Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 marzo 2000, n°4
Legge Regionale del 17 febbraio 2000 n°09
PARTE
PRIMA
AVVISI
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge regionale:
CAPO
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo
1
(Finalità)
1. La presente legge detta norme in materia di protezione civile
in attuazione della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione
del Servizio Nazionale della protezione civile) di attuazione
della legge 10 marzo 1975 n. 47 (norme integrative per la difesa
dei boschi dagli incendi) e del trasferimento di funzioni di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.
59) al fine di:
Articolo
2
(Principi generali)
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla
salvaguardia e alla tutela della vita umana, dei beni e delle
risorse attraverso la previsione, la prevenzione, il superamento
dell'emergenza ed il ristabilimento delle normali condizioni di
vita nei territori colpiti dalla calamità o catastrofe.
2. In particolare gli ambiti di intervento della Protezione Civile per la Regione Liguria sono quelli relativi a:
3. I livelli di attività di protezione civile sono distinti in base al rilievo nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'evento previsto o in corso e le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile per la Regione Liguria secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2 della l. 225/1992 e dal d.lgs. 112/1998.
4. La Regione opera unitariamente in ambito di protezione civile tramite il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore competente e la Struttura regionale di Protezione Civile. Qualora le attività da svolgere in relazione alla tipologia dell'evento previsto o in corso richiedano l'esercizio di specifiche competenze, il Presidente della Giunta regionale attribuisce alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile il coordinamento delle Strutture regionali che esercitano in via ordinaria dette competenze.
5. La Regione si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, del Corpo Forestale dello Stato, del Volontariato e collabora con le Prefetture per l'utilizzo delle Forze dell'Ordine per l'esercizio delle altre funzioni di loro competenza.
6. Restano
ferme le competenze disposte dalla normativa regionale in materia
di foreste.
Articolo
3
(Competenze della Regione)
1. Sono eventi di interesse regionale quelli riferiti all'articolo
2, comma 1, lettere b) e c) della l. 225/1992.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative connesse alle attività di cui all'articolo 2 ed, in particolare, provvede:
Articolo
4
(Competenze della Provincia)
1. Le Province, in quanto componenti funzionali ed essenziali del
Servizio Nazionale della Protezione Civile per la Liguria
concorrono alla organizzazione ed alla realizzazione delle
attività di protezione civile in relazione agli eventi di cui
all'articolo 2, lettere a), b) e c) della l. 225/1992 e nel
rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 13 della stessa
l. 225/1992, degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990 n.
142 (ordinamento delle Autonomie Locali) e dell'articolo 108
comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.
2. Spettano alle Province:
3. Le Province
intervengono direttamente con i mezzi e le professionalità
disponibili nell'assistenza ai Comuni colpiti da calamità per il
pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita in base
agli indirizzi dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza.
Articolo
5
(Competenze delle Comunità Montane)
1.Le Comunità Montane, in attuazione dell’articolo 6, comma 1 della l.
225/1992, concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile
attraverso lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) organizzare sul territorio delle strutture operative per gli interventi di protezione civile con particolare riguardo alle misure di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della l. 225/1992 e dell'articolo 108 del d.lgs. 112/1998;
b) attivare, anche attraverso il volontariato opportunamente coordinato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza dandone immediata comunicazione al Centro Provinciale di Emergenza ed alla Struttura regionale della Protezione Civile;
c) predisporre o aggiornare i piani comunali di emergenza di cui tengono conto gli strumenti urbanistici comunali;
d) fornire adeguata informazione alla cittadinanza sul grado di esposizione al rischio desunto dalle mappe dei piani di emergenza con i mezzi ritenuti più idonei nonché attivare opportuni sistemi di allerta;
e) provvedere alla vigilanza sull'insorgere di situazioni di rischio idrologico o di altro rischio, specie in presenza di ufficiali comunicazioni di allerta, adottando le necessarie azioni di tutela e salvaguardia della privata e pubblica incolumità;
f) organizzare, nell'ambito delle funzioni attribuite per i fini di prevenzione e soccorso, squadre comunali o intercomunali di volontari o provvedere, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, alla stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio comunale appartenenti ai settori a) e d) di cui all'articolo 3 comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato);
g) informare tempestivamente il Centro Operativo Provinciale di Emergenza, al momento dell'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato convenzionate e/o delle Squadre comunali di Protezione Civile;
h) assicurare una reperibilità finalizzata in via prioritaria alla ricezione di comunicazioni di allerta;
i) individuare, qualora Comuni classificati sismici ai sensi del decreto ministeriale del 27 luglio 1982 o dichiarati ad elevato rischio sismico dalla ordinanza della Presidenza Consiglio dei Ministri 12 Giugno 1998 n. 2788, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, aree e siti rapidamente attrezzabili (tendopoli/roulottopoli/moduli abitativi) per il superamento della prima emergenza. Tali aree e siti sono vincolati all'uso specifico dallo strumento urbanistico comunale.
2.
Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile ed allo
stesso sono attribuite le funzioni e le responsabilità di
referente comunale di Protezione Civile. In caso di emergenza sul
territorio comunale dispone, fino a che non si renda possibile il
coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza,
circa l'impiego delle Strutture operative comunali e del
Volontariato per il superamento dell'emergenza.
CAPO
II
ATTIVITÀ REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo
7
(Attività di previsione e prevenzione)
1. La Regione svolge le seguenti attività:
a) la realizzazione di sistemi per la previsione, la rilevazione ed il monitoraggio di fenomeni naturali o derivanti da attività antropiche e dei conseguenti sistemi di allertamento della popolazione;
b) l'effettuazione delle attività di censimento, di identificazione e di rilevazione dei rischi presenti sul territorio regionale e la predisposizione delle mappe di rischio a scala regionale utilizzando anche le mappe redatte dalle Amministrazioni provinciali;
c) l'attivazione di specifici collegamenti, sistemi e reti di comunicazione con le componenti regionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
d) la formazione di una coscienza di protezione civile attraverso la promozione ed il coordinamento di programmi educativi e informativi diretti alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola;
e) l'attuazione di esercitazioni volte ad aggiornare l'adeguatezza e l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi nonché delle procedure di intervento in emergenza;
f) la predisposizione di studi e ricerche
al fine di definire modelli e procedure previsionali
delle situazioni di rischio in funzione della
impostazione di piani di salvaguardia ed autoprotezione
della popolazione.
Articolo
8
(Attività regionali per la gestione delle emergenze)
1. La Regione assicura lo svolgimento delle attività di
emergenza di propria competenza avvalendosi anche, ai sensi dell'articolo
108, comma 1, lettera a) numero 2 del d.lgs. 112/1998, del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco e collabora con organi statali e
locali in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c) della l. 225/1992.
2. Le attività della Regione in emergenza consistono:
a) nella diffusione di messaggi e di bollettini di allerta e di allarme derivanti dai dati disponibili con particolare riferimento a quelli prodotti dal Centro Meteoidrologico della Regione Liguria;
b) nella gestione in tempo reale e per fini di protezione civile dei dati rilevati dalle reti di rilevamento regionali o di altra proprietà;
c) nella acquisizione tempestiva di notizie e di dati sulle situazioni di pericolo e di danno, tramite i componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile di cui all'articolo 2, comma 3, nonché sulla natura, estensione ed intensità dell'evento calamitoso;
d) nel raccordo con i competenti organi nazionali della protezione civile, con i centri operativi e con le varie componenti della protezione civile organizzate a livello regionale e subregionale nei Centri Operativi di Emergenza ai fini del superamento dell'emergenza e del coordinamento dei soccorsi;
e) nell'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza;
f) nella attivazione e gestione del volontariato di protezione civile in coordinamento con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza;
g) nella predisposizione e aggiornamento del quadro conoscitivo (tecnico ed economico riferito alle opere pubbliche) successivo all'evento calamitoso ai fini della adozione, nelle sedi opportune, dei programmi di ripristino e ricostruzione;
h) nella attuazione dei primi interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi in concorso con gli altri enti e corpi competenti;
i) nella partecipazione con proprio
personale al superamento delle grandi emergenze regionali
e nazionali.
Articolo
9
(Attività per il superamento dell'emergenza, ripristino
e ricostruzione)
1. Ai fini del ristabilimento delle normali condizioni di vita si
procede tramite:
a) poteri di ordinanza del Presidente della Giunta regionale;
b) rilevazione sistematica dei danni;
c) istituzione dell'Ufficio regionale per l'emergenza;
d) acquisizione di beni e servizi
essenziali.
Articolo
10
(Ordinanze e Commissariamento)
1. In caso di grave calamità o catastrofe il Presidente della
Giunta regionale, se delegato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, esercita, ai fini del pronto ristabilimento delle
normali condizioni di vita nelle zone colpite, le funzioni di
Commissario Delegato con i poteri fissati dal decreto di nomina.
2. Il Presidente della Giunta regionale può delegare ad altri rappresentanti della propria Amministrazione o di altre Amministrazioni i compiti di subcommissario se previsto dall'Autorità delegante.
3.
Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti volti
ad assicurare l'attuazione degli interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della l. 225/1992.
Articolo
11
(Rilevazione dei danni)
1. Nei casi di eventi calamitosi che producano danni di notevole
vastità ed entità, i Comuni, le Comunità Montane e le Province
interessate procedono alla rilevazione sistematica dei danni
occorsi al proprio patrimonio con particolare riferimento alle
opere, ai beni e ai servizi pubblici.
2. I Comuni, le Comunità Montane e le Province rilevano i danni occorsi e redigono il quadro identificativo ed economico relativo all'intervento di ripristino delle opere pubbliche danneggiate in base alle modalità disposte dalla Giunta regionale, provvedendo altresì alla mappatura delle aree inondate in occasione di eventi alluvionali.
3. Le schede di danno occorso e le mappe di inondazione devono essere trasferite attraverso le Province e per le vie più brevi alla Struttura regionale di Protezione Civile entro la data stabilita dal Presidente della Giunta regionale.
4. I Comuni sono individuati quali centri di raccolta delle istanze di danni occorsi a beni privati.
5. I dati relativi ai danni occorsi al Patrimonio produttivo quale quello agricolo, industriale, del commercio, del turismo sono raccolti dalla Camera di Commercio e dalle Associazioni di categoria a livello provinciale e trasferiti globalmente alle Strutture regionali competenti in via ordinaria nelle suddette materie.
6.
Le provvidenze relative al ristoro dei danni alle opere pubbliche,
al comparto produttivo ed ai privati seguiranno le procedure
ordinarie o straordinarie definite di volta in volta dalla
Regione o dallo Stato attraverso i provvedimenti assunti per il
superamento dell'emergenza, il ritorno alle normali condizioni di
vita e la ripresa economica.
Articolo
12
(Ufficio speciale per l'emergenza)
1. Ai fini della attivazione delle procedure relative al
ripristino della situazione preesistente ai danni occorsi in
conseguenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b)
e c) della l. 225/1992 e per il coordinamento dei programmi
generali di ricostruzione, il Presidente della Giunta regionale,
nello svolgimento delle funzioni proprie od in conseguenza di sua
nomina a Commissario Delegato da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza.
2. L'Ufficio speciale per l'emergenza opera, sulla base del quadro generale di danno occorso predisposto dalla Struttura regionale di Protezione Civile, con funzioni sovraordinate e di coordinamento tecnico-amministrativo e pianificatorio nei confronti delle Strutture regionali competenti per materia ed eventualmente di altri Enti interessati.
3. Le funzioni sovraordinate di cui al comma 2 sono finalizzate all'assunzione dei provvedimenti per il ripristino o la ricostruzione nonché alla concessione ed attribuzione delle provvidenze finanziarie messe a disposizione dalla Regione o dallo Stato, con particolare riferimento alle opere pubbliche.
4. Il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, istituisce l'Ufficio speciale per l'emergenza su base temporanea predefinita con possibilità di proroga, individua la Struttura a cui affidare la direzione ed i dipendenti, regionali o di altri Enti, da assegnare all'Ufficio secondo un quadro organico proposto dal Dirigente a cui è affidata la Direzione.
5.
L'Ufficio speciale per l'emergenza può avvalersi di esperti
esterni qualora la pianificazione del ripristino o della
ricostruzione necessiti di professionalità ed esperienze non
individuabili nella Regione o negli altri Enti interessati.
CAPO
III
ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA
Articolo
13
(Organizzazione)
1. La Regione esplica le attività di Protezione Civile tramite
la Struttura regionale di Protezione Civile che per far fronte
alle situazioni di emergenza o in previsione di evento grave o
catastrofe è organizzata in modo da:
a) garantire la reperibilità costantemente nell'arco delle ventiquattro ore, anche mediante turni di servizio;
b) garantire la flessibilità nella gestione del personale in relazione alle attività da svolgere in funzione della specifica preparazione conseguita dal personale stesso, indipendentemente dal livello funzionale e dal tipo di rapporto di lavoro;
c) garantire che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, sia coperto da apposita polizza assicurativa.
2. Alla Struttura spetta il compito dell'attivazione e del presidio, secondo necessità, della sala regionale di protezione civile che è identificata quale sede di raccordo istituzionale ed operativo in ambito regionale ed è opportunamente attrezzata.
3.
La Regione per lo svolgimento di attività che presuppongono
competenze specialistiche non acquisibili negli organici
regionali può procedere, per ragioni di motivata esigenza o
responsabilità, all'assunzione di personale a contratto, per
tempo determinato, con procedure d'urgenza e con le modalità
previste dalle vigenti disposizioni.
Articolo
14
(Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza)
1. La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali
di Emergenza ai fini della gestione operativa delle emergenze di
competenza regionale in relazione agli eventi di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992, nonché per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n.
4 del d.lgs. 112/1998.
2. I Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza sovrintendono con autonomia gestionale alle attività operative finalizzate al superamento dell'emergenza, ivi comprese quelle inerenti i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi e le richieste di intervento dei mezzi aerei antincendio del C.O.A.U., fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 3 del d.lgs. 112/1998.
3. La Giunta regionale definisce le modalità operative dei Centri di cui al comma 1, prevedendo le forme di partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base alle convenzioni da stipulare con lo stesso ai fini di concordare le forme dell'avvalimento di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), n. 2 del d.lgs. 112/1998.
4. Operano nei Centri di cui al comma 1:
a) i rappresentanti della Regione;
b) il Corpo forestale dello Stato;
c) la Prefettura con ruoli di coordinamento ed impiego delle forze dell'ordine e l'esercizio delle altre funzioni di sua competenza;
d) la Provincia per quanto relativo alla disponibilità di mezzi e professionalità;
e) il rappresentante provinciale del volontariato;
f) i rappresentanti dei servizi tecnici essenziali;
g) i delegati dell'ANCI.
5. I Centri operativi di cui al comma 1 sono attrezzati e collegati con la Struttura regionale di Protezione Civile tramite sistemi tecnologici efficaci e riferiscono al medesimo soggetto circa l'insorgere di situazioni di rischio o di evento in corso.
6.
I Centri di cui al comma 1 coordinano in emergenza il
Volontariato di protezione civile a disposizione della Regione e
predispongono i tabulati mensili del personale volontario
impiegato nelle attività di emergenza, anche ai fini del
riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 613/1994.
Articolo
15
(Procedure di intervento per l'Antincendio)
1. La Giunta regionale, sentiti il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco ed il Corpo Forestale, definisce, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge, le procedure specifiche inerenti lo
spegnimento degli incendi, di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera d) prevedendo un unico coordinamento delle operazioni.
Articolo
16
(Comitato regionale di Protezione Civile)
1. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative
regionali in materia di protezione civile con quelle di
competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti
nella specifica materia nonché per assumere iniziative
coordinate in merito a problematiche contingenti correlate al
superamento di gravi stati di crisi derivanti da calamità o
catastrofi è istituito il Comitato regionale di Protezione
Civile.
2. Il Comitato regionale di Protezione Civile è convocato dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore competente, secondo necessità, ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale che lo presiede;
b) l'Assessore competente che svolge le funzioni di Vice Presidente;
c) il direttore generale competente in materia di Protezione Civile;
d) il dirigente della Struttura regionale di Protezione Civile;
e) i Prefetti delle Province della Liguria o loro delegati;
f) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali della Liguria o loro delegati;
g) i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
h) il Presidente dell'Unione delle Comunità Montane o suo delegato;
i) l'ispettore regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
j) l'ispettore regionale del Corpo Forestale dello Stato;
k) il rappresentante delle organizzazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale, designato dalla commissione consultiva del volontariato di cui alla l.r. 15/1992;
l) il Presidente della Croce Rossa Italiana per la Liguria.
3. Il Presidente del Comitato regionale di Protezione Civile può disporre la partecipazione alle sedute di dirigenti di altre Strutture regionali, di esperti e di rappresentanti di altri Enti o Comitati ed Organismi eventualmente competenti nella materia ai fini della definizione di piani e programmi di studio, operativi od a carattere scientifico ed organizzativo eventualmente riuniti in commissioni.
4.
Il Comitato opera a titolo gratuito. Ai componenti non
appartenenti ad Amministrazioni pubbliche spetta il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti
previsti dalla normativa regionale per i dirigenti regionali.
CAPO
IV
STRUMENTI DI PREVENZIONE
Articolo
17
(Mappe di rischio)
1. Al fine di definire le aree più esposte al rischio
idrogeologico, sismico, industriale e di incendio la Regione
attraverso le proprie Strutture competenti per materia ed in
concorso con altri Enti, in particolare Province e Comuni, redige
le mappe di rischio regionale che sono approvate dalla Giunta
regionale.
2. I provvedimenti di approvazione delle mappe possono contenere divieti e prescrizioni per la tutela e la gestione del territorio, nonché indirizzi e direttive, in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale ed urbanistica da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.
3. Le mappe di rischio, qualora contengano prescrizioni che comportino l'adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, rendono necessaria l'adozione d'ufficio della modifica conseguente, da parte degli Enti competenti, entro centottanta giorni dalla approvazione delle mappe stesse.
4.
A decorrere dalla data di notifica agli Enti interessati del
provvedimento di individuazione delle mappe di rischio e fino all'adozione
dei conseguenti atti di adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, ovvero del piano territoriale di coordinamento
provinciale, non possono essere approvati strumenti di
pianificazione né assentiti dal Sindaco interventi edilizi ed
urbanistici che contrastino con le indicazioni contenute nel
suddetto provvedimento regionale.
Articolo
18
(Centro Meteoidrologico Regionale)
1. Il Centro Meteoidrologico della Regione Liguria opera anche
quale elemento del Servizio Nazionale Meteorologico Distribuito
di cui all'articolo 111 del d.lgs 112/1998 e svolge attività di
previsione meteorologica sul territorio regionale con particolare
riferimento alle piogge intense, ai campi di vento, agli scenari
di evento idrologico ed al moto ondoso, in funzione delle attività
di Protezione Civile.
2.
La Giunta regionale può determinare criteri e modalità di
affidamento del Centro Meteoidrologico ad idoneo gestore.
Articolo
19
(Struttura Idrografica e Mareografica regionale)
1. I dipendenti e gli strumenti del Servizio Idrografico e
Mareografico della Liguria, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo
92, comma 4, del d.lgs. 112/1998, sono integrati nell'organico
della Regione.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento dei seguenti compiti:
a) rilevazione in tempo reale dei dati idropluviometrici al suolo, con particolare riferimento alle piogge intense ed alle portate di carattere alluvionale;
b) messa a disposizione in tempo reale alla Struttura regionale di Protezione Civile ed al Centro Meteoidrologico della Regione Liguria dei dati rilevati sul territorio regionale.
3. Ai fini di quanto disposto al comma 2, la rete del Servizio Idrografico e Mareografico della Liguria e quella dell'Osservatorio Meteoidrologico della Regione Liguria di cui alla legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 (disciplina delle attività di Protezione Civile in ambito regionale), sono integrate con quella relativa all'Osservatorio Permanente dei Corpi Idrici di cui all'articolo 37 della legge regionale 16 agosto 1995 n. 43 (norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento) e con le altre reti pubbliche e private, comprese quelle di osservazione meteoradar conseguenti all'attivazione del Progetto Comunitario Interreg. II c e del Progetto Comunitario Telefleur.
4.
I dati meteorologici al suolo, pluviometrici, nivometrici ed
idrometrici nonché i dati prodotti da stazioni radar
meteorologiche afferenti al territorio regionale, misurati in
continuo da soggetti pubblici o privati, sono messi a
disposizione della struttura di cui al comma 1.
CAPO
V
VOLONTARIATO
Articolo
20
(Volontariato)
1. Le organizzazioni iscritte nel registro regionale del
volontariato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e d),
della l.r. 15/1992 e le squadre comunali di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera f), della presente legge costituiscono parte
integrante del sistema regionale di protezione civile.
2. Le organizzazioni di Volontariato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e d) della l.r. 15/1992 sono unificate per l'espletamento delle funzioni di protezione civile ed antincendio boschivo di interesse regionale.
3.
La Regione utilizza i dati personali e sensibili dei volontari
esclusivamente ai fini della formazione ed impiego degli stessi
in base alle disposizioni del presente capo.
Articolo
21
(Organizzazione del Volontariato di protezione civile)
1. La Regione favorisce, con il contributo delle Province, la
formazione del Volontariato di protezione civile sulla base di
appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le
competenze operative dello stesso.
2. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al Corpo Forestale dello Stato e specialisti esterni; i corsi di formazione danno luogo al riconoscimento di abilitazioni e sono indirizzati con priorità al comparto operativo.
3. Ai volontari abilitati viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.
4. La Regione identifica il Volontariato di protezione civile con appositi insegne e distintivi.
5. Ai fini della organizzazione funzionale finalizzata al conseguimento della più completa operatività la Regione contribuisce, tramite ed in concorso con le Amministrazioni provinciali, alla dotazione di materiali, mezzi ed articoli personali.
6. La Regione favorisce la costituzione di colonne mobili provinciali di volontari per l'utilizzo sul territorio regionale ed a tal fine provvede, con i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, a definirne la dotazione, le modalità di allertamento e le condizioni di impiego.
7. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede alla individuazione, su base elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.
8.
Le Province possono avvalersi per le azioni di cui al comma 5
delle Comunità Montane.
Articolo
22
(Impiego del volontariato)
1. Il Volontariato di protezione civile in ambito regionale opera
per funzioni di:
a) prevenzione incendi boschivi;
b) monitoraggio di eventi meteoidrologici;
c) attuazione di interventi in caso di emergenza;
d) assistenza e supporto logistico di altre componenti operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile in sede locale.
2. la Regione definisce in accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza, le modalità di attivazione ed impiego del volontariato in occasione di eventi di cui all'articolo 2, lettere b) e c) della l. 225/1992 e determina le procedure relative.
3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di evento calamitoso grave ed esteso territorialmente, tenuto conto delle esigenze manifestate dal Direttore regionale della emergenza, può disporre l'impiego delle squadre comunali di protezione civile e delle organizzazioni di volontariato di protezione civile organizzate in colonne mobili sul territorio regionale oppure, in caso di evento extraregionale, può disporre circa l'impiego della colonna mobile regionale.
4.
Il volontariato opera nell'immediatezza sotto la direzione del
Sindaco e sotto il coordinamento del Centro Operativo Provinciale
di Emergenza non appena attivo.
Articolo
23
(Contributi al Volontariato)
1. Il volontario di protezione civile e le squadre comunali
operano a titolo gratuito nei compiti assegnati.
2. La Regione si fa carico, per ogni volontario impiegato in attività di emergenza dal Sindaco o dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza, degli oneri:
a) per la stipula di apposita assicurazione durante gli interventi in attività d'emergenza, di protezione civile e/o antincendio, certificati dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza;
b) per le visite mediche da effettuarsi presso le A.S.L. volte ad accertarne l'idoneità fisica, analoghe a quelle necessarie ad emettere le certificazioni di idoneità per attività sportive non agonistiche, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 6 settembre 1984 n. 46 (tutela sanitaria delle attività sportive) come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1996 n. 38.
3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle Organizzazioni di volontariato ed ai Comuni dotati di squadre comunali, un contributo annuale per le spese sostenute per l'utilizzo e la manutenzione dei mezzi in dotazione sulla base della consistenza della organizzazione o della squadra comunale, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Regione e gli Enti pubblici funzionali del sistema regionale della Protezione Civile possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), disporre convenzioni con le organizzazioni di volontariato.
5.
La Regione determina la dotazione per le colonne mobili
provinciali e regionali e, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, provvede all'acquisto di dette dotazioni, sentiti i
rappresentanti provinciali e regionali del volontariato di
protezione civile.
Articolo
24
(Corpo regionale per la protezione del territorio)
1. La Regione, all'atto del conferimento, ai sensi dell'articolo
70, comma 1, lettera e) del d.lgs 112/1998, delle competenze
svolte dal Corpo Forestale dello Stato, procede:
a) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo sul territorio in ambito regionale;
b) all'organizzazione di un unitario
corpo regionale per la protezione del territorio, in
coordinamento con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 1,
lettera a), numero 2, del d.lgs. 112/1998, al quale
attribuire le funzioni in materia di:
1) vigilanza sui boschi e sulle prescrizioni di massima e
di polizia forestale;
2) vigilanza delle aree protette;
3) prevenzione incendi di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera d);
4) supporto agli interventi di Protezione civile;
c) alla definizione delle modalità di
partecipazione degli Enti locali alla determinazione
degli indirizzi per l'attività del Corpo come sopra
organizzato ed al suo utilizzo.
CAPO
VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo
25
(Esercizio delle funzioni regionali)
1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge, conferite per la prima volta dal d.lgs. 112/1998
in materia di organizzazione del Volontariato e avvalimento dei
Vigili del Fuoco, è contestuale all'effettivo trasferimento
delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.
2. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa). I relativi capitoli di entrata e di spesa sono istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle funzioni.
3. I fondi statali trasferiti, nelle materie e per gli interventi oggetto di conferimento, sono allocati nel bilancio regionale in appositi capitoli quando si formalizzano i relativi provvedimenti.
4.
L'integrazione nell'organico regionale dei dipendenti di cui all'articolo
19 è subordinata al trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
Articolo
26
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate la legge regionale 21 ottobre 1996 n. 45 (disciplina
delle attività di Protezione Civile in ambito regionale) e la
legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (organizzazione della
Struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta
agli incendi boschivi).
2. L'abrogazione delle norme ha effetto a partire dai trasferimenti delle risorse finanziarie per far fronte ai nuovi compiti assegnati alla Regione dall'articolo 108 del d.lgs. 112/1998 e dalla conseguente organizzazione delle nuove strutture e procedure operative e, comunque, non oltre sei mesi dai trasferimenti.
3. Con legge regionale si provvede alla disciplina transitoria conseguente alla abrogazione delle leggi regionali di cui al comma 1 nonché alla soppressione e all'istituzione dei capitoli di spesa del bilancio relativi al nuovo assetto della materia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 17 febbraio 2000
MORI