Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2000, n. 235 

Legge 6 ottobre 2000, n. 275

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

Legge di conversione


Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2000

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.
Modifiche al codice penale

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo). - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ",al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".

4. Soppresso.

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".

6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) e' abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il nuovo decreto-legge di modifica al codice penale

 

INTRODOTTO IL DELITTO DI INCENDIO BOSCHIVO. BASTERA' PER FERMARE GLI INCENDIARI?

 

Di Maurizio Santoloci

Magistrato – docente di tecnica di polizia giudiziaria ambientale

                  presso la scuola del Corpo Forestale dello Stato

 

Il nuovo decreto-legge sugli incendi boschivi modifica il codice penale introducendo il reato specifico relativo. Un reato che fino ad oggi era, per così dire,  generico  nel senso che era previsto come aggravante del delitto di incendio in generale. Ora è previsto in modo specifico, e più severo, il delitto di incendio boschivo con previsione autonoma.

L'innovazione riguarda in primo luogo la individuazione stessa del nuovo reato come fattispecie criminosa autonoma ed innovativa e quindi, anche come politica giudiziaria, l'evoluzione è importante e significativa. In secondo luogo le pene sono più severe. Va sottolineato che già il codice vigente, seppur nella previsione generica, non era tenero con gli incendiari giacché la pena minima era di 3 anni di reclusione e si poteva poi  giungere  fino ad una pena di oltre 7 anni di reclusione. Oggi la pena minima è di 4 anni e  si può superare, in teoria,  i 10 anni nei casi più gravi (ad esempio per incendi nelle aree protette). Il provvedimento in esame è di fatto uno stralcio urgente dal più complesso ed articolato disegno di legge-quadro sugli incendi boschivi in discussione al Parlamento che affronta il tema in via generale.

 

Il decreto-legge  è  dunque iniziativa che, certamente, va considerata  positiva  ed innovativa a livello politico e giuridico.  Tuttavia non va  sottaciuto che tale innovazione normativa dovrebbe adesso essere accompagnata, per essere vitale, da un contestuale impulso politico ed amministrativo del Governo teso a garantire la effettiva applicazione della nuova legge. Infatti nel codice penale vigente il reato di incendio aggravato dall'azione su boschi e foreste, appunto già previsto, è rimasto solo norma di buon galateo perché scarsamente applicato. 

Per due ordini di motivi. In primo luogo la scarsa  attività di investigazione  di polizia giudiziaria sugli incendi  perché in realtà il Corpo Forestale dello Stato, che è organo tecnico  con funzioni di polizia e che dunque potrebbe efficacemente investigare, è demandato anche e soprattutto a spegnere gli incendi; e spento un incendio deve  occuparsi del successivo e dunque le forze in campo per investigare sono minime e spesso assorbite in toto dal'attività  di repressione delle fiamme. Tutti gli altri organi di polizia risultano ancor oggi non sistematicamente impegnati in questo ed altri campi di gravi reati ambientali (come lo sono invece, ad esempio, per i reati contro il patrimonio privato) e sussistono spesso questioni di "competenza". 

A volte, inoltre, una scarsa incisività degli accertamenti, che trascura l' "autopsia" tecnica del terreno percorso dalle fiamme per decifrare elementi utili a livello investigativo, determina  conclusioni di eventi accidentali  o genericamente colposi. E gli accertamenti si esauriscono in questa fase. 

 

Dunque un primo impulso del Governo dovrebbe da un lato riposizionare il Corpo Forestale dello Stato mettendolo in condizioni anche e soprattutto di esercitare le proprie funzioni di polizia "dopo" l'incendio, e dall'altro stimolare tutti gli altri organi di polizia non specializzati ad intervenire comunque dopo tali delitti con investigazioni da considerare di competenza generale e non di soli gruppi specifici operativi. Va ancora aggiunto che i pochi incendiari (questo è il termine esatto, perché il "piromane" è un soggetto come il "cleptomane" rispetto al ladro) individuati fino ad oggi non sono stati certo quasi mai condannati  pene severe (pur già potenzialmente previste dal codice vigente).  

Pertanto l'effetto deterrente è nullo stante la scarsa forza punitiva dimostrata. Sussiste infine il problema della effettiva certezza della espiazione della pena perché l'incendiario sa di poterla fare franca e se anche viene individuato poco tempo dopo viene rimesso in libertà . Se poi si  considera che l'autore materiale è quasi sempre un manovale e che dietro sussistono interessi e mandanti con chiari fini speculativi, il quadro appare ancora più completo. 

 

E riguardo a quest'ultimo punto gravissima è la omessa realizzazione delle cartografie dei terreni bruciati da parte dei Comuni. Vediamo i punti salienti del problema.

E' fatto storico,  e come tale non è necessaria conferma sul punto, che la speculazione edilizia e gli interventi di modifica e sfruttamento del territorio dopo l'incendio costituiscono uno dei motivi fondamentali, diretti o indiretti,  posti alla base del fenomeno del fuoco. 

In realtà nel nostro ordinamento giuridico questo aspetto è stato dal legislatore più volte valutato ed affrontato,  tanto è vero che già dal 1975 una legge specifica impedisce in modo espresso di costruire sui terreni boschivi arsi dalle fiamme. Con ciò,  evidentemente,  il legislatore già da quel tempo si è ben reso conto che ruspa selvaggia, in via diretta o mediata, in modo appariscente o diluito nel tempo, si trova sempre alle spalle dell'incendiario che appicca il fuoco alle nostre foreste.  

Tuttavia tale legge appare successivamente depenalizzata, e cioè gli illeciti relativi,  inizialmente penali, sono stati considerati “reati minori” e quindi ridotti a rango di semplice sanzione amministrativa. Successivamente il legislatore ha varato  prima la “legge-Galasso” ed oggi il nuovo Testo Unico sui vincoli paesaggistici (d.l.vo n. 490/99) il quale pone il vincolo sui territori boschivi arsi dalle fiamme e quindi rivitalizza in qualche modo il divieto di costruzione imposto dalla pregressa legge del 1975. Naturalmente il vincolo è superabile, nel senso che l'ente regionale potrebbe,  in ipotesi teorica,  deliberare la costruzione su un terreno boschivo arso dalle fiamme ma ciò entrerebbe in contrasto con la seppur depenalizzata legge del 1975. 

Vi è poi da aggiungere e sottolineare che con la legge n. 428/93 è stato imposto al sindaco di compilare  e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno,  alla  Regione e al Ministero dell'ambiente una planimetria in adeguata scala del territorio comunale percorso dal fuoco; "in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni". 

 

Appare logico che  con la sinergia di tale disposizioni normative il legislatore ha teso ad esorcizzare l'intervento edilizio e comunque di modifica del territorio in tale aree, evidentemente ritenendo così di creare un deterrente per gli incendi e comunque di vanificare le mire degli speculatori. 

E’ logicamente conseguente che il ferreo rispetto di tale regime vincolistico, reiteratamente ribadito dal legislatore, costituisce potenziale barriera contro coloro che appiccano il fuoco sperando, prima o poi, di riuscire a sfruttare il danno causato sul territorio per innestarvi interventi edilizi di varia natura (magari in modo silente dopo qualche anno). Finché la speranza di tali speculatori rimane potenzialmente viva, altrettanto vitale rimane la loro regia occulta nello scenario degli incendi boschivi.                                                                                           

Ma quanti sono i comuni che  hanno fino ad oggi ottemperato all'obbligo di redigere le planimetrie del territorio percorso dal fuoco? Da un indagine a campione realizzata dall'ufficio legale del WWF Italia pochissimi… La verifica del WWF è confermata dal  dato pubblicato sul quotidiano "Libero" in data 5/8/00 (fonte: Ministero dell'Ambiente) il quale documenta  che solo mille comuni (su 8.OOO circa) hanno (almeno in apparenza formale) adempiuto a tale obbligo di legge. Appare  dunque evidente che il disinteresse amministrativo per tale adempimento formale sottintende ed alimenta un disinteresse politico a inibire le costruzioni sui terreni bruciati giacché è logico che un comune non può rispettare il vincolo ed indurre i privati a rispettarlo se non conosce ufficialmente e giuridicamente la esatta situazione planimetrica dei terreni boscati percorsi dalle fiamme; in assenza di tale santificazione cartografica lo speculatore ha ampie possibilità di riuscire ad ottenere l'approvazione di un progetto di edificazione in aree devastate dal fuoco. 

La generale inadempienza dei comuni nell'obbligo di redigere le planimetrie dovrebbe determinare una campagna per chiedere il rispetto dall'obbligo normativo e quindi creare un forte momento di presenza a livello di istituzioni sull'argomento nei periodi post incendio. 

Altresì, le edificazioni in aree boschive bruciate appare comunque palesemente illegale sotto il profilo penale ed illegittima sotto il profilo amministrativo.

 

Dunque, per riassumere, sui terreni  boschivi  percorsi dalle fiamme è proibito (fino ad un certo punto…) costruire per un vincolo di legge. Ma il terreno bruciato deve essere ufficializzato ogni anno in una cartografia che il Comune deve redigere a fine stagione estiva per inviarla alla Regione. Altrimenti in sede di rilascio della concessione è impossibile far valere il vincolo.  E lo speculatore (vero andante dell'incendiario manovale) ottiene  il suo risultato. Dunque obbligare i Comuni a redigere le cartografie significa inibire il fine speculativo. 

 

Sono questi tutti punti di una questione che è  dunque  molto complessa; un inasprimento di pene, per quanto forte, non basta ad affrontarla se non si varano  contestuali interventi sui punti esposti.

Il disegno di legge-quadro in discussione al Parlamento dovrebbe tener conto di tali problematiche e, comunque, sarebbero possibili ed auspicabile nelle more interventi immediati da parte del Governo, attraverso strumenti come circolari o altri decreti-legge, per affrontare i temi prioritari della vigilanza/investigazione e della doverosità degli adempimenti dei comuni in sede di rispetto del vincolo sui terreni bruciati (obbligando in primo luogo al rispetto della redazione delle cartografie previste dalla legge). 

 

                                                                                                   Maurizio Santoloci

 


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