Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2002, n°48 

Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip. Protezione Civile) del 20 dicembre 2001

Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile" che, all'art. 3, apportando modificazioni alla predetta legge n.353/2000, ha disposto che tutti i riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha contestualmente soppresso l'Agenzia di protezione civile;

Considerato che il Consiglio dei Ministri si e' pronunciato, in via preliminare, in data 16 luglio 2001;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata,nella seduta del 19 luglio 2001, repertorio atti 484/CU del 19 luglio 2001;

Preso atto che la Conferenza unificata ha anche proposto l'istituzione di un gruppo di lavoro, cui affidare il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psico-attitudinali ed i dispositivi di protezione individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi e che il relativo provvedimento e' attualmente in corso di elaborazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001;

Ritenuto necessario emanare le linee guida di cui alla predetta legge n. 353/2000, adeguando il testo alle modificazioni introdotte con il decreto-legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001, relativamente alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile;

Emana

le seguenti linee guida di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

1. Premessa.

La nuova legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio piu' adeguato per perseguire la conservazione del patrimonio boschivo (bene insostituibile per la qualita' dalla vita) sia quello di promuovere e incentivare le attivita' di previsione e di prevenzione, anziche' privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento degli incendi. Le innovazioni introdotte dalla legge n. 353/2000 hanno lo scopo di indirizzare verso una costante e radicale riduzione delle cause d'innesco d'incendio, utilizzando sia i sistemi di previsione per localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative di prevenzione per realizzare un'organica gestione degli interventi e delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi. L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del personale addetto, cosi' come gli eventuali incentivi elargiti in termini proporzionali alla riduzione delle superfici bruciate rispetto agli anni precedenti concorreranno a rendere piu' efficaci le azioni di salvaguardia. Il modello organizzativo che si delinea - anche tecnologicamente avanzato in virtu' dell'utilizzo di tecniche di rilevamento da piattaforma satellitare, di applicazioni GIS e di software per la simulazione del comportamento del fuoco - deve prevedere altresi' un'azione di coordinamento tra le varie realta' interessate (amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, comunita' montane, volontariato) affinche' l'azione di contrasto agli incendi risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita'. Le sinergie da attivare tra il centro di comando e controllo regionale e quello locale devono risultare chiare e codificate. Le regioni promuovono, nelle forme ritenute piu' opportune (Conferenza dei servizi, ecc.), apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali allo scopo di informare e di discutere sulle problematiche locali nonche' di definire gli interventi di pianificazione indicando gli obiettivi prioritari da difendere. La programmazione e la pianificazione delle attivita', in questo nuovo contesto normativo, devono perseguire l'obiettivo della riduzione delle superfici boscate percorse dal fuoco: cio', tra l'altro, comporta la possibilita' di acquisire quote di incentivi messe a disposizione dallo Stato proprio allo scopo di promuovere il processo di riorganizzazione incentrato sullo spostamento delle risorse economiche e umane dalle attivita' di emergenza verso quelle di prevenzione e di controllo del territorio. Un'accurata e costante attivita' di manutenzione dei boschi, delle scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare nei periodi a basso pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli enti locali e le organizzazioni di volontariato, garantirebbero sia la riduzione delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei danni prodotti dagli incendi. Le medesime unita', invece, nei periodi a maggior pericolo potrebbero essere impiegate nelle attivita' di controllo e vigilanza del territorio organizzando squadre con compiti di pattugliamento, avvistamento anche con mezzi aerei leggeri, allarme e primo intervento che assicurerebbero quell'azione tempestiva (nella prima mezz'ora) sul fuoco indispensabile a contenere la propagazione delle fiamme. I risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo dipendono anche dal livello culturale ed economico del locale contesto sociale che opportunamente informato e formato potra' creare le condizioni necessarie per rispettare le limitazioni e i divieti posti nell'uso del territorio. Le linee guida per la predisposizione dei piani sono elaborate per suggerire un'architettura generale del "Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" che le singole regioni dovranno redigere adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative e realta' territoriali, affinche' le finalita' della normativa in questione possano essere raggiunte in tempi brevi con il massimo dei risultati. Per "regioni" si intendono quelle a statuto ordinario e speciale nonche' le province autonome; inoltre, per Corpo forestale dello Stato si deve intendere, per le regioni e province autonome, i rispettivi Corpi forestali. Le regioni a statuto autonomo e le province autonome potranno utilizzare i piu' ampi margini operativi, organizzativi e di programmazione consentiti dagli statuti di autonomia. Le presenti linee guida esprimono altresi' indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione (per quanto attiene al rischio incendi boschivi) dei programmi regionali e provinciali di previsione e prevenzione nonche' dei piani provinciali e comunali e/o intercomunali di protezione civile e di emergenza. Le regioni sottopongono a revisione annuale il piano per aggiornare le parti suscettibili di modifiche e/o integrazioni. Le linee guida potranno essere modificate o aggiornate, sentita la Conferenza unificata, alla luce dei risultati concreti conseguiti nell'applicazione della legge n. 353/2000.

2. Schema del piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Si riporta di seguito lo schema del "Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi". Le regioni hanno la facolta' di organizzare, nel modo che ritengono piu' confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente. 

3. Contenuti dello schema di Piano regionale per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Roma, 20 dicembre 2001

Il Ministro: Scajola

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 350

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