Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 21 aprile 1982, n° 16

Legge Regionale n° 18 del 01 aprile 1982

Provvedimenti per agevolare la coltivazione delle piante officinali.


ARTICOLO 1
La Regione concede agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli od associati con priorita' ai coltivatori diretti singoli od associati nonche' ai soggetti di cui agli articoli 3 e 7 della legge 6 gennaio 1931 n. 99 singoli od associati contributi in conto capitale nella misura massima del 60 per cento della spesa ammissibile per l' impianto delle piante officinali comprese nell' elenco di cui al regio decreto 26 maggio 1932 n. 772 e di altre piante che saranno indicate dal Consiglio regionale. Qualora la domanda di cui al successivo articolo 3 preveda la costruzione di strutture o l' acquisto di impianti od attrezzature fisse per la coltivazione la raccolta la lavorazione e la trasformazione delle piante officinali e per la commercializzazione del prodotto da parte dei produttori la Regione puo' concedere altresi' un contributo in conto interessi per la contrazione di mutui di durata non superiore ai venti anni.



ARTICOLO 2
Gli interventi ammessi ai benefici di cui al primo comma dell' articolo 1 comprendono:




ARTICOLO 3
Gli interessati per ottenere sia il contributo in conto capitale sia quello in conto interessi previsti dalla presente legge devono presentare agli enti delegati una domanda nella quale si deve indicare:




ARTICOLO 4
Le comunita' montane ed i consorzi dei comuni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 sono delegati ad approvare le iniziative stabilire l' ammontare delle spese ritenute ammissibili e deliberare contestualmente la concessione dei contributi. Per l' esercizio della delega si applicano le disposizioni di cui alla citata legge regionale n. 6/ 1978.



ARTICOLO 5
Salvo quanto previsto nei precedenti articoli la misura la concessione e la liquidazione dei contributi in conto interessi sono regolati dalle norme generali vigenti in materia di credito agrario.



ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 1
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge ammontante a lire 50.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1981 e conseguente istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1982 dei seguenti capitoli:

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 2
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge ammontante a lire 50.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1981 e conseguente istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1982 dei seguenti capitoli: - 6730 << Contributi in conto capitale per le opere di preparazione e sistemazione del terreno la concimazione e l' acquisto di materiale di propagazione e di moltiplicazione delle piante officinali >> con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 3
All' onere derivante dall' attuazione della presente legge ammontante a lire 50.000.000 si provvede mediante utilizzazione di quota del << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo >> iscritto al capitolo 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1981 e conseguente istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1982 dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 6735 << Contributi in conto interessi per la contrazione di mutui destinati alla costruzione di strutture o all' acquisto di impianti ed attrezzature fisse per la coltivazione la raccolta la lavorazione e la trasformazione delle piante officinali nonche' per la commercializzazione da parte dei produttori del prodotto che si ottiene dalle piante officinali >> con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 6 SUBARTICOLO 4
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 1Ø aprile 1982


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