Legge Regionale pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale (Liguria), del 10 febbraio 1993, n°5
Legge Regionale n°09 del 28 gennaio 1993
Le parti in corsivo sono quelle modificate dalle leggi del 28 aprile 1993,
n°18: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9
" Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della
legge 18 maggio 1989 n. 183" e dalla Legge Regionale del ottobre
1994, n°56: "Integrazione dell' articolo 26 della Legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9
" Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della
legge 18 maggio 1989 n. 183".
.
4. Le attivita' di pianificazione riguardano:
5. Le attivita' attuative curano in particolare:
ARTICOLO 3
(Attivita' della
Regione)
1. La Giunta Regionale:
2. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta:
ARTICOLO 4
(Attivita' della provincia)
1. Alla
provincia spettano le seguenti funzioni:
2. Il Comitato tecnico provinciale di cui all' articolo 10 esprime parere vincolante su:
3. Le funzioni
relative alle attivita' trasferite devono essere svolte nel rispetto dei criteri
direttivi emanati dall' Autorita' di bacino e gli atti conseguenti devono essere
coerenti con le indicazioni dei piani di bacino adottati.
4. Per la
realizzazione delle opere di bonifica montana previste alla lettera c) del comma
1 la provincia adotta un programma triennale di interventi che viene approvato
dalla Giunta regionale.
5. Sulla base del programma triennale la provincia
adotta entro il 31 marzo di ogni anno un programma stralcio che viene trasmesso
alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all' articolo 18 della legge
regionale 12 gennaio 1978 n. 6.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno la provincia
inoltra alla regione una relazione riferita all' anno precedente avente per
oggetto l' attuazione delle funzioni tecnico - amministrative trasferite con la
presente legge con particolare riferimento qualitativo e quantitativo ai servizi
di polizia idraulica e laddove sussistano ai servizi di piena di navigazione
interna e di pronto intervento idraulico.
ARTICOLO 5
(Attivita' della citta' metropolitana)
1. Sono attribuite alla citta'
metropolitana per il territorio di competenza le funzioni assegnate alle
province dalla presente legge.
ARTICOLO 6
(Attivita'
delle comunita' montane)
1. Le comunita' montane fermo restando il futuro
assetto a seguito della applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno
1990 n. 142 in materia di difesa del suolo e nell' ambito territoriale di
competenza svolgono le funzioni relative a:
ARTICOLO 8
(Comitato istituzionale)
1. Il Comitato istituzionale costituito con
decreto del Presidente della Giunta regionale e' composto dal Presidente della
Giunta regionale che lo presiede e da due assessori competenti per materia
individuati dalla Giunta regionale all' inizio di ogni legislatura dal
Presidente delle amministrazioni provinciali dal Sindaco della citta'
metropolitana o loro delegati da un rappresentante regionale dell' Unione
nazionale delle comunita' montane.
2. Il Comitato istituzionale nei bacini di
rilievo regionale su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'
articolo 9:
ARTICOLO 9
(Comitato tecnico
regionale)
1. E' istituito il Comitato tecnico regionale quale organo
tecnico - amministrativo dell' Autorita' di bacino.
2. Il Comitato tecnico
regionale previa verifica delle fasi attuattive della sua elaborazione e della
individuazione dei termini operativi esprime parere sul piano di bacino con
eventuale richiesta di modifiche. Predispone altresi' il programma triennale di
intervento.
3. Il Comitato tecnico regionale si avvale del Servizio regionale
della difesa del suolo e del dirigente di un ufficio del Servizio regionale
della tutela dell' ambiente utilizzando le strutture tecniche regionali.
4. Il
Comitato tecnico regionale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed
e' composto da:
5. La designazione dei
componenti di cui alla lettera c) deve pervenire entro trenta giorni dalla
richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede
ugualmente alla costituzione salvo l' integrazione con il pervenire delle
successive designazioni.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un
funzionario del Servizio difesa del suolo.
7. Per la validita' delle adunanze
del comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei
componenti insediati.
8. Nei casi in cui appare opportuno in relazione agli
argomenti trattati il Presidente invita alle riunioni del Comitato senza diritto
di voto i tecnici degli enti locali interessati nonche' il Segretario del
Comitato tecnico provinciale di cui all' articolo 10 della presente legge
competente per territorio.
9. La Giunta regionale puo' delegare ai sensi
dell' articolo 92 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 il responsabile
del servizio difesa del suolo a provvedere in merito alle spese necessarie per
il funzionamento dei comitati dell' autorita' di bacino di rilievo regionale.
ARTICOLO 10
(Comitato tecnico provinciale e della
citta' metropolitana)
1. Sono istituiti i Comitati tecnici provinciali ed il
Comitato tecnico della citta' metropolitana che sono organi tecnico -
amministrativi periferici dell' Autorita' di bacino.
2. I Comitati curano nei
termini stabiliti dal Comitato tecnico regionale la elaborazione del piano di
bacino sulla base dei criteri dei metodi dei tempi e delle modalita' di cui alle
lettere b) e d) del comma 2 dell' articolo 8 avvalendosi per le funzioni
amministrative delle strutture dell' amministrazione provinciale e della citta'
metropolitana.
3. Il Comitato e' nominato dal Presidente della provincia e dal
Sindaco della citta' metropolitana ed e' composto da:
4. La designazione dei
componenti di cui alla lettera d) del comma 3 deve pervenire entro trenta giorni
dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della provincia o il
Sindaco della citta' metropolitana provvede alla costituzione salvo successive
integrazioni.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'
amministrazione provinciale o della citta' metropolitana.
6. Per la validita'
delle adunanze del Comitato tecnico e' necessaria la presenza della meta' piu'
uno dei componenti insediati. I rappresentanti tecnici dei comuni
territorialmente competenti possono essere invitati alle riunioni del Comitato
senza diritto di voto.
ARTICOLO 11
(Conferenze
provinciali e della citta' metropolitana di Genova per la difesa del suolo e
delle acque)
1. Sono istituite le Conferenze provinciali e della citta'
metropolitana per la difesa del suolo e delle acque.
2. La Conferenza provvede
ai seguenti compiti:
3. La Conferenza ha sede presso la
provincia e si riunisce almeno una volta all' anno.
4. La Conferenza puo'
convocare senza facolta' di voto i sindaci e i presidenti delle comunita'
montane quando non rappresentati in sede di Comitato ove si tratti di aspetti
relativi ad un particolare ambito territoriale.
5. La Conferenza provinciale
viene chiamata a svolgere ulteriori funzioni secondo i rispettivi statuti e
regolamenti provinciali assicurando la partecipazione popolare di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1990 n- 142.
6. Alla Conferenza provinciale
partecipano:
7. I componenti della Conferenza sono
nominati dal Presidente della provincia e durano in carica cinque anni. La
designazione dei componenti di cui alle lettere f) i) l) m) n) o) p) del comma 6
deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il
Presidente della Conferenza provvede ugualmente alla costituzione della medesima
salvo successive designazioni.
8. Con provvedimenti delle amministrazioni
provinciali viene disciplinato il finanziamento delle spese per il funzionamento
delle conferenze provinciali per la difesa del suolo e delle acque.
ARTICOLO 12
(Autorita' di bacino del fiume Magra)
1. la Regione Liguria definisce d' intesa con la Regione Toscana la
formazione del comitato istituzionale di bacino del comitato tecnico e della
segreteria tecnico - operativa per procedere alla redazione del piano di bacino
idrografico del fiume Magra alla programmazione degli interventi alla
definizione delle modalita' di svolgimento delle funzioni amministrative per la
gestione del bacino ivi compresa la progettazione la realizzazione la gestione
ed il finanziamento degli incentivi degli interventi e delle opere.
2. Per la
elaborazione adozione ed approvazione del piano di bacino del fiume Magra si
applicano le procedure previste dall' articolo 19 della legge 18 maggio 1989 n.
183. 3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell' Autorita' di bacino
del fiume Magra il comitato istituzionale dell' Autorita' medesima adotta il
regolamento che viene approvato di intesa dalle regioni interessate.
ARTICOLO 13
(Autorita' di bacino del fiume Po)
1. Il Presidente della Giunta regionale o assessore delegato rappresenta la
regione ai lavori del comitato istituzionale per il bacino del fiume Po.
2. A
far parte del Comitato tecnico per il bacino del fiume Po sono nominati il
dirigente del servizio difesa del suolo ed il dirigente del servizio tutela
dell' ambiente quale supplente.
ARTICOLO 14
(Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali provinciali e della
citta' metropolitana)
1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell'
Autorita' di bacino del fiume Magra sono disciplinati dal regolamento di cui
all' articolo 12 comma 3 della presente legge.
2. Ai componenti del comitato
tecnico di cui alle lettere a) b) c) dell' articolo 9 ed ai componenti dei
comitati di cui alle lettere b) c) d) dell' articolo 10 si applicano le
indennita' ed i rimborsi spesa di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai componenti del comitato di cui
alla lettera d) dell' articolo 9 ed alla lettera e) dell' articolo 10 e'
corrisposto il compenso a vacazione previsto dalle rispettive tariffe
professionale nella misura fissa o in mancanza in quella minima ivi stabilita.
ARTICOLO 16
(Formazione del piano di bacino)
1.
Il piano di bacino elaborato dal Comitato tecnico provinciale o dalla citta'
metropolitana e sul quale si sono espressi favorevolmente il Comitato tecnico
regionale ed il Comitato istituzionale previa adozione da parte del Presidente
della Giunta regionale e' pubblicato all' Albo pretorio dei comuni interessati
per un periodo di trenta giorni consecutivi.
2. Il Presidente della Giunta
regionale adotta il piano di bacino e lo trasmette alla province alla citta'
metropolitana ai comuni ed alle comunita' montane interessate nonche' al
Comitato nazionale per la difesa del suolo.
3. Della avvenuta adozione del piano
di bacino e' data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
ai fini di cui al comma 6 dell' articolo 17.
4. Chiunque abbia interesse puo'
presentare le proprie osservazione al piano di bacino entro i trenta giorni
successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione al comune territorialmente
competente. Entro i successivi sessanta giorni i comuni con proprie
deliberazioni consiliari trasmettono al Comitato tecnico regionale le proprie
osservazioni al piano integrate dal giudizio sulle singole osservazione
pervenute.
5. Nei successivi novanta giorni il Comitato tecnico regionale
valutate le osservazioni ricevute sentito in merito il Comitato tecnico
provinciale o della citta' metropolitana esaminate qualora pervenute le
osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime le proprie
determinazioni sul piano inoltrandole al Comitato istituzionale che nei
successivi sessanta giorni approva per quanto di competenza il piano di bacino.
Detto piano e' cosi' trasmesso alla Giunta regionale che senza indugio lo
propone al Consiglio regionale per l' approvazione. Qualora il Comitato
istituzionale non approvi il piano di bacino lo rinvia con parere motivato al
Comitato tecnico regionale.
6. La deliberazione di approvazione e' pubblicata
nel Bollettino ufficiale della regione.
7. Un esemplare del piano con i relativi
allegati grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso
ogni comune interessato.
8. Il piano di bacino entra in vigore con la
pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della
regione.
9. Gli aggiornamenti al piano di bacino devono
essere approvati con
le procedure di cui al presente articolo.
10. I piani di bacino devono essere
coordinati con i programmi nazionali e regionali. La regione o la provincia
provvedono entro dodici mesi dall' approvazione del piano di bacino ad adeguare
ove necessario i propri piani territoriali di coordinamento ed i programmi
regionali o provinciali.
ARTICOLO 17
(Efficacia del
piano di bacino)
1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di
cui ai commi 2 e 3 dell' articolo 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Il
piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui alle lettere b) e)
f) g) i) l) o) p) dell' articolo 15 quali delle proprie previsioni prevalgano su
quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando ove occorra e ne
sussistano i presupposti e le condizioni la pubblica utilita' l'
indifferibilita' e l' urgenza delle opere dallo stesso previste in conformita'
alle leggi vigenti.
3. il piano di bacino stabilisce il termine entro il quale i
comuni devono procedere all' adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici.
Qualora i comuni non adempiano all' adeguamento provvede d' ufficio la regione.
4. Le previsioni del piano di bacino vincolano la Regione le province e la
citta' metropolitana in sede di approvazione e formazione dei piani territoriali
di coordinamento provinciali e degli strumenti urbanistici.
5. Le disposizioni
del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni ed enti pubblici nonche' per i soggetti privati ove trattasi di
prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
6. Nei
casi previsti dalle lettere b) e) f) g) i) l) o) p) dell' articolo 15 dalla data
di adozione del piano di bacino si applicano le ordinarie misure di salvaguardia
di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni fino all'
approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico
comunale in adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni.
7. I rapporti procedurali tra i piani di bacino e i piani territoriali di
coordinamento provinciale previsti dalla legge 8 giugno 1990 n¨ 142 sono
disciplinati con legge regionale.
ARTICOLO 18
(Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja)
1.
I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume
Roja sono elaborati dalla Autorita' di bacino ed adottati dal Presidente del
Comitato istituzionale.
2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16 il
piano di bacino del fiume Centa e' trasmesso alla Regione Piemonte per l'
acquisizione delle necessarie intese. Tale amministrazione entro novanta giorni
dal ricevimento fa pervenire alla regione Liguria motivate osservazioni in
ordine ai contenuti del documento; trascorso detto termine le intese si
intendono raggiunte con l' accoglimento delle osservazioni ovvero qualora detta
amministrazione non si pronunci nel termine indicato.
3. Per quanto attiene alle
intese con le competenti autorita' francesi interessate al piano del fiume Roja
si procede con le modalita' di cui al comma 2 dell' articolo 4 del dPR 24 luglio
1977 n. 616.
ARTICOLO 19
(Programma triennali di
intervento)
1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali
di intervento. Tali programmi sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle
finalita' dei piani medesimi e devono destinare una quota non inferiore al
quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
2. Le funzioni di
studio e di progettazione attinenti alla redazione dei piani di bacino di
livello regionale possono essere esercitate anche mediante affidamento di
incarichi esterni.
3. La citta' metropolitana le province le comunita' montane i
comuni e gli altri enti pubblici previa autorizzazione dei Comitati
istituzionali interessati possono concorrere con propri stanziamenti alla
realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino.
ARTICOLO 20
(Adozione dei programmi)
1. Il
Presidente della Giunta regionale sottopone alla Giunta regionale il programma
triennale elaborato su proposta del Comitato istituzionale per i bacini di
livello regionale per l' approvazione da parte del Consiglio regionale.
2. Il
programma di cui al comma 1 viene trasmesso entro il 31 dicembre del penultimo
anno del programma triennale in corso al Ministro dei lavori pubblici per l'
ulteriore corso ai sensi dell' articolo 22 della legge 18 maggio 1989 n. 183
tenendo presente che l' approvazione del programma triennale produce gli effetti
di cui all' articolo 81 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 con riferimento all'
accertamento di conformita' e alle intese.
3. I programmi triennali di
intervento nel bacino di rilievo interregionale del fiume Magra sono adottati d'
intesa con la Regione Toscana.
ARTICOLO 21
(Erogazione del finanziamento)
1. La Giunta regionale provvede all'
erogazione del finanziamento delle opere sulla base del programma triennale
degli interventi ad avvenuto ricevimento dei relativi finanziamenti statali o al
finanziamento nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale per quelli a
carico della regione.
2. Gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle
opere realizzate con i finanziamenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla
regione dagli enti attuatori entro trenta giorni dal loro perfezionamento con
versamento contestuale delle eventuali economie di gestione.
ARTICOLO 22
(Difesa coste)
1. Le funzioni
regionali relative alla difesa delle coste nel rispetto degli indirizzi generali
e dei criteri nonche' nei limiti dei finanziamenti definiti dallo Stato sono
subdelegate alle province ed alla citta' metropolitana.
ARTICOLO 23
(Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria)
1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria copia in estratto degli atti di autorizzazione di cui al comma 1
lettere d) ed e) dell' articolo 4 per l' esecuzione di opere ed atti previsti
dagli articoli 97 98 e 99 del rd 25 luglio 1904 n. 523 nonche' per l' esecuzione
di derivazioni d' acqua di cui al rd 11 dicembre 1933 n. 1775.
2. Sono in particolare vietati i seguenti interventi:
3. Fanno eccezione ai
divieti di cui ai commi 1 e 2 quegli interventi di cui al comma
3 bis. L' Autorita' di bacino di cui all'
articolo 7 nel caso di interventi che costituiscano varianti o completamenti di
opere pubbliche gia' approvate alla data dell' 11 febbraio 1993 dopo aver
accertato la compatibilita' delle soluzioni progettuali con gli aspetti
idraulici idrogeologici ed ambientali puo' autorizzare deroghe ai limiti e
divieti di cui al comma 2 lettera a) d) e).
2 lettere a) ed
e) che si rendono necessarie per garantire la pubblica o privata incolumita' e
di cui al medesimo comma lettere a) d) ed e) che si rendono necessarie per
garantire la tutela igienico - sanitaria pubblica o per consentire la
realizzazione delle discariche di rifiuti solidi urbani e di inerti nonche'
quelli previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e divenuti
efficaci a norma di legge alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro tre mesi dalla data di cui al comma 3 il competente Servizio regionale
emana le apposite circolari per l' attuazione del comma 1 e del comma 2.
ARTICOLO 27
(Competenze provinciali soggette a
parere in via transitoria)
1. Fino all' approvazione dei piani di bacino le
autorizzazioni di cui al comma 2 dell' articolo 4 e il parere per le classifiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde
variabili o incerte nei corsi d' acqua pubblici sono assenti previo parere
vincolante del Comitato tecnico di cui all' articolo 9.
ARTICOLO 28
(Individuazione di zone particolarmente
degradate)
1. L' Autorita' di bacino in attesa dell' approvazione del piano
di bacino individua entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce
particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico paesaggistico e
naturalistico e dispone lo studio di interventi di ripristino fluviale.
ARTICOLO 29
(Disciplina transitoria dell' intervento
finanziario della regione)
1. Fino alla approvazione del piano di bacino del
fiume Po del piano di bacino del fiume Magra e dei piani di bacino di rilievo
regionale si continuano ad applicare le vigenti disposizioni relative all'
intervento finanziario della regione nelle materie della difesa del suolo
esclusivamente:
Articolo 30
(Disposizioni per l' esercizio delle funzioni trasferite)
1. Alle province ed alla citta' metropolitana per lo svolgimento del servizio di
polizia idraulica e dove sussistono dei servizi di navigazione interna di piena
e di pronto intervento idraulico spettano in proporzione alla superficie del
territorio interessato dai bacini di livello regionale i finanziamenti di cui
alla lettera b) comma 2 dell' articolo 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183.
2.
Per l' esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge gli enti
interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di
istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in
materia.
3. Le province la citta' metropolitana e le comunita' montane sono
tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo
svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge
ARTICOLO 31
(Esercizio transitorio delle
competenze della disciplina regionale di cui al dPR 24 maggio 1988 n. 236)
1. Sino all' emanazione della disciplina regionale di attuazione del dPR 24
maggio 1988 n. 236 le competenze di cui agli articoli 4 5 6 e 7 del citato dPR
sono esercitati dalle province previo parere vincolante del comitato tecnico
dell' Autorita' di bacino di cui all' articolo 9 della presente legge.
ARTICOLO 32
(Erogazione sussidi articolo 17 legge
regionale 9 settembre 1974 n. 37)
1. I sussidi di cui al comma 1 dell'
articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 sono concessi dalla
Giunta regionale su istanza documentata degli enti locali interessati. Nella
domanda devono essere evidenziate:
2. Il competente servizio regionale comunica agli enti
la possibilita' di concessione del sussidio e fissa contestualmente il termine
per la presentazione della domanda di conferma corredata dalla deliberazione
esecutiva di approvazione del progetto esecutivo dell' opera da realizzare.
3.
Ricevuti gli atti di cui al comma 2 la Giunta regionale nei limiti delle
disponibilita' del bilancio concede il sussidio e fissa i due termini iniziale e
finale entro i quali l' opera deve essere iniziata e terminata. I termini
possono essere prorogati per motivi di forza maggiore una sola volta. Decorsi
infruttuosamente i termini di cui sopra ovvero uno solo di essi il Presidente
della Giunta regionale dichiara la decadenza del diritto al sussidio e procede
al recupero delle somme eventualmente corrisposte.
4. All' ente inadempiente e'
preclusa la possibilita' di presentare per l' anno successivo domanda di
richiesta di sussidio per analoghi interventi.
ARTICOLO
33
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 1
1. Agli
oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti
iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri
derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli
stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale: - 1815 " Consolidamento e trasferimento di
abitati" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera a);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 4
1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti
iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale:
OMISSIS
- 1820 " Concorsi sussidi ed interventi per
opere pubbliche di interesse pubblico in dipendenza di alluvioni piene frane
mareggiate esplosioni" per gli interventi di cui all' articolo 3 comma 1 lettera
c) attinenti a tali opere;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 5
1. Agli
oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante: a)
gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 1845 " Interventi a favore dei
comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti per l' esecuzione di lavori
urgenti ed indifferibili dipendenti da necessita' di pubblico interesse
determinate da calamita' naturali" per gli interventi di cui all' articolo 3
comma 1 lettera c) attinenti a tali opere;
ARTICOLO 33
SUBARTICOLO 6
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge
si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2200 "
Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione
idraulico - forestale dei bacini montani" per gli interventi di cui all'
articolo 2 comma 5 lettera f) attinenti a tali opere;
ARTICOLO
33 SUBARTICOLO 7
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
-
2205 " Interventi per l' attuazione e riparazione di opere pubbliche di bonifica
montana" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera b);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 8
1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti
iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale:
OMISSIS
- 2215 " Costruzione sistemazione e
riparazione di opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui
all' articolo 2 comma 5 lettera c);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 9
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede
mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2220 " Opere di
difesa degli arenili: contributi in conto capitale" per gli interventi di cui
all' articolo 2 comma 5 lettera d);
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 10
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede
mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale:
OMISSIS
- 2230 " Opere di
difesa degli arenili: contributi costanti trentacinquennali - nuovi limiti di
impegno" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 5 lettera d).
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 11
1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l'
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei
seguenti capitoli:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 12
1. Agli oneri
derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l' istituzione nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale dei seguenti capitoli: - 2201 " Manutenzione ordinaria delle
opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all' articolo 2
comma 5 lettera f) attinenti a tali opere - per memoria;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 13
1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l'
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei
seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2240 " Spese per la realizzazione dei piani
di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 2 comma 4 lettera a)
attinenti a tali spese - per memoria;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 14
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede
mediante:
OMISSIS
b) l' istituzione nello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2245 "
Spese per l' informatizzazione dei piani di bacino" per gli interventi di cui
all' articolo 2 comma 3 lettera c) attinenti a tali spese - per memoria;
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 15
1. Agli oneri derivanti dall'
attuazione della presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) l'
istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei
seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2248 " Spese per il finanziamento delle
Autorita' di bacino" per gli interventi di cui all' articolo 9 comma 9 e di cui
all' articolo 12 comma 3 - per memoria.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO
16
2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.
183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue:
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 17
2. I fondi assegnati dallo Stato
ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di
previsione regionale come segue: a) nello stato di previsione dell' entrata
mediante istituzione del capitolo 1303 " Fondi assegnati dallo Stato per il
finanziamento degli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 in
materia di difesa del suolo" - per memoria;
OMISSIS
3. Agli oneri per
gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 18
2. I fondi assegnati dallo Stato
ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di
previsione regionale come segue:
OMISSIS
b) nello stato di previsione
della spesa mediante istituzione di capitoli analoghi a quelli elencati nel
comma 1 del presente articolo nonche' per la ripartizione di cui all' articolo
22 comma 5 mediante l' istituzione del capitolo 2255 " Fondo per lo svolgimento
da parte delle province del servizio di polizia idraulica di navigazione interna
di piena e di pronto intervento idraulico" per gli interventi di cui all'
articolo 2 comma 5 lettera h) - per memoria. 3. Agli oneri per gli esercizi
successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 33
SUBARTICOLO 19
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con
legge di bilancio.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 20
4. Agli oneri
di cui all' articolo 14 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo
0495 " Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti
commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali".
OMISSIS
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i
relativi bilanci.
5. Per quanto concerne le spese del personale
di cui al comma 2 dell' articolo 25 si provvede esclusivamente alla copertura
degli oneri relativi al personale trasferito dalla regione mediante istituzione
a partire dall' anno finanziario 1994 del capitolo 0579 " Spese per il personale
trasferito alle province per le funzioni in materia di difesa del suolo". 6.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
ARTICOLO 33 SUBARTICOLO 22
6. Agli oneri per gli esercizi
successivi si provvede con i relativi bilanci.
ARTICOLO
34
(Abrogazione e sostituzione di norme)
ARTICOLO 34
SUBARTICOLO 1
1. Sono abrogati: l' articolo 18 comma 1 e l' articolo 19
della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37; l' articolo 8 della legge
regionale 27 giugno 1979 n. 22.
ARTICOLO 34 SUBARTICOLO 2
2.
Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono
quelle in contrasto contenute nel TU delle disposizioni di legge sulle opere
idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904 n. 523.
ARTICOLO 35
(Urgenza)
1. La presente legge regionale
e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Liguria.
Data a Genova addi' 28 gennaio 1993