglio, in rappresentanza delle varie entità operative interessate al movimento giovanile e di base.
[3] Le funzioni e le procedure del Settore sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
[4] La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.
[5] Il compito di controllare l'operato dei Responsabili dei Centri e degli Istruttori Minibasket e di segnalare all'Organo o Organismo di Giustizia competente le infrazioni al codice etico del Settore commesse dagli iscritti per i provvedimenti del caso, è affidato alla Commissione Nazionale di Controllo dei Responsabili dei Centri e degli Istruttori Minibasket.
[6] La Commissione è composta da tre componenti di cui uno Presidente, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

TITOLO V - ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI

Art. 90 - Classificazione
[1] A norma dell'art. 24, comma 3, lettera b) dello Statuto, sono Organismi Federali esecutivi e consultivi:
1) Organismi Federali Esecutivi Nazionali:
§ Commissione Organizzativa Sanitaria;
§ Commissione Scientifica.
2) Organismi Federali Consultivi Nazionali:
§ Commissione Giuridica;
§ Commissione Carte Federali.
[2] L'istituzione di ulteriori Organismi Federali Esecutivi o Consultivi è disciplinata dall'art. 35 dello Statuto.
[3] All'atto dell'istituzione, il Consiglio Federale emana le norme che regolano la competenza ed, ove necessario, la giurisdizione dell'organo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.

CAP. I - NORME SUGLI ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI E CONSULTIVI NAZIONALI E TERRITORIALI

Art. 91 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali
[1] Gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio Federale.
[2] Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
[3] È facoltà del Consiglio Federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali per gli Organismo Esecutivi e Consultivi Nazionali.
[4] I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica almeno per un anno sportivo e possono essere riconfermati. La durata in carica degli Organismi Esecutivi Territoriali è di un anno sportivo.
[5] I Componenti degli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio Federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio Federale.
[6] Le decisioni degli Organismi Consultivi per poter avere esecuzione devono essere ratificate dal Consiglio Federale.
[7] I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente. In caso di ripetuta assenza, non giustificata da cause di forza maggiore, è in facoltà dei rispettivi Presidenti richiedere la sostituzione del Componente assente.
[8] I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Società o tesserato.

Art. 92 - Facoltà del Presidente Federale
[1] Il Presidente Federale ha la facoltà di partecipare, assumendone la temporanea presidenza, o di farsi rappresentare alle riunioni di qualsiasi Comitato o Commissione, ma senza diritto di voto.

Art. 93 - Conflitti di attribuzione
[1] I conflitti di attribuzione, competenza e giurisdizione fra i vari Comitati e Commissioni Nazionali, fra loro ed anche nei confronti di altri organi ed organismi federali, sono risolti dal Consiglio Federale con delibera, vincolante ed inderogabile.

CAP. II - ORGANISMI FEDERALI ESECUTIVI NAZIONALI

Art. 94 - La Commissione Organizzativa Sanitaria
[1] La Commissione Organizzativa Sanitaria, inserita nell'ambito della Struttura Sanitaria, è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al coordinamento dell'attività sanitaria federale e a quanto attiene alla materia del doping in cui compiti sono specificati dal Regolamento antidoping della F.I.P.
[2] La Commissione Organizzativa Sanitaria è composta da un Presidente, dal Medico federale e dal Segretario Generale o suo delegato.
[3] Le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
[4] La sede della Commissione è presso la sede federale.

Art. 95 - La Commissione Scientifica
[1] La Commissione Scientifica, inserita nell'ambito della Struttura Sanitaria, è l'organismo preposto dal Consiglio Federale ad affrontare, approfondire e suggerire soluzioni su argomenti di ricerca scientifica inerenti la condizione fisica degli atleti che praticano la pallacanestro.
[2] La Commissione Scientifica è composta da un Coordinatore, dal Medico federale e da un numero di componenti tra un minimo di cinque e un massimo di venti specialisti nelle varie discipline scientifiche.
[3] Fanno parte della Commissione Scientifica il Presidente della Commissione Organizzativa Sanitaria ed un rappresentante dell'Associazione Italiani Medici del Basket.
[4] La Commissione Scientifica si riunisce, su convocazione del Coordinatore, almeno due volte l'anno.
[5] Le funzioni e le procedure della Commissione sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio Federale.
[6] La sede della Commissione è presso la sede federale.

CAP. III - ORGANISMI FEDERALI CONSULTIVI NAZIONALI

Art. 96 - La Commissione Giuridica
[1] La Commissione Giuridica è un organismo consultivo preposto allo studio di tutta la normativa federale allo scopo di renderla più rispondente alle esigenze del movimento cestistico nazionale ed alle disposizioni legislative sulla disciplina ed organizzazione dello Sport in Italia ed in campo internazionale, fornendo al Consiglio Federale proposte e studi concernenti la materia.
[2] La Commissione ha sede presso la Federazione ed è composta da un Presidente e da cinque componenti.

Art. 97 - La Commissione Carte Federali
[1] La Commissione Carte Federali è un organismo consultivo centrale che ha per scopo:
§ lo studio e l'aggiornamento delle norme che regolano la vita della Federazione sotto il profilo statutario ed organizzativo;
§ proporre al Consiglio Federale l'interpretazione delle norme dello Statuto e del Regolamento Organico;
§ esaminare le proposte di modifica allo Statuto ed ai regolamenti federali sottoponendole con motivato parere al Consiglio Federale o motivandone il loro mancato accoglimento.
[2] La Commissione ha sede presso la Federazione ed è composta da un Presidente coadiuvato da tre componenti.

TITOLO VI - LA GIUSTIZIA FEDERALE

CAP. I - ORGANI Dl GIUSTIZIA

Art. 98 - Classificazione
[1] A norma dell'art. 24, comma 6 dello Statuto, sono Organi di Giustizia Federale Centrale:
a) la Corte Federale;
b) la Commissione Giudicante Nazionale (C.G.N.);
c) il Giudice Sportivo Nazionale (G.S.N.);
d) la Procura Federale;
[2] A norma dell'art. 24, comma 7 dello Statuto, sono Organismi di Giustizia Centrale, Territoriale e di Settore:
a) la Commissione Vertenze Arbitrali (C.V.A.);
b) la Commissione Tesseramento;
c) le Commissioni Giudicanti Regionali;
d) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Regionali;
e) i Giudici Sportivi degli Uffici Tecnici Provinciali;
f) la Commissione Disciplina del Comitato Italiano Arbitri;
g) le Commissioni Esecutive in campo ed i Commissari.

Art. 99 - Nomina, durata in carica e doveri dei componenti
[1] Il Presidente ed i componenti degli organi e degli organismi di giustizia, di cui al precedente articolo 98, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
[2] I componenti degli Organi e degli Organismi di Giustizia rimangono in carica per tutto il periodo per il quale sono stati nominati comunque non inferiore al biennio sportivo (Statuto, art. 37, comma 4) anche in caso di decadenza dell'Organo Federale che li ha nominati. Essi sono tenuti a partecipare alle riunioni indette dal Presidente o dal responsabile dell'Organo o Organismo di Giustizia al quale appartengono; in caso di ripetuta assenza non giustificata da cause di forza maggiore, è in facoltà dei loro rispettivi Presidenti richiedere la sostituzione del componente assente.
[3] I componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Società o tesserato.
[4] È facoltà del Consiglio Federale nominare un Segretario per gli Organi e gli Organismi di Giustizia Nazionali.

Art. 100 - Autonomia deliberativa
[1] L'attività degli Organi e degli Organismi di Giustizia è esercitata dai dirigenti prepostivi in autonomia ed indipendenza in osservanza dei principi generali esposti dall'art. 37 dello Statuto; fatta eccezione per le dimissioni volontarie e per l'assenza di cui all'articolo 99, questi non possono essere sostituiti durante il periodo del loro incarico, conferito per l'anno sportivo.
[2] Sono soggetti alle norme statutarie e regolamentari che debbono comunque assicurare il rispetto dell'autonomia ed indipendenza del loro potere deliberativo, soggetto alle sole impugnazioni previste nel Regolamento Esecutivo. Deve essere comunque garantito:
a) la impugnabilità davanti all'Organo e all'Organismo di Giustizia federale competente di tutti i provvedimenti emanati dagli Organi e dagli Organismi della F.I.P. compresi quelli adottati dal Consiglio Federale;
b) la possibilità di proporre appello avverso le decisioni degli Organi e degli Organismi di Giustizia di 1^ istanza;
c) la predeterminazione della competenza di ciascun Organo ed Organismo di Giustizia federale (monocratico o collegiale) di prima istanza e di appello sulla base di criteri distintivi astratti per materia e/o per territorio;
d) termini processuali che, compatibilmente con le esigenze di celerità della giustizia sportiva, assicurino agli associati, su un piano di parità, l'effettivo esercizio del diritto alla difesa e il contraddittorio tra le parti;
e) la durata della nomina dei componenti gli Organi e Organismi di Giustizia, non inferiore all'anno sportivo, e la loro stabilità ed indipendenza per la durata dell'incarico;
f) la incompatibilità della funzione di Giudice federale con ogni altra carica federale o sociale.

Art. 101 - Pubblicità delle delibere
[1] Le deliberazioni degli Organi e degli Organismi di Giustizia, sono rese pubbliche a mezzo Comunicato Ufficiale, la cui tempestiva emanazione fa direttamente carico al loro responsabile e che per gli Organi e per gli Organismi di Giustizia centrali avviene a cura della Segreteria Federale.

rt. 102 - Competenza degli Organi e degli Organismi di Giustizia
[1] La competenza degli Organi e Organismi di giustizia è fissata nello Statuto, nel presente Regolamento e nel Regolamento Esecutivo che ne determinano la giurisdizione e il funzionamento.
[2] Alle Società e tesserati sono assicurati i diritti di difesa, compresi il doppio grado di giurisdizione e la possibilità di ricusazione di giudici.
[3] La revisione dei giudizi deve essere consentita in presenza di fatti nuovi sopravvenuti di cui non si sia tenuto conto al momento del giudicato.

CAP. II - ORGANI DI GIUSTIZIA CENTRALI

Art. 103 - La Corte Federale: composizione e competenze
[1] La Corte Federale è un organo collegiale composto da un Presidente, due Vicepresidenti con funzioni sostitutive, e otto componenti.
[2] Le competenze e le funzioni della Corte Federale sono stabilite dall'art. 41 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.

Art. 104 - La Commissione Giudicante Nazionale: composizione e competenze
[1] La Commissione Giudicante Nazionale è un organo collegiale composto da un Presidente, tre Vicepresidenti, con funzioni sostitutive ed undici componenti.
[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Giudicante Nazionale sono stabilite dall'art. 42 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.

Art. 105 - Il Giudice Sportivo Nazionale: composizione e competenze
[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è organo di giustizia monocratico, con competenza su uno o più campionati nazionali.
[2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo Nazionale sono stabilite dall'art. 43 dello Statuto e disciplinati dal Regolamento Esecutivo.

Art. 106 - La Procura Federale: composizione e competenze
[1] La Procura Federale è un Organo composto dal Procuratore Federale e da uno o più sostituti.
[2] Le competenze e le funzioni della Procura Federale sono stabilite dall'art. 44 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

CAP. III - ORGANISMI DELLA GIUSTIZIA CENTRALE, TERRITORIALE E DI SETTORE

Art. 107 - La Commissione Vertenze Arbitrali: composizione e competenze
[1] La Commissione Vertenze Arbitrali è un organismo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e de due supplenti.
[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Vertenze Arbitrali sono stabilite dell'art. 45 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 108 - La Commissione Tesseramento: composizioni e competenze (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001)
[1] La Commissione Tesseramento è un organismo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti effettivi e due supplenti.
[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Tesseramento sono stabilite dall'art. 46 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 109 - La Commissione Giudicante Regionale: composizione e competenze
[1] La Commissione Giudicante Regionale è un organismo collegiale composto da un Presidente e da quattro componenti.
[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Giudicante Regionale sono stabilite dall'art. 47 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 110 - Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale: composizione e competenze
[1] Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale è un organismo di giustizia monocratico che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
[2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Regionale sono stabilite dall'art. 48 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 111 - Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale: composizione e competenze
[1] Il Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale è un organismo di giustizia monocratico che esercita le sue funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
[2] Le competenze e le funzioni del Giudice Sportivo dell'Ufficio Tecnico Provinciale sono stabilite dall'art. 48 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 112 - La Commissione Disciplina del Comitato Italiano Arbitri: composizione e competenze (Delibera n. 327 C.F. 24-24/05/2002)
[1] La Commissione Disciplina del Comitato Italiani Arbitri è un organo collegiale composto da un Presidente e quattro  componenti, di cui due supplenti.
[2] Le competenze e le funzioni della Commissione Disciplina del Comitato Italiano Arbitri sono stabilite dall'art. 49 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 113 - Le Commissioni Esecutive in Campo ed i Commissari: composizione e competenze
[1] Le Commissioni Esecutive in Campo ed i Commissari sono degli organismi preposti alla direzione dei tornei e di altre manifestazioni a carattere temporaneo; ad essi sono attribuite funzioni di organismi di giustizia nell'osservanza delle competenze stabilite dall'art. 50 dello Statuto e disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

PARTE SECONDA - GLI AFFILIATI

TITOLO I - LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CAP. I - L'AFFILIAZIONE

Art. 114 - Le Società (Delibera n. 190 C.F. 25/01/2002)
[1] Con il termine generico di Società sportive si intendono le unioni di persone fisiche e giuridiche che organizzate nelle forme previste dal presente articolo intendono praticare lo sport della pallacanestro nell'ambito federale.
[2] Le Società sportive per ottenere l'affiliazione alla F.I.P. devono essere organizzate in una delle seguenti forme: Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta, Società per azioni, Società a responsabilità limitata.
[3] Sono equiparate alle Società sportive i gruppi sportivi aziendali, le sezioni sportive di Enti pubblici o privati.
[4] Le Società sportive per essere affiliate non devono avere scopo di lucro (con l'eccezione di quanto disposto dall'art. 10 Legge 91/81 modificata con Legge di Conversione 586/96) e sono riconosciute dal Consiglio Federale, su delega del C.O.N.I., con l'accettazione della domanda di affiliazione ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I..
[5] Le Società sportive, oltre al rispetto delle regole previste dal Codice Civile a seconda della forma giuridica prescelta, dovranno in ogni caso prevedere nei loro atti costitutivi e statuti che siano rispettati i seguenti principi:
a) non prevedendo finalità di lucro, eventuali utili derivanti dalle attività debbono essere reinvestiti nella Società;
b) le norme relative all'ammissione di soci ed alla elezione alle cariche sociali devono rispettare i principi della libera elettività alle cariche sociali e della democrazia;
c) lo Statuto e i Regolamenti della F.I.P. costituiscono, anche se non espressamente richiamati, parte integrante dello Statuto societario;
d) accettare le norme che regolano lo sport nazionale, e della pallacanestro in particolare, come stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti del C.O.N.I. e dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.P..
[6] Il Consiglio Federale prevederà nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI quali saranno le forme obbligatorie e facoltative che le Società sportive dovranno assumere, a seconda dei campionati ai quali partecipano, e gli obblighi formali ai quali devono adempiere.

Art. 114/bis - Le Società satellite (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001 - Delibera n. 190 C.F. 25/01/2002)
[1] Le Società sportive, i loro Soci e gli Amministratori non possono effettuare finanziamenti a favore di Società sportive partecipanti allo stesso campionato od al campionato immediatamente superiore od inferiore.
[2] Fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti, le Società sportive, i loro Soci e gli Amministratori non possono essere Soci né detenere a qualsiasi titolo partecipazioni anche minoritarie in altre Società sportive.
[3] Una Società sportiva, da definirsi quale "Società principale", può, anche tramite i suoi Soci o i suoi Amministratori, essere socia o detenere partecipazioni in una sola Società sportiva dilettantistica, da definirsi quale "Società satellite", la quale non partecipi allo stesso campionato od a campionato immediatamente superiore od inferiore e che abbia la sede nel medesimo ambito territoriale
[4] Al fine di rispettare il principio della incompatibilità dei campionati di cui al precedente comma 3, in caso di sopravvenuta incompatibilità, la Società satellite sarà iscritta d'autorità al campionato immediatamente inferiore a meno che la Società principale e la Società satellite non risolvano l'accordo.
[5] La Società satellite può essere:
a) una Società non professionistica neo costituita che presenti alla F.I.P. regolare richiesta di affiliazione, dietro autorizzazione scritta della società principale;
b) una Società non professionistica già affiliata che presenti alla F.I.P. richiesta di cambio di denominazione e status giuridico, dietro autorizzazione della Società principale.
[6] Nella denominazione sociale della Società satellite dovrà essere comunque presente l'indicazione "satellite di…" seguita dalla denominazione della Società principale. La Società principale e la Società satellite avranno codici federali diversi.
[7] La Società principale e la Società satellite devono sottoscrivere un accordo dove vengono regolati almeno i seguenti elementi fondamentali:
a) la durata del rapporto, almeno biennale e con rinnovo automatico;
b) i diritti e gli obblighi economici delle parti;
c) la gestione anche patrimoniale della Società satellite;
d) i rapporti tecnico - sportivi;
e) le cause di recesso e/o risoluzione dell'accordo nonchè le eventuali clausole penali;
f) una clausola compromissoria nel rispetto dei vigenti regolamenti federali.
[8] La Società satellite non può essere oggetto di fusione o scissione.
[9] La Società principale può non svolgere attività giovanile purchè la stessa sia svolta dalla Società satellite, dandone comunicazione al Settore Agonistico Federale.
[10] La Società satellite è una Società avente diritto a voto nelle Assemblee federali.
[11] Tutte le disposizioni relative all'attività giovanile, al tesseramento degli atleti, tecnici e dirigenti e quant'altro attinente a tale attività sono disciplinate nel Regolamento Esecutivo. I trasferimenti degli atleti tra una Società e l'altra, sono regolati dal Regolamento Esecutivo Titolo I e II
[12] Procedimento.
La domanda della Società satellite deve essere presentata al Consiglio Federale dal Legale rappresentante entro la data dell'iscrizione al massimo campionato a cui la Società intende partecipare, unitamente alla tassa di affiliazione ed al verbale di Assemblea dei Soci della Società principale che autorizza la Società ad essere sua satellite.
La documentazione deve essere completata dai seguenti documenti:
se si tratta di Società neo costituita:
a) domanda di nuova affiliazione, statuto ed atto costitutivo;
b) accordo sottoscritto dai legali rappresentanti delle due Società
se si tratta di una Società già affiliata:
a) il verbale dell'assemblea dei soci che delibera in merito a diventare Società satellite della Società principale con deliberazione sulla denominazione da assumere;
b) accordo sottoscritto dai legali rappresentante delle due Società.

Art. 114/ter - Rapporti di collaborazione tecnico - sportiva (Delibera n. 5 C.F. 28/07/2001)
[1] Tutte le Società sportive affiliate hanno facoltà di costituire tra loro rapporti di collaborazione tecnico - sportiva per il massimo sviluppo della pallacanestro nella varietà delle forme e degli scopi con cui è praticata ed organizzata.
[2] La realizzazione di questi rapporti si attua mediante una collaborazione che vede le Società affiliate impegnate a curare l'attività sportiva attraverso lo scambio di materiale o tramite l'erogazione di contributi, semprechè siano finalizzati agli scopi istituzionali.

Art. 115 - Domande di affiliazione
[1] Le Società che intendono praticare la pallacanestro nell'ambito federale debbono presentare domanda di affiliazione, indirizzata al Consiglio Federale, al Comitato Regionale competente usufruendo degli appositi moduli.
[2] Detti moduli, debitamente compilati in ogni loro parte e firmati dal legale rappresentante (presidente) della Società, debbono essere inoltrati unitamente a due copie dell'atto costitutivo della Società, due copie dello statuto della stessa e documentazione atta a dimostrare l'avvenuto versamento della tassa annuale stabilita dal Consiglio Federale.
[3] La domanda deve contenere:
a) esatta denominazione e sede sociale (le Società che riportano la sigla di un Ente di promozione sportiva devono allegare una dichiarazione dell'Ente comprovante l'adesione allo stesso);
b) designazione del legale rappresentante (presidente) della Società e relativa firma autentica;
c) designazione e firma autentica del dirigente autorizzato a firmare (Dirigente Responsabile) per conto del legale rappresentante in sua sostituzione;
d) composizione nominativa del Consiglio Direttivo che deve avere almeno tre membri, con specifica degli incarichi ricoperti;
e) dichiarazione di accettare incondizionatamente l'assoggettamento alla clausola compromissoria prevista dall'art. 39 dello Statuto.
[4] La domanda di affiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.

Art. 116 - Denominazione sociale
[1] È fatto divieto ad una Società di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi - o qualsiasi altra caratteristica che possa creare incertezza - di altre Società già affiliate alla Federazione, fatta eccezione per le Società iscritte ad Enti di Promozione Sportiva ufficialmente riconosciuti dal C.O.N.I. o dalla Federazione.
[2] È vietato assumere la denominazione di qualsiasi partito o movimento politico, nonché intestare la Società a persone viventi.
[3] La Società inoltre non può fare indossare ai propri atleti indumenti di gioco portanti emblemi, scritte o sigle di partiti politici.
[4] È parimenti vietato assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.
[5] Se nella denominazione viene indicato il nome del Comune, lo stesso deve corrispondere con il Comune dove ha sede la Società.
[6] Nell'esaminare la domanda di affiliazione il Consiglio Federale ha il dovere di imporre tutte quelle eventuali modifiche atte ad evitare l'insorgere di possibili incertezze.

Art. 117 - Accettazione dell'affiliazione
[1] Il Presidente del Comitato Regionale dovrà rimettere alla Segreteria Federale, entro cinque giorni dal ricevimento, una copia della domanda di affiliazione e della documentazione ricevuta esprimendo nel contempo il proprio parere in merito. Il Consiglio Federale, esaminati gli atti, visto il parere espresso dal Comitato Regionale e verificato il rispetto di tutte le condizioni poste dai regolamenti federali, decide in merito alla domanda di affiliazione.
[2] In caso di accoglimento della domanda, previo riconoscimento ai fini sportivi della Società ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I., l'affiliazione decorrerà dalla data della relativa deliberazione.

Art. 118 - Ricorso contro la reiezione o l'accettazione della domanda di affiliazione
[1] La Società di cui sia stata respinta la domanda di affiliazione, può proporre motivato ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale. Avverso la decisione della Commissione, la Società può ricorrere in appello alla Corte Federale, la cui decisione è definitiva.
[2] Le Società o i terzi, che si ritengano lesi dall'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione di altre Società, possono proporre ricorso alla Commissione Giudicante Nazionale. Avverso la decisione della Commissione, le Società od i terzi possono ricorrere in appello alla Corte Federale, la cui decisione è definitiva.

Art. 119 - Durata dell'affiliazione

[1] L'affiliazione decorre dal giorno dell'ammissione e dura fino alla fine dell'anno sportivo nel corso del quale sia avvenuta, con facoltà di rinnovo.
[2] Le Società affiliate che per due anni sportivi consecutivi non abbiano svolto alcuna attività agonistica e neppure alcuna attività promozionale od organizzativa, adeguatamente documentata, saranno considerate decadute dal diritto di riaffiliazione.

Art. 120 - Rinnovo dell'affiliazione
[1] Le Società affiliate hanno la facoltà di richiedere all'inizio dell'anno sportivo e comunque entro il termine massimo del 28 febbraio successivo, il rinnovo dell'affiliazione.
[2] La domanda di riaffiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della Società.
[3] La riaffiliazione avviene mediante spedizione al Consiglio Federale dell'apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante ed accompagnato dalla tassa annualmente stabilita, con invio della copia al Comitato Regionale competente per territorio. Le Società devono trasmettere copia dei verbali assembleari relativi ad eventuali intervenute variazioni nelle composizioni degli Organi direttivi societari.
[4] Il Segretario Federale dà notizia ai competenti Comitati Regionali e Provinciali dell'avvenuto perfezionamento del rinnovo.
[5] Trascorso il termine del 28 febbraio, la Società decade dal diritto di riaffiliazione.
[6] Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è di conseguenza subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure.

Art. 121 - Organi sociali
[1] Non possono fare parte del Consiglio Direttivo di una Società coloro i quali siano incorsi nei provvedimenti di espulsione o di radiazione deliberati da un qualsiasi organo del C.O.N.I., o si siano macchiati di gravi atti di indegnità morale e sportiva.
[2] Qualora ciò si verificasse, essi devono essere espulsi dalla Società alla quale appartengono, pena il decadimento del conseguito diritto di affiliazione da parte della Società stessa.
[3] In caso di impossibilità o di manchevolezza di funzionamento degli organi sociali, il Consiglio Federale può procedere alla revoca dell'affiliazione secondo le norme previste dal presente Regolamento.
[4] In caso di modifica degli organi sociali, nel corso dell'anno sportivo, le Società devono inviare immediatamente alla Segreteria Federale e al Comitato Regionale competente copia dei verbali relativi alle variazioni della composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 122 - Responsabilità del legale rappresentante della Società
[1] Il legale rappresentante della Società è direttamente responsabile nei confronti della Federazione di tutti gli atti della propria Società.
[2] Nel caso si tratti di associazione non riconosciuta il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società sono soggetti alle responsabilità previste dall'art. 38 del Codice Civile.
[3] Nel caso di sospensione dall'attività federale del legale rappresentante questi è inibito ad assolvere qualsiasi incarico, nei confronti della Federazione e dei suoi Organi, delle altre Società e dei tesserati.
[4] I suoi poteri sono automaticamente, e per il periodo della sospensione, devoluti al dirigente autorizzato alla firma (Dirigente Responsabile) risultante sull'ultimo modulo di affiliazione o di riaffiliazione depositato presso la Segreteria Federale.
[5] Nel caso di sostituzione del legale rappresentante di una Società il nuovo rappresentante deve inviare immediatamente alla Segreteria Federale e al Comitato Regionale competente copia del verbale attestante l'avvenuto passaggio dei poteri. Fino alla ricezione, i poteri di rappresentanza continuano nella persona di colui che risulta autorizzato dagli atti della Federazione.

Art. 123 - Responsabilità per danni
[1] Le Società sportive, nell'ambito degli scopi istituzionali di pratica ed organizzazione dell'attività sportiva coordinata dalla Federazione, sono tenute a rispondere dei danni provocati a terzi nei termini previsti dall'art. 2043 del Codice Civile.
[2] A copertura di tali rischi sono tenute a stipulare adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a £. 500.000.000 (cinquecentomilioni) in caso di catastrofe, a £. 500.000.000 (cinquecentomilioni) in caso di danni a persone, £. 500.000.000 (cinquecentomilioni) in caso di danno a cose.
[3] In caso di selezioni promosse dalla F.I.P., con apposita convocazione, tali obblighi faranno capo alla F.I.P..

Art. 124 - Assicurazioni infortuni
[1] Le Società professionistiche sono tenute a stipulare una polizza a garanzia degli infortuni subiti dagli atleti professionisti secondo quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 91 del 23 marzo 1981.
[2] Le Società non professionistiche sono tenute a garantire una copertura assicurativa infortuni per gli atleti tesserati per la propria Società per una somma non inferiore a £. 100.000.000 (centomilioni) in caso di morte e £. 100.000.000 (centomilioni) in caso di invalidità permanente, se del caso, ad integrazione della copertura assicurativa Sportass.
[3] In caso di selezioni promosse dalla F.I.P. con apposita convocazione, tali obblighi faranno capo alla F.I.P..

Art. 125 - Morosità di Società
[1] La morosità di una Società viene dichiarata dal Consiglio Federale e, qualora non estinta nel termine ultimo fissato dallo stesso, comporta, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, la revoca dell'affiliazione dalla Federazione della Società morosa.
[2] In caso di radiazione e fino a quando la morosità non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo di tale Società non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.
[3] Il Consiglio Federale può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.
[4] Il mancato pagamento dei contributi federali nei termini stabiliti dai competenti organi federali comporta la declaratoria di morosità.

Art. 126 - Effetti della morosità delle Società
[1] Alla declaratoria di morosità di una Società consegue, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, la revoca dell'affiliazione con esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.
[2] L'esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati, conseguente alla morosità, può essere pronunziata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.
[3] Nei casi previsti da apposita convenzione o dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI, le Leghe riconosciute dalla F.I.P. possono proporre al Consiglio Federale l'esclusione di Società dalla partecipazione al Campionato per dichiarato stato di morosità nei confronti delle Leghe stesse.
[4] Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati.

rt. 127 - Piano di risanamento delle Società
[1] Entro il termine fissato dal Consiglio Federale, a norma del primo comma dell'art. 125, una Società in stato di morosità può presentare alla Federazione un piano di risanamento.
[2] Il Consiglio Federale, in base alle garanzie offerte, può annullare o sospendere la revoca dell'affiliazione ed il provvedimento di esclusione dal campionato, con l'eventuale determinazione dei tempi e modi di attuazione.
[3] La morosità estinta, comprovata dalle ricevute liberatorie rilasciate dai creditori, entro la fine dell'anno sportivo e comunque prima della chiusura dei termini di iscrizione al massimo campionato cui la Società intenda partecipare comporta automaticamente l'annullamento della revoca dell'affiliazione e dell'esclusione dal campionato

Art. 128 - Il titolo sportivo
[1] Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.P. delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato campionato.
[2] Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.
[3] Il titolo sportivo di una Società che sia stata dichiarata fallita, ovvero alla quale sia stata revocata l'affiliazione in conseguenza della declaratoria di morosità, può essere attribuito ad altra Società, anche di nuova costituzione, avente sede nello stesso Comune od in Comune immediatamente confinante, con delibera del Consiglio Federale, sentita la COM.TE.C se concerne un campionato professionistico o il Comitato Regionale per gli altri campionati.
[4] La Società aspirante al titolo sportivo deve accollarsi ed assolvere tutti i debiti della Società a cui è stata revocata l'affiliazione nei confronti della F.I.P., della Lega di appartenenza nonché di Enti affiliati e di tesserati, nei termini e con le modalità fissate nel provvedimento di attribuzione.
[5] Verificata l'impossibilità di effettuare una tale attribuzione, il subentro nel campionato segue le ordinarie procedure fissate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 129 - Fallimento della Società e concordato preventivo
[1] Qualora la Società appartenente al settore professionistico sia in stato di insolvenza, la COM.TE.C richiede al Presidente Federale l'assunzione dei provvedimenti previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.
[2] In caso di declaratoria di fallimento, il Consiglio Federale delibera la revoca dell'affiliazione. Gli effetti della revoca, nel caso in cui il Tribunale disponga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa della Società fallita, decorrono dal termine dell'anno sportivo nel corso del quale sia stato dichiarato il fallimento, o da quella data anteriore nella quale il titolo sportivo sia stato attribuito ad altra Società.
[3] In presenza di una proposta di concordato, la Federazione può autorizzare la prosecuzione dell'attività ove l'assuntore garantisca l'integrale copertura dei relativi oneri e il concordato sia approvato con la maggioranza di cui all'art. 128 della legge fallimentare.

Art. 130 - Scioglimento della Società (Delibera n. 270 C.F. 19-20/04/2002)
[1] Lo scioglimento o la messa in liquidazione della società che non appartenga al settore professionistico sarà deliberata dalla assemblea con atto nel quale deve essere prevista la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze. Gli eventuali residui attivi dovranno essere destinati, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla F.I.P., secondo le direttive del C.O.N.I., salvo il caso in cui lo statuto della società preveda la devoluzione ad altre organizzazioni con finalità sportive.
[2] In caso di scioglimento, di revoca della affiliazione o di mancato rinnovo della affiliazione, delle obbligazioni assunte dalla società verso la F.I.P. e i suoi Organi le società e i terzi affiliati o tesserati rispondono altresì in solido tra loro il Presidente o Legale Rappresentante della società e i membri del Consiglio Direttivo.
La Federazione può, con provvedimento del Consiglio Federale, assumere adeguati provvedimenti disciplinari.
[3] Lo scioglimento e la messa in liquidazione delle società appartenenti al settore professionistico sono regolate dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di legge in materia, che dovranno essere richiamate negli statuti societari.
In caso di messa in liquidazione di società appartenente al settore professionistico il Consiglio Federale delibererà la revoca della affiliazione.
[4] La Federazione può rivolgersi alla magistratura ordinaria per il recupero di quanto accertato come dovuto qualora trattasi di obbligazioni assunte verso la F.I.P. o i suoi Organi.

CAP. II - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETÀ

Art. 131 - Diritti delle Società
[1] Le Società affiliate hanno il diritto di:
§ proporre congiuntamente - a norma degli articoli 2, 21, 30 del R.O. - l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle assemblee;
§ proporre congiuntamente - a norma degli articoli 16, 27, 36 del R.O. - candidature alle cariche federali;
§ partecipare all'attività federale, nel rispetto dell'ordinamento dei campionati e dell'apposita regolamentazione e di tutto quanto in materia fissato dal Consiglio Federale e dal Regolamento Esecutivo;
§ partecipare all'attività internazionale, nel rispetto delle norme emanate dagli organi ed organismi federali (nonché dalla FIBA);
§ organizzare manifestazioni cestistiche, nel rispetto delle norme in materia;
§ fruire dei diritti sanciti dai vari regolamenti federali;
§ tesserare atleti, iscriversi ai campionati e tornei indetti dalla Federazione, secondo le rispettive specifiche norme, sia generali che particolari;
§ riunirsi in associazioni di categoria o di settore, secondo le norme di cui al Capo IV del presente Titolo I.
[2] Le Società affiliate, attraverso i propri delegati, hanno diritto di:
§ partecipare, direttamente o con delega, quando consentita, alle Assemblee federali, nel rispetto delle relative norme statutarie e regolamentari;
§ esercitare il diritto di voto, quando maturato a norma dell'art. 11 dello Statuto.

Art. 132 - Decorrenza dei diritti
[1] I diritti delle Società decorrono dalla data di accettazione dell'affiliazione o del relativo rinnovo. Prima di tale data, le Società non possono svolgere alcuna attività, ivi compreso iscriversi ai campionati, tesserare atleti, ecc..
[2] Per la partecipazione alle Assemblee è necessario che la riaffiliazione, per l'anno sportivo in cui si effettuano le Assemblee stesse, sia effettuata non oltre i termini indicati all'articolo 3 del R.O. ma comunque entro il 28 febbraio.

Art. 133 - Doveri delle Società
[1] Le Società hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e in ogni loro parte le delibere ed i provvedimenti di tutti gli organi ed organismi centrali o periferici della Federazione, assunti nel rispetto dei poteri e competenze stabiliti e fissati dai regolamenti.
[2] Contro i provvedimenti deve essere consentito il ricorso ad un organo di seconda istanza, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti. Le Società hanno in particolare i seguenti doveri:
a) rispettare il principio generale della lealtà e correttezza, cui debbono adeguare qualsiasi intervento attivo od omissivo;
b) mettere a disposizione delle Selezioni, indette dai competenti organi federali, centrali e territoriali, gli atleti per loro tesserati;
c) curare il rispetto delle norme disciplinari e di condotta dei propri dirigenti e tesserati;
d) corrispondere puntualmente le somme dovute alla Federazione ed ai suoi organi ed a terzi affiliati.

Art. 134 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.
[1] Le disposizioni che regolano la cessazione di appartenenza alla F.I.P. sono stabilite nell'art. 4 dello Statuto Federale.

CAP. III - ATTI MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ

Art. 135 - Fusioni e scissioni
A) FUSIONI
[1] È consentita la fusione tra due Società che siano affiliate alla F.I.P. da almeno un anno sportivo. Per Società affiliate si intendono quelle indicate all'art. 114 R.O.
[2] La fusione è ammessa anche tra Società partecipanti a campionati diversi.
[3] Al posto delle due Società ne risulterà una sola. La nuova Società dovrà avere sede esclusivamente in una delle due città dove aveva sede una delle Società che si sono fuse.
[4] La Società risultante dalla fusione subentra in tutti i rapporti obbligatori e sportivi che facevano capo alle Società che si sono fuse, ma restano acquisiti solo i diritti sportivi della Società che ha titolo a partecipare al campionato più elevato.
[5] Il titolo sportivo rimasto libero sarà ricoperto dalla Società che ne abbia diritto secondo le norme relative allo ordinamento di ciascun campionato.
[6] In deroga a quanto disposto al comma precedente nel caso di fusione di due Società partecipanti ai campionati delle Serie professionistiche, non si darà luogo al reintegro del posto resosi vacante per effetto della fusione.
[7] Gli atleti tesserati per le Società fuse diventano automaticamente tesserati per la nuova Società purché, nel rispetto dei termini regolamentari, le Società fuse o la nuova Società provvedano al rinnovo d'autorità del tesseramento degli atleti. Il tesseramento di cui al presente comma non si applica agli atleti di categoria giovanile della Società che cessa l'attività, i quali si dovranno ritenere svincolati a meno che non abbiano espressamente accettato il passaggio alla nuova Società con un nuovo tesseramento.
[8] Limiti territoriali.
Le fusioni sono consentite con i seguenti limiti territoriali:
a) se la fusione riguarda una Società delle professionistiche o di A1 femminile ed una di serie inferiore non vi sono limiti territoriali;
b) se la fusione riguarda Società partecipanti agli altri campionati la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione o in regioni limitrofe. Ai fini di quanto disposto nel presente comma, oltre alle regioni confinanti in senso geografico, si considerano regioni limitrofe tra loro la Sardegna con il Lazio e la Toscana, nonché la Sicilia con la Calabria e la Campania. Inoltre, se la fusione riguarda Società partecipanti ai campionati ad organizzazione regionale, la fusione è ammessa unicamente fra le Società che hanno sede nella stessa regione ed in tal caso è necessario il parere favorevole del Comitato Regionale competente per territorio;
c) l'attività della nuova Società deve essere svolta dove la Società abbia sede, qualora in tale luogo non vi sia disponibilità di un campo di gioco idoneo per il campionato al quale ha diritto di partecipare, l'attività può essere svolta in luogo diverso da quello ove la Società abbia la sede purché ubicato in un comune facente parte della medesima provincia.
[9] Limiti temporali.
Nel caso di fusioni tra Società di serie diverse, ove la sede prescelta sia quella della Società partecipante al campionato di serie inferiore, per un biennio dalla fusione non sono consentite fusioni che comportino un nuovo cambiamento di sede.
Le Società che hanno ottenuto il ripescaggio, a norma dell'art. 104 del R.E., possono attivare un'eventuale procedura di fusione solamente dopo il termine del campionato cui sono state ammesse a partecipare.
[10] Il Consiglio Federale potrà comunque non autorizzare la fusione, oltre che nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui ai precedenti commi, ovvero nel caso in cui non vengano rispettate le norme previste ai commi successivi, altresì per comprovati motivi.
[11] Procedimento.
La domanda di fusione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante della nuova Società unitamente alla ricevuta della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale, da effettuarsi su c/c postale predisposto dalla F.I.P., entro il termine previsto nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI per le Società partecipanti ai campionati nazionali ed entro la data di iscrizione al massimo campionato per le Società partecipanti ai campionati regionali.
Nel caso in cui la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.
Alla domanda di fusione, qualora le due Società affiliate abbiano natura giuridica di associazioni dovranno essere allegati in copia autenticata da notaio ovvero per estratto autenticato dai libri delle associazioni:
a) verbali delle assemblee straordinarie con cui le due associazioni deliberano la fusione;
b) atto costitutivo e statuto della nuova associazione con l'elenco degli associati e l'attribuzione delle cariche associative;
c) autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti;
d) delibera di espressa assunzione in carica da parte della nuova associazione di tutti i debiti e crediti, facenti capo alle due associazioni che hanno deliberato la fusione;
e) attestato di disponibilità dell'impianto di gioco, rilasciato dall'Ente proprietario, nel rispetto delle norme previste per il campionato che la Società dovrà disputare.
Alla domanda di fusione qualora le due Società siano Società di persone o di capitali, in aggiunta alla detta documentazione si dovrà dare prova documentale entro il termine per la presentazione della domanda di fusione di avere adempiuto alle formalità di iscrizione del progetto di fusione ovvero di pubblicazione del progetto di fusione nei modi e termini previsti dall'art. 2501 del Codice Civile, e comunque dovrà essere in tali casi rispettata la procedura prevista dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile.
Nei casi in cui la legge preveda la iscrizione della nuova Società al registro delle imprese il relativo certificato di iscrizione dovrà essere allegato in copia autentica alla domanda, ovvero, qualora non sia possibile, dovrà essere depositato prima dell'inizio del campionato che la Società dovrà disputare.
[12] Qualora una associazione non riconosciuta intenda fondersi con una Società lo scopo federale della fusione sarà raggiunto qualora la associazione deliberi con assemblea straordinaria il trasferimento di tutte le attività e passività proprie alla Società deliberando contestualmente e conseguentemente il proprio scioglimento. La Società incorporante dovrà accettare e fare proprio il trasferimento di tutte le attività e di tutte le passività che facevano capo alla associazione non riconosciuta deliberando le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie, ed ottemperando a tutti gli oneri di procedura e di forma consequenziali previsti dalla legge.
Copia autentica della documentazione che attesti l'intervenuta incorporazione e l'adempimento ai prescritti obblighi di legge dovrà essere depositata al Consiglio Federale entro il termine stabilito nella prima parte del precedente comma 11. Il trasferimento del titolo sportivo sarà deliberato dal Consiglio Federale secondo quanto previsto al presente articolo unitamente alla autorizzazione alla fusione.

B) SCISSIONI
[1] È consentita la scissione di una Società in due Società autonome, con differente affiliazione, solo nel caso in cui si tratti di una associazione che svolga, con un'unica denominazione, attività sia nel settore maschile che femminile.
[2] La domanda di scissione deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante, unitamente alla ricevuta di versamento della tassa annualmente fissata, da effettuarsi sul c/c postale predisposto dalla F.I.P., entro il periodo 1 - 31 maggio per poter essere formalizzata entro il giorno 20 del mese di giugno di ciascun anno sportivo.
Alla domanda dovranno essere allegati, in copia autenticata, per estratto notarile dei libri sociali i seguenti documenti:
a) verbale dell'assemblea straordinaria che ha deliberato la scissione;
b) atto costitutivo e statuto delle due Società nate dalla scissione, con l'elenco dei soci e l'elezione alle cariche sociali, che dovranno provvedere a presentare separatamente la domanda di riaffiliazione;
c) autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante della Società che ha richiesto la scissione.
[3] Le due Società nascenti dalla scissione potranno svolgere attività solo nel settore di competenza (maschile o femminile) rinunciando espressamente a svolgere attività nell'altro settore per almeno quattro anni e la loro denominazione dovrà essere conforme al disposto del primo comma dell'art. 116 R.O..
[4] Le Società nate dalla scissione manterranno la stessa sede originaria e potranno procedere a fusioni, nel rispetto della normativa vigente.
[5] Le Società scisse subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore maschile e femminile.
[6] Gli atleti/e tesserati per le Società che si scindono vengono automaticamente tesserati per le Società nascenti sulla base dei rispettivi tabulati del settore maschile e femminile.
[7] Le Società nate dalla scissione sono solidamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Società originaria sino al momento della scissione.
[8] Delle obbligazioni stesse rispondono, anche personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto della associazione.
[9] Non sono ammesse altre ipotesi di scissione.

Art. 136 - Trasferimento di sede o di attività (Delibera n. 110 C.F. 27/10/2001)
A) TRASFERIMENTO DI SEDE
[1] Le Società partecipanti esclusivamente ai campionati federali possono presentare istanza al Consiglio Federale per ottenere il trasferimento di sede, solo nell'ambito della stessa regione, nei seguenti casi:
a) mancanza di un adeguato impianto di gioco;
b) per poter svolgere idonea azione promozionale.
[2] La Società interessata dovrà presentare la seguente documentazione:
a) motivata istanza al Consiglio Federale presentata entro il termine di iscrizione al massimo campionato a cui prenderà parte;
b) delibera dell'Assemblea dei soci;
c) parere del Comitato Regionale di appartenenza;
d) certificazione della disponibilità dell'impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario;
e) documento comprovante il versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale;
f) parere scritto delle Società che hanno sede nel Comune in cui avviene il trasferimento partecipanti allo stesso campionato.
[3] È facoltà del Consiglio Federale fornire o meno la richiesta autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto. Nel caso che l'istanza non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.
[4] Nel caso in cui una Società ha ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere l'autorizzazione ad un successivo trasferimento unicamente per il rientro nella sede originaria, fermo restando che non potrà più usufruire di un ulteriore trasferimento.
[5] La Società che ha usufruito del trasferimento di sede potrà richiedere il cambio della propria denominazione sociale solo nell'anno sportivo successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento a meno che non sia rientrata nella sede originaria.

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ
[1] È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata indisponibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Società.
È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia.
[2] La Società interessata dovrà presentare domanda al S.A.F. allegando la seguente documentazione:
a) motivata istanza;
b) parere favorevole del Comitato Regionale competente;
c) attestato di disponibilità dell'impianto, in cui si intende svolgere l'attività, rilasciato dall'Ente proprietario.
d) documento comprovante il versamento della tassa annualmente fissata dal Consiglio Federale.
[3] Il S.A.F., verificata la documentazione prodotta, porterà a ratifica del Consiglio Federale l'autorizzazione al trasferimento di attività riguardante le Società partecipanti ai campionati nazionali.
Le Società partecipanti ai campionati regionali e provinciali dovranno rivolgere la domanda al Comitato Regionale competente che delibererà in merito dandone comunicazione al S.A.F., versando la relativa tassa.
[4] Le Società partecipanti ai campionati giovanili possono trasferire l'attività dandone tempestiva comunicazione all'organo federale competente.

Art. 137 - Abbinamento (Delibera n. 53 C.F. 22/09/2001)
[1] Le Società affiliate possono essere autorizzate a contrarre abbinamento con Società industriali o commerciali, assumendo accanto alla propria denominazione, i caratteri distintivi di ditte e industrie, sia direttamente che con marchi, insegne, prodotti caratteristici, ecc.
[2] Le Società industriali e commerciali abbinanti devono sottoscrivere un apposito modulo di adesione alla F.I.P. che le impegna a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni degli organi federali, con particolare riferimento alla clausola compromissoria.
[3] Le Società industriali o commerciali abbinanti si impegnano, inoltre, a non avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento di qualsiasi genere, per danni, nei confronti della F.I.P..
[4] Non è consentito l'abbinamento con Ditte o prodotti che siano in contrasto con i principi morali insiti nella pratica sportiva, con leggi limitatrici della pubblicità o che possano assumere aspetti non dignitosi rispetto alla pratica sportiva.
[5] Non è consentito l'abbinamento con ditte o industrie che abbiano promosso azione legale nei confronti della F.I.P. o altre Federazioni sportive o comunque arrecato danno all'immagine delle suddette con azioni od interventi pubblicamente assunti.
[6] L'adire a vie legali, nei confronti della F.I.P. si intende violazione della clausola compromissoria e comporta l'immediata rescissione dell'abbinamento contratto dalla Società commerciale o industriale, fermo restando il suo impegno contrattuale nei confronti della Società sportiva abbinata.
[7] La presenza di prodotti, marchi, insegne industriali o commerciali nella denominazione, deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Federale e parifica a tutti gli effetti la Società a tutte le altre che abbiano contratto regolare abbinamento.
[8] Non possono essere contratti due abbinamenti principali per lo stesso anno sportivo, salvo quando in appresso previsto.
[9] È invece consentito ad una stessa Società contrarre due distinti e separati abbinamenti principali, uno relativo all'attività maschile e l'altro all'attività femminile, senza distinzione fra attività nazionale, regionale e provinciale. Inoltre è consentito apporre sulla divisa di gara quanto segue:
a) sulle maglie di gara, oltre alla sigla della Società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non potranno superare le dimensioni di 50 cm. quadrati ciascuno. Sul retro della maglia potrà eventualmente essere apposto solo il marchio o la sigla descritta riferentesi alla sponsorizzazione principale;
b) sui pantaloncini, oltre il marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, potranno essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie e di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;
c) sui calzettoni un marchio relativo alla azienda produttrice delle scarpe da gioco sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati.
[10] La utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni e comporta l'assunzione di responsabilità di cui al presente articolo ed al successivo art. 138 R.O..
[11] Le norme relative ai gruppi sportivi aziendali od industriali sono indicate all'art. 142 R.O..
[12] L'abbinamento non può avere durata inferiore all'anno sportivo ed è rinnovabile, anche tacitamente, oltre i termini per i quali era stato stabilito.
[13] Nel caso in cui la ditta abbinante nel corso dell'anno, cessi l'attività o fallisca o sia insolvente nelle clausole operative del contratto o i contraenti addivengano di comune accordo alla risoluzione del contratto e le parti sottoscrivono la rescissione del contratto stesso, la Società potrà essere autorizzata dal Consiglio Federale a contrarre un nuovo abbinamento con le modalità procedurali previste dal seguente art. 138 R.O..
[14] Nel caso in cui la ditta abbinante durante l'anno sostituisca il proprio marchio, la Società, subordinatamente alla presenza di documentata istanza, potrà ottenere dal Consiglio Federale l'autorizzazione all'utilizzo del nuovo marchio.
[15] È liberamente consentito alle Società di apporre sulla maglie degli atleti scritte di associazioni benefiche.
[16] È consentito alla Società di apporre sulle maglie degli atleti scritte recanti nomi di località turistiche e di prodotti tipici regionali nel rispetto delle norme di cui all'art. 138 R.O.. È altresì consentito alle Società di Serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili, apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.
Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.
Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto su una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile.

Art. 138 - Modalità procedurali per l'abbinamento
[1] La Società interessata a contrarre abbinamento, deve presentare al Consiglio Federale, domanda corredata dalla seguente documentazione:
a) contratto di abbinamento con obbligatoria indicazione del termine di inizio e fine del rapporto;
b) delibera dell'organo competente a norma dello Statuto sociale;
c) indicazione esatta della denominazione industriale e commerciale da aggiungere alla propria;
d) indicazione degli estremi di versamento dell'apposita tassa di abbinamento.
Nel caso che la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.
[2] La domanda dovrà pervenire agli uffici federali almeno quarantotto ore prima della gara in cui la Società intende usufruire del marchio.
[3] Eventuali clausole contrattuali in contrasto con norme regolamentari o non esposte nella domanda di abbinamento, ai fini Federali non sono valide e si considerano automaticamente per non pattuite.
[4] Il Consiglio Federale esaminati gli atti ed esperita, se del caso, istruttoria, autorizza l'abbinamento con indicazione della nuova denominazione.
[5] In caso di contrasto con norme vigenti, il Consiglio Federale può variare di autorità la denominazione richiesta dalla Società.

Art. 139 - Divieto di abbinamento
[1] Una Società affiliata non può effettuare l'abbinamento o mantenerlo con un Ente o Organizzazione con la quale sia abbinata altra Società affiliata e partecipante allo stesso campionato, sino a quando non venga a scadere l'abbinamento precedentemente da questa contratto.

Art. 140 - Scadenza dell'abbinamento
[1] Alla scadenza dell'abbinamento, la Società affiliata che si era abbinata ha la facoltà:
a) rinnovare tacitamente l'abbinamento per una o più annate sportive, dandone comunicazione alla Federazione, salvo quanto previsto dall'art. 139 R.O.;
b) riprendere l'originaria denominazione sociale;
c) contrarre abbinamento con altro Ente, su delibera del proprio Consiglio Direttivo, richiedendone il riconoscimento al Consiglio Federale con le modalità e nei termini del presente Regolamento.

Art. 141 - Cambio di denominazione sociale e di assetto giuridico
[1] Il cambio di denominazione sociale è consentito soltanto in presenza di ineccepibile documentazione di gravi e specifici motivi.
[2] La domanda deve essere presentata al Consiglio Federale dal legale rappresentante la Società, unitamente alla ricevuta della tassa annualmente fissata, da effettuarsi sul c/c postale predisposto dalla F.I.P., entro il termine di iscrizione al massimo campionato cui la Società partecipa, corredata dalla seguente documentazione:
a) circostanziata relazione della Società sui motivi della richiesta;
b) delibera dell'assemblea dei soci;
c) parere del Comitato Regionale competente;
d) indicazione esatta della nuova denominazione, composizione delle cariche sociali e adeguamento dello statuto sociale alle norme federali;
Nel caso che la domanda non venga accolta verrà restituito il 50% della tassa versata.
[3] La Società che intende trasformarsi in Società di capitali, nel rispetto delle vigenti norme del Codice Civile, deve far pervenire domanda alla F.I.P., a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale, ed entro e non oltre il termine di iscrizione al massimo campionato di spettanza, unitamente alla seguente documentazione:
§ verbale dell'assemblea straordinaria dei soci che delibera la trasformazione;
§ atto costitutivo della Società di capitali, statuto e verbale dell'assemblea nella quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione ove ciò non sia avvenuto nell'atto costitutivo;
§ autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione e dei suoi organi, sottoscritta dal legale rappresentante.
Il Consiglio Federale prenderà atto della trasformazione. La domanda sarà accettata a condizione che:
a) sussistano tutti i presupposti;
b) sia depositata in Federazione una copia autenticata del certificato di iscrizione della nuova Società nel registro delle imprese.
[4] La Società di capitali che intende assumere la forma giuridica di Società di persone, di Società cooperativa, di associazione riconosciuta e non riconosciuta, deve far pervenire alla F.I.P. richiesta scritta e motivata, entro e non oltre il 30 maggio di ciascuna stagione sportiva. La domanda deve contenere altresì la richiesta del trasferimento del titolo sportivo e del parco tesserati della Società di capitali in capo alla costituenda Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta. Al termine dell'attività ufficiale relativa alla medesima stagione sportiva, la predetta Società di capitali, ottenuto il nulla osta della F.I.P., deve deliberare la liquidazione ai sensi del Codice Civile. Il nuovo soggetto giuridico che si è costituito nella forma scelta dovrà affiliarsi alla F.I.P. in ossequio a quanto dispongono gli artt. 114 e seguenti R.O.. Ottenuta l'affiliazione, il nuovo ente, aspirante al titolo della Società in liquidazione, dovrà accollarsi tutti i debiti di quest'ultima.
[5] In alternativa a quanto disposto nel comma precedente, la Società di capitali può, al termine dell'attività ufficiale dell'anno sportivo, deliberare la trasformazione in un nuovo ente giuridico (Società di persone, Società cooperativa, associazione riconosciuta e non riconosciuta). In tal caso la Società dovrà documentare l'avvenuta trasformazione depositando presso la F.I.P. copia autenticata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 142 - Gruppi Sportivi Aziendali
[1] I gruppi sportivi aziendali od industriali, affiliatisi fin dall'origine come tali possono richiedere il cambio della denominazione sociale nel totale rispetto del precedente articolo 141 R.O..
[2] Possono inoltre essere autorizzati in presenza di particolari e validi motivi, che dovranno essere documentati in modo circostanziato, a trasformarsi in Società sportive purché la denominazione sociale assunta non contenga il nome di prodotti, marchi, insegne industriali o commerciali. Soltanto in caso di trasformazione in Società Sportiva o di ratifica del cambio della denominazione sociale è loro consentito di inoltrare domanda di abbinamento nel rispetto degli articoli 137 e 138 R.O..

CAP. IV - ALTRE LEGHE Dl SOCIETÀ

Art. 143 - Diritto di associazione
[1] Le Società affiliate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro (Leghe di Società), sia per settore che per categoria come per campionati, con lo scopo di meglio e concordemente operare per la diffusione della pallacanestro e per l'esame e lo studio di problemi comuni, secondo quanto disposto dall'art. 53 dello Statuto.
[2] Dette Leghe possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi ed organismi federali.

Art. 144 - Limiti di competenza e pertinenza delle Leghe
[1] Le Leghe, come indicate all'art. 143, in pregiudicato il diritto della F.I.P. di agire autonomamente, possono:
a) promuovere e predisporre attività inerenti ai campionati di pertinenza;
b) collaborare alla stesura delle Disposizioni Organizzative Annuali per garantire il più efficace svolgimento dei campionati;
c) definire accordi ed iniziative promozionali nell'interesse del settore o della categoria rappresentata.
[2] Le Leghe possono stipulare con la F.I.P. apposite convenzioni per la promozione, la diffusione, la collaborazione e la gestione di attività di interesse comune, nei limiti e nel rispetto delle norme federali.
[3] Le Leghe non possono operare in alcuna materia riservata alla competenza degli organi ed organismi federali.
[4] Sono vietati i patti e gli accordi che impediscano alle Società affiliate di esplicare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

Art. 145 - Riconoscimento delle Leghe
[1] Le Leghe possono richiedere al Consiglio Federale il loro riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre. Esso deve essere proposto mediante richiesta di approvazione di Statuto o di Regolamento interno, cui il Consiglio Federale può apportare tutte le opportune variazioni.
[2] Nel caso di avvenuto riconoscimento, le Leghe sono tenute a comunicare alla F.I.P. la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
[3] Il riconoscimento avrà efficacia a partire dall'anno sportivo successivo a tale riconoscimento.
[4] Con il riconoscimento, le Leghe acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti innanzi agli organi o organismi federali competenti.

Art. 146 - Revoca del riconoscimento
[1] Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio Federale, o il Presidente Federale in via di urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

Art. 147 - Aderenti a Leghe non riconosciute
[1] Gli aderenti alle Leghe non riconosciute, o comunque non aderenti ad alcuna Lega, sono ugualmente responsabili, in solido con le persone preposte, di atti o fatti commessi, sia singolarmente che come Lega, od omessi in violazione delle norme statutarie e regolamentari, in costanza del loro rapporto di affiliazione con la Federazione stessa.

Art. 148 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.
[1] Le Leghe cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
a) per scioglimento volontario;
b) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio Federale, o del Presidente Federale in via d'urgenza.

CAP. V - LE ASSOCIAZIONI DI PERSONE TESSERATE

Art. 149 - Diritto di associazione
[1] Le persone tesserate possono liberamente riunirsi in associazione tra loro con il solo scopo di meglio partecipare all'attività federale e per l'esame e lo studio di problemi comuni.
[2] Dette associazioni possono assumere qualsiasi denominazione che non ingeneri contrasto o confusione con organi od organismi federali.

Art. 150 - Limiti di competenza delle associazioni
[1] Le associazioni non possono operare in nessuna materia riservata alla competenza degli organi od organismi federali.
[2] Le associazioni non possono tenere comportamenti od effettuare alcuna attività che contrasti con la volontà espressa dalla F.I.P., né, tantomeno, attribuirsi il diritto di rappresentare tesserati il cui atteggiamento sia contrario a qualsiasi forma di corretta opinione e discussione.
[3] Sono vietati i patti e gli accordi che impediscano alle persone tesserate di esplicare integralmente i loro diritti derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali. Ogni patto contrario è automaticamente nullo.

Art. 151 - Riconoscimento delle associazioni
[1] Le associazioni possono richiedere al Consiglio Federale il loro riconoscimento entro e non oltre il 31 dicembre. Esso dev'essere proposto mediante richiesta di approvazione di Statuto o di Regolamento Interno, cui il Consiglio può apportare tutte le opportune variazioni.
[2] Per poter essere riconosciute, è indispensabile che le associazioni:
a) siano sostanzialmente rappresentative della categoria a nome della quale propongono le proprie istanze;
b) siano dotate di strumenti statutari che garantiscano la democrazia interna e la piena legittimazione delle deliberazioni assunte.
[3] Nel caso di avvenuto riconoscimento, le associazioni sono tenute a comunicare alla F.I.P. la data e la sede delle riunioni dei loro organi assembleari e direttivi.
[4] Il riconoscimento avrà efficacia a partire dal giorno successivo alla decisione assunta dal Consiglio Federale con propria deliberazione.
[5] Con il riconoscimento, le associazioni acquisiscono i diritti previsti nella delibera di riconoscimento, nonché la facoltà di esporre problemi comuni agli aderenti agli organi od organismi federali competenti.

Art. 152 - Revoca del riconoscimento
[1] Nel caso di violazione dei patti interni associativi, dello Statuto e dei Regolamenti federali o della delibera di riconoscimento, il Consiglio Federale, o il Presidente Federale in via d'urgenza, revoca il concesso riconoscimento.

Art. 153 - Aderenti ad associazioni non riconosciute
[1] Le persone tesserate aderenti alle associazioni non riconosciute, o comunque non aderenti ad alcuna associazione, sono ugualmente responsabili, in solido con le persone preposte, di atti o fatti commessi, sia singolarmente che come associazione, od omessi in violazione delle norme statutarie e regolamentari, in costanza del loro rapporto di tesserati con la Federazione stessa.

Art. 154 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.
[1] Le associazioni di persone tesserate cessano di appartenere alla F.I.P. nei seguenti casi:
a) per recesso di almeno i 3/4 degli aderenti all'associazione;
b) per scioglimento volontario;
c) per revoca del riconoscimento da parte del Consiglio Federale, o del Presidente Federale in via d'urgenza.

TITOLO II - I TESSERATI

Art. 155 - Categorie dei tesserati e loro equiparazione
[1] Sono tesserati alla Federazione:
a) i componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione;
b) gli arbitri, gli ufficiali di campo ed i miniarbitri;
c) i tecnici;
d) i componenti dei Consigli Direttivi delle Società affiliate;
e) i dirigenti quali: gli accompagnatori di squadra, gli addetti agli Arbitri, i medici e i massaggiatori;
f) gli atleti tesserati;
g) gli aderenti al Settore Minibasket.
[2] Sono considerati tesserati alla F.I.P. tutte quelle persone che comunque operano, svolgendo un'attività in qualsiasi organo od organismo della F.I.P., o Società affiliata o Associazione riconosciuta.

rt. 156 - Diritti e doveri dei tesserati
[1] I tesserati hanno diritto a:
a) partecipare all'attività federale;
b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
[2] I tesserati debbono uniformare ogni loro comportamento al principio generale della lealtà e della correttezza.
[3] Le norme che ne disciplinano l'attività sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.P. generali o relativi alle categorie d'appartenenza.
[4] Salvo che non sia diversamente disposto, tutte le norme che regolano il comportamento dei tesserati vanno rispettate a pena di nullità. Conseguentemente gli organi ed organismi federali competenti considereranno come non posti in essere atti e comportamenti in contrasto con le norme federali, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 157 - Cessazione del tesseramento
[1] Il tesseramento alla F.I.P. cessa:
a) per dimissioni o decadenza dalle cariche ricoperte, nonché per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per dimissioni o decadenza dal settore di appartenenza;
c) per dimissioni o decadenza dai Consigli Direttivi Sociali;
d) per mancato rinnovo del tesseramento;
e) per l'applicazione della sanzione disciplinare di radiazione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
f) per morosità;
g) per cessazione della Società di appartenenza.
[2] In pendenza di procedimento disciplinare, le persone tesserate non possono rinunciare, con le dimissioni, alla loro appartenenza alla Federazione a meno che le dimissioni non siano state accettate dal Consiglio Federale.
[3] Con il tesseramento ed iscrizione alla F.I.P., le persone ne accettano lo Statuto ed i Regolamenti, ivi comprese tutte le relative sanzioni e gli effetti da esse derivanti, compresa l'eventuale espulsione.

Art. 158 - Tesseramento degli atleti
[1] Il tesseramento degli atleti avviene per il tramite delle Società per le quali sono tesserati.
[2] Essi praticano la pallacanestro nel rispetto delle norme generali e particolari che ne regolano l'attività.

Art. 159 - Tesseramento di cittadini stranieri
[1] L'eventuale tesseramento di cittadini stranieri in qualità di dirigenti, arbitri, allenatori, medici e massofisioterapisti, é subordinato al preventivo, insindacabile parere del Consiglio Federale.
[2] La Società deve presentare istanza al Consiglio Federale allegando al modulo di richiesta del tesseramento il certificato di stabile residenza in Italia della persona che intende tesserare.

Art. 160 - Conferimento di nomina ed incarichi
[1] Salvo espressa diversa menzione nella delibera di nomina, tutti gli incarichi sia a carattere dirigenziale che a carattere collaborativo, espletati nell'ambito della Federazione, si intendono a titolo gratuito.

PARTE TERZA - LE CONTROVERSIE TRA AFFILIATI

CAP. I - ARBITRATO (PROCEDURA ARBITRALE)

Art. 161 - Clausola compromissoria
[1] Tutte le controversie insorte tra affiliati derivate o conseguenti alla attività sportiva e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali sono devolute, in via esclusiva, a norma dell'art. 39 dello Statuto, alla competenza di un Collegio arbitrale.
[2] Gli affiliati con la presentazione della domanda di affiliazione, tesseramento, o comunque con l'accettazione dell'incarico conferito dalla F.I.P. accettano espressamente le norme previste dalla presente parte.

Art. 162 - Sulla ammissibilità della domanda
[1] La parte che intende attivare la procedura arbitrale deve presentare domanda, contenente altresì, designazione, ed accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro nominato, alla Commissione Vertenze Arbitrali; medesima domanda deve essere inoltrata, per il tramite di raccomandata con avviso di ricevimento, alla controparte che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può nominare il proprio Arbitro, facendo pervenire la designazione e l'accettazione dell'incarico, alla parte che ha richiesto la costituzione del Collegio, ed alla Commissione Vertenze Arbitrali, per il tramite di raccomandata ed accompagnata dalla copia del versamento della tassa prevista.
[2] La Commissione Vertenze Arbitrali, esaminati gli atti, se ritiene ammissibile la procedura arbitrale, costituisce il Collegio fissando un termine per il deposito del lodo.
[3] Tale temine può essere prorogato ove sussistano gravi ed obiettive ragioni.
[4] La Commissione, se ritiene che la domanda rientri nella competenza di altri organi di giustizia, rimette gli atti al Consiglio Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 163 - Composizione del Collegio arbitrale
[1] Il Collegio arbitrale è costituito da un Presidente, scelto di comune accordo dai due componenti designati dalle parti, nei dieci giorni successivi, alla scadenza del termine concesso alla parte convenuta per la nomina del proprio Arbitro.
[2] Ove una delle parti non abbia esercitato il diritto di nomina del proprio Arbitro, nei termini e modi previsti dall'articolo precedente, vi provvederà di ufficio la Commissione Vertenze Arbitrali, scegliendo l'incaricato nell'ambito delle liste (regionali o interregionali), predisposte dalla Commissione stessa.
[3] Ove le parti non abbiano raggiunto l'accordo sulla persona del Presidente, o nel caso in cui la parte convenuta non abbia esercitato il diritto di nomina del proprio Arbitro, il Presidente del Collegio sarà designato dalla Commissione Vertenze Arbitrali che sceglierà l'incaricato nell'ambito delle liste (regionali o interregionali) predisposte dalla Commissione stessa.
[4] Il Collegio, che ha sede presso il suo Presidente, porterà a termine il mandato ricevuto per arbitrato irrituale, attraverso le forme procedurali che riterrà di adottare nella prima riunione collegiale, fatto salvo il principio del contraddittorio.

Art. 164 - Procedura semplificata
[1] Le controversie fra Società e fra Società e tesserati, aventi valore pari o inferiore a Lire 20 milioni sono risolte con la procedura semplificata disciplinata dal presente articolo.
[2] La parte istante deve rimettere, a mezzo raccomandata, l'istanza alla controparte con designazione del proprio Arbitro e richiesta di designazione dell'altro Arbitro, cui la parte così convenuta dovrà provvedere nei dieci giorni successivi al ricevimento. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente, è scelto dai due Arbitri. In caso di mancata designazione dell'arbitro di parte o di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, la parte più diligente chiederà al Presidente della C.V.A. di provvedere in merito, scegliendo tra le liste regionali predisposte dalla C.V.A.. In caso di impossibilità di designazione in tale ambito territoriale, il lodo prosegue secondo le norme previste per i lodi a procedura ordinaria non semplificata.
[3] Il Collegio, che ha sede presso il suo Presidente, decide senza formalità, pro bono et aequo, con unica udienza nel corso della quale sono raccolte le deposizioni testimoniali richieste, esperite le eventuali istanze istruttorie, effettuata l'eventuale discussione orale e definite le conclusioni.
[4] Il Collegio dispone in ordine alle spese ed ai compensi inerenti il funzionamento nel limite massimo di Lire tremilioni complessivamente, alle spese delle parti ed alla preventiva riscossione della tassa di arbitrato pari a Lire duecentomila. La definitiva attribuzione di tali oneri segue il principio della soccombenza, ferma restando la solidarietà in caso di mancato pagamento.
[5] Il lodo è reso esecutivo dalla C.V.A. che opera sullo stesso unicamente controllo di legittimità. La parte soccombente deve provvedere agli adempimenti derivanti dal lodo nel termine di venti giorni decorrenti dalla data in cui lo stesso è divenuto esecutivo.

Art. 165 - Requisiti per la nomina a componente del Collegio arbitrale
[1] Tutti i componenti il Collegio Arbitrale debbono essere scelti tra persone esenti da gravi provvedimenti di carattere disciplinare da parte della F.I.P. e del C.O.N.I. e non risultare sotto provvedimento di sospensione in attesa di giudizio da parte degli stessi.
[2] Non possono essere designati dalle parti come componenti di collegio arbitrale le persone facenti parte degli organi elettivi e di giustizia della F.I.P., i tesserati con la qualifica di arbitro, allenatore o atleta in attività, i legali rappresentanti delle Società, gli ascendenti e i discendenti e affini in linea diretta delle parti interessate e coloro che hanno sottoscritto gli atti dai quali ha origine la controversia.
[3] I Presidenti dei Collegi arbitrali sono nominati tra le persone di provata esperienza, capacità, competenza e probità iscritti nelle liste regionali o interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali.
[4] La qualifica di componenti di organi giudicanti della F.I.P. non è compatibile con la nomina a Presidente del Collegio arbitrale o di arbitro designato di ufficio.
[5] Nella scelta del Presidente del Collegio arbitrale si dovrà altresì tenere conto, ai fini della economicità del giudizio, della residenza delle parti e del principio della rotatività degli incarichi.

Art. 166 - Doveri del Collegio arbitrale
[1] Il Collegio arbitrale è costituito territorialmente nella città ove ha la residenza il Presidente del Collegio.
[2] Le riunioni si dovranno tenere, per quanto possibile, presso gli uffici federali, se esistenti, o nel luogo di residenza del Presidente.
[3] I poteri ordinari e istruttori spettano al Presidente del Collegio che provvede altresì alle convocazioni del Collegio stesso e delle parti, senza obbligo di specifiche formalità.
[4] Le riunioni, purché fatta constatare a verbale la debita convocazione, sono valide con la presenza del Presidente e di almeno uno dei due arbitri. Le ordinanze ed il lodo sono pronunciati a maggioranza.
[5] Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
[6] Il Collegio arbitrale non potrà fondare le proprie decisioni su atti e comportamenti che siano da considerare nulli a norma dell'art. 156 R.O..
[7] I Componenti del Collegio assumono la qualifica di dirigenti federali per il periodo di durata del lodo; sono tenuti allo scrupoloso adempimento del loro mandato e pertanto ogni violazione alle regole di correttezza da loro commessa è comunicata dal Presidente al Consiglio Federale il quale, accertata previa istruttoria la illegittimità del comportamento, commina la inibizione, temporanea o definitiva, a successive nomine.

Art. 167 - Sostituzione del Presidente e dei componenti
[1] La sostituzione del Presidente e dei componenti designati dalle due parti non comporta il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.

Art. 168 - Conferimento dell'incarico
[1] Gli incarichi di Presidente e componente di collegio arbitrale si intendono conferiti a titolo oneroso con l'applicazione delle tabelle predisposte dalla C.V.A. ed approvato dal Consiglio Federale.
[2] Il Collegio nel lodo liquida il compenso per il funzionamento del Collegio arbitrale che pone a carico della parte dichiarata soccombente.
[3] Il Collegio può, quando sussistono motivi di equità, porre a carico di entrambe le parti, in misura determinata, le spese per il proprio funzionamento.
[4] Analogamente il Collegio provvederà per i compensi ai difensori delle parti ove ne venga fatta esplicita richiesta, con l'applicazione delle tabelle predisposte dalla C.V.A..

Art. 169 - Deliberazione del lodo
[1] Il lodo è deliberato a maggioranza semplice. Deve essere sottoscritto da almeno due dei tre componenti, compreso il Presidente ai sensi dell'art. 166 quinto comma R.O..
[2] Nei dieci giorni successivi, a cura del Presidente del Collegio arbitrale, il lodo è trasmesso alla Commissione Vertenze Arbitrali, unitamente agli atti e produzioni relativi al procedimento.

Art. 170 - Controllo di legittimità ed esecutività del lodo
[1] Nei dieci giorni successivi alla ricezione, la Commissione verifica che il Collegio non abbia deliberato oltre le richieste delle parti o sulla base di atti o comportamenti in contrasto con i regolamenti federali. In tal caso, con motivato provvedimento, rinvia gli atti al Presidente del Collegio, dando termine vincolante per l'eliminazione delle illegittimità riscontrate e per le eventuali conseguenti variazioni del lodo.
[2] La Commissione non può valutare il lodo nel suo contenuto di merito e la ratifica è atto dovuto con deliberazione da assumere entro gli stessi termini.
[3] Con la ratifica la Commissione dispone l'esecutività del lodo, fissando alle parti un termine non superiore a trenta giorni per gli adempimenti dovuti e previsti dal lodo.
[4] Il lodo è soggetto ad impugnazione innanzi all'autorità giudiziaria nei limiti fissati dall'art. 827 c.p.c., subordinatamente alla preventiva ed espressa autorizzazione da richiedersi al Consiglio Federale.
Le Società affiliate, i tesserati e gli associati che intendono adire la magistratura ordinaria, una volta esauriti i procedimenti previsti dalla giustizia federale o in assenza degli stessi, devono richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale.
L'istanza deve essere sottoposta all'esame del Consiglio Federale nella prima riunione utile successiva e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione alla Segreteria Federale. Il diniego dell'autorizzazione deve essere motivato. Trascorso il termine di sessanta giorni dal deposito della istanza presso la Segreteria Federale, senza che alcun provvedimento sia stato emanato dal Consiglio Federale, l'autorizzazione è concessa per silenzio assenso.
L'esercizio dell'azione giudiziaria è subordinato al pagamento delle spese liquidate nel lodo, al deposito delle somme dovute o, in loro sostituzione, al rilascio di idonea garanzia bancaria.
[5] La mancata esecuzione dei provvedimenti assunti dalla Commissione costituisce infrazione di rilevante gravità, punibile a norma dell'art. 172 del R.E., semprechè non applicabili altre e più gravi sanzioni previste dai regolamenti federali.
[6] La parte creditrice può cedere il suo credito a terzi, compresi Enti e persone non affiliati, nel solo caso di lodi divenuti definitivi e previa autorizzazione della Presidenza Federale.
[7] Qualsiasi altra forma o modalità di cessione del credito è tassativamente vietata.

Art. 171 - Mancata esecuzione del lodo
[1] La ratifica del lodo è comunicata dalla Commissione all'Ufficio Tesseramento Nazionale ed a quelli Regionali interessati. Dalla data della comunicazione il tesseramento e trasferimento dei giocatori è sospeso e pertanto qualsiasi atto di disposizione dei relativi diritti non ha effetto.
[2] La mancata esecuzione del lodo, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla ratifica, determina automaticamente la declaratoria dello stato di morosità della Società di cui all'art. 125 R.O., con tutti i consequenziali provvedimenti.
[3] Le Società affiliate e titolari di crediti divenuti definitivi possono chiedere alla Federazione la cessione dei diritti relativi ai giocatori, il cui trasferimento sia stato sospeso, a tacitazione del loro credito.

Art. 172 - Vertenze fra Società appartenenti al Settore Professionistico. Clausola arbitrale
[1] Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Società facenti parti della Lega Società Pallacanestro Serie A relativamente a rapporti di natura patrimoniale e/o sportiva saranno inderogabilmente decise mediante arbitrato a norma del Libro IV, Titolo VII del c.p.c., secondo le disposizioni contenute nell'apposita clausola approvata con atto separato, che vincola tutte le Società che fanno o faranno parte della Lega.
[2] Tutte le Società, per effetto della partecipazione alla Lega e come condizione per l'ammissione alla stessa, sono tenute a sottoscrivere la clausola arbitrale di cui al primo comma e rinunciano ad avvalersi per tali controversie delle procedure arbitrali previste dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni regolamentari della Federazione.
[3] L'attivazione della procedura arbitrale deve avvenire nel rispetto delle norme e con le modalità previste dall'allegato n. 1 del regolamento interno della Lega Società Pallacanestro Serie A, che ha per titolo "Clausola compromissoria di Lega", prevista ai sensi della Legge 23 marzo 1981 n. 91 art. 4, approvato dalla Federazione.

Art. 173 - Mancata esecuzione di lodi da parte di Società appartenenti al Settore Professionistico
[1] Nei confronti delle Società appartenenti al settore professionistico, la Lega, per delega della Federazione, adotta gli stessi provvedimenti di cui agli articoli precedenti in quanto compatibili.
[2] La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce grave infrazione all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione di cui all'art. 10 della Legge 23 marzo 1981 n. 91.
[3] La revoca dell'affiliazione di cui all'art. 10 della L. 91/81 e il provvedimento di cui all'art. 13 della medesima legge sono di competenza del Consiglio Federale.

Art. 174 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
[1] Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti e/o tesserati possono essere devolute alla Camera di Conciliazione di Arbitrato per lo Sport con le modalità, termini e modi previsti dall'art. 40 dello Statuto della Federazione e dal richiamato regolamento di Conciliazione ed Arbitrato, deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

PARTE QUARTA - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 175 - Norme
[1] Le norme relative alla gestione amministrativa sono specificate all'art. 54 dello Statuto, ed in via transitoria dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal C.O.N.I. con deliberazione del 28.2.97 n. 921, delibera approvata con decreto interministeriale il 13/6/97, in attesa di adeguamento.

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