ALLEGATO 6
CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI
Si considera area sensibile un sistema idrico
classificabile in uno dei seguenti gruppi:
- a) laghi naturali, altre acque dolci, estuari
e acque del litorale gia' eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima
eutrofizzazione, in assenza, di interventi protettivi specifici.
Perindividuare il nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno
tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si
immettono in laghi/bacini/baie chiuse con scarso ricambio idrico e ove
possono verificarsi fenomeni di accumulazione la sostanza da eliminare
e' il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non
avrebbe alcuno effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di
scarichi provenienti da ampi agglomerati si puo' prevedere di eliminare
anche l'azoto;
- ii)negli estuari, nelle baie e nelle
altre acque del litorale con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si
immettono grandi quantita' di nutrienti, se, da un lato, gli scarichi
provenienti da piccoli agglomerati urbani sono generalmente di
importanza irrilevante, dall'altro, quelli provenienti da agglomerati
piu' estesi rendono invece necessari interventi di eliminazione del
fosforo e/o dell'azoto, a meno che non si dimostri che cio' non avrebbe
comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione:
- b) acque dolci superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di
interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L (stabilita
conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440
concernente la qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione
d'acqua potabile;) c) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di
un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di
conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.
Ai sensi del comma 2 punto a) dell'articolo 18,
sono da considerare in prima istanza come sensibili i laghi posti ad
un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie dello
specchio liquido almeno di 0,3 kmq.
Nell'identificazione di ulteriori aree
sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare
attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attivita' tradizionali di
produzione ittica
TORNA AL Decreto Legislativo del 18 agosto
2000, n°258