Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
26 febbraio 2002, n°48
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Dip. Protezione Civile) del 20 dicembre 2001
Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, recante "Legge
quadro in materia di incendi boschivi";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni
urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle
attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel
settore della difesa civile" che, all'art. 3, apportando modificazioni alla
predetta legge n.353/2000, ha disposto che tutti i riferimenti al Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile si intendono effettuati al
Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha
contestualmente soppresso l'Agenzia di protezione civile;
Considerato che il Consiglio dei Ministri si e' pronunciato, in via
preliminare, in data 16 luglio 2001;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata,nella seduta
del 19 luglio 2001, repertorio atti 484/CU del 19 luglio 2001;
Preso atto che la Conferenza unificata ha anche proposto l'istituzione di un
gruppo di lavoro, cui affidare il compito di approfondire il tema dei requisiti
minimi psico-attitudinali ed i dispositivi di protezione individuale relativi
agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di
volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi e che il
relativo provvedimento e' attualmente in corso di elaborazione;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2001;
Ritenuto necessario emanare le linee guida di cui alla predetta legge n.
353/2000, adeguando il testo alle modificazioni introdotte con il decreto-legge
n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001,
relativamente alla soppressione dell'Agenzia di protezione civile;
Emana
le seguenti linee guida di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 2000, n.
353, relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
1. Premessa.
La nuova legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000)
nasce dalla diffusa convinzione che l'approccio piu' adeguato per perseguire la
conservazione del patrimonio boschivo (bene insostituibile per la qualita' dalla
vita) sia quello di promuovere e incentivare le attivita' di previsione e di
prevenzione, anziche' privilegiare la fase emergenziale legata allo spegnimento
degli incendi.
Le innovazioni introdotte dalla legge n. 353/2000 hanno lo scopo di
indirizzare verso una costante e radicale riduzione delle cause
d'innesco d'incendio, utilizzando sia i sistemi di previsione per
localizzare e studiare le caratteristiche del pericolo sia iniziative
di prevenzione per realizzare un'organica gestione degli interventi e
delle azioni mirate a mitigare le conseguenze degli incendi.
L'informazione alla popolazione sull'importanza di mantenere il
bosco e le sue funzioni, l'addestramento e la formazione del
personale addetto, cosi' come gli eventuali incentivi elargiti in
termini proporzionali alla riduzione delle superfici bruciate
rispetto agli anni precedenti concorreranno a rendere piu' efficaci
le azioni di salvaguardia.
Il modello organizzativo che si delinea - anche tecnologicamente
avanzato in virtu' dell'utilizzo di tecniche di rilevamento da
piattaforma satellitare, di applicazioni GIS e di software per la
simulazione del comportamento del fuoco - deve prevedere altresi'
un'azione di coordinamento tra le varie realta' interessate
(amministrazioni centrali, regioni, province, comuni, comunita'
montane, volontariato) affinche' l'azione di contrasto agli incendi
risponda ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e
dell'economicita'. Le sinergie da attivare tra il centro di comando e
controllo regionale e quello locale devono risultare chiare e
codificate.
Le regioni promuovono, nelle forme ritenute piu' opportune
(Conferenza dei servizi, ecc.), apposite riunioni di coordinamento
con gli enti locali allo scopo di informare e di discutere sulle
problematiche locali nonche' di definire gli interventi di
pianificazione indicando gli obiettivi prioritari da difendere.
La programmazione e la pianificazione delle attivita', in questo
nuovo contesto normativo, devono perseguire l'obiettivo della
riduzione delle superfici boscate percorse dal fuoco: cio', tra
l'altro, comporta la possibilita' di acquisire quote di incentivi
messe a disposizione dallo Stato proprio allo scopo di promuovere il
processo di riorganizzazione incentrato sullo spostamento delle
risorse economiche e umane dalle attivita' di emergenza verso quelle
di prevenzione e di controllo del territorio.
Un'accurata e costante attivita' di manutenzione dei boschi, delle
scarpate stradali e ferroviarie, da effettuare nei periodi a basso
pericolo utilizzando eventualmente anche le risorse lavorative degli
enti locali e le organizzazioni di volontariato, garantirebbero sia
la riduzione delle cause d'innesco d'incendio sia il contenimento dei
danni prodotti dagli incendi. Le medesime unita', invece, nei periodi
a maggior pericolo potrebbero essere impiegate nelle attivita' di
controllo e vigilanza del territorio organizzando squadre con compiti
di pattugliamento, avvistamento anche con mezzi aerei leggeri,
allarme e primo intervento che assicurerebbero quell'azione
tempestiva (nella prima mezz'ora) sul fuoco indispensabile a
contenere la propagazione delle fiamme.
I risultati dell'applicazione di questo modello organizzativo
dipendono anche dal livello culturale ed economico del locale
contesto sociale che opportunamente informato e formato potra' creare
le condizioni necessarie per rispettare le limitazioni e i divieti
posti nell'uso del territorio.
Le linee guida per la predisposizione dei piani sono elaborate per
suggerire un'architettura generale del "Piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi" che le singole regioni dovranno
redigere adattandola alle proprie specifiche strutturazioni operative
e realta' territoriali, affinche' le finalita' della normativa in
questione possano essere raggiunte in tempi brevi con il massimo dei
risultati.
Per "regioni" si intendono quelle a statuto ordinario e speciale
nonche' le province autonome; inoltre, per Corpo forestale dello
Stato si deve intendere, per le regioni e province autonome, i
rispettivi Corpi forestali.
Le regioni a statuto autonomo e le province autonome potranno
utilizzare i piu' ampi margini operativi, organizzativi e di
programmazione consentiti dagli statuti di autonomia.
Le presenti linee guida esprimono altresi' indirizzi e suggerimenti
per la redazione e l'attuazione (per quanto attiene al rischio
incendi boschivi) dei programmi regionali e provinciali di previsione
e prevenzione nonche' dei piani provinciali e comunali e/o
intercomunali di protezione civile e di emergenza.
Le regioni sottopongono a revisione annuale il piano per aggiornare
le parti suscettibili di modifiche e/o integrazioni.
Le linee guida potranno essere modificate o aggiornate, sentita la
Conferenza unificata, alla luce dei risultati concreti conseguiti
nell'applicazione della legge n. 353/2000.
2. Schema del piano regionale per la programmazione delle attivita'
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi.
Si riporta di seguito lo schema del "Piano regionale per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi". Le regioni hanno la facolta' di
organizzare, nel modo che ritengono piu' confacente alle proprie
esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti
o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli
maggiormente.
-
I. Parte generale:
-
1. descrizione del territorio;
-
2. banche dati;
-
3. cartografia di base;
-
4. supporti informatici;
-
5. analisi storica dei dati AIB;
-
6. obiettivi prioritari da difendere;
-
7. modello organizzativo.
- II. Previsione:
-
8. Le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;
-
9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate
a mezzo di apposita cartografia tematica;
-
10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con
apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle
tipologie di vegetazione prevalenti;
-
11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione
delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali;
-
12. Gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e
sinottica;
-
13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli
incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio
satellitare.
- III. Prevenzione:
-
14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della
legge n. 353/2000;
-
15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei
tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento
idrico;
-
16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del
bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato
rischio;
-
17. Le esigenze formative e la relativa programmazione;
-
18. Le attivita' informative.
- IV. Lotta attiva:
-
19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti
e delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva contro
gli incendi boschivi;
-
20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme,
spegnimento;
-
21. Sale operative unificate permanenti (SOUP);
-
22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle
regioni inadempienti;
-
V. Sezione aree naturali protette regionale.
-
VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.
- VII. Previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel
piano stesso.
3. Contenuti dello schema di Piano regionale per la programmazione
delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi.
- I. Parte generale:
-
1. Descrizione del territorio: la descrizione dell'ambito
territoriale regionale con la specificazione delle zone boscate,
arborate, cespugliate, ecc., concorre a fornire gli elementi
indispensabili per definire gli obiettivi prioritari da difendere.
-
2. Banche dati: le regioni sono tenute a costituire e ad aggiornare
con cadenza annuale una base dati relativa a:
gli incendi boschivi degli ultimi 5 anni (fonti: schede AIB-FN
del CFS; comuni, comunita' montane ed enti gestori delle aree
protette, VVF); per quanto attiene la procedura per l'archiviazione
dei fogli notizia incendi deve essere utilizzata quella del Ministero
delle politiche agricole e forestali denominata AIBFNWIN. Il rilascio
delle licenze e degli aggiornamenti software alle regioni avverra' a
titolo gratuito a cura di detto Ministero. Le regioni sono tenute a
trasmettere i propri file di dati AIB-FN al Ministero delle politiche
agricole e forestali, al Ministero dell'interno e al Dipartimento
della protezione civile. Le regioni che abbiano gia' una propria
procedura di archiviazione ed elaborazione dei fogli notizie incendi
boschivi potranno mantenere i propri standard fornendo comunque al
Ministero delle politiche agricole e forestali, al Ministero
dell'interno e al Dipartimento della protezione civile dati
compatibili con le finalita' previste;
le reti di monitoraggio, avvistamento, telecomunicazione;
gli interventi infrastrutturali e selvicolturali gia' effettuati;
mezzi e materiali disponibili presso tutti i soggetti impegnati;
le informazioni relative alle squadre di personale addetto alle
attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva dislocate sul
territorio (centro operativo e ambito territoriale di pertinenza;
individuazione responsabile; nominativi, numeri telefonici,
turnazione, grado di addestramento, dotazione individuale e settori
di impiego degli addetti; mezzi a disposizione delle squadre, ecc.);
le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi.
L'eventuale utilizzo di sistemi GIS per la gestione delle
informazioni richiede, ovviamente, che dette banche dati siano
opportunamente e adeguatamente georeferenziate.
-
3. Cartografia di base. Dovra' essere predisposta una serie di
carte tematiche, di adeguata scala che evidenzino almeno:
-
a) i limiti amministrativi con l'individuazione dei centri
operativi, la dislocazione delle squadre (e relativi ambiti di
pertinenza) e mappa degli obiettivi da difendere con l'indicazione
delle priorita';
-
b) aree percorse dal fuoco;
-
c) vegetazione;
-
d) uso del suolo;
-
e) viabilita' e punti di approvvigionamento idrici.
La scala dei vari elaborati sara' opportunamente scelta in base
alle esigenze riscontrate da ogni regione e al livello di precisione
dei dati; trattandosi comunque di un livello geografico alquanto
vasto, potrebbe essere opportuno anche un livello comunale o
subcomunale per aree omogenee; laddove ce ne fosse la possibilita',
sarebbe utile comunque scegliere scale di livello piu' dettagliato;
in ogni caso e' preferibile non scendere, per gli elaborati derivati,
al di sotto della scala 1:50000.
-
4. Supporti informatici. E' opportuno che vengano descritti i
sistemi informativi e le strutture informatiche per la gestione delle
banche dati e della cartografia.
-
5. Analisi statistica dei dati AIB. La descrizione e l'analisi dei
dati relativi all'evoluzione del fenomeno degli incendi boschivi, in
ordine all'andamento delle variabili che lo caratterizzano, e'
funzionale alla verifica di quanto attuato negli anni precedenti e
alla definizione di strategie organizzative e operative finalizzate
al conseguimento di migliori risultati.
-
6. Obiettivi prioritari da difendere. L'individuazione degli
obiettivi prioritari da difendere rappresenta una nuova strategia di
lotta contro gli incendi boschivi finalizzata alla riduzione dei
danni economici e alla mitigazione delle conseguenze sul patrimonio
ambientale e socio-culturale nonche' alla conservazione del bene
inteso come elemento indispensabile della qualita' della vita.
La definizione degli obiettivi consente di fissare una scala di
priorita' di supporto all'attivita' decisionale nella fase
dell'attivazione dell'intervento di difesa e di contrasto agli
incendi.
Per la determinazione degli obiettivi prioritari sono da
considerare quali elementi di valutazione:
-
a) presenza antropica (strutture abitative, industriali,
commerciali, turistiche);
-
b) pregio vegetazionale e ambientale: aree naturali protette;
-
c) aree boscate e/o non boscate limitrofe alle aree di cui ai
punti a) e b);
-
d) rimboschimenti di giovane eta' e/o boschi di conifere;
e) difficile accessibilita' da terra verso le aree di cui ai
punti precedenti.
Le regioni inviano al COAU del Dipartimento della protezione civile
l'elenco degli obiettivi prioritari da difendere. Il COAU ne tiene
conto per stabilire la priorita' dell'invio dei mezzi aerei AIB.
-
7. Modello organizzativo. Nel piano dovra' essere sinteticamente
descritto il modello organizzativo con le indicazioni delle strutture
e delle forze utilizzate, nonche' gli eventuali accordi che la
regione promuove con le amministrazioni pubbliche e private ai fini
dell'attuazione delle varie fasi del piano.
- II. Previsione:
-
8. Le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio.
Per fattori predisponenti si intende l'insieme degli aspetti che
favoriscono l'innesco di un incendio e la propagazione del fuoco:
condizioni climatiche (alte temperature, siccita', ventosita', bassa
umidita' relativa, ecc.), geomorfologia (pendenze, esposizione
all'irraggiamento solare, ecc.), caratteristiche vegetazionali e
selvicolturali (presenza di specie piu' o meno infiammabili e/o
combustibili, contenuto d'acqua, stato di manutenzione del bosco,
ecc.).
Per cause determinanti si intendono gli aspetti che in una
situazione definita da fattori predisponenti possono dar luogo
all'immediato sviluppo e alla propagazione del fuoco.
Le cause determinanti dovranno essere distinte in conformita' al
regolamento CEE n. 804/94 relativo all'attuazione di un sistema
comunitario di informazione sugli incendi di foresta denominato "Base
comune minima d'informazioni sugli incendi di foresta" che classifica
l'origine presunta di ciascun incendio secondo le quattro categorie
di seguito riportate:
incendio di origine ignota;
incendio di origine naturale;
incendio di origine colposa;
incendio di origine dolosa.
-
9. Le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate
con apposita cartografia.
Il piano contiene la cartografia delle aree percorse dal fuoco
nell'anno precedente, aggiornata annualmente (utilizzando, ove
disponibili, i rilievi realizzati dai comuni per l'apposizione del
regime vincolistico previsto per le aree percorse dal fuoco dall'art.
l0 della legge n. 353/2000), preferibilmente riportata e archiviata
in formato digitale.
Le procedure tecniche per la definizione delle aree potranno essere
modificate alla luce dei risultati della sperimentazione di tecniche
satellitari prevista dall'art. 12, comma 5, della legge n. 353/2000,
alla quale le regioni sono chiamate a concorrere per la validazione
dei dati.
La relazione delle aree percorse dal fuoco con il data-base
territoriale puo' utilizzare il Sistema informativo della montagna
(SIM) del Corpo forestale dello Stato (CFS), gia' attivo come
sportello unico per l'utenza della montagna presso tutte le regioni,
le sedi periferiche dello stesso Corpo, le comunita' montane, gli
enti parco e alcuni comuni.
Il SIM - fornito a titolo gratuito dal CFS -- registrerebbe cosi' i
territori interessati dall'apposizione del regime vincolistico e
consentirebbe un facile riscontro al momento della richiesta da parte
del proprietario di rilascio di eventuali nullaosta.
-
10. Le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con
apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle
tipologie di vegetazione prevalenti.
La valutazione del grado di rischio attribuibile alle diverse
formazioni forestali, vale a dire la loro propensione a essere
percorse piu' o meno facilmente dal fuoco, deve tenere conto delle
caratteristiche peculiari della vegetazione, di quelle
geomorfologiche e meteoclimatiche nonche' del fattore antropico nelle
accezioni del comportamento umano, del grado di urbanizzazione, della
viabilita' e del livello socio-economico della zona.
Pertanto, la caratterizzazione del territorio dal punto di vista
del rischio di incendio boschivo sara' data dalla sovrapposizione,
opportunamente ponderata, delle informazioni relative: all'estensione
delle aree boscate, alla tipologia vegetazionale, alle condizioni
d'uso e allo stato di conservazione del bosco, alla presenza di zone
di particolare interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale,
alla frequenza d'innesco d'incendio e all'estensione delle aree
percorse dal fuoco, alle aree agricole, alla densita' della
popolazione, ai flussi turistici, alla rete viaria, ai centri
abitati, alle aree oggetto di contenzioso tra pubblico e privato,
alle caratteristiche orografiche, all'esposizione e alle pendenze dei
versanti, alle caratteristiche climatiche e meteorologiche. I dati
potranno anche essere rilevati integrando le diverse metodologie
esistenti (telerilevamento aereo/satellitare o rilievi a terra), che
permettono di indagare superfici di dimensioni diverse con diverso
grado di risoluzione spaziale. Ove possibile, sarebbe opportuno
effettuare tale analisi - previa elaborazione di un'adeguata
cartografia tematica - a mezzo di supporto GIS.
-
11. I periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione
delle prevalenti caratteristiche anemologiche stagionali.
Le risultanze dei sistemi di previsione messi in atto dalla regione
forniscono gli elementi essenziali per individuare i periodi a
rischio di incendi boschivi e i relativi divieti sulla base anche dei
dati meteorologici e dell'aridita' (o umidita) del suolo.
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12. Gli indici di pericolosita' fissati su base quantitativa e
sinottica.
Il piano contiene la descrizione degli indici di pericolosita'
giornaliera di incendio boschivo, adottati dalla regione in funzione
delle specifiche caratteristiche territoriali e meteoclimatidhe.
Detti indici esprimono numericamente la probabilita' che una
determinata formazione forestale possa essere interessata da un
incendio in relazione ai fattori predisponenti precedentemente
definiti: caratteristiche strutturali e fisiche (stato di
manutenzione, infiammabilita' e combustibilita', contenuto d'acqua,
ecc.), condizioni meteorologiche (venti, temperature, umidita'
relativa, piogge) e aspetti geomorfologici della zona stessa
(pendenze, esposizione, ecc.).
In particolare, qualora le regioni non dispongano gia' di
metodologie di valutazione dell'indice giornaliero di pericolosita'
di incendio, dovranno essere preferibilmente adottati metodi
meteorologici, cumulativi di inizio e diffusione, basati comunque su
criteri fissati dalla Commissione europea per la previsione del
pericolo di incendio (sistema EUDIC).
Gli indici potranno essere rappresentati utilizzando appositi
supporti cartacei e/o GIS o, anche, direttamente i servizi
territotiali del sistema informativo della montagna (SIM) del CFS,
visualizzando mediante scale di colori i vari tematismi che
consentono di avere una visione sinottica della pericolosita'.
L'indice di pericolosita' definito giornalmente da parte della
regione sara' oggetto di apposita, tempestiva comunicazione (che
metta debitamente in rilievo gli aspetti meteorologici avversi, e in
particolare i forti venti) da parte della regione medesima alle
proprie strutture operative AIB e agli enti locali secondo protocolli
prestabiliti.
-
13. Gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi
boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare.
Le informazioni necessarie alla creazione e alla gestione di banche
dati, alla redazione della cartografia tematica, all'utilizzo di
simulatori di eventi e di modelli di propagazione del fuoco possono
essere acquisite tramite rilevamento da piattaforma satellitare o da
mezzo aereo o con rilievi diretti da terra; dette metodologie possono
essere altresi' impiegate per attivita' di sorveglianza e controllo
del territorio.
- III. Prevenzione.
-
14. Contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, comma 3, della
legge n. 353/2000.
Le regioni, in base alle loro specifiche situazioni, definiscono le
azioni che possono determinare lo sviluppo degli incendi boschivi e
da assoggettare a divieti. In ogni caso, oltre a definire la
tipologia delle azioni, deve essere indicata anche la loro
applicazione sia in termini temporali che territoriali.
-
15. La consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei
tracciati spartifuoco nonche' di adeguate fonti di approvvigionamento
idrico.
Gli interventi strutturali e infrastrutturali per la previsione, la
prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi (viali
tagliafuoco, piste e sentieri antincendio, punti di
approvvigionamento idrico, sistemi di avvistamento, basi per i mezzi
terrestri e aerei, ecc.) dovranno essere programmati dalla regione in
base alla priorita' degli obiettivi da difendere e a criteri di
ottimizzazione operativa e gestionale delle attivita'.
La regione fissa le tipologie e gli standards relativi alla
realizzazione degli interventi in base alle proprie caratteristiche
ambientali e territoriali nonche' le modalita' per l'affrancazione
dei terreni individuati per la realizzazione di interventi
strutturali e infrastrutturali preventivi ove detti terreni fossero
soggetti a uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
-
16. Le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del
bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu' elevato
rischio.
Il piano contiene la programmazione di interventi di gestione,
manutenzione e pulizia del bosco, nelle aree a elevato rischio di
incendio, volti:
alla riduzione della biomassa particolarmente combustibile e alla
rimozione della necromassa;
all'ottenimento di soprassuoli forestali misti e ben strutturati;
dove possibile, alla conversione dei cedui in fustaia;
alla rigenerazione delle ceppaie e alla protezione della
rinnovazione naturale;
al diradamento e allo sfoltimento dei vecchi rimboschimenti di
conifere eccessivamente densi;
al decespugliamento, allo sfalcio, alla ripulitura e al diserbo
(da parte degli enti competenti, nel rispetto del codice della strada
e delle altre norme vigenti) delle scarpate e dei margini stradali,
autostradali e ferroviari adiacenti formazioni boschive.
Gli interventi di rimboschimento e quelli di ingegneria
naturalistica (con particolare attenzione a quelli necessari per il
ripristino dell'assetto idrogeologico dei versanti e per la
valorizzazione ambientale dei siti) vanno fatti, nel rispetto di
quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 353/2000 in ordine ai
soprassuoli percorsi dal fuoco, in modo da regolare la distribuzione
spaziale dei diversi tipi di combustibili vegetali creando alternanza
di zone a combustibilita' diversa e soluzioni di continuita' sia in
senso orizzontale che verticale.
Le regioni, ai sensi del comma 3, art. 4, della legge n. 353/2000,
possono concedere contributi a privati proprietari di aree boscate,
per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale
prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
E' opportuno che gli enti locali promuovano, in anticipo rispetto
alla stagione a rischio, interventi nel settore della prevenzione
(per esempio, iniziative per la gestione e manutenzione dei boschi),
prevedendo, laddove possibile, incentivi economici connessi ai
migliori risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree
percorse dal fuoco rispetto agli anni precedenti.
-
17. Le esigenze formative e la relativa programmazione.
Il piano prevede la realizzazione da parte delle regioni, anche in
forma associata, delle attivita' formative e addestrative destinate a
tutti i soggetti utilizzabili per l'attuazione delle attivita' di
previsione e prevenzione (compreso l'utilizzo di software e di
strumenti informatici quali l'EUDIC e il SIM o qualsivoglia supporto
GIS).
Il personale da impegnare nelle attivita' di spegnimento sara'
sottoposto all'accertamento dell'idoneita' fisica e a uno specifico
addestramento nel rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Per
l'addestramento le regioni potranno avvalersi della facolta' di cui
all'art. 5, comma 3, della legge n. 353/2000.
-
18. Le attivita' informative.
Le regioni dovranno descrivere le modalita' con le quali intendono
divulgare le notizie relative alla propria organizzazione e attivita'
AIB. I soggetti competenti in materia di incendi boschivi, ognuno al
proprio livello, utilizzano tutti i mezzi di comunicazione
disponibili per effettuare campagne di sensibilizzazione e di
educazione sul problema degli incendi boschivi e della salvaguardia
dei boschi nonche' per portare a conoscenza dei cittadini i divieti,
le limitazioni da osservare, le norme comportamentali da tenere nei
boschi e le misure di autoprotezione da assumere in caso di incendio.
Particolare attenzione deve essere rivolta alla informazione nelle
scuole di ogni ordine e grado, organizzando, di concerto con le
autorita' competenti, incontri tra studenti e operatori del settore.
Il messaggio informativo, opportunamente veicolato dai media,
risulta indispensabile per divulgare le notizie riguardo a:
i periodi di massima pericolosita' e le prescrizioni previste per
la limitazione delle cause d'innesco d'incendio;
i vincoli e i divieti (con le relative sanzioni);
i danni e le conseguenze diretti ed indiretti causati dal
fenomeno degli incendi boschivi;
la conoscenza di norme comportamentali e di autoprotezione da
tenersi in caso di incendio boschivo;
i numeri telefonici ai quali i cittadini possono comunicare
situazioni a rischio o incendi avvistati.
Detto messaggio, in particolare, e' rivolto agli operatori delle
attivita' silvopastorali e turistiche, alle associazioni di
categoria, ai proprietari dei terreni, agli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado e alle organizzazioni di volontariato.
- IV. Lotta attiva.
-
19. La consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e
delle risorse umane nonche' le procedure per la lotta attiva contro
gli incendi boschivi.
Il piano contiene la descrizione della struttura operativa AIB e le
procedure per la lotta attiva, con particolare riferimento
all'organizzazione e alla localizzazione dei mezzi, degli strumenti e
delle risorse umane per lo svolgimento delle attivita' di lotta
attiva, appartenenti e attivate dalla regione e dagli enti locali.
Al fine di un migliore coordinamento degli interventi, le regioni
promuovono intese tra i corpi operativi nazionali e la propria
organizzazione, considerando anche la possibilita' che a tali
strutture possa essere assegnata un'area di azione sulla quale sono
chiamate prioritariamente a intervenire.
-
20. Ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento.
Dall'efficienza con la quale e' gestita la rete di
ricognizione-sorveglianza-avvistamento-allarme, fissa e mobile,
terrestre ed aerea, dipende la rapidita' e l'efficacia
dell'intervento di spegnimento.
Ricognizione.
Sara' effettuata con particolare riferimento agli obiettivi
prioritari da difendere nei periodi di maggior pericolo, con mezzi
aerei leggeri e/o tramite squadre a terra adeguatamente attrezzate.
Sorveglianza.
Nelle aree di particolare pregio o a rischio particolarmente
elevato, sara' predisposta attivita' di sorveglianza in modo
intensivo e continuativo, con l'utilizzo di squadre addette al
controllo del territorio e/o con sistemi fissi di monitoraggio e/o
con una rete di osservazione da vedetta uniformemente distribuita sul
territorio in questione.
Avvistamento.
Sara' effettuato da terra (a mezzo di squadre mobili sul territorio
e/o di vedette fisse), da mezzo aereo, anche con sistemi di
avvistamento automatici fissi (sensori all'infrarosso, telecamere,
ecc.).
Allarme.
La segnalazione dell'allarme perviene ai centri di ascolto dedicati
sia dagli addetti ai servizi di
ricognizione-sorveglianza-avvistamento e sia da altri soggetti
pubblici e privati tramite l'utilizzo di reti di telecomunicazione
(riservate per gli operatori) o a mezzo di linee telefoniche i cui
riferimenti dovranno essere opportunamente pubblicizzati.
Spegnimento.
Il piano prevede la dislocazione sul territorio di squadre di
intervento per lo spegnimento a terra formate da un numero congruo di
addetti specializzati. Sono individuati su apposita mappa
(preferibilmente su supporto GIS) gli obiettivi prioritari da
difendere e l'ambito territoriale di pertinenza di ciascuna squadra
includendo anche, previa specifica intesa, le strutture operative dei
CNVVF e CFS.
Per ogni ambito territoriale viene altresi' individuata la figura
del coordinatore delle operazioni.
Di norma le squadre operano nell'ambito del territorio di
competenza, ma e' possibile anche l'impiego in altra zona del
territorio regionale qualora particolari emergenze lo esigano, ferma
restando l'attribuzione del coordinamento delle operazioni.
Le squadre sono impiegate con modalita' di piena disponibilita' nei
periodi di massima pericolosita'; con il criterio della
reperibilita', nei periodi di allertamento e nelle ore fuori
servizio.
Ogni squadra sara' di norma dotata di:
mezzo fuoristrada per attivita' di sorveglianza e di primo
intervento;
apparecchi radio fissi, veicolari e portatili per la connessione
via etere, su frequenze prestabilite riportate all'interno del piano,
compresi apparati per il collegamento radio TBT per guidare gli
interventi aerei;
GPS;
attrezzature per l'avvistamento;
accorgimenti per il riconoscimento delle squadre;
attrezzature di autoprotezione previste dalle vigenti normative
in materia di sicurezza sul lavoro.
Le indicazioni relative alla localizzazione di detti mezzi e
attrezzature vanno riportate sullo stesso tematismo che individua le
aree e la localizzazione delle squadre d'intervento.
Le squadre a terra, sempre in diretto contatto radio o telefonico
con le centrali operative, possono essere impiegate anche,
ovviamente, nelle fasi di ricognizione-avvistamento-sorveglianza, in
modo da ridurre il piu' possibile i tempi di intervento sul fuoco. Al
di fuori dei periodi a rischio, il personale delle squadre puo'
essere impiegato in attivita' di prevenzione del rischio incendi
boschivi.
-
21. Sale operative unificate permanenti (SOUP).
La Sala operativa unificata permanente (SOUP) dovra' assicurare il
collegamento e il coordinamento fra il livello regionale e quello
locale; dovra' gestire l'intervento dei mezzi aerei regionali, ove
esistenti nonche' le fasi relative alla richiesta di concorso aereo
dei mezzi aerei dello Stato per lo spegnimento degli incendi
boschivi. Detta richiesta, opportunamente motivata, deve essere
inoltrata secondo le procedure stabilite dal Dipartimento.
La SOUP, nei periodi a maggior rischio di incendio boschivo, dovra'
assicurare un funzionamento di tipo continuativo e un collegamento
permanente con le strutture operative interessate agli interventi
(CFS, CNVVF, volontariato).
La SOUP contribuisce ad assolvere un insieme di esigenze proprie
delle attivita' di protezione civile ed e' pertanto auspicabile che,
a regime, essa rappresenti il centro operativo regionale per il
concorso alla gestione delle emergenze relative ai diversi rischi che
insistono sul territorio regionale nonche' l'organo di collegamento
tra le componenti territoriali deputate a svolgere compiti di
protezione civile.
22. Intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni
inadempienti.
Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 353/2000 prevede che in caso
di inadempienza delle regioni, il Ministro dell'interno, avvalendosi
del Dipartimento, del CNVVF e del CFS, sentita la Conferenza
unificata, predisponga anche a livello interprovinciale le attivita'
di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto
delle strutture operative delle province, dei comuni e delle
comunita' montane.
L'Ufficio territoriale di governo assicurera' il coordinamento (con
operativita' h24) delle risorse umane e dei mezzi disponibili sul
territorio avvalendosi del CFS e del CNVVF, previa specifica
pianificazione d'emergenza predisposta, per quanto possibile, secondo
i criteri generali e le linee di indirizzo riportate nel presente
documento.
V. Sezione aree naturali protette regionali.
Questa sezione segue la struttura del piano organizzata secondo i
contenuti riportati in precedenza. Nel contempo, le particolari
caratteristiche di pregio vegetazionale, ambientale, paesaggistico e
socio-culturale impongono adeguate misure rafforzative per la
previsione, la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi.
Le attivita' di previsione e prevenzione sono svolte dagli enti
gestori (e solo in caso di inadempienza di questi, da province,
comunita' montane e comuni secondo le attribuzioni decise dalle
regioni).
-
VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato.
Questa sezione contiene il piano predisposto dal Ministro
dell'ambiente, d'intesa con le regioni, per i parchi naturali e le
riserve naturali dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
legge n. 353/2000.
- VII. Previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel
piano.
La spesa relativa a tutte le attivita' previste nel piano e la
ripartizione di questa sui capitoli di spesa regionali (relativi alle
spese ordinarie, le spese di breve periodo, gli investimenti di medio
e lungo periodo) e' inserita in un'apposita sezione del piano stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2001
Il Ministro: Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1 Interno, foglio n. 350
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