Legge Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 29 agosto 1984, n° 35

Legge Regionale n° 39 del 22 agosto 1984

Disciplina dei piani territoriali di coordinamento.

Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale del 7 luglio 1987, n°22: "Modifica dell' articolo 4 nono comma della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 contenente norme per la disciplina dei piani territoriali di coordinamento".

Per ulteriori informazioni visita il sito della Regione Liguria dedicato al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico



ARTICOLO 1
Finalita'
Allo scopo di corrispondere ad esigenze di pianificazione territoriale di interesse sovracomunale e/ o regionale connesse con la migliore utilizzazione delle risorse territoriali nonche' di garantire ed agevolare la tempestiva attuazione delle determinazioni a tal fine assunte la Regione procede ai sensi della presente legge alla formazione di piani territoriali di coordinamento in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e di un quadro unitario di pianificazione. I piani territoriali di coordinamento estesi all' intero territorio regionale o a determinate parti di esso organicamente definite disciplinano coordinano ed orientano le attivita' di trasformazione del territorio stesso considerate nel loro complesso od in relazione a specifici settori di intervento.



ARTICOLO 2
Contenuti
I piani territoriali di coordinamento indicano anche in termini di destinazione d' uso la organizzazione spaziale dei sistemi insediativi ed infrastrutturali nonche' gli interventi a protezione dell' ambiente in relazione alla potenzialita' d' uso delle risorse territoriali ed ai loro valori storico - culturali. In particolare i possibili diversi contenuti dei piani territoriali di coordinamento sono i seguenti: 

I piani sono costituiti dagli elaborati analitici illustrativi e normativi e dalle rappresentazioni grafiche relative al territorio interessato necessari in rapporto alla specifica funzione ai contenuti ed agli effetti dei piani stessi.



ARTICOLO 3
Rapporti di coordinamento con altri piani e programmi
Il piano territoriale di coordinamento per l' ambito territoriale e per i settori di intervento ai quali si riferisce costituisce sede di coordinamento: 

Il piano territoriale di coordinamento nel coordinare i programmi progetti e piani di cui alle lettere b) c) e d) del comma precedente puo' apportare agli stessi le modifiche necessarie: in tal caso le procedure di approvazione del piano territoriale di coordinamento sostituiscono quelle specifiche relative ai programmi progetti e piani suddetti. I programmi progetti e piani indicati nelle lettere b) c) e d) del primo comma del presente articolo qualora abbiano i contenuti di cui all' articolo precedente e per la loro realizzazione si renda necessario l' adeguamento degli strumenti urbanistici assumono la natura e gli effetti di piani territoriali di coordinamento e sono approvati con le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge. Nei casi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo devono essere acquisiti anche i pareri degli organi tecnici eventualmente previsti dalla specifiche disposizioni di legge relative ai suddetti piani e programmi di settore.



ARTICOLO 4
Procedimento di formazione e di approvazione
La formazione dei piani territoriali di coordinamento avviene con il concorso degli Enti locali secondo le modalita' indicate nei commi successivi. La Giunta regionale di propria iniziativa o su richiesta avanzata dagli Enti locali singolarmente o in forma associata e motivata in rapporto a specifiche esigenze delle rispettive comunita' adotta uno schema di orientamento. Lo schema di orientamento e' inviato ai Comuni alle Province ed alle Comunita' montane interessati i quali entro sessanta giorni dal ricevimento fanno pervenire motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento e le specifiche indicazioni propositive per la formazione del progetto di piano. Trascorso il termine suddetto la Regione procede alla formazione del progetto di piano tenuto conto degli apporti degli Enti di cui al comma precedente e di intesa con le Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato eventualmente interessate. La Giunta regionale puo' affidare la redazione del progetto ai Comuni singoli o associati alle Comunita' montane ovvero alle Province interessate stabilendone in tal caso le modalita' e fissando il termine entro il quale il progetto deve essere rassegnato. Il progetto e' adottato sentito il Comitato tecnico urbanistico dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato. Dell' avvenuta adozione e' data notizia mediante avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui giornali quotidiani. Il progetto di piano e' trasmesso al Comune od ai Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte nell' ambito del piano medesimo i quali previo avviso da affiggersi all' Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo provvedono a depositarlo nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facolta' di prenderne visione e presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. Ciascun Comune esaminate le osservazioni presentate ai sensi del precedente comma e pronunciatosi su di esse con deliberazione del Consiglio comunale formula contestualmente il proprio parere da trasmettere alla Regione entro sei mesi dal ricevimento del progetto del piano. Trascorso il termine di cui al precedente comma la Giunta regionale considerati i pareri pervenuti e sentito il Comitato tecnico urbanistico propone al Consiglio regionale l' approvazione del piano territoriale di coordinamento previa promozione di nuove intese con le Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato interessate qualora in relazione ai pareri pervenuti dai Comuni si ritenga opportuno di apportare modifiche al progetto del piano come adottato.
La deliberazione di approvazione e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tale approvazione e' dato avviso sui giornali quotidiani mentre un esemplare del piano con i relativi allegati grafici e' depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni Comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti. Il piano territoriale di coordinamento entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato. Le varianti che la Regione intende apportare al piano devono essere approvate con la stessa procedura. Decorsi dieci anni dall' approvazione del piano qualora lo stesso non sia stato completamente attuato il Consiglio regionale su proposta della Giunta ne accerta l' adeguatezza alle esigenze nel frattempo maturate; in caso negativo si da' corso al conseguente procedimento di variante al piano.



ARTICOLO 5
Efficacia
Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento sono sovraordinate a quelle degli strumenti urbanistici comunali i quali devono pertanto essere conformati ad esse in sede di formazione e di revisione ovvero di varianti parziali. I piani territoriali di coordinamento in relazione ai propri contenuti e finalita' possono stabilire un congruo termine entro il quale i Comuni devono procedere all' adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici; qualora i Comuni non adempiano entro il termine prefissato si osservano le norme di cui al successivo articolo 6. Nei casi di cui all' articolo 2 lettere a) b) c) d) g) i piani possono altresi' stabilire che tutte o parte delle proprie previsioni prevalgano immediatamente su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni la pubblica utilita' nonche' la indifferibilita' e l' urgenza delle opere dagli stessi previste in conformita' alle leggi vigenti in materia. Le revisioni del piano vincolano la Regione in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti. Nei casi previsti al secondo ed al terzo comma dalla data di comunicazione del progetto di piano da parte della Giunta regionale e' obbligatoria l' applicazione delle misure di salvaguardia fino all' approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico comunale di adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.



ARTICOLO 6
Intervento sostitutivo in relazione all' adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani territoriali di coordinamento
Quando si verificano le inadempienze di cui al secondo comma del precedente articolo 5 il Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore incaricato invita il Comune inadempiente a provvedere fissando a tal fine un apposito termine. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio regionale su proposta della Giunta assume le conseguenti determinazioni ivi compresa la nomina di un commissario per gli adempimenti necessari.



ARTICOLO 7
Concorso di soggetti esterni
In relazione a particolari esigenze connesse alla situazione socio - economica della Liguria la Regione promuove anche attraverso forme organizzate e permanenti di consultazione il concorso di Enti locali di Enti pubblici di Istituti ed Aziende interessate e delle rappresentanze delle categorie economiche e delle forze sociali alla individuazione ed elaborazione di piani programmi e progetti volti a fronteggiare le esigenze suddette per i quali si renda necessario od opportuno procedere alla formazione di piani territoriali di coordinamento secondo quanto previsto dall' articolo 1. Le modalita' e le forme del concorso suddetto sono definite dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.



ARTICOLO 8
Abrogazione di precedenti norme
Sono abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.



ARTICOLO 9
Dichiarazione d' urgenza
 La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria. 

Data a Genova addi' 22 agosto 1984


Pagina Leggi

HOME PAGE

Per contattarci