Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale
(Liguria) del 22 maggio 1991, n°7
Legge Regionale n° 6 del 2 maggio 1991
Norme per l' aggiornamento e l' applicazione del piano territoriale di
coordinamento paesistico.
CAPO I
VARIANTI AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO
ARTICOLO 1
(Procedimento di formazione)
1. Il disposto di
cui all' articolo 4 quattordicesimo comma della legge regionale 22 agosto 1984
n. 39 non si applica al Piano territoriale di coordinamento paesistico( PTCP)
approvato a norma di essa.
2. Con riferimento al PTCP il disposto di cui all'
articolo 4 tredicesimo comma della legge regionale n. 39/ 1984 si applica
soltanto nei confronti delle varianti che:
3. Le varianti diverse da quelle indicate al secondo
comma seguono la procedura di formazione stabilita negli articoli 2 3 e 4 della
presente legge.
ARTICOLO 2
(Rapporti del PTCP con
piani e programmi di settore)
1. I piani ed i programmi di settore che
comportino varianti al PTCP seguono le procedure indicate nelle leggi che li
riguardano integrate dagli adempimenti previsti dalla presente legge all'
articolo 1 secondo comma e all' articolo 3 a seconda che rientrino nei casi ivi
rispettivamente indicati.
2. L' atto con cui si da' inizio al procedimento reca
le specifiche valutazioni di ammissibilita' delle modifiche valutazioni ai
ammissibilita' delle modifiche sotto il profilo degli interessi paesistici.
3 La
disposizione di cui al secondo comma si applica anche nei confronti degli altri
successivi piani territoriali di coordinamento.
ARTICOLO
3
(Altre varianti di iniziativa regionale)
1. Le varianti al PTCP di
iniziativa regionale diverse da quelle di cui all' articolo 1 secondo comma sono
adottate nel rispetto dello schema di orientamento gia' approvato dalla Giunta
regionale su proposta dell' Assessore incaricato sentito il Comitato Tecnico
Urbanistico.
2. Le varianti di cui al primo comma:
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche per il recepimento nel contesto del PTCP della localizzazione di nuove
grandi infrastrutture di interesse statale ferme restando le disposizioni del
Piano stesso agli effetti della definizione del relativo progetto.
4. Eventuali
varianti al PTCP fermo restando il disposto di cui al secondo comma certate
dalla Regione con altre amministrazioni pubbliche in sede di applicazione dell'
articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n¨ 142 dovranno essere evidenziate in modo
esplicito e giustificate puntualmente secondo le modalita' e gli strumenti di
cui al presente Capo.
ARTICOLO 4
(Varianti connesse
all' approvazione di strumenti urbanistici generali)
1. In sede di adozione
degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti i Comuni sono
tenuti a giustificare puntualmente e ad indicare esplicitamente le modifiche
alle indicazioni di livello locale del PTCP che nel rispetto delle
corrispondenti indicazioni di livello territoriale siano necessarie in rapporto
alle esigenze generali della pianificazione territoriale e comunque in coerenza
con le finalita' proprie di tutela paesistico - ambientale del PTCP.
2. A tal
fine gli adempimenti di deposito e pubblicita' degli atti dei piani regolatori
generali e delle loro varianti espletati a norma della vigente legislazione
urbanistica assorbono quelli previsti dall' articolo 4 ottavo e nono comma della
legge regionale n¨ 39/ 1984.
3. Agli adempimenti di deposito e pubblicita' degli
atti ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma sono assoggettati anche
i programmi di fabbricazione e le loro varianti quando comportino la necessita'
di modificare le indicazioni di livello locale del PTCP.
4. Le varianti di cui
al presente articolo sono approvate a norma della legge regionale 24 maggio 1972
n. 8 e successive modificazioni unitamente agli strumenti urbanistici generali
od alle loro modifiche parziali su conforme parere del Consiglio regionale
limitato alle varianti stesse.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche nei confronti dei seguenti strumenti urbanistici qualora gli
stessi comportino modifica delle indicazioni di livello locale del PTCP:
6. Non possono essere apportate a norma del presente articolo varianti spazialmente riduttive e/ o sostitutive delle seguenti indicazioni di livello locale del PTCP:
ARTICOLO 5
(Deroghe)
1. Il PTCP prevede i casi e
le condizioni in cui e' consentita la realizzazione di opere o di interventi in
deroga alle rispettive indicazioni.
2. Le deroghe di cui al primo comma sono
assentite con deliberazione della Giunta regionale su richiesta del soggetto
interessato e sentito il Comune o i Comuni compresi nell' ambito territoriale d'
intervento.
3. L' assenso previsto dal secondo comma sostituisce a tutti gli
effeti ed ove necessario l' autorizzazione di cui all' articolo 7 della legge 29
giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni e sempre che il Comune si sia
espresso in senso favorevole il nulla osta prescritto dall' articolo 3 della
legge 21 dicembre 1955 n. 1357.
4. Le opere pubbliche di cui all' articolo 81
del dPR 24 luglio 1977 n. 616 diverse da quelle previste dall' articolo 3 terzo
comma della presente legge possono essere realizzate in deroga alle indicazioni
del PTCP; in tal caso l' atto d' intesa per quanto di competenza della Regione
e' sempre adottato dalla Giunta regionale ed e' comprensivo dell' assenso alla
deroga e dell' autorizzazione di cui all' articolo 7 della legge 1497/1939.
5.
I provvedimenti di deroga di cui al presente articolo sono adottati sentito il
Comitato tecnico urbanistico salvo che si tratti di casi di somma urgenza e
pubblica incolumita' previsti dalle norme di attuazione del PTCP.
ARTICOLO 7
(Indirizzi esplicativi ed
applicativi del PTCP)
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta e
sentito il Comitato Tecnico Urbanistico approva indirizzi esplicativi ed
applicativi della normativa di PTCP al fine di assicurarne una uniforme
attuazione con particolare riguardo a situazioni omogenee ed a comportamenti
diffusi.
2. Gli indirizzi di cui al primo comma sono vincolanti per i soggetti a
cui sono rivolti e in prima applicazione sono emanati entro diciotto mesi dall'
entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 8
(Disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali)
1. In sede
di formazione o revisione degli strumenti urbanistici generali i Comuni sono
tenuti ad includervi specificazioni paesistiche relative all' intero territorio
e rapportate alle diverse previsioni urbanistiche.
2. Costituiscono oggetto
delle specificazioni di cui al primo comma i piu' significativi elementi formali
e tipologici che concorrono a caratterizzare le diverse componenti del paesaggio
al prioritario scopo di garantire la loro tutela e la pertinenete qualificazione
degli interventi sullo stesso.
3. La disciplina paesistica prevista dal presente
articolo puo' essere introdotta anche mediante apposita variante allo strumento
urbanistico generale da elaborarsi in modo da assicurare un organico adeguamento
el piano vigente alle indicazioni di livello locale del PTCP ferma restando la
loro immediata prevalenza anche nelle more di tale adeguamento.
4. Le varianti
allo strumento urbanistico generale che introducono o modificano le
specificazioni paesistiche di cui al presente articolo sono approvate a norma
della vigente legislazione in materia sentito in ogni caso il Comitato Tecnico
Urbanistico.
5. Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche nei
confronti delle varianti a strumenti urbanistici generali connesse a strumenti
urbanistici attuativi non soggetti ad approvazione regionale a termini dell'
articolo 8 della legge regionale n. 24/ 1987 in deroga al disposto del terzo
comma di tale articolo.
ARTICOLO 9
(Progetto di
recupero paesistico - ambientale)
1. Il progetto di recupero paesistico -
ambientale e' uno strumento operativo da promuoversi con riferimento a singole
situazioni di degrado o nelle quali si renda opportuno addivenire al
miglioramento della qualita' complessiva dell' ambiente e dei modi della sua
fruizione attraverso specifici interventi.
2. Tale progetto contiene gli
elementi grafici normativi e finanziari necessari per consentire l' attuazione
degli interventi individuati dal progetto stesso con riferimento ai diversi
assetti previsti dal PTCP garantendo altresi' gli opportuni raccordi con la
strumentazione urbanistica comunale.
3. Il progetto di cui al primo comma e'
approvato con le procedure stabilite dall' articolo 3 con possibilita' di
proposta dello stesso da parte delle Province e degli Enti locali interessati.
4. Le indicazioni del progetto di recupero paesistico - ambientale prevalgono
immediatamente sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali generali ed
attuativi.
5. Ove occorra e ne sussistano i presupposti in sede di approvazione
del progetto di recupero paesistico - ambientale puo' essere dichiarata la
pubblica utilita' nonche' l' indifferibilita' ed urgenza delle opere dello
stesso previste in conformita' alle leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 10
(Strumenti urbanistici attuativi
prescritti dal PTCP)
1. Con riferimento alle aree assoggettate dal PTCP all'
obbligo di strumento urbanistico attuativo le pertinenti indicazioni di livello
puntuale sono definite nell' ambito di tale strumento e sono assorbenti dello
studio organico d' insieme di cui all' articolo 32 bis delle norme di
atttuazione del PTCP ove prescritto.
Data a Genova addi' 2 maggio 1991