Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 1998, n°157 - Supplemento Ordinario n. 116
Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n°213
Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n°443
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PER IL COMPUTO AUTOMATICO
DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA
TITOLO VII
CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE
Art.51 Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative
1. A decorrere dal 10gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi deI Trattato.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi deI Trattato.
3. Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e’ arrotondata eliminando i decimali.
Art. 52 Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Nell articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, le parole: “...o, se piu favorevole, al doppio deI minimo della sanzione edittale” sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio deI relativo importo”.
Art 53 Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.