Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 13 settembre 1993, n°215
Legge 23 agosto 1993, n. 352
la camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; il presidente della repubblica promulga la seguente legge:
capo I raccolta dei funghi
art. 1.
1. le
regioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.382,
e degli articoli 66 e 69 del decreto del presidente della
repubblica 24luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con
proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi
epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla presente legge. le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti.
2. e' fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
art. 2.
1. le
regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province
e delle comunita' montane, anche attraverso la collaborazione
delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
2. le regioni disciplinano con proprie norme le modalita' di
autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche
le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la
raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.
3. le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori
diretti,a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in
gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di
uso civico e di proprieta' collettive, nonche' i soci di
cooperative agricolo-forestali.
art. 3.
1. al
fine di tutelare l'attivita' di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su
parere dei comuni e delle comunita' montane interessati, le zone,
ricomprese in detti territori,ove la raccolta e' consentita ai
residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4,
commi 1 e 2.
2. le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 3,possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate
da apposite tabelle,ove la raccolta dei funghi e' consentita a
fini economici.
art. 4.
1. le
regioni, sentiti le province, i comuni e le comunita' montane,
determinano la quantita' massima per persona, complessiva ovvero
relativa a singole specie o varieta', della raccolta giornaliera
di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini
ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre
chilogrammi complessivi.
2. le regioni vietano la raccolta dell'amanita caesarea allo
stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la
raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle
province, dei comuni e delle comunita' montane competenti per
territorio.
art. 5.
1.
nella raccolta dei funghi epigei e' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del
terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della
vegetazione.
2. il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.
3. e' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. i funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. e' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
5. e' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio,della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stradee dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
art. 6.
1. la
raccolta dei funghi epigei e' vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
2. la raccolta e' altresi' vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
art. 7.
1. le
regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema,
disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei
solo per periodi definiti e consecutivi.
2. le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o piu' specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunita' montane competenti per territorio.
art. 8.
1. in
occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di
particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente
della giunta regionale, sentito l'assessore competente, puo'
rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati
motivi di interesse scientifico. tali autorizzazioni hanno
validita' per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.
art. 9.
1. (abrogato dal
D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina della
raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
2. i centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture gia'operanti e personale gia' dipendente.
3. ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilita' finanziarie ad esse gia' attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato.
art. 10.
1. le
regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, anche
attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di
rilevanza nazionale o regionale, nonche' il corpo forestale dello
stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di
corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali
e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di
tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei,
nonche'la tutela della flora fungina.
2. le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse gia' disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello stato.
art. 11.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 12.
1. le
regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
art. 13.
1.
ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del
presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta
salva la facolta' di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione,
da parte delle competenti autorita', della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire centomila, nonche', nei casi determinati dalle regioni, la
revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.
2. e' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.
capo II commercializzazione dei funghi
art. 14.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 15.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 16.
(abrogato dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati")
art. 17.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 18.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 19.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 20.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 21.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 22.
(abrogato
dal D.P.R. 376 del 14 luglio 1995 "Regolamento concernente la disciplina
della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati")
art. 23.
1. la
violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione,
da parte delle competenti autorita', della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due
milioni.
2. e' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato. la presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
data a roma, addi' 23 agosto 1993
scalfaro
ciampi, presidente del consiglio dei ministri
visto, il guardasigilli: conso