Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre
1997, n°248
Decreto del Presidente della Repubblica del
8 settembre 1997, n° 357
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto larticolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui allarticolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dellambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, relativa alle norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto larticolo 4 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993, che autorizza lattuazione, in via regolamentare, tra le altre, della direttiva 92/43/CEE;
Visto lart. 17, comma 1, della legge 2 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per lattuazione dellarticolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 31 luglio 1997, che ha espresso parere favorevole condizionato allaccettazione di alcuni emendamenti;
Considerato che non può essere accettato lemendamento aggiuntivo, proposto dalla citata Conferenza, al comma 1 dellarticolo 4 e, conseguentemente, lemendamento che abroga larticolo 15 in quanto, in base allarticolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed allarticolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, spetta al Corpo forestale dello Stato la sorveglianza nelle zone speciali di conservazione, salvo quanto diversamente disposto per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che non possono essere accettati gli emendamenti, proposti dalla citata Conferenza, al comma 2 dellarticolo 7, al comma 1 dellarticolo 10 ed al comma 1 dellarticolo 11, in quanto la tutela della flora e della fauna rappresenta un interesse fondamentale dello Stato, come di recente ribadito anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 22 luglio 1996 e che la competenza in tale materia spetta al Ministero dellambiente, come stabilito dallarticolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del medesimo Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nelladunanza del 9 giugno 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento
disciplina le procedure per ladozione delle misure previste
dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali
elencati nellallegato A e delle specie della flora e della
fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.
2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono allattuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
2. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le
seguenti definizioni:
3. Zone speciali di conservazione.
1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano
tipi di habitat elencati nellallegato A ed habitat delle
specie di cui allallegato B e ne danno comunicazione al
Ministero dellambiente, ai fini della formulazione della
proposta del Ministro dellambiente alla Commissione europea,
dei siti di importanza comunitaria, per costituire la rete
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione
denominata "Natura 2000".
2.Il Ministro dellambiente, in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette, di cui allarticolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, designa con proprio decreto i siti al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dellelenco dei siti.
3.Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministro dellambiente, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce nellambito delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui allarticolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dellambiente trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per lattuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino.
4. Misure di conservazione.
1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano per i siti di importanza comunitaria, entro tre mesi,
dallinclusione nellelenco definito dalla Commissione
europea, le opportune misure per evitare il degrado degli habitat
naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione
delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura
in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze
significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente
regolamento.
2.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano alloccorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui allallegato A e delle specie di cui allallegato B presenti nei siti.
3.Qualora le zone speciali di conservazione ricadono allinterno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.
5. Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e
programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza
naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dellambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
3. I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui allarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano allautorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
4. La relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui allallegato G al presente regolamento.
5. Nel caso in cui i progetti si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.
6. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, entro novanta giorni dal ricevimento della relazione di cui ai commi 2 e 3, accertando che non ne pregiudica no lintegrità, tenendo conto anche delle possibili interazioni con altri piani e progetti, e qualora ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, sentito lente di gestione dellarea. Le Autorità di cui ai commi 2 e 3 possono chiedere una sola volta integrazioni della relazione ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente del piano o progetto deve attenersi. Nel caso in cui la predetta autorità chiede integrazioni della relazione, il termine per la valutazione di incidenza è interrotto e decorre dalla data in cui le integrazioni pervengono allautorità medesima.
7. Lautorità competente al rilascio dellapprovazione definitiva del piano o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione del piano o del progetto.
8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dellambiente per le finalità di cui allarticolo 13 del presente regolamento.
9. Qualora nei siti ricordano tipi di habitat naturali e specie prioritari il piano o il progetto di cui sia stata valutata lincidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse con la salute delluomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per lambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
6. Zone di protezione speciale.
1. Gli obblighi derivanti dallarticolo 4, commi 2
e 3, e dallarticolo 5 del presente regolamento si applicano
anche alle zone di cui allarticolo 1, comma 5, della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
7. Monitoraggio.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottano le idonee misure per garantire il monitoraggio
dello stato di conservazione delle specie e degli habitat
naturali di interesse comunitario, con particolare attenzione a
quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dellambiente.
2. Il Ministero dellambiente definisce con proprio decreto, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e lIstituto nazionale per la fauna selvatica, le linee guida per il monitoraggio.
TUTELA DELLE SPECIE
8. Tutela delle specie faunistiche.
1. Per le specie animali di cui
allallegato D, lettera a), al presente regolamento, è
fatto divieto di:
2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dallambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dellentrata in vigore del presente regolamento.
3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nellallegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dellambiente.
5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dellambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.
9. Tutela delle specie vegetali.
1. Per le specie vegetali di cui allallegato D,
lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:
2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.
10. Prelievi.
1. Il Ministero dellambiente, sentiti per quanto
di competenza il Ministero per le politiche agricole e lIstituto
nazionale per la fauna selvatica, qualora risulti necessario,
sulla base dei dati di monitoraggio di cui allarticolo 7,
con proprio decreto stabilisce adeguate misure affinché il
prelievo, nellambiente naturale, degli esemplari delle
specie di fauna e flora selvatiche di cui allallegato E,
nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il
mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione
soddisfacente.
2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare, in particolare, oltre alla prosecuzione del monitoraggio di cui allarticolo 7:
3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui allallegato E, e in particolare:
11. Deroghe.
1. Il Ministero dellambiente, sentiti per quanto di
competenza il Ministero per le politiche agricole e lIstituto
nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe
alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3,
lettere a) e b), a condizione che non esista unaltra
soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento,
in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni
della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale,
per le seguenti finalità:
2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o luccisione delle specie di cui allallegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:
3. Il Ministero dellambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:
12. Introduzioni e reintroduzioni.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette,
sentiti gli enti locali interessati e dopo unadeguata
consultazione del pubblico interessato, richiedono al Ministero
dellambiente le autorizzazioni per la reintroduzione delle
specie di cui allallegato D e per lintroduzione di
specie non locali, presentando un apposito studio.
2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la reintroduzione di specie di cui allallegato D, può essere autorizzata dal Ministero dellambiente, sentito per quanto di competenza lIstituto nazionale per la fauna selvatica o altri organismi tecnico-scientifici competenti, qualora lo studio di cui al comma 1, condotto anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri dellUnione europea o altrove, assicuri che tale reintroduzione contribuisca in modo efficace a ristabilire uno stato di conservazione soddisfacente per la specie medesima e per lhabitat interessato.
3. Lintroduzione di specie non locali può essere autorizzata secondo la procedura di cui al comma 2 qualora lo studio di cui al comma 1 assicuri che non venga arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali né alla fauna, né alla flora selvatiche locali. Le valutazioni effettuate sono comunicate ai competenti organismi dellUnione europea.
13. Informazione.
1. Il Ministero dellambiente trasmette alla
Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni
sei anni, a decorrere dallanno 2000, una relazione sullattuazione
delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione
comprende informazioni relative alle misure di conservazione di
cui allarticolo 4, nonché alla valutazione degli effetti
di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat
naturali di cui allallegato A e delle specie di cui allallegato
B ed i principali risultati del monitoraggio di cui allarticolo
7.
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dellambiente un rapporto, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale sulle attività di valutazione di incidenza di piani e progetti e sulle eventuali misure compensative di cui allarticolo 5.
14. Ricerca e istruzione.
1. Il Ministero dellambiente, dintesa con le
amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività
scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della
salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e
per il loro ripristino in uno stato di conservazione
soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di
informazioni con gli altri Paesi dellUnione europea.
Promuove altresì programmi di ricerca per il monitoraggio di cui
allarticolo 7.
2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi allattuazione dellarticolo 5 e quelli relativi allindividuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui allarticolo 3.
3. Il Ministero dellambiente dintesa con le amministrazioni interessate promuove listruzione e linformazione generale sulla esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat, nonché gli habitat naturali.
15. Sorveglianza.
1. Il Corpo forestale dello Stato, nellambito
delle attribuzioni ad esso assegnate dallarticolo 8, comma
4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dallarticolo 21
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita le azioni di
sorveglianza connesse allapplicazione del presente
regolamento.
16. Procedura di modifica degli
allegati.
1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte
integrante del presente regolamento.
2. Gli allegati al presente regolamento vengono modificati con decreto del Ministro dellambiente, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria.
17. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
(previsto dallart. 1, comma 1)
TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
Omissis
ALLEGATO B
(previsto dallart. 1, comma 1)
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DINTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
Omissis
ALLEGATO C
(previsto dallart. 16, comma 1)
CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
Omissis
ALLEGATO D
(previsto dallart. 1, comma 1)
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA
Omissis
ALLEGATO E
(previsto dallart. 1, comma 1)
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE
Omissis
ALLEGATO F
(previsto dallart. 10, comma 3, lettera a)
METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHE MODALITA DI TRASPORTO VIETATI
Omissis
ALLEGATO G
(previsto dallart. 5, comma 4)
CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI
Omissis