Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 1998, n°157 - Supplemento Ordinario n. 116

Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n°213

 

Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n°443

 

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TITOLO VII

CONVERSIONE IN EURO DELLE SANZIONI PECUNIARIE ESPRESSE IN LIRE

 

Art.51 Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

 1.  A decorrere dal 10gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi deI Trattato.

 2.  A decorrere dal 10 gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi deI Trattato.

 3.  Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra e’ arrotondata eliminando i decimali.

 

Art. 52 Modifica dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

1.  Nell articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, le parole: “...o, se piu favorevole, al doppio deI minimo della sanzione edittale” sono sostituite dalle seguenti: "... o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio deI relativo importo”.

 

Art 53 Entrata in vigore

1.  Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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