Proposta di legge presentata alla Regione Liguria


Vai al testo dell'appello


Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati.



Articolo 1
Principi generali.

1. La Regione. nell'ambito delle finalità previste dall'art. 4 dello Statuto, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati intende:

a.  promuovere l'attività turistica motoescursionistica per mantenere in esercizio le viabilità a fondo naturale dell'entroterra in sinergia con le altre attività turistiche;

b.  promuovere le attività sportive legate all’utilizzo di mezzi fuoristrada;

c.  garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare. valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico ed a provvedere alla difesa del suolo.


Articolo 2

Definizioni e ambito di applicazione.

1) Ai fini della presente legge si intende:

a) Fuoristrada: ogni area del territorio regionale non costituente strada anche a fondo naturale o sua pertinenze;

b) Strade a fondo naturale; sentieri, le mulattiere e carrareccie così come definite dagli artt. 2 e 3 del D.Lgs 285/92;

c) Impianto fisso cross/trial/enduro: area non aperta alla pubblica circolazione destinata alla circolazione sportiva o amatoriale di mezzi motorizzati su percorsi a fondo naturale, e relative pertinenze.


2) La presente legge disciplina la circolazione in fuoristrada e su strade a fondo naturale dei mezzi motorizzati.

Articolo 3
Circolazione di mezzi motorizzati in fuoristrada e su strade a fondo naturale.

1) La circolazione in fuoristrada dei mezzi motorizzati è autorizzata, fatto salvo i divieti espressi all'art. 4;
2) La circolazione sulle strade a fondo naturale è autorizzata secondo la regolamentazione espressa dal D.Lgs 285/92.-
3) La circolazione sui sentieri (intendendosi per tali le strade naturali aventi carreggiata destinata al calpestio inferiore alla larghezza media di 0,5 metri verificata su una lunghezza del tracciato di m. 100) aventi maggior vocazione all'uso pedonale per essere soggetti a classificazione CAI - FIE, è permessa solo ove autorizzata dall'ente gestore della strada.

Articolo 4
Divieto di circolazione in fuoristrada di mezzi motorizzati.

La circolazione fuoristrada è vietata nelle seguenti aree comprese nel territorio regionale:

1)      Nei parchi nazionali;

 2)  in parchi naturali regionali per la tutela e valorizzazione di territori caratterizzati da una pluralità di valori naturalistico-ambientali e socio-culturaii delle popolazioni locali; regionali, istituiti con apposita legge;

      3)  riserve naturali. per la conservazione integrale  parziale o orientata di specifici valori naturalistico-ambientali dell'area anche in aderenza ai programmi comunitari di protezione di biotopi e di specie animali e vegetali rare, endemiche o a rischio di estinzione. La legge regionale istitutiva stabilisce le finalità della tutela e gli interventi ammissibili;

      4)  Nei giardini botanici, per la conservazione o la valorizzazione di fenomeni naturali, formazioni geologiche, associazioni vegetali, esemplari di piante. particolarmente significativi sotto il profilo naturalistco e paesaggistico;

      5)  Nelle aree del territorio regionale individuate dalle Comunità Montane e, nelle zone non classificate montane, dai Comuni, mediante l'adozione di specifici provvedimenti e mediante la collocazione di apposita segnaletica sul territorio;

      6) Nelle aree adibite a prato, all'attività agro-silvo-pastorale. compreso il pascolo, e al prelievo dei frutti del sottobosco individuato da apposita segnaletica;

       7) Nelle aree adibite alle battute di prelievo venatorio del cinghiale durante i giorni di svolgimento dell'attività, nonché a distanza inferiore a 100 metri dagli appostamenti fissi o temporanei di caccia, individuata da apposita segnaletica esente da tasse.

Articolo 5
lmpianti fissi cross/trial/enduro

1. La. realizzazione di impianti fissi cross/trial/enduro senza opere murarie, sbancamenti o riporti di terreno è soggetta ad autorizzazione Comunale. Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla richiesta previa valutazione degli impatti ambientali e compatibilità con gli ordinari strumenti urbanistici.

2. La realizzazione di impianti fissi cross/trial/enduro con opere murarie, sbancamenti o riporti di terreno è soggetta anche al rilascio di concessione edilizia secondo le vigenti norme.

Articolo 6

Deroghe per manifestazioni e gare e attività amatoriali.

1) Nel caso di manifestazioni e di gare il Comune, salvo le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può, per i tempi strettamente necessari, consentire il transito dei mezzi motorizzati anche nelle aree e nelle strade anche fondo naturale non adibite alla circolazione disponendo le relative cautele e l'obbligo di ripristino dell'ambiente a cura degli organizzatori.

2) Al termine delle manifestazioni e delle gare il Comune dispone l'apposita verifica territoriale al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

3. Le società sportive affiliate a federazioni del CONI sono legittimate a richiedere agli enti gestori delle strade o all'Ente locale competente sul territorio l'autorizzazione a circolare nelle aree e nelle strade vietate ai sensi degli artt. 3 e 4 — anche con riferimento a tutte le strade a fondo naturale insistenti su determinate Aree — e le relative domande si intendono accolte, salvo motivato diniego, entro 90 giorni dal loro ricevimento.

Articolo 7

Inquinamento acustico

  1. E'vietata la circolazione su strade a fondo naturale e in fuoristrada., fatto salvo che negli impianti fissi, di mezzi motorizzati che producano rumorosità superiore ai limiti di omologazione dei rispettivi impianti di scarico secondo i medesimi criteri di misurazione.

Le misurazioni debbono essere effettuate con attrezzatura omologata ai sensi della vigente normativa manovrata da agenti debitamente abilitati.

Articolo 8
Vigilanza.

1. Sono incaricati di vigilate sull'osservanza della presente legge gli organi dì Polizia forestale, gli organi di Polizia locale, i Sindaci dei Comuni.

Articolo 9
Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati su aree vietate ai sensi dell'art.4;
b) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati producenti rumorosità in eccesso a quanto consentito dall' art.7;
c) da lire 3.000.000 a lire 18.000.000 la caso di costruzione di impianti fissi senza autorizzazione;

d) da lire 100.000 a lire 600.000 in caso di danneggiamento di tabelle e sbarre debitamente esposte.

Articolo 10
Applicazione delle sanzioni amministrative.

1. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art 8 sono attribuite alle Province.

Articolo 11
Abrogazione di norme.

Le disposizioni della presente legge abrogano ogni precedente norma con esse incompatibile, ed in particolare la L.R.38/92 ed il punto 2 dell,art 4 della L.R. 5/93.

Articolo 12
Norma transitoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.

Torna alle NEWS!


Per contattarci