Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 marzo 2000, n°4

Legge Regionale del 17 febbraio 2000 n°09

Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di deguamento della disciplina e attribuzione agli enti protezione civile ed antincendio.

 

PARTE PRIMA
AVVISI

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile in attuazione della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del Servizio Nazionale della protezione civile) di attuazione della legge 10 marzo 1975 n. 47 (norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi) e del trasferimento di funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59) al fine di:

Articolo 2
(Principi generali)
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla salvaguardia e alla tutela della vita umana, dei beni e delle risorse attraverso la previsione, la prevenzione, il superamento dell'emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalla calamità o catastrofe.

2. In particolare gli ambiti di intervento della Protezione Civile per la Regione Liguria sono quelli relativi a:

3. I livelli di attività di protezione civile sono distinti in base al rilievo nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'evento previsto o in corso e le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile per la Regione Liguria secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2 della l. 225/1992 e dal d.lgs. 112/1998.

4. La Regione opera unitariamente in ambito di protezione civile tramite il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore competente e la Struttura regionale di Protezione Civile. Qualora le attività da svolgere in relazione alla tipologia dell'evento previsto o in corso richiedano l'esercizio di specifiche competenze, il Presidente della Giunta regionale attribuisce alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile il coordinamento delle Strutture regionali che esercitano in via ordinaria dette competenze.

5. La Regione si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, del Corpo Forestale dello Stato, del Volontariato e collabora con le Prefetture per l'utilizzo delle Forze dell'Ordine per l'esercizio delle altre funzioni di loro competenza.

6. Restano ferme le competenze disposte dalla normativa regionale in materia di foreste.

Articolo 3
(Competenze della Regione)
1. Sono eventi di interesse regionale quelli riferiti all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l. 225/1992.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative connesse alle attività di cui all'articolo 2 ed, in particolare, provvede:

Articolo 4
(Competenze della Provincia)
1. Le Province, in quanto componenti funzionali ed essenziali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per la Liguria concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle attività di protezione civile in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) della l. 225/1992 e nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della stessa l. 225/1992, degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle Autonomie Locali) e dell'articolo 108 comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.

2. Spettano alle Province:

3. Le Province intervengono direttamente con i mezzi e le professionalità disponibili nell'assistenza ai Comuni colpiti da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita in base agli indirizzi dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza.

Articolo 5
(Competenze delle Comunità Montane)
1.Le Comunità Montane, in attuazione dell’articolo 6, comma 1 della l. 225/1992, concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:

2. Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed allo stesso sono attribuite le funzioni e le responsabilità di referente comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza sul territorio comunale dispone, fino a che non si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza, circa l'impiego delle Strutture operative comunali e del Volontariato per il superamento dell'emergenza.

CAPO II
ATTIVITÀ REGIONALI
DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 7
(Attività di previsione e prevenzione)

1. La Regione svolge le seguenti attività:

Articolo 8
(Attività regionali per la gestione
delle emergenze)
1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di emergenza di propria competenza avvalendosi anche, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a) numero 2 del d.lgs. 112/1998, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e collabora con organi statali e locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l. 225/1992.

2. Le attività della Regione in emergenza consistono:

Articolo 9
(Attività per il superamento dell'emergenza, ripristino e ricostruzione)
1. Ai fini del ristabilimento delle normali condizioni di vita si procede tramite:

Articolo 10
(Ordinanze e Commissariamento)
1. In caso di grave calamità o catastrofe il Presidente della Giunta regionale, se delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita, ai fini del pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita nelle zone colpite, le funzioni di Commissario Delegato con i poteri fissati dal decreto di nomina.

2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad altri rappresentanti della propria Amministrazione o di altre Amministrazioni i compiti di subcommissario se previsto dall'Autorità delegante.

3. Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della l. 225/1992.

Articolo 11
(Rilevazione dei danni)
1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole vastità ed entità, i Comuni, le Comunità Montane e le Province interessate procedono alla rilevazione sistematica dei danni occorsi al proprio patrimonio con particolare riferimento alle opere, ai beni e ai servizi pubblici.

2. I Comuni, le Comunità Montane e le Province rilevano i danni occorsi e redigono il quadro identificativo ed economico relativo all'intervento di ripristino delle opere pubbliche danneggiate in base alle modalità disposte dalla Giunta regionale, provvedendo altresì alla mappatura delle aree inondate in occasione di eventi alluvionali.

3. Le schede di danno occorso e le mappe di inondazione devono essere trasferite attraverso le Province e per le vie più brevi alla Struttura regionale di Protezione Civile entro la data stabilita dal Presidente della Giunta regionale.

4. I Comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danni occorsi a beni privati.

5. I dati relativi ai danni occorsi al Patrimonio produttivo quale quello agricolo, industriale, del commercio, del turismo sono raccolti dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di categoria a livello provinciale e trasferiti globalmente alle Strutture regionali competenti in via ordinaria nelle suddette materie.

6. Le provvidenze relative al ristoro dei danni alle opere pubbliche, al comparto produttivo ed ai privati seguiranno le procedure ordinarie o straordinarie definite di volta in volta dalla Regione o dallo Stato attraverso i provvedimenti assunti per il superamento dell'emergenza, il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa economica.

Articolo 12
(Ufficio speciale per l'emergenza)
1. Ai fini della attivazione delle procedure relative al ripristino della situazione preesistente ai danni occorsi in conseguenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della l. 225/1992 e per il coordinamento dei programmi generali di ricostruzione, il Presidente della Giunta regionale, nello svolgimento delle funzioni proprie od in conseguenza di sua nomina a Commissario Delegato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza.

2. L'Ufficio speciale per l'emergenza opera, sulla base del quadro generale di danno occorso predisposto dalla Struttura regionale di Protezione Civile, con funzioni sovraordinate e di coordinamento tecnico-amministrativo e pianificatorio nei confronti delle Strutture regionali competenti per materia ed eventualmente di altri Enti interessati.

3. Le funzioni sovraordinate di cui al comma 2 sono finalizzate all'assunzione dei provvedimenti per il ripristino o la ricostruzione nonché alla concessione ed attribuzione delle provvidenze finanziarie messe a disposizione dalla Regione o dallo Stato, con particolare riferimento alle opere pubbliche.

4. Il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza su base temporanea predefinita con possibilità di proroga, individua la Struttura a cui affidare la direzione ed i dipendenti, regionali o di altri Enti, da assegnare all'Ufficio secondo un quadro organico proposto dal Dirigente a cui è affidata la Direzione.

5. L'Ufficio speciale per l'emergenza può avvalersi di esperti esterni qualora la pianificazione del ripristino o della ricostruzione necessiti di professionalità ed esperienze non individuabili nella Regione o negli altri Enti interessati.

CAPO III
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

Articolo 13
(Organizzazione)
1. La Regione esplica le attività di Protezione Civile tramite la Struttura regionale di Protezione Civile che per far fronte alle situazioni di emergenza o in previsione di evento grave o catastrofe è organizzata in modo da:

2. Alla Struttura spetta il compito dell'attivazione e del presidio, secondo necessità, della sala regionale di protezione civile che è identificata quale sede di raccordo istituzionale ed operativo in ambito regionale ed è opportunamente attrezzata.

3. La Regione per lo svolgimento di attività che presuppongono competenze specialistiche non acquisibili negli organici regionali può procedere, per ragioni di motivata esigenza o responsabilità, all'assunzione di personale a contratto, per tempo determinato, con procedure d'urgenza e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 14
(Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza)
1. La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza ai fini della gestione operativa delle emergenze di competenza regionale in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 4 del d.lgs. 112/1998.

2. I Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza sovrintendono con autonomia gestionale alle attività operative finalizzate al superamento dell'emergenza, ivi comprese quelle inerenti i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e le richieste di intervento dei mezzi aerei antincendio del C.O.A.U., fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3 del d.lgs. 112/1998.

3. La Giunta regionale definisce le modalità operative dei Centri di cui al comma 1, prevedendo le forme di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle convenzioni da stipulare con lo stesso ai fini di concordare le forme dell'avvalimento di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del d.lgs. 112/1998.

4. Operano nei Centri di cui al comma 1:

5. I Centri operativi di cui al comma 1 sono attrezzati e collegati con la Struttura regionale di Protezione Civile tramite sistemi tecnologici efficaci e riferiscono al medesimo soggetto circa l'insorgere di situazioni di rischio o di evento in corso.

6. I Centri di cui al comma 1 coordinano in emergenza il Volontariato di protezione civile a disposizione della Regione e predispongono i tabulati mensili del personale volontario impiegato nelle attività di emergenza, anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994.

Articolo 15
(Procedure di intervento per l'Antincendio)
1. La Giunta regionale, sentiti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Corpo Forestale, definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le procedure specifiche inerenti lo spegnimento degli incendi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) prevedendo un unico coordinamento delle operazioni.

Articolo 16
(Comitato regionale di Protezione Civile)
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia nonché per assumere iniziative coordinate in merito a problematiche contingenti correlate al superamento di gravi stati di crisi derivanti da calamità o catastrofi è istituito il Comitato regionale di Protezione Civile.

2. Il Comitato regionale di Protezione Civile è convocato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente, secondo necessità, ed è composto da:

3. Il Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile può disporre la partecipazione alle sedute di dirigenti di altre Strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri Enti o Comitati ed Organismi eventualmente competenti nella materia ai fini della definizione di piani e programmi di studio, operativi od a carattere scientifico ed organizzativo eventualmente riuniti in commissioni.

4. Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti previsti dalla normativa regionale per i dirigenti regionali.

CAPO IV
STRUMENTI DI PREVENZIONE

Articolo 17
(Mappe di rischio)
1. Al fine di definire le aree più esposte al rischio idrogeologico, sismico, industriale e di incendio la Regione attraverso le proprie Strutture competenti per materia ed in concorso con altri Enti, in particolare Province e Comuni, redige le mappe di rischio regionale che sono approvate dalla Giunta regionale.

2. I provvedimenti di approvazione delle mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e la gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

3. Le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportino l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli Enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse.

4. A decorrere dalla data di notifica agli Enti interessati del provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, ovvero del piano territoriale di coordinamento provinciale, non possono essere approvati strumenti di pianificazione né assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel suddetto provvedimento regionale.

Articolo 18
(Centro Meteoidrologico Regionale)
1. Il Centro Meteoidrologico della Regione Liguria opera anche quale elemento del Servizio Nazionale Meteorologico Distribuito di cui all'articolo 111 del d.lgs 112/1998 e svolge attività di previsione meteorologica sul territorio regionale con particolare riferimento alle piogge intense, ai campi di vento, agli scenari di evento idrologico ed al moto ondoso, in funzione delle attività di Protezione Civile.

2. La Giunta regionale può determinare criteri e modalità di affidamento del Centro Meteoidrologico ad idoneo gestore.

Articolo 19
(Struttura Idrografica e
Mareografica regionale)
1. I dipendenti e gli strumenti del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 112/1998, sono integrati nell'organico della Regione.

2. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento dei seguenti compiti:

3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, la rete del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria e quella dell'Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria di cui alla legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 (disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale), sono integrate con quella relativa all'Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici di cui all'articolo 37 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e con le altre reti pubbliche e private, comprese quelle di osservazione meteoradar conseguenti all'attivazione del Progetto Comunitario Interreg. II c e del Progetto Comunitario Telefleur.

4. I dati meteorologici al suolo, pluviometrici, nivometrici ed idrometrici nonché i dati prodotti da stazioni radar meteorologiche afferenti al territorio regionale, misurati in continuo da soggetti pubblici o privati, sono messi a disposizione della struttura di cui al comma 1.

CAPO V
VOLONTARIATO

Articolo 20
(Volontariato)
1. Le organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), della l.r. 15/1992 e le squadre comunali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della presente legge costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile.

2. Le organizzazioni di Volontariato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) della l.r. 15/1992 sono unificate per l'espletamento delle funzioni di protezione civile ed antincendio boschivo di interesse regionale.

3. La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari esclusivamente ai fini della formazione ed impiego degli stessi in base alle disposizioni del presente capo.

Articolo 21
(Organizzazione del Volontariato di protezione civile)
1. La Regione favorisce, con il contributo delle Province, la formazione del Volontariato di protezione civile sulla base di appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenze operative dello stesso.

2. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato e specialisti esterni; i corsi di formazione danno luogo al riconoscimento di abilitazioni e sono indirizzati con priorità al comparto operativo.

3. Ai volontari abilitati viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.

4. La Regione identifica il Volontariato di protezione civile con appositi insegne e distintivi.

5. Ai fini della organizzazione funzionale finalizzata al conseguimento della più completa operatività la Regione contribuisce, tramite ed in concorso con le Amministrazioni provinciali, alla dotazione di materiali, mezzi ed articoli personali.

6. La Regione favorisce la costituzione di colonne mobili provinciali di volontari per l'utilizzo sul territorio regionale ed a tal fine provvede, con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, a definirne la dotazione, le modalità di allertamento e le condizioni di impiego.

7. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede alla individuazione, su base elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.

8. Le Province possono avvalersi per le azioni di cui al comma 5 delle Comunità Montane.

Articolo 22
(Impiego del volontariato)
1. Il Volontariato di protezione civile in ambito regionale opera per funzioni di:

2. la Regione definisce in accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, le modalità di attivazione ed impiego del volontariato in occasione di eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c) della l. 225/1992 e determina le procedure relative.

3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, tenuto conto delle esigenze manifestate dal Direttore regionale della emergenza, può disporre l'impiego delle squadre comunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile organizzate in colonne mobili sul territorio regionale oppure, in caso di evento extraregionale, può disporre circa l'impiego della colonna mobile regionale.

4. Il volontariato opera nell'immediatezza sotto la direzione del Sindaco e sotto il coordinamento del Centro Operativo Provinciale di Emergenza non appena attivo.

Articolo 23
(Contributi al Volontariato)
1. Il volontario di protezione civile e le squadre comunali operano a titolo gratuito nei compiti assegnati.

2. La Regione si fa carico, per ogni volontario impiegato in attività di emergenza dal Sindaco o dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza, degli oneri:

3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle Organizzazioni di volontariato ed ai Comuni dotati di squadre comunali, un contributo annuale per le spese sostenute per l'utilizzo e la manutenzione dei mezzi in dotazione sulla base della consistenza della organizzazione o della squadra comunale, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione e gli Enti pubblici funzionali del sistema regionale della Protezione Civile possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), disporre convenzioni con le organizzazioni di volontariato.

5. La Regione determina la dotazione per le colonne mobili provinciali e regionali e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede all'acquisto di dette dotazioni, sentiti i rappresentanti provinciali e regionali del volontariato di protezione civile.

Articolo 24
(Corpo regionale per la protezione del territorio)
1. La Regione, all'atto del conferimento, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera e) del d.lgs 112/1998, delle competenze svolte dal Corpo Forestale dello Stato, procede:

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25
(Esercizio delle funzioni regionali)
1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, conferite per la prima volta dal d.lgs. 112/1998 in materia di organizzazione del Volontariato e avvalimento dei Vigili del Fuoco, è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.

2. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.

3. I fondi statali trasferiti, nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi provvedimenti.

4. L'integrazione nell'organico regionale dei dipendenti di cui all'articolo 19 è subordinata al trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Articolo 26
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate la legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 (disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale) e la legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (organizzazione della Struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi).

2. L'abrogazione delle norme ha effetto a partire dai trasferimenti delle risorse finanziarie per far fronte ai nuovi compiti assegnati alla Regione dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dalla conseguente organizzazione delle nuove strutture e procedure operative e, comunque, non oltre sei mesi dai trasferimenti.

3. Con legge regionale si provvede alla disciplina transitoria conseguente alla abrogazione delle leggi regionali di cui al comma 1 nonché alla soppressione e all'istituzione dei capitoli di spesa del bilancio relativi al nuovo assetto della materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 febbraio 2000

MORI


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