Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146

 

R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Estratto)

(Omissis)

Articolo 59. E' vietato di dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

(Omissis)

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