Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria), del 10 febbraio 1993, n°5

Legge Regionale n°09 del 28 gennaio 1993


Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183.

Le parti in corsivo sono quelle modificate dalle leggi del 28 aprile 1993, n°18: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 " Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183" e dalla Legge Regionale del  ottobre 1994, n°56: "Integrazione dell' articolo 26 della Legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 " Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183".

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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita' e criteri applicativi della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo la tutela dei corpi idrici il risanamento e la conservazione delle acque la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale assetto economico e sociale nonche' la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione e le autorita' di bacino di rilievo interregionale e regionale nell' ambito delle rispettive competenze svolgono opportune azioni di carattere conoscitivo di programmazione e pianificazione degli interventi tendenti alla regolazione ed al riequilibrio delle dinamiche naturali ed antropiche proprie dei suoli ed alla salvaguardia delle qualita' ecologiche paesaggistiche e culturali nonche' delle capacita' di autodepurazione dei corpi idrici. 
3. Alla realizzazione delle suddette finalita' concorrono le province la citta' metropolitana le comunita' montane i consorzi di bonifica e di irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano secondo le rispettive competenze. 
4. Per le azioni di cui al comma 2 attinenti al bacino di rilievo nazionale del fiume Po la Regione collabora con gli organi statali competenti. 
5. Restano ferme le competenze dei proprietari frontisti e dei titolari di concessioni relative ad opere in alveo o su aree del demanio dello Stato - ramo acque pubbliche - previste dagli articoli 868 e 917 del vigente codice civile nonche' dal TU approvato con rd 25 luglio 1904 n. 523 ed in particolare all' articolo 12. 
6. Per i provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumita' in caso di calamita' naturale valgono le disposizioni contenute nelle vigenti norme sulla protezione civile e sulle autonomie locali. 
7. Ai fini della presente legge per suolo per acqua per bacino idrografico e per sub - bacino valgono le definizioni date dal comma 3 dell' articolo 1 della legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.





ARTICOLO 2
(Attivita' di programmazione pianificazione ed attuazione)
1. Le attivita' svolte per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 si suddividono in programmatorie pianificatorie e attuative. 
2. Le attivita' programmatorie consistono nella individuazione di criteri per la formazione il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici. 
3. I criteri di cui al comma 2 devono tendere: 


4. Le attivita' di pianificazione riguardano: 

5. Le attivita' attuative curano in particolare: 

ARTICOLO 3
(Attivita' della Regione)
1. La Giunta Regionale: 

2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta: 



ARTICOLO 4
(Attivita' della provincia)
1. Alla provincia spettano le seguenti funzioni: 

2. Il Comitato tecnico provinciale di cui all' articolo 10 esprime parere vincolante su: 

3. Le funzioni relative alle attivita' trasferite devono essere svolte nel rispetto dei criteri direttivi emanati dall' Autorita' di bacino e gli atti conseguenti devono essere coerenti con le indicazioni dei piani di bacino adottati. 
4. Per la realizzazione delle opere di bonifica montana previste alla lettera c) del comma 1 la provincia adotta un programma triennale di interventi che viene approvato dalla Giunta regionale. 
5. Sulla base del programma triennale la provincia adotta entro il 31 marzo di ogni anno un programma stralcio che viene trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all' articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno la provincia inoltra alla regione una relazione riferita all' anno precedente avente per oggetto l' attuazione delle funzioni tecnico - amministrative trasferite con la presente legge con particolare riferimento qualitativo e quantitativo ai servizi di polizia idraulica e laddove sussistano ai servizi di piena di navigazione interna e di pronto intervento idraulico.





ARTICOLO 5
(Attivita' della citta' metropolitana)
1. Sono attribuite alla citta' metropolitana per il territorio di competenza le funzioni assegnate alle province dalla presente legge.





ARTICOLO 6
(Attivita' delle comunita' montane)
1. Le comunita' montane fermo restando il futuro assetto a seguito della applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142 in materia di difesa del suolo e nell' ambito territoriale di competenza svolgono le funzioni relative a: 

TITOLO II
AUTORITA' DI BACINO

ARTICOLO 7
(Autorita' di bacino di rilievo regionale)
1. Per tutti i bacini di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 e' istituita l' Autorita' di bacino che opera considerando gli ambiti di cui alla lettera b) comma 2 dell' articolo 3 come ecosistemi unitari. 
2. Sono organi dell' Autorita' di bacino: 





ARTICOLO 8
(Comitato istituzionale)
1. Il Comitato istituzionale costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e' composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e da due assessori competenti per materia individuati dalla Giunta regionale all' inizio di ogni legislatura dal Presidente delle amministrazioni provinciali dal Sindaco della citta' metropolitana o loro delegati da un rappresentante regionale dell' Unione nazionale delle comunita' montane. 
2. Il Comitato istituzionale nei bacini di rilievo regionale su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all' articolo 9: 






ARTICOLO 9
(Comitato tecnico regionale)
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale quale organo tecnico - amministrativo dell' Autorita' di bacino. 
2. Il Comitato tecnico regionale previa verifica delle fasi attuattive della sua elaborazione e della individuazione dei termini operativi esprime parere sul piano di bacino con eventuale richiesta di modifiche. Predispone altresi' il programma triennale di intervento. 
3. Il Comitato tecnico regionale si avvale del Servizio regionale della difesa del suolo e del dirigente di un ufficio del Servizio regionale della tutela dell' ambiente utilizzando le strutture tecniche regionali. 
4. Il Comitato tecnico regionale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: 


5. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione salvo l' integrazione con il pervenire delle successive designazioni. 
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Servizio difesa del suolo. 
7. Per la validita' delle adunanze del comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati. 
8. Nei casi in cui appare opportuno in relazione agli argomenti trattati il Presidente invita alle riunioni del Comitato senza diritto di voto i tecnici degli enti locali interessati nonche' il Segretario del Comitato tecnico provinciale di cui all' articolo 10 della presente legge competente per territorio.
9. La Giunta regionale puo' delegare ai sensi dell' articolo 92 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 il responsabile del servizio difesa del suolo a provvedere in merito alle spese necessarie per il funzionamento dei comitati dell' autorita' di bacino di rilievo regionale.





ARTICOLO 10
(Comitato tecnico provinciale e della citta' metropolitana)
1. Sono istituiti i Comitati tecnici provinciali ed il Comitato tecnico della citta' metropolitana che sono organi tecnico - amministrativi periferici dell' Autorita' di bacino. 
2. I Comitati curano nei termini stabiliti dal Comitato tecnico regionale la elaborazione del piano di bacino sulla base dei criteri dei metodi dei tempi e delle modalita' di cui alle lettere b) e d) del comma 2 dell' articolo 8 avvalendosi per le funzioni amministrative delle strutture dell' amministrazione provinciale e della citta' metropolitana. 
3. Il Comitato e' nominato dal Presidente della provincia e dal Sindaco della citta' metropolitana ed e' composto da: 

4. La designazione dei componenti di cui alla lettera d) del comma 3 deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della provincia o il Sindaco della citta' metropolitana provvede alla costituzione salvo successive integrazioni. 
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell' amministrazione provinciale o della citta' metropolitana. 
6. Per la validita' delle adunanze del Comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti insediati. I rappresentanti tecnici dei comuni territorialmente competenti possono essere invitati alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.





ARTICOLO 11
(Conferenze provinciali e della citta' metropolitana di Genova per la difesa del suolo e delle acque)
1. Sono istituite le Conferenze provinciali e della citta' metropolitana per la difesa del suolo e delle acque. 
2. La Conferenza provvede ai seguenti compiti: 

3. La Conferenza ha sede presso la provincia e si riunisce almeno una volta all' anno. 
4. La Conferenza puo' convocare senza facolta' di voto i sindaci e i presidenti delle comunita' montane quando non rappresentati in sede di Comitato ove si tratti di aspetti relativi ad un particolare ambito territoriale. 
5. La Conferenza provinciale viene chiamata a svolgere ulteriori funzioni secondo i rispettivi statuti e regolamenti provinciali assicurando la partecipazione popolare di cui agli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n- 142. 
6. Alla Conferenza provinciale partecipano: 

7. I componenti della Conferenza sono nominati dal Presidente della provincia e durano in carica cinque anni. La designazione dei componenti di cui alle lettere f) i) l) m) n) o) p) del comma 6 deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Conferenza provvede ugualmente alla costituzione della medesima salvo successive designazioni. 
8. Con provvedimenti delle amministrazioni provinciali viene disciplinato il finanziamento delle spese per il funzionamento delle conferenze provinciali per la difesa del suolo e delle acque.





ARTICOLO 12
(Autorita' di bacino del fiume Magra)

1. la Regione Liguria definisce d' intesa con la Regione Toscana la formazione del comitato istituzionale di bacino del comitato tecnico e della segreteria tecnico - operativa per procedere alla redazione del piano di bacino idrografico del fiume Magra alla programmazione degli interventi alla definizione delle modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino ivi compresa la progettazione la realizzazione la gestione ed il finanziamento degli incentivi degli interventi e delle opere.
2. Per la elaborazione adozione ed approvazione del piano di bacino del fiume Magra si applicano le procedure previste dall' articolo 19 della legge 18 maggio 1989 n. 183. 3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell' Autorita' di bacino del fiume Magra il comitato istituzionale dell' Autorita' medesima adotta il regolamento che viene approvato di intesa dalle regioni interessate.





ARTICOLO 13
(Autorita' di bacino del fiume Po)
1. Il Presidente della Giunta regionale o assessore delegato rappresenta la regione ai lavori del comitato istituzionale per il bacino del fiume Po. 
2. A far parte del Comitato tecnico per il bacino del fiume Po sono nominati il dirigente del servizio difesa del suolo ed il dirigente del servizio tutela dell' ambiente quale supplente.





ARTICOLO 14
(Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali provinciali e della citta' metropolitana)
1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell' Autorita' di bacino del fiume Magra sono disciplinati dal regolamento di cui all' articolo 12 comma 3 della presente legge. 
2. Ai componenti del comitato tecnico di cui alle lettere a) b) c) dell' articolo 9 ed ai componenti dei comitati di cui alle lettere b) c) d) dell' articolo 10 si applicano le indennita' ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. 
3. Ai componenti del comitato di cui alla lettera d) dell' articolo 9 ed alla lettera e) dell' articolo 10 e' corrisposto il compenso a vacazione previsto dalle rispettive tariffe professionale nella misura fissa o in mancanza in quella minima ivi stabilita.



TITOLO III
PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI

ARTICOLO 15
(Contenuti del piano di bacino)
1. Il piano di bacino deve contenere: 




ARTICOLO 16
(Formazione del piano di bacino)
1. Il piano di bacino elaborato dal Comitato tecnico provinciale o dalla citta' metropolitana e sul quale si sono espressi favorevolmente il Comitato tecnico regionale ed il Comitato istituzionale previa adozione da parte del Presidente della Giunta regionale e' pubblicato all' Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi. 
2. Il Presidente della Giunta regionale adotta il piano di bacino e lo trasmette alla province alla citta' metropolitana ai comuni ed alle comunita' montane interessate nonche' al Comitato nazionale per la difesa del suolo. 
3. Della avvenuta adozione del piano di bacino e' data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ai fini di cui al comma 6 dell' articolo 17.
4. Chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazione al piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione al comune territorialmente competente. Entro i successivi sessanta giorni i comuni con proprie deliberazioni consiliari trasmettono al Comitato tecnico regionale le proprie osservazioni al piano integrate dal giudizio sulle singole osservazione pervenute. 
5. Nei successivi novanta giorni il Comitato tecnico regionale valutate le osservazioni ricevute sentito in merito il Comitato tecnico provinciale o della citta' metropolitana esaminate qualora pervenute le osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime le proprie determinazioni sul piano inoltrandole al Comitato istituzionale che nei successivi sessanta giorni approva per quanto di competenza il piano di bacino. Detto piano e' cosi' trasmesso alla Giunta regionale che senza indugio lo propone al Consiglio regionale per l' approvazione. Qualora il Comitato istituzionale non approvi il piano di bacino lo rinvia con parere motivato al Comitato tecnico regionale. 
6. La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. 
7. Un esemplare del piano con i relativi allegati grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato. 
8. Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della regione. 
9. Gli aggiornamenti al piano di bacino devono
essere approvati con le procedure di cui al presente articolo. 
10. I piani di bacino devono essere coordinati con i programmi nazionali e regionali. La regione o la provincia provvedono entro dodici mesi dall' approvazione del piano di bacino ad adeguare ove necessario i propri piani territoriali di coordinamento ed i programmi regionali o provinciali.





ARTICOLO 17
(Efficacia del piano di bacino)
1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 
2. Il piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui alle lettere b) e) f) g) i) l) o) p) dell' articolo 15 quali delle proprie previsioni prevalgano su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni la pubblica utilita' l' indifferibilita' e l' urgenza delle opere dallo stesso previste in conformita' alle leggi vigenti. 
3. il piano di bacino stabilisce il termine entro il quale i comuni devono procedere all' adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici. Qualora i comuni non adempiano all' adeguamento provvede d' ufficio la regione.
4. Le previsioni del piano di bacino vincolano la Regione le province e la citta' metropolitana in sede di approvazione e formazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e degli strumenti urbanistici. 
5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici nonche' per i soggetti privati ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino. 
6. Nei casi previsti dalle lettere b) e) f) g) i) l) o) p) dell' articolo 15 dalla data di adozione del piano di bacino si applicano le ordinarie misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni fino all' approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico comunale in adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. 
7. I rapporti procedurali tra i piani di bacino e i piani territoriali di coordinamento provinciale previsti dalla legge 8 giugno 1990 n¨ 142 sono disciplinati con legge regionale.





ARTICOLO 18
(Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja)
1. I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume Roja sono elaborati dalla Autorita' di bacino ed adottati dal Presidente del Comitato istituzionale. 
2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16 il piano di bacino del fiume Centa e' trasmesso alla Regione Piemonte per l' acquisizione delle necessarie intese. Tale amministrazione entro novanta giorni dal ricevimento fa pervenire alla regione Liguria motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento; trascorso detto termine le intese si intendono raggiunte con l' accoglimento delle osservazioni ovvero qualora detta amministrazione non si pronunci nel termine indicato. 
3. Per quanto attiene alle intese con le competenti autorita' francesi interessate al piano del fiume Roja si procede con le modalita' di cui al comma 2 dell' articolo 4 del dPR 24 luglio 1977 n. 616.





ARTICOLO 19
(Programma triennali di intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi e devono destinare una quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a: 

2. Le funzioni di studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di livello regionale possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi esterni. 
3. La citta' metropolitana le province le comunita' montane i comuni e gli altri enti pubblici previa autorizzazione dei Comitati istituzionali interessati possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino.





ARTICOLO 20
(Adozione dei programmi)
1. Il Presidente della Giunta regionale sottopone alla Giunta regionale il programma triennale elaborato su proposta del Comitato istituzionale per i bacini di livello regionale per l' approvazione da parte del Consiglio regionale. 
2. Il programma di cui al comma 1 viene trasmesso entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso al Ministro dei lavori pubblici per l' ulteriore corso ai sensi dell' articolo 22 della legge 18 maggio 1989 n. 183 tenendo presente che l' approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all' articolo 81 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 con riferimento all' accertamento di conformita' e alle intese.
3. I programmi triennali di intervento nel bacino di rilievo interregionale del fiume Magra sono adottati d' intesa con la Regione Toscana.





ARTICOLO 21
(Erogazione del finanziamento)
1. La Giunta regionale provvede all' erogazione del finanziamento delle opere sulla base del programma triennale degli interventi ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali o al finanziamento nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale per quelli a carico della regione. 
2. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con versamento contestuale delle eventuali economie di gestione.





ARTICOLO 22
(Difesa coste)
1. Le funzioni regionali relative alla difesa delle coste nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri nonche' nei limiti dei finanziamenti definiti dallo Stato sono subdelegate alle province ed alla citta' metropolitana.





ARTICOLO 23
(Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria)
1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria copia in estratto degli atti di autorizzazione di cui al comma 1 lettere d) ed e) dell' articolo 4 per l' esecuzione di opere ed atti previsti dagli articoli 97 98 e 99 del rd 25 luglio 1904 n. 523 nonche' per l' esecuzione di derivazioni d' acqua di cui al rd 11 dicembre 1933 n. 1775.



TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24
(Consorzi idraulici)
1. A seguito della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria e dell' abrogazione delle disposizioni di cui al rd 25 luglio 1904 n. 523 relative alla costituzione degli stessi disposte con l' articolo 34 della legge 18 maggio 1989 n. 183 ed in adeguamento a quanto disposto con il comma 2 dell' articolo 1 del dl 12 agosto 1983 n. 372 convertito con la legge 11 ottobre 1983 n. 517 restano a carico della regione le somme dovute dai privati ai sensi dell' articolo 8 del rd 25 luglio 1904 n. 523 e successive modificazioni per le opere nuove e per i lavori di manutenzione relativi ad opere idrauliche classificate o classificabili di terza categorie eseguite in corso di esecuzione o da eseguire a cura della regione. 2. Non si provvede al recupero delle somme gia' anticipate dalla regione ne' al rimborso di quelle versate alla regione stessa. 3. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge le province esercitano le funzioni gia' esercitate dai consorzi idraulici di terza categoria soppressi con legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni avvalendosi delle strutture e dei servizi dei consorzi medesimi. 4. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell' articolo 34 della legge n. 183/ 1989 in attesa del formale provvedimento relativo alla determinazione dei contingenti di personale di ruolo al 31 dicembre 1988 messo a disposizione della regione provvede con propria deliberazione d' intesa con gli enti di destinazione alla assegnazione provvisoria di personale alle province interessate. 5. Le province provvedono a corrispondere al personale predetto il trattamento economico in godimento e ad iscrivere tale personale a decorrere dalla data di effettiva messa a disposizione alla CPDL e all' INADEL ai fini dei trattamenti di quiescenza previdenza ed assistenza. 6. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 i beni facenti parte del patrimonio degli enti sono assegnati in uso alle province nel cui territorio gli stessi sono ubicati. La Giunta regionale altresi' individua i rapporti patrimoniali nei quali devono subentrare le province per garantire la continuita' delle funzioni.





Articolo 25 
(Disposizioni per l' esercizio delle funzioni trasferite)
1. Il trasferimento alle province delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge e del relativo personale di cui alla allegata tabella A opera a decorrere dal 1o di gennaio 1994. Prima di tale data la Giunta regionale provvede alla definizione dei problemi attinenti alla mobilita' del personale ed alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso. 
2. La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegno a carico del bilancio regionale entro il 31 dicembre 1993 rimane di competenza della Regione ad esclusione di quelli riguardanti opere pubbliche le cui procedure di appalto non siano iniziate entro tale data. 
3. Dalla data di cui al comma 1 i servizi provinciali del Genio civile di Genova Imperia La Spezia e Savona sono soppressi e l' organico della Regione di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni e' ridotto di un contingente pari al numero dei dipendenti regionali trasferiti. Le funzioni che residuano alla Regione dopo il trasferimento alle province operato a norma della presente legge sono attribuite fino alla approvazione di apposita legge di riorganizzazione della materia al Servizio difesa del suolo unitamente al relativo personale. 
4. La Giunta regionale provvede a quanto previsto al comma 1 secondo le modalita' di cui all' articolo 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica ivi compresa l' anzianita' gia' maturata acquisita all' atto del trasferimento e nei confronti di tali dipendenti trova applicazione ai fini del trattamento di previdenza la legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. 
5. Con lo stesso provvedimento con il quale dispone in materia di personale la Giunta regionale provvede altresi' in ordine ai beni patrimoniali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni trasferite
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ARTICOLO 26
(Regime transitorio)
1. Sino all' approvazione dei piani di bacino non sono autorizzabili nei corsi d' acqua pubblici quelle opere od attivita' che per la loro rilevanza o impatto ambientale possono impedire: 

2. Sono in particolare vietati i seguenti interventi: 

3. Fanno eccezione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 quegli interventi di cui al comma
3 bis. L' Autorita' di bacino di cui all' articolo 7 nel caso di interventi che costituiscano varianti o completamenti di opere pubbliche gia' approvate alla data dell' 11 febbraio 1993 dopo aver accertato la compatibilita' delle soluzioni progettuali con gli aspetti idraulici idrogeologici ed ambientali puo' autorizzare deroghe ai limiti e divieti di cui al comma 2 lettera a) d) e).
2 lettere a) ed e) che si rendono necessarie per garantire la pubblica o privata incolumita' e di cui al medesimo comma lettere a) d) ed e) che si rendono necessarie per garantire la tutela igienico - sanitaria pubblica o per consentire la realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti nonche' quelli previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e divenuti efficaci a norma di legge alla data di entrata in vigore della presente legge. 
4. Entro tre mesi dalla data di cui al comma 3 il competente Servizio regionale emana le apposite circolari per l' attuazione del comma 1 e del comma 2.





ARTICOLO 27
(Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria)
1. Fino all' approvazione dei piani di bacino le autorizzazioni di cui al comma 2 dell' articolo 4 e il parere per le classifiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o incerte nei corsi d' acqua pubblici sono assenti previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all' articolo 9.





ARTICOLO 28
(Individuazione di zone particolarmente degradate)
1. L' Autorita' di bacino in attesa dell' approvazione del piano di bacino individua entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico paesaggistico e naturalistico e dispone lo studio di interventi di ripristino fluviale.





ARTICOLO 29
(Disciplina transitoria dell' intervento finanziario della regione)
1. Fino alla approvazione del piano di bacino del fiume Po del piano di bacino del fiume Magra e dei piani di bacino di rilievo regionale si continuano ad applicare le vigenti disposizioni relative all' intervento finanziario della regione nelle materie della difesa del suolo esclusivamente: 





Articolo 30 
(Disposizioni per l' esercizio delle funzioni trasferite)
1. Alle province ed alla citta' metropolitana per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e dove sussistono dei servizi di navigazione interna di piena e di pronto intervento idraulico spettano in proporzione alla superficie del territorio interessato dai bacini di livello regionale i finanziamenti di cui alla lettera b) comma 2 dell' articolo 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183. 
2. Per l' esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia. 
3. Le province la citta' metropolitana e le comunita' montane sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge





ARTICOLO 31
(Esercizio transitorio delle competenze della disciplina regionale di cui al dPR 24 maggio 1988 n. 236)
 
1. Sino all' emanazione della disciplina regionale di attuazione del dPR 24 maggio 1988 n. 236 le competenze di cui agli articoli 4 5 6 e 7 del citato dPR sono esercitati dalle province previo parere vincolante del comitato tecnico dell' Autorita' di bacino di cui all' articolo 9 della presente legge.





ARTICOLO 32
(Erogazione sussidi articolo 17 legge regionale 9 settembre 1974 n. 37)
1. I sussidi di cui al comma 1 dell' articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 sono concessi dalla Giunta regionale su istanza documentata degli enti locali interessati. Nella domanda devono essere evidenziate: 

2. Il competente servizio regionale comunica agli enti la possibilita' di concessione del sussidio e fissa contestualmente il termine per la presentazione della domanda di conferma corredata dalla deliberazione esecutiva di approvazione del progetto esecutivo dell' opera da realizzare. 
3. Ricevuti gli atti di cui al comma 2 la Giunta regionale nei limiti delle disponibilita' del bilancio concede il sussidio e fissa i due termini iniziale e finale entro i quali l' opera deve essere iniziata e terminata. I termini possono essere prorogati per motivi di forza maggiore una sola volta. Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra ovvero uno solo di essi il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del diritto al sussidio e procede al recupero delle somme eventualmente corrisposte. 
4. All' ente inadempiente e' preclusa la possibilita' di presentare per l' anno successivo domanda di richiesta di sussidio per analoghi interventi.





ARTICOLO 33
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: - 1815 " Consolidamento e trasferimento di abitati" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera a);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 4
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 1820 " Concorsi sussidi ed interventi per opere pubbliche di interesse pubblico in dipendenza di alluvioni piene frane mareggiate esplosioni" per gli interventi di cui all' articolo 3 comma 1 lettera c) attinenti a tali opere;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 5
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 1845 " Interventi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti per l' esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da calamita' naturali" per gli interventi di cui all' articolo 3 comma 1 lettera c) attinenti a tali opere;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 6
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2200 " Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale dei bacini montani" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera f) attinenti a tali opere;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 7
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2205 " Interventi per l' attuazione e riparazione di opere pubbliche di bonifica montana" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera b);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 8
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2215 " Costruzione sistemazione e riparazione di opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera c);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 9
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2220 " Opere di difesa degli arenili: contributi in conto capitale" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera d);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 10
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2230 " Opere di difesa degli arenili: contributi costanti trentacinquennali - nuovi limiti di impegno" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera d).
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 11
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 12
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli: - 2201 " Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera f) attinenti a tali opere - per memoria;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 13
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2240 " Spese per la realizzazione dei piani di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 4 lettera a) attinenti a tali spese - per memoria;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 14
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2245 " Spese per l' informatizzazione dei piani di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 3 lettera c) attinenti a tali spese - per memoria;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 15
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2248 " Spese per il finanziamento delle Autorita' di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 9 comma 9 e di cui all' articolo 12 comma 3 - per memoria.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 16
2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 17
2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue: a) nello stato di previsione dell' entrata mediante istituzione del capitolo 1303 " Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 in materia di difesa del suolo" - per memoria;
OMISSIS
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 18
2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:
OMISSIS
b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di capitoli analoghi a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo nonche' per la ripartizione di cui all' articolo 22 comma 5 mediante l' istituzione del capitolo 2255 " Fondo per lo svolgimento da parte delle province del servizio di polizia idraulica di navigazione interna di piena e di pronto intervento idraulico" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera h) - per memoria. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 19
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 20
4. Agli oneri di cui all' articolo 14 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 " Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali".
OMISSIS
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
5. Per quanto concerne le spese del personale di cui al comma 2 dell' articolo 25 si provvede esclusivamente alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dalla regione mediante istituzione a partire dall' anno finanziario 1994 del capitolo 0579 " Spese per il personale trasferito alle province per le funzioni in materia di difesa del suolo". 6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 22
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.





ARTICOLO 34
(Abrogazione e sostituzione di norme)
ARTICOLO 34 SUBARTICOLO 1
1. Sono abrogati: l' articolo 18 comma 1 e l' articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37; l' articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1979 n. 22.
ARTICOLO 34 SUBARTICOLO 2
2. Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in contrasto contenute nel TU delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.





ARTICOLO 35
(Urgenza) 
1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Liguria. 

Data a Genova addi' 28 gennaio 1993



TITOLO DEDOTTO TABELLA " A" (art. 25)
Trasferimento di personale appartenente ai soppressi servizi del Genio Civile

ATTO ALLEGATO
PERSONALE DEL GENIO CIVILE DA TRASFERIRE
LIVELLI D 1 VIII VII VI IV TOT. GENOVA 1 3 1 10 2 17 IMPERIA 1 3 1 7 2 14 LA SPEZIA 1 5 2 2 2 12 SAVONA 1 4 - 8 2 15 TOTALI 4 15 4 27 8 58


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