Legg Regionale pubblicata sul Bolletino Ufficiale Regionale (Liguria) del 15 marzo 1995, n°5 (Supplemento Ordinario)

Legge Regionale n°12 del 22 febbraio 1995

Riordino delle aree protette


Le parti in corsivo sono quelle modificate dalla Legge Regionale n°32 del 21 aprile 1995: Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette).

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita')
1. La Regione in attuazione dell' articolo 4 dello Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 istituisce e disciplina le aree protette al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ambientale e paesaggistico della Liguria e di favorire un coerente sviluppo sociale ed economico delle comunita' interessate.

2. La Regione promuove e partecipa all' istituzione di aree protette interregionali.





ARTICOLO 2
(Carta della natura)
1. Al fine di contribuire alla redazione della carta della natura di cui all' articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1991 n. 394 la Regione predispone un quadro aggiornato delle analisi sullo stato dell' ambiente e del territorio regionale evidenziando i valori e le aree di interesse naturalistico ambientale e individuando le situazioni che presentino rischi di vulnerabilita'.





ARTICOLO 3
(Classificazione delle aree protette regionali)
1. Le aree protette regionali in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni sono classificate in:

 

ARTICOLO 4
(Aree protette di interesse provinciale o locale)
1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990 n¨ 142 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 la Regione identifica l' interesse provinciale o locale in materia di parchi e riserve naturali e provvede alla classificazione e istituzione di aree protette di interesse provinciale o locale.

2. Le aree protette di interesse provinciale o locale sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della piu' capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell' azione di salvaguardia ambientale.

3. Le aree protette di interesse provinciale o locale come classificate dall' articolo 3 sono istituite dalla Regione su conforme proposta della provincia o degli Enti locali interessati.

4. La proposta di cui al comma 3 comprende la definizione della relativa regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati.

5. Il complesso delle aree protette regionali provinciali o locali istituite dalla Regione costituisce il sistema regionale delle aree protette.



CAPO II

AREE PROTETTE REGIONALI

ARTICOLO 5
(Istituzione e gestione delle aree protette)
1. La gestione delle aree protette regionali e' attribuita ad enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale e di personalita' giuridica di diritto pubblico.

2. Le aree protette fatto salvo quanto previsto dall' articolo 14 in merito al riordino delle aree protette esistenti sono istituite con legge regionale che stabilisce per ciascuna di esse:

4. La Conferenza conclude i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla sua prima convocazione approvando un documento di indirizzi relativo al territorio che si intende tutelare alla sua perimetrazione provvisoria all' individuazione degli obiettivi da perseguire alla valutazione degli effetti dell' istituenda area protetta. Fa parte integrante del documento anche una bozza di primo Statuto dell' Ente di gestione dell' area protetta indicante i criteri per la composizione del consiglio direttivo per la designazione del presidente e del direttore i poteri del consiglio del collegio dei revisori dei conti e di eventuali altri organi le modalita' di convocazione e di funzionamento degli organi statutari la costituzione della comunita' dell' area protetta.

5. Nel Consiglio Direttivo dell' Ente di gestione deve essere garantita la presenza di rappresentanti degli Enti Locali delle Province interessate per territorio di esperti indicati dalla provincia dalle Associazioni di cui alla legge n. 349/ 1986 e da Universita' degli Studi.

6. Si prescinde dal documento di indirizzi di cui al comma 4 se esso non e' stato approvato entro il termine previsto.





ARTICOLO 6
(Monumenti naturali)
1. Le riserve naturali i monumenti naturali o i giardini botanici vengono affidati in gestione ad un ente parco o con apposita convenzione ad una pubblica amministrazione o ad una istituzione scientifica o ad associazione di protezione ambientale riconosciuta.

2. In caso di necessita' ed urgenza il Presidente della Giunta regionale individua i monumenti naturali o aree da proteggere e adotta le misure di salvaguardia di cui all' articolo 6 della legge 394/ 1991 con proprio decreto.





ARTICOLO 7
(Funzioni degli Enti di gestione delle aree protette)
1. Nel quadro degli indirizzi della normativa regionale dei parchi degli Enti istituiti con la presente legge:

 

ARTICOLO 8
(Organi degli Enti di gestione)
1. Sono organi degli Enti di gestione:

2. Lo Statuto di cui all' articolo 13 definisce composizione compiti e norme di funzionamento degli organi.

3. Gli Organi dell' Ente durano in carica quattro anni e svolgono le loro funzioni sino all' insediamento dei nuovi organi.





ARTICOLO 9
(Presidente)
1. Il Presidente e' eletto dal Consiglio anche al di fuori dei propri componenti tra persone in possesso di comprovata esperienza amministrativa o professionale.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Ente convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo Statuto.





ARTICOLO 10
(Consiglio)
1. I Consigli degli Enti di gestione per le aree protette gia' individuate o istituite con legge regionale come sistemi di aree naturalistiche ambientali come parchi regionali come riserve naturali o come aree protette sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione e' definita dallo Statuto sulla base dei criteri di cui all' articolo 5. 2. In sede di prima applicazione della presente legge e sino all' approvazione dello Statuto i Consigli degli Enti di gestione sono cosi' composti:

 

ARTICOLO 11
(Comunita' del Parco)
1. Qualora l' area del parco ricada sul territorio di piu' comuni e' costituita la Comunita' del parco che e' organo dell' Ente parco.

2. La composizione della Comunita' del parco e le modalita' del suo funzionamento sono stabilite dallo Statuto dell' Ente.

3. Lo Statuto dell' Ente deve comunque garantire nella composizione della Comunita' la presenza in qualita' di membri dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali interessate dei Sindaci dei Comuni dei Presidenti delle Comunita' Montane o consiglieri ed assessori da loro delegati e di un rappresentante per ogni associazione di imprenditori agricoli operanti nel territorio regionale.

4. Nel caso in cui un Ente di gestione amministri anche una o piu' riserve naturali la Comunita' del parco viene integrata da rappresentanti dei Comuni interessati.

5. La Comunita' concorre alla elaborazione del piano pluriennale socio - economico nei modi previsti all' articolo 22.

6. La Comunita' ha inoltre funzione consultiva dell' Ente di gestione dell' area protetta. In particolare esprime parere obbligatorio:

 

ARTICOLO 12
(Collegio dei revisori)
1. Per gli enti di cui all' articolo 15 e' istituito un unico collegio dei revisori composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti. Ferma restando la designazione da parte del Ministro del Tesoro di uno dei tre membri effettivi e di uno supplente ai sensi dell' articolo 24 comma 2 della legge n. 394/ 1991 i componenti sono nominati dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 che abbiano presentato domanda.

2. Al fine di consentire l' avviamento della procedura di nomina la Giunta regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza del collegio dei revisori emana un avviso pubblico.

3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell' ente valutandone la conformita' dell' azione e dei risultati alle norme che disciplinano l' attivita' dell' ente e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicita'.

4. In particolare il collegio:

5. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell' attivita' di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 4 al Presidente dell' Ente.

6. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell' organo collegiale della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.

7. I revisori dei conti per l' esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attivita' di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell' Ente.

8. La Giunta regionale determina l' indennita' spettante al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti all' atto della nomina del Collegio.

9. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).





ARTICOLO 13
(Statuto)
1. Lo statuto dell' Ente di gestione dell' area protetta nell' ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali definisce gli obiettivi dell' attivita' dell' ente fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed in particolare determina le attribuzioni degli organi e l' ordinamento degli uffici. 2. Lo statuto fissa la sede dell' Ente. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Presidente dell' ente di gestione dell' area protetta il Consiglio direttivo approva lo statuto sentita la Comunita' del parco.





ARTICOLO 14
(Riordino delle Aree protette esistenti)
1. Il Parco fluviale della Magra istituito con la legge regionale 19 novembre 1982 n. 43 e l' area protetta " Montemarcello" come individuata dall' articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 ricadenti nei Comuni di Ameglia Arcola Beverino Bolano Borghetto Vara Brugnato Calice al Cornoviglio Carro Carrodano Follo Lerici Rocchetta Vara Santo Stefano Magra Sarzana Sesta Godano e Vezzano Ligure assumono la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale di Montemarcello - Magra.

2. Le aree protette " Punta Manara - Punta Moneglia" " Monte Serro - Punta Mesco" e " Cinque Terre" e le relative aree cornice come individuate dall' articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 ricadenti nei Comuni di Sestri Levante Moneglia Casarza Ligure Castiglione Chiavarese Deiva Marina Framura Bonassola Carro Carrodano Levanto Monterosso Vernazza Riomaggiore La Spezia Portovenere assumono la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale delle Cinque Terre.

3. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale del Monte di Portofino come individuato dalla legge regionale 4 dicembre 1986 n. 32 e ricadente nei Comuni di Recco Camogli Portofino Santa Margherita Ligure Rapallo Zoagli e Chiavari assume la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale di Portofino.

4. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale 1989 n. 50 ricadente nei Comuni " Aveto" come individuato dalla legge regionale 19 dicembre di Borzonasca Mezzanego Nedenominazione e la classificazione di ' Rezzoaglio e Santo Stefano d' Aveto assume la Parco naturale regionale dell' Aveto.

5. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale " Monte Antola" come individuato dalla legge regionale 27 dicembre 1989 n. 52 ricadente nei Comuni di Busalla Crocefieschi Fascia Gorreto Isola del Cantone Propata Ronco Scrivia Rondanina Savignone Torriglia Valbrevenna e Vobbia assume la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale dell' Antola.

6. Il sistema di aree di interesse naturalistico ambientale " Monte Beigua" come individuato dalla legge regionale 9 aprile 1985 n¨ 16 ricadente nei Comuni di Arenzano Campoligure Cogoleto Genova Masone Rossiglione Tiglieto Sassello Stella Urbe e Varazze assume la denominazione e la classificazione di Parco naturale regionale del Beigua.

7. L' area protetta di Bric Tana come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985 n¨ 7 ricadente in Comune di Millesimo assume la denominazione e la classificazione di parco naturale regionale di " Bric Tana".

8. L' area protetta di Piana Crixia come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985 n. 8 ricadente in Comune di Piana Crixia assume la denominazione e la classificazione di parco naturale regionale di " Piana Crixia".

9. Il parco naturale dell' Isola Gallinara come individuato dalla legge regionale 26 aprile 1989 n. 11 ricadente in Comune di Albenga assume la denominazione e la classificazione di riserva naturale regionale dell'" Isola Gallinara".

10. La riserva naturale di Rio Torsero come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985 n. 9 ricadente in Comune di Ceriale assume la denominazione e la classificazione di riserva naturale regionale di " Rio Torsero".

11. La riserva naturale di Bergeggi come individuata dalla legge regionale 27 febbraio 1985 n. 10 ricadente in Comune di Bergeggi assume la denominazione e la classificazione di riserva naturale regionale di " Bergeggi".



CAPO III

ENTI DI GESTIONE LORO FUNZIONI E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI

ARTICOLO 15
(Istituzione)
1. Ai sensi degli articoli 22 23 e 24 della legge n. 394/ 1991 e in riferimento alle aree protette gia' esistenti cosi' come riordinate dall' articolo 14 sono istituiti i seguenti Enti dotati di autonomia amministrativa e di personalita' giuridica di diritto pubblico:

2. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 6 sino all' istituzione dell' ente di gestione del parco naturale regionale del Finalese la gestione dei parchi naturali di Bric Tana e di Piana Crixia e riserve naturali dell' Isola Gallinara di Rio Torsero e di Bergeggi e' affidata ai Comuni territorialmente interessati.





ARTICOLO 16
(Strumenti di attuazione)
1. Strumenti di attuazione delle finalita' istitutive delle aree protette regionali sono il Piano dell' Area protetta ed il Piano pluriennale socio - economico.





ARTICOLO 17
(Piano dell' Area protetta)
1. Il Piano dell' Area protetta di seguito denominato " Piano" e' strumento puntuale di disciplina e indirizzo per la gestione la valorizzazione e la fruizione dell' area protetta nei suoi vari aspetti secondo le peculiarita' in essa presenti.

2. Il Piano e' elaborato sulla base di apposito studio interdisciplinare e propedeutico volto tra l' altro all' analisi delle interrelazioni tra i diversi aspetti che caratterizzano l' area protetta nonche' sulla base delle risultanze di apposite consultazioni delle realta' locali.

3. Il Piano con riferimento a quanto previsto dal comma 1 dell' articolo 12 della legge n¨ 394/ 1991 definisce norme d' uso e criteri di intervento prevedendo in particolare:

4. Ai sensi dell' articolo 25 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e con le modalita' ivi previste il Piano definisce altresi' le acque sorgive fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate.





ARTICOLO 18
(Procedure di approvazione del Piano)
1. Il Piano viene adottato con deliberazione del Consiglio direttivo dell' Ente gestore.

2. Il Piano e' depositato a libera visione del pubblico per trenta giorni presso le sedi dell' Ente delle Province delle Comunita' montane e dei Comuni interessati. Entro i successivi trenta giorni gli Enti ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni all' Ente gestore che si pronuncia entro ulteriori trenta giorni e trasmette il piano nonche' il proprio parere e le osservazioni pervenute alla Regione. Entro novanta giorni dal ricevimento la Giunta regionale sentita la sezione aree naturali protette del CTA di cui all' articolo 39 ed il CTU predispone la proposta di piano da sottoporre al Consiglio regionale per l' approvazione.

3. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano stesso ed e' vincolante immediatamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse di urgenza ed indifferibilita' per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello il piano paesistico i piani territoriali ed urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione territoriale.

4. Il Piano puo' prevedere una nuova e diversa perimetrazione dell' area protetta o della sola area cornice di seguito nominata area contigua ai sensi dell' articolo 32 della legge n¨ 394/ 1991.

5. I confini dell' area protetta comprensivi dell' area contigua se prevista cosi' come previsti dal Piano sono resi definitivi con l' entrata in vigore del Piano stesso.

6. Le revisioni e gli aggiornamenti al Piano almeno ogni 10 anni oltre che le modifiche sono apportati su iniziativa dell' Ente gestore con le procedure definite per la sua formazione.

7. Il Piano costituisce vincolo per piani e programmi di settore che interessino a diversi effetti l' area del parco. La Regione e gli enti interessati nell' elaborazione e approvazione di tali atti in particolare per il settore agricolo e per quello turistico provvedono ad uniformare le relative previsioni con il Piano.

8. Le previsioni del Piano ove ne ricorrano i requisiti di legge possono avere valore di progetto di recupero paesistico ambientale ai sensi dell' articolo

9 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6 e per gli effetti dell' articolo 1 comma 1 lettera a) n. 2 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20.

9. Fino all' approvazione di modifiche di Piano si applicano le norme del Piano vigente o in salvaguardia le norme modificate e adottate se piu' restrittive.

10. Trascorsi trenta mesi dalla data di insediamento del Consiglio direttivo dell' Ente gestore senza che questi abbia provveduto ad adottare il Piano la Regione provvede in via sostitutiva.





ARTICOLO 19
(Strumenti urbanistici attuativi)
1. Nei casi in cui il Piano lo preveda direttamente l' attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori puo' avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell' Ente di gestione dei Comuni interessati o di privati.

2. Detti strumenti urbanistici attuativi sono se di iniziativa dei Comuni o di privati elaborati ed approvati in base alle disposizioni vigenti in materia previa acquisizione del parere vincolante dell' Ente.

3. Nei casi in cui tali strumenti comprendano la previsione di attrezzature per servizi ricettivi produttivi o commerciali e per la fruizione del parco secondo le disposizioni del Piano deve essere stipulata apposita convenzione onerosa con l' Ente di gestione volta a definire i rapporti in merito al regime di proprieta' delle attrezzature realizzate a garantire la funzionalita' e a definire i modi di gestione.





ARTICOLO 20
(Suddivisione dell' area protetta in differenziate fasce di protezione)
1. Il Piano definisce l' organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in sub aree o parti caratterizzate da forme diverse di uso godimento e tutela indicando vincoli e proposizioni relativi ad ogni singola parte di seguito chiamata fascia di protezione.

2. La suddivisione e la classificazione del territorio dell' Area protetta in fasce di protezione e' attuata secondo i seguenti criteri:

 

ARTICOLO 21
(Disposizioni in materia di concessioni e autorizzazioni)
1. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni paesistico - ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939 n¨ 1497 e successive modificazioni e integrazioni per le parti di territorio normate dal Piano restano disciplinate dalla legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all' interno del parco e' sottoposto al preventivo nulla osta dell' Ente Parco. Il nulla osta verifica la conformita' tra le norme in vigore nel territorio del parco e l' intervento ed e' reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

3. Nel rilasciare la concessione o l' autorizzazione il Sindaco puo' formulare anche sulla base delle eventuali indicazioni dell' Ente Parco prescrizioni atte a contenere l' incidenza ambientale delle opere fissare i termini per la realizzazione delle stesse e prevedere l' entita' dell' eventuale deposito cauzionale svincolabile previo accertamento del rispetto delle prescrizioni formulate.





ARTICOLO 22
(Piano pluriennale socio - economico)
1. Nell' ambito delle finalita' istitutive e delle previsioni del Piano l' Ente di gestione pianifica le attivita' per ogni area protetta di competenza mediante un piano pluriennale socio - economico volto anche alla promozione delle attivita' compatibili al fine di favorire la crescita economica sociale e culturale delle comunita' residenti.

2. Il piano pluriennale socio - economico indica le azioni che l' Ente intende intraprendere e i mezzi necessari per attuarle con particolare riferimento alle risorse pubbliche o private cui intende accedere nonche' l' individuazione di altri soggetti attuatori pubblici o privati convenzionati le eventuali forme di concorso finanziario e le modalita' di gestione delle opere realizzate. Il piano pluriennale socio - economico puo' prevedere la costituzione di aree attrezzate private e del loro utilizzo a fini coerenti con le attivita' dell' Ente.

3. L' Ente puo' concedere a mezzo di specifiche convenzioni onerose l' uso del proprio nome e dell' emblema del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e siano coerenti con le finalita' del parco.

4. Nel programmare gli interventi e le attivita' di cui al presente articolo ogni Ente di gestione terra' conto delle opportunita' previste dalle leggi di settore con particolare riguardo a quello turistico e delle norme vigenti in materia di incentivi e facilitazioni per attivita' ed opere che interessino parchi e riserve naturali regionali con riferimento alle iniziative per la promozione economica e sociale e alle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dagli articoli 14 16 e 37 della legge n. 394/ 1991. Il piano pluriennale socio - economico costituisce anche riferimento per la valutazione di compatibilita' degli interventi ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 7 settembre 1988 n. 51.

5. Il piano pluriennale socio - economico potra' prevedere l' acquisizione da parte degli Enti di immobili che siano necessari o utili alle attivita' programmate anche ai sensi e per gli effetti dell' articolo 15 della legge n¨ 394/ 1991. Tali previsioni dovranno essere corredate da indicazioni sulle modalita' e sui costi di acquisizione e di gestione e dal riferimento delle risorse cui gli Enti stessi intendono accedere.

6. Il piano pluriennale socio - economico e' elaborato e redatto dalla Comunita' del Parco anche avvalendosi delle strutture dell' Ente parco nel rispetto delle finalita' dell' area protetta dei vincoli e delle indicazioni stabiliti dal Piano e dai regolamenti vigenti. Il Consiglio direttivo adotta il piano pluriennale socio - economico che e' approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la sezione aree naturali protette del CTA di cui all' articolo 39 nei centoventi giorni successivi alla data di adozione dello stesso.

7. Il piano pluriennale socio - economico ha durata quadriennale e viene attuato attraverso le previsioni dei bilanci annuali dell' Ente parco.

8. L' approvazione del piano pluriennale socio economico comporta ove occorra la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi previste l' indifferibilita' e l' urgenza dei relativi lavori nonche' la possibilita' di intervento da parte dell' Ente con poteri sostitutivi con l' osservanza delle modalita' stabilite dalle leggi vigenti in materia.

9. Per la realizzazione delle attivita' gestionali di ricerca e di iniziativa programmata l' Ente puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati. Eventuali accordi di programma normati ai sensi dell' articolo 27 della legge n. 142/ 1990 per la realizzazione di opere interventi e attivita' ricadenti nell' area protetta anche se richiesti dall' Ente gestore della stessa non possono comportare variazione al Piano dell' area protetta.





ARTICOLO 23
(Acquisizione della disponibilita' di beni)
1. Oltre all' acquisizione di immobili da parte degli Enti di gestione contemplati all' articolo 22 comma 5 la Regione promuove iniziative di acquisizione o affitto di beni immobili e mobili che siano di particolare interesse per la gestione di aree protette. L' uso dei beni cosi' acquisiti e' devoluto a favore dell' Ente di gestione dell' area protetta interessata nei termini previsti con apposita convenzione.

2. Per rilevanti motivi di salvaguardia ambientale o di necessita' gestionale dell' area protetta la Regione puo' acquisire beni immobili ricadenti sul territorio dell' area stessa anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.

3. Ai sensi dell' articolo 15 della legge n¨ 394/ 1991 e con le modalita' ivi previste l' Ente di gestione ha diritto di prelazione sul trasferimento della proprieta' e di diritti reali su terreni inclusi nelle riserve naturali regionali e tra le aree di maggiore interesse naturalistico - ambientale a tal fine individuate dal Piano salvo la precedenza a favore dei soggetti privati di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni.





ARTICOLO 24
(Interventi sostitutivi)
1. Nei casi in cui il Piano o il piano pluriennale socio - economico prevedano la necessita' di intervenire per la manutenzione o la tutela della situazione ambientale e dell' edificato o in ogni caso in cui sia necessario intervenire a tutela della pubblica incolumita' anche connessa a rischio d' incendio e i soggetti interessati previamente diffidati risultino inerti l' Ente puo' attuare forme di intervento sostitutivo con oneri a carico dei soggetti inadempienti.

2. I Comuni proprietari di aree per le quali il Piano o il piano pluriennale socio - economico prevedano interventi di manutenzione e riqualificazione possono provvedere alla concessione d' uso degli stessi a favore dell' Ente per l' effettuazione di tali interventi sulla base di apposita convenzione.





ARTICOLO 25
(Regolamenti delle Aree protette)
1. Oltre alle prescrizioni specificate dalle singole leggi istitutive e dal Piano l' Ente puo' integrare la normativa di comportamento in relazione alle necessita' che dovessero verificarsi nella gestione delle aree protette con appositi regolamenti approvati dall' Ente medesimo sentita la sezione aree naturali protette del CTA di cui all' articolo 39.

2. Detti regolamenti possono in particolare riguardare:

3. In particolare l' Ente parco naturale regionale Montemarcello - Magra elabora un regolamento per la disciplina della navigazione sul fiume Magra in applicazione degli articoli 97 e 98 del dPR 24 luglio 1977 n. 616 al fine di garantire la sicurezza della navigazione la difesa dell' ecosistema fluviale e la razionalizzazione della fruizione turistica.



CAPO IV

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AREE PROTETTE

ARTICOLO 26
(Misure di incentivazione)
1. Al fine di migliorare le condizioni economiche e socio culturali delle comunita' insediate nelle aree protette agli Enti locali ricadenti in dette aree e' attribuita priorita' nella concessione di finanziamenti e contributi richiesti per la realizzazione entro i confini territoriali dell' area protetta dei seguenti interventi impianti ed opere previsti dagli atti di programmazione dell' ente di gestione:

2. Qualora leggi regionali di settore prevedano la concessione di contributi a privati singoli o associati e' riconosciuta priorita' agli interventi previsti dagli atti di programmazione dell' ente di gestione realizzati nelle aree protette.





ARTICOLO 27
(Attivita' produttive e di servizi)
1. Ai privati singoli od associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizi e' riservata una quota non superiore al 25 per cento nella concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale di settore purche' in possesso di certificazione di compatibilita' con le finalita' istitutive dell' area protetta rilasciata dall' ente gestore.





ARTICOLO 28
(Promozione turistica)
1. Le aziende di promozione turistica (APT) in relazione alle attivita' connesse alla promozione delle aree protette su richiesta degli enti di gestione possono realizzare direttamente o contribuire all' istituzione di servizi e centri di informazione e divulgazione ubicati nelle aree protette.



CAPO V

VIGILANZA CONTROLLO E COMMISSARIAMENTO DEGLI ENTI GESTORI

ARTICOLO 29
(Relazioni annuali)
1. L' Ente redige entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attivita' dell' anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione delle iniziative gestionali nelle aree protette nonche' lo stato della spesa.

2. La relazione trasmessa al Presidente della Giunta regionale e' accompagnata dai dati di conto consuntivo e di bilancio preventivo per l' anno successivo disaggregati e contabilizzati a fronte delle attivita' svolte o preventivate nei rispettivi centri di costo secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale.





ARTICOLO 30
(Controllo sugli atti)
1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi degli Enti di gestione delle aree protette e' esercitato esclusa ogni valutazione di merito dal Comitato regionale di controllo ai sensi della legge regionale 11 settembre 1991 n. 25 e successive modificazioni sulle seguenti categorie di atti:

 

ARTICOLO 31
(Commissariamento)
1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli Enti di gestione delle aree protette previa diffida la Giunta regionale provvede alla nomina di Commissario " ad acta" per il compimento degli atti obbligatori o per l' attuazione degli impegni validamente assunti.

2. La Giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi degli Enti di gestione sentita la Commissione consiliare competente per gravi inadempienze attuative dei Piani e dei piani pluriennali socio - economici approvati per gravi irregolarita' nella gestione in caso di persistente inattivita' o di impossibilita' di funzionamento ovvero per attivita' che compromettano il buon funzionamento dell' Ente o che siano in palese contrasto con gli indirizzi regionali in materia.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell' Ente.





ARTICOLO 32
(Vigilanza)
1. Ogni Ente di gestione dell' area protetta esercita la vigilanza sul territorio di competenza per assicurare l' osservanza della presente legge dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca tutela del paesaggio dell' ambiente della flora e della fauna e dell' uso del suolo nonche' per il controllo in genere della fruizione delle aree protette.

2. All' accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni Ente di gestione per mezzo del proprio personale di vigilanza.

3. Alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di competenza dell' Ente provvede il Presidente secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 45/ 1982.

4. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio in forza delle leggi che disciplinano le singole materie le cui attivita' di vigilanza sono coordinate con quelle dell' Ente a cura dello stesso.





ARTICOLO 33
(Sanzioni)
1. Le violazioni delle norme di natura paesistico - ambientale ed urbanistico - edilizia previste dalla presente legge e dal Piano per il parco sono sanzionate a norma delle leggi 29 giugno 1939 n. 1497 e 28 febbraio 1985 n. 47. 2. Le violazioni delle restanti norme previste dalla presente legge oltre a quanto stabilito dall' articolo 29 della legge n. 394/ 1991 sono cosi' sanzionate:

3. L' adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi alle violazioni di cui al comma 1 compete ai Sindaci ai sensi della legge n¨ 47/ 1985 e della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20.

4. L' adozione dei provvedimenti sanzionatori relativi alle violazioni di cui al comma 2 compete agli Enti di gestione.

5. Per la violazione delle disposizioni della presente legge resta ferma l' applicazione delle sanzioni penali di cui all' articolo 30 della legge n. 394/ 1991 di cui all' articolo 1 sexies del dL 27 giugno 1985 n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985 n. 431 e di cui all' articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.



CAPO VI

NORME FINANZIARIE E PARTICOLARI

ARTICOLO 34
(Entrate)
1. Costituiscono entrate degli Enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

2. I bilanci degli Enti di cui all' articolo 15 che subentrano agli organi di gestione disciolti o che li sostituiscono sono formati con la parte attiva e passiva e con gli stanziamenti destinati alla gestione nonche' con gli avanzi finanziari iscritti nei bilanci degli Enti sostituiti o disciolti.





ARTICOLO 35
(Patrimonio)
1. Gli Enti sono dotati di un proprio patrimonio la cui costituzione puo' avvenire per:

2. Gli Enti di cui all' articolo 15 della presente legge che subentrano agli organi di gestione disciolti o che sostituiscono assumono in carico i patrimoni i beni mobili ed immobili i contratti e le obbligazioni attive e passive ed ogni altro onere legittimamente assunto.





ARTICOLO 36
(Norma finanziaria)
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 2
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 delle seguenti quote: 1) lire 1.050.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1994; 2) lire 2.825.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1994;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 3
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
OMISSIS
3) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli:
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 4
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
OMISSIS
3) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli: - 2506 " Contributi agli Enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti connesse ai loro compiti" con lo stanziamento di lire 1.050.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 5
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
OMISSIS
3) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli:
OMISSIS
- 2507 " Contributi in conto capitale agli Enti di gestione per attivita' ed interventi nelle aree protette regionali provinciali o locali" con lo stanziamento di lire 2.825.000.000 in termini di competenza;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 6
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede:
OMISSIS
b) con gli stanziamenti iscritti al capitolo 2505 " Interventi diretti per la promozione di parchi e riserve naturali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 7
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 8
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 9
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui: 2515 - Contributi per interventi in conto capitale connessi alla tutela alla fruizione dell' ambiente ed alle condizioni di vita delle popolazioni locali nei parchi e riserve naturali e nelle aree destinate a tal fine;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 10
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2520 - Contributo al consorzio per la gestione del parco fluviale della Magra a titolo di concorso delle spese sostenute per la redazione del piano territoriale del parco fluviale della Magra;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 11
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2530 - Contributo per le spese di gestione del consorzio per la gestione del parco fluviale del bacino della Magra;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 12
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2535 - Contributi per interventi connessi alla tutela ed alla fruizione dell' ambiente nonche' alle condizioni di vita delle popolazioni locali del parco fluviale del bacino della Magra;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 13
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2540 - Contributi al Comune di Ceriale per la gestione della riserva naturale regionale del Rio Torsero;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 14
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2541 - Contributi in conto capitale al Comune di Ceriale per interventi connessi alla tutela ed alla fruizione della riserva naturale regionale del Rio Torsero;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 15
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2545 - Contributi al Comune di Millesimo per la gestione dell' area protetta regionale del Bric Tana;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 16
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2546 - Contributi in conto capitale al Comune di Millesimo per interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell' area protetta regionale del Bric Tana;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 17
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2550 - Contributi al Comune di Piana Crixia per la gestione dell' area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 18
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2551 - Contributi in conto capitale al Comune di Piana Crixia per interventi connessi alla tutela e alla fruizione dell' area protetta regionale delle Langhe di Piana Crixia;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 19
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2555 - Contributi al Comune di Bergeggi per la gestione della riserva naturale regionale di Bergeggi;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 20
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2556 - Contributi in conto capitale al Comune di Bergeggi per interventi connessi alla tutela ed alla fruizione della riserva naturale regionale di Bergeggi;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 21
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2560 - Contributi per le spese correnti connesse ai programmi per il parco naturale regionale dell' Isola Gallinara;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 22
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2561 - Contributi in conto capitale per l' attuazione dei programmi per il parco naturale regionale dell' Isola Gallinara;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 23
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2565 - Contributi agli Enti sede dei comitati di coordinamento del sistema Bracco - Mesco - Cinque Terre- Monte Marcello per le spese correnti connesse ai loro compiti;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 24
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2566 - Contributi in conto capitale agli Enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema BraccoMesco - Cinque Terre - Monte Monte Marcello;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 25
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2570 - Contributi all' Ente sede del Comitato di coordinamento del sistema " Monte Beigua" per le spese connesse ai suoi compiti;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 26
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2571 - Contributi in conto capitale agli Enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema " Monte Beigua";
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 27
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2575 - Contributi agli Enti sede dei Comitati di Coordinamento del sistema Monte Antola per le spese correnti connesse ai loro compiti;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 28
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2576 - Contributi in conto capitale agli Enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e fruizione del sistema Monte Antola;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 29
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2580 - Contributi all' Ente regionale Monte di Portofino per le spese correnti connesse ai suoi compiti;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 30
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2581 - Contributi in conto capitale all' Ente regionale Monte di Portofino per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 31
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui:
OMISSIS
2590 - Contributi all' Ente sede del Comitato di Coordinamento del sistema Aveto per le spese correnti connesse ai suoi compiti;
ARTICOLO 36 SUBARTICOLO 32
3. Per l' anno finanziario 1995 possono essere utilizzati in via transitoria ai sensi dell' articolo 47 i seguenti capitoli che saranno soppressi a partire dall' anno finanziario 1996 fatta salva la gestione dei residui: 2591 - Contributi in conto capitale agli Enti locali interessati per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e fruizione del sistema Aveto.



CAPO VII

NORME SPECIFICHE PER IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO

ARTICOLO 37
(Norme specifiche)
1. Le norme generali dettate dalla presente legge si applicano anche al Parco di Portofino ed al suo Ente di gestione salvo quanto disposto dal presente capo.

2. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio direttivo l' Ente Parco di Portofino adotta il Piano sulla base delle indagini conoscitive gia' effettuate dalla Regione in collaborazione con l' Ente regionale Monte di Portofino e tenendo conto delle relative elaborazioni e indicazioni progettuali.

3. Dall' approvazione del Piano cessa l' efficacia del Piano Regolatore del Monte di Portofino redatto ai sensi della legge 20 giugno 1935 n. 1251 e approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 1976 n¨ 5974.

4. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2 la Regione procede in via sostitutiva.

5. Fino all' approvazione del Piano prima dell' adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino l' Area cornice deve essere acquisito il parere dell' Ente Parco di Portofino.

6. Il parere dell' Ente e' espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole. 7. Fino all' approvazione del Piano rimangono in vigore i divieti stabiliti all' articolo 23 comma 1 lettera a) legge regionale 4 dicembre 1986 n. 32.





ARTICOLO 38
(Personale dell' Ente Parco di Portofino)
1. In sede di prima attuazione i posti previsti nell' organico dell' Ente con esclusione delle qualifiche dirigenziali sono ricoperti per trasferimento dal ruolo regionale dando priorita' al personale gia' in posizione di distacco presso l' Ente Regionale Monte di Portofino. Il trasferimento di personale della V qualifica funzionale e' subordinato al superamento delle procedure selettive di cui all' articolo 49 comma 5.

2. Espletate le procedure di cui al presente articolo con deliberazione della Giunta regionale sono attuati i trasferimenti e sono apportate le conseguenti variazioni alla dotazione organica del personale regionale.



CAPO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 39
(Funzioni consultive per le aree naturali protette)
1. Nell' ambito del Comitato Tecnico per l' Ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 come modificata dalla legge regionale 12 marzo 1985 n. 11 e' istituita la sezione competente in materia di aree naturali protette con compiti consultivi e propositivi in ordine agli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia e nei casi previsti dalla legge. In particolare tale sezione esprime pareri sulla classificazione delle aree protette sulla predisposizione della carta della natura sulla istituzione di nuove aree protette sui Piani e sui piani pluriennali socio - economici delle aree protette.

2. Nell' ambito del Comitato Tecnico per l' Ambiente e' istituita la sezione competente in materia di assetto naturalistico del suolo geologia ambientale idrogeologia speleologia e carsismo con compiti consultivi propositivi in ordine agli atti di iniziativa della Giunta regionale in materia. In particolare tale sezione esprime i pareri che le leggi regionali in materia attribuiscono alla Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l' Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/ 1985. 3. All' articolo 6 comma 1 della legge regionale 20/ 1980 come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 11/ 1985 dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti: " aa) un esperto in botanica; ab) un esperto in zoologia; ac) un esperto agronomo; ad) un esperto in ingegneria naturalistica; ae) un esperto in scienze forestali; af) un esperto in storia del territorio e della cultura materiale; ag) un esperto in architettura; ah) un esperto in urbanistica e pianificazione territoriale; ai) un esperto in geologia; al) un esperto in idrogeologia; am) un esperto in carsismo designato dalla Societa' speleologica italiana e dal Club alpino italiano; an) uno speleologo designato dalla Delegazione speleologica ligure".
Al comma 3 dello stesso articolo le parole " di cui alle lettere da l) a x)" sono sostituite da " di cui alle lettere da l) a an)." All' articolo 6 comma 1 lettera b) della legge regionale 20/ 1980 come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 11/ 1985 le parole " due dipendenti" sono sostituiti dalle parole " tre dipendenti". 4. Il comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 20/ 1980 e' sostituito dal seguente: " Il Comitato Tecnico per l' Ambiente e' articolato in sei sezioni rispettivamente competenti per la trattazione degli affari relativi: a) all' inquinamento atmosferico b) all' inquinamento acustico c) all' inquinamento delle acque d) all' inquinamento del suolo e) alla materia delle aree naturali protette f) all' assetto naturalistico del suolo geologia ambientale idrogeologia speleologia e carsismo. 5. All' articolo 8 della legge regionale 20/ 1980 come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 11/ 1985 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: " 4 bis. La sezione del Comitato Tecnico per l' Ambiente competente in materia di aree naturali protette e' composta dal Presidente del Comitato da uno dei membri di cui alla lettera b) e dai membri di cui alle lettere da aa) ad ai) dell' articolo 6. 4 ter. La sezione del Comitato Tecnico per l' Ambiente competente in materia di assetto naturalistico del suolo geologia ambientale idrogeologia speleologia e carsismo e' composta dal Presidente del Comitato da uno dei membri di cui alla lettera b) dai membri di cui alle lettere al) am) e an) dell' articolo 6 e dai cinque esperti componenti del Comitato Tecnico regionale dell' autorita' di bacino di cui alla lettera d) del comma 4 dell' articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni." 6. All' articolo 1 comma 1 della legge regionale 24 agosto 1988 n. 43 le parole " di cui alle lettere da l) a x)" sono sostituite dalle parole " di cui alle lettere da l) a an)".

7. Al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 43/ 1988 le parole " di cui alle lettere da c) ad i)" sono sostituite dalle parole " di cui alle lettere da b) a k)".

8. Sono soppressi i pareri della Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l' Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/ 1985 previsti dalla legge regionale 30/ 1990 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e dalla legge regionale 4/ 1992 (tutela della fauna minore) salvo quelli previsti dall' articolo 5 comma 7 della legge regionale 4/ 1992 per cui si esprime la sezione assetto naturalistico del suolo integrata da un esperto in eco - etologia della fauna minore.

9. Fino alla nomina delle sezioni del Comitato Tecnico per l' Ambiente di cui al presente articolo continua ad operare la Commissione Tecnico Scientifica Regionale per l' Ambiente Naturale di cui alla legge regionale 12/ 1985 per la espressione dei pareri previsti dalle singole leggi e non soppressi dalla presente legge. Fino a tale data rimane in vigore l' integrazione di cui all' articolo 8 della legge regionale 14/ 1990.





ARTICOLO 40
(Conferenza tecnica delle aree protette)
1. La Regione organizza di norma annualmente la Conferenza Tecnica delle Aree protette allo scopo di coordinarne le attivita' e gli interventi e di favorire l' aggiornamento degli operatori e l' interscambio delle esperienze.

2. Alla Conferenza sono tenuti a partecipare i Direttori e il personale degli Enti volta a volta interessati dagli argomenti all' ordine del giorno. Alla Conferenza possono essere invitati esperti esterni.





ARTICOLO 41
(Tabellazione segnaletica e grafica dei parchi)
1. Al fine di uniformare e coordinare la grafica e ogni altro aspetto della immagine delle aree protette liguri gli Enti di gestione adottano e utilizzano elementi di arredo tabellazione segnaletica e grafica unificati secondo modelli predisposti dalla Giunta regionale.

2. I soggetti preposti alla gestione delle aree protette provvedono alla tabellazione perimetrale delle aree stesse predisponendo apposite tabelle secondo i modelli di cui al comma 1.





ARTICOLO 42
(Norme di salvaguardia ambientale)
1. Fermo restando quanto previsto fino all' approvazione del Piano dalle norme transitorie e quanto disciplinato dal Piano stesso e dai regolamenti di fruizione del parco nelle aree protette di cui alla presente legge sono comunque vietati:

 

ARTICOLO 43
(Interventi di riequilibrio faunistico)
1. Le superfici delle riserve naturali e delle aree a parco naturale concorrono alla determinazione della quota di territorio agro - silvo - pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell' articolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

2. Nelle riserve naturali e nelle aree classificate parco naturale allo scopo di raggiungere e conservare l' equilibrio faunistico nell' ambito delle previste finalita' dell' area protetta sono ammessi interventi tecnici cosi' classificati:

3. Gli interventi tecnici di cui al comma 2 sono definiti e regolamentati nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia da apposito regolamento faunistico adottato dall' Ente gestore ed approvato ai sensi dell' articolo 25.





ARTICOLO 44
(Modifica di norme)
1. L' articolo 1 comma 1 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 51 e' sostituito dal seguente: " 1. La presente legge disciplina gli interventi rivolti alla protezione e al miglioramento dell' ambiente attraverso il recupero e lo sviluppo dell' attivita' agricola all' interno del sistema regionale delle aree protette".





ARTICOLO 45
(Abrogazione di norme)
1. Salvo quanto previsto dalla presente legge sono abrogate le leggi regionali 12 settembre 1977 n. 40 19 novembre 1982 n. 43 l' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1982 n¨ 44 sostitutivo dell' articolo 11 della legge 20 giugno 1935 n. 1251 18 marzo 1985 n. 12 19 dicembre 1989 n. 50 27 dicembre 1989 n. 52 9 aprile 1985 n. 16 27 febbraio 1985 n. 7 27 febbraio 1985 n. 8 27 febbraio 1985 n. 9 27 febbraio 1985 n. 10 26 aprile 1989 n. 11 6 marzo 1990 n. 11 4 dicembre 1986 n. 32 e loro successive integrazioni o modificazioni.

2. Le restanti disposizioni della legge 20 giugno 1935 n. 1251 sono sostituite dalle disposizioni della presente legge.

3. E' altresi' abrogato l' articolo 1 comma 2 lettera f) della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione).





ARTICOLO 46
(Parchi naturali regionali delle Alpi liguri e del Finalese)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono convocate con le modalita' di cui all' articolo 5 commi 3 e 4 le Conferenze per l' istituzione dei Parchi naturali regionali delle Alpi Liguri e del Finalese.

2. Le Conferenze acquisiscono e aggiornano le proposte elaborate dai Comitati di cui alla legge regionale n. 40/ 1977.





ARTICOLO 47
(Norme transitorie)
1. Il Consorzio di cui alla legge regionale n¨ 43/ 1992 il Comitato Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla legge regionale n. 32/ 1986 nonche' i Comitati di Coordinamento di cui alle leggi regionali n¨ 12/ 1985 n. 50/ 1989 n. 16/ 1985 sono sciolti e continuano ad esercitare le funzioni gestionali relative alle aree protette di cui al Capo II fino alla data di insediamento dei Consigli degli enti di cui al Capo III.

2. In sede di prima attuazione della presente legge anche in attesa della approvazione del Piano gli Enti formulano programmi di attivita' ed interventi e operano per la loro realizzazione.

3. Per quanto non espressamente specificato dalla presente legge fino all' entrata in vigore dei rispettivi Piani nelle aree protette si applicano o divieti le norme di comportamento e le sanzioni rispettivamente vigenti ai sensi delle singole leggi regionali istitutive.

4. Fino all' entrata in vigore del Piano l' Ente si pronuncia sulle istanze presentate ai sensi dell' articolo 25 della legge 5 gennaio 1994 n¨ 36 secondo i criteri di cui al capo I della legge stessa.

5. Gli Enti fino a quando non dispongano di personale e sedi proprie si avvalgono a proprie spese di personale e locali messi a disposizione dalla Provincia territorialmente maggiormente interessata.

6. Qualora dopo trenta mesi dall' insediamento del Consiglio Direttivo dell' Ente gestore non sia stato adottato dallo stesso il Piano dell' Area protetta e' vietata sino alla approvazione ai sensi di legge del ridetto Piano l' esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti nonche' qualsiasi mutazione dell' utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant' altro possa incidere sulla morfologia del territorio sugli equilibri ecologici ivi inclusa l' attivita' venatoria idraulici e idrogeologici e sulle finalita' dell' area protetta.

7. In caso di necessita' e d' urgenza la Giunta regionale su parere conforme della sezione aree naturali protette del CTA di cui all' articolo 39 puo' consentire deroghe nelle misure di salvaguardia di cui al comma 6 prescrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei alla conservazione dell' integrita' dei luoghi e dell' ambiente naturale. Resta ferma la possibilita' di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all' articolo 31 comma 1 lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

8. Per le aree protette esistenti l' attribuzione della definizione di Parco naturale regionale decorre dal 1 febbraio 1996. Qualora prima di tale data le Province abbiano adottato i provvedimenti di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 29/ 1994 e fino all' adozione del Piano del parco di cui all' articolo 17 il divieto dell' esercizio dell' attivita' venatoria si applica a quella parte dell' area che rientra in quelle individuate dalle Province.





ARTICOLO 48
(Norma transitoria per la Comunita' del Parco)
1. Ai fini della prima costituzione del Consiglio Direttivo degli Enti di cui all' articolo 10 la Comunita' del Parco e' costituita dai Presidenti delle Province interessate dai Sindaci dei Comuni dai Presidenti delle Comunita' montane o Consiglieri o Assessori da loro delegati e da un rappresentante per ogni Associazione di imprenditori agricoli operanti nel territorio regionale.

2. La prima convocazione della Comunita' del Parco viene fatta dal Presidente della Provincia maggiormente interessata per territorio.



CAPO IX

PERSONALE DEGLI ENTI DI GESTIONE

ARTICOLO 49
(Personale)
1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali gli Enti si avvalgono di personale proprio cui e' applicato lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

2. Ai fini del trattamento previdenziale assistenziale e di quiescenza il personale degli Enti e' iscritto alla Cassa Pensioni Enti Locali all' Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali e al Servizio Sanitario Nazionale.

3. La pianta organica degli enti e' stabilita in sede di prima attuazione della presente legge come previsto nella tabella A allegata. Eventuali modifiche alle pianta organica sono approvate dal Consiglio dell' Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformita' ai principi di cui all' articolo 2 della legge n. 421/ 1992 come attuati dall' articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 29/ 1993.

4. L' organizzazione della struttura e l' individuazione dei profili professionali sono demandate al Consiglio dell' Ente che dovra' comunque prevedere nell' organico le professionalita' di tecnici per la gestione del territorio e dell' ambiente per lo sviluppo e la gestione della fruizione per le materie giuridico - amministrative per le materie economico - finanziarie e ogni altra professionalita' necessaria per garantire adeguata rispondenza tecnica ai compiti dell' Ente.

5. La copertura dei posti in organico oltre a quanto previsto dalla presente legge in sede di prima attuazione avviene con le modalita' previste per il personale regionale ricorrendo di norma e comunque prioritariamente a procedure selettive nei confronti di personale del pubblico impiego in mobilita' o disponibile a trasferimenti sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio in relazione ai requisiti culturali di servizio e professionali richiesti. Per la copertura dei posti di carattere giuridico - amministrativo e finanziario l' Ente si avvale prioritariamente di personale regionale all' uopo trasferito.





ARTICOLO 50
(direttore)
1. Il Direttore ha qualifica di dirigente ed e' assunto nell' organico dell' Ente con le modalita' di accesso e con lo stato giuridico ed economico previsti per tale qualifica dalla legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 e dalle altre norme vigenti per i dipendenti regionali ovvero con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale rinnovabile e con trattamento economico non superiore a quello previsto per la predetta qualifica di dirigente.

2. Per l' accesso al concorso o per l' affidamento del contratto e' richiesta una comprovata qualificazione nei settori delle aree protette e delle scienze naturali ed ambientali e costituisce titolo preferenziale l' appartenenza all' elenco degli idonei all' esercizio dell' attivita' di direttore di parco di cui all' articolo 9 comma 11 della legge 6 dicembre 1991 n¨ 394.

3. Al Direttore del Parco e' attribuita la responsabilita' gestionale dell' Ente di gestione. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente ha il compito di dirigere coordinare e sorvegliare tutta l' attivita' dell' ente di curare l' esecuzione delle deliberazioni nonche' di svolgere ogni altro compito inerente l' attivita' del personale e la gestione dei parchi di competenza rispondendone agli organi dell' ente stesso. In particolare il Direttore:

 

ARTICOLO 51
(Personale di vigilanza)
1. Al personale di vigilanza degli Enti inquadrato nella V qualifica funzionale profilo professionale guardiaparco e' specificatamente attribuita la funzione di controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti anche per mezzo di attivita' informative e divulgative sulle finalita' dell' Ente di appartenenza e sulle iniziative gestionali di attuazione del programma nei confronti dei residenti e dei visitatori.

2. Ai guardiaparco e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio assegnato dall' Ente in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree protette di competenza e dei percorsi esterni strettamente indispensabili al raggiungimento di ogni zona delle aree stesse.

3. Il personale di vigilanza di norma svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente dell' Ente di appartenenza.


La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 22 febbraio 1995



TABELLA A. PIANTA ORGANICA DEGLI ENTI DI GESTIONE (ARTICOLO 49)

ATTO ALLEGATO
1. Pianta organica dell' Ente Parco di Montemarcello - Magra dell' Ente Parco delle Cinque Terre dell' Ente Parco di Portofino dell' Ente Parco dell' Aveto dell' Ente Parco dell' Antola dell' Ente Parco del Beigua:
Qualifica: 1a qualifica dirigenziale - direttore Dotazione organica: 1 Qualifica: VIII qualifica funzionale Dotazione organica: 2 Qualifica: VI qualifica funzionale Dotazione organica: 2 Qualifica: V qualifica funzionale Dotazione organica: 8 Qualifica: IV qualifica funzionale Dotazione organica: 1


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