Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 1996, n°210
Le parti in corsivo sono quelle modificate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 1999 n. 302: Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale
Il Presidente della Repubblica visto l'art.1 della legge 12
gennaio 1991, n. 13;
visto l'art.9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;
vista
la legge 8 agosto 1990, n. 241;
vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed
in particolare l'art.40, comma 1, il quale prevede che il governo, con atto di
indirizzo e coordinamento, definisca le condizioni, i criteri e le norme
tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti
inclusi nell'allegato ii alla direttiva 85/337/cee, del consiglio del 27 giugno
1985, concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati;
visto l'art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
visti
gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano;
visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377;
visto il decreto del presidente del consiglio dei
ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 4 del 5
gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art.6
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
considerata la necessita' di dare urgente
e completa attuazione alla direttiva 85/337/cee, anche in considerazione del
parere della commissione delle comunità europee, in data 7 luglio 1993, con il
quale la repubblica italiana e' stata invitata a prendere le misure necessarie
per la sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale dei
progetti di cui all'allegato i alla citata direttiva quando questi abbiano un
impatto ambientale importante;
sentite le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266;
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute dell'8 febbraio 1996
e del 14 marzo 1996;
vista la deliberazione del consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 1 aprile 1996; sulla proposta dei ministri del
bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle
politiche dell'unione europea e dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto
con i ministri del tesoro, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e
gli affari regionali e delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
decreta:
e' approvato il seguente atto di indirizzo e
coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per
l'applicazione della procedura d'impatto ambientale ai progetti inclusi
nell'allegato ii alla direttiva del consiglio 85/337/cee, concernente la
valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Art.1
Ambito di
applicazione
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano che l'attuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale
per i progetti indicati negli allegati a e b avvenga nel rispetto delle
disposizioni della direttiva 85/337/cee secondo gli indirizzi contenuti nel
presente atto. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente atto nel
rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme
d'attuazione.
2. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione nella gazzetta
ufficiale della repubblica italiana del presente atto di indirizzo e
coordinamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a disciplinare i contenuti e le procedure di valutazione di impatto
ambientale, ovvero ad armonizzare le disposizioni vigenti con quelle contenute
nel presente atto.
3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione
d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato a.
4. Sono assoggettati
alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui
all'allegato b che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali
protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
5. Per i progetti
di opere o di impianti ricadenti all'interno di aree naturali protette, le
soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
6. Per i progetti elencati
nell'allegato b, che non ricadono in aree naturali protette, l'autorità
competente verifica, secondo le modalità di cui all'art.10 e sulla base degli
elementi indicati nell'allegato d, se le caratteristiche del progetto richiedono
lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
7. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per
determinate tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli
elementi indicati nell'allegato d, un incremento o decremento delle soglie di
cui all'allegato b nella misura massima del 30%.
8. Sono esclusi dalla
procedura gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme
vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo
imminente, sia in seguito a calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato
d'emergenza ai sensi dell'art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
9.
L'autorità competente cura la tenuta di un registro nel quale e' riportato
l'elenco dei progetti per i quali e' stata richiesta la verifica di cui al comma
6.
10. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto le opere e/o
gli impianti di cui agli allegati a e b sottoposti a procedura di valutazione di
impatto ambientale nell'ambito della competenza del ministero
dell'ambiente.
11. Non sono oggetto della disciplina di cui al presente atto
le opere e/o gli impianti di cui agli allegati a e b che costituiscono modifica
di progetti già sottoposti a procedura di valutazione d'impatto ambientale
nell'ambito della competenza del ministero dell'ambiente.
Art.2
F i n a l i t a'
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve
assicurare che:
a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli allegati al presente atto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualità della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, di garantire l'uso plurimo delle risorse e lo sviluppo sostenibile;
b)
per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti sull'uomo,
sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee,
sull'aria, sul clima,
sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui
beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale;
c) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
d) siano garantite l'informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
e) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.
Art.3
Soggetti del
procedimento
1. Sono denominati committente e autorità proponente, a
seconda della loro natura, rispettivamente privata o pubblica, i soggetti che
predispongono le iniziative da sottoporre alla procedura di valutazione di
impatto ambientale.
2. per autorità competente si intende l'amministrazione o
l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.
Art.4
Compiti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano
1. Nel disciplinare i contenuti e la procedura di
valutazione d'impatto ambientale le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano assicurano che siano individuati:
a) l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) l'organo tecnico competente allo svolgimento dell'istruttoria;
c) le eventuali deleghe agli enti locali per particolari tipologie progettuali;
d) le eventuali modalità, ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente atto, per l'informazione e la consultazione del pubblico;
e) le modalità di realizzazione o adeguamento
delle cartografie, degli strumenti informativi territoriali di supporto e di un
archivio degli studi di impatto ambientale
consultabile dal pubblico;
f) i criteri con i quali vengono definiti le province ed i comuni interessati dal progetto.
2. le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.
Art.5
Procedura di
valutazione di impatto ambientale
1. La domanda contenente il progetto dell'opera e lo studio
di impatto ambientale e' trasmessa al committente o dall'autorità proponente
all'autorità competente.
2. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma
1 il committente o l'autorita' proponente trasmette la domanda completa di copia
del progetto e dello studio di impatto ambientale alla provincia ed ai comuni
interessati, e nel caso di aree naturali protette di cui all'art.1, comma 4,
anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione. decorso tale termine l'autorita'
competente rende il giudizio di compatibilità ambientale nei successivi novanta
giorni, anche in assenza dei predetti pareri. In materia di lavori pubblici il
giudizio di compatibilità ambientale deve essere reso nei termini previsti
dall'art. 7, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.
3. Eventuali integrazioni allo studio trasmesso o alla documentazione
allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la
risposta, ovvero presentati dal committente o dall'autorita' proponente, per una
sola volta. l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale
entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso
in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della
valutazione. e' facoltà del committente, o dell'autorità proponente, presentare
una nuova domanda.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la proroga dei
termini per la conclusione della procedura, sino ad un massimo di sessanta
giorni.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definiscono per le materie attinenti alla valutazione d'impatto ambientale,
nonché per gli aspetti urbanistici, le modalità per l'armonizzazione delle
procedure nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici
pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da differenti
amministrazioni non statali.
6. L'autorità competente può indire, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più
conferenze di servizi. alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati
ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. le
determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale
conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva
competenza.
7. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché il giudizio di compatibilità
ambientale esoneri il committente o l'autorità proponente da ogni altra
autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di
valutazione di impatto ambientale.
Art.6
Studio di impatto
ambientale
1. Lo studio d'impatto ambientale e' predisposto a cura e
spese del committente o dell'autorità proponente, secondo le indicazioni di cui
all'allegato c.
2. Per i progetti che sono sottoposti a valutazione d'impatto
ambientale, e' facoltà del committente o dell'autorità proponente richiedere
all'autorità competente l'avvio di una fase preliminare volta alla definizione
delle informazioni, comprese nell'allegato c, che devono essere fornite. le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano tempi e
modalità di svolgimento della fase preliminare, assicurando che avvenga in
contraddittorio
con il committente o l'autorità proponente.
3. Le
informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento
progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche
di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono
subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto
delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.
4. Lo studio di
impatto ambientale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la descrizione del progetto, con indicazione dei parametri ubicativi, dimensionali e strutturali, e le finalità dello stesso;
b) la descrizione dei potenziali
effetti sull'ambiente, anche con riferimento a parametri e standard previsti
dalla normativa ambientale, nonché ai piani di utilizzazione
del
territorio;
c) la rassegna delle relazioni esistenti fra l'opera proposta e le norme in materia ambientale, nonché i piani di utilizzazione del territorio;
d) la descrizione delle misure previste per eliminare o ridurre
gli effetti sfavorevoli sull'ambiente.
5. Ai fini della predisposizione dello
studio, il soggetto pubblico privato interessato alla realizzazione delle opere
e/o degli impianti ha diritto di accesso alle
informazioni e ai dati
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Art.7
Giudizio di
compatibilità ambientale
1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve
concludersi con un giudizio motivato prima dell'eventuale rilascio del
provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del
progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
2. L'amministrazione
competente alla autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua
realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente
le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio
delle opere e/o degli impianti. nel caso di iniziative promosse da autorità
pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve
adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della
procedura di valutazione d'impatto ambientale. negli altri casi i progetti
devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima
del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.
3. Gli esiti della
procedura di valutazione di impatto ambientale devono essere comunicati ai
soggetti del procedimento, a tutte le altre amministrazioni pubbliche
competenti, anche in materia di controlli ambientali, e devono essere
adeguatamente pubblicizzati.
Art.8
Misure di
pubblicità
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali in via permanente o per
casi specifici sono depositati i documenti e tutti gli atti inerenti i
procedimenti conclusi, ai fini della consultazione del pubblico.
2.
Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art.5, il
committente o l'autorità proponente provvede a proprio carico alle misure di
pubblicità minime che dovranno essere definite dalle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) deposito presso gli uffici, individuati ai sensi del comma 1, del progetto dell'opera, dello studio d'impatto ambientale e della sintesi non tecnica e, nel caso della richiesta di verifica di cui all'art.10, di copia di quanto comunicato all'autorità competente;
b) diffusione di un annuncio su un quotidiano provinciale o regionale secondo quanto previsto dalla circolare del ministero dell'ambiente 11 agosto 1989, pubblicata alla gazzetta ufficiale della repubblica italiana del 28 agosto 1987, n. 201, e successive integrazioni.
3.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare
ulteriori appropriate forme di pubblicità.
4. Per i progetti di dimensioni
ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese,
nonché per le richieste di verifica di cui all'art.10, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano promuovono modalità semplificate.
Art.9
Partecipazione al
procedimento
1. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del
progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e
valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo può
presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera
soggetta alla procedura di valutazione d'impatto ambientale nel termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui all'art.8, comma 2. il giudizio
di compatibilità ambientale considera contestualmente, singolarmente o per
gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e le osservazioni del
pubblico.
2. L'autorità competente alla valutazione dell'impatto ambientale
può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio
presentato dal committente o dall'autorità proponente, dei pareri forniti dalle
pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.
3. L'inchiesta
di cui al comma 2 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio
sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del giudizio di cui
all'art.7.
4. Il committente, o l'autorità proponente, qualora non abbia
luogo l'inchiesta di cui al comma 2, puo', anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico
contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. il
verbale del contraddittorio e' acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui
all'art.7.
5. Quando il committente o l'autorità proponente intende
uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri o osservazioni, ovvero ai
rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa
richiesta alla autorità competente, indicando il tempo necessario. la richiesta
interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito
del progetto cosi' modificato.
Art.10
Procedura di
verifica
1. Per i progetti di cui all'art.1, comma 6, il
committente, o l'autorità proponente, richiede la verifica di cui al medesimo
comma. le informazioni che il committente o l'autorità proponente deve fornire
per la predetta verifica riguardano una descrizione del progetto ed i dati
necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può
avere sull'ambiente.
2. L'autorità competente si pronuncia entro i successivi
sessanta giorni sulla base degli elementi di cui all'allegato d, individuando
eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle
opere e/o degli impianti. trascorso il termine suddetto, in caso di silenzio
dell'autorità competente, il progetto si intende escluso dalla procedura. le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono affinché
l'elenco per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano
resi pubblici.
3. Per i progetti di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie
progettuali e/o in particolare situazioni ambientali e territoriali, sulla base
degli elementi di cui all'allegato d, criteri e/o condizioni di esclusione della
procedura.
4. Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che il progetto
deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano gli
articoli 5 e seguenti del presente atto.
Art.11
Procedure per i
progetti con impatto ambientale interregionale
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti
che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio ovvero di progetti
localizzati sul territorio di più regioni.
Art.12
Procedure per i
progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. Nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti
sull'ambiente di un altro stato le regioni e le province autonome di trento e di
bolzano informano il ministro dell'ambiente per l'adempimento degli obblighi di
cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, stipulata a espoo il 25 febbraio 1991, ratificata con la legge
3 novembre 1994, n. 640.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
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ALLEGATO A
ELENCO
DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200ha.
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Fabbricazione di pasta di carta a partire dal
legno o da altre materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100
tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di
prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie
prime lavorate.
e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3;
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superioreai 500 metri.
i) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B ed all'allegato C, lettere da R1 a R9 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo Dlgs n. 22/1997.
l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato C, lettere da R1 a R9, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo Dlgs n. 22/1997.
m) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, punti D13, D14).
n) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità
complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D1 e D5 del Dlgs n. 22/1997);
discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui
all'allegato B, lettere D1 e D5 del Dlgs n. 22/1997), ad
esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva
sino a 100.000 m3.
o) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante
operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000
m3 oppure con capacità superiore a
200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del
Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22).
p) Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
q) Cave e torbiere con piu' di 500.000 m(Elevato al Cubo)/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
r) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m(Elevato al Cubo).
s) Attività di coltivazione di minerali solidi.
t) Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma.
u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
v) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di
iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi
nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel
sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato
B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 del Dlgs n. 22/1997).
z) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3
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ALLEGATO B
ELENCO
DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 4
1. Agricoltura:
a) cambiamento di uso di aree non coltivate,
semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una
superficie superiore a 10 ha;
b) iniziale forestazione con una superficie
superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del
suolo di una superficie superiore a 5 ha;
c) impianti per l'allevamento
intensivo di pollame o di suini con piu' di: 40.000 posti pollame, 2.000 posti
suini da produzione (di oltre 30 kg) 750, posti scrofe;
d) progetti di
irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;
e) piscicoltura per
superficie complessiva oltre i 5 ha;
f) progetti di ricomposizione fondiaria
che interessano una superficie superiore a 200 ha.
2. Industria energetica ed
estrattiva:
a) impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
b) attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le relative attività minerarie;
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;
f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km
3. Lavorazione dei
metalli:
a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali
metalliferi che superino 5.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o
50.000 m(Elevato al Cubo) divolume;
b) impianti di produzione di ghisa o
acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di
capacita superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
c) impianti destinati alla
trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con capacita'
superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui
energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifera e'
superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una
capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo
all'ora;
d) fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
e) impianti destinati a ricavare metalli
grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
f) impianti di
fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10
tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri
metalli al giorno;
g) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m(Elevato al Cubo);
h) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
i) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
l)
imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m(Elevato al Quadrato) di
superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume.
4. Industria dei prodotti alimentari:
a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
d) impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
f) macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
i) zuccherifici, impianti per la produzione di
lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno
di barbabietole.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta.
a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno;
c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
d)
impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 5
tonnellate di prodotto finito al giorno.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche.
a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di
elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
7. Progetti di infrastrutture.
a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;
b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;
c) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
e) interporti;
f) porti lacuali e fluviali, vie navigabili;
g) strade extraurbane secondarie;
h) costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;
i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare,esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
p) aeroporti;
q) porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli indicati nella lettera h) dell'allegato A, nonche' progettid'intervento su porti già esistenti;
r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9 D10 e D11 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del citato decreto n. 22/1997);
s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11 del Dlgs n.22/1997);
t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22);
u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m (cubi) (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5 del decreto n. 22/1997, n. 22);
v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con
tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
8. Altri progetti.
a) campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m(Elevato al Cubo), o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;
b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
d)
banchi di prova per motori, turbine, reattori
quando l'area impegnata supera
i 500 m(Elevato al Quadrato);
e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m(Elevato al Quadrato) di superficie impegnata o 50.000 m(Elevato al Cubo) di volume;
f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
g) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
i) impianti destinati alla produzione di
clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500
tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni
rotativi la cui capacita'
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi
una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
l) cave e torbiere;
m) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;
n) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
o) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
p) progetti di cui all'allegato A che servono
esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di
nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di
due anni.
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ALLEGATO
C
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 2
1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
una
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle
esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di
funzionamento;
una descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali
impiegati;
la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche
previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo
delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori
tecniche disponibili; una valutazione del tipo e della quantità dei residui e
delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del
progetto preposto; le relazioni tra il progetto e gli strumenti di
programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Illustrazione delle principali
soluzioni alternative possibili, con indicazione dei motivi principali della
scelta compiuta dal committente tenendo conto dell'impatto sull'ambiente.
3.
Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo,
all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra
questi fattori.
4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e
negativi, del progetto proposto sull'ambiente: dovuti all'esistenza del
progetto; dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; dovuti all'emissione
di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per
valutare gli effetti sull'ambiente
5. Una descrizione delle misure previste
per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del
progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni
trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7. Un sommario delle eventuali
difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente
nella raccolta dei dati richiesti.
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ALLEGATO D
ELEMENTI DI
VERIFICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 6 E 7
1. Caratteristiche.
Le caratteristiche del progetto devono
essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità) (1);
utilizzazione
delle risorse naturali;
produzione di rifiuti;
inquinamento e disturbi
ambientali;
rischio di incidenti;
impatto sui patrimonio naturale e
storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere
danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).
2.
Ubicazione del progetto.
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che
possono essere danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione,
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi: la qualità e la capacita' di
rigenerazione delle risorse naturali della zona; la capacita' di carico
dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) zone costiere;
b) zone montuose e forestali;
c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono gia' superati;
d) zone a forte densità demografica;
e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico;
f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
g) effetti dell'opera
sulle limitrofe aree naturali protette.