Legge Regionale pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regionale (Liguria) del 11 aprile 1990, n°8
Legge Regionale n°14 del 03 aprile1990
Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale n°54 del 14 dicembre 1993: Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1990 n¨ 14 sulla tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche.
ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione in considerazione del pubblico interesse
legato ai valori estetico - culturali scientifici idrogeologici
turistici ricreativi paleontologici e paletnologici del
patrimonio speleologico e delle aree carsiche esistenti nel
territorio promuove le necessarie iniziative volte alla sua
conoscenza in attuazione dell' articolo 4 dello Statuto regionale.
ARTICOLO 2
(Definizione delle grotte e delle aree carsiche)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge
devono intendersi come:
ARTICOLO 3
(Tutela delle grotte)
1. E' vietato distruggere occludere danneggiare le
grotte. 2. All' interno delle grotte e' vietato inoltre:
3. Nelle grotte in cui sia consentito il libero accesso il Sindaco del Comune interessato provvede a vietarlo in presenza di situazioni di pericolosita' salvo consentirlo per motivi di ricerca scientifica e speleologica effettuata da gruppi speleologici facenti parte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 10.
4. Lo stesso divieto di accesso e' disposto dal Sindaco per grotte in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o situazioni fisiche o biologiche di particolare fragilita' ed interesse.
5. Fatto salvo il disposto della legge 1o giugno 1939 n. 1089
la Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - scientifica
regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell'
articolo 8 e la Sovrintendenza Archeologica della Liguria puo'
autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente
articolo per documentati motivi di interesse pubblico e per fini
scientifici di ricerca ed esplorativi.
ARTICOLO 4
(Individuazione delle principali aree carsiche)
1. La Regione provvede alla formazione di un elenco ed
alla individuazione cartografica delle principali aree carsiche
di rilevante importanza idrogeologica ambientale paesaggistica.
2. Per ciascuna area carsica l' elenco dovra' contenere la descrizione la localizzazione cartografica l' indicazione degli acquiferi carsici e del relativo grado di vulnerabilita' nonche' ogni altra notizia utile.
3. L' elenco dovra' anche comprendere le aree carsiche soggette a sfruttamento per scopi idropotabili.
4. L' elenco e' approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi del successivo articolo 8.
5. A seguito dell' approvazione dell' elenco di cui al
comma 4 la Giunta regionale approva la trasposizione delle aree
in esso comprese sulle cartografie del Piano territoriale di
coordinamento paesistico relative a tutti gli assetti agli
effetti della applicazione della presente legge
ARTICOLO 5
(Tutela delle principali aree carsiche)
1. Nell' approvazione di piani e programmi che possano
interessare le aree carsiche comprese nell' elenco di cui all'
articolo 4 in particolare con riguardo alle previsioni
urbanistiche ed alla localizzazione di cave la Regione verifica
la compatibilita' delle relative previsioni con le
caratteristiche dell' area e adotta sentita la Commissione
tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale
integrata ai sensi dell' articolo 8 gli accorgimenti necessari a
garantire l' integrita' del complesso idrogeologico interessato
ivi incluso per le aree di maggior rilevanza il dievieto di
realizzare interventi che alterino l' assetto idrogeo -
morfologico.
2. Fermo restando quanto previsto per le aree carsiche dall' articolo 5 della legge regionale 1o settembre 1982 n. 38 nelle aree carsiche comprese nell' elenco di cui all' articolo 4 non e' consentito effettuare discariche di rifiuti; fanno eccezione le discariche per rifiuti speciali inerti di cui al paragrafo 4 punto 4.2.3.1 della deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all' articolo 5 del dPR 10 settembre 1982 n¨ 915 per le quali deve essere comunque garantita l' integrita' del complesso idrogeologico interessato.
3. Nelle aree carsiche come definite all' articolo 2 comma
1 lettera b) e comprese nell' elenco di cui all' articolo 4
ricadenti all' interno di aree parco o riserva naturale o di aree
protette istituite ovvero all' interno di aree sottoposte dal
vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico al regime
normativo di " Conservazione" ( CE) relativamente all'
assetto geomorfologico o all' assetto insediativo non sono
consentiti interventi che alterino l' assetto idro -
geomorfologico dei luoghi ancorche' ricompresi tra le "
Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso
ARTICOLO 6
(Sanzioni)
1. L' inosservanza delle disposizioni contenute nell'
articolo 3 e nell' articolo 5 secondo comna comporta la riduzione
in pristino e l' applicazione delle seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
2. L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle
norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'
immediata cessazione dell' attivita' vietata.
ARTICOLO 7
(Vigilanza)
1. Le Province sono delegate a provvedere alla vigilanza
per l' applicazione della presente legge ed esercitano le
funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie alle quali si applica la legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 45.
2. All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni ivi compresa la notifica procedono i soggetti di cui all' articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 nonche' il Corpo Forestale dello Stato.
3. I soggetti accertatori possono avvalersi della collaborazione di gruppi di speleologi iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 10.
4. Qualora gli organi o agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui vigilanza e' demandata ad altri enti o organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.
5. Le Province sono tenute a fornire alla regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delgate.
6. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono introitati dalle Province a
copertura delle spese si esercizio delle funzioni delegate.
ARTICOLO 8
(Integrazione della Commissione tecnicoscientifica regionale per
l' ambiente naturale)
Articolo abrogato dalla Legge Regionale n° 32 del
1995:Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio
1995 n°12 (riordino delle aree protette)
ARTICOLO 9
(Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)
1. Il catasto regionale delle grotte e delle aree
carsiche e' costituito da:
2. La tenuta del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche e' affidata al Catasto Speleologico Ligure( CSL) organo periferico del Catasto Speleologico Nazionale della Societa' Speleologica Italiana.
3. Per la formazione e l' aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche nonche' per le attivita' scientifiche e divulgative connesse la Regione concede contributi previa stipula di apposita convenzione alla Delegazione Speleologica Ligure che gestisce il Catasto e coordina le attivita' di acquisizione e aggiornamento dei dati da parte dei gruppi speleologici liguri.
4. La convenzione dovra' prevedere le modalita' di
acquisizione e di aggiornamento dei dati catastali la loro
consultazione gratuita da parte di chiunque ne abbia interesse
nonche' le connesse attivita' scientifiche e divulgative.
ARTICOLO 10
(Albo regionale dei gruppi speleologici)
1. I gruppi speleologici aventi sede nella regione e
operanti in conformita' agli obiettivi della presente legge
possono essere iscritti nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28
maggio 1992 n. 15 con le procedure ivi previste sentite la
commissione tecnico - scientifica regionale per l'ambiente
naturale integrata ai sensi dell' articolo 8 e la Delegazione
speleologica ligure rappresentanza regionale della Societa'
speleologica italiana e associazione federativa dei gruppi
speleologici liguri
ARTICOLO 11
(Utilizzazione a fini economici turistici e sanitari delle grotte9
1. L' utilizzazione a fini economici turistici e
sanitari delle grotte e' autorizzata dalla Giunta regionale
sentita la Commissione tecnico - scientifica integrata ai sensi
dell' articolo 8 sulla base di un progetto corredato di una
relazione esplicativa sulla situazione in atto sulle variazioni
che si intendono apportare e sull' impatto ambientale delle forme
di utilizzazione previste.
2. L' esercizio della professione di guida speleologica sara'
disciplinato con apposita legge regionale ai sensi dell' articolo
11 della legge 17 maggio 1983 n. 217.
ARTICOLO 12
(Programmo di interventi e attivita')
1. I Comuni singoli e associati le Province le Comunita'
montane nel cui territorio sono situate le grotte iscritte al
Catastp Speleologico presentato entro il 31 marzo di ogni anni
alla Giunta regionale i programmi per l' allestimento e la
gestione di vari attivita' di fruizione delle grotte: visite
guidate turistiche e didattiche esposizioni mostre stampa di
materiale divulgativo e illustrativo sistemazione di percorsi
anche superficiali di accesso alle grotte pulizia dei sentieri
tabellazione e giardinaggio.
2. Nei programmi devono essere specificati:
3. La Delegazione Speleologica Ligure ed i gruppi iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all' articolo 10 presentano entro il 31 marzo di ciscun anni alla Giunta regionale i programmi relativi a:
4. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge sulla base dei programmi formulati e trasmessi dagli Enti locali dalla Delegazione Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato la Giunta regionale redige un programma di interventi e attivita' per la tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia e provvede all' attribuzione di contributi qualora siano disposti dal bilancio di previsione.
5. Alle iniziative proposte ai sensi del presente articolo dalla Delegazione Speleologica Ligure e dai gruppi speleologici appartenenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e' riservato almeno il 50 per cento dei fondi disponibili per l' attuazione del programma.
6. Il programma e' approvato con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale integrata ai sensi dell' articolo 8 della presente legge.
7. Nella predisposizione del programma di interventi e
attivita' la Giunta regionale attribuisce titolo preferenziale
agli interventi localizzati all' interno dei parchi delle riserve
naturali delle aree protette e dei sistemi di aree di interesse
naturalistico - ambientale.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 1
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge si provvede:
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge si provvede: a) per quanto concerne l' articolo 9 mediante
utilizzazione di quota pari a lire 10.000.000 in termini di
competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti
spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi
di sviluppo" iscritto al capitolo 9030 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1989
e istituzione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4
novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno finanziario 1990 del capitolo 2510 "Contributo
alla Delegazione Speleologica Ligure( DSL) per la formazione e l'
aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle aree
carsiche e per le attivita' scientifico - divulgative connesse"
con lo stanziamento di lire 10.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi
di bilancio.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge si provvede:
OMISSIS
b) per quanto concerne l' articolo 12 mediante riduzione di lire
70.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0625
"Spese per studi ricerche e per la compilazione di piani
territoriali di coordinamento (legge 17 agosto 1942 n. 1150
articolo 5 e legge regionale 22 agosto 1984 n. 39)" dello
stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno
finanziario 1990 ed istituzione del capitolo 2511 "Contributi
agli Enti locali alla Delegazione Speleologica Ligure ed ai
gruppi speleologici appartenenti al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato per l' attuazione di
interventi e attivita' per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo
della speleologia" con lo stanziamento di lire 70.000.000 in
termini di competenza di cassa.
OMISSIS
3. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi
di bilancio.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 4
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente
legge si provvede:
OMISSIS
2. Agli oneri derivanti dall' articolo 8 della presente legge si
provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa
iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi gettoni di
presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed
altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del
bilancio regionale. 3. Per gli esercizi successivi si provvede
con le relative leggi di bilancio.
ARTICOLO 13 SUBARTICOLO 5
3. Per gli esercizi successivi si provvede con le
relative leggi di bilancio.
ARTICOLO 14
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente leggeil
termine di cui all' articolo 12 primo e terzo comma e' fissato al
30 settembre 1990.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addi' 3 aprile 1990