Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 20 marzo 1985, n° 12 (Suppl. Ordinario)

Legge Regionale n° 7 del 27 febbraio 1985

Istituzione dell' area protetta regionale del Bric Tana.

La riserva di Bric Tana in rete. Tutte le informazioni!



ARTICOLO 1
(Istituzione)
In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e' istituita l' Area protetta regionale del Bric Tana.



ARTICOLO 2
(Delimitazione)
I confini dell' Area protetta ubicata nel territorio del Comune di Millesimo sono individuati nell' allegata planimetria in scala 1: 10.000 che e' parte integrante della presente legge.



ARTICOLO 3
(Finalita')
Nell' ambito delle finalita' indicate dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 l' istituzione dell' Area protetta e' volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio interessato; b) valorizzare le risorse naturali e ambientali del territorio stesso; c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali; d) promuovere la conoscenza e la fruizione a fini scientifici culturali e didattici dei beni ambientali in forme compatibili con la loro tutela.



ARTICOLO 4
(Modalita' di gestione)
Le funzioni relative alla gestione dell' Area protetta regionale del Bric Tana per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 3 sono delegate al Comune di Millesimo. In particolare il Comune di Millesimo:

Ferme restando le esigenze di tutela e riqualificazione naturale e delle caratteristiche paesaggistiche i piani e i programmi previsti dalla vigente normativa inerenti anche il territorio dell' Area protetta ed in particolare quelli relativi agli interventi agro - silvo - pastorali alla fauna e alla difesa del suolo tengono conto dei criteri di cui alla lettera b) del presente articolo ovvero in loro mancanza delle finalita' di cui alle lettere b) e c) dell' articolo 3. I regolamenti di cui alla lettera c) del presente articolo sono trasmessi dal Comune di Millesimo alla Regione per la approvazione da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta. L' approvazione dei piani di intervento di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste e comporta l' indifferibilita' e l' urgenza dei relativi lavori.
Qualora l' acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l' attuazione dei piani il Comune di Millesimo provvede anche mediante espropriazione per pubblica utilita' ai sensi in materia.



ARTICOLO 5
(Personale)
Per l' espletamento delle funzioni di cui allo articolo 4 il Comune di Millesimo puo' avvalersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o di personale proprio; tale personale dovra' essere professionalmente qualificato in relazione alle finalita' dell' Area protetta.



ARTICOLO 6
(Gestione finanziaria)
Il Comune di Millesimo redige annualmente una relazione programmatica e una rendicontazione relativa alla gestione dell' Area protetta da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale. La relazione programmatica deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell' anno precedente a quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell' anno successivo all' anno finanziario cui si riferisce. Le risorse finanziarie per la gestione dell' Area protetta sono costituite principalmente: a) dal contributo ordinario della Regione per la gestione dell' Area; b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione per attivita' connesse agli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti; c) da contributi di altri enti o di privati; d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione; e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie.



ARTICOLO 7
(Vincoli)
Sul territorio dell' Area protetta regionale del Bric Tana oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente e della flora e' vietato: a) realizzare nuove costruzioni salvo modeste strutture e attrezzature di appoggio alle attivita' di fruizione dell' Area protetta previste dai piani di cui all' articolo 4 secondo comma lettera

Nel territorio dell' Area protetta e' consentito l' esercizio delle attivita' agro - silvo - pastorali nel rispetto della vigente normativa. Il Comune di Millesimo previa autorizzazione della Giunta regionale puo' realizzare sul territorio dell' Area protetta opere pubbliche solo quando le stesse siano di assoluta necessita' di preminente interesse per la popolazione locale e non altrimenti localizzabili; il
relativo progetto deve essere accompagnato da uno studio di compatibilita' ambientale e prevedere quanto piu' possibile il ripristino delle preesistenti condizioni.



ARTICOLO 8
(Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
La delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e le prescrizioni di cui all' articolo 7 sono immediatamente operanti e sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.



ARTICOLO 9
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689 la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge comporta la restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate dal Comune e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione dell' attivita' vietata. L' obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio dell' Area protetta. Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all' articolo 4 secondo comma lettera c) della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

ARTICOLO 10
(Vigilanza)
Il Comune di Millesimo provvede alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 9 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo forestale dello Stato. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con riferimento ai vincoli ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l' applicazione di sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza legislativa della Regione e commesse all' interno dell' Area protetta. Qualora gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti e organismi provvedono a informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.



ARTICOLO 11
(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)

Nelle aree interessate dalla presente legge dalla data di entrata in vigore della stessa cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.



ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 20.000.000 in termini di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2545 " Contributi al Comune di Millesimo per la gestione dell' Area protetta regionale del Bric Tana" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 40.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo 2546 " Contributi in conto capitale al Comune di Millesimo per interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell' Area protetta regionale del Bric Tana" con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 febbraio 1985


Pagina Leggi

HOME PAGE

Per contattarci