Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale
(Liguria) del 29 agosto 1984, n° 35
Legge Regionale n° 39 del 22 agosto 1984
Disciplina dei piani territoriali di coordinamento.
Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale del 7
luglio 1987, n°22: "Modifica dell' articolo 4 nono comma della legge regionale 22 agosto 1984
n. 39 contenente norme per la disciplina dei piani territoriali di coordinamento".
ARTICOLO 1
Finalita'
Allo scopo di corrispondere ad
esigenze di pianificazione territoriale di interesse sovracomunale e/ o regionale
connesse con la migliore utilizzazione delle risorse territoriali nonche' di
garantire ed agevolare la tempestiva attuazione delle determinazioni a tal fine
assunte la Regione procede ai sensi della presente legge alla formazione di
piani territoriali di coordinamento in coerenza con gli indirizzi della
programmazione regionale e di un quadro unitario di pianificazione. I piani
territoriali di coordinamento estesi all' intero territorio regionale o a
determinate parti di esso organicamente definite disciplinano coordinano ed
orientano le attivita' di trasformazione del territorio stesso considerate nel
loro complesso od in relazione a specifici settori di intervento.
ARTICOLO 2
Contenuti
I piani territoriali di
coordinamento indicano anche in termini di destinazione d' uso la organizzazione
spaziale dei sistemi insediativi ed infrastrutturali nonche' gli interventi a
protezione dell' ambiente in relazione alla potenzialita' d' uso delle risorse
territoriali ed ai loro valori storico - culturali. In particolare i possibili
diversi contenuti dei piani territoriali di coordinamento sono i seguenti:
I piani sono costituiti dagli elaborati analitici illustrativi
e normativi e dalle rappresentazioni grafiche relative al territorio interessato
necessari in rapporto alla specifica funzione ai contenuti ed agli effetti dei
piani stessi.
ARTICOLO 3
Rapporti di coordinamento con altri
piani e programmi
Il piano territoriale di coordinamento per l' ambito
territoriale e per i settori di intervento ai quali si riferisce costituisce
sede di coordinamento:
Il piano territoriale di coordinamento nel coordinare i programmi progetti e
piani di cui alle lettere b) c) e d) del comma precedente puo' apportare agli
stessi le modifiche necessarie: in tal caso le procedure di approvazione del
piano territoriale di coordinamento sostituiscono quelle specifiche relative ai
programmi progetti e piani suddetti. I programmi progetti e piani indicati nelle
lettere b) c) e d) del primo comma del presente articolo qualora abbiano i
contenuti di cui all' articolo precedente e per la loro realizzazione si renda
necessario l' adeguamento degli strumenti urbanistici assumono la natura e gli
effetti di piani territoriali di coordinamento e sono approvati con le procedure
di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. Nei casi di cui al secondo e
terzo comma del presente articolo devono essere acquisiti anche i pareri degli
organi tecnici eventualmente previsti dalla specifiche disposizioni di legge
relative ai suddetti piani e programmi di settore.
ARTICOLO 4
Procedimento di formazione e di approvazione
La formazione dei piani
territoriali di coordinamento avviene con il concorso degli Enti locali secondo
le modalita' indicate nei commi successivi. La Giunta regionale di propria
iniziativa o su richiesta avanzata dagli Enti locali singolarmente o in forma
associata e motivata in rapporto a specifiche esigenze delle rispettive
comunita' adotta uno schema di orientamento. Lo schema di orientamento e'
inviato ai Comuni alle Province ed alle Comunita' montane interessati i quali
entro sessanta giorni dal ricevimento fanno pervenire motivate osservazioni in
ordine ai contenuti del documento e le specifiche indicazioni propositive per la
formazione del progetto di piano. Trascorso il termine suddetto la Regione
procede alla formazione del progetto di piano tenuto conto degli apporti degli
Enti di cui al comma precedente e di intesa con le Amministrazioni ed Aziende
autonome dello Stato eventualmente interessate. La Giunta regionale puo'
affidare la redazione del progetto ai Comuni singoli o associati alle Comunita'
montane ovvero alle Province interessate stabilendone in tal caso le modalita' e
fissando il termine entro il quale il progetto deve essere rassegnato. Il
progetto e' adottato sentito il Comitato tecnico urbanistico dalla Giunta
regionale su proposta dell' Assessore incaricato. Dell' avvenuta adozione e' data
notizia mediante avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui
giornali quotidiani. Il progetto di piano e' trasmesso al Comune od ai Comuni il
cui territorio e' compreso in tutto o in parte nell' ambito del piano medesimo i
quali previo avviso da affiggersi all' Albo pretorio e da divulgarsi con ogni
altro mezzo ritenuto idoneo provvedono a depositarlo nella Segreteria comunale
per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facolta' di
prenderne visione e presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito. Ciascun Comune esaminate le osservazioni
presentate ai sensi del precedente comma e pronunciatosi su di esse con
deliberazione del Consiglio comunale formula contestualmente il proprio parere
da trasmettere alla Regione entro sei mesi dal ricevimento del progetto del
piano. Trascorso il termine di cui al precedente comma la Giunta regionale
considerati i pareri pervenuti e sentito il Comitato tecnico urbanistico
propone al Consiglio regionale l' approvazione del piano territoriale di
coordinamento previa promozione di nuove intese con le Amministrazioni ed
Aziende autonome dello Stato interessate qualora in relazione ai pareri
pervenuti dai Comuni si ritenga opportuno di apportare modifiche al progetto del
piano come adottato.
La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale approvazione e' dato avviso sui
giornali quotidiani mentre un esemplare del piano con i relativi allegati
grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni
Comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli
atti. Il piano territoriale di coordinamento entra in vigore con la
pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato. Le varianti che
la Regione intende apportare al piano devono essere approvate con la stessa
procedura. Decorsi dieci anni dall' approvazione del piano qualora lo stesso non
sia stato completamente attuato il Consiglio regionale su proposta della Giunta
ne accerta l' adeguatezza alle esigenze nel frattempo maturate; in caso negativo
si da' corso al conseguente procedimento di variante al piano.
ARTICOLO 5
Efficacia
Le previsioni dei piani
territoriali di coordinamento sono sovraordinate a quelle degli strumenti
urbanistici comunali i quali devono pertanto essere conformati ad esse in sede
di formazione e di revisione ovvero di varianti parziali. I piani territoriali
di coordinamento in relazione ai propri contenuti e finalita' possono stabilire
un congruo termine entro il quale i Comuni devono procedere all' adeguamento dei
rispettivi strumenti urbanistici; qualora i Comuni non adempiano entro il
termine prefissato si osservano le norme di cui al successivo articolo 6. Nei
casi di cui all' articolo 2 lettere a) b) c) d) g) i piani possono altresi'
stabilire che tutte o parte delle proprie previsioni prevalgano immediatamente
su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando ove occorra e ne
sussistano i presupposti e le condizioni la pubblica utilita' nonche' la
indifferibilita' e l' urgenza delle opere dagli stessi previste in conformita'
alle leggi vigenti in materia. Le revisioni del piano vincolano la Regione in
sede di approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti. Nei casi
previsti al secondo ed al terzo comma dalla data di comunicazione del progetto
di piano da parte della Giunta regionale e' obbligatoria l' applicazione delle
misure di salvaguardia fino all' approvazione del piano medesimo o della
variante allo strumento urbanistico comunale di adeguamento ad esso e comunque
per un periodo non superiore a cinque anni.
ARTICOLO 6
Intervento sostitutivo in relazione all' adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali ai piani territoriali di coordinamento
Quando si
verificano le inadempienze di cui al secondo comma del precedente articolo 5 il
Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato invita
il Comune inadempiente a provvedere fissando a tal fine un apposito termine.
Decorso inutilmente tale termine il Consiglio regionale su proposta della Giunta
assume le conseguenti determinazioni ivi compresa la nomina di un commissario
per gli adempimenti necessari.
ARTICOLO 7
Concorso di
soggetti esterni
In relazione a particolari esigenze connesse alla
situazione socio - economica della Liguria la Regione promuove anche attraverso
forme organizzate e permanenti di consultazione il concorso di Enti locali di
Enti pubblici di Istituti ed Aziende interessate e delle rappresentanze delle
categorie economiche e delle forze sociali alla individuazione ed elaborazione
di piani programmi e progetti volti a fronteggiare le esigenze suddette per i
quali si renda necessario od opportuno procedere alla formazione di piani
territoriali di coordinamento secondo quanto previsto dall' articolo 1. Le
modalita' e le forme del concorso suddetto sono definite dalla Giunta regionale
sentita la Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 8
Abrogazione di precedenti norme
Sono abrogate le norme in vigore che
risultino incompatibili con la presente legge.
ARTICOLO 9
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge regionale e' dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova
addi' 22 agosto 1984