Legge Regionale n° 7 del 27 febbraio 1985
Istituzione
dell' area protetta regionale del Bric Tana.
Ferme restando le esigenze di tutela e riqualificazione naturale e delle
caratteristiche paesaggistiche i piani e i programmi previsti dalla vigente
normativa inerenti anche il territorio dell' Area protetta ed in particolare
quelli relativi agli interventi agro - silvo - pastorali alla fauna e alla
difesa del suolo tengono conto dei criteri di cui alla lettera b) del presente
articolo ovvero in loro mancanza delle finalita' di cui alle lettere b) e c)
dell' articolo 3. I regolamenti di cui alla lettera c) del presente articolo
sono trasmessi dal Comune di Millesimo alla Regione per la approvazione da parte
del Consiglio regionale su proposta della Giunta. L' approvazione dei piani di
intervento di cui al presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere in essi previste e comporta l' indifferibilita' e l'
urgenza dei relativi lavori.
Qualora l' acquisizione al patrimonio comunale sia indispensabile per l'
attuazione dei piani il Comune di Millesimo provvede anche mediante
espropriazione per pubblica utilita' ai sensi in materia.
ARTICOLO 5
(Personale)
Per l' espletamento delle funzioni di cui allo articolo 4 il Comune di
Millesimo puo' avvalersi di personale comandato dalla Regione o da enti locali o
di personale proprio; tale personale dovra' essere professionalmente qualificato
in relazione alle finalita' dell' Area protetta.
ARTICOLO 6
(Gestione finanziaria)
Il Comune di Millesimo redige annualmente una relazione programmatica e una
rendicontazione relativa alla gestione dell' Area protetta da sottoporre all'
approvazione della Giunta regionale. La relazione programmatica deve essere
presentata alla Giunta regionale entro il 31 luglio dell' anno precedente a
quello cui si riferisce e la rendicontazione entro il 30 aprile dell' anno
successivo all' anno finanziario cui si riferisce. Le risorse finanziarie per la
gestione dell' Area protetta sono costituite principalmente: a) dal contributo
ordinario della Regione per la gestione dell' Area; b) da eventuali ulteriori
contributi disposti dalla Regione per attivita' connesse agli obiettivi di
salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali esistenti; c) da contributi
di altri enti o di privati; d) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi
connessi alla fruizione; e) dalle somme introitate a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie.
ARTICOLO 7
(Vincoli)
Sul territorio dell' Area protetta regionale del Bric Tana oltre al rispetto
delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente e della
flora e' vietato: a) realizzare nuove costruzioni salvo modeste strutture e
attrezzature di appoggio alle attivita' di fruizione dell' Area protetta
previste dai piani di cui all' articolo 4 secondo comma lettera
Nel territorio dell' Area protetta e' consentito l' esercizio delle attivita'
agro - silvo - pastorali nel rispetto della vigente normativa. Il Comune di
Millesimo previa autorizzazione della Giunta regionale puo' realizzare sul
territorio dell' Area protetta opere pubbliche solo quando le stesse siano di
assoluta necessita' di preminente interesse per la popolazione locale e non
altrimenti localizzabili; il
relativo progetto deve essere accompagnato da uno studio di compatibilita'
ambientale e prevedere quanto piu' possibile il ripristino delle preesistenti
condizioni.
ARTICOLO 8
(Effetti della delimitazione territoriale e dei vincoli)
La delimitazione territoriale di cui all' articolo 2 nonche' le previsioni e
le prescrizioni di cui all' articolo 7 sono immediatamente operanti e
sostituiscono quelle eventualmente difformi contenute nei vigenti strumenti
urbanistici costituendone variante a tutti gli effetti.
ARTICOLO 9
(Sanzioni)
Ferma restando l' applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre
1981 n. 689 la violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla presente legge
comporta la restituzione in pristino in conformita' alle prescrizioni formulate
dal Comune e l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l' immediata cessazione dell' attivita' vietata. L' obbligo di ripristino previsto al primo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio dell' Area protetta. Per le violazioni dei limiti e divieti che saranno posti dai regolamenti di cui all' articolo 4 secondo comma lettera c) della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
ARTICOLO 10
(Vigilanza)
Il Comune di Millesimo provvede alla vigilanza per l' applicazione della
presente legge ed esercita le funzioni concernenti l' applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' articolo 9 alle quali si applica
la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. All' accertamento e alla contestazione
ivi compresa la notifica delle violazioni procedono i soggetti indicati all'
articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo
forestale dello Stato. La vigilanza in materia urbanistico - edilizia viene
esercitata dai soggetti competenti ai sensi della vigente normativa anche con
riferimento ai vincoli ai limiti e ai divieti previsti dalla presente legge.
Restano ferme le competenze attualmente in vigore riguardanti l' applicazione di
sanzioni amministrative per violazioni in altre materie di competenza
legislativa della Regione e commesse all' interno dell' Area protetta. Qualora
gli organi o gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di
norme la cui osservanza e' demandata ad altri enti e organismi provvedono a
informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
ARTICOLO 11
(Abrogazione di precedenti limiti e divieti)
Nelle aree interessate dalla presente legge dalla data di entrata in vigore
della stessa cessano di operare i limiti ed i divieti previsti dagli articoli 11
e 12 della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e
integrazioni.
ARTICOLO 12
(Disposizioni finanziarie)
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 1
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si
provvede mediante:
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 2
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si
provvede mediante: a) utilizzazione di quota pari a lire 20.000.000 in termini
di competenza del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori
programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9020 dello stato di previsione
della spesa di bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione ai sensi
dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del capitolo
2545 " Contributi al Comune di Millesimo per la gestione dell' Area
protetta regionale del Bric Tana" con lo stanziamento di lire 20.000.000 in
termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione
dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 3
Agli oneri derivanti alla Regione dall' attuazione della presente legge si
provvede mediante:
OMISSIS
b) utilizzazione di quota pari a lire 40.000.000 in termini di competenza del
" Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per
ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1984 e istituzione
ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1985 del
capitolo 2546 " Contributi in conto capitale al Comune di Millesimo per
interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell' Area protetta regionale
del Bric Tana" con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di
competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di
approvazione dei relativi bilanci di previsione.
ARTICOLO 12 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di
approvazione dei relativi bilanci di previsione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 27 febbraio 1985