Circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12/11/1985, n°266

Circolare n° 3 del 31/08/1985

Applicazione della L. 8 agosto 1985, n. 431 (Tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

(Omissis)

 

Premessa.

I) È pregiudicale alla corretta interpretazione della legge in parola il richiamo della normativa vigente in materia, non prescindendo dal costante rinvio alla giurisprudenza, alla dottrina ed alla prassi, in tanti lustri di applicazione formatesi.

 

È altresì utile, agli stessi fini, tener conto del dibattito parlamentare sul decreto legge n. 312 in sede di conversione in legge ed in particolare degli ordini del giorno e delle raccomandazioni rivolte al Governo e che il Governo si è impegnato ad osservare.

Giova, infine, riflettere sull'accezione stessa di "bene ambientale", tenendo conto della evoluzione teoretica e pratica verificatasi dalla prima normativa ad oggi, ossia della odierna concezione di "bene", che non annulla, ma supera, non nega ma integra quello originario di "bellezza naturale".

 

Il rinvio al diritto positivo comporta, pertanto, I 'obbligo di una lettura contestuale e comparata almeno delle seguenti fonti:

E appena il caso di rammentare che la lettura delle norme anzidette va condotta alla luce dei principi e delle disposizioni contenuti nella Carta costituzionale, non solo per i richiami diretti all'obbligo di tutela del paesaggio, contestualmente a quella del patrimonio storico-artistico della Nazione, bensì anche, per una visione corretta della tutela dei diritti, in stretta connessione con i doveri di solidarietà, stante la funzione sociale che la proprietà stessa è chiamata ad assolvere.

È importante rilevare inoltre:

Si ritiene opportuno sottolineare che la legge n. 431/85, individuando nel piano paesistico lo strumento giuridico indispensabile per la tutela dell'ambiente ha finalizzato a questo strumento l'uso della misura di salvaguardia della inibizione di qualsiasi trasformazione del territorio Fino alla redazione di detto piano. Sotto questo profilo essa ha innovato sensibilmente rispetto alla legge n. 1497/39, che individuava, invece, nel vincolo paesistico, lo strumento giuridico fondamentale e finalizzava la misura di salvaguardia al vincolo paesistico stesso, lasciando all'amministrazione la facoltà ora diventata obbligo, di redigere i piani paesistici.

Merita, al riguardo. essere sottolineato che il potere sostitutivo nella redazione dei piani paesistici (o territoriali), attribuito ex novo al Ministero, discende proprio dalla nuova disciplina che la legge n. 431 dà alla tutela del paesaggio nella sua stessa impostazione. Quando si individuava nel vincolo paesistico lo strumento fondamentale di tutela, era conseguente riconoscere al Ministero un potere sostitutivo limitato a questo fine: e tale era il potere di integrare gli elenchi approvati dalle regioni. Quando, come fa la nuova legge, lo strumento fondamentale di cui sopra è ravvisato nel piano paesistico (o territoriale), il potere sostitutivo non può non estendersi alla redazione ed approvazione di tale piano.

Si noti, inoltre, l'equivalenza introdotta nella legge n. 431/85 tra piano paesistico e piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione degli elementi e dei valori paesistici. Con ciò la legge ha recepito la più moderna concezione del territorio e dell'ambiente, come contesto naturale e storico unitario, nonché della pianificazione economica e sociale.

Non fa, infine, difficoltà che, ai fini della tutela, il parallelismo introdotto dalla legge n. 431 contempla la possibilità di interventi autonomi sia delle regioni, sia del Ministero.

Si tratta, infatti, del perseguimento programmatico di una concorrenza di poteri, che il legislatore ha esplicitamente previsto ai fini di misure cautelari della stessa natura e mirati al medesimo scopo.

 

II) L'applicazione della legge in questione esige, anzitutto, un costante e proficuo rapporto di collaborazione tra questo Ministero, nei suoi organi centrali e periferici, i Ministeri aventi competenza sia pure parziale in materia (agricoltura e foreste, lavori pubblici, marina mercantile, etc.) e le regioni.

Necessita, pertanto, istituzionalizzare collegamenti organici perché l'azione di tutela dalla programmazione all'attuazione, su tutto il territorio interessato, si svolga puntualmente e coerentemente. evitando non solo i pur possibili conflitti di competenza, bensì, anche. le inutili interferenze atte a disorientare i cittadini e. in genere, i destinatari ed i responsabili dell'applicazione della norma.

È opportuno ricordare che, a questo fine, occorre immediatamente attivare in tutte le regioni il comitato paritetico regionale per i beni culturali previsto dall'art. 35 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805.

 

III) Oggetto della tutela, di cui alla legge n. 431, è il patrimonio paesistico-ambientale della nazione.

Il Fine da perseguire è quello diretto ad evitare alterazioni morfologiche e strutturali del paesaggio vietando interventi che arrechino deturpazione o stravolgimento dei luoghi. La tutela deve essere esercitata tenendo presenti tutti gli elementi (terreno, strade, vegetazione, tipo e ubicazione dei fabbricati, etc.), che concorrono a dare ad ogni località peculiari caratteristiche paesistiche ed ambientali, comprese le testimonianze della presenza dell'uomo sul territorio nei segni (documenti) della sua complessa e multiforme vicenda storica .

Così inteso, il patrimonio paesistico-ambientale costituisce anche supporto ed integrazione di quello archeologico, architettonico, storico e artistico.

Di qui, I 'esigenza di una tutela unitariamente intesa e I 'avvertenza che la conservazione non è sinonimo di cristallizzazione, posto che tutela e valorizzazione non sono che due momenti confluenti nell'unico impegno che, anche alla luce della legge in esame, siamo chiamati ad assolvere.

 

Tutela.

I) Gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 431/85 sono:

 

II) Oggetto di tutela.

Il patrimonio, oggetto della legge n. 431 deve distinguersi in due categorie:

La distinzione della duplice categoria è pregiudiziale al corretto comportamento da adottare nel regime giuridico dell'esercizio del diritto dovere di tutela.

Infatti, per i beni di cui alla lett. 4) - (territori costieri, contermini ai laghi, fiumi, torrenti, corsi d'acqua, montagne, ghiacciai. parchi, riserve, etc .) - l'amministrazione statale e regionale opera nel regime tutorio tradizionale, con le eccezioni di cui si dirà in appresso.

Per i beni di cui alla lett. B), ossia quelli individuati dallo Stato (D.M. 21 settembre 1984) e dalle regioni (ex art. 1 ter. legge n. 431)[(v. art. 1 ter del D.L. n. 312/'85)], vige, invece, il sistema inibitorio e ciò fino alla entrata in vigore del piani paesistici (o piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali), fino al 31 dicembre 1986.

 

III) Vincolo e loro natura.

 

III A) Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera A).

Tali vincoli agiscono ope legis e, pertanto, non richiedono nessun provvedimento amministrativo di notifica del l'interesse ipso iure tutelato e non possono essere modificati a differenza di quelli imposti con provvedimenti amministrativi sia dello Stato che delle regioni, i quali possono essere annullati o modificati ai sensi dell'art. 14 del regolamento di attuazione della legge n. 1497/39 e con le limitazioni disposte dal terzo comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616/77. Tanto non esime tuttavia dalla loro definizione sul territorio, essendo la elencazione fattane dal legislatore per necessità generica.

Spetta. quindi, all'amministrazione individuarne quegli elementi di certezza su cui si fonda sempre il diritto.

È necessario, pertanto, che presso ogni soprintendenza ai beni ambientali e architettonici si istituisca un gruppo di studio, in stretta collaborazione con le soprintendenze ai beni archeologia, artistici e storici operanti sullo stesso territorio e con la regione, ai fini della elaborazione e integrazione di un documento cartografico, in cui siano chiaramente individuate le presenze ambientali da tutelare, nell'ambito di quelle indicate all'art. 1.

Se è vero infatti, che, allo stato attuale non si esige alcun intervento amministrativo per la sottoposizione a vincolo di tali presenze che, come detto, sono vincolate ope legis, la determinazione risica. ossia spaziale, delle stesse è, invece, indispensabile per l'esercizio del diritto dovere di tutela nel tempo, ossia, allorquando l'amministrazione pubblica (statale e regionale) dovrà porre in essere i provvedimenti di autorizzazione o di diniego degli interventi di cui all'art. 7 della più volte citata legge n. 1497/39.

Il compito della definizione di tali beni, se non arduo, è certamente non agevole. anche se la vasta dottrina filosofico-giuridica formatasi sul particolare argomento può essere di valido ausilio.

Di qui l'utilità dei gruppi di studio dianzi indicati, i cui esiti dovranno essere verificati in sede nazionale in un incontro dei soprintendenti, allargato ai rappresentanti degli altri Ministeri interessati, alle regioni, agli esperti ed ai membri del Consiglio nazionale, che questo Ministero ritiene di promuovere al più presto possibile.

È, in ogni caso, intendimento dell'amministrazione dotare gli organi centrali e periferici di un documento, in cui siano registrate tutte le presenze subacquee e terrestri sottoposte a tutela: un quadro finalmente completo e quotidianamente aggiornabile utile per la tutela ambientale, architettonica, archcoloeica, artistica e storica.

Sarà altresì impegno dell'amministrazione porre in grado le soprintendenze di assolvere tale gravoso compito con personale qualificato e più adeguati mezzi e strutture.

Per i beni anzidetti (coste, Fumi, ecc. ), colpe per quelli vincolati dal 1939 ad oggi, sempre a norma della legge n. 1497/39, bisognerà distinguere i provvedimento di competenza regionale da quelli di competenza statale.

Le autorizzazioni. se richieste da soggetti pubblici o privati, ad esclusione delle amministrazioni statali, devono essere rivolte alla regione.

Le amministrazioni statali, invece, possono rivolgere le proprie richieste tanto a questo Ministero-Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, quanto alla regione, territorialmente competente.

Le autorizzazioni devono essere adottate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quelle concesse dalle regioni devono essere immediatamente trasmesse a questo Ministero tramite la soprintendenza territorialmente competente, la quale dovrà inoltrarle, entro venti giorni, all'ufficio scrivente, con apposita relazione .

A questo Ministero possono giungere direttamente, come si è detto, le richieste delle amministrazioni statali, nonché le richieste di enti e soggetti pubblici e privati non statali che, non avendo ottenuto riscontro nei sessanta giorni prescritti, alla propria domanda, da parte delle regioni possono rivolgersi nei trenta giorni successivi, a questa amministrazione (Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologia, artistici e storici).

In relazione a quanto sopra, il Ministero adotta, nei termini di legge previsti i seguenti provvedimenti:

Tali provvedimenti saranno, in ogni caso, adottati, sentiti i soprintendenti territorialmente competenti.

Esclusioni ed eccezioni:

 

Vigilanza:

I beni vincolati ope legis, ossia quelli indicati nel'art. 1 sono sottoposti, per l'osservanza del vincolo, alla vigilanza non solo delle regioni, che continuano ad esercitare tale funzione in virtù della delega di cui all'art. 82 del D.P.R. n. 616/77, bensì anche dagli organi centrali di questo Ministero e dalle soprintendenze per materia e per territorio competenti.

A tale fine, le soprintendenze dovranno controllare il rispetto delle procedure previste dalla legge e la conformità delle realizzazioni alle autorizzazioni rilasciate sia dalle regioni, sia dal Ministero. Particolare attenzione dovrà essere dedicata all'abusivismo, intervenendo tempestivamente in tutti i casi di trasgressione, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 47/85. Tale compito va naturalmente esteso alle aree dichiarate edificabili ai sensi del punto 2 del D.M. 21 settembre 1984.

 

III B) Vincoli di cui ai beni indicati sub lettera B).

Tali vincoli concernono quelle aree nelle quali vige il divieto di intervento di cui si dirà appresso, costituite, si ripete, da quelle individuate ai sensi dell'articolo (o punto 2) del D.M. 21 settembre 1984 nonché da tutte le altre che le regioni potranno individuare e, quindi, vincolare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (5 gennaio 1986).

Per quanto concime i beni di cui ai punto 2 del D.M. 21 settembre 1984, si ritiene opportuno rammentare che i decreti di vincolo sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale relativamente alle regioni Campania, Basilicata, Molise, Liguria, Lazio e Abruzzo, Marche, Gronda della Laguna di Venezia, Ville Lucchesi, Belmonte, ecc.

A questi, come detto, si aggiungeranno quelli che possono essere adottati, d'ora in poi, dalle regioni, nell'esercizio della delega di cui al l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77, richiamato dall'art. 1 ter, della legge in esame.

Nelle aree come sopra individuate, è vietata "ogni modificazione dell'atto del territorio". nonché "qualsiasi opera edilizia" fino all'adozione, da parte delle regioni, dei piani paesistici o urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di cui al paragrafo precedente.

Poiché, come precisato, tali piani devono essere adottati dalle regioni entro il 31 dicembre 1986 ed il legislatore, trattando del divieto in parola. fa espresso riferimento ai piani regionali e non a quelli che, dopo tale dita, saranno redatti a cura di questo Ministero, la inibizione di qualsiasi opera edilizia e di quanto comporti modificazioni dell' assetto del territorio, deve ritenersi vigente fino al termine ultimo del 31 dicembre 1986, salvo ulteriore approfondimento della materia, di cui si tratterà in seguito.

 

Eccezioni:

Su tali beni, il divieto non opera:

Per tali opere è però necessario un riesame alla luce delle norme della legge suddetta e secondo la procedura di cui all'art. 1 della legge medesima, onde stabilire se l'entità, la natura ecc. possano consentirne l'attuazione o se, invece, per esse debba vigere il divieto sospensivo fino all'entrata in vigore del piano paesistico.

 

Pianificazione paesistica.

I beni di cui alla presente circolare sono oggetto di pianificazione paesistica o urbanistico-territoriale.

Merita, anzitutto. considerazione che, mentre la legge n. 1497/39 e il rispettivo regolamento trattano esclusivamente di "piani paesistici" (vedi in particolare l'art. 5), la legge in esame introduce una innovazione sensibile equiparando, o, addirittura, identificando tali piani in quelli "urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali".

Pertanto, per la redazione di tali piani, è utile tener conto delle citate disposizioni di cui al l'art. 5, ma anche, mediatamente, dell'art. 16 della legge n. 1497/39 (zone di rispetto, rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili, norme per i diversi tipi di costruzione, distribuzione e vari allineamenti dei fabbricati, istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora, aree in cui è assolutamente proibito edificare), contestualmente con la normativa vigente in materia urbanistica e. soprattutto, tenendo conto che l'insieme dei beni, oggetto del piano, costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale e, come tale, meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese.

Si deve, altresì, richiamare l'attenzione sul carattere di particolare importanza del primo comma dell'art. 2 della legge in esame, là dove si precisa che le disposizioni contenute in tale legge "costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica", richiamo, questo, da ritenersi valido anche per le regioni a statuto speciale.

Come già precisato, i piani paesistici, di cui sopra. devono essere redatti dalle regioni. entro il 31 dicembre 1986.

Decorso tale termine, qualora le regioni non vi abbiano provveduto, detto compito deve essere assunto da questo Ministero.

In considerazione di quanto sopra, si auspica che la redazione dei piani in parola si avvalga di una fattiva collaborazione tra le regioni e le soprintendenze e che la medesima obbedisco a criteri di ordine culturale, tenendo conto che, per un ordinato sviluppo socio-economico del Paese, la cultura stessa è fondamento e garanzia insurrogabile.

 

Sanzioni.

Le sanzioni previste sono quelle indicate nella legge n. 1497/39, cui si aggiungono quelle di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Le istruzioni che precedono vogliono rispondere solo ad una prima istanza di chiarificazioni per la sollecita applicazione delle norme nella suddetta legge contenute.

Resta inteso che solo l'esperienza, che verrà acquisita proprio in sede di prima applicazione, unita alla riflessione che questo Ministero auspica, sia in sede locale, sia in sede nazionale, potrà consentire di disporre, nel prossimo futuro, di più utili elementi di interpretazione e di indirizzo.


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