Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 5 dicembre 1996, n°285

Decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 22 novembre 1996.

Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)

 

IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,n.1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937,n.2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria [art. 71, comma I, lettera c)];

Visto il decreto legislativo n.536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana. di organismi nocivi ai vegeta1i o ai prodotti vegetali;

Considerato che in alcune regioni è stata rinvenuta la presenza su, piante di pino marittimo dell'insetto Matsucoccus feytaudi (Ducasse);

Considerato che l'insetto in questione si stà diffondendo rapidamente in molte aree a pineta di alcune regioni;

.Vista l'elevata potenzialità distruttiva di Matsucoccus feytaudi (Ducasse). nei confronti delle piante di pino marittimo. e la sostanziale inefficacia degli antagonisti naturali;

Vista l'impossibilità di applicare alcun metodo di lotta fitosanitaria- diretta con mezzi chimici in ambiente forestale e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione dell'insetto in questione;

Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la diffusione del Matsucoccus feytaudi (Ducasse);

Udito il parere n.32/1996 espresso nell'adunanza del 29 ottobre dal Consiglio superiore delle risorse agricole, alimentari e forestali stillo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro l'insetto Matsucoccus feytaudi (Ducasse);

Decreta:

Art.1
1. La lotta contro l'insetto fitomizio denominato Matsucoccus feytaudi (Ducasse) è obbligatoria nel territorio. della Repubblica italiana.

 

Art.2
1. Accertamenti sistematici relativi alla presenza di Matsucoccus feytaudi (Ducasse) in popolamenti di pino marittimo sia privati che demaniali sono disposti annualmente dai servizi fitosanitari regionali, nell'ambito del territorio di competenza;

2. Per detti accertamenti le regioni su proposta dei rispettivi servizi fitosanitari possono avvalersi delle strutture del Corpo forestale dello Stato presenti sul territorio nonché dei propri servizi forestali.

 

Art.3.
1.La presenza dell'insetto nocivo dovrà . essere immediatamente segnalata a cura dei servizi fitosanitari regionali al Servizio fitosanitario centrale.

 

Art.4
1.Nei popolamenti di pino marittimo infestati da Matsucoccus feytaudi (Ducasse) sono adottate misure atte a ridurre la densità effettuando opportuni diradamenti al fine di eliminare le piante maggiormente infestate o comunque sofferenti.

2.I tagli di cui al comma precedente devono essere effettuati almeno due volte l'anno, preferibilmente in ottobre ed in aprile e devono ri8uardare tutta la superficie boscata interessata dall'insetto

3 Il materiale infestato (piante, corteccia o ramaglie) deve essere distrutto con il fuoco o reso innocuo con altri metodi ecocompatibili indicati dal servizio fitosanitario regionale competente.

4. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere effettuate a cura e a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo delle piante di pino marittimo infestate

 

Art.5
1.Il legname di pino marittimo proveniente da zone infestate individuate dai servizi fitosanitari regionali, può essere commercializzato solo se preventivamente scortecciato nella zona di produzione.

2.Le segherie od altri utilizzatori primari devono comunicare ai competenti servizi fitosanitari regionali la fonte di approvvigionamento, sia nazionale che estera, del legname di pino marittimo entro dieci giorni dal ricevimento del suddetto materiale e comunque prima della lavorazione dello. stesso.

 

Art.6.
1.La sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni e degli interventi di cui agli articoli precedenti, è affidata alle autorità di cui all'art.2.

 

Art.7
1.In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti, saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art.500 del codice penale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 22 novembre 1996

Il Ministro Pinto


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