Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 22 maggio 1991, n°7

Legge Regionale n° 6 del 2 maggio 1991

Norme per l' aggiornamento e l' applicazione del piano territoriale di coordinamento paesistico.

Per ulteriori informazioni visita il sito della Regione Liguria dedicato al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico


CAPO I
VARIANTI AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO

ARTICOLO 1
(Procedimento di formazione)
1. Il disposto di cui all' articolo 4 quattordicesimo comma della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 non si applica al Piano territoriale di coordinamento paesistico( PTCP) approvato a norma di essa. 
2. Con riferimento al PTCP il disposto di cui all' articolo 4 tredicesimo comma della legge regionale n. 39/ 1984 si applica soltanto nei confronti delle varianti che: 

3. Le varianti diverse da quelle indicate al secondo comma seguono la procedura di formazione stabilita negli articoli 2 3 e 4 della presente legge.





ARTICOLO 2
(Rapporti del PTCP con piani e programmi di settore)
1. I piani ed i programmi di settore che comportino varianti al PTCP seguono le procedure indicate nelle leggi che li riguardano integrate dagli adempimenti previsti dalla presente legge all' articolo 1 secondo comma e all' articolo 3 a seconda che rientrino nei casi ivi rispettivamente indicati. 
2. L' atto con cui si da' inizio al procedimento reca le specifiche valutazioni di ammissibilita' delle modifiche valutazioni ai ammissibilita' delle modifiche sotto il profilo degli interessi paesistici. 
3 La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nei confronti degli altri successivi piani territoriali di coordinamento.





ARTICOLO 3
(Altre varianti di iniziativa regionale)
1. Le varianti al PTCP di iniziativa regionale diverse da quelle di cui all' articolo 1 secondo comma sono adottate nel rispetto dello schema di orientamento gia' approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato sentito il Comitato Tecnico Urbanistico. 
2. Le varianti di cui al primo comma: 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il recepimento nel contesto del PTCP della localizzazione di nuove grandi infrastrutture di interesse statale ferme restando le disposizioni del Piano stesso agli effetti della definizione del relativo progetto. 
4. Eventuali varianti al PTCP fermo restando il disposto di cui al secondo comma certate dalla Regione con altre amministrazioni pubbliche in sede di applicazione dell' articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n¨ 142 dovranno essere evidenziate in modo esplicito e giustificate puntualmente secondo le modalita' e gli strumenti di cui al presente Capo.





ARTICOLO 4
(Varianti connesse all' approvazione di strumenti urbanistici generali)
1. In sede di adozione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti i Comuni sono tenuti a giustificare puntualmente e ad indicare esplicitamente le modifiche alle indicazioni di livello locale del PTCP che nel rispetto delle corrispondenti indicazioni di livello territoriale siano necessarie in rapporto alle esigenze generali della pianificazione territoriale e comunque in coerenza con le finalita' proprie di tutela paesistico - ambientale del PTCP. 
2. A tal fine gli adempimenti di deposito e pubblicita' degli atti dei piani regolatori generali e delle loro varianti espletati a norma della vigente legislazione urbanistica assorbono quelli previsti dall' articolo 4 ottavo e nono comma della legge regionale n¨ 39/ 1984. 
3. Agli adempimenti di deposito e pubblicita' degli atti ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma sono assoggettati anche i programmi di fabbricazione e le loro varianti quando comportino la necessita' di modificare le indicazioni di livello locale del PTCP. 
4. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate a norma della legge regionale 24 maggio 1972 n. 8 e successive modificazioni unitamente agli strumenti urbanistici generali od alle loro modifiche parziali su conforme parere del Consiglio regionale limitato alle varianti stesse. 
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei seguenti strumenti urbanistici qualora gli stessi comportino modifica delle indicazioni di livello locale del PTCP: 

6. Non possono essere apportate a norma del presente articolo varianti spazialmente riduttive e/ o sostitutive delle seguenti indicazioni di livello locale del PTCP: 


ARTICOLO 5
(Deroghe)
1. Il PTCP prevede i casi e le condizioni in cui e' consentita la realizzazione di opere o di interventi in deroga alle rispettive indicazioni. 
2. Le deroghe di cui al primo comma sono assentite con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del soggetto interessato e sentito il Comune o i Comuni compresi nell' ambito territoriale d' intervento. 
3. L' assenso previsto dal secondo comma sostituisce a tutti gli effeti ed ove necessario l' autorizzazione di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni e sempre che il Comune si sia espresso in senso favorevole il nulla osta prescritto dall' articolo 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357. 
4. Le opere pubbliche di cui all' articolo 81 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 diverse da quelle previste dall' articolo 3 terzo comma della presente legge possono essere realizzate in deroga alle indicazioni del PTCP; in tal caso l' atto d' intesa per quanto di competenza della Regione e' sempre adottato dalla Giunta regionale ed e' comprensivo dell' assenso alla deroga e dell' autorizzazione di cui all' articolo 7 della legge 1497/1939. 
5. I provvedimenti di deroga di cui al presente articolo sono adottati sentito il Comitato tecnico urbanistico salvo che si tratti di casi di somma urgenza e pubblica incolumita' previsti dalle norme di attuazione del PTCP.



CAPO II
DEFINIZIONE DELLE INDICAZIONI DI LIVELLO PUNTUALE DEL PTCP.

ARTICOLO 6
(Modalita' di definizione)
1. Le indicazioni di livello puntuale del PTCP quali specificazioni delle relative indicazioni di livello locale sono definite mediante: 






ARTICOLO 7
(Indirizzi esplicativi ed applicativi del PTCP)
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta e sentito il Comitato Tecnico Urbanistico approva indirizzi esplicativi ed applicativi della normativa di PTCP al fine di assicurarne una uniforme attuazione con particolare riguardo a situazioni omogenee ed a comportamenti diffusi. 
2. Gli indirizzi di cui al primo comma sono vincolanti per i soggetti a cui sono rivolti e in prima applicazione sono emanati entro diciotto mesi dall' entrata in vigore della presente legge.





ARTICOLO 8
(Disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali)
1. In sede di formazione o revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono tenuti ad includervi specificazioni paesistiche relative all' intero territorio e rapportate alle diverse previsioni urbanistiche. 
2. Costituiscono oggetto delle specificazioni di cui al primo comma i piu' significativi elementi formali e tipologici che concorrono a caratterizzare le diverse componenti del paesaggio al prioritario scopo di garantire la loro tutela e la pertinenete qualificazione degli interventi sullo stesso. 
3. La disciplina paesistica prevista dal presente articolo puo' essere introdotta anche mediante apposita variante allo strumento urbanistico generale da elaborarsi in modo da assicurare un organico adeguamento el piano vigente alle indicazioni di livello locale del PTCP ferma restando la loro immediata prevalenza anche nelle more di tale adeguamento. 
4. Le varianti allo strumento urbanistico generale che introducono o modificano le specificazioni paesistiche di cui al presente articolo sono approvate a norma della vigente legislazione in materia sentito in ogni caso il Comitato Tecnico Urbanistico. 
5. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche nei confronti delle varianti a strumenti urbanistici generali connesse a strumenti urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale a termini dell' articolo 8 della legge regionale n. 24/ 1987 in deroga al disposto del terzo comma di tale articolo.





ARTICOLO 9
(Progetto di recupero paesistico - ambientale)
1. Il progetto di recupero paesistico - ambientale e' uno strumento operativo da promuoversi con riferimento a singole situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al miglioramento della qualita' complessiva dell' ambiente e dei modi della sua fruizione attraverso specifici interventi. 
2. Tale progetto contiene gli elementi grafici normativi e finanziari necessari per consentire l' attuazione degli interventi individuati dal progetto stesso con riferimento ai diversi assetti previsti dal PTCP garantendo altresi' gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale. 
3. Il progetto di cui al primo comma e' approvato con le procedure stabilite dall' articolo 3 con possibilita' di proposta dello stesso da parte delle Province e degli Enti locali interessati. 
4. Le indicazioni del progetto di recupero paesistico - ambientale prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi. 
5. Ove occorra e ne sussistano i presupposti in sede di approvazione del progetto di recupero paesistico - ambientale puo' essere dichiarata la pubblica utilita' nonche' l' indifferibilita' ed urgenza delle opere dello stesso previste in conformita' alle leggi vigenti in materia.





ARTICOLO 10
(Strumenti urbanistici attuativi prescritti dal PTCP)
1. Con riferimento alle aree assoggettate dal PTCP all' obbligo di strumento urbanistico attuativo le pertinenti indicazioni di livello puntuale sono definite nell' ambito di tale strumento e sono assorbenti dello studio organico d' insieme di cui all' articolo 32 bis delle norme di atttuazione del PTCP ove prescritto.



CAPO III 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 11
(Disposizioni transitorie relative alle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo di trasformazione)
1. Nelle aree assoggettate dal PTCP a regime normativo di trasformazione in caso di inadempienza all' obbligo di formazione dello strumento urbanistico attuativo per esse prescritto a decorrere dalla infruttuosa scadenza del termine all' uopo fissato e fino alla assunzione dei provvedimenti previsti dall' articolo 6 della legge regionale n. 39/ 1984 sono consentiti soltanto interventi di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo. 
2. La disposizione di cui al primo comma nell' ipotesi ivi contemplata si applica anche nei confronti delle attivita' di cava in esercizio al momento dell' entrata in vigore del PTCP a far data dall' infruttuosa scadenza del termine per la formazione del prescritto strumento urbanistico attuativo o dalla ultimazione del programma dei lavori di coltivazione a suo tempo debitamente autorizzato se posteriore a tale scadenza.




ARTICOLO 12
(Varianti a PTCP diversi da quello paesistico)
1. Fino all' emanazione della legge regionale di attuazione delle disposizioni contenute nella legge 8 giugno 1990 n. 142 in materia urbanistica per l' approvazione di varianti ad altri piani territoriali di coordinamento di livello regionale in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero successivamente approvati si seguono in quanto applicabili le procedure di cui al primo e secondo coamma dell' articolo 3 sempreche' dette varianti siano preordinate a definire gli assetti insediativi delle parti del territorio regionale interessate.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 

Data a Genova addi' 2 maggio 1991


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